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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34662 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale per le misure cautelari personali di Napoli confermava l'ordinanza che aveva applicato ad AN AN la massima misura custodiale in relazione ad una serie di reati di estorsione aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Avv. Maria Grazia Padula che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato dimostrato il contributo concorsuale del ricorrente alla consumazione delle estorsioni contestate;
si deduceva che (a) avere una posizione di vertice nell'ambito di un'associazione mafiosa non sarebbe sufficiente per dimostrare il concorso nei reati fine;
(b) che le estorsioni contestate sarebbero successive 9 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34662 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/07/2024 all'allontanamento di AN da Caivano;
(c) che non sarebbe stato dimostrato che i proventi delle attività estorsive fossero confluiti nelle casse del clan;
(d) che non sarebbe stato dimostrato l'incontro di AN con OL, dato che le aree sanitarie ed infermieristica si trovavano in zone diverse;
(e) che non sarebbero state identificate gli offesi di alcune estorsioni. In sintesi, si deduceva che il fatto che gli imprenditori sottoposti alla estorsione mafiosa fossero indicati nelle "liste" dell'associazione, e che la ricezione dei proventi estorsivi fosse garantita anche in caso di successione nella direzione del consorzio criminale non sarebbero elementi utili a riconoscere la gravità indiziaria a carico di AN. Si deduceva, infine, che le dichiarazioni di FA ER non avrebbero patito un vaglio approfondito di attendibilità. 2.2.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli indizi, senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno del riconoscimento della gravità indiziaria, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto caratterizzata dall'accurata analisi del compendio indiziario raccolto, riteneva che sussistesse un consorzio criminale facente capo ad AN che rappresentava la prosecuzione di quello diretto da Massimo Gallo. Si evidenziava che l'attività estorsiva gestita dal gruppo mafioso era continuata in modo frenetico, anche in seguito alla latitanza ed all'arresto di AN AN, il quale veniva aggiornato in tempo reale circa l'andamento dell'attività estorsiva. Emergeva, tra l'altro, che ER FA si recava da AN AN per informarlo, adottando la precauzione di non portare il telefono. Le intercettazioni effettuate davano chiaramente conto della difficoltà del momento, atteso che molti degli estorti - a causa della latitanza di AN - non stavano versando i ratei, sicché il clan, seguendo le direttive del ricorrente, era costretto ad agire per garantire l'ingresso degli introiti. La perdurante operatività di AN AN nonostante la latitanza prima, e l'arresto poi, emergeva, altresì, dai contatti che in carcere lo stesso continuava ad avere con gli affiliati. In tal senso veniva ritenuta particolarmente significativa la conversazione 24 luglio del 2023 nella quale VA OL affermava che in mattinata si era incontrato con il ricorrente, detto "Tibuccio", nell'infermeria del carcere, di avere riferito al capo che non stava percependo la cosiddetta "settimana" e di avere ricevuto rassicurazioni. Questo incontro veniva ritenuto provato dal tribunale che riteneva che le allegazioni difensive -riproposte in questa sede - non fossero capaci di invalidare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari raccolti. Emergeva, dunque, un quadro indiziario che 2 - allo stato degli atti - appariva sufficientemente indicativo dell'impegno di AN nella direzione del clan, che operava sul territorio di Caivano. Quanto alle dichiarazioni di ER: le stesse appaiono confermative, ma non decisive;
il tribunale le ha analizzate con cautela, mettendo in evidenza che la recente collaborazione imponesse un vaglio approfondito dell'attendibilità del dichiarante e della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel procedimento. Tali dichiarazioni, allo stato, venivano, comunque, ritenute attendibili e confermative del sostanzioso quadro indiziario emergente dagli altri elementi di prova raccolti. Si tratta di una motivazione che, come già rilevato, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stata dimostrata l'attualità delle esigenze rilevate. 2.2.1.Contrariamente a quanto dedotto non emergeva alcun elemento idoneo a superare le presunzioni che sorreggevano la rilevazione delle esigenze cautelari in relazione alla contestazione elevata;
