Sentenza 3 novembre 2020
Massime • 7
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza).
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, l'assenza di un danno per i creditori. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di insolvenza di un istituto di credito, in cui le posizioni dei creditori o correntisti erano state assorbite dall'intervento a tutela del fondo di garanzia dei depositanti delle banche di credito cooperativo).
La natura fittizia di una società non coincide con la simulazione dell'atto costitutivo, che involge esclusivamente i profili dell'esistenza e della veste formale dell'ente, ma è desumibile dalle modalità di finanziamento, dalle regole di vita interna e dal mancato perseguimento degli scopi sociali. (Fattispecie relativa al reato di truffa per il conseguimento di contributi pubblici all'editoria in violazione dell'art. 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, mediante la costituzione di una società cooperativa priva dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2515 cod. civ. controllata da società editoriale già destinataria del beneficio).
Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" tra il giudizio civile introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche), con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione costituita, mentre il secondo l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria a tutela dell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.
Non configura la bancarotta cosiddetta "riparata" la restituzione dell'importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (cd. "giri" di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un "adempimento apparente", inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori.
I componenti del collegio sindacale sono titolari di una posizione di garanzia, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sull'andamento generale dell'attività sociale, non solo rispetto ad ogni illecito idoneo a depauperare il patrimonio della società, ma anche a tutte le condotte di reato, inerenti all'oggetto sociale, suscettibili di determinare un indebito arricchimento dell'ente. (Fattispecie in tema di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità della responsabilità dei sindaci, è del tutto irrilevante che l'ente sia sottoposto a concorrenti forme di controllo esterno, privato o pubblico, aventi ambito e caratteristiche differenti rispetto a quelle del collegio sindacale).
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'attività distrattiva dell'imprenditore bancario non deve essere valutata secondo regole sue proprie, connesse alla complessità dell'attività creditizia, ma, al pari di ogni altra attività d'impresa, sotto il profilo dell'elemento materiale e soggettivo della fattispecie di reato di cui all'art. 216 legge fall. (In applicazione del principio, si è ritenuta sussistente la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale degli amministratori di un istituto di credito che avevano disposto, nel proprio interesse e di terzi, la concessione di affidamenti o finanziamenti senza le necessarie garanzie, in contrasto con le finalità del corretto esercizio dell'attività creditizia).
Commentari • 4
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È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
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La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Penale, n. 7530 del 30 gennaio 2025, ha ribadito principi fondamentali in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione alla rilevanza dei vantaggi compensativi nelle operazioni infragruppo. Il Caso La vicenda giudiziaria ha riguardato l'imprenditore Gu.Gu., condannato dalla Corte d'Appello di Ancona per bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi dell'art. 216, primo comma, n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La condanna è seguita all'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Urbino, ritenuta erronea dalla Suprema Corte in un precedente giudizio. L'imputato era accusato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2020, n. 13382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13382 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
Testo completo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13382-21 addl 9 APR 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA Carmela Lanzuise IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Qu un LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - UDIENZA PUBBLICA DEL 03/11/2020 - Rel. Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO SENTENZA - Consigliere - N. 1610/2020 Dott. LU PISTORELLI Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALESSANDRINA TUDINO - Consigliere - N. 38893/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER EN N. IL 08/05/1951 BA BE N. IL 05/12/1948 IA NR LU N. IL 24/07/1961 CE ER N. IL 24/10/1935 MA RO N. IL 21/07/1948 RO RC N. IL 13/11/1958 UC RI N. IL 14/03/1967 EL AN N. IL 19/08/1957 LC NI N. IL 21/01/1965 RO EO N. IL 11/03/1950 ON EL N. IL 31/07/1968 PA SI N. IL 25/02/1968 ZI CA RE OL N. IL 26/09/1938 HE NI N. IL 09/11/1958 RN PI N. IL 29/03/1963 avverso la sentenza n. 6813/2017 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 03/07/2018 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2020 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PSQUALE FIMIANI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio riguardo a CE per essere i reati ascritti estinti per morte dell'imputato; Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi di CO e OC per rinuncia all'impugnazione; 7 Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente ai fatti di cui ai capi B4, B6, B10, я : B11, B12, B23, B24, B25 e B34; Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per i capi Q ed R ai fini penali per essere i reati relativi ai contributi 2010 e 2011 estinti per prescrizione;
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio ai fini civili limitatamente alle posizioni di EL e CC;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto nel resto. Udito l'Avv. MICHELE DUCCI che deposita conclusioni alle quali si riporta. L'Avv. RC DI PIETROPAOLO deposita conclusioni a firma dell'Avv. OLINA CAPOLINO alle quali si riporta. L'Avv. CARLO MARIA PISANA, per l'Avvocatura dello Stato, deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta. L'Avv. ALBERTO ROCCA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. GIANLU GAMBOGI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. ALICE PUCCI si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. RC GIGLIOLI si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'Avv. LU BISORI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. FRANCESCO BELLUCCI si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. GABRIELE TERRANOVA si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'Avv. CORRADO QUAGLIERINI si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. CRISTIANO RO si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. FRANCESCO PAOLO SISTO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. ESTR MOLINARO si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. FRANCO COPPI si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 3549/2018 emessa in data 3.7.2018, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 2.3.2017, per quanto rileva in questa sede, ha così statuito: -per RD DE, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi D), E) F), nonché per i capi Q) ed R), perché estinti per prescrizione, tali ultimi due limitatamente ai fatti commessi in relazione ai contributi erogati per gli anni 2008 e 2009, mentre ha confermato la condanna nei suoi confronti alla pena complessiva di anni sei e mesi dieci di reclusione per i reati di cui ai capi B), C), Q) ed R), questi ultimi relativamente ai contributi richiesti per gli anni 2010 e 2011, con conferma delle pene accessorie già applicate;
-per US CC e OL OB, ha confermato l'affermazione di responsabilità degli stessi per il reato di cui al capo B), rideterminando nei loro confronti la pena principale in anni cinque e mesi dieci di reclusione, confermando le pene accessorie già applicate;
-per MA ON e SS LE, ha confermato l'affermazione di responsabilità degli stessi per il reato di cui al capo B), rideterminando nei loro confronti la pena principale in anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando le pene accessorie già applicate;
-per CE SI, CO MA, OC MA, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta agli stessi, previa riqualificazione dei capi B) e C) nei reati di cui all'art. 224 L.Fall., in anni uno e mesi otto di reclusione;
-per OT IC UC, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta allo stesso, previa riqualificazione dei capi B) e C) nei reati di cui all'art. 224 L.Fall. in anni uno e mesi otto di reclusione e, ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo Q) per le annualità 2010-2011, ha rideterminato la pena per esso in mesi uno di reclusione in aggiunta alla pena suddetta;
-per CI BR, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta allo stesso, previa riqualificazione dei capi B) e C) nei reati di cui all'art. 224 L.Fall., in anni uno e mesi otto di reclusione e, ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo R) per le annualità 2010-2011, ha rideterminato la pena per esso in mesi uno di reclusione in aggiunta alla pena suddetta;
-per EL IA, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta allo stesso, previa riqualificazione dei capi B) e C) nei reati di cui all'art. 224 L.Fall., in anni uno e mesi otto di reclusione e, ritenuta la continuazione con i reati di cui ai capi Q) e R) per le annualità 2010-2011, ha rideterminato la pena per essi in mesi due di reclusione in aggiunta alla pena suddetta;
-per CC EL, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo R), relativamente ai contributi richiesti per gli anni 2010 e 2011, rideterminando la pena inflitta in mesi otto e giorni quindici di reclusione;
1 -per PA SS, ha confermato la condanna per i reati di cui ai capi Q) ed R), relativamente ai contributi richiesti per gli anni 2010 e 2011, rideterminando la pena in anni uno, mesi cinque e giorni quindici di reclusione;
-per OZ RC NZ RO, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo Q), relativamente ai contributi richiesti per gli anni 2010 e 2011, rideterminando la pena in mesi otto e giorni quindici di reclusione;
-per CH VA, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo Q), relativamente ai contributi richiesti per gli anni 2010 e 2011, rideterminando la pena in mesi otto e giorni quindici di reclusione, mentre lo ha assolto dal reato di cui al capo R) per le annualità 2009-2010-2011 per non aver commesso il fatto;
-per IC RL, ha confermato la condanna per i reati di cui ai capi Q) e R), relativamente ai contributi richiesti per gli anni 2010 e 2011, rideterminando la pena in mesi nove e giorni quindici di reclusione;
-ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RD, PA, OZ RC NZ, IC, OT, CI, CH, EL, CC per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi Q) ed R), limitatamente ai fatti commessi in relazione ai contributi erogati per gli anni 2008 e 2009, perché estinti per prescrizione (per CH, operante solo relativamente ai contributi erogati per il 2008, avendo ottenuto assoluzione con formula più favorevole relativamente ai contributi 2009); -ha confermato le statuizioni civili e le confische disposte nei confronti degli imputati RD DE, PA SS, OZ RC NZ RO, IC RL, OT IC UC, CI BR, EL IA, CC EL, limitatamente alla confisca diretta del denaro sequestrato, revocando le confische per equivalente;
ha confermato la confisca disposta nei confronti di CH VA, limitatamente alla confisca diretta del denaro sequestrato, revocando la confisca per equivalente;
ha limitato la confisca in relazione ai contributi erogati in favore della SE AR s.c.a.r.l. ad € 2.024.511, revocando il residuo e la confisca per equivalente;
ha revocato la confisca della cassetta di sicurezza nei confronti di CH VA;
-ha disposto il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili e sulle partecipazioni societarie già sottoposti a sequestro preventivo a carico dei responsabili civili verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti della somma liquidata a titolo di provvisionale.
1.1. In sintesi, appare opportuno evidenziare che la contestazione di cui al capo B) attiene alle vicende del Credito OP IN (CC), istituto di credito del quale DE RD è stato Presidente sino al luglio 2010. II CC, all'esito delle risultanze dell'attività di ispezione della CA d'IT iniziata il 21.2.2010, è stato commissariato in data 27.7.2010 e posto in liquidazione coatta amministrativa in data 26.3.2012, mentre lo stato di insolvenza è stato dichiarato dal Tribunale di Firenze il 7.11.2012 (la sentenza è divenuta definitiva nel 2014). 2 Le sentenze di merito hanno messo in risalto come il Credito OP IN fosse una banca piccola, a forte vocazione locale e mutualistica, con 67 dipendenti e 7 sportelli. Nel corso dell'attività di ispezione della CA d'IT si rilevava, tra l'altro, come a dispetto della sua vocazione "le politiche creditizie in concreto adottate" dal CC fossero "focalizzate su clientele di grandi dimensioni", anche al di fuori della zona di competenza territoriale e che anomala fosse anche la percentuale dei crediti deteriorati con il livello di concentrazione settoriale e individuale degli affidamenti. I rilievi degli ispettori della CA d'IT, le valutazioni dei Commissari straordinari, la proposta e il decreto di liquidazione coatta amministrativa e lo stato di insolvenza dichiarato il 7.11.2012, si sono posti, secondo le sentenze di merito, in rapporto di continuità, passando da un livello di analisi più a corto raggio (propria dell'ispezione della CA d'IT, durata tre mesi e con poteri limitati) ad una successiva analisi più approfondita. Dall'attività progressiva di accertamento svolta dalla CA d'IT e dai Commissari Straordinari emergeva specificamente la reiterata violazione dei limiti sulla "concentrazione dei rischi" con riguardo al gruppo "US- OL" o TP s.p.a., gruppo questo, secondo l'assunto accusatorio, consapevolmente favorito da parte del management del CC. Il dissesto della banca, specificamente, fu causato dalla condotta della dirigenza del Credito OP nel concedere finanziamenti e affidamenti anomali, soprattutto in favore del gruppo "US-OL", nonché ad altri soggetti vicini al RD. In particolare, con il capo B) risultano attribuite ai rispettivi imputati, a vario titolo, plurime operazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva, realizzate attraverso la concessione da parte del CC di finanziamenti/affidamenti, nella forma dello scoperto di conto corrente, privi di vere ragioni economiche, concessi a società che non avevano la capacità per sostenere e realizzare progetti del tipo di quelli indicati nelle richieste di finanziamento, ovvero con garanzie inesistenti o insufficienti, a fronte di dazione di credito per somme ingenti, utilizzate per rientrare da precedenti esposizioni, che servivano a procurare liquidità al gruppo US- OL, nell'impossibilità di ripianare lo scoperto;
peraltro, al fine di ottenere i finanziamenti, venivano in più casi utilizzati dai beneficiari contratti preliminari fittizi.
1.1.1. Al RD, specificamente, risultano contestate 32 operazioni (in origine 34, ma per gli episodi 28 e 33 è intervenuta, con la sentenza di primo grado, l'assoluzione "perché il fatto non sussiste"), nella suddetta qualità di presidente del CC, e la maggioranza di tali operazioni -quelle da B1 a B26, nonché quella di cui al capo 34- vedono quali concorrenti estranei US e OL- titolari dell'omonimo gruppo societario e della TP s.p.a., nonchè amministratori di fatto di società facenti parte del suddetto omonimo gruppo US-OL, beneficiarie direttamente o indirettamente dei finanziamenti, amministrate legalmente da soggetti di fiducia dei due. Tali operazioni sono state ritenute distrattive, non solo perché il RD era consapevole di finanziare soggetti in crisi, ma anche per le anomalie riscontrate. 3 La sentenza impugnata evidenzia come il RD fosse ben consapevole delle gravissime difficoltà del gruppo "US-OL": invero, il Credito OP IN aveva moltissimi e continui rapporti con le società del gruppo, che necessitavano di frequenti finanziamenti o rinnovi di essi, senza mai portare a compimento operazioni commerciali redditizie (neppure quelle per finanziare le quali le erogazioni erano state almeno originariamente concesse), e aveva, quindi, piena contezza di quali fossero le loro esposizioni e quanto grave fosse la loro carenza di liquidità; inoltre, a partire dall'operazione del maxi finanziamento in pool contestato al capo B34), doveva risultare evidente per il RD che lo stato di crisi aveva ormai raggiunto uno stadio molto avanzato, come dimostrato dal fatto che lo stesso acconsentì a partecipare all'operazione in cambio, però, di un consistente rientro effettuato dal US e dal OL, proprio con il denaro ottenuto con tale maxi finanziamento, ufficialmente richiesto per la separazione dei due rami dell'attività e la futura quotazione in borsa della TP s.p.a.
1.2. La contestazione di cui al capo C) attiene alla bancarotta impropria per false comunicazioni sociali del CC, essendo stati esposti nel bilancio dell'istituto al 31.12.2009 fatti materiali non rispondenti al vero e segnatamente crediti deteriorati verso la clientela di euro 74.482.000,00, importo inferiore a quello reale, pari ad almeno € 125.877.000 (di cui € 34.287.000 di sofferenze ed € 88.568.000 di incagli), come da rapporto ispettivo del 2010, o comunque pari all'importo maggiore di euro € 175.500.000 (di cui € 143.700.000 di incagli ed € 31.700.000 di sofferenze), come da relazione dei Commissari Straordinari.
1.3. Quanto ai reati di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. e di tentata truffa aggravata di cui ai capi Q) ed R), con essi sono state contestate ai rispettivi imputati più condotte, ripetute negli anni, di illecita percezione o tentata percezione dei contributi statali per l'editoria previsti dalla L. n. 250/1990, attraverso due società editoriali denominate, la prima, Società Toscana di Edizioni s.r.l. ("S.T.E. s.r.l.", nata come società per azioni e trasformata in s.r.l. nel 2009) e la seconda SE AR, piccola società cooperativa a responsabilità limitata, società queste che editavano rispettivamente i quotidiani "Il Giornale della Toscana" e "RO DA", servendosi di numerose società di servizio. Le due società facevano entrambe capo a DE RD, ritenuto il vero dominus, e a SS PA amministratore di fatto. In particolare, il RD è stato ritenuto dominus del gruppo societario di fatto "Società Toscana di Edizioni-SE AR" (composto da tali società e da altre società: "ED s.r.l.", "Nuova Editoriale s.c.a.r.l.","Ediceds.r.l.", "Intermezzi s.r.l.","Toscana Daily News s.r.l.", "Edigrafica s.r.l.", "Nuova Toscana Editrice s.r.l.", "Inter Nos s.r.l.","Radio Diffusione Firenzes.r.l.","Lady Radio s.r.l.", e, fino al 2006, da"Editrice Grafica s.c.a.r.l."). Gli altri imputati, a cui sono stati ascritti i suddetti reati, supportavano i predetti RD e PA, ricoprendo varie cariche societarie e partecipando dolosamente alla consumazione dei due reati contestati. Entrambe le società (ST e SE AR) erano state costruite e gestite in modo tale da simulare, mediante artifici e raggiri, il 4 possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 250/1990, di cui erano invece prive, sicchè la ricezione e la richiesta dei contributi si ritiene essere avvenute in modo truffaldino.
1.3.1. Quanto al capo Q), per i contributi erogati in merito alle annualità 2008 e 2009 è stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione con conferma delle statuizioni civili, mentre per le ulteriori annualità 2010-2011 gli imputati sono stati condannati per tentata truffa ai fini del conseguimento di erogazioni pubbliche, essendo stati i contributi solo richiesti. In particolare, le sentenze di merito hanno ritenuto sussistente il reato in questione, perché la Società Toscana di Edizioni s.r.l. avrebbe illegittimamente percepito o tentato di percepire i contributi statali previsti dalla L. n. 250/1990 e successive modificazioni, sia attestando falsamente il possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 2 bis, della cit. legge n. 250 - cioè il fatto che la maggioranza del capitale era detenuta dalla cooperativa Nuova Editoriale scarl- sia occultando l'esistenza della causa escludente prevista dall'art. 3 c. 11 ter L. cit., cioè il suo collegamento con altra impresa richiedente i medesimi contributi, segnatamente la cooperativa SE AR piccola scarl.
1.3.2. Quanto al capo R), per i contributi erogati in merito alle annualità 2008 e 2009 è stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili ed anche in questa fattispecie, per le ulteriori annualità 2010-2011, gli imputati hanno riportato condanne per tentata truffa- ai fini del conseguimento di erogazioni pubbliche- limitatamente ai contributi richiesti. Le sentenze di merito hanno ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 640 bis c.p., perché la SE AR piccola scarl avrebbe indebitamente percepito -o tentato di percepire- i contributi statali previsti dalla L. n. 250/1990, sia attestando falsamente il raggiungimento del requisito della diffusione di non meno del 40% della tiratura, sia occultando l'esistenza della causa escludente prevista dall'art. 3 c.11 ter L. cit., cioè il suo collegamento con altra impresa richiedente i medesimi contributi, segnatamente la S.T.E. s.p.a., poi s.r.l., sia attestando falsamente il requisito della natura cooperativa della società stessa, priva invece della necessaria partecipazione dei soci alle scelte gestionali, sia aumentando artificiosamente i costi di realizzazione del quotidiano "RO DA", mediante fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.
4. Avverso la sentenza n. 3549/2018 della Corte d'appello di Firenze hanno proposto ricorsi tutti gli imputati indicati sub 1). Per quanto concerne, in particolare CC US, la posizione dello stesso è stata stralciata all'udienza del 2.11.2020 e rinviata a nuovo ruolo, sicchè il ricorso dello stesso non costituirà oggetto della presente pronuncia.
