Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2020, n. 13382
CASS
Sentenza 3 novembre 2020

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Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza).

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, l'assenza di un danno per i creditori. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di insolvenza di un istituto di credito, in cui le posizioni dei creditori o correntisti erano state assorbite dall'intervento a tutela del fondo di garanzia dei depositanti delle banche di credito cooperativo).

La natura fittizia di una società non coincide con la simulazione dell'atto costitutivo, che involge esclusivamente i profili dell'esistenza e della veste formale dell'ente, ma è desumibile dalle modalità di finanziamento, dalle regole di vita interna e dal mancato perseguimento degli scopi sociali. (Fattispecie relativa al reato di truffa per il conseguimento di contributi pubblici all'editoria in violazione dell'art. 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, mediante la costituzione di una società cooperativa priva dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2515 cod. civ. controllata da società editoriale già destinataria del beneficio).

Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" tra il giudizio civile introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche), con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione costituita, mentre il secondo l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria a tutela dell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.

Non configura la bancarotta cosiddetta "riparata" la restituzione dell'importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (cd. "giri" di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un "adempimento apparente", inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori.

I componenti del collegio sindacale sono titolari di una posizione di garanzia, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sull'andamento generale dell'attività sociale, non solo rispetto ad ogni illecito idoneo a depauperare il patrimonio della società, ma anche a tutte le condotte di reato, inerenti all'oggetto sociale, suscettibili di determinare un indebito arricchimento dell'ente. (Fattispecie in tema di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità della responsabilità dei sindaci, è del tutto irrilevante che l'ente sia sottoposto a concorrenti forme di controllo esterno, privato o pubblico, aventi ambito e caratteristiche differenti rispetto a quelle del collegio sindacale).

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'attività distrattiva dell'imprenditore bancario non deve essere valutata secondo regole sue proprie, connesse alla complessità dell'attività creditizia, ma, al pari di ogni altra attività d'impresa, sotto il profilo dell'elemento materiale e soggettivo della fattispecie di reato di cui all'art. 216 legge fall. (In applicazione del principio, si è ritenuta sussistente la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale degli amministratori di un istituto di credito che avevano disposto, nel proprio interesse e di terzi, la concessione di affidamenti o finanziamenti senza le necessarie garanzie, in contrasto con le finalità del corretto esercizio dell'attività creditizia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2020, n. 13382
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13382
Data del deposito : 3 novembre 2020

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