Sentenza 23 novembre 2021
Massime • 1
In tema di falso documentale, l'apposizione su un provvedimento giurisdizionale, da parte del giudice estensore, della firma apocrifa del presidente del collegio, quand'anche quest'ultimo sia consenziente, integra la condotta aggravata prevista, per i documenti dotati di fede privilegiata, dall'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto tale sottoscrizione è destinata, nei termini indicati dall'art. 2700 cod. civ., sia a documentare un fatto compiuto dal pubblico ufficiale, attestando lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di verifica che l'ordinamento assegna al presidente del collegio, sia a comprovare la provenienza del provvedimento dai pubblici ufficiali che hanno concorso alla sua formazione.
Commentario • 1
- 1. Quali sono e come sono puniti.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
3. Il falso materiale e ideologico commesso dal pubblico ufficiale Un pubblico ufficiale (si vd. § prec.) può commettere tanto un reato di falso materiale quanto un reato di falso ideologico. Il reato di falso materiale è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale che alteri il contenuto di un atto pubblico (art. 476 c.p.), di un certificato o un'autorizzazione amministrativa (art. 477 c.p.) o anche di copie autentiche di atti pubblici o privati (art. 478 c.p.) che tengono luogo dei relativi originali. Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., n. 18015 del 29 aprile 2015) il reato di falso in atti pubblici (o ad essi equiparati) è escluso quando …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2021, n. 10671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10671 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
Testo completo
10671-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2958/2021 -· Presidente - EDUARDO DE GREGORIO UP 23/11/2021 GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - R.G.N. 5917/2021 ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO GIUSEPPE DE MARZO -- Relatore -- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dal Comune di Palermo e dall'amministrazione giudiziaria PA;
per il rigetto nel resto udito il difensore L'AVV.TO FARACI CONDIVIDE LE CONCLUSIONI DEL PG, CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E IL RIGETTO DEI RICORSI, DEPOSITA CONCLUSIONI L'AVV.TO OLIVO SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE L'AVV.TO BONSIGNORE DICHIARA CHE NON CONCLUDERA' PER LE SOCIETA' CHE DIFENDE, CONDIVIDE LE ARGOMENTAZIONI DEL PG, E SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE L'AVV.TO MONDELLO SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE L'AVV.TO PULITANO' SOLLEVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONE TRA FALSO CONSENTITO E FRAUDOLENTO, E SI RIPORTA AL RICORSO L'AVV.TO DOMINICI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA RIPORTANDOSI AI MOTIVI 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25/06/2020 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e al risarcimento nei confronti delle costituite parti civili IO AT, magistrato del Tribunale di Palermo, in relazione a tre reati di cui agli art. 110, 476, primo e secondo comma, cod. pen., per avere, con il consenso della Presidente Silvana UT, apposto la sigla apocrifa di quest'ultima in calce a tre provvedimenti giurisdizionali, la cui falsità discendeva sia da quest'ultimo profilo sia dal fatto che il provvedimento non proveniva dal Tribunale, costituito, oltre che dal AT e dalla UT, anche dal Chiaramonte. Si tratta, nel dettaglio: a) di un provvedimento di liquidazione nella procedura Italgas d'ora innanzi, "provvedimento Italgas" (capo 74; data del commesso reato: il 26/05/2015); b) di un decreto di sequestro nel procedimento n. 34/2014 R.M.P. PA - d'ora innanzi "provvedimento PA" (capo 75; data del commesso reato: 25/03/2014); c) di un provvedimento definitorio del procedimento n. 231/2013 R.M.P. Evola- d'ora innanzi, "provvedimento Evola" (capo 76; data del commesso reato: 20/07/2015).
2. Nell'interesse dell'imputato sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione.
3. Il ricorso proposto dall'Avv. Domenico Pulitanò è affidato ai seguenti motivi. G 3.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza della legge penale e illogicità della motivazione, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Rileva il ricorrente: a) che la sentenza impugnata, con una inversione logica, ha svalutato il rilievo per il quale il provvedimento "Italgas" risultava depositato il 26/05/2015, contraddicendo la lettura della conversazione intercorsa tra il AT e la UT il giorno precedente, dalla quale sarebbe emersa l'intenzione del primo di procedere al deposito lo stesso 25/05/2015; b) che, peraltro, il 26/05/2015 la UT si trovava senz'altro nel Palazzo di giustizia, come confermato dal verbale dell'udienza alla quale aveva partecipato;
c) che nella stessa telefonata del 25/05/2015 il AT aveva salutato la UT, dicendole che si sarebbero visti il giorno successivo;
d) che, infine, dalla telefonata del 26/05/2015 tra la UT e altro collega, MA AS, emergeva che la prima aveva comunicato al secondo che sarebbe stata in ufficio in mattinata e si era accordata per un appuntamento con lo stesso dopo l'udienza penale. Le superiori considerazioni, si osserva, privano il contenuto della conversazione di quella efficacia determinante che la sentenza le attribuisce, in ragione dell'insufficienza delle conclusioni tratte dalla perizia grafica. 1 A proposito di quest'ultima, con il primo motivo, si rileva: a) che il carattere indiziario delle valutazioni peritali doveva essere apprezzato anche con riguardo al provvedimento "Evola", depositato in un giorno (il 20/07/2015) nel quale la UT era in ufficio, al punto che aveva incontrato il AT nella sua stanza, secondo quanto emergeva dalle intercettazioni ambientali;
b) che la sentenza impugnata, sottovalutando il lavoro del consulente di parte della difesa, con l'affermazione che non avrebbe addotto elementi idonei a confutare la conclusione della riconducibilità al AT delle sigle apparentemente riferibili alla UT, aveva finito per assumere come esistente un fatto che, invece, nessuno dei tecnici aveva accertato con certezza: l'attribuzione delle sigle al AT;