4.1. DE ER a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv.to prof. Franco Coppi ed avv.to Ester Molinari, ha proposto ricorso affidato a undici motivi, con i quali lamenta:
4.1.1. con il primo motivo, la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento alle operazioni contestate al capo B) di imputazione;
in particolare, dopo aver censurato in premessa la motivazione ampiamente per relationem della sentenza impugnata e la mancata effettuazione della perizia di ufficio, e dopo aver dedotto l'assenza 5 degli elementi tipici del reato di cui all'art. 216 L. Fall. (ossia la mancanza dei creditori-soci o correntisti- danneggiati e l'assenza di deficit patrimoniale alla data delle dimissioni da Presidente della banca, con perdite subite dal Fondo di Garanzia ammontanti a soli 14 milioni), ha evidenziato, in merito alle varie operazioni contestate:
4.1.1.1. con riferimento all'attività distrattiva descritta al capo B1- di concessione di un affidamento alla S.T.I.F. (Società Toscana Industria del Freddo) s.r.l. di € 12.000.000, nella forma dello scoperto di conto corrente ipotecario- la mancata considerazione delle specifiche censure effettuate in appello e segnatamente: -con riferimento alla incapacità della STIF "di far fronte ad un così impegnativo onere", non è stata considerata la misura contabile dell'EBITDA (ossia margine operativo lordo al netto di ammortamenti, interessi ed imposte: misura questa rilevante ai fini della valutazione del merito creditizio, che nel caso di STIF s.r.l. era positivo nel 2008 e 2009); -con riferimento alla diversa utilizzazione del finanziamento (dirottato su società collegate al gruppo US-OL) rispetto allo scopo dichiarato (rientro della precedente esposizione con il CC e finanziamento di spese di progettazione e avvio opere di urbanizzazione), la sentenza impugnata non si confronta con le censure difensive mosse nell'atto di appello, in merito al fatto che la sentenza di primo grado non ha mai offerto una prova della consapevolezza di RD in ordine ai movimenti bancari (cd."giri") di US;
-con riferimento alla natura distrattiva dell'erogazione in favore di STIF, la Corte territoriale non ha considerato le ragioni dell'accordato finanziamento, rinvenibili nel fatto che all'epoca la STIF era uno dei soggetti pubblici e privati con la quota maggiore di proprietà di un'area Scandicci interessata da un importante progetto di riqualificazione, sicchè il a finanziamento non era diretto a soddisfare le esigenze personali di US;
ove, poi, la sentenza di appello abbia inteso intravedere nell'operazione di cui al capo B 34- precedente di oltre un anno rispetto a quella in esame- il collegamento con l'operazione relativa alla STIF, in ogni caso quest'ultima non ha coinvolto tutte le società che facevano capo al US, ma solo la TP;
peraltro, il sistema bancario non aveva colto i segnali di allarme- come messo in risalto dalla sentenza di primo grado- e, pertanto, non si vede come potesse dirsi conclamata la crisi del gruppo US-OL; d'altra parte, si ritiene a torto la mancanza di garanzie nell'operazione STIF, in ragione di un errore di stima, mescolando i risultati di stime diverse relative al valore dell'area di proprietà della STIF;
il valore pro quota assegnato al CC, al netto del debito ipotecario di I grado vantato da UN (pari a 28 milioni), è in realtà ampiamente superiore all'esposizione netta della CA verso la società finanziata e, comunque, l'ipoteca di secondo grado non è un'ipoteca irrilevante;
inoltre, la sentenza impugnata si presenta parziale nell'esame delle dichiarazioni del funzionario NC, della pratica e della scheda di fido con relativa delibera, dalla quale emerge il superamento del problema con l'ingresso di un nuovo socio al 51% (Etruria NVimenti s.p.a.); l'operazione avrebbe, inoltre, consentito alla banca di rientrare della precedente esposizione, ottenendo contestualmente garanzie maggiori rispetto alle precedenti;
6 4.1.1.2. con riferimento all'attività descritta al capo B2- di concessione di un affidamento alla Alfieri s.r.l. per € 12.000.000,00, nella forma di scoperto di conto corrente ipotecario- la sentenza impugnata tiene conto solo in apparenza dei motivi di appello, omettendo di considerare: - i dati offerti dalla consulenza tecnica di parte, che danno conto del valore positivo del patrimonio netto, soprattutto alla luce dei finanziamenti dei soci per oltre 18 milioni, nonché del parere favorevole espresso dall'area fidi;
-le garanzie, essendo l'affidamento in questione ampiamente garantito dall'ipoteca di I grado su un terreno in Campi Bisenzio, erroneamente valutato per € 4.300.000 milioni, stima elaborata un anno e mezzo dopo l'erogazione del finanziamento (laddove la perizia della Praxi attribuisce al bene un valore pari a 12 milioni ed era coeva all'erogazione); -l'estinzione contestuale di debiti per 6 milioni verso il CC da parte della società Alfieri, oltre alla cessione alla banca dei crediti vantati nei confronti del Comune per vicende espropriative, da soli sufficienti a soddisfare l'istituto di credito;
-il dissesto della Alfieri nel 2012 è sopraggiunto ben quattro anni dopo il finanziamento, non essendo, quindi, sussistente al momento della erogazione, né è imputabile alla banca;
4.1.1.3. con riferimento all'episodio descritto al capo B3- di concessione di un affidamento alla YM s.r.l. per € 9.000.000,00, nella forma di scoperto di conto corrente ipotecario- la sentenza impugnata ha omesso di considerare la reale situazione della società al momento dell'erogazione dell'affidamento, come descritta dalla CT di parte riportata nell'atto di appello;
invero- a fronte della indicata posizione di sofferenza della LI e delle garanzie insufficienti prestate dalla società- la sentenza non si confronta con il contenuto delle perizie sul bene ipotecato ed, in particolare, in merito al debito residuo di YM verso MPS per 13 milioni ed il valore del bene libero pari ad almeno 15 milioni (secondo la stima Checcucci, sicchè a fortiori la capienza della garanzia sussiste seguendo la diversa stima Praxi), ampiamente superiore al finanziamento concesso;
la tesi per cui la perizia sarebbe stata elaborata ad hoc, perché datata appena pochi giorni dopo la delibera non è corretta, in quanto tale perizia stima il valore del bene in maniera nettamente più prudente (28 milioni anziché i 36 stimati da Praxi);
4.1.1.4. con riferimento all'attività descritta al capo B4- di proroga di un affidamento alla società Il Castello di Signa s.r.l. per € 4.150.000,00, nella forma di scoperto di conto corrente- la sentenza impugnata non ha considerato che l'operazione contestata riguarda un rinnovo e non un nuovo affidamento;
in secondo luogo, la posizione debitoria della società era stata messa ad incaglio il 4.8.2008, ma a seguito dell'ingresso nel 2009 nella compagine sociale dell'Istituto Centrale del Credito OP (ICCREA), che, valutava positivamente il progetto e autorizzava un mutuo di 13 milioni (di cui 7,8 erogati) in favore della società, sicchè la sua posizione veniva riportata in bonis, con proroga dell'affidamento del CC;
da ultimo, la sentenza impugnata non ha considerato quanto riportato nei motivi di appello dal punto di vista delle garanzie a sostegno dell'erogazione, ossia che il Castello 7 di Signa s.r.l. risultava esposto verso ICCREA per il valore del mutuo, ampiamente garantito dall'ipoteca sul complesso immobiliare (del valore stimato di 11.3 milioni) ed il CC prestava fideiussione in favore di ICCREA, così doppiamente garantita;
4.1.1.5. con riferimento all'episodio descritto al capo B5 -di concessione di un affidamento alla Cassis s.r.l. per € 4.000.000, nella forma di scoperto di conto corrente la sentenza - impugnata non ha considerato come si trattasse di società di scopo, sostanzialmente inattiva fino al raggiungimento del suo obiettivo di sviluppo, con bilancio ed EBITDA sempre positivi e che, a valle della mancata acquisizione degli immobili, ha rimborsato, nel 2010, per circa i 2/3 il valore del finanziamento, con un residuo di € 1.085.000 per cui è subentrata AN CA acquistando la posizione;
4.1.1.6. con riferimento all'episodio descritto al capo B6- di concessione di un affidamento alla Santa Croce s.r.l. per € 4.500.000 - la sentenza impugnata ha dato rilevanza alla natura distrattiva dell'operazione nella quale si è utilizzato il mezzo fraudolento dei contratti preliminari fittizi, senza confrontarsi con i motivi di appello, con i quali è stato rappresentato che al momento del finanziamento da parte del CC, la società erogata aveva ricevuto dal pool di banche guidato da BNL un pre-finanziamento di 8 milioni (successivamente l'erogazione complessiva è stata pari ad € 33.75 milioni) e che dal punto di vista delle garanzie, l'affidamento concesso dal CC era coperto da fideiussione omnibus per € 5.000.000, rilasciata da società (Immobiliare CI s.r.l., YM s.r.l., Satrel s.p.a., Finmari s.r.l. e Montevalori s.r.l.) con patrimonio netto complessivo pari a 2.5 milioni;
nell'anno 2009, poi, il finanziamento concesso dal CC è stato interamente rimborsato, ma sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto trattarsi di bancarotta riparata solo apparente, in quanto il rientro sarebbe avvenuto con denaro versato dalla banca stessa a terzi (Robart s.r.l.) senza considerare che non è stato mai dimostrato che il RD sapesse dei "giri" operati da US con il denaro erogato dalle banche;
4.1.1.7. con riferimento agli episodi descritti ai capi B7 affidamento a NO scarl per euro 2.500.000,00- B8 affidamento a LE Da VI scarl per euro 2.500.000,00; B9- affidamento a PI di AN scarl per € 2.500.000, la sentenza impugnata ha rilevato come l'importo complessivo di € 7.500.000, concesso senza garanzie, sia stato subito trasferito dalle cooperative alla Due Erre Partecipazioni s.p.a., promittente venditrice, e quindi alla Montevalori s.r.l. e alla Alfieri s.r.l. venendo l'affidamento prorogato più volte senza che il C.d.A. della banca si interessasse mai di verificare se la promittente venditrice Due Erre s.p.a. fosse divenuta proprietaria dell'area promessa in vendita;
tuttavia, la sentenza impugnata, pur considerando la possibilità di vendita di cose future non ha considerato l'esperienza trentennale nel settore delle società coinvolte, legittimante un affidamento di natura fiduciaria;
del resto, ogni società è rientrata della sua esposizione debitoria non appena è emersa l'impossibilità di realizzare i progetti posti a fondamento del credito;
8 4.1.1.8. con riferimento all'episodio descritto al capo B10 di concessione di un affidamento alla Costruzioni Versigliesi s.r.l. per € 3.500.000- la sentenza impugnata accanto all'assenza di garanzie, all'esiguo capitale della società, alla presenza di perdite, ai pessimi valori del conto economico ed alla pregressa esposizione verso il sistema bancario ha omesso di considerare i dati espressi nella consulenza tecnica di parte e segnatamente il dato del patrimonio netto positivo per oltre € 750.000, sia nel bilancio 2006 che nel 2007, oltre ad essere l'esposizione debitoria verso le banche minore di quanto contestato (€ 638.321,00); inoltre, non ha tenuto conto dei cespiti immobiliari facenti capo alla società e del fatto che la concessione del finanziamento era temporanea, in attesa di un prestito ipotecario presso altra banca, tanto che a giugno 2008 è stato integralmente rimborsato;
la sentenza impugnata in proposito offre a sostegno della motivazione una intercettazione tra US e BI (n. 5620 del 22.5.2008) senza confrontarsi con i motivi di appello, con i quali è stato evidenziato come da quella e da altre conversazioni (in particolare quella di US con il SS, n.7632 del 18.6.2008) non possa in alcun modo farsi discendere la conoscenza dei "giri" di US da parte del RD e del management del CC, all'oscuro delle movimentazioni di denaro di US;
4.1.1.9. con riferimento all'episodio descritto al capo B11- di concessione di un affidamento alla Firenze Manifattura Tabacchi s.r.l. per € 3.300.000- la sentenza impugnata ha ritenuto distrattiva l'operazione di rinnovo di un pregresso affidamento alla società a fronte dell'assenza di garanzie, del modesto valore del capitale sociale della finanziata, del suo risultare inattiva e dell'assenza di ricavi, senza tuttavia considerare quanto rappresentato nei motivi di appello e segnatamente che l'ultimo bilancio depositato prima dell'affidamento indicava un valore del patrimonio netto positivo per € 96.105 e senza considerare il valore dei versamenti effettuati dai soci per € 1.250.000; la sentenza impugnata, poi, insiste nel ritenere che il rinnovo sia stato concesso in un momento (novembre 2009) in cui era ormai nota la crisi del gruppo US-OL, ma l'accordo di ristrutturazione ha riguardato solo alcune società riconducibili al US ed il mancato rinnovo di un finanziamento può impedire alla società finanziata qualsiasi possibilità di rientro, risultando sconveniente per la stessa banca finanziatrice;
in ogni caso, alla data delle dimissioni dell'imputato il finanziamento era già parzialmente rientrato (per € 1.300.000); sul punto, la Carte territoriale ribadisce che il rientro sarebbe avvenuto per effetto dei giri di denaro, ma nulla dice rispetto alla circostanza evidenziata nei motivi di appello per cui la società è stata venduta ad un importante fondo immobiliare USA che ha riconosciuto al complesso immobiliare un valore di ben 70 milioni di euro;
4.1.1.10. con riferimento all'episodio descritto al capo B12- di concessione di un affidamento in conto corrente alla Le. Gi. Partecipazioni s.p.a. per € 4.090.000 - ossia prima di € 590.000,00 poi di 3.500.000,00, la sentenza impugnata ha ritenuto l'ipotesi distrattiva in ragione dell'assenza di garanzie da parte della promittente venditrice al momento della delibera di finanziamento (le polizze fideiussorie venivano emesse solo posteriormente) 9 dalla fittizietà dei contratti preliminari (privi di data e sottoscrizione e relativi ad immobili da costruire, su aree di cui la promittente venditrice non era ancora proprietaria) e, quindi, dall'assenza di giustificazione economica dell'operazione, considerate anche le gravi condizioni patrimoniali della società affidata;
tuttavia, non può parlarsi di distrazione ma al più di condotta negligente da parte della banca, né può considerarsi impiego estraneo agli scopi dell'impresa quello consistente in un finanziamento ad un soggetto cliente della stessa banca da molti anni, che aveva rimborsato regolarmente un precedente affidamento per 10 milioni;
relativamente, poi, alle condizioni patrimoniali della società, dall'analisi del bilancio 2007 risulta che questa aveva patrimonio netto positivo per oltre € 1.500.000 e la garanzia prestata dalla CC, moglie del US, in qualità di fideiussore, era capiente alla luce delle proprietà immobiliari di cui risultava titolare all'epoca della concessione del finanziamento;
da ultimo, l'esposizione è stata integralmente rimborsata in data 4.6.2010, in seguito alla risoluzione dei preliminari ma per la sentenza di appello ancora una volta si tratterebbe di estinzione della posizione debitoria effettuata con risorse dello stesso creditore (CC) pur non spiegando come il RD potesse essere a conoscenza dei cd. "giri" del US;
4.1.1.11. con riferimento all'episodio descritto al capo B13- di concessione di un affidamento alla Consulentiae s.r.l. per € 500.000, la sentenza impugnata ritiene distrattiva l'operazione in ragione del rating della società finanziata e delle tempistiche, nonché della superficialità con la quale è stato accordato l'affidamento, in assenza di informazioni essenziali (non erano stati prodotti né il preliminare, né i bilanci della società); tale superficialità non può tuttavia comportare il ritenere distrattiva l'operazione, in quanto, come evidenziato nei motivi di appello, non considerati dalla sentenza impugnata, al momento del finanziamento la società era attiva, con bilanci in utile e patrimonio netto positivo, e l'erogazione era garantita da fideiussione prestata dalla socia unica MA;
gli elementi indicati possono al più dimostrare una condotta superficiale, ma non espressiva di una dolosa distrazione;
inoltre, il profilo di rischio dell'operazione è stato valutato dagli ispettori della CA d'IT allo stesso modo del CC;
4.1.1.12. con riferimento all'episodio descritto al capo B14- di concessione di un affidamento a CEM Costruzioni s.r.l. per € 2.000.000, la sentenza impugnata ha valorizzato, ai fini di ritenere distrattiva l'operazione, la dinamica della delibera di finanziamento, accordato in tempi esigui e garantito solo in un momento successivo da Profeti;
tuttavia, la Corte territoriale non ha considerato quanto dedotto con i motivi di appello, secondo cui il credito era stato valutato allo stesso modo del CC da parte degli ispettori, e che l'EBITDA della società era positivo per € 170.000, nonché la circostanza che l'affidamento del credito era garantito per un importo pari al doppio;
la sentenza di appello invero si è concentrata su elementi non attinenti alla natura distrattiva del finanziamento, come quello per cui gli interessi passivi del mutuo venivano pagati da società del gruppo US-OL, e che pertanto il preliminare (fittizio) era solo un 10 pretesto per ottenere liquidità da parte del gruppo stesso;
in ogni caso il ritardo nel rilascio della fideiussione deve ritenersi trascurabile da un punto di vista temporale ed il contenuto della garanzia era ragionevolmente già conosciuto dal CdA della banca;
da ultimo la sentenza impugnata si concentra sugli sviluppi successivi della vicenda (transazione e pagamento della CEM), affermando che il danno alla banca sarebbe stato ridotto, ma non annullato, senza tener conto tuttavia delle ricostruzioni della consulenza tecnica della difesa, da cui si evince che la posizione infine è rientrata per intero;
4.1.1.13. con riferimento all'episodio descritto al capo B15 di concessione di un affidamento in conto corrente ad Arx s.r.l. per € 600.000, la sentenza impugnata, pur mettendo in risalto come la società finanziata fosse solida al momento della concessione del finanziamento (sotto i profili del rating, fatturato, patrimonio netto) ed il prestito fosse assistito da valida garanzia fideiussoria, fonda poi la contestazione di distrazione esclusivamente sulla natura asseritamente fittizia dei preliminari posti alla base della concessione del finanziamento, tanto da ritenere che tutta l'operazione fosse stata escogitata dal US per drenare denaro verso le sue aziende;
tuttavia, dalle conversazioni intercettate tra il US e la sua collaboratrice MA, emerge come fosse stata la banca a stabilire i parametri del finanziamento, dettando determinati vincoli, difettando, invece, la prova che RD e BI sapessero delle reali intenzioni della società erogata;
inoltre la sentenza impugnata ha riconosciuto che il finanziamento è rientrato per € 1.500.000,00, ma ciononostante afferma la natura distrattiva dell'operazione, in ragione della ritenuta fittizietà del contratto preliminare;
4.1.1.13. con riferimento all'episodio descritto al capo B16 di concessione di un affidamento alla Casa In s.r.l. per € 2.500.000- la sentenza impugnata ha desunto la natura distrattiva del finanziamento dalla rapidità con cui è stata emessa la relativa delibera, senza opportuni controlli, né garanzie specifiche, in mancanza di coincidenza tra la società indicata quale promittente venditrice nella richiesta di finanziamento (Forte s.p.a.) e nel successivo preliminare;
in realtà, la società finanziata era da lungo tempo affidata e con un ottimo giro d'affari, il prestito garantito da due fideiussioni e da un rientro a breve termine (effettivamente avvenuto), e con ottimi indicatori (rating, fatturato, patrimonio netto), come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata;
inoltre, la Corte territoriale ha desunto inspiegabilmente la conoscenza della natura fittizia del preliminare da una conversazione intercettata tra il US e la MA (n. 19907 del 19.12.2008), quando in realtà ciò non si può in alcun modo evincere, risultando piuttosto che il direttore generale della banca bloccava le pratiche in assenza del materiale necessario (nella specie, i contratti preliminari) per procedere ai finanziamenti;
-4.1.1.14 con riferimento agli episodi descritti ai capi da B17 a B25 riguardanti affidamenti in conto corrente concessi a persone fisiche, considerati distrattivi per la fittizietà dei contratti preliminari (privi di data e di firma) a sostegno delle richieste di finanziamento per l'acquisto di immobili e della insufficienza delle polizze UN- la Corte 11 territoriale ha ritenuto che i titoli fideiussori (sottoscritti dopo l'affidamento) non permettessero la diretta escussione da parte della banca in caso di mancato rientro del finanziato, riguardando come parti solo quelle del contratto preliminare;
in realtà, le polizze in questione afferiscono alle previsioni di cui al d.lgs. 122 del 2005 a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, per il caso di sottoposizione del costruttore a procedura concorsuale;
in particolare quanto: -all'episodio B17 -affidamento a OL DA per € 670.000, la sentenza impugnata ha considerato insufficienti le garanzie da parte del OL, trascurando l'esistenza di un ampio patrimonio immobiliare in capo alla sua famiglia;
con riguardo al tema della fittizietà dei contratti per mancanza di sottoscrizione, la sentenza non ha considerato le dichiarazioni di RD al Pubblico Ministero- secondo cui era impossibile che la sua banca avesse erogato finanziamenti per preliminari privi di firma- corroborate dagli esiti dei controlli degli Ispettori della CA d'IT presso la sede della Immobiliare CI (società costruttrice), nella quale sono stati rinvenuti tutti i contratti preliminari in questione con il reddito di ciascun soggetto coinvolto;
- all'episodio B18- affidamento a ET IE per € 670.000- la sentenza non considera che al momento dell'erogazione vi erano sufficienti garanzie, date dai redditi del finanziato e dal suo patrimonio immobiliare;
relativamente ai contratti preliminari, reputati fittizi in quanto predisposti (sulla base di intercettazioni telefoniche) dal US, la sentenza non offre tuttavia alcuna motivazione in ordine al coinvolgimento di RD;
- all'episodio B19- affidamento a GA MB per € 560.000- la sentenza è viziata per violazione di legge, in quanto attribuisce natura distrattiva al prestito erogato al GA in ragione del fatto che il CC è rientrato solo parzialmente dall'esposizione, a fronte di garanzie effettive anche a seguito di accordi di ristrutturazione, sebbene ciò costituisca un rischio fisiologico per una banca;
- all'episodio B20- affidamento a MO TO per € 580.000- la sentenza impugnata rileva che il richiedente godeva di un reddito di € 125.000 e disponeva di un discreto patrimonio mobiliare e immobiliare, omettendo tuttavia di ricordare che il credito rientrava tra quelli che gli ispettori hanno valutato allo stesso modo del CC;
la circostanza che il MO abbia dichiarato in dibattimento di non avere avuto alcun interesse all'operazione sottostante al finanziamento e che avesse agito su richiesta di US, non dimostra in alcun modo la consapevolezza del RD rispetto a tali piani;
- all'episodio B21 -affidamento a D'FR IA per € 580.000- la sentenza impugnata, al di là del tema delle polizze UN, dà conto del fatto che i redditi del D'FR erano pari ad € 180.000, ma omette di indicare i benefit di cui godeva e le numerose proprietà immobiliari;
- all'episodio B22 -affidamento a FA MA per € 580.000- la sentenza impugnata dà conto della fittizietà dei preliminari, nonché dell' origine delle risorse, ma mancano 12 anche in questo caso indizi in merito ad un accordo tra il US e l'imputato trovando la bontà dell'operazione conforto nel fatto che l'esposizione è rientrata in poco tempo;
all'episodio B23-affidamento a SS LE per € 640.000- la fittizietà dei preliminari per difetto di sottoscrizione e di data, nonché la polizza UN successiva alla delibera di finanziamento costituiscono elementi che potrebbero al più dimostrare superficialità da parte della banca;
è la stessa sentenza impugnata a riconoscere che il SS era un professionista conosciuto, con elevati redditi e un importante patrimonio immobiliare, senza tener conto della possibilità di una concessione di fido su base fiduciaria (e la dimostrazione della corretta valutazione della banca è data dall'effettivo rientro del prestito da parte del SS); il rientro dell'esposizione è, ancora una volta, ricondotto ai "giri" di US, ma pur sempre in difetto di prova del coinvolgimento di RD;
- all'episodio B24- affidamento a ZA ST per € 560.000- la motivazione della sentenza impugnata argomenta sulla base del preliminare fittizio, dell'insufficienza della polizza e del rientro apparente in quanto frutto di "giri", pur sempre in difetto di prova del coinvolgimento di RD;
-all'episodio B25 -affidamento ad OL ZI per € 500.000- la sentenza impugnata si concentra su una telefonata tra l' OL ed il US (n. 23689 del 3.2.2009), dalla quale viene desunta la fittizietà del contratto preliminare, con il finanziamento che serviva solo a procurare liquidità al gruppo US-OL, senza rivestire alcun interesse per OL, che infatti non intende sopportare alcun costo per l'operazione (sollecitando US perché provveda al pagamento degli interessi passivi); tuttavia tale motivazione nulla dice rispetto alla posizione di RD, potendo anzi essere addirittura a lui favorevole, emergendo come la banca non volesse concedere una proroga ed imponesse il pagamento degli interessi al soggetto affidato: l'intromissione di US quale reale destinatario delle erogazioni non prova in alcun modo la responsabilità di RD a titolo di distrazione;
la sentenza non si confronta poi con l'atto di appello nella parte in cui si evidenzia che, dalle conversazioni intercettate, emerge che la banca ostacolasse le esigenze di OL e US, né con il rilievo per cui l'esposizione è rientrata in data 20.5.2009, ben prima del fallimento della banca;
4.1.1.15. con riferimento all'episodio descritto al capo B26- di concessione di un affidamento a Sesto Termo s.n.c. per € 1.000.000- la Corte territoriale, dopo aver considerato che al momento della concessione del fido la società risultava affidata da quattro istituti, era attiva da quasi vent'anni, con sede in un immobile di proprietà di circa € 500.000, ed un giro d'affari di circa € 2.000.000, con un patrimonio netto positivo ed in crescita, non considera quanto evidenziato in appello relativamente al rilascio da parte dei soci alla banca di una polizza fideiussoria per € 1.300.000; 4.1.1.16. con riguardo all'episodio descritto al capo B27 - di concessione di un affidamento a Parverd s.r.l. per € 1.000.000- la sentenza impugnata non tiene conto di quanto analiticamente evidenziato nei motivi di appello, secondo cui la società affidata non 13 F avrebbe dovuto pagare il corrispettivo di 28 milioni per il complesso immobiliare della promittente venditrice Santa Croce s.r.l., essendo l'operazione inserita nell'ambito di un contratto di leasing immobiliare con la CA Agrileasing, acquirente;
il sottostante economico dell'operazione con il CC era invece un pre-finanziamento alla Parverd per la cessione del preliminare stipulato da RD con la Santa Croce e, nel caso in cui il leasing fosse andato a buon fine, il pre-finanziamento sarebbe stato riassorbito come richiesto proprio dalla banca;
la sentenza impugnata osserva, poi, che la posizione creditoria della banca è stata ceduta al Fondo di Garanzia dei depositanti, con cui RD ha concluso una transazione per € 300.000, molto conveniente rispetto al milione a suo tempo ricevuto (come socio unico della Parverd), con ciò dimostrando l'incapienza della garanzia fideiussoria dallo stesso prestata, ma, in tal modo, la sentenza valuta le garanzie offerte dall'imputato RD alla luce della transazione finale, comunque legittima;
in realtà la fideiussione personale per € 1.200.000 sussisteva effettivamente, unitamente ai mezzi propri della società affidata pari a 7 milioni;
relativamente all'esito dell'operazione, in seguito allo scioglimento del preliminare, sono i commissari straordinari che non rispondono alla proposta di rientro di RD a seguito dell'inadempimento della Santa Croce rispetto al pagamento dei dieci effetti cambiari per complessivi € 1.000.000, girando la posizione al fondo di garanzia per la somma di 300.000, previa transazione di RD;
4.1.1.16. con riferimento all'episodio di cui al capo B29- di concessione di un affidamento in conto corrente ipotecario alla Immobiliare Melograno s.r.l. per € 3.000.000-, la sentenza reputa di per sé inaffidabile la garanzia costituita da ipoteca di nono grado, senza considerare come nell'atto di appello si fosse rappresentata l'offerta alla banca di un'ipoteca di primo grado su quattro appartamenti da parte di due socie, unitamente ad altre tre garanzie reali per € 6.000.000 ed una garanzia personale della socia pari ad € 4.500.000; la sentenza poi rileva che NC, CA e BI avevano espresso nel 2008 parere negativo in ordine alla fattibilità dell'operazione, ma nel fare ciò non si è confrontata con le dichiarazioni rese in sede dibattimentale dei consulenti tecnici della difesa, richiamate nell'atto di appello, dalle quali si evince come la situazione della società richiedente fosse mutata rispetto alla prima richiesta, e di come la banca avesse concesso il finanziamento a fronte di idonee garanzie economiche (per complessivi € 22.5 milioni) e di natura urbanistica (alla luce della stipula della convenzione con il Comune di Prato per gli oneri di urbanizzazione e la viabilità accessoria).
