Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, in presenza di situazioni di infermità o deficienza psichica di minor portata e/o transitorie occorre provare che il soggetto passivo, nel momento del singolo atto dispositivo che si assume pregiudizievole, era circonvenibile, e che, di fatto, è stato indotto abusivamente all'atto pregiudizievole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2007, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 11/12/2007
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1261
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 028209/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IF AR EL N. IL 28/11/1927;
contro
2) IF NN N. IL 01/01/1924;
contro
3) AZ CA N. IL 12/10/1930;
4) TI NN N. IL 26/07/1927;
5) TI DI ON RA N. IL 09/11/1925;
6) SS SE N. IL 11/07/1931;
avverso SENTENZA del 26/01/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAAR;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto dei ricorsi delle parte civili;
udito, per la parte civile, l'avv. Peluso CA che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
uditi, per AZ CA, i difensori avv. Murgo Rosalba e avv. Trantino Vincenzo che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per TI IO, TI di MO ES e SS SE, il difensore avv. Miano Salvatore che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsi.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 26 -1-2005 la Corte di appello di Catania rigettava l'appello delle parti civili IF IA CA e IF IO confermando la sentenza in data 31-3-2003 con cui il G.U.P. del Tribunale di Catania aveva assolto, perché il fatto non sussiste, AZ CA, TI IO, TI di TE ES e SS SE dai reati di falso ex art. 479 c.p. ascritto al primo e dai reati di circonvenzione di persona incapace e di falso, in concorso con il AZ, ascritti agli altri tre.
La prospettazione accusatoria, contestata agli imputati sulla scorta di quanto denunziato dalle parti civili IF IA CA e IF IO, muoveva dal presupposto che VA ER ET VO (deceduta all'età di centodue anni), allorché aveva manifestato le sue ultime volontà testamentarie (all'età di novantotto anni) innanzi al notaio CA IO, si trovava in uno stato di infermità e di deficienza psichica, di cui TI IO, TI di TE ES e SS SE avrebbero abusato inducendo la predetta VA ER ET a istituire quali unici eredi i nipoti TI con esclusione dei nipoti IF. Sul medesimo presupposto era ascritto al AZ, quale pubblico ufficiale, e agli altri imputati, quali istigatori e beneficiari, di avere, attestato falsamente che la VA ER ET, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, aveva manifestato detta volontà testamentaria in favore dei TI.
In motivazione la Corte di appello - confermando la pronuncia di assoluzione - osservava che l'avanzata età e l'insorgenza di patologie, che avevano determinato il ricovero della VA ER ET presso una casa di cura in Catania, non prospettavano, nella loro reciproca inferenza, la menomazione delle capacità psichiche e volitive sulla scorta di dati obiettivi (quali le cartelle cliniche) e delle deposizioni testimoniali del personale medico e paramedico dei centri ove la predetta aveva vissuto nei giorni contigui alla redazione del testamento. In tale quadro clinico e di percezione diretta non assurgevano a prova decisiva alcune aporie, quale il ridotto tempo di redazione del testamento (appena 30 minuti), la mancata sottoscrizione dell'atto (smentita dalla teste Iozzia), la curiosa presenza di testimoni alla redazione, poiché esse non resistevano all'ingresso di ulteriori testimonianze a conferma della capacità psichica e volitiva della VA ER ET. Mancava, inoltre, secondo i Giudici di appello, qualsiasi prova relativa ad un condotta di abuso e di induzione da parte di TI IO, TI ES e SS SE, ben oltre i limiti di quella presuntiva. Nell'assenza probatoria restava assorbita l'insussistenza del reato di falso addebitato a AZ IO.
1.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IF IA CA e IF IO, per mezzo del difensore e procuratore speciale, formulando due motivi.
- Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E), in ordine alla mancanza di prova del reato ex art. 643 c.p.p.. - Con il primo motivo si lamenta che la Corte di appello si sia sottratta all'obbligo di motivazione, affermando che la prova del reato non era stata acquisita "in termini di scioltezza" e abbia, altresì, relegato in modo del tutto illogico al rango di mere "aporie" la prova dell'esistenza di una situazione di debilitante menomazione della testatrice ed altri indizi dell'approfittamento. Secondo i ricorrenti le precarie condizioni di salute della testatrice avrebbero reso impossibile una manifestazione consapevole della volontà della testatrice intesa, non tanto a indicare quali propri eredi i TI, quanto ad escluERe i IF dalla successione, in precedenti testamenti istituiti quali coeredi con i primi.