né tantomeno a contrastare la loro attualità, tenuto conto del provato inserimento nel contesto associativo e della breve distanza temporale dai fatti (pag. 35 del provvedimento impugnato). 3. Ricorreva per cassazione anche l'Avv. Rocco Maria Spina che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe la prova del contributo concorsuale di AN alle estorsioni contestate, tenuto conto che le stesse erano state consumate successivamente all'avvio della sua latitanza;
e che le dichiarazioni di FA ER non risulterebbero confermate da riscontri individualizzanti;
si deduceva che ER non avrebbe affermato di avere ricevuto direttive da AN per l'esecuzione delle estorsioni, mentre era in continuo contatto con OL. 3.1.1. Anche questo ricorso non supera la soglia di ammissibilità perché insta per una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli indizi. Come rilevato in relazione al ricorso presentato dal codifensore le dichiarazioni di ER sono state poste a sostegno della ordinanza contestata, ma non risultano decisive;
il tribunale ha mostrato un atteggiamento cauto nella valutazione del contributo dichiarativo di un collaboratore "recente", rilevando, tuttavia, come il corposo giudiziario già raccolto - e dimostrativo della colpevolezza con giudizio "alo stato degli atti " - venisse confermato anche dalle dichiarazioni contestate, che, dunque risultano adeguatamente valutate. Si ribadisce, pertanto, che la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3 3.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute sussistenti e contrastabili solo con la massima misura custodiale, nonostante fosse decorso un significativo lasso di tempo dalla commissione delle condotte contestate;
il che renderebbe non più attuale il pericolo cautelare. 3.2.1. Come rilevato in relazione all'altro ricorso il quadro cautelare veniva ritenuto sussistente, in quanto nessun elemento raccolto, o allegato, consentiva di superare le presunzioni poste a sostegno della sussistenza del pericolo cautelare e dell'adeguatezza della massima misura. Veniva trattato dal tribunale anche il profilo dell'attualità delle esigenze, come rilevato in relazione all'altro ricorso. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024 La Presidente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale per le misure cautelari personali di Napoli confermava l'ordinanza che aveva applicato ad AN AN la massima misura custodiale in relazione ad una serie di reati di estorsione aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Avv. Maria Grazia Padula che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato dimostrato il contributo concorsuale del ricorrente alla consumazione delle estorsioni contestate;
si deduceva che (a) avere una posizione di vertice nell'ambito di un'associazione mafiosa non sarebbe sufficiente per dimostrare il concorso nei reati fine;
(b) che le estorsioni contestate sarebbero successive 9 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34662 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/07/2024 all'allontanamento di AN da Caivano;
(c) che non sarebbe stato dimostrato che i proventi delle attività estorsive fossero confluiti nelle casse del clan;
(d) che non sarebbe stato dimostrato l'incontro di AN con OL, dato che le aree sanitarie ed infermieristica si trovavano in zone diverse;
(e) che non sarebbero state identificate gli offesi di alcune estorsioni. In sintesi, si deduceva che il fatto che gli imprenditori sottoposti alla estorsione mafiosa fossero indicati nelle "liste" dell'associazione, e che la ricezione dei proventi estorsivi fosse garantita anche in caso di successione nella direzione del consorzio criminale non sarebbero elementi utili a riconoscere la gravità indiziaria a carico di AN. Si deduceva, infine, che le dichiarazioni di FA ER non avrebbero patito un vaglio approfondito di attendibilità. 2.2.