4.1.1.17. in merito all'episodio di cui al capo B30- affidamento alla Ferestate s.r.l. per € 1.610.000- la sentenza impugnata non tiene conto della natura fiduciaria del prestito, in quanto amministratore unico della società era OB RA, responsabile finanziario del gruppo Cementerie AR, cliente del CC e con esposizione positiva nei suoi confronti per circa € 3.500.000 al momento della discussione della delibera;
inoltre, la Corte territoriale contesta la reiterata proroga del fido pur a fronte della mancata stipulazione del contratto definitivo, senza considerare come questo fosse stato previsto entro due anni 14 dalla sottoscrizione dei preliminari, ignorando come la banca avesse voluto, verosimilmente, sostenere la Ferestate s.r.l. fino al termine dell'operazione; la sentenza impugnata afferma altresì che l'operazione è stata conclusa "in dispregio delle fondamentali regole creditizie”, ma non è dato comprendere quali siano state le regole effettivamente violate, oltre a non valorizzare il dato per cui RD ha chiuso la posizione rilasciando una fideiussione in favore del Fondo;
4.1.1.18. con riguardo all'episodio di cui al capo B31- affidamento a MA s.c.a.r.l. per € 5.250.000- la sentenza impugnata ha considerato distrattiva l'operazione reputando insufficienti le garanzie (fideiussione di CI e contributi statali all'editoria), senza considerare che sotto il profilo del merito creditizio era stato valutato positivamente il parziale rientro dall'esposizione nel corso del 2009 (con riduzione di € 600.000) e che, pertanto, era ragionevole continuare a sostenere la società cooperativa, sia per tutelare la continuità dell'azienda, che per il proprio interesse;
peraltro, dal punto di vista delle garanzie, la società poteva fare affidamento sui contributi statali;
4.1.1.19. in merito all'episodio di cui al capo B32- affidamento temporaneo a ED s.r.l. per € 500.000 ripetutamente prorogato- la sentenza impugnata ritiene di natura distrattiva le proroghe concesse al finanziamento, in quanto non rispettose delle regole di corretta gestione del credito, senza considerare i dati significativi riportati dai consulenti di parte in merito al bilancio del 2006 (ultimo prima della erogazione del finanziamento), che evidenziavano valori positivi per ricavi, utile e patrimonio netto;
inoltre erano presenti garanzie pignoratizie su beni di proprietà dei soci e l'affidamento era stato concesso su base fiduciaria in ragione della capienza del patrimonio della Fossombroni, mentre la circostanza quest'ultima fosse la moglie di RD è stata valutata apoditticamente in modo negativo;
da ultimo, è la stessa sentenza impugnata che ha riconosciuto che il finanziamento è rientrato per € 400.000; 4.1.1.20. in merito all'episodio di cui al capo B34- finanziamento in maxipool a DI NV s.r.l. e RM Holding s.p.a e, comunque, a US e OL quali referenti dell'omonimo gruppo societario per € 10.000.000- la sentenza impugnata ritiene che il finanziamento sia stato erogato in superamento dei limiti rispetto al patrimonio di vigilanza, in favore di un gruppo (TP)- già pesantemente esposto verso il CC- che solo due mesi dopo elaborerà un accordo di ristrutturazione;
tuttavia, risulta smentita dall'istruttoria dibattimentale l'affermazione per cui la banca non avrebbe adottato particolari accorgimenti, nonostante il superamento dei limiti di vigilanza, ma all'uopo vanno distinti i diversi momenti in cui si è posto il problema del superamento del limite: un primo momento riguarda l'ingresso del CC nel finanziamento in pool (la banca subentra all'ultimo, a causa del ritiro della Cariprato che avrebbe dovuto erogare 20 milioni a TP) ed il CC partecipa non per 20 milioni, ma per la metà, nel rispetto del "limite di rischio" relativo alla erogazione di finanziamenti ad un singolo soggetto, come si evince dalla conversazione tra US e BI riportata nei motivi di appello, in cui quest'ultimo non cede alla sollecitazione di raddoppiare l'importo 15 del finanziamento, sforando i limiti di vigilanza in ordine al finanziamento ad un singolo soggetto;
a ciò si aggiunga che l'imputato richiese al US ulteriori garanzie pignoratizie per quasi 10 milioni, imponendogli di rientrare da altre posizioni debitorie;
in un secondo momento, la ristrutturazione di alcune società riconducibili al US determinava il raggruppamento di alcune di esse, che pertanto risultavano in modo unitario, superando il limite di esposizione della banca, tanto che per questa ragione BI e RD tentavano di cedere la quota di partecipazione alla banca capofila (MPS Capital Service); la sentenza impugnata non ha considerato in alcun modo tale aspetto, reputando distrattiva l'operazione, senza individuare le anomalie del finanziamento, concesso a fronte di molteplici garanzie e del rientro di posizioni scoperte, ferma essendo la volontà di RD di tutelare l'istituto di credito e operare nel suo interesse, anche eventualmente attraverso condotte spregiudicate (come ottenere garanzie extra pool o il rientro di varie posizioni debitorie); la sentenza impugnata ha ritenuto che l'erogazione del finanziamento era stata motivata non dalla finalità di promuovere le imprese richiedenti, ma di permettere loro di ripianare una pregressa esposizione, e pertanto l'operazione non era corretta, né conveniente perché il soggetto erogato non si rafforzava;
tale circostanza non trova tuttavia riscontro nell'istruttoria dibattimentale, trascurando che il CC era subentrato in un'operazione di finanziamento di altre banche e ciò escluderebbe l'esistenza di un piano preordinato da parte del CC;
la sentenza impugnata, poi, riconosce come la banca abbia richiesto parziali rientri a US per evitare il superamento dei limiti e sul punto non spiega come possa parlarsi di distrazione a fronte di un' operazione che permette alla banca di riottenere parte dell'erogato concesso;
la ricostruzione operata dalla Corte d'appello, per cui il rientro in favore del CC (di 37 milioni secondo US) sarebbe proveniente dalle altre banche partecipanti alla operazione, e quindi ciò avrebbe indebolito l'intero sistema bancario, compreso il CC, vista l'impossibilità per il gruppo TP di svilupparsi e rimborsare quanto complessivamente erogato dal pool di banche è erronea;
in realtà, sono state le altre grandi banche coinvolte a svolgere l'istruttoria e concedere il finanziamento, con il CC che è subentrato all'ultimo ed in minima parte rispetto all'ammontare complessivo dell'erogato (150 milioni); il punto più rilevante rimane, comunque, quello per cui l'operazione ha permesso all'imputato di far rientrare denaro e non di distrarlo: l'imputazione per bancarotta fraudolenta è insussistente da un punto di vista obiettivo, sia interpretando il concetto di distrazione come depauperamento (perché sono rientrati i soldi), sia interpretandolo come diversa destinazione dei beni rispetto all'oggetto dell'impresa (inserendosi il finanziamento in una maxi operazione istruita da grandi banche, a fronte di cospicue garanzie e con il rientro di ulteriori esposizioni);
4.1.2. con il secondo motivo, la violazione di legge penale in relazione all'art. 216 L. Fall. ed il vizio di motivazione;
invero, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla sentenza delle S.U. n. 22474/2016, Passarelli, per cui non è necessaria l'esistenza di nesso causale tra fatti distrattivi e dissesto, essendo sufficiente il depauperamento della società, 16 in qualsiasi momento commesso, senza, tuttavia, considerare quanto evidenziato nei motivi di appello, circa l'assenza di una situazione di dissesto all'atto delle dimissioni di RD, creatosi solo in un momento successivo a causa delle errate svalutazioni dei crediti operate dai commissari straordinari;
relativamente all'operato di questi ultimi, l'atto di appello aveva denunciato come, sebbene fosse stata dagli ispettori stigmatizzata la governance della banca, troppo accentrata nella persona di RD e con diverse situazioni di conflitto di interessi, d'altra parte non erano stati evidenziati deficit patrimoniali ai tempi delle dimissioni dello stesso nel luglio 2010, non avendo il totale dei grandi rischi (aventi un importo ponderato maggiore del 10% del patrimonio di vigilanza) superato la soglia di otto volte il patrimonio di vigilanza (cfr. dichiarazioni teste Catapano all'udienza del 21.1.2016) e le rettifiche degli ispettori rispetto alle previsioni di perdita erano di portata limitata (€ 2.700.000); prova di ciò emerge dalla lettera di IA al MEF, in cui si evince preoccupazione rispetto alla crisi aziendale, superabile con un cambio di governance: di conseguenza, all'atto delle dimissioni di RD, la banca godeva ancora di eccedenza patrimoniale;
il Tribunale, poi, ha erroneamente spiegato l'enorme differenza di rettifica tra ispettori e Commissari attribuendola ad un diverso spettro di indagine, maggiore in quella condotta dai secondi, quando nei motivi di appello era stato dimostrato come ispettori e commissari avessero in realtà valutato lo stesso materiale;
la sentenza impugnata, in particolare, non risponde all'osservazione per cui la prima relazione dei Commissari Straordinari sul patrimonio del CC alla data del 31.7.2010 (tempo delle dimissioni di RD) opera una rettifica in relazione alle previsioni di perdite di quasi 33 milioni di euro (fino a 101 milioni nel marzo 2012), senza che si giustifichi una simile discrasia di stime in soli due mesi;
in definitiva, non è stata dimostrata l'incidenza di RD sul depauperamento del patrimonio dell'istituto di credito, né la natura distrattiva di condotte (erogazione di credito a società) fisiologiche per una banca e, quindi, non animate da finalità aliene all'attività d'impresa; al momento in cui RD ha lasciato la banca il patrimonio era sano e rispettava i limiti di vigilanza, solo successivamente, per l'attività commissariale, quel medesimo asset è stato svalutato;
4.1.3. con il terzo motivo, la violazione di legge ed vizio di motivazione relativamente all'elemento soggettivo del reato;
la sentenza impugnata individua specifici indici di fraudolenza, ricondotti alla asserita esistenza di contratti preliminari fittizi, ai cd. "giri" e alle bancarotte fintamente "riparate" (escamotage da parte di US e OL per ottenere liquidità piegando i mezzi al fine, attraverso la predisposizione di operazioni di finanziamento rivolte a società diverse da quelle apparenti), ma non ha offerto alcuna prova della consapevolezza di RD di tali operazioni;
in particolare, la stessa espressione dei "giri" di denaro è estratta dal linguaggio di US e OL nelle conversazioni tra loro, senza che mai se ne facesse riferimento in conversazioni con RD;
la sentenza di primo grado riporta il grafico dei movimenti di US intorno alla operazione di cui al capo B, eppure da tale ricostruzione emerge la prova che tutti i 17 t movimenti fatti non passavano per la banca;
la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle intercettazioni tra US e SS, da cui si evince come il CC fosse all'oscuro dei giri di US e che le società di quest'ultimo erano finanziate da più istituti di credito, anzi il CC era la più piccola delle banche che finanziavano il gruppo e, comunque, non poteva stabilire, al momento dei rientri, da quale provvista avesse attinto US per chiudere la posizione;
strettamente legata ai giri del denaro erogato è la questione delle "bancarotte riparate" per la sentenza impugnata i rientri non costituirebbero bancarotta riparata in quanto proverrebbero dallo stesso creditore (CC), ma sul punto la sentenza trascura quanto evidenziato nei motivi di appello, secondo cui le somme elargite erano rientrate materialmente nella disponibilità della banca;
anzi, proprio le vicende relative ai rientri delle varie società erogate (quale che fosse l'origine della provvista) dimostrano la scorretta applicazione dell'art. 216 L. Fall., avendo la banca svolto l'attività che le è propria;
in ogni caso, per la sussistenza del dolo è necessario che l'imputato si sia rappresentato che i finanziamenti contestati avrebbero perlomeno danneggiato la banca, oltrepassando la soglia di rischio consentito, ma di tale circostanza non emerge la prova;
la Corte territoriale, poi, non attribuisce alcun peso alla preoccupazione manifestata in più momenti da RD in ordine ai rientri delle esposizioni e in realtà la telefonata fatta a US (conversazione n. 21426 del 5.1.2009) non soltanto dimostra l'assenza di accordo tra i due, ma anche che RD escludesse totalmente la possibilità che il US non potesse estinguere i finanziamenti;
4.1.4. con il quarto motivo, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 237, 223 co. 2 n. 1 L.Fall. in relazione all'art. 2621 c.c.di cui al capo C); la Corte territoriale ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di false comunicazioni sociali ex art. 2621 cod. civ., in ragione della differenza tra le valutazioni relative ai crediti deteriorati verso la clientela indicati nel bilancio dell'esercizio 2009 e quelle operate dagli ispettori e dai commissari straordinari solo in un momento successivo;
la motivazione della sentenza impugnata in proposito si presenta carente e illogica, in quanto da un lato giustifica un'oscillazione di ben 50 milioni di euro tra le valutazioni degli ispettori e dei commissari straordinari, dall'altra considera colpevole RD per avere in precedenza valutato i crediti deteriorati in una misura ancora diversa;
al riguardo, è illogico parlare di applicazione di criteri normativamente fissati generalmente accettati (richiesti dalle S.U. Passarelli per escludere il falso valutativo), a fronte di valutazioni difformi degli stessi soggetti terzi (ispettori e commissari) intervenuti successivamente alla Presidenza di RD;
poi infondata la tesi per cui sussisterebbe l'inganno dei destinatari della comunicazione (CA d'IT), dal momento che al tempo dell'approvazione del bilancio (6.4.2010) era in corso la relativa ispezione, di talché era assolutamente imprudente inserire dati non veritieri nel bilancio proprio in tale momento;
dal verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio (23.5.2010), non riportato integralmente dalla sentenza impugnata, si evince il recepimento delle indicazioni di 18 IA su alcune risultanze valutative (crediti deteriorati per 73 milioni, di cui 52,5 milioni portati ad incaglio e 20,5 milioni a sofferenza), con conseguente accantonamento di € 2.700.000 come fondi rischio su tali posizioni ed al momento dell'approvazione del bilancio RD poteva tenere conto solo di questi dati;
la sentenza non ha dimostrato il nesso causale tra la condotta e l'evento di fallimento, nonché il dolo specifico, né ha indicato quali criteri normativi o tecnici siano stati violati (non essendo all'uopo sufficiente il confronto con i parametri degli ispettori e dei commissari, a loro volta discordanti); in particolare, quanto alla prova del nesso causale, la sentenza impugnata reputa che questo sussista perché l'indicazione nel bilancio chiuso al 31.12.2009 di crediti deteriorati per un ammontare inferiore avrebbe permesso a RD di gestire la banca senza controlli, occultando la reale situazione, ma tale motivazione è illogica, non comprendendosi come RD potesse raggiungere tale obiettivo in presenza dell'ispezione; illogica, poi, si presenta la motivazione nella parte in cui si fa riferimento ad una ipotetica volontà di RD di guadagnare tempo attendendo un intervento di salvataggio di natura politica, ciò in insanabile contraddizione con il ritenere l'imputato animato dal dolo specifico del reato, in quanto chi si pone lo scopo di far fallire un progetto non spera nella possibilità che qualcuno lo salvi;
le suddette considerazioni si estendono anche al reato di falso in prospetto di cui al capo d), corollario della bancarotta societaria;
4.1.5. con il quinto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione dei fatti di cui all'art. 216 L.Fall. in bancarotta semplice;
invero, la motivazione della sentenza impugnata si presenta sbrigativa sul punto, laddove il reato di bancarotta semplice è stato riconosciuto, invece, a tutti i membri del CdA considerati quali "burattini" di RD;
relativamente alla sua posizione, la sentenza non si è confrontata con quanto sostenuto nell'appello, e cioè che le operazioni contestate al capo B) possono essere considerate al più imprudenti per l'alea eccessiva, ma sono state pur sempre realizzate nell'interesse della banca, interesse che esclude una loro natura distrattiva;
in particolare, l'atto di appello richiamava la giurisprudenza di legittimità che considera operazioni imprudenti quelle avventate, il cui successo dipenda in tutto o in parte dall'alea, o comunque economicamente scriteriate, sicchè le operazioni contestate al capo B) potevano essere considerate imprudenti per la sproporzione tra rischio e possibilità di successo;
4.1.6. con il sesto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 2629 bis c.c. di cui al capo E) già dichiarato prescritto;
rispetto all'erogazione alla società S.T.E. di un finanziamento, la sentenza impugnata non attribuisce rilievo al fatto che RD avesse rilasciato al CC fideiussione per 5 milioni prima di chiedere e ottenere credito attraverso la ST (di cui era socio), né al fatto che abbia restituito il prestito ottenuto da tale società; secondo la Corte territoriale ciò non incide sulla sussistenza del reato, essendosi realizzato il danno contemplato dalla norma incriminatrice al momento dell'erogazione, essendo il 19 pagamento intervenuto nel 2012, ma nella fattispecie in esame non è dato ravvisare alcun danno, essendo stato il finanziamento garantito a monte dalla fideiussione, ed essendo stato coperto a valle dall'effettivo rientro;
né d'altra parte tale finanziamento era stato contestato quale episodio distrattivo;
4.1.7. con il settimo motivo, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di ostacolo alla vigilanza di cui all'art. 2638 c.c. di cui al capo F) già dichiarato prescritto vi è costituzione di parte civile della CA d'IT); per la Corte d'appello sussiste la responsabilità per il reato di ostacolo alle funzioni di CA d'IT, avendo il RD trasmesso all'autorità di vigilanza un bilancio falso (approvato il 6.4.2010 relativo all'esercizio chiuso l'anno precedente) in relazione alla valutazione dei crediti deteriorati, ma è insussistente il pericolo concreto richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto al momento della redazione del bilancio erano presenti gli ispettori presso la sede della banca, ed anzi alla data dell'invio del bilancio (7.6.2010) l'ispezione era già terminata;
la corte territoriale, nel porre a fondamento della falsità del bilancio la differenza tra i dati forniti dal CC rispetto a quelli forniti dagli ispettori, non si confronta con la differenza ulteriore sussistente tra le stime di questi ultimi e quelle dei commissari straordinari;
Infine, è insussistente il dolo specifico di ostacolo, ritenuto integrato sulla base di una ipotetica volontà dei vertici di poter ancora ostacolare l'attività ispettiva senza conoscere i contenuti della relazione;
la motivazione è tanto più carente se si considera il verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, da cui si evince che RD stesse attendendo gli esiti dell'ispezione;
4.1.8. con l'ottavo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo L già dichiarato estinto per prescrizione in primo grado); invero, la sentenza impugnata è carente nella motivazione sotto diversi profili;