c) che era stata del tutto pretermessa la valutazione dei numerosi e significativi elementi di differenziazione delle sigle in accertamento con la grafia del AT, quali evidenziati dalla consulenza di parte della difesa. Con un'ultima articolazione, muovendo dalla premessa della stessa sentenza impugnata, secondo la quale si sarebbe trattato di semplice leggerezza posta in essere con il consenso della UT, si pone la questione della rilevanza penale del falso consentito e privo di conseguenze.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge processuale, in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Valorizzando il rilievo appena menzionato del cd. falso consentito, si sottolinea, alla luce delle conclusioni di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, l'assenza del necessario legame sostanziale tra i reati attribuiti al AT e l'ipotesi di corruzione a carico della UT per la quale le intercettazioni erano state autorizzate.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano inosservanza della legge penale e difetto di motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilità e alla determinazione della pena. Si osserva: a) che riconoscere una circostanza attenuante non costituisce un beneficio premiale, ma una normale applicazione della legge;
b) che era manifestamente erroneo definire assai prossima al minimo edittale una pena (due anni e quattro mesi di reclusione, in esito a giudizio abbreviato), che presupponeva una determinazione sanzionatoria (42 mesi di reclusione) pari al triplo del minimo edittale e a metà strada tra il minimo e il massimo;
c) che era discutibile il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen.; d) che inaccettabile era il brano della motivazione che sottolineava «l'ostinata e pervicace negazione degli addebiti da parte del prevenuto a fronte della schiacciante evidenza probatoria», in un ordinamento che riconosce il diritto al silenzio. 2 3.4. Con il quarto motivo si lamentano inosservanza della legge penale e difetto di motivazione, con riguardo alle statuizioni risarcitorie e alle connesse determinazioni in tema di spese. Si osserva, in linea generale, che la Corte territoriale ha confermato la condanna risarcitoria in favore di tutte le parti civili costituite, senza affrontare le critiche svolte sul punto nei motivi di appello. Con riguardo alla posizione delle varie parti civili si osserva quanto segue.
3.4.1. Per ciò che concerne la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero della giustizia, si rileva: a) che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, nel caso di reati commessi da un magistrato, l'unico soggetto legittimato a costituirsi parte civile è la Presidenza del consiglio dei ministri e non il Ministero della giustizia;
b) che la p.a. può chiedere il risarcimento del danno all'immagine - tale essendo la causa petendi fatta valere nel presente procedimento - solo nel caso in cui il proprio dipendente sia condannato per uno dei delitti dei pubblici ufficiali previsto nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.
3.4.2. Con riferimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) nonché con riguardo alla posizione di CO PA, IP PA e AB PA, si rileva: a) che le conclusioni dei giudici di merito riposavano su una premessa argomentativa incapace di distinguere tra la confezione di un atto ھے falso e l'apposizione di una firma apocrifa consentita da chi avrebbe dovuto sottoscrivere un documento i cui contenuti erano stati formati in modo corretto;
b) che in tale contesto non esisteva alcuna ragione sostanziale per negare a tali documenti gli effetti tipici in vista dei quali erano stati formati.
3.4.3 Infine si osserva che la sentenza impugnata ha erroneamente liquidato le spese legali in favore del Comune di Palermo, dal momento che quest'ultimo non risulta beneficiario di alcuna condanna risarcitoria dell'imputato. Del pari illegittima si aggiunge è la condanna in favore dell'Amministrazione PA, - che non si è costituita parte civile nei confronti del AT per le imputazioni di falso.
4. Il ricorso proposto dall'Avv. Giuliano Dominici è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla lettura prospettata dai giudici di merito dell'intercettazione della telefonata del 25/05/2015 e alla ritenuta assenza di dimostrazione che la UT il giorno successivo, pur avendo partecipato ad un'udienza, non sarebbe passata dal proprio ufficio.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di legge processuale con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, con considerazioni analoghe a quelle sviluppate nel secondo motivo dell'altro ricorso. 3 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla attribuzione all'imputato delle firme ritenute false, rilevando: a) che le conclusioni del consulente grafologo del P.M. avevano valorizzato le similitudini senza dare rilievo alle sottolineate discordanze;
b) che solo per effetto di una praesumptio de praesumpto si potevano attribuire all'imputato sigle non oggetto di diretta comparazione con la grafia dello stesso, ma asseritamente riferibili alla stessa mano che «probabilmente aveva vergato la sigla Italgas» «somigliante»> alla grafia del AT;
c) che, del resto, la perizia disposta in primo grado, al pari della consulenza del P.M., non era giunta ad alcuna conclusione in termini di certezza;
d) che solo in termini liquidatori la sentenza impugnata aveva affrontato le questioni metodologiche poste dal consulente tecnico della difesa.
4.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena. 5. È stata depositata memoria del Sostituto Procuratore generale, con la quale si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Palermo e dell'amministrazione PA. 6. È stata depositata memoria difensiva nell'interesse di IP PA.
7. Sono stati depositati motivi nuovi da parte dell'Avv. Pulitanò e da parte dell'Avv. Dominici.
8. I motivi nuovi proposti dall'Avv. Pulitanò approfondiscono la questione della (ir)rilevanza del falso consentito, prospettando, in via principale, un'esegesi delle norme in linea con il principio di offensività, ancorato agli art. 3 e 27 Cost. e, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale per contrasto con i principi di uguaglianza e proporzione (art. 3 Cost.) alla luce dell'irragionevole equiparazione tra falso consentito e falso fraudolento produttivo di danno nonché per violazione dei principi in materia di pena (art. 27 Cost.).