- Mancanza di motivazione in ordine al delitto di falso in atto pubblico. - Con il secondo motivo si deduce l'esistenza di stranezze e incongruenze all'atto della redazione del testamento, contestate dal P.M. ai sensi dell'art. 479 c.p., e si lamenta che la Corte di appello abbia rinunciato a motivare sul punto ritenendo il reato "assorbito" nell'assenza di prove relative al delitto ex art. 643 c.p.. Al contrario - a parere dei ricorrenti - la Corte avrebbe dovuto consiERare l'"autonomia" del delitto in questione e motivare sul punto. Si richiama, a tal riguardo, la testimonianza della IO, secondo cui la NE era lucida, ma soffriva di problemi agli arti anche se aveva sottoscritto il testamento;
si rileva che nella cartella clinica non vi era segno dell'infermità al braccio che avrebbe determinato l'impossibilità di sottoscrivere il testamento. La circostanza proverebbe, dunque, la falsità e confermerebbe la situazione debilitata della testatrice che non era stata neanche in grado di sottoscrivere.
1.3. Nell'interesse di TI IO, TI di TE ES e SS SE il difensore avv. Salvatore Miano ha depositato memoria con cui chiede di rigettare o dichiarare l'inammissibilità del ricorso delle parti civili, anche sotto il profilo dell'inammissibilità dell'appello.
Anche l'avv. Vincenzo Trantino, per AZ CA, ha depositato memoria, rilevando l'inammissibilità della rivisitazione del fatto sollecitata dai ricorrenti.
2.1. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile, atteso che, pur denunciando formalmente vizio di omessa e illogica motivazione, si risolve in una mera rilettura delle emergenze processuali;
esso è, esclusivamente, inerente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione e, cioè, ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione. Invero - contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente - la decisione impugnata non si è sottratta all'obbligo di motivazione e ha fatto corretta applicazione dei principi e delle norme di diritto, rilevanti nella fattispecie, escludendo in termini logici e plausibili la sussistenza del presupposto della circonvenibilità, nonché la ricorrenza di adeguato riscontro, sia pure meramente presuntivo, della condotta di induzione. Valga consiERare che la situazione di infermità o deficienza psichica costituisce un presupposto del reato di cui all'art. 643 c.p. e, pertanto, il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza. In particolare, se è vero che lo stato di infermità o deficienza psichica non deve necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, è pur vero che occorre sempre un'incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, un abbassamento intellettuale e delle capacità di critica, tali da diminuire i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie e da renERe possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve cioè essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere oculata cura dei propri interessi (tra le più recenti cfr.: Cass. pen., Sez. 2^, 04/10/2006, n. 40383; Cass. pen. Sez. 2^, 01/12/2005, n. 3458). In particolare - soprattutto a fronte di situazioni particolari, di minor portata e/o transitorie, legate a infermità, vecchiaia, disturbi della personalità più o meno accentuati - occorre provare, in relazione a quel dato momento e per quello specifico atto, che il soggetto passivo era circonvenibile e che, di fatto, è stato indotto, abusivamente, all'atto pregiudizievole. Inoltre la prova dell'induzione, ancorché non richieda la dimostrazione di specifici episodi di suggestione e pressione morale, potendo essere anche indiretta o presunta, deve risultare da elementi gravi, precisi e concordanti.
Ciò posto e precisato, altresì, che le decisioni dei due gradi di merito, quando siano conformi, costituiscono un unico complesso argomentativo, integrandosi vicendevolmente, il Collegio rileva, innanzitutto, che la sentenza del G.U.P. contiene un'accurata disamina del materiale probatorio acquisito nel corso di quattro anni di indagini, evidenziando in termini logici e conseguenti alle risultanze istruttorie che "il quadro che ne emerge è che la NE (VA ER ET) sia all'epoca del testamento che successivamente per gli ulteriori cinque anni in cui rimase in vita, mantenne la piena lucidità ed era capace di intenERe e di volere, ma soprattutto mantenne una certa vivacità intellettuale che l'aveva sempre contraddistinta, malgrado l'età avanzata e talune affezioni non debilitanti che l'affliggevano" (pag. 6 della sentenza di primo grado).
Il giudizio di non circonvenibilità, espresso senza alcun cedimento logico, risulta supportato dai contenuti delle informazioni testimoniali, di cui la sentenza di primo grado riporta ampi stralci, nonché dall'esame delle cartella clinica della casa di Cura Valsalva, in cui la VA ER ET era ricoverata al momento della redazione del testamento (cfr. pag. 9 "ne emerge un quadro affatto grave ... un decorso delle patologie trattate in senso favorevole, comunque, sempre in quadro di condizioni generali buone e discrete;
nulla di grave che possa fare sospettare ad una perdita o riduzione delle proprie capacità mentali") ed è confortato anche dalla consiERazione che, nei successivi cinque anni di vita, la VA ER ET "fu in grado di fare dei viaggi a Parigi, quindi si trasferì vicino ai nipoti (TI) a Chiusdino (Siena)" (cfr. pag. 10). Nel contempo viene segnalata "l'intrinseca contraddittorietà" delle dichiarazioni, apparentemente di segno contrario, di SL RG ("persona molto amica della famiglia IF"), nonché l'implausibilità delle minacce di "sedicenti mafiosi siciliani" ai danni di tale Bojovic, che avrebbe dovuto costituire la "teste-chiave", secondo gli assunti delle parti civili (cfr. pag. 13).