in particolare non tiene conto della produzione del CD contenente la prova delle effettive consulenze svolte dal RD, ritiene sussistente la finalità di consentire a terzi l'evasione in ragione dell'assenza di prova di una finalità differente, capovolgendo l'onere probatorio, perché essa stessa parla di elementi fortemente indizianti circa la sussistenza del reato, confermando in tal modo il non raggiungimento della prova;
4.1.9. con il nono motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 640 bis c.p. ai capi Q ed R;
la sentenza di appello ha ritenuto che la cooperativa Nuova Editoriale s.c.a r.l. (capo Q) fosse fittizia, inoperante e finanziata da soggetti esterni alla società (OL in sede di costituzione della cooperativa, mentre il RD avrebbe, invece, finanziato la società controllata S.T.E.); peraltro, la Corte territoriale, oltre a riconoscere che il coinvolgimento del OL non è certo, non si confronta con l'atto di appello, che evidenziava, da un lato, come alcuni soci (fratelli LO) avessero smentito l'assunto accusatorio relativo alla provenienza delle somme per acquistare la partecipazione, dall'altro che, comunque, non corrispondevano le cifre prelevate da OL dal CC (pari a € 413.165) e quelle che i soci dovevano versare 20 P (€ 361.519), senza spiegare come sia stata impiegata la differenza di oltre 50.000 euro;
relativamente alla ricapitalizzazione del 2008, ricondotta ad un intervento esterno di RD, è stato l'imputato stesso a confermare che si era trattato di un prestito ai soci, senza che la sentenza abbia spiegato il disvalore della condotta;
per quanto concerne il secondo artificio contestato- consistente nell' occultare un gruppo di fatto coinvolgente la società S.T.E. e la coop. MA (di cui al capo R), anch'essa beneficiaria dei contributi per l'editoria, laddove la normativa di settore (art. 3 co. 11 ter I. 250/1990) preclude il riconoscimento del contributo all'editoria ad una testata qualora fruiscano dei contributi, tra le altre, le imprese controllate dagli stessi soggetti- la tesi del gruppo di fatto costituisce l'escamotage adoperato dalla sentenza per superare i limiti che la disciplina in materia di controllo e di collegamento pone alla tesi d'accusa; la tesi difensiva, relativa alla impossibilità giuridica di configurare un gruppo di fatto di società risulta disattesa dalla sentenza d'appello con motivazione illogica e contraddittoria, laddove l'ordinamento prevede ex lege il profilo dell'amministratore legale, punto di riferimento per valutare un'investitura di fatto della carica;
la figura del gruppo di società è priva di un punto di riferimento a livello normativo, già solo nella versione "di diritto", atteso che di società controllate si parla in maniera disorganica ed a fini diversi;
è poi la stessa giurisprudenza a negare che il gruppo di imprese possa costituire un soggetto giuridico autonomo, "altro" rispetto alle singole società collegate: pertanto, ai fini della responsabilità degli amministratori, quando manchi la prova di un accordo al fine di creare un'impresa unica con direzione unitaria, è necessario valutare il comportamento che la legge e l'atto costitutivo impongono rispetto alla società di appartenenza;
nell'atto di appello si era evidenziato, poi, come, a norma dell'art. 2359 c.c., per stabilire l'esistenza di un rapporto di controllo o collegamento è richiesto il possesso di un determinato numero di voti o di un rapporto contrattuale, mancanti nel caso di specie;
tale ostacolo è stato superato ritenendo che le due cooperative sarebbero state controllate dagli stessi soggetti (RD e PA), violando la previsione della legge sull'editoria che preclude l'erogabilità dei contributi ad entrambe;
tuttavia, manca la prova di un coinvolgimento di RD nella MA, emergendo unicamente in relazione alla società S.T.E. (controllata dalla cooperativa Nuova Editoriale): tutte le mail relative all'acquisto della cooperativa da soci veneti, nonché le dichiarazioni del teste Mori, lo vedono estraneo all'operazione; da ultimo, la circostanza che sia stato RD a costituire le società di servizio condivise tra le due cooperative non determina la violazione della normativa, in quanto l'assenza di controllo e collegamento deve sussistere unicamente tra le società che accedono al contributo;
4.1.10. con il decimo motivo, la violazione di legge in relazione alla qualificazione dei reati di cui ai capi Q) ed R); invero, la sentenza di appello non si confronta con quanto prospettato nel gravame ai fini della derubricazione del reato di truffa in quello di cui all'art. 316 ter c.p.: la concessione del contributo è stata accordata sulla base della documentazione allegata, senza l'espletamento di attività istruttoria, circostanza 21 confermata dal teste LL (capo del relativo ufficio amministrativo), il quale ha affermato che era necessaria la mera regolarità formale della domanda ed il possesso dei requisiti;
anche in riferimento al requisito dell'assenza di collegamento o controllo tra imprese richiedenti, l'ufficio si limitava a ricevere una dichiarazione sostitutiva;
la Corte territoriale ha, invece, ritenuto che i provvedimenti di esclusione dal contributo per gli anni 2010-2011 dimostrino come il controllo non fosse meramente formale, ma che anzi l'ente erogante sottoponesse la domanda a controlli sostanziali;
peraltro, pareri e controlli sulla documentazione non determinano la partecipazione dell'ente nella formazione del contenuto asseritamente falso;
4.1.11. con l'undicesimo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis c.p.; le attenuanti generiche sono state negate, tra l'altro, per la "continuità nel tempo" dei fatti contestati ma i più gravi fatti di bancarotta sono concentrati nel periodo 2009-2010 e fino al 2006 la CA d'IT aveva dato un giudizio positivo in ordine all'operato della governance del CC e dei risultati conseguiti;
con riferimento alla ritenuta rilevante entità del dolo, la sentenza non è riuscita a dimostrare la consapevolezza di RD dei "giri" di US, rendendo una motivazione meramente apparente;
la sentenza impugnata, poi, non ha valorizzato la piena collaborazione processuale, anche in considerazione della posizione di senatore dell'imputato, mai strumentalizzata a fini dilatori;
l'elevato danno economico causato alla banca e ai creditori sussiste in re ipsa nel caso di fallimento di una banca e, pertanto, invocarlo per escludere la concessione del beneficio si traduce in una lettura abrogante dell'art. 62 bis c.p. rispetto a tale reato.
4.2. OB BA, con i ricorsi a firma dei difensori di fiducia, avv.ti Gianluca GI e Alice Pucci, lamenta:
4.2.1. con il primo motivo di entrambi i ricorsi ed il secondo motivo del ricorso dell'avv. Pucci, la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato quale concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta del Credito OP, deducendo: a) l'insussistenza di un apporto causale del concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva;
la sentenza impugnata va censurata nella parte in cui ritiene provata la responsabilità concorsuale dell'imputato quale amministratore di fatto di una serie di società destinatarie dei finanziamenti;
l'affermazione della sua qualità di amministratore di fatto delle società richiedenti finanziamenti al CC è stata fondata non già sulla base di elementi probatori comprovanti un suo effettivo ruolo in relazione alle richieste di credito, bensì in termini generici, in contrasto con in principio per cui è necessario individuare in capo al dominus di fatto poteri di gestione tipici dell'amministratore di diritto, esercitati secondo caratteri di significatività e continuità ex art. 2639 c.c.; nel caso di specie, non soltanto OL non si è mai interposto in alcuna richiesta di finanziamento, ma è pure rimasto estraneo alla gestione delle singole società, 22 mancando testimoni o conversazioni intercettate che depongano in tal senso;
la sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare l'ingerenza del US nelle pratiche di finanziamento e che la responsabilità dell'imputato deriverebbe dalla riconducibilità delle singole società richiedenti i finanziamenti al gruppo TP, di cui l'imputato era amministratore, nonché l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti dalle singole società per pagare debiti di altre società del gruppo;
non si rinviene, tuttavia, alcuna indicazione in ordine ad un organico inserimento di OL all'interno delle singole società affidate, ovvero in merito alla richiesta di finanziamento;
ciò si rileva nei vari episodi di cui al capo B) e specificamente quanto: al capo B1 (Stif s.r.l.), per il quale la sentenza impugnata si limita ad affermare che la società in questione era gravitante nel gruppo TP, senza dare conto del ruolo svolto dal OL all'interno della Stif, né di sue eventuali ingerenze nella direzione della stessa;
al capo B2 (Alfieri s.r.l.), per il quale manca la prova di ingerenze tanto nella vita societaria, quanto nell'ambito della pratica di finanziamento;
ai capi B5 (Cassis s.r.l.), B6 (Santa Croce 2010 s.r.l.), B11 (Firenze Manifattura Tabacchi s.r.l.), B14 (CEM Costruzioni s.r.l.) e B13 (Consulentiae s.r.l.); al capo B3 (YM s.r.l.), per il quale un elemento ritenuto dimostrativo della gestione della società in capo al OL è stato ritenuto quello relativo al bonifico di € 600.000 alla socia di YM, IS Olmi, asseritamente servito a finanziare la predetta società, ma all'uopo difetta la prova del collegamento tra il bonifico e il successivo finanziamento alla società; al capo B4 (Il Castello di Signa s.r.l.), per il quale la riconducibilità al OL della società è fatta discendere dal fatto che due anni dopo la delibera di affidamento, parte delle quote della società possedute da RD RE (fratello di DE RD) sarebbero state trasferite alla società Summus, di proprietà di Corsini Emanuela, ritenuta prestanome di US e OL, senza considerare la sottoposizione della Corsini al volere di US;
ai capi B7, B8, B9 (relativi alle società Nomopao, LE Da VI, PI di AN s.c.a.r.l.), per i quali all'imputato è contestato di essere il reale dominus non delle società cooperative finanziate, ma della Due Erre Partecipazioni s.p.a., con cui tali società avevano stipulato un contratto preliminare di vendita di un'area in Milano, di circa 55 mila mq., laddove la sentenza impugnata reputa dimostrata la consapevolezza della natura distrattiva dell'operazione e della fittizietà dei contratti preliminari, senza tuttavia che vi sia l'indicazione precisa delle condotte riferibili al OL, riguardando ogni riferimento il US;
al capo B10 (Costruzioni Versigliesi s.r.l.), per il quale la responsabilità del OL risulta legata al suo ruolo di amministratore di fatto non della società richiedente il finanziamento, bensì della Santa Croce s.r.l., ossia della parte venditrice nell'ambito di un contratto preliminare per l'acquisto di un rilevante cespite di proprietà appunto della Santa Croce;
al capo B12 (Le.Gi. Partecipazioni s.p.a.), per il quale la sentenza impugnata inferisce la responsabilità di OL dalle conversazioni intercettate, da cui emergerebbe la consapevolezza dei preliminari fittizi e delle polizze stipulate ad hoc, ma in realtà il OL è coinvolto in una sola conversazione (quella del 18.6.2008) e da questa non viene mai fatto riferimento 23 alla fittizietà dei preliminari;
in ogni caso, la conoscenza dei preliminari stipulati da Le.Gi. s.pa. con altre società del gruppo nulla ha a che vedere con la prova che OL fosse amministratore di fatto di tale società, in assenza di atti di ingerenza effettiva, concreta e continuata, che trascendano tale mero dato rappresentativo;
al capo B16 (Casa In s.r.l.) per quale la pronuncia impugnata si incentra sulla ritenuta fittizietà del preliminare tra Casa In (società interamente riconducibile a US MI sorella di CC) e Imperiale Immobiliare: da tale fittizietà viene fatta discendere la concentrazione dei poteri gestori, rispetto ad entrambe le società, su US e OL, laddove solo per il primo vi è la specifica indicazione delle condotte realizzate;
d'altra parte, l'ingerenza di US nel finanziamento tenendo al corrente il OL, quand'anche verificatasi, deve considerarsi episodica e occasionale, inidonea a consentire l'individuazione di poteri di gestione tipici dell'amministratore di diritto;
al capo B25 (OL ZI) per il quale non si comprende il coinvolgimento di OL, non essendovi il minimo elemento in forza del quale sostenere che l'imputato godesse, all'interno della società promittente venditrice (Leren s.r.l. società promittente venditrice di due fondi commerciali in Signa all' Avv. OL ZI) di poteri gestionali, tali da considerarlo amministratore di fatto;
ai capi B15, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B26 (Immobiliare CI S.r.l.) per i quali viene attribuita al OL la qualifica di amministratore di fatto della Immobiliare CI S.r.I., e, se è pur vero che tale società era riconducibile anche al OL, le condotte contestate non hanno avuto natura distrattiva;
per la Corte d'appello si è trattato di un espediente ideato e organizzato da US e OL per rastrellare liquidità, ma ancora una volta non si indicano le condotte ascrivibili all'imputato; d'altra parte, soltanto due (ossia OL DA e FA MA) delle dieci posizioni non sono rientrate;
in definitiva difettano in tali operazioni i requisiti per considerare OL concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta del CC, atteso che alcune società richiedenti i finanziamenti sono considerate riconducibili al gruppo TP e, quindi, automaticamente al OL, senza che si riferiscano a quest'ultimo specifiche condotte di gestione tipiche di un'ingerenza di fatto: in questi casi emerge sempre un'ingerenza più o meno marcata di US, ma mai di OL;
per altre società OL è considerato amministratore di fatto, non in base alla sua qualità di amministratore di diritto di TP, ma sulla base di operazioni fittizie poste a base delle richieste di finanziamento, e tuttavia anche in questi casi emerge solo il ruolo di US;
in definitiva la sua responsabilità è legata alla carica formale in TP, dall'essere in affari con US e dall'essere da questi informato delle vicende relative ai finanziamenti, laddove l'unica condotta concretamente contestata dalla Corte territoriale è relativa ai "giri" di denaro, tuttavia ampiamente giustificati dai rapporti commerciali tra le società finanziate e la TP;
4.2.2. con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. GI ed il terzo motivo del ricorso dell'avv. Pucci, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo B); invero, la bancarotta di un istituto di credito determina rilevanti peculiarità in materia 24 di concorso dell'extraneus, con particolare riferimento all'elemento soggettivo;
il reato di bancarotta commesso in ambito bancario, richiede un quid pluris di consapevolezza e volontà nella commissione del fatto illecito, sia in riferimento all'intraneus che all'extraneus, i quali devono agire, entrambi con l'intento non solo di arrecare danno ai creditori, ma di farlo attraverso la violazione delle norme e dei regolamenti che caratterizzano il settore bancario;
rispetto alla tradizionale attività d'impresa, infatti, quella bancaria si caratterizza per i vincoli normativi e regolamentari di settore;
se normalmente si richiede nei reati di bancarotta, ai fini del dolo dell'extraneus, l'apporto di un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, nel caso in esame è necessario che la coscienza e volontà di arrecare danno ai creditori avvenga attraverso la violazione delle norme e dei regolamenti che caratterizzano il settore bancario, laddove i giudici di merito non paiono cogliere alcuna differenza tra le due ipotesi;
nel caso del CC, l'istituto si era dato regole ancora più stringenti di quelle indicate da CA d'IT con riferimento alle politiche di rischio creditizio, e, tuttavia, difetta la prova che il OL fosse a conoscenza di dette normative interne e che, pertanto, la banca stesse, attraverso i finanziamenti sub B), violando la normativa interna e di settore;
in altre parole, l'extraneus deve avere la piena consapevolezza che con il suo comportamento ad adiuvandum della condotta posta in essere dal presidente o direttore di banca è andato a violare quelle norme poste dall' ordinamento a protezione e tutela dell'istituto bancario, sicchè il OL, nel caso di specie, dovrebbe aver avuto coscienza e volontà di contravvenire, in completo accordo con il RD, a tutte quelle norme poste a tutela del credito, al fine di vedere accolte le proprie richieste di finanziamento;
ove invece l'extraneus fosse convinto della legittimità delle proprie richieste assunte nel rispetto delle norme e dei regolamenti caratterizzanti l'erogazione del credito non può ritenersi integrato l'elemento psicologico;
nel caso di specie manca la prova che il OL fosse consapevole del fatto che i vertici bancari, nel gestire le richieste di finanziamento, agissero in violazione delle norme, ma al contrario, emergono numerose conversazioni tra il US ed i funzionari della banca, oltre che con lo stesso RD, in cui questi ultimi avanzano richieste documentali per accordare i finanziamenti, o sollecitano i pagamenti dovuti;
va richiamata all'uopo la conversazione n. 21423 del 5.1.2009 tra US e RD e quella n. 47364 tra US e OL del 24.12.2009: in quest'ultima il US riferisce a OL di rapporti deteriorati con BI, con ciò confermando la convinzione in capo all'imputato che i finanziamenti non fossero stati accordati illecitamente;
la consapevolezza della illiceità delle politiche di finanziamento non può essere desunta neppure dagli indici di fraudolenza indicati dalla Corte territoriale, atteso che: -quanto ai preliminari fittizi, manca, comunque, la prova dell'identità dell'elemento psichico tra i concorrenti (OL e RD); una tale consapevolezza in capo a OL potrebbe configurare soltanto reati diversi, quali la truffa o l'accesso abusivo al credito ex art. 218 I. fall.; 25 -quanto alle intercettazioni, mancano telefonate che coinvolgano direttamente OL, ed in quelle di US con RD non si fa alcun riferimento a finanziamenti accordati illegittimamente;
-quanto ai "giri" di denaro, essi, in relazione all'elemento psicologico non rivestono alcuna rilevanza;
peraltro, anche qualora non si richiedesse tale quid pluris in punto di elemento soggettivo rispetto alle normali ipotesi di concorso dell'extraneus nella bancarotta, manca comunque la prova della consapevolezza e volontà che tali condotte cagionassero un depauperamento del patrimonio della banca in pregiudizio dei creditori;
né OL si è rappresentato uno stato di decozione della banca, al contrario, US e OL hanno sempre agito al fine di ottenere risorse finanziarie per salvare le società del gruppo;
4.2.3. con il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Alice Pucci la nullità ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. della sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione ex art. 521 c.p.p.; nella vicenda in esame, con riferimento alla sotto- imputazione B11, a OL è contestato di aver agito in concorso, quale amministratore di fatto della società Manifattura Tabacchi s.r.l., nella relativa distrazione da parte della banca;
la sentenza impugnata, al contrario, ritiene responsabile OL quale amministratore di diritto del gruppo TP, accertando un fatto storico diverso da quello contestato ed in tal modo pregiudicando il diritto di difesa dell'imputato.
4.2.4. Con memoria del 12.3.2020 a firma dell'avv. Pucci sono stati ribaditi i temi dell'insussistenza dell'elemento psicologico e della responsabilità dell'extraneus, nonché è stata dedotta la necessità di riqualificare i fatti in quelli di cui all'art. 217 L.Fall.; viene, inoltre, dedotta la violazione di legge od il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla posizione del BI che, invece, ne ha beneficiato.