8. I motivi aggiunti proposti dall'Avv. Dominici sviluppano considerazioni: a) sulla inutilizzabilità delle intercettazioni;
b) sulla non configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen., in relazione ai provvedimenti giurisdizionali;
c) in merito alla dosimetria della pena. Considerato in diritto -infondato per le 1. Il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Pulitanò ragioni che si diranno, al pari del primo e del terzo motivo del ricorso dell'Avv. Dominici richiede una distinta considerazione delle sue articolazioni interne che investono questioni distinte. 4 Le prime due concernono l'attribuzione del fatto al AT e vanno esaminate congiuntamente, poiché aspirano a mettere in discussione la logicità dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata. E, in questa prospettiva, il loro esame richiede due puntualizzazioni. Innanzi tutto, si osserva che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte per il principio della c.d. doppia conforme su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 -, a tenore del quale, ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato, «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096). In secondo luogo, va ribadito che al giudice di merito è richiesta una valutazione unitaria dei molteplici elementi utilizzabili ai fini della decisione, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Ciò posto, l'attribuzione dei fatti al AT riposa su dati razionalmente valutati dai giudici di merito, ossia: a) l'apocrifia della sigla della UT in calce ai tre provvedimenti sopra ricordati;
b) il contenuto della conversazione del 25/05/2015, dal quale emerge una correlazione tra la presenza o non della UT in ufficio lo stesso 25/05/2015 e le ragioni dell'accertata assenza, da un lato, e le decisioni assunte dal AT con riguardo alla redazione al deposito del provvedimento Italgas, dall'altro; c) la riconducibilità delle sigle apocrife in calce ai provvedimenti alla stessa mano. 5 Le conclusioni sub a) e c) sono criticate in termini di assoluta genericità dal ricorso, attraverso un rinvio generale alle doglianze espresse nell'atto di appello nei confronti degli accertamenti grafologici svolti. E, tuttavia, siffatta modalità di deduzione del vizio si colloca al di fuori dello spettro di ammissibilità delle censure proponibili nel giudizio di legittimità, in quanto, a fronte della argomentata adesione dei giudici di merito alle conclusioni della dott. Cannarozzo, consulente del p.m. (che ha sottolineato, da un lato, le macroscopiche differenze strutturali tra la sigla apposta in calce al provvedimento Italgas e la scrittura della UT e, dall'altro, la riconducibilità delle tre firme in calce ai provvedimenti dei quali si discute nel presente procedimento ad un unico gesto grafodinamico, con la conseguenza che esse erano state molto probabilmente» vergate dalla stessa mano) e al rilievo per il quale il consulente di parte dell'imputato non aveva fornito elementi idonei ad escludere la riconducibilità delle sigle al AT, il ricorso dell'Avv. Pulitanò non indica profili specifici di critica, limitandosi ad allegare la consulenza di parte del prof. Pastena. -Peraltro, quest'ultima sia pure nei limiti in cui è possibile operarne una valutazione in questa sede di legittimità conferma esattamente i dati sopra ricordati, poiché conclude nel senso che probabilmente l'autore delle sigle apposte ai provvedimenti dei quali si tratta (oltre che di un quarto provvedimento: cd. provvedimento Schicchi) non è la UT e che non è possibile stabilire se l'autore delle sigle in verifica sia o non il AT. Alla luce dei rilievi che verranno svolti subito infra, appare pertanto chiaro che l'attribuzione delle firme non riposa affatto su una praesumptio de praesumpto ma su una non solo legittima, ma doverosa, razionale lettura degli elementi indiziari, ivi inclusi quelli ritraibili dagli accertamenti grafologici. Ne discende che non emerge, sul piano delle deduzioni del ricorso, alcun profilo decisivo prospettato dalla difesa e trascurato dalla complessiva ricostruzione della sentenza, che peraltro, come si diceva in principio, non può essere letta in maniera atomistica, ma considerando anche gli approfondimenti scrupolosamente eseguiti a mezzo dell'integrazione probatoria disposta dal g.u.p. e sui quali la sentenza impugnata indugia, rilevando che in almeno due delle tre date in cui sono stati depositati i provvedimenti oggetto del presente processo, sono stati depositati altri provvedimenti e soltanto nel provvedimento Schicchi del quale s'è detto - e nel quale il AT era relatore si è registrata la - medesima anomalia dei tre provvedimenti dei quali qui si discute. In questo contesto probatorio si coglie il rilievo assegnato alla conversazione intercettata nella quale il dato centrale oggetto della razionale interpretazione fornita dai giudici di merito – è rappresentato dall'assorbente considerazione che, 6 in assenza di un falso, non avrebbe alcun significato la richiesta alla UT quanto al suo essere o non in ferie, che rappresenta la premessa della data che sarebbe stata indicata per il «depositato» (espressione logicamente intesa come atecnica da parte della Corte territoriale, posto che l'attestazione del deposito è atto del cancelliere). Va, peraltro, osservato - anticipando per ragioni di ordinato e completo esame delle censure prospettate nei due ricorsi che l'atto di impugnazione a firma dell'Avv. Pulitanò lamenta un capovolgimento di senso della verifica probatoria, poiché la sentenza impugnata, in tal modo argomentando, avrebbe eluso il tema difensivo per il quale la data di effettivo deposito (il 26/05/2015), correlata alla presenza quel giorno in ufficio della UT, metterebbe in crisi la prospettazione accusatoria. E, tuttavia, per un verso, nella costruzione del capo di imputazione 74), il profilo del momento del deposito del provvedimento è indicato - esattamente come una delle dichiarazioni della conversazione intercorsa tra il AT e la UT e non come l'oggetto del falso o come una conferma probatoria (ciò che comunque collocherebbe il dato al di fuori della struttura dell'imputazione, finendo esso per rappresentare appunto solo un elemento dimostrativo della fondatezza della stessa); per altro verso, la falsità attiene, sempre con riguardo al capo del quale si discute, a due aspetti: il primo è rappresentato dall'apocrifia della sottoscrizione della UT e della sua riconducibilità al AT, sia per le ragioni sopra ricordate, sia per l'altrimenti inspiegata correlazione tra la conversazione e gli adempimenti relativi alla formazione del provvedimento;