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli indizi, senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno del riconoscimento della gravità indiziaria, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto caratterizzata dall'accurata analisi del compendio indiziario raccolto, riteneva che sussistesse un consorzio criminale facente capo ad AN che rappresentava la prosecuzione di quello diretto da Massimo Gallo. Si evidenziava che l'attività estorsiva gestita dal gruppo mafioso era continuata in modo frenetico, anche in seguito alla latitanza ed all'arresto di AN AN, il quale veniva aggiornato in tempo reale circa l'andamento dell'attività estorsiva. Emergeva, tra l'altro, che ER FA si recava da AN AN per informarlo, adottando la precauzione di non portare il telefono. Le intercettazioni effettuate davano chiaramente conto della difficoltà del momento, atteso che molti degli estorti - a causa della latitanza di AN - non stavano versando i ratei, sicché il clan, seguendo le direttive del ricorrente, era costretto ad agire per garantire l'ingresso degli introiti. La perdurante operatività di AN AN nonostante la latitanza prima, e l'arresto poi, emergeva, altresì, dai contatti che in carcere lo stesso continuava ad avere con gli affiliati. In tal senso veniva ritenuta particolarmente significativa la conversazione 24 luglio del 2023 nella quale VA OL affermava che in mattinata si era incontrato con il ricorrente, detto "Tibuccio", nell'infermeria del carcere, di avere riferito al capo che non stava percependo la cosiddetta "settimana" e di avere ricevuto rassicurazioni. Questo incontro veniva ritenuto provato dal tribunale che riteneva che le allegazioni difensive -riproposte in questa sede - non fossero capaci di invalidare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari raccolti. Emergeva, dunque, un quadro indiziario che 2 - allo stato degli atti - appariva sufficientemente indicativo dell'impegno di AN nella direzione del clan, che operava sul territorio di Caivano. Quanto alle dichiarazioni di ER: le stesse appaiono confermative, ma non decisive;
il tribunale le ha analizzate con cautela, mettendo in evidenza che la recente collaborazione imponesse un vaglio approfondito dell'attendibilità del dichiarante e della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel procedimento. Tali dichiarazioni, allo stato, venivano, comunque, ritenute attendibili e confermative del sostanzioso quadro indiziario emergente dagli altri elementi di prova raccolti. Si tratta di una motivazione che, come già rilevato, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stata dimostrata l'attualità delle esigenze rilevate. 2.2.1.Contrariamente a quanto dedotto non emergeva alcun elemento idoneo a superare le presunzioni che sorreggevano la rilevazione delle esigenze cautelari in relazione alla contestazione elevata;
né tantomeno a contrastare la loro attualità, tenuto conto del provato inserimento nel contesto associativo e della breve distanza temporale dai fatti (pag. 35 del provvedimento impugnato). 3. Ricorreva per cassazione anche l'Avv. Rocco Maria Spina che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe la prova del contributo concorsuale di AN alle estorsioni contestate, tenuto conto che le stesse erano state consumate successivamente all'avvio della sua latitanza;
e che le dichiarazioni di FA ER non risulterebbero confermate da riscontri individualizzanti;
si deduceva che ER non avrebbe affermato di avere ricevuto direttive da AN per l'esecuzione delle estorsioni, mentre era in continuo contatto con OL. 3.1.1. Anche questo ricorso non supera la soglia di ammissibilità perché insta per una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli indizi. Come rilevato in relazione al ricorso presentato dal codifensore le dichiarazioni di ER sono state poste a sostegno della ordinanza contestata, ma non risultano decisive;
il tribunale ha mostrato un atteggiamento cauto nella valutazione del contributo dichiarativo di un collaboratore "recente", rilevando, tuttavia, come il corposo giudiziario già raccolto - e dimostrativo della colpevolezza con giudizio "alo stato degli atti " - venisse confermato anche dalle dichiarazioni contestate, che, dunque risultano adeguatamente valutate. Si ribadisce, pertanto, che la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3 3.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute sussistenti e contrastabili solo con la massima misura custodiale, nonostante fosse decorso un significativo lasso di tempo dalla commissione delle condotte contestate;
il che renderebbe non più attuale il pericolo cautelare. 3.2.1. Come rilevato in relazione all'altro ricorso il quadro cautelare veniva ritenuto sussistente, in quanto nessun elemento raccolto, o allegato, consentiva di superare le presunzioni poste a sostegno della sussistenza del pericolo cautelare e dell'adeguatezza della massima misura. Veniva trattato dal tribunale anche il profilo dell'attualità delle esigenze, come rilevato in relazione all'altro ricorso. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024 La Presidente