4.3. ON LC, con ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Corrado Quaglierini, deduce sei motivi, con i quali lamenta:
4.3.1. con il primo motivo, la mancanza di motivazione in relazione al motivo d'appello circa la crisi del gruppo TP e la conoscenza di ciò in capo alla MA;
l'atto di appello denunciava sul punto mancanza e contraddittorietà della motivazione, laddove si è assunto che l'imputata, non coinvolta nelle conversazioni oggetto di captazione nel 2009, se non in un'unica telefonata, né incaricata di gestire i rapporti con il sistema bancario, conoscesse la situazione di liquidità di US e OL;
quanto al vizio di contraddittorietà, il Tribunale dapprima afferma che agli inizi del 2008 il gruppo era in grave difficoltà economica, e successivamente che soltanto dal 2009 emergeva l'assoluta impossibilità di fronteggiare i pagamenti, ma il tema della conoscenza della crisi di liquidità del gruppo US-OL costituisce un nodo fondamentale da sciogliere poiché su tale conoscenza si è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputata; tali specifiche censure non sono 26 state esaminate dalla Corte d'appello, che si è limitata a richiamare per relationem la parte introduttiva della sentenza di primo grado;
4.3.2. con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla bancarotta riparata: la sentenza impugnata si sottrae all'esame dell'atto di appello e all'apprezzamento della situazione del CC al momento della dichiarazione di insolvenza;
in particolare, non si è considerato come per le sub imputazioni B7, B8, B9 (riguardanti le cooperative), B10 (Costruzioni Versigliesi s.r.l.), B12 (Le.Gi.), B21 (D'FR IA), B23 (SS LE), B24 (ZA ST) i finanziamenti siano stati integralmente rimborsati;
per le vicende sub B18, B19, B20 i soggetti coinvolti (ET, GA e MO) hanno estinto il finanziamento prima della insolvenza del CC, sottoscrivendo accordi con i commissari liquidatori;
per la distrazione sub B25 (ZI OL), l'esposizione è stata estinta poco dopo l'affidamento con bonifico bancario;
orbene, nelle pronunce della S.C. ai fini della cd. bancarotta riparata, risulta irrilevante la provenienza del denaro con cui viene effettuata la reintegrazione del patrimonio della fallita, emergendo anche da ciò anche la necessità di considerare i plurimi fatti di bancarotta contestati come fatti autonomi, tenendo conto di quella che era la situazione creditoria della banca al momento della dichiarazione di insolvenza;
manifestamente illogico poi si presenta il ragionamento dei giudici del merito di considerare soltanto le erogazioni e non le restituzioni, facendo apparire l'esposizione della banca superiore a quella reale;
4.3.3. con il terzo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta distrattiva: la Corte d'appello, in continuità con il Tribunale, ha disatteso il principio per cui ciascuna sub- imputazione costituisce una vicenda a sé stante, formulando un giudizio complessivo, senza distinguere e valutare le singole responsabilità individuali in relazione ad ognuna delle operazioni contestate ed incorrendo, comunque, nel vizio di motivazione apparente;
in particolare, non si è indicato quale sia la condotta a lei addebitata, né quali siano gli elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza per i capi B1 (Stif s.r.l.), B5 (Cassis s.r.l.), B7, B8, B9 (società cooperative), B10 (Costruzioni Versigliesi s.r.l.), B11 (Firenze Manifattura Tabacchi s.r.l.); quanto al capo B12 (Le.Gi. Partecipazioni s.p.a.), la Corte d'appello non si confronta con le doglianze difensive che lamentavano l'assenza di prova del coinvolgimento della ricorrente nella predisposizione dei contratti preliminari con Immobiliare CI s.r.l. (privi di data e sottoscrizione) e Santa Croce 2010 s.r.l. (stipulato in data 18.12.2008), limitandosi ad affermare provato il ruolo, tra gli altri, dell'imputata sulla base delle intercettazioni e delle prove relative alla stipula dei preliminari fittizi e delle polizze, con motivazione meramente apparente;
per il capo B13 (Consulentiae s.r.l.), la pronuncia impugnata è apparente, limitandosi a richiamare una conversazione telefonica del 22.5.2008, sulla base della quale si afferma la natura distrattiva dell'operazione ed è illogica, in quanto disancorata dalle emergenze processuali con omessa motivazione in relazione alla doglianza che lamentava la mancata valutazione, 27 da parte del Tribunale dei documenti acquisiti all'udienza del 23.11.2016, dimostrativi del fatto che tra le due società era stata posta in essere un'operazione economica effettiva e reale, portata anche a conclusione;
per il capo B15 (Arx s.r.l.), la Corte d'appello ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata alla luce delle intercettazioni telefoniche, che dimostrano essere SS e la MA i redattori dei vari contratti, ma ancora una volta la motivazione è apparente e illogica, in quanto non si confronta con le emergenze processuali e con l'atto di appello, che evidenzia come dalla telefonata tra il US e la MA emerga che i preliminari non erano stati redatti da lei, ma dal GA;
per il Capo B16 (Casa In s.r.l.) con l'appello è stata dedotta l'estraneità della MA alla deliberazione di affidamento, avendo soltanto sottoscritto un preliminare da altri presentato al CC, laddove con motivazione viziata la Corte d'appello ha affermato che l'imputata sarebbe stata direttamente coinvolta nelle operazioni, e l'esito di condanna risulta tanto più ingiustificato alla luce dell'assoluzione di GA, legale rappresentante di Casa In s.r.l., che aveva presentato la richiesta di finanziamento alla banca;
per i capi da B17 a B24, la Corte d'appello ha fornito motivazione meramente apparente, a fronte delle specifiche censure dell'atto di appello, le quali dimostravano che i contratti preliminari non erano stati predisposti dalla MA, ma dal GA, con un apporto della prima soltanto di natura tecnica e non decisionale;
per il capo B25 (OL ZI), l'atto di appello ha evidenziato come il coinvolgimento della MA trovasse conferma soltanto nella testimonianza del coimputato CE, in relazione alla redazione di un contratto preliminare, dichiarazione questa, tuttavia, priva di riscontri ed anzi smentita dalle dichiarazioni rese dal US all'esame dell'8.4.2016; 4.3.4. con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato;
la sentenza impugnata reputa sussistente il dolo dell'extraneus per la partecipazione alla predisposizione delle pratiche di affidamento, nonché per la consapevolezza dello stato di crisi del gruppo TP e della impossibilità di restituzione dei finanziamenti, ma sul punto la motivazione è apparente e illogica, in quanto non risponde alle specifiche censure dell'atto di appello, laddove si evidenziava come l'imputata non avesse avuto rapporti con il settore bancario intrattenuti invece dal US, né con i sottoscrittori dei preliminari, come risultato dall'istruttoria dibattimentale;
l'imputata era priva di poteri di decisione e proposta, ricoprendo unicamente un ruolo tecnico nell'ambito dell'attività contrattualistica, come dimostrato dalla telefonata con US del 16.6.2008, con un ruolo meramente esecutivo rispetto agli ordini impartiti dal US;
la Corte d'appello, poi, non ha poi indicato gli elementi di prova a supporto dell'affermazione di consapevolezza, in capo alla MA, della conoscenza dello stato di liquidità delle società del gruppo e, quindi, della capacità di restituzione dei finanziamenti ricevuti;
in ogni caso, stato osservato come i fatti contestati sono riferiti ad un periodo (2007-2008) in cui non vi era ancora la crisi di gruppo, che godeva della massima considerazione da parte delle banche, né lo stato di crisi del CC era conoscibile fuori dall'istituto bancario (e 28 finanche al suo interno, come dimostrato dal verbale dell'assemblea dei soci del 24.5.2009);
4.3.5. con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 133 c.p., nonchè il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena;
con l'atto di appello si era richiesta in subordine una riduzione della pena, da ancorare ai minimi editali, oltre al riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte d'appello ha concesso queste ultime senza motivare in alcun modo motivato il giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, nonché lo scostamento della pena base dal minimo edittale;
4.3.6. con il sesto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie;
in proposito vi è mancanza assoluta di motivazione per quanto concerne l'interdizione dai pubblici uffici, applicata nella misura massima di cinque anni ex art. 29 c.p.; quanto alle pene accessorie ex art. 216 u.c. I. fall., applicate nella misura di dieci anni, una loro riduzione si impone, tanto ex art. 37 c.p., quanto ex art. 133 c.p., in quanto meramente apparente la motivazione, laddove si fa riferimento al danno causato e alla intensità del dolo;
4.4. LE RO, con ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Cristiano SS, deduce cinque motivi, con i quali lamenta:
4.4.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo dell'extraneus; la sentenza impugnata, in contraddizione con le premesse svolte sul tema, ha ritenuto che il dolo fosse desumibile anche dalla natura fittizia e anomala delle operazioni di finanziamento, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede in capo al concorrente extraneus la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene, anche a prescindere da una specifica volontà di danno ai creditori dell'imprenditore: al riguardo, rispetto al SS non sarebbe stata dimostrata tale conoscenza, né la consapevolezza che le erogazioni avrebbero cagionato una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile per la banca;
il CC non fu, in effetti, ritenuto a rischio di insolvenza neppure dagli ispettori della CA d'IT nel 2010, due anni dopo le condotte contestate;
inoltre, quanto alla conoscenza dello stato di crisi del gruppo US-OL, il SS, in qualità di collaboratore stretto di US, sarebbe stato a conoscenza di tutte le attività dei due imprenditori e, quindi, sarebbe consapevole, sia della natura patologica dei rapporti con la banca, che dello stato di crisi delle società del gruppo, ma la natura fittizia dei preliminari è un dato assolutamente neutro rispetto alla diversa circostanza dello stato di crisi del gruppo (e quindi della consapevolezza di porre in pericolo la banca); dalle conversazioni intercettate non si evince in alcun modo tale conoscenza, rinvenendosi unicamente le indicazioni di US relative alla predisposizione dei preliminari;
la Corte d'appello ha, poi, ignorato le conversazioni in cui si parla de relato del SS, emergendo un chiaro e progressivo allontanamento di 29 quest'ultimo dal US (cfr. conversazioni nn. 7524 del 17.6.2008; 7549 del 17.6.2008; 15055 del 13.10.2008; 30937 del 11.5.2009), che se ne lamenta con diversi interlocutori;
in tale situazione il patrimonio conoscitivo a disposizione del SS relativamente alle condizioni del gruppo era notevolmente ridotto, anche in ragione dell'estraneità del predetto alla richiesta di maxi finanziamento per 150 milioni;
anzi, la conoscenza di tale finanziamento solo "dall'esterno" non poteva che costituire, in capo all'imputato, una conferma circa la solidità finanziaria del gruppo;
inoltre, l'operata valutazione unitaria del capo B da parte della Corte territoriale, al fine di ricavare la sussistenza dell'elemento soggettivo si presenta contraddittoria, laddove la Corte d'appello afferma che ciascuna sub imputazione costituisce una vicenda a sé stante, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ma successivamente disattende tale principio in sede di prova del dolo in capo all'imputato, facendo riferimento alla necessità di assumere una prospettiva più globale (p. 123); l'atto di appello, con un ragionamento di tipo matematico, ha sottratto al totale dell'importo distratto tutte le operazioni alle quali il SS non aveva partecipato (perché già in pensione, o comunque perché riguardanti il gruppo TP ma rispetto alle quali era rimasto estraneo, o ancora riguardanti RD e gli altri membri del CdA, di cui SS nulla poteva sapere), pervenendo alla somma di € 18.940.000, di cui rientrati effettivamente € 15.680.000: ciò evidenzia non soltanto che al momento del pensionamento la maggior parte delle somme relative alle operazioni cui SS ha preso parte erano rientrate, ma anche che di certo la prospettiva dell'imputato era ristretta, essendo limitata a tali erogazioni;
4.4.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla bancarotta riparata avendo la sentenza impugnata ritenuto che i plurimi rientri dei finanziamenti sarebbero solo apparenti, in quanto la provvista utilizzata per il rientro sarebbe proveniente dal medesimo creditore;
con l'appello tuttavia si era dedotto che in tema di bancarotta riparata a rilevare deve essere unicamente il risultato finale di rientro patrimoniale prima della declaratoria fallimentare: ciò che conta in definitiva è il dato oggettivo della restituzione dei valori distratti;
con tale profilo la sentenza impugnata omette totalmente di confrontarsi e l'imputato, dunque, deve essere assolto con riferimento a tutte le vicende contestategli, in quanto relative a finanziamenti integralmente rimborsati (B6, B10, B12, B15, B23, B24), o rispetto ai quali sono intervenute idonee garanzie ipotecarie (B13, B18, B19, B20, B26);
4.4.3. con il terzo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del SS in ordine ai singoli episodi contestati;
non sussiste distrazione se il finanziamento è accordato a fronte di idonee garanzie, a prescindere dalle modalità irregolari dell'erogazione; con riguardo alle singole operazioni la motivazione è assolutamente mancante, in quanto non vi sono riferimenti specifici all'imputato SS nella vicenda B10 (Costruzioni Versigliesi s.r.l.), B13 (Consulentiae s.r.l.), B15 (Arx s.r.l.), B18 (ET IE), B19 (GA MB), B20 30 т (MO TO;
quanto al capo B12 (Le.Gi. Partecipazioni s.p.a.); già la sentenza del Tribunale non aveva dimostrato la sussistenza del dolo dell'extraneus in capo all'imputato, non essendo a ciò sufficiente l'estremo della fittizietà dei preliminari;
per il capo B6 (Santa Croce s.r.l.), rispetto alla posizione dell'imputato, la sentenza si limita a rilevare che questi avrebbe apportato un contributo materiale quale amministratore della società richiedente il finanziamento, ma con l'appello si era rappresentato come l'imputato avesse scarsa conoscenza delle condizioni del gruppo TP, alla luce del suo ruolo marginale ed oltretutto considerato che la situazione di crisi all'epoca del finanziamento non era ancora insorta o, comunque, non si era ancora manifestata all'esterno, tanto che neppure le banche dubitavano delle condizioni della Santa Croce;
quando poi lo stato di crisi si è concretizzato si è provveduto all'integrale rientro delle somme prestate e comunque il credito era sufficientemente garantito fin dalla sua fase genetica;
quanto al capo B17 (OL David), la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità del SS per il coinvolgimento nella predisposizione dei contratti preliminari fittizi e delle polizze, senza tuttavia dimostrare la consapevolezza dell'imputato della dannosità dell'operazione per la banca ed i suoi correntisti;
per il capo B21 (D'FR IA), la motivazione impugnata non consente di dimostrare l'effettiva consapevolezza del SS rispetto alla vicenda in esame, risultando unicamente il suo coinvolgimento materiale nel finanziamento, senza avere ragione di ritenere che l'operazione avrebbe esposto la banca ad una diminuzione patrimoniale certa o altamente probabile;
per il capo B22 (FA MA), dalle conversazioni intercettate (nn. 7382, 7383) si evince che il US era l'artefice di tutte le operazioni, mentre il SS un maldestro esecutore, pure scarsamente informato sull'operazione; per il sottocapo B23 (SS LE), il fatto che l'imputato abbia sottoscritto un preliminare consapevole della sua fittizietà dimostra come non vi fossero preoccupazioni in ordine al rimborso dell'erogazione; egli era certo sia della bontà delle garanzie prestate, sia della solidità delle società del gruppo che avrebbero beneficiato dei finanziamenti;
per il capo B24 (ZA ST), la sentenza impugnata, in continuità con il Tribunale, non offre idonea motivazione rispetto all'idoneità delle garanzie, nonché sull'affidamento riposto da SS sulle stesse e sulla solidità del gruppo;
in particolare, dalla conversazione n. 7199 con US si può al più evincere la consapevolezza della fittizietà del contratto, non già della dannosità dell'operazione per il CC;
in ogni caso, il finanziamento è rientrato;
per il sottocapo B26 (Sestotermo s.r.l.), anche in questo caso SS non viene neppure menzionato, venendo affermata la sua responsabilità unicamente per aver sottoscritto il preliminare quale procuratore della Immobiliare CI s.r.l., senza che sia dato comprendere quale sia stato il suo ruolo rispetto a tale stipulazione, né vi è la prova che fosse fittizia;
4.4.4.con il quarto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 62 bis, 133 c.p. e 219 I. fall.; invero, la Corte d'appello ha concesso la riduzione di pena e le attenuanti ex art. 62 bis c.p., giudicate equivalenti alle aggravanti contestate, 31 ma risulta omessa la motivazione, tanto in ordine alla decisione di discostarsi dai minimi edittali, quanto alla decisione di equivalenza e non di prevalenza delle riconosciute attenuanti;
4.4.5.con il quinto motivo, i vizi di erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle pene accessorie: la pena accessoria di cui all'art. 29 c.p. è stata applicata nella misura massima di cinque anni senza alcuna motivazione, mentre quella ex art. 216 u.c. I. fall. è stata applicata nella misura massima di dieci anni, in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale 222/2018. 4.5. ET CE, MA MA e MA RO hanno proposto ricorsi, a mezzo del comune difensore di fiducia avv.to Francesco Paolo Sisto, avverso la sentenza emessa nei loro confronti a seguito di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599 bis c.p.p., per i reati di cui ai capi B) e C), qualificati come violazione ex art. 224 L.Fall. e pena determinata nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione. Deducono i ricorrenti:
4.5.1.con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione omettendo la sentenza impugnata di valutare la loro estraneità alle condotte addebitate;
4.5.2.con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena principale nonché della pena accessoria.
4.5.3. Con memoria depositata in data 28.5.2020 dalla difesa degli imputati è stata prodotta la rinuncia all'impugnazione per MA OC e MA CO.
4.5.4. In data 10.6.2020 è stato prodotto dalla difesa certificato di morte dell'imputato CE ET.
4.6. RO ZI CA RE ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia avv. Antonio D'Avirro, adducendo tre motivi, in relazione al capo Q, con i quali lamenta:
4.6.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 640 bis-56- 640 bis c.p. e 2512 c.c.; invero, la società cooperativa Nuova Editoriale scarl (NE) è stata ritenuta fittizia, in quanto avente capitale non proveniente dai soci, con simulazione dell'atto costitutivo e con solo due soci prestanti attività lavorativa, ma tale fittizietà non sussiste perchè: -la Nuova Editoriale non è cooperativa di lavoro, ma cooperativa mista, che appartiene stato quello di scambiare una alla terza categoria di cui all'art. 2512/1 n. 3 c.c.; l'errore cooperativa editoriale in una cooperativa di giornalisti in cui i soci sono rappresentati necessariamente da giornalisti- laddove la NE è una cooperativa di servizi e tutti i soci hanno concorso alla costituzione del capitale sociale;
inoltre, la società non ha scopo di lucro, come da obbligo statutario che i soci non possono percepire utili o dividendi;
32 -non è possibile ipotizzare la simulazione dell'atto costitutivo di una società (di capitali) e, comunque, la simulazione non è compresa tra le cause di nullità della società di cui all'art. 2332 c.c., così come evidenziato da Sez. 1, n. 30020 del 29/12/2011, e la simulazione, peraltro, non essendo prevista tra le cause di nullità del contratto sociale risulta irrilevante, essendosi l'ente costituito con l'iscrizione nel registro delle imprese, sicchè nessuna truffa può configurarsi;
4.6.1. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 640 bis- 56-640 bis c.p. e 2359 c.c.; in merito all'ulteriore artificio rappresentativo del delitto di truffa- consistente nell'aver occultato il collegamento tra la ST s.p.a. e la SE AR s.c.ar.l., in violazione dell'art. 3 comma 11 ter legge 250/1990, collegamento questo consistente nella esistenza di un gruppo di fatto tra le società- tale artificio non può ritenersi sussistente perché: -non è configurabile giuridicamente un gruppo di società di fatto, non essendo stato previsto normativamente tale fenomeno, al contrario dell'amministratore di fatto ex art. 2639 c.c.; -non è configurabile nella fattispecie alcun collegamento rilevante ai sensi dell'art. 3/11 ter L. 250/90, occorrendo far riferimento all'art. 2359 c.c.; l'art. 1/8 L. 416/1981- richiamato nella sentenza impugnata-che fornisce criteri presuntivi ai fini della determinazione della nozione di controllo e, quindi, del concetto di influenza dominante- ha una finalità diversa, di evitare cioè la duplicazione dei contributi alle imprese editoriali controllate e collegate all'impresa richiedente, sicchè l'unica norma di riferimento non può che essere l'art. 2359 c.c.; nella fattispecie in esame non ricorrono le condizioni di cui all'art. 2359 c.c., poiché la ST non ha mai disposto della maggioranza dei voti e dei voti sufficienti della SE AR da esercitare nell'assemblea delle controllate e viceversa;
neppure si può sostenere l'esistenza del requisito dell'influenza dominante perché manca il vincolo contrattuale da cui deriva;
secondo la sentenza impugnata, poi, la norma farebbe riferimento, oltre che al controllo societario anche alla realtà fenomenica di uno stesso soggetto o di più soggetti che controllano più imprese, come nella fattispecie, in cui il controllo e la direzione delle diverse società è di fatto riconducibile a RD e PA, MA e ST, e, dunque, non rileverebbe tanto il controllo societario, ma quello soggettivo;
tale impostazione non può condividersi, atteso che, quando la norma fa riferimento al controllo soggettivo si riferisce alle persone fisiche come confermato dalla L. n. 416/81; -l'art. 3 comma 11 ter L. 250/1990 è stato interpretato erroneamente, atteso che, la riserva espressa fatta dal comma 11 ter ai soli contributi previsti dal comma 2, fa sì che quel tipo di controllo che esclude la concessione dei contributi stessi e che si estende, oltre al controllo societario, anche al controllo degli stessi soggetti- non possa trovare applicazione nei casi in cui il contributo sia stato destinato ad imprese editrici di giornali quotidiani, la cui maggioranza dei capitali sia detenuta da cooperative fondazioni o enti morali;
ne consegue che la soluzione della sentenza impugnata per ritenere inapplicabile alla ST la 33 causa di esclusione prevista dall'art. 3/11 ter L. 250/90 non è condivisibile, in quanto, l'aver mantenuto inalterata tale norma, anche dopo l'introduzione nel 2001 del comma 2 bis, dà conto del fatto che l'art. 3/11 ter riguarda esclusivamente le imprese editrici di giornali;
4.6.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'imputazione di cui al capo Q;
invero, la conoscenza dell'iniziativa di RD di costituire la cooperativa non prova che l'imputato fosse consapevole anche delle modalità di nascita della Nuova Editoriale, di quali fossero i soci e le modalità di gestione;
il salto logico della sentenza impugnata si ravvisa nel fatto di ricollegare la consapevolezza della natura fittizia della cooperativa al fatto che RD l'avesse reso edotto di voler costituire la cooperativa, conoscenza questa che non equivale ad integrare l'elemento soggettivo;
anche il rilievo, secondo cui il 15.2.2012 la ST stipulava accordi con la Nuova Editoriale per prestazione di servizi di segreteria quale prova della consapevolezza della fittizietà della cooperativa si rivela illogico e contraddittorio perché da tale contratto nulla poteva trasparire sulla fittizietà appunto della Nuova Editoriale;
il Presidente della ST non era tenuto a verificare le modalità attraverso le quali i soci della cooperativa avevano acquistato il 51% del capitale;
anche la controffensiva orchestrata da PA e la lettera firmata dall'imputato integrante la prova dell'esistenza di un "gruppo" deve correttamente interpretarsi come una risposta - un chiarimento- ad un errore di comunicazione in cui era incorso il PI.