il secondo, sul quale il ricorso a firma dell'Avv. Pulitanò non indugia, a differenza dell'altro ricorso - che, tuttavia, sia pure sinteticamente richiamando la «reietta tesi difensiva≫ svolta in appello, finisce per confermare l'esistenza del falso-, è rappresentato dalla circostanza che proprio la telefonata dimostra che quel provvedimento non risulta il frutto di una decisione dell'ufficio giudiziario assunto in una rituale camera di consiglio. Il punto è valorizzato dalla sentenza della Corte territoriale, quando, coerentemente alla struttura dell'accusa, richiama la sterile interlocuzione telefonica del AT con la UT, quel giorno neppure presente in ufficio, e alla quale non avere preso parte il terzo componente del collegio. Nell'atto di appello, appunto, il AT aveva sostenuto che la notizia relativa alla presenza o non della UT in sede, serviva «al solo fine di apporre nel provvedimento la data corretta della camera di consiglio [... ]». E, tuttavia, anche sotto questo profilo, come detto, si conferma la falsità del provvedimento, posto che avrebbe inteso dare atto di una camera di consiglio svolta il 25/05/2015 (tale è la data apposta dall'estensore in calce al 7 provvedimento), che, in realtà, nei termini in cui una camera di consiglio ha da svolgersi secondo il codice di rito, perché la decisione sia imputabile all'ufficio giudiziario, richiede una discussione (oggi eventualmente anche non tra persone fisicamente presenti nello stesso luogo, ma certo) tra magistrati che discutono contestualmente delle questioni da affrontare. Si ripete, si tratta di profilo motivazionale sottolineato dalla sentenza impugnata, sul quale il ricorso a firma dell'Avv. Pulitanò nulla dice di specifico e sul quale il ricorso a firma dell'Avv. Dominici finisce per recare prospettazioni pienamente ammissive della responsabilità. Va solo aggiunto, per completezza, che, alla luce di questi rilievi, non colgono nel segno le critiche che il secondo ricorso sopra citato svolge nel quarto motivo, a proposito dell'assenza di prove certo da non identificare nella prova del contrario di consultazioni extra moenia del terzo componente. Si tratta di doglianze che insistono nel non confrontarsi con il rilievo che la camera di consiglio, per come delineata nel nostro ordinamento, richiede la contestuale discussione da parte dei magistrati, ancorché, per effetto delle modifiche normative imposte dalla pandemia, non necessariamente tutti fisicamente collocati nel medesimo luogo. appena il caso di aggiungere che l'argomentazione sopra svolta, quanto al fatto che il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Pulitanò non spiega in alcun modo il senso della conversazione intercettata non comporta alcuna inversione di oneri deduttivi e ancor meno dimostrativi. Va, infatti, ribadito che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). Nel caso di specie, l'assenza di spiegazioni alternative della telefonata della quale si discute (o addirittura il riconoscimento esplicito, nel secondo ricorso, che essa preludeva ad una falsa attestazione di una camera di consiglio la data - corretta», che un giudice dovrebbe conoscere per avervi preso parte e che è insensibile al fatto che successivamente uno dei componenti si trovi fuori sede -) rende le critiche inidonee a incrinare la tenuta logica del complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie. 8 In questa prospettiva, il tema della presenza della UT in ufficio il 26/05/2015 (sul quale indugia il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Dominici, al pari del primo motivo dell'altro ricorso) finisce per essere del tutto irrilevante, poiché, qualunque sia il momento nel quale il provvedimento è stato consegnato materialmente presso la cancelleria (attività che può ben non coincidere con una contestuale attestazione di deposito da parte del cancelliere, per le più varie ragioni, legate alla necessaria presenza di quest'ultimo e comunque agli ordinari controlli amministrativi operati), resta del tutto irrilevante la fisica possibilità per la presidente di apporre una firma, una volta che gli accertamenti grafologici siano posti in razionale correlazione con il contenuto della telefonata sopra ricordata. Piuttosto, proprio il fatto che, attraverso uno spregiudicato modo di intendere le regole processuali, si intendesse procedere alla redazione di un provvedimento prescindendo dagli adempimenti che il legislatore ha delineato per la formazione della decisione collegiale, conferma proprio come ritenuto dai giudici di merito - sul piano logico che è all'estensore del provvedimento Italgas che deve essere attribuita la sigla apocrifa del relativo provvedimento e posta la riconducibilità alla stessa mano delle tre sigle apocrife - anche dei restanti due provvedimenti.
3. Poiché la questione, per quanto detto supra sub 2, è direttamente incidente sull'attribuzione del fatto al AT, occorre esaminare a questo punto, per ragioni di ordine logico (rinviando al prosieguo la trattazione dell'ultima articolazione del primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Pulitanò), le doglianze espresse nel secondo motivo di quest'ultimo ricorso e nel secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Dominici. Si tratta del tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Poiché viene in rilievo una questione giuridica, va premesso, secondo quanto chiarito reiteratamente dalla giurisprudenza di legittimità, che non sussiste alcun vizio della sentenza (né alcun interesse all'impugnazione) ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano esattamente risolte (Sez. U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). La problematica ha costituito oggetto di un intervento delle Sezioni Unite della Corte, le quali hanno chiarito che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati - che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di 9 ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 dep. 02/01/2020, Filardo, Rv. 277395 - 01). In definitiva, il decreto autorizzativo «copre» sia quello specifico fatto reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi»), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una «connessione qualificata» espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen. D'altra parte, quando si parla di «reato» si fa riferimento non al «titolo di reato>> ma al «fatto-reato», inteso come determinato accadimento storico inquadrabile in una fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027 - 01, in motivazione), con la coerente conseguenza che, se le intercettazioni attengono al fatto-reato nella sua oggettività, se la identità del procedimento si fonda sul legame sostanziale» dei reati, se questo legame è indipendente dalla vicenda procedimentale, ne discende che l'identità del disegno criminoso deve "tenere legati" i fatti-reato, ma non necessariamente tutti i compartecipi. La delimitazione dell'ambito applicativo della previsione in tal modo delineata e fondata, con evidenti finalità garantistiche, sulla connessione sostanziale tra of procedimenti va approfondita alla luce di un profilo, pur valorizzato dalla Corte d'appello, anche se