Ogni aspetto della vicenda posta a carico degli imputati viene analizzato a fondo in tutte le sfaccettature, ivi comprese le pretese "stranezze" lamentate dai IF, per avere la VA ER ET manifestato la volontà di lasciare anch'essi eredi (osservando, tra l'altro, il G.U.P. che "tra i primi testamenti e l'ultimo sono trascorsi, tredici anni, lasso di tempo più che consistente per poter mutare opinione") e incluse, altresì, le censure mosse al IO per avere registrato solo con la postilla la patologia alla mano della testatrice, (rilevando il G.U.P. che - proprio se vi fosse stato "qualcosa di strano" - il notaio avrebbe redatto nuovamente l'atto per intero nella forma apparentemente più normale, per non ingenerare sospetti).
Alla luce di quanto sopra e della esaustività della complessiva ricostruzione fattuale operata dal G.U.P., si giustifica come la sentenza di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado. Peraltro la Corte di appello ha mostrato di aver sottoposto ad attenta verifica le affermazioni della sentenza di primo grado, giacché ha dato atto, con sviluppo argomentativo del tutto coerente, delle ragioni per le quali non risultava acquisita "in termini di scioltezza" (id est, di certezza) la prova relativa al presupposto dell'incapacità psichica, segnatamente richiamando i dati di carattere obiettivo emergenti dalle cartelle cliniche, nonché le deposizioni di testi indifferenti alle parti, quali il personale medico e paramedico;
ha, altresì, preso in esame, talune "aporie" (quali la mancata sottoscrizione dell'atto pubblico) su cui insistono gli odierni ricorrenti, rilevandone in maniera succinta, ma comunque, adeguata la marginalità a fronte del quadro probatorio complessivo, univocamente deponente nel senso della capacità psichica e volitiva della VA ER ET;
ha, infine, evidenziato l'assenza di qualsivoglia riscontro dell'elemento materiale della condotta di abuso, sia pure in termini di prova indiretta o presunta. Ciò posto, ritiene il Collegio che le osservazioni dei ricorrenti non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa. Il ricorso, infatti, si pone in buona parte sul terreno del merito, proponendo valutazioni alternative a dati di fatto obiettivamente accertati;
per altro verso si rivela manifestamente infondato, sollecitando il ricorso alla prova presuntiva, attraverso un'elencazione astratta di elementi indiziali (quali l'incontestabile pregiudizio ERivato ERivato dall'atto, il numero e l'irragionevolezza delle elargizioni o la loro idoneità alla dispersione del patrimonio della vittima), che non sono stati rilevati dai Giudici di merito e che, per il vero, appare difficile ravvisare nell'atto di ultima volontà di cui si tratta. È evidente che i ricorrenti, attraverso la deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, tentano surrettiziamente di ottenere una nuova e diversa valutazione di quelle prove che già risultano essere state esaminate dal Tribunale e sottoposte a nuovo vaglio dalla Corte d'appello, essendo al contrario principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si sarebbero prestati ad una diversa lettura o interpretazione.
2.2. È manifestamente infondata la censura di omessa motivazione svolta con riguardo al capo di imputazione per falso. Si rammenta che il vizio di omessa motivazione può essere dedotto (oltre che ovviamente, quando manca la parte motiva della sentenza) quando il Giudice di merito ha omesso di consiERare un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto alla sua analisi ovvero ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale e non già, quando il giudice del merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente.
Nel caso di specie la Corte di appello ha evidenziato come nell'assenza di prova in ordine ai presupposti dell'induzione risultasse "assorbita" l'insussistenza del reato di falso. Orbene, ove si consiERi che al notaio IO era imputato di aver attestato falsamente che la testatrice era nel pieno possesso delle sue facoltà, non può in alcun modo rilevarsi il difetto di motivazione, dal momento che le argomentazioni svolte in ordine all'assenza di prova del presupposto del reato di circonvenzione - peraltro, come sopra rilevato, estese anche alle ritenute "aporie" dell'atto e integrate dalla decisione di prime cure - per forza di cose esaurivano anche il tema del deciERe in relazione all'altro capo di imputazione. Non può non aggiungersi che lo sforzo dei ricorrenti di rilevare pretese "stranezze", non solo non rivela alcuna incongruenza nell'impianto motivazionale della decisione impugnata, ma si esprime anche in termini contraddittori (posto che, ad esempio, da un lato si presta fede al ricordo della teste Iozzia, secondo cui la testatrice firmò l'atto, dall'altro si omette di consiERare che, per la medesima testimone, la VA ER ET era lucida;
inoltre, da un lato, si focalizza l'attenzione sul fatto che la cartella clinica non riportava l'impossibilità di muovere il braccio e, dall'altro, si vorrebbe avvalorare la sussistenza di una non meglio precisata "situazione fisica debilitata" con la circostanza che la testatrice non era in grado di firmare).
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008