4.7. UI RN ha proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio D'Avirro, deducendo cinque motivi in relazione ai capi Q ed R, con i quali lamenta:
4.7.1. con i primi due motivi relativi al capo Q, censure sovrapponibili a quelle di OZ RC NZ, all'illustrazione dei quali si rinvia, mentre:
4.7.2. con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'imputazione di cui al capo R rispetto all'artificio contestato al punto c) dell'imputazione (ossia la falsa attestazione della natura di società cooperativa della SE AR scarl); dalla sentenza impugnata emerge l'assoluta estraneità del IC a tali fatti, così come per l'artificio di cui al punto a) (consistente nella falsa attestazione del raggiungimento del requisito della diffusione di non meno del 40% della tiratura della testata RO DA), nonché per l'artificio di cui al punto d) (aumento artificioso dei costi di realizzazione della testata RO DA al fine di ottenere l'erogazione dei contributi previsti nella misura massima fissata); l'unico elemento richiamato al fine del coinvolgimento dell'imputato è quello della redazione del piano di ristrutturazione delle società del gruppo nel 2009, che, tuttavia, è dimostrativo unicamente di una attività di consulenza, a fronte della provata estraneità a tutti gli artifici contestati;
4.7.3. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, sempre in relazione all'imputazione di cui al capo R, atteso che la Corte d'appello è incorsa nel vizio di travisamento della prova, laddove ha desunto la consapevolezza da parte dell'imputato degli artifici posti in essere 34 dalla cooperativa SE AR in ragione dell'incarico di ristrutturazione a lui affidato nel 2007, proseguendo nell'attività criminosa in ragione della richiesta (quale amministratore delegato) per la ST dei contributi pubblici, lasciando che venissero chiesti i medesimi contributi per la SE AR: in tal modo si è trasferito il piano degli obblighi che IC aveva quale amministratore di S.T.E. all'interno della SE AR in virtù dell'incarico di ristrutturazione del gruppo;
4.7.4. con il quinto motivo, il vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo Q;
invero, la consapevolezza da parte dello OZ e del IC della possibile illegittimità delle contribuzioni è stata ricavata, all'esito delle informazioni della stampa, dalle risposte fornite al PI insieme a OZ e CI, laddove l'iniziativa dell'imputato si spiega unicamente per la necessità di correggere l'errore in cui era incorso il PI;
peraltro, viziato risulta il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui, attraverso la coniuge KA RT l'imputato era in grado di conoscere la fittizietà della cooperativa.
4.8. IC UC IA, con ricorso a firma dell'Avv. Gabriele Terranova, deduce, con un unico motivo, la falsa applicazione dell'art. 640 bis c.p., nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo Q); nella premessa del ricorso il ricorrente evidenzia di aver riportato condanna per tentata truffa perle annualità 2010-2011, ma l'impugnazione riguarda anche le fattispecie di reato consumato per le annualità precedenti dichiarate prescritte, essendo il reato insussistente;
tanto premesso deduce che a norma dell'art. 3 co. 2 bis della legge 250/1990 il requisito soggettivo per la percezione dei contributi pubblici è costituito tanto dalla natura di cooperativa della società controllante, quanto da quella di ente morale non avente scopo di lucro, sicchè, anche a voler escludere la natura di cooperativa della società controllante occorreva verificare che essa non rientrasse di fatto in una delle ulteriori tipologie aventi diritto al contributo, ossia fosse di fatto un ente morale non avente scopo di lucro con il conseguente difetto dell'ingiusto profitto a danno dell'ente pubblico erogatore e la conseguente irrilevanza della falsità sul punto;
la Corte territoriale ha rigettato con argomenti formalistici la doglianza affermando che se la società intendeva accedere al contributo sulla base di un diverso requisito avrebbe dovuto scegliere un diverso proprietario (p. 158 sent. impugnata): tale affermazione svuota il contenuto di disvalore del reato di truffa, la cui integrazione richiede un quid pluris rispetto alla mera falsa rappresentazione fattuale di un elemento indifferente rispetto all'erogazione patrimoniale;
è poi illogica l'affermazione della sentenza impugnata che esclude la natura di ente morale privo di scopo di lucro della Nuova Editoriale, trattandosi di soggetto comunque nato "per realizzare quanto meno l'utile necessario per remunerare i soci", alla luce del divieto alla distribuzione di utili presente nello statuto;
35 4.9. SS PA e EL ON, deducono, con ricorso affidato al comune difensore di fiducia avv. Francesco Paolo Sisto, cinque motivi, con i quali lamentano:
4.9.1. con il primo motivo- relativamente al reato di cui al capo Q riguardante esclusivamente il PA- la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 cpv. c.p.p., 640 bis c.p. e 3 co. 2 bis L. 250/1990; invero, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto fittizia la veste giuridica della cooperativa Nuova Editoriale, sulla base di elementi indiziari, privi di riscontri oggettivi;
innanzitutto, la giurisprudenza della S.C. ha affermato che non è configurabile la simulazione del contratto sociale una volta realizzatasi la formalità pubblicitaria con l'iscrizione nel registro delle imprese, che cristallizza anche il tipo e lo scopo sociale;
la Corte territoriale, poi, non si è confrontata con quanto dedotto a sostegno dell'autenticità della natura cooperativa, ed in particolare dell'apposito sistema di vigilanza previsto dalla legge, che non ha condotto all'emersione di alcuna forma di irregolarità; al PA, in particolare, si contesta che avrebbe concorso a creare l'apparenza dei presupposti per la fruizione dei contributi, ma non vi è alcun artificio o raggiro nella dichiarazione di ammissione al beneficio, essendo incontestabile che la N.E. detenesse il 51% del capitale di S.T.E.; secondariamente, la pronuncia impugnata ha omesso di valutare le doglianze difensive che smentiscono il dato della fittizietà, ed in specie le dichiarazioni dei vari soci escussi in dibattimento (RI, BE), nonché le dichiarazioni del sindaco Conti, il quale ha ribadito l'assenza di competenza del collegio sindacale circa i requisiti delle cooperative per accedere ai contributi pubblici, essendo, invece, di competenza dell'organo di vigilanza ministeriale;
-4.9.2. con il secondo motivo- relativamente ai reati di cui ai capi Q ed R la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al requisito del collegamento o controllo ex art. 3 co. 11 ter L. 250/1990, non considerato alla luce della normativa vigente;
in particolare, tali nozioni sono definite dall'art. 1 co. 8 L. 416/81 (finalizzata alla tutela della trasparenza societaria nell'ambito dell'editoria), dall'art. 2359 c.c. che reca una serie di indici presuntivi dell'influenza dominante e del controllo, dall'art. 3 L. 250/1990, il quale non rinvia alla norma codicistica ed affianca al controllo collegamento quale condizione ostativa per richiedere il contributo;
i criteri presuntivi dell' influenza dominante di cui alla prima legge sono stati estesi alla legge sui contributi pubblici nell'editoria solo per effetto del D.P.R. 223/2010 e quindi assumono rilevanza rispetto alla vicenda in esame soltanto a decorrere dal contributo relativo all'anno 2011; la Corte d'appello, al riguardo, boccia come erronea l'obiezione della inapplicabilità alla S.T.E. della causa di esclusione ex art. 3 co. 11 ter L. 250/90, pure riconoscendo che la norma in questione richiama soltanto le ipotesi (co. 2) di concessione dei contributi a società cooperative collegate, e non anche alle imprese editrici controllate da cooperative (co. 2 bis); l'estensione applicativa alla seconda ipotesi è proposta dalla Corte territoriale quale ipotesi meramente verosimile, alla luce delle vicende intertemporali che hanno riguardato la disposizione e l'ammissione di tale 36 difficoltà interpretativa non può che riverberarsi sull'affermazione di responsabilità, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.; 4.9.3. con il terzo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 640 bis c.p., in riferimento alla sussistenza di un gruppo editoriale di fatto;
la sentenza impugnata ha ritenuto provata l'esistenza di un gruppo editoriale di fatto, ostativo al riconoscimento dei contributi, sulla base del contenuto delle e-mail dei dipendenti e amministratori di S.T.E. e SE AR al PA, nonché sulla base della deposizione del teste Capria;
tali elementi sono inidonei a dimostrare l'esistenza del gruppo editoriale di fatto, richiedendo peraltro l'attività di direzione unitaria, il coordinamento delle società controllate in chiave sinergica, nel quadro di una politica strategica complessiva nel perseguimento dell'interesse di gruppo;
peraltro, deve essere negata la giuridica configurabilità di un amministratore di fatto del gruppo societario di fatto: l'inesistenza sul piano giuridico del gruppo, quale entità dotata di autonoma soggettività giuridica, impedisce in radice di concepire un amministratore (di fatto) di tale gruppo;
in ogni caso, gli elementi sulla base dei quali PA è stato considerato amministratore di fatto sono limitati alle e-mail relative ad un periodo antecedente il 2008; non risulta chiaro in cosa sia consistita la manifestazione del controllo e dell'influenza dominante del PA, anche in relazione alle sue competenze professionali di giornalista, tanto con riferimento all'asserito gruppo, quanto alle singole società e non si comprende come il PA possa avere mantenuto tale posizione di controllo anche per il tramite del CC, pure successivamente al commissariamento della banca con sostituzione degli organi sociali;
4.9.4. con il quarto motivo- relativamente al capo R- la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 640 bis c.p. in merito alla natura fittizia della cooperativa SE AR (artificio sub a), non avendo la Corte territoriale considerato la deposizione della teste Crescioli, che dava conto di decisioni assunte collegialmente dai soci, anche riferendo della vicenda del finanziamento richiesto per salvare la cooperativa, senza mai fare riferimento alla presenza del PA in tali assemblee;
in relazione all'artificio sub b), avente ad oggetto la falsificazione dei dati di distribuzione delle copie, la sentenza è illogica in quanto si fonda sulla deposizione del distributore RI, già indagato e prosciolto, riconoscendo la sua negligenza nella sottoscrizione dei prospetti;
non è stata considerata, poi, la modifica extrapenale, con potenziale incidenza sulla configurabilità della truffa, essendo stato l'art. 3 co. 2 lett. e) L. 250/1990, abrogato dal D.P.R. 2010 n. 223, e qualora la Corte di cassazione, nel risolvere la questione, aderisse alla tesi del fatto concreto, che predica l'incorporazione della disposizione integratrice dell'elemento normativo nel precetto penale, il fatto non costituisce più reato, incidendo l'intervento legislativo posteriore su uno dei presupposti di rilevanza del fatto necessario ai fini della configurabilità dell'illecito; inoltre, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe nel conteggio tenuto in considerazione gli allegati distribuiti con il quotidiano, oltre alle copie vendute attraverso i canali di distribuzione alternativi;
quanto alla posizione del CC, la Corte non ha considerato il 37 documento attestante la cessazione di rapporti commerciali tra SE AR e ED (di cui CC era legale rappresentante) a partire dal 31.12.2010, e pertanto non si comprende quale responsabilità possa avere l'imputato in relazione alle domande di contributi per gli anni 2010, 2011 e 2012; 4.9.5. con il quinto motivo, la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione;
in proposito la Corte territoriale ha risposto alla doglianza difensiva affermando che anche successivamente al 2008, anno in cui PA è stato eletto in Parlamento, lo stesso avrebbe "continuato ad occuparsi di tali società", pur riducendo tale suo impegno, ma tale affermazione non risulta corroborata da alcun elemento probatorio e comunque l'unico elemento valorizzato non risulta probante.
4.10. BR UC, con ricorso a firma dell'Avv. TO Rocca, deduce quattro motivi in relazione al capo R), con i quali lamenta:
4.10.1. con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 640 bis c.p. ed il vizio di motivazione, nella parte in cui è stato ritenuto artificiosamente rappresentato il superamento della soglia di diffusione del 40% della tiratura della testata RO DA (artificio sub a); invero, manca nella sentenza impugnata una risposta al motivo d'appello relativo al calcolo delle copie fornite al distributore e di quelle successivamente vendute e rese, elaborato unicamente sulla base della deposizione del teste RI;
a fronte di tale deduzione difensiva il giudice territoriale motiva in termini assiomatici nel senso della inidoneità delle copie non computate a modificare in modo sufficiente la percentuale delle rese;
manca ulteriormente un confronto con la censura relativa all'attendibilità del distributore, il quale ha giustificato la sottoscrizione delle certificazioni a suo tempo fornite dalla testata per accedere ai contributi pubblici asserendo di non averle neppure lette;
infine, la sentenza non si confronta con l'argomento dell'imputato per cui a fronte di un ampio margine di invenduto sarebbe stato sufficiente ridurre proporzionalmente la tiratura;
4.10.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 640 bis c.p. ed il vizio di motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta la sussistenza di collegamento tra le due società richiedenti e, quindi, la sussistenza della causa escludente prevista dall'art. 3/11 ter legge editoria;
4.10.3. con il terzo motivo, la violazione di legge ex art. 640 bis c.p. ed il vizio di motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta la natura fittizia della cooperativa SE AR;
invero, al di là dell'indebito parallelismo con la società cooperativa di cui al capo Q), l'affermazione della fittizietà della cooperativa è smentita dalle risultanze dibattimentali, che dimostrano gli apporti lavorativi, economici e partecipativi dei soci, dalle cui deposizioni emerge come fossero loro a non partecipare alla vita sociale della cooperativa, essendo interessati esclusivamente al proprio lavoro di giornalisti;
la circostanza dei verbali d'assemblea falsamente attestanti la presenza dei soci trova riscontro nella sola deposizione della teste Calvani, che, tuttavia, ha parlato di un unico verbale senza saper 38 addurre alcun tipo di dettaglio;
la Corte territoriale ha, poi, stravolto la vicenda dei finanziamenti richiesti ai soci per proseguire l'attività;
4.10.4. con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 640 bis c.p. ed il vizio di motivazione, in relazione all'asserito aumento artificioso dei costi del quotidiano RO DA, mediante meccanismi di false fatturazioni;
la Corte d'appello ha reputato dimostrata la condotta dell'artificio sub d) del capo di imputazione in ragione della deposizione del teste CA, ma tale deposizione è stata trasposta acriticamente in sentenza secondo la tecnica del copia-incolla; la sentenza impugnata è inoltre censurabile laddove ammette che l'Agenzia delle Entrate abbia esaminato dettagliatamente soltanto la documentazione relativa alle sovrafatturazioni per gli anni d'imposta 2005-06, quantunque poi risulti dimostrato per l'Agenzia dalla documentazione successiva che "il sistema è stato applicato in modo analogo per tutte le annualità": tale circostanza testimonia che né l'Agenzia, né tanto meno la Corte d'appello abbiano esaminato approfonditamente (come richiesto per una pronuncia di colpevolezza) la documentazione relativa agli anni successivi (ed in specie di quelli per i quali la prescrizione non è maturata); da ultimo, la pronuncia impugnata non si confronta con le deduzioni difensive in merito alla asserita sovrafatturazione dei costi di stampa.
4.11. VA HE, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv.ti ARa Luisa Adamo e UC Bisori, ha proposto ricorso in relazione ai capi Q) ed R) deducendo cinque motivi, con i quali lamenta:
4.11.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alle statuizioni di condanna per il capo Q in relazione all'art. 40 cpv. c.p. e artt. 2403 e 2407 c.c.; la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione delle norme in materia di responsabilità dei sindaci, ponendo in capo a questi una generalizzata posizione di garanzia volta all'impedimento di reati altrui, anche quando questi siano del tutto estranei all'ambito specifico dei doveri di vigilanza, limitati dalle norme codicistiche di riferimento alla tutela del patrimonio sociale;
invero, nel caso di specie viene in rilievo un'ipotesi di reato non in danno della società, dei soci o dei creditori per mala gestio, bensì determinante indebiti arricchimenti della società, senza pregiudizi per il patrimonio di società, soci o creditori;
peraltro, la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al collegio sindacale trova ulteriore smentita nell'esistenza, per legge, di uno specifico sistema di controlli per le società cooperative esercitati dalla Associazione Generale Cooperative ITne, ai sensi del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 per la verifica dei requisiti di mutualità, oltre alla revisione legale dei conti per la ST, controlli dai quali non sono emerse criticità; la natura non meramente cartolare della revisione è esclusa dall'attribuzione all'AGCI del compito di accertare la qualità della partecipazione alla vita sociale come evincibile anche delle deposizioni delle testi ZI e RA, attività di controllo questa alla quale si aggiunge quella di revisione;
la deposizione, poi, del teste EL, presidente del collegio 39 R sindacale di ST, non attinto dal processo e ritenuto soggetto particolarmente attendibile dalla pubblica accusa, non è stata minimamente considerata, laddove ha evidenziato l'assenza di competenza del collegio sindacale in ordine alle pratiche di richiesta di contributi per l'editoria;
4.11.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di concorso in capo all'imputato; invero, con l'atto di appello è stata censurata la valutazione del primo giudice sul punto, atteso che il concorso omissivo dei sindaci non può fondarsi sulla mera posizione di garanzia, ma richiede altresì elementi sintomatici della partecipazione psicologica di questi all'attività illecita degli amministratori che nella fattispecie non sono stati adeguatamente individuati;
peraltro, la Corte territoriale non risponde in alcun modo alla censura difensiva che evidenzia la totale assenza del nome di CH nell'imponente mole documentale e testimoniale del relativo procedimento;
il vizio motivazionale è tanto più evidente se si confronta l'affermazione di responsabilità del CH con la conferma dell'assoluzione dell'imputato OL, per il quale è stata correttamente valorizzata la totale assenza di prove di un suo ruolo attivo nella gestione dell'attività editoriale, nonostante le indagini ampie ed approfondite, situazione sovrapponibile a quella del CH: pertanto, la diversità di trattamento rende ancor più manifesta l'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice territoriale;
4.11.3. con il terzo motivo, la violazione del principio di correlazione ex art. 521 c.p.p. e vizio di motivazione;
invero, le annualità in discussione (dal 2009 al 2011) riguardano domande presentate successivamente alla cessazione della carica dell'imputato in S.T.E. e, pertanto, la sentenza impugnata esorbita dall'imputazione formulata, configurando non già una responsabilità di tipo omissivo (omessa vigilanza in violazione dei doveri di controllo ex art. 2403 c.c.), ma di tipo commissivo, parlando di un contributo agevolatore consistente nel "restare presente entro il perimetro sociale" della società cooperativa, così da consentire alla controllata S.T.E. di continuare a proporre domande fraudolente;
da ciò discende da un lato la nullità della sentenza ex artt. 521-522 c.p.p. e dall'altro comunque il vizio motivazionale, per non avere la pronuncia precisato la natura della condotta agevolatrice addebitata a CH, la quale non può consistere nel mantenimento della carica presso Nuova Editoriale, difettando la prova dell'efficacia causale della prosecuzione dell'incarico rispetto alla richiesta indebita dei contributi da parte di S.T.E.; 4.11.4. con il quarto motivo, in relazione al capo R, ai soli effetti civili il vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, relativamente alla responsabilità dell'imputato per l'emissione da parte di ED di fatture false per l'anno 2008; in particolare, l'imputato in appello è stato assolto per non aver commesso il fatto relativamente alle annualità successive alla cessazione della carica (nel 2008), mantenendosi ferma l'affermazione di responsabilità agli effetti civili (essendo il reato prescritto) per la domanda relativa all'annualità 2008; tuttavia, avendo il ricorrente interesse ad impugnare le statuizioni civili, al fine di ottenere l'annullamento di esse e della 40 confisca diretta, occorre evidenziare come nella fattispecie vengano in rilievo fatture false unicamente per le annualità 2004, 2005 e 2006, sicchè il contributo causale prestato avrebbe esaurito ogni effetto al 2006, annualità già coperta dalla prescrizione del reato;
tanto emerge dalla deposizione del teste IA CA, nonché dal processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate;
invero, dal processo verbale non emerge alcuna fattura della ED riferibile all'anno 2008 in favore di MA e dalla stessa utilizzate per la medesima finalità e se pure vero che vi sono fatture emesse da altre società appartenenti al gruppo fino al 2010, tuttavia nessuna di queste è ricollegabile alla posizione di CH, amministratore di ED;
né risultano, per altro verso, dinamiche di sovrafatturazione di costi (invero neppure contestate) in relazione al periodo di competenza dell'imputato (trattandosi unicamente degli anni 2009 e 2010);
4.11.5. con il quinto motivo, subordinato al precedente, il vizio di motivazione in ordine ai profili dedotti con l'atto di appello, in punto di responsabilità (insussistenza di contributo causale e di consapevolezza dell'illecito altrui), rispetto ai quali la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi, valorizzandosi unicamente la carica ricoperta e le annualità di riferimento;
4.11.6. con il sesto motivo, in relazione ad entrambi i capi, Q ed R, l'illegalità della confisca diretta relativamente alle erogazioni disposte in favore delle società S.T.E. e SE AR, quale profitto dei reati contestati: le indebite erogazioni sono andate ad esclusivo beneficio delle società editoriali, pertanto non vi è stata alcuna forma di accrescimento patrimoniale in favore del CH, requisito indispensabile per procedere alla misura ablativa come stabilito dalla sentenza delle S.U. Lucci.