non affrontato dai motivi di impugnazione. Nel caso di specie, secondo l'incontestata ricostruzione della sentenza impugnata, le intercettazioni erano state disposte anche con riguardo al reato di cui agli artt. 110, 319-quater cod. pen., commesso in Palermo il 25/03/2014 dalla UT e da altro magistrato, Tommaso Virga, in relazione alla nomina del figlio di quest'ultimo, come amministratore giudiziario nella procedura PA. Il 26/04/2016 il p.m., nell'operare una riqualificazione del reato ex art. 323 cod. pen., aveva disposto l'iscrizione, quale ulteriore concorrente, del AT (il quale da quest'ultimo reato sarebbe poi stato assolto). Ma anche a tacere dei profili di connessione tra tale fatto reato e i falsi dei quali ci si occupa, la Corte d'appello ha anche valorizzato l'identità del disegno criminoso tra questi ultimi e gli illeciti corruttivi attribuiti alla UT e anch'essi coperti» dal decreto autorizzativo. Nei motivi nuovi depositati dall'Avv. Dominici si valorizzano le conclusioni di Sez. 6, n. 27665 del 18/05/2021, Valenza, non massimata, che ha ritenuto inappagante la motivazione con la quale i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la connessione tra fatti-reato, «perché ipotesi inerenti episodi tutti riconducibili alla "attività che il Valenza svolgeva all'interno" dell'ente di formazione dallo stesso presieduto, per il raggiungimento" dei cui obiettivi l'odierno imputato era pronto a tutto come anche a porre in essere una corruzione». 10 In particolare, Sez. 6, n. 27665/2021, ha sottolineato: a) che la motivazione svolta trascurava integralmente di precisare il contenuto, almeno prospettico, delle contestazioni formalizzate all'epoca del decreto autorizzativo in relazione ai reati ivi richiamati;
b) che tale carenza argomentativa impediva di fatto di verificare l'effettiva sussistenza della connessione sostanziale che corre tra le regiudicande inerenti la notizia di reato posta a fondamento dell'intercettazione e quella afferente i fatti oggetto di imputazione, «di certo non desumibile dalla vuota formula adottata (la rimarcata propensione dell'imputato a porre in essere ogni possibile iniziativa delittuosa funzionale agli interessi dell'ente del quale aveva la rappresentanza)»; c) che ove pure la Corte territoriale avesse inteso riferirsi alla ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 12 del codice di rito, erano comunque rimasti del tutto imprecisati il polo di riferimento iniziale della relativa valutazione e le ragioni della parziale coincidenza oggettiva tra le diverse ipotesi di reato considerate». Ora, queste conclusioni investono il tipo di motivazione adottata in quella vicenda per giustificare l'esistenza del vincolo peraltro solo desumibile dalla decisione in quella sede impugnata e non esplicitato della continuazione, laddove, nel caso di specie, anche alla luce della complessiva lettura della sentenza, si è dato conto, in un contesto di gestione ormai personalistica della funzione pubblica, del dato unificante di condotte nelle quali il superamento delle garanzie di imparziale svolgimento della funzione pubblica era correlato, anche se non si esauriva, nelle fattispecie corruttive. E siffatte conclusioni sono confermate dalla infondatezza dei rilievi afferenti al cd. falso consentito dei quali si dirà al punto 6 e che, nella prospettazione del secondo motivo del ricorso dell'Avv. Pulitanò, sostengono logicamente le doglianze in tema di insussistenza del vincolo della continuazione (e ciò senza ribadire quanto sopra osservato, a proposito della connessione fra fatti-reato, indipendentemente dai singoli soggetti coinvolti).
4. Per ragioni di economia espositiva, è opportuno esaminare a questo punto, nonostante l'apparente inversione dell'ordine logico, una questione posta nel terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Pulitanò e sviluppata dall'Avv. Dominici nei motivi aggiunti, con riguardo alla non configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. Nella sostanza si osserva che i provvedimenti giudiziari non sono atti che fanno fede fino a querela di falso sulla verità di quanto asserito, come sarebbe dimostrato dal rilievo che, a rimedio dell'eventuale erroneità del provvedimento giurisdizionale, non si propone querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. pen., ma un'impugnazione o un'istanza di correzione di errore materiale. 11 Siffatta conseguenza deriva dal fatto che i provvedimenti giurisdizionali hanno carattere ontologicamente valutativo (prima) e decisorio (poi), e non sono votati alla mera attestazione «della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»>, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. Secondo la prospettazione difensiva, tale assunto sarebbe confermato dalla giurisprudenza per la quale, in caso di contrasto sulle conclusioni delle parti tra il contenuto del verbale di udienza e l'intestazione della sentenza, deve darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso (v., ad es., Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018 - dep. 24/01/2019, F., Rv. 275831 01, la - quale ha coerentemente ritenuto che l'errata indicazione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza non comporta alcuna nullità della sentenza ed è emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.). La doglianza è infondata. che afferisconoIn disparte i temi non rilevanti nel presente procedimento д all'ambito di rilevanza dei falsi valutativi (sul punto, v., Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 01), occorre muovere dalla premessa che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855-01). Da tale premessa discende che sono estranei all'ambito applicativo della previsione e, a monte, nei limiti sopra accennati, la stessa falsità gli aspetti - valutativi dell'atto pubblico (Sez. 6, n. 24768 del 31/03/2016, Caruso, Rv. 267316 0; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017 - dep. 09/04/2018, Adinolfi, Rv. 272589 0; e ciò, ferma restando, la possibile rilevanza, con riguardo agli atti dispositivi, delle attestazioni, anche implicite, contenute nell'atto e dei presupposti di fatto giuridicamente rilevanti, ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità: Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867 - 01). D'altra parte, è improprio accostare i rimedi di carattere processuale aventi ad oggetto le decisioni giurisdizionali che perseguono la funzione di ricondurre- 12 nell'alveo della legalità i provvedimenti frutto di errori o inesattezze -con le questioni, aventi altri presupposti e altro obiettivo pubblicistico, correlate alla sussunzione di un fatto nelle fattispecie incriminatrici, eventualmente aggravate. Lo stesso è a dirsi per la querela di falso, la cui attivazione presuppone un interesse processuale all'esercizio dell'azione. In altri termini, quale che sia la correlazione funzionale tra accertata