Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2023, n. 15641
CASS
Sentenza 19 ottobre 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1226/23 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, il 19 ottobre 2023. Le parti coinvolte includevano diversi imputati e parti civili, con richieste di annullamento delle condanne e di risarcimento danni. Gli imputati contestavano la sussistenza di reati di corruzione, concussione e falso, sostenendo che le loro condotte non integrassero gli estremi delle fattispecie penali contestate. In particolare, si discuteva se le nomine e le liquidazioni effettuate da AG, presidente della Sezione Misure di prevenzione, fossero da considerarsi atti contrari ai doveri d'ufficio.

La Corte ha rigettato gran parte dei ricorsi, confermando la responsabilità penale per corruzione e concussione, ritenendo provati i rapporti corruttivi e le utilità illecite percepite dagli imputati. Tuttavia, ha accolto parzialmente i ricorsi in relazione ad alcune imputazioni, dichiarando l'intervenuta prescrizione per vari reati e annullando senza rinvio le condanne per altri, ritenendo che non sussistessero i fatti contestati. La Corte ha argomentato che le condotte degli imputati, sebbene non sempre formalmente illecite, si inserivano in un contesto di abuso di potere e violazione dei doveri d'ufficio, giustificando così le condanne.

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Massime5

In tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie concussiva nelle implicite e reiterata minacce ritorsive poste in essere dall'imputata, presidente della sezione misure di prevenzione, nei confronti di un amministratore giudiziario dalla stessa nominato, per effetto delle quali questi aveva ripianato la cospicua esposizione debitoria di lei verso un esercizio commerciale).

In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli destinati "ab initio" alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della fidefacienza con riferimento alle attestazioni contenute negli atti e nelle richieste di amministratori giudiziari e coadiutori, funzionali all'adozione, da parte del giudice delegato, del provvedimento finale di valutazione dei compensi, quest'ultimo munito di pubblica fede fino a querela di falso). (Vedi: n. 10414 del 1989, Rv. 184934-01 e n. 7227 del 1992, Rv. 190707).

Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'utilità e tuttavia, quando alla promessa segue l'effettiva dazione, è in tale momento che esso si consuma. (Fattispecie relativa ad accordo corruttivo antecedente all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, seguito da dazioni intervenute in epoca successiva alla indicata modifica normativa "in peius", in cui la Corte ha ritenuto applicabile la norma di maggiore rigore nella vigenza della quale è stata posta in essere la dazione).

In tema di risarcimento dei danni originati dal reato, non trova applicazione il criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, in quanto tale disposizione concerne il giudizio di responsabilità amministrativa devoluto alla Corte dei conti.

Commentario1

  • 1Costrizione e libertà di autodeterminazione in tema di concussione
    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 12 novembre 2025

    Cass. pen., Sez. II, 20 novembre 2025, sentenza n. 37870 LE MASSIME “In tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato; la fattispecie concussiva può configurarsi anche in caso di implicite e reiterate minacce di future ritorsioni da parte dell'imputato”. “La causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2023, n. 15641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15641
Data del deposito : 19 ottobre 2023

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