Articolo 322 quater del Codice penale
Articolo 322 ter 1Articolo 323
Versione
14 giugno 2015
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Versione
31 gennaio 2019
Art. 322-quater
(Riparazione pecuniaria).

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 ((, 321)) e 322-bis, e' sempre ordinato il pagamento ((di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,)) restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2019
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