sussistenza di un reato e gli effetti del provvedimento giurisdizionale, è certo che, al contrario, l'esistenza di un rimedio che investe l'apparato argomentativo della sentenza o che consente la rimozione di un errore materiale, non svolge alcun effetto illuminante sulla diversa questione della struttura dei reati. E, in questa prospettiva, l'apposizione, da parte di un terzo, della sottoscrizione del presidente del collegio va ad incidere esattamente sul significato della sottoscrizione stessa come documentativa, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., di un fatto compiuto - bene o male, poco importa in questa sede, come si dirà subito infra - dal presidente e che vale, altresì, a comprovare la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale che ha concorso alla sua formazione. Sotto il primo profilo, e su un piano generale, deve considerarsi che la qf sottoscrizione del presidente, prevista dall'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., è adempimento di cruciale importanza, in quanto rappresenta la garanzia della legalità del momento decisorio e della rappresentazione all'esterno delle ragioni della decisione (oggetto della copertura costituzionale di cui all'art. 111, sesto comma, Cost.). Il doveroso controllo che il presidente è chiamato ad operare non solo sulla coerenza della motivazione con il dispositivo, ma sulla stessa rispondenza della prima ai motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata» (art. 544, comma 1, cod. proc. pen.), quali hanno trovato spazio nella camera di consiglio (art. 527, comma 2, cod. proc. pen.) trova ulteriore conferma normativa nell'art. 154, commi 2, 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. Si prevede, infatti: la consegna della minuta dall'estensore al presidente;
la possibilità, qualora sorgano contestazioni sulla motivazione, della lettura della stessa al collegio e ciò - proprio al fine di garantire la corrispondenza della motivazione a quanto emerso nel corso della discussione;
la possibile designazione, in caso di persistenti contrasti, di un nuovo estensore;
infine, anche se si tratta, in quest'ultimo caso, di vicende ormai residuali, la verifica corrispondenza della minuta consegnata al cancelliere con l'originale formato dalla cancelleria). Solo all'esito di tali verifiche, il presidente e l'estensore sottoscrivono la sentenza (art. 154, comma 4, disp. att. cod. proc. pen.) Si tratta di adempimenti ai quali il legislatore attribuisce tale importanza che lo stesso comma 2 dell'art. 546 cod. proc. pen. si preoccupa di individuare dei 13 rimedi efficaci per il caso che il presidente non possa sottoscrivere per morte o altro impedimento. -Siffatta disciplina era applicabile, anche prima dell'introduzione ad opera dell'art. 2, comma 3, lett. f, della I. 17/10/2017, n. 161 - del comma 10-octies dell'art. 7 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159, al procedimento di prevenzione per ragioni di carattere sistematico discendenti, per un verso, dalla natura di sentenza del decreto applicativo della misura (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 - dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245174 01) e, per i restanti provvedimenti, - dalla natura del controllo assegnato al presidente dell'organo collegiale. Da ciò discende che la sottoscrizione del presidente non rappresenta uno snodo formale privo di significato, ma identifica l'atto che attesta lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di verifica che l'ordinamento assegna al presidente stesso e che consente di attribuire al collegio la decisione assunta in camera di consiglio. Si rientra, pertanto, pienamente nell'ambito dell'art. 2700 cod. civ.
5. Occorre a questo punto esaminare l'ultima articolazione del primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Pulitanò, sviluppata nei motivi nuovi depositati in q vista dell'udienza di discussione. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 - dep. 15/02/2021, Brisciano, Rv. 280453-01). In particolare, si è osservato, facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen.: a) che deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 - 21/01/2014, Ventriglia, Rv. 258946 01, che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 01); b) che il secondo concetto è stato - sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non si riflette sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della 14 formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). Da tali indicazioni si traggono dati valutativi di rilievo per la ricostruzione del significato che la giurisprudenza attribuisce all'offensività giuridica delle falsità (che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di of determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione: Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855-01). Ora, senza indugiare su tale profilo della mono- o pluri-offensività dei falsi, si può concordare su un dato di base: che l'offensività deve certamente essere calibrata in relazione all'incidenza che la condotta assume rispetto alla specifica funzione che il documento assolve. In questa prospettiva, anche a non restare ancorati al tema della generale inefficacia del consenso dell'avente diritto rispetto al bene protetto dalla norma (traiettoria recepita da risalenti decisioni: Sez. 5, n. 6355 del 21/02/1978, Soprano, Rv. 139080 0, Sez. 5, n. 83 del 05/09/1975 Ud. (dep. 08/01/1976, Damiano, Rv. 131756 - 0), resta il rilievo che tale soluzione appare rispondente al sistema quante volte la funzione documentale non ricade nella sfera disponibile del soggetto che consenta (che è poi la prospettiva che viene recepita in motivazione da una decisione ampiamente menzionata negli studi che si sono occupati della problematica del cd. falso consentito: Sez. 5, n. 13588 del 05/07/1990, Ceccarelli, Rv. 185521-01). Il tema della «spiritualizzazione» della provenienza del documento, nel senso che, ai fini della paternità dell'atto, è decisiva non la compilazione materiale, ma la provenienza intellettuale dell'atto dal soggetto legittimato ad apparirne come tema prospettato da parte della dottrina in termini estesi anche aglil'autore- 15 atti pubblici e anche a quelli fidefacenti non convince con riguardo al caso di specie. Ed infatti non viene in rilievo nel presente procedimento il tema della mera predisposizione dell'atto da parte di un soggetto diverso da colui che ne appare giacché, al contrario, l'atto è stato esattamente predisposto dal l'autore - 7 ma la realizzazione di una condotta che ha inciso sul significato relatore documentale dell'atto e, a monte, sulla stessa realizzazione dei controlli pubblicistici che l'ordinamento assegna al presidente. Certo, quest'ultimo potrà anche non operarli in concreto. Tuttavia una condotta che fa apparire realizzato un intervento doveroso che sicuramente non