4.11.7. Con motivi aggiunti ex art. 585/4 c.p.p., depositati in data 19.10.2020, la difesa dell'imputato ha dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alle statuizioni civili disposte in favore della costituita Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere, nelle more, intervenuta la sentenza n. 268/2020 con rito abbreviato ex art. 130 del Codice di Giustizia contabile, nel giudizio di responsabilità iscritto nei suoi confronti innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana, con accoglimento della richiesta di definizione del giudizio mediante pagamento della somma di € 95.000, di cui € 75.000,00, per le domande riferite al capo Q) ed € 20.000,00 per le domande riferite al capo R); a fronte di tale esito, pertanto, resta precluso l'ulteriore esercizio dell'azione di danno nel presente procedimento penale, essendovi perfetta identità di domande.
4.12. AN EL, propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia avv. Sigfrido Fényes, affidato ad undici motivi, in relazione ai capi Q ed R, con i quali lamenta:
4.12.1. con il primo motivo, in relazione al capo Q, il vizio di motivazione quanto al motivo di appello n. 6, circa la sua consapevolezza della natura fittizia della cooperativa Nuova Editoriale s.c.a.r.l.; l'accusa in particolare si fonda su una responsabilità di natura 41 omissiva -che troverebbe il suo presupposto nell'effettiva conoscenza non formale ma sostanziale dell'essere la società in realtà riferibile non ai singoli soci, ma pressochè esclusivamente al RD;
tuttavia, in mancanza di una prova diretta in tal senso, i giudici di merito hanno valorizzato una serie di elementi indiziari che, tuttavia, non conducono alla prova di tale consapevolezza, essendo privi di gravità, precisione e concordanza (il suo nome non compare nelle conversazioni intercettate nell'ambito della parallela vicenda del Credito OP IN;
i ruoli da lui ricoperti quale amministratore di ED e Intermezzi, sono solo formali ecc.);
4.12.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in riferimento all'individuazione della posizione e dei poteri di garanzia dell'imputato nell'organo collegiale della ST, in relazione al motivo 7 dell'appello, nonchè il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2403, 2407 c.c. in relazione all'art. 40 c.p.; invero, non sussiste una posizione di garanzia in merito al controllo sull'erogazione del contributo ex L. 250/90 e, comunque, la Corte territoriale ha erroneamente equiparato la sua posizione a quella di CH e UCrelli, sindaci della società cooperativa controllante, assimilando indebitamente differenti posizioni di garanzia rispetto alla natura della Nuova Editoriale scarl;
inoltre, la motivazione è carente in quanto non spiega, alla luce dell'inserimento del EL in una differente compagine societaria, quali sarebbero stati i poteri impeditivi di cui è stato omesso l'esercizio, nonché la loro efficienza causale in ordine alla indebita concessione dei contributi;
peraltro, la ST si giovava, non solo dell'attività di una società di revisione iscritta all'albo della Consob, ma anche di una società di revisione ordinaria (cfr. dichiarazioni del Benedusi della Hermes); sotto il profilo, poi, del d.lgs. 220/2002, l'art. 1 nel prevedere che la vigilanza sulle cooperative è attribuita al Ministero delle attività produttive, stabilisce che detta vigilanza è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici e tale accertamento è riservato in via esclusiva al Ministero, non avendo solo natura formale e cartolare;
inoltre, la sentenza impugnata ha fatto non corretta applicazione delle norme in materia di responsabilità dei sindaci, ponendo in capo a questi una generalizzata posizione di garanzia volta all'impedimento di reati altrui, anche quando questi siano del tutto estranei all'ambito specifico dei doveri di vigilanza del collegio sindacale;
4.12.3. con il terzo motivo, la nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 c.p.p. in relazione ai contributi delle annualità 2009, 2010 e 2011, atteso che il EL ha dismesso la propria carica di sindaco il 15 settembre 2009, ed è stato ritenuto responsabile per fatti commessi successivamente (il contributo per il 2009 essendo stato domandato in data 14.1.2010 ed incassato nel dicembre 2010); a fronte della relativa censura difensiva, la Corte d'appello ha rilevato il permanente inserimento nel gruppo editoriale dell'imputato, ricavabile dal ruolo di amministratore della Intermezzi s.r.l.: in tal modo, peraltro, non soltanto la motivazione sarebbe illogica (in difetto di collegamenti tra l'attività della Intermezzi e i meccanismi di false fatturazioni finalizzati all'erogazione del contributo), ma vi è altresì la 42 violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo l'imputazione del capo Q) riferita a EL esclusivamente quale componente del collegio sindacale di S.T.E.; 4.12.4. con il quarto motivo, in relazione al capo R, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità anche sotto il profilo soggettivo, stante l'estraneità dell'imputato alla effettiva amministrazione della società ED;
con riguardo a tale capo la Corte territoriale ha dichiarato prescritto il reato per le l'annualità antecedenti agli anni 2010-2011 confermando la responsabilità per tali annualità in ragione della partecipazione ad Intermezzi, pur essendo fuoriuscito dal CdA della ED nel dicembre 2008; in proposito, la Corte territoriale non si è confrontata con quanto dedotto dalla difesa, circa i diversi elementi da cui era desumibile l'estraneità dell'imputato alla gestione della predetta società, quali l'assenza di risultanze documentali o testimoniali che lo indicassero quale effettivo referente della società, ed in particolare le deposizioni della contabile Patrizia Foschi (la quale faceva esclusivo riferimento a CC e CI) e dell'ispettore dell'Agenzia delle Entrate, Francesco Capria (il quale ha individuato in EL e CH meri soci fiduciari, all'oscuro della vita societaria); peraltro, l'addebito di condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle contestate al capo R) (relativo esclusivamente alla partecipazione alle false fatturazioni) si risolve in una ulteriore violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
4.12.5. con il quinto motivo, l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del corpo di reato, atteso che delle fatture oggetto di scambio fraudolento tra la cooperativa e la ED s.r.l. manca traccia documentale in atti;
invero, la Corte territoriale, a fronte della relativa censura in appello, non soltanto ne ammette implicitamente la fondatezza, ma opera un'illegittima inversione dell'onere della prova, laddove addossa ad ED la dimostrazione dell'emissione di fatture di cui è in discussione l'esistenza;
4.12.6. con il sesto motivo, il vizio di motivazione, il travisamento della prova, l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla prescrizione del reato, il vizio di correlazione tra contestazione e condanna;
invero, al EL non è contestata alcuna condotta successiva all'annualità 2006 relativamente alla sua partecipazione in ED: da ciò discende l'esigenza di scindere l'imputazione pronunciando la prescrizione dei fatti commessi fino al 2006, sussistendo uno iato tra dicembre di tale anno e febbraio 2008, momento in cui EL ha fatto ingresso nella Intermezzi;
al contrario, la Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione fino al 18.12.2008, incorrendo nel vizio di travisamento della prova, in quanto dal processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia emerge con certezza come non vi siano fatture di ED a SE AR per gli anni 2007-2008 (essendo quelle di marzo 2007 relative all'anno precedente); qualora si dovesse invece ritenere che la Corte territoriale abbia attribuito rilevanza unicamente alla permanenza di EL nella società ED, nuovamente vi sarebbe nullità per la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.; 43 4.12.7. con il settimo motivo la mancanza ed illogicità manifesta della motivazione in relazione ai fatti di cui al capo R) contestati all'imputato quale consigliere delegato di Intermezzi s.r.l., in relazione al dedotto ruolo formale assunto in tale società;
4.12.8. con l'ottavo motivo, il vizio di motivazione con riferimento al contenuto dell'allegato 137 al PVC SE AR;
invero, la Corte d'appello non giustifica il fenomeno del costante decremento dell'ammontare delle fatture tra la Cooperativa e Intermezzi a partire dal 2006, sotto il profilo della necessaria falsità delle stesse;
in particolare, poi, il giudice territoriale non si confronta con il rilievo difensivo relativo alla mancata incidenza causale delle fatture rispetto al mantenimento del contributo ministeriale;
4.12.9. con il nono motivo, la violazione del principio di correlazione ex artt. 521-522 c.p.p. in relazione alla affermazione di responsabilità a titolo di tentativo per gli anni 2010 e 2011: l'ultima fattura rilevante di cui all'imputazione è datata 31.12.2009, pertanto è nulla la sentenza nella parte in cui lascia permanere la condanna per le fattispecie tentate di truffa, relativamente alle ultime due annualità; d'altra parte la motivazione è viziata, non essendo in alcun modo precisato quale sia stato il contributo dell'imputato in tali ipotesi;
4.12.10. con il decimo motivo, in relazione ad entrambi i capi, Q ed R, la mancata derubricazione dei reati nella più lieve fattispecie di indebita percezione di erogazioni ex art. 316 ter c.p.; invero la richiesta di contributi in esame si caratterizza per la presentazione di dichiarazione sostitutiva, la quale certifica il possesso dei requisiti della società richiedente;
la procedura esclude qualunque attività di ispezione o verifica da parte del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pertanto da ciò discende l'impossibilità di un'alterazione del processo volitivo dell'ente erogatore, elemento costitutivo del reato di truffa ed assente nel delitto di indebita percezione di pubbliche erogazioni;
né la preponderanza della condotta simulatoria può surrogare l'elemento dell'induzione in errore;
4.12.11 con l'undicesimo motivo, l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla disposta confisca diretta;
invero, lamenta il ricorrente che le indebite erogazioni sono andate unicamente a beneficio delle società editoriali e che il patrimonio del EL non ha visto alcun arricchimento per effetto di dette erogazioni, condizione imprescindibile ai sensi della sentenza S.U. Lucci perché si proceda alla confisca diretta del denaro, anche a prescindere dalla prova di diretta pertinenzialità;
4.12.12. Con motivi aggiunti ex art. 585/4 c.p.p., depositati in data 19.10.2020, la difesa dell'imputato ha dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alle statuizioni civili disposte in favore della costituita Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere, nelle more, intervenuta la sentenza n. 270/2020 con rito abbreviato ex art. 130 del Codice di Giustizia contabile, nel giudizio di responsabilità iscritto nei suoi confronti innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana, con accoglimento della richiesta di definizione del giudizio mediante il 44 pagamento della somma di € 50.000,00 di cui euro 30.000,00 per le domande di cui al capo Q) ed euro 20.000,00 per le domande di cui al capo R), sicchè deve ritersi precluso l'ulteriore esercizio dell'azione di danno.
5. La parte civile CA d'IT, in data 13.3.2020, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Olina Capolino, ha depositato memoria in relazione al capo F (ostacolo alle funzioni di vigilanza, ex art. 2638 c.c.) ascritto al RD, per il quale lo stesso ha riportato condanna al risarcimento del danno;
in sintesi la CA d'IT dopo aver richiamato le vicende del CC ha dedotto il pieno inquadramento del caso in esame nella fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., essendo stati segnalati alla CA d'IT dal CC, con il bilancio al 31.12.2009 crediti deteriorati (sofferenze ed incagli) di importo (pari ad 74 mil. di euro), di gran lunga inferiore rispetto a quello accertato di oltre € 125 mil. di euro ed ancora accertato dai commissari straordinari in € 175 di euro. Sulla base di quanto accertato, dunque, deve ritenersi pienamente sussistente l'elemento soggettivo del reato, atteso che, a fronte di criteri precisi di valutazione dei crediti, divergenze sì ampie non possono che comprovare il dolo dei rappresentanti del CC ed in particolare del Presidente del Consiglio di amministrazione, DE RD.
6. All'udienza del 2.11.2020, come già evidenziato, è stata stralciata e rinviata a nuovo ruolo la posizione di CC US per legittimo impedimento del difensore. Motivi della decisione 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di ET CE per essere i reati di cui ai capi B) e C) - riqualificati come violazione dell'art. 224 L.Fall.- estinti per morte dell'imputato. Invero, il predetto CE, nato a [...] il [...], risulta deceduto in data 31.7.2018, come da certificato di morte acquisito agli atti, e sul punto più volte questa Corte ha evidenziato come la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, imponga l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016).
2. I ricorsi di MA CO e MA OC sono inammissibili per intervenuta rinuncia ai ricorsi. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci;
Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi;
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti;
Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero;
Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte 45 Đ degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto le dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione sono state sottoscritte personalmente dagli imputati e trasmesse alla cancelleria della Corte di Cassazione dal difensore di fiducia dei predetti, avv.to Francesco Paolo Sisto. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni stesse, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) che preclude così, di fatto, la valutazione dei ricorsi.
2.1. I ricorsi dei restanti imputati si presentano nel loro complesso infondati in relazione ai reati rispettivamente ascritti ai capi B) e C), nonché Q) ed R), per i quali ultimi è intervenuto il decorso del termine di prescrizione;
i ricorsi sono altresì infondati in relazione agli interessi civili.
2.2. Per comodità espositiva appare opportuno, prima di analizzare i singoli ricorsi, trattare le tematiche generali relative all'imputazione di cui al capo B)- in relazione al quale hanno proposto ricorso nelle rispettive qualità gli imputati RD, OL, MA e SS- tematiche alle quali si farà richiamo trattando le singole posizioni. Unità e pluralità di reati e bancarotta riparata 3. La molteplicità dei fatti distrattivi descritti al capo B) ed attribuiti rispettivamente agli imputati (al RD quale Presidente del consiglio di amministrazione del Credito OP IN (CC) ed agli altri quali concorrenti a vario titolo nel reato proprio di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 110 c.p., 237, 216 n. 1, 223/1 e 219/1 L.Fall.) pone innanzitutto il tema in diritto della ricorrenza di più reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, ovvero di un'azione unitaria con pluralità di atti, ossia di una condotta eventualmente plurima, per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, sicchè la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. I fatti descritti nell'imputazione sub B) si caratterizzano per serialità/ripetitività nell'attività distrattiva ed attengono a finanziamenti, o affidamenti nella forma dello scoperto di conto corrente, per importi ingenti da parte del CC, a società riferibili al RD, ovvero a società o persone fisiche direttamente od indirettamente riferibili a CC US e OB OL, o comunque all'omonimo gruppo, che non avevano le capacità strutturali, economiche e produttive per sostenere e realizzare progetti del tipo di quelli indicati nelle richieste di finanziamento, prestavano garanzie inesistenti o insufficienti, a fronte di affidamenti/finanziamenti utilizzati per rientrare da precedenti esposizioni, occorrenti per procurare liquidità al gruppo US- OL, nell'impossibilità di ripianare lo scoperto;
peraltro, al fine di ottenere i finanziamenti, venivano in più casi utilizzati dai beneficiari contratti preliminari fittizi e l'operazione posta a fondamento della richiesta di affidamento risultava essere sostanzialmente fittizia. 46 3.1. Al fine di un corretto inquadramento della questione occorre innanzitutto partire dai principi affermati con la sentenza delle S.U. n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665, OY, secondo cui, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. Nel percorso motivazionale della sentenza in questione è stato precisato, tra l'altro, che: -l'art. 216 legge fall., apprezzato nella sua complessa articolazione, è inquadrabile nella categoria della disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gravità, per tempo di consumazione, per sanzione prevista (come ad es. la bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal n. 1 del comma primo- riguardante la lesione dell'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia offerta dall'integrità patrimoniale dell'imprenditore- che prevede la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni, nonché l'esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti con diminuzione fittizia o effettiva del patrimonio- ovvero la bancarotta fraudolenta documentale, contemplata dal n. 2 dell'art. 216 L.Fall. che lede l'interesse dei creditori alla ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore;
od ancora la bancarotta preferenziale, contemplata dal comma terzo, che lede l'interesse dei creditori alla distribuzione dell'attivo secondo i principi della par condicio); -l'art. 216 legge fall., però, contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili: è il caso delle condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma primo n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico, ossia l'integrità del patrimonio del debitore insolvente;
in tal caso, l'atto conforme al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in contiguità temporale, di altro atto di per sé stesso tipico;
-in difetto della detta unitarietà d'azione con pluralità di atti, è indubbio che, anche tra fattispecie alternative, si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipiche siano "distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale" e abbiano ad oggetto beni specifici differenti.
3.2. La sentenza OY non affronta specificamente l'ipotesi della pluralità di fatti ascrivibili alla medesima fattispecie tipica (ad es. più fatti distrattivi), ma i riferimenti, per le 47 P fattispecie alternative, ai criteri della omogeneità alla lesione dello stesso bene giuridico (integrità del patrimonio del debitore insolvente) ed alla contiguità temporale, quali criteri per ritenere l'unitarietà dell'azione con pluralità di atti, non possono all'evidenza che valere anche per l'ipotesi in questione.
3.3. Del resto, questa Corte aveva già evidenziato come l'unicità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale escluda la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione dei beni (Sez. 5, n. 5158 del 27/02/1992, Rv. 189956). Conseguentemente vi è il divieto di un nuovo giudizio (ex art. 649 cod. proc. pen.) per una ulteriore ipotesi di distrazione di denaro, sul presupposto che il pur distinto fatto distrattivo contestato sia assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato, in quanto la maggior parte delle singole condotte previste nell'art. 216 L. Fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, costituendo reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario (Sez. 5, n. 1762 del 28/11/2007, Rv. 239096) 3.4. Più recentemente questa Corte (Sez. 5, n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073)- in un procedimento in cui si contestava agli imputati di avere distratto e dissipato i beni di un istituto bancario, concedendo credito per somme ingenti, in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria (il capo d'imputazione, assai articolato, individuava 123 operazioni di finanziamento effettuate in favore di grandi gruppi imprenditoriali, con le modalità irregolari, di volta in volta descritte) - ha ritenuto operazione logica, pienamente legittima, quella effettuata con la sentenza oggetto di ricorso, di valutare unitariamente le 123 operazioni contestate agli imputati, al fine di verificare la complessiva natura distrattiva o dissipatrice della condotta degli amministratori e degli altri imputati, posto che nella bancarotta distrattiva non è richiesto un nesso eziologico fra il singolo atto dispositivo e il venir meno della consistenza patrimoniale, non ritenendo, invece, corretta la parcellizzazione delle varie operazioni, risultante dagli atti di appello, esulanti dall'omogeneità strutturale e giuridica della condotta contestata, incidente inscindibilmente l'una dall'altra, rispetto allo stesso bene giuridico, costituito dall'integrità del patrimonio aziendale bancario e dalla sua fisiologica destinazione alla salvaguardia degli interessi dei creditori ed al pericolo di depauperarlo. In tale pronuncia è stato evidenziato, altresì, come la valutazione unitaria delle operazioni distrattive suddette non contrasti in alcun modo con i principi della sentenza OY ed ha all'uopo richiamato il principio secondo cui le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di tali condotte, che, 48 essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio del debitore insolvente).
3.5. Da ultimo, va segnalata la sentenza Sez. 5 n. 4710/2019, Rv. 278156, con la quale è stato affermato il principio, secondo cui le singole condotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima, per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. Tale principio - netto sul versante della rilevanza della ripetizione delle condotte- va, tuttavia, pur sempre letto in relazione allo snodo argomentativo della sentenza OY, che, come evidenziato, valorizza, oltre alla lesione dello stesso bene giuridico ossia l'integrità del patrimonio del debitore insolvente- la contiguità temporale degli atti distrattivi compiuti, sicchè, in difetto della detta unitarietà d'azione con pluralità di atti, è indubbio che si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipiche siano "distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale" e abbiano ad oggetto beni specifici differenti.
3.6. Tenuto conto dei suddetti principi - ai quali il Collegio ritiene di dare continuità condividendoli - deve rilevarsi come, nella fattispecie in esame, i molteplici fatti di cui al capo B) oggetto di contestazione: siano consistiti tutti nella distrazione di liquidità del CC, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto di c/c; abbiano leso il medesimo bene giuridico, ossia l'integrità del patrimonio dell'Istituto di credito;
siano stati posti in essere in consecuzione temporale ed in continuità negli anni antecedenti la dichiarazione di insolvenza dell'Istituto di credito, favorendo società e/o persone del gruppo US- OL, ovvero direttamente od indirettamente il RD e/o le società a lui collegate. Da tali rilievi consegue, dunque, che le operazioni oggetto di contestazione al capo B), per le caratteristiche indicate, vanno guardate come un'azione unitaria con pluralità di atti ed appunto come ad un reato a condotta eventualmente plurima, per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, senza necessità di parcellizzare le varie operazioni.