c'è mai stato, dando forma giuridica apparente ad un atto che non risponde alle garanzie che assistono la formazione del provvedimento giurisdizionale è certamente idonea a vanificare la funzione documentale della sottoscrizione e ad incidere in concreto sul bene protetto dalla norma incriminatrice. Alla luce delle superiori considerazioni, non acquista alcuna efficacia determinante il rilievo assegnato nella sentenza impugnata alla semplice G leggerezza» del AT. E ciò a prescindere dal fatto che il cenno deve essere interpretato nel contesto dell'enunciato argomentativo, sia in quanto posto in via alternativa rispetto ad una sorta di «automatico adeguamento ad un sistema di gestione della sezione, cui [il AT] apparteneva, invero improntato ad un consueto e deficitario rispetto delle regole», sia perché contrapposto all'(in)esistenza di uno «specifico intento delinquenziale». Esso si muove sul piano della concreta valutazione della condotta, nel quadro della dosimetria della pena, ma non può incidere sulle valutazioni giuridiche che attengono alla sussumibilità del fatto all'interno della fattispecie incriminatrice e alla valutazione sull'offensività dello stesso. Infine, proprio la sicura incidenza della condotta sul bene giuridico protetto, in ragione di quanto sin qui argomentato, dà conto dell'irrilevanza, prima ancora che della manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale prospettata nei motivi aggiunti. In effetti non emerge alcuna irragionevole equiparazione, alla luce dell'art. 3 Cost., del c.d. falso consentito del quale ci si occupa nel presente procedimento (che non può essere semplicisticamente ridotto alla mera apposizione della firma apocrifa di una persona che abbia prestato consenso, senza distinguere tra tipologie di atti e funzioni documentali) al falso fraudolento produttivo di danno, nella medesima fattispecie delittuosa. Ne segue l'insussistenza di qualunque violazione dei principi relativi alla pena (art. 27, ult. comma, Cost.). 16 6. Per omogeneità delle questioni sollevate, verranno esaminati congiuntamente il terzo motivo del ricorso dell'Avv. Pulitanò e il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Dominici. Le doglianze sono nel loro complesso infondate. Per Concerne la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen., si rinvia a quanto osservato supra sub 4. Per il resto, si osserva che la Corte territoriale non ha affatto limitato la motivazione ad un generico riferimento all'adeguatezza e proporzione della pena al caso concreto, avendo invece sottolineato l'elevata veste istituzionale dell'autore, pur in un bilanciamento -come si è sopra osservato con l'assenza - di uno specifico intento delinquenziale (s'è visto supra sub 5 che la motivazione della sentenza impugnata non avalla affatto in termini univoci il riferimento alla leggerezza del AT, sul quale molto insistono i ricorsi, lasciando spazio anche, in via alternativa, all'automatico adeguamento al sistema di lavoro della sezione di appartenenza) e ha sottolineato la obiettiva gravità dei fatti consumati e dei rilevanti effetti negativi sui consociati delle condotte. In tale contesto, va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142): ciò che nel caso - di specie non ricorre. - D'altra parte, l'apparato argomentativo sopra ricordato assume quello specifico contenuto, da intendere anche alla luce delle considerazioni svolte nella individuazione dei fatti dalla sentenza impugnata, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 01). A questo riguardo, occorre chiarire la portata del riferimento operato dalla Corte d'appello all'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale e, ancora, all'ostinata e pervicace negazione degli addebiti da parte dell'imputato. La sentenza impugnata svolge siffatte considerazioni per giustificare il rigetto della richiesta di un più favorevole giudizio di comparazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. In altri termini, il riferimento ad una pena «assai prossima al minimo edittale>> non assume nella sentenza impugnata il significato di indizio di un errore nell'individuare la pena base (giacché, all'evidenza, per effetto del giudizio di 17 equivalenza espresso, il minimo edittale della fattispecie non aggravata di cui all'art. 476, primo comma, cod. pen. si identifica in un anno di reclusione) o di una contraddittorietà motivazionale. Esso, al contrario, aspira a dare conto, rispetto all'invocato più favorevole giudizio di bilanciamento, delle ragioni del diniego, a fronte dei profili di gravità della condotta, quali si sono sopra ricordati, e del fatto, che «in virtù della comunque riconosciuta concessione, in favore dell'odierno imputato, del beneficio premiale di cui all'art. 62-bis c.p.>>, la pena si era attestata, in termini prossimi al minimo per la fattispecie aggravata. Insomma, l'espressione va inquadrata nel giudizio di adeguatezza sopra ricordato e che non si limita affatto alle espressioni di stile che si attribuiscono alla Corte territoriale. Quanto poi alla pervicace negazione degli addebiti, appare evidente che il rilievo mira solo a confermare i risultati appena raggiunti, quanto all'assenza di profili di ulteriore positiva valutazione. Secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, la ragion d'essere dell'art. 62-bis cod. pen. (e le stesse considerazioni orientano anche il giudizio di bilanciamento, ossia il peso concreto che le circostanze assumono nella determinazione della pena) è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile;
ne discende che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 2713150; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). E appunto il senso dell'indicata affermazione non è quello che la mancata confessione possa giustificare un trattamento peggiorativo, ma che non emergono affatto elementi positivi idonei giustificare l'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ossia una riduzione ulteriore della pena. Le superiori conclusioni non sono superate dalla riedizione, nel ricorso a firma dell'Avv. Dominici, di considerazioni dedicate alla inapprezzabile inoffensività del fatto, alla luce della peculiarità della condotta;
considerazioni sopra confutate.
7. Per quanto concerne le doglianze sviluppate nel quarto motivo del ricorso proposto dall'Avv. Pulitanò, si rileva che esse, con la sola eccezione delle critiche 18 che investono le statuizioni a favore del Comune di Palermo e dell'Amministrazione PA - meritevoli di accoglimento, in quanto il primo non risulta beneficiario di alcuna condanna risarcitoria a carico dell'imputato (la sentenza di primo grado dà atto che il Comune non aveva presentato le proprie conclusioni) e la seconda non si è costituita parte civile nei confronti del AT per le imputazioni di falso (ma solo in relazione al reato di cui al capo 2, dal quale il AT è stato assolto) - sono infondate.
7.1. Con riferimento al profilo della stessa legittimazione della p.a. a richiedere il risarcimento del danno all'immagine provocato dagli illeciti dei propri dipendenti, si osserva che non è convincente, nei termini nei quali è prospettata, la tesi secondo la quale siffatta azione risarcitoria sarebbe esercitabile soltanto con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, con esclusione, quindi, dei reati "comuni" posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (Sez. 2, n. 35447 del 21/10/2020, Ventre, Rv. 280311 01; Sez. 2, n. 14605 del - 12/03/2014, Del Toso, Rv. 260022-01). Al riguardo, non viene, evidentemente in discussione la legittimità di una scelta normativa finalizzata a circoscrivere le ipotesi di risarcibilità. Occupandosi dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 01/07/2009, n. 78, conv. con I. 03/08/2009, n. 102, che, attraverso il rinvio all'art. 7 della I. 27 marzo 2001, n. 97, avrebbe circoscritto l'azione per il risarcimento del danno all'immagine ai soli casi di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, Corte cost. 15/12/2010, n. 355, ha infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte: ciò anche in ragione delle peculiari connotazioni della responsabilità stessa, derivate dall'accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori, che giustificano il potere legislativo di delimitare l'ambito di rilevanza delle condotte perseguibili, stabilendo, «nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza», quanto «del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo». Il punto è, tuttavia, che la legittimità di siffatta soluzione non dimostra affatto che la premessa della questione, ossia l'interpretazione della normativa, sia 19 condivisibile, anche alla luce del carattere interpretativo di rigetto della sentenza 355/2010 della Corte costituzionale. In effetti, l'art. 7 della I. 97/2001, nel disciplinare le iniziative conseguenti alla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II, del codice penale (sentenza destinata ad essere comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti per la promozione dell'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato), lasciava fermo quanto disposto dall'art. 129, disp. att. cod. proc. pen., il cui comma 3 si riferisce alla generalità dei reati che abbiano cagionato un danno all'erario. Ne discende che il richiamo all'art. 7 della I. n. 97/2001 è tutt'altro che idoneo a circoscrivere l'ammissibilità della richiesta risarcitoria al solo danno all'immagine, come infatti è stato puntualmente rilevato da Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270517 - 0 (nello stesso senso, v. anche Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083 - 0), anche alla luce all'art. 1, comma 1-sexies della I. n. 14/01/1994, n. 20, aggiunto dall'art. 1, comma 62 della I. 06/11/2012, n. q 190. La norma, nel prevedere che «nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante da un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente» ha riguardo genericamente alla «commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione», senz'altra specificazione. Le superiori considerazioni, anche in dipendenza del tempo di commissione dei reati, consentono di non occuparsi delle questioni aperte dall'entrata in vigore del d.lgs. 26/08/2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile, che all'art. 4, comma 1, lettera h), dell'Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni), pur abrogandone il primo periodo, non ha inciso, quanto all'individuazione dei presupposti sostanziali, sulla previgente disciplina, contenuta nell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella I. n. 102/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del d.l. 03/08/2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella I. 03/10/2009, n. 141, che opera un rinvio all'art. 7 della 1. n. 97/2001 (norma peraltro abrogata dall'art. 4, lettera g), dell'Allegato 3 al cod. giust. contabile). E consente di non occuparsi in conseguenza di quelle che peraltro restano proposte interpretative suggerite da Corte cost. 19/07/2019, n. 191, al fine di saggiare l'effettiva rilevanza (punto 3.2. della motivazione), oltre che della non manifesta infondatezza della questione proposta nel caso di specie. 20 " 7.2. Ciò posto, con riguardo ai rapporti tra Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dedotta completa sovrapposizione dei titoli risarcitori è smentita dalla pronuncia di primo grado che, coerentemente alle doglianze espresse nell'atto di costituzione, ha accordato alla seconda anche il risarcimento del danno patrimoniale. Quanto al profilo del danno all'immagine, occorre considerare che la mera potenzialità di pregiudizio che costituisce il presupposto della condanna generica (di recente, v. Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 2), dovrà trovare necessaria concretizzazione e valutazione di proporzionalità nell'esatta individuazione dei pregiudizi risarcibili in sede di liquidazione.
7.3. Quanto poi al tema del risarcimento disposto in favore dell'ANBSC e dei PA, si osserva che la premessa delle critiche è erronea. Il provvedimento di sequestro, in quanto recante una firma apocrifa, non poteva che essere dichiarato falso, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. E si è sopra indugiato sull'offensività concreta delle condotte delle quali si tratta e quindi anche della condotta - qui rilevante- di cui al capo 75. q Ciò posto, i pregiudizi lamentati discendono dal fatto che entrambe le parti hanno diritto a provvedimenti giurisdizionali regolarmente formati, con la conseguenza che nella prospettiva della potenzialità di danno richiesta dalla - condanna generica sussiste sia la lesione della legittima aspettativa della ANBSC all'acquisizione e gestione dei beni sia il diritto dei destinatari del vincolo a non subire lesioni del proprio patrimonio in dipendenza di provvedimenti falsi.
7.4. Va, pertanto, pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in dipendenza dell'accoglimento, nei limiti indicati al principio del paragrafo 7, del quarto motivo del ricorso proposto dall'Avv. Pulitanò. Nel resto i ricorsi vengono rigettati. Infine, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili sotto indicate nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Palermo e in favore della Amministrazione giudiziaria Rmp 34/2014 PA. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili Ministero di giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori come per legge. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili 21 PA AB, PA VI CO e PA IP, che liquida in complessivi euro 3.000,00 ciascuno, oltre accessori come per legge. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Eduardo De Gregorio Girshhur. E kl CURTE SUPINICA CA NONE DEPOSI ELLERIA 24 MAR 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo L 22