3.7. La Corte territoriale, sebbene abbia segnalato l'importanza di "una prospettiva globale per cogliere meglio la natura e la gravità dell'attività distrattiva complessivamente considerata (cfr. pg. 123)", censurando la valutazione parcellizzata delle operazioni effettuata dalle difese, sforzandosi in più punti della sentenza di valorizzare gli elementi unificanti l'attività descritta al capo B) (cfr.ad es. pg. 131) ha finito, comunque, per analizzare e valutare singolarmente i 32 episodi oggetto di censure da parte dei ricorrenti, ritenendo che ognuno di essi integrasse il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non affrontando e lasciando solo sullo sfondo la tematica dell'azione unitaria alla quale, invece, ci si atterrà nel valutare i ricorsi. 49 Quest'ultima, invero, spiega rilevanza non solo per la più opportuna valutazione complessiva del capo B), ma anche in relazione all'ulteriore tema posto dai ricorrenti circa l'inconfigurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per alcuni degli episodi contestati, versandosi nella fattispecie della cd. "bancarotta riparata". Tale ipotesi è stata invocata anche dal P.G. in sede di conclusioni in relazione ai capi B4, B6, B10, B11, B12, B23, B24, B25 e B34. 3.8. Va premesso in proposito che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo e non è, dunque, necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 legge fallimentare (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 Rv. 252307). Inoltre, è un reato di pericolo concreto, sicchè l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società, con uno squilibrio tra attività e passività in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). Tale esigenza di concretezza risulta avvertita specificamente dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, che ha segnalato come, sebbene ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non sia necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, la necessità, invece, dell' aver cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, rende la bancarotta fraudolenta patrimoniale un reato di "pericolo concreto", dove la concretezza del pericolo assume una sua dimensione effettiva soltanto nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562).
3.8.1. Sulla base di tale inquadramento, questa Corte ha costantemente evidenziato come, dovendo il pregiudizio ai creditori sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso, non sia configurabile alcun illecito, laddove la capacità pregiudizievole della condotta del soggetto attivo sia stata eliminata prima dall'apertura della procedura, non essendovi nessun potenziale danno per i creditori (Sez. 5, 26 gennaio 2006, Arcari;
Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011 Rv. 249721). E, non può integrare fatto punibile come bancarotta per distrazione un comportamento, pure doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura o, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento (Cass. pen., sez. 5^, 21 settembre 2007, Spitoni) ed impedisca l'insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 3622 del 50 19/12/2006, Morrà, Rv. 236051; Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721). Sez. 5, 22 ottobre 2014, n. 6408, Sez. 5, 23.4.2013, n. 28514, rv. 255576). È pertanto al permanere o meno di tale pregiudizio, costituente per questo come per altri aspetti l'offesa tipica dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Spitoni, Rv. 238212), che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un'azione restitutoria idonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta, senza trascurare la natura di reati di pericolo che connota il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva che attribuisce valenza lesiva anche alla mera potenzialità di un danno per le ragioni dei creditori (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 214860; sez. 5, n. 11633 dell'08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv, 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932).
3.8.2. La bancarotta cosiddetta "riparata" costituisce, pertanto, una manifestazione del giudizio di pericolo concreto che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato a seguito dell'attività restitutoria posta in essere dall'imprenditore o dall'amministratore della società prima della soglia cronologica della dichiarazione di fallimento, volta a ricostituire il patrimonio dell'impresa nella sua effettività e integralità precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, a nulla rilevando restituzioni parziali, inidonee ad elidere totalmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, né versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo. E' dunque onere dell'amministratore, che si sia reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922).
3.8.3. La sentenza impugnata ha dato atto che, in relazione ad alcune delle contestazioni di cui al capo B), vi sono stati rientri delle esposizioni concesse dal CC, ma tali rientri non sono idonei a ritenere integrate ipotesi di cd. "bancarotta riparata". Lo snodo argomentativo in base al quale la Corte territoriale è giunta a tale conclusione è stato il seguente: -il CC è stato reintegrato utilizzando risorse provenienti dal medesimo CC e tali risorse sono state a loro volta provento di analoghe condotte anch'esse distrattive (cd. "giri" di US); non può ritenersi configurabile la cd. "bancarotta riparata" nelle ipotesi in questione, perché la copertura di una voragine della galassia TP s.p.a. (ovvero del gruppo US- OL) con nuova finanza proveniente da nuove provviste, spostate da un parte all' altra attraverso movimenti infragruppo non può che essere un adempimento "apparente"; -non è corretto il ragionamento che tende ad isolare singoli segmenti di quella che appare come un'operazione complessiva, ossia una serie di "giri" (come definiti più volte dallo stesso US nelle telefonate intercettate) nell'ambito di uno stesso gruppo societario con un'unica banca creditrice ed i debiti non vengono estinti tramite apporti finanziari esterni, bensì permangono nei confronti del medesimo creditore che vede solo mutare il soggetto 51 q giuridico a cui fanno carico i debiti (soggetto peraltro sempre appartenente alla galassia delle società facenti capo al gruppo US-OL); -l'elemento che impone di escludere che si possa parlare di "bancarotta riparata" non è il fatto che il debito venga pagato da un soggetto diverso dal debitore, bensì il fatto che esso venga coperto con denaro proveniente dal creditore medesimo: infatti, in quest'ultimo caso, è evidente che il patrimonio del creditore (la banca depauperata) non è stato affatto reintegrato, ma è privo delle risorse costituite da detto debito;
-non può parlarsi di bancarotta riparata, a fonte di un "giro" nell'ambito del quale la copertura di una posizione ne scopre un'altra e il patrimonio della banca non viene affatto reintegrato (considerato altresì che l'appartenenza del nuovo debitore al medesimo gruppo di società già in crisi esclude un aumento per il creditore della garanzia di restituzione), derivando da ciò un mero "adempimento apparente", laddove i giri costituiscono un ulteriore indice di fraudolenza e non un fatto che faccia venire meno l' elemento materiale del reato.
3.8.4. L'impostazione della Corte territoriale, in merito alla inconfigurabilità nella fattispecie in esame dell'ipotesi della cd. "bancarotta riparata", colta nella sua affermazione saliente- circa la mancata reintegrazione del patrimonio del CC attraverso alcuni "rientri" effettuati - è condivisibile con le seguenti precisazioni. In primo luogo, come già innanzi accennato, dalla natura unitaria con pluralità di atti del reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo B) non può che discendere in modo evidente il corollario che eventuali "rientri" prima dello stato di insolvenza di alcuni dei finanziamenti, inseriti nella sequenza di quelli effettuati "illegittimamente" dal CC a società o persone gravitanti nel gruppo US-OL, non possono rilevare in sé, non essendo stati in grado di ricostituire il patrimonio del CC nella sua effettività ed integralità, essendo irrilevanti restituzioni parziali in rapporto all'intero patrimonio, inidonee in quanto tali ad elidere totalmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria. Senza tacere, poi, che grava sull'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione ed è titolare di una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta ricostituzione del patrimonio in relazione ai versamenti compiuti (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922).
3.8.5. In ogni caso, la Corte territoriale, pur partendo dalla valutazione delle singole restituzioni in rapporto agli episodi ad esse afferenti, ha finito, poi, per rilevarne l'inidoneità ad integrare "bancarotte riparate", in rapporto al patrimonio del CC nel suo complesso, ritenendole "fintamente riparate", essendo stato utilizzato denaro proveniente dal medesimo creditore (CC), che, per effetto dei cd. "giri" (ossia del passaggio del denaro da una società all'altra, sempre legata al gruppo US-OL, ovvero da un soggetto all'altro legato al gruppo di cui si dirà), non hanno comportato appunto un effettivo ripristino del patrimonio dell'istituto di credito, registrante pur sempre una "perdita". In definitiva, la Corte territoriale ha inteso mettere in sostanza in risalto, condivisibilmente, 52 come il concetto di "bancarotta riparata" non possa avere una valenza meramente contabile (ossia corrispondere alla mera restituzione dello stesso importo ricevuto o sottratto), ma è concetto giuridico più ampio, che attiene alla completa reintegrazione del patrimonio, ossia al ripristino della funzione sua propria di garanzia generale per i creditori. CArotta fraudolenta distrattiva di istituto bancario e fallimento senza creditori 4. Tra i temi di carattere generale sottesi al reato di cui al capo B) vi sono quelli della possibilità di configurare come attività distrattiva quella di un istituto di credito che funzionalmente eroga finanziamenti, rispetto ai quali è configurabile l'alea del mancato rientro e quello della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, pur in assenza di "creditori" danneggiati.
4.1. Quanto al primo tema, va subito sgombrato il campo da dubbi in merito alla piena configurabilità di un'attività distrattiva illecita, laddove l'istituto di credito provveda alla concessione di affidamenti/finanziamenti, senza le necessarie garanzie, in violazione delle norme civili e bancarie che regolano i rapporti tra la banca ed i suoi amministratori e nell'interesse degli stessi amministratori o di terzi e non della banca (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990). Come già evidenziato condivisibilmente in alcune pronunce di questa Corte, in relazione all'ipotesi di bancarotta fraudolenta posta in essere dagli amministratori di istituti di credito, sono penalmente rilevanti- integrando un'attività distrattiva- quei comportamenti che si pongono attraverso l'erogazione del credito in contrasto con le finalità del corretto esercizio di tale attività, esorbitando dalle stesse e situandosi entro parametri anomali di carattere oggettivo (cfr. Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Rv. 273073). In proposito, è stata ritenuta chiara espressione di tale comportamento, la concessione reiterata ed indiscriminata di credito, per somme ingiustificate ed ingenti, in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, con correlativa dissipazione delle risorse patrimoniali e finanziarie della banca, conducente al dissesto dell'istituto di credito, attività questa concentrata su pochi gruppi imprenditoriali e su titolari di imprese non affidabili, gravati da posizioni già incagliate o in sofferenza, non in grado di ripianarle fisiologicamente, attraverso le normali dinamiche banca/cliente, con incremento perverso delle rispettive esposizioni debitorie in una spirale perversa senza plausibili aspettative di rientro (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Rv. 273073).
4.1.1. Invero, l'attività distrattiva dell'imprenditore bancario non si colloca su un piano peculiare, diverso da quello tradizionale, soggetto a regole proprie - come adombrato dai ricorrenti, in considerazione della complessità dell'attività creditizia disciplinata da norme di settore, bancarie, civili e amministrative- dovendo, invece, tale attività valutarsi alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, in merito all'elemento materiale e L. Fall.. soggettivo del di cui all'art. 216/1 n. 1reato sufficiente il Per la sussistenza dell'elemento materiale della bancarotta distrattiva distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore- sebbene il reato venga a giuridica 53 esistenza con la dichiarazione di fallimento-avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con possibile danno per i creditori (Sez. 5 n. 13820 del 03/03/2020 Rv. 278951; Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Rv. 248658). Il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore, poi, fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830).
4.1.2. Distrattivo è, pertanto, un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile;
in tale definizione sono distinguibili, da un lato, la condotta materiale, vale a dire il compimento dell'atto negoziale e, dall'altro, l'effetto di tale diminuzionecondotta, cioè la patrimoniale (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018 Rv. 273073; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990). Nel reato di bancarotta, l'evento è costituito dal depauperamento del patrimonio aziendale posto a garanzia dei creditori ex art. 2740 c.c. e segnatamente l'evento storico naturalistico va ravvisato nella diminuzione patrimoniale eziologicamente connessa alla condotta, mentre l'evento normativo è rappresentato dalla lesione degli interessi della massa dei creditoria (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Rv. 273073). In tale contesto, è stata ritenuta affetta da anomalia genetica e funzionale e, quindi, integrante fraudolenta attività distrattiva, la concessione reiterata di finanziamenti a società facenti capo ad un gruppo societario sulla base di dati falsi, con inesistenza di garanzie (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990).
4.1.3. Questa Corte ha anche affermato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805). All'uopo il concetto di "zona di rischio penale" può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta soltanto quando l'azione addebitata non sia, per le sue caratteristiche intrinseche, idonea a determinare l'esposizione a pericolo del patrimonio e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto. Peraltro, dalle disposizioni penali della legge fallimentare si ricava che il legislatore, quando ha ritenuto necessario il rispetto di un perimetro temporale, lo ha previsto espressamente, come ad esempio per l'art. 217/2 L.Fall.. Nella fattispecie in esame le concessioni di credito descritte nel capo B) d'imputazione, risultano erogate nell'arco di un triennio circa, prima delle dimissioni del RD (del luglio 2010), risultano connotate, per quanto si dirà, da una sistematica violazione delle regole 54 то che presiedono alla corretta gestione del credito ed hanno nel loro complesso prodotto un negativo impatto sul patrimonio dell'istituto di credito.
4.1.4. Non si richiede, poi, alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è, infatti, costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (S.U. n. 22474 del 31/03/2016 Passarelli). E del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell'ambito della legge fallimentare, all'art. 223, distinguendo le condotte previste dall'art. 216 (legge fall., art. 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (legge fall., art. 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento" (Cass., Sez. 5, n. 39546 del 15/07/2008, Bonaldo). La distrazione fallimentare, peraltro, è configurabile anche a titolo di dolo eventuale nell'ipotesi in cui si realizzi appunto mediante finanziamenti concessi dagli amministratori della banca senza le necessarie garanzie (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni).
4.1.5. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763).
4.1.5.1. La sentenza impugnata ha individuato più indici di fraudolenza nell'attività distrattiva del CC, attraverso l'utilizzo, ai fini dell'erogazione del credito, di contratti preliminari fittizi (cfr. ad es. preliminari di cui ai capi da B17) a B24), ovvero della pratica fraudolenta dei cd. "giri". Tale termine atecnico risulta essere stato utilizzato più volte dagli imputati US e OL nelle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, riferendosi ad operazioni predisposte ad arte per ottenere un risultato utile in favore di società del gruppo "US-OL", piegando i mezzi al fine: invero, non potendo una determinata società ricevere un affidamento o un finanziamento (perché già troppo esposta), si congegna una diversa operazione di affidamento o finanziamento in favore di 55 un diverso soggetto il quale, una volta ottenuto il denaro, lo riverserà a chi li intendeva effettivamente percepirlo (quasi sempre, mediante l'ulteriore interposizione di un terzo o anche quarto soggetto). All'uopo sono state ritenute rappresentative, a titolo esemplificativo, dell'ideazione del congegno dei cd. "giri": la conversazione n. 7634, sull'utenza in uso al US, del 18.6.2008 ore 18.56, intercorsa a pochissimi giorni di distanza dalle otto delibere relative alle operazioni contestate ai capi da B17 a B24, in cui il US si lamenta con il OL di SS (che gli pare poco sveglio nel destreggiarsi con i preliminari), dicendo ad un certo punto, testualmente: "quello che ti volevo spiegare è che lui s'incarta con il giro... questi qui non sono mica soldi veri... quelli delle caparre... perché entrano e riescono... non so se mi spiego... l'importante è fare il giro..."; la conversazione n. 14554 del 7.6.2008, intercorsa sempre con il OL, nella quale il US gli dà notizia della delibera del maxi finanziamento di 150 milioni di euro e gli dice che devono decidere come ridistribuire questi soldi, manifestandogli la necessità di concordare per bene i vari passaggi ("bisogna poi vedersi io e te perché c'è da far dei giri che non riesco a capire come si fanno").
4.2. Infondate si presentano, poi, le deduzioni circa la non configurabilità nella fattispecie in esame del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, stante l'assenza di "creditori" danneggiati. In proposito, la Corte territoriale ha messo in risalto come, l'assenza di creditori danneggiati (in sostanza i correntisti), sia dovuta esclusivamente alla speciale tutela di cui godono gli istituti di credito cooperativo in casi simili e alla presenza di un Fondo di garanzia, che ha assunto su di sé le posizioni non rientrate, così tutelando i correntisti. Infatti, come evidenziato all'udienza del 29.10.2015, dal teste Di Salvo, direttore del Fondo di Garanzia dei depositanti delle Banche di Credito cooperativo, il Fondo ha sostenuto un complesso e oneroso intervento per il Credito OP IN, individuando la banca cessionaria (AN CA), acquisendo il portafoglio dei clienti in sofferenza per circa 78.000.000, come calcolato dei Commissari Straordinari, preventivando un tempo di recupero di otto anni. Il Fondo, poi, ha prestato garanzie in favore di alcune posizioni poste ad incaglio per circa euro 30.0000.000, passate alla cessionaria AN CA nella fase della liquidazione coatta, determinando perdite vere e proprie per il Fondo, attestate alla data dell'udienza in euro 18.000.000. Tale situazione è stata confermata anche dal funzionario della AN CA, cessionaria delle posizioni gestite dal Credito OP IN, ad eccezione di quelle - come appunto chiarito dal teste stesso transitate al + Fondo di Garanzia, confermando il prospetto riepilogativo delle varie posizioni. In tale contesto, la sentenza impugnata ha concluso nel senso che senza l'intervento di tutela posto in essere dal Fondo di Garanzia che solo per tamponare lo sbilancio patrimoniale ha sostenuto un onere di quasi 14 milioni di euro- i correntisti del CC sarebbero stati danneggiati. 56 Tale ricognizione dell'accaduto non smentita in alcun modo dai ricorrenti in sostanza tende a mettere in risalto l' "irrilevanza" dell'assenza del danno ai creditori al fine della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo.
4.2.1.Invero non vanno confusi i piani dell' "esposizione a pericolo concreto" sufficiente per l'integrazione del reato - con "il danno" alla massa dei creditori - requisito non richiesto dalla norma come essenziale, anche perché, viceversa, l' assenza di danno non è essa stessa prova di mancata esposizione a pericolo, potendo viceversa derivare dalla complessiva attività di recupero posta in essere, dopo il fallimento, dal curatore, con individuazione di assi patrimoniali capaci di neutralizzare le esposizioni passive (Sez. n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562). Per la sussistenza dell'elemento 5 materiale della bancarotta distrattiva è sufficiente il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore- sebbene il reato venga a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con possibilità di danno per i creditori. Peraltro, più volte questa Corte ha avuto modo di evidenziare come il superamento della massa attiva rispetto a quella passiva non escluda la legittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, non facendo venire meno obiettivamente il reato di bancarotta fraudolenta sul quale incide solo la revoca del fallimento, nel caso d'insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento (Rv. 175003; Sez. 5, n. 52622 del 05/10/2016 Rv. 268746). In particolare, la chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo per essere stati pagati i debiti, non fa venir meno obiettivamente il reato di bancarotta fraudolenta, occorrendo la revoca del fallimento, pronunciabile ex art. 19 L.Fall. (a seguito di opposizione) nel caso di insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento (Cass., sez. 5, 05 novembre 1986, n. 1336, Scuderi). Infatti, il pagamento dei debiti della società fallita è un post factum rispetto alla dichiarazione di fallimento e neppure il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito spiega rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Rv. 278951). Per le stesse ragioni, pertanto, la menzionata chiusura non esclude l'elemento subiettivo del reato, consumato, di norma, al momento della dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 1336 del 05/11/1986 Rv. 175003). I singoli ricorsi 5. Il ricorso di DE RD è nel suo complesso infondato, anche in relazione alle statuizioni civili, determinando tale infondatezza il rilievo, per quanto si dirà, dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione per i reati di cui ai capi Q) ed R) - per le annualità 2010 e 2011- con eliminazione della relativa pena di quattro mesi.
5.1. In merito al capo B), il primo motivo di ricorso si presenta infondato ed in molti punti inammissibile, laddove tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti 57 我 alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv. 203767, 207944, 214794), attraverso rilievi, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda, implicante una diversa lettura in fatto delle risultanze processuali e non adducono vizi desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato.
5.1.1. La censura svolta in via preliminare, circa l'illegittima motivazione per relationem della sentenza impugnata si presenta manifestamente infondata, alla luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui al giudice dell'impugnazione è consentito motivare "per relationem" al provvedimento gravato, purchè egli si attenga al rispetto di criteri specifici, in ossequio ai quali 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale;
2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U del 21/06/2000, n. 17 Primavera, Rv. 216664). Nel caso in esame la Corte territoriale risulta essersi attenuta ai principi di diritto sopra indicati, assolvendo all'obbligo di motivazione demandatole, non limitandosi al mero richiamo delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ma valutando le doglianze salienti contenute nelle richieste di appello, con percorso logico immune da censure. Inoltre, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, 15 maggio 2008 n. 19947). La sentenza di appello, peraltro, non è tenuta a 58 compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4^, 13 maggio 2011 n. 26660).
5.1.2. Del tutto generiche si presentano, poi, le deduzioni circa il mancato espletamento della perizia nel giudizio di primo grado e, comunque, in appello, mediante la rinnovazione istruttoria. Sul punto, sufficiente evidenziare come la perizia sia un mezzo di prova "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, sicchè la mancata effettuazione dell' accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva (Rv. 214873; Sez. U, n.39746 del 23/03/2017, Rv. 270936). In proposito, non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto l'invocata perizia non necessaria ed irrilevante, dovendosi ritenere le valutazioni (o meglio le svalutazioni) dei Commissari Straordinari corrette alla luce della loro conferma pronunciata dalla CA d'IT, dalla società di revisione KPMG e infine dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Peraltro la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, risultando subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori (arg. ex Sez. II, 27/09/2013, n. 41808). Può dunque essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014), lacune queste non ravvisabili nella fattispecie.
5.2. Nel merito, il primo motivo di ricorso del RD, si traduce in una minuziosa analisi dei singoli episodi oggetto di contestazione al capo B), sviluppando censure inammissibilmente in fatto, svilendo le valutazioni complessive dei giudici di merito, che hanno ritenuto la sua attività- quale Presidente del Consiglio di amministrazione del Credito OP IN- di concessione di finanziamenti od affidamenti in favore di società o persone collegate al gruppo US-OL (cfr. episodi da B1 a B26 e B34) ovvero in favore di società a sé riferibili (episodi da B27 a B32), pienamente distrattiva. Proprio in tal senso è stato evidenziato dalla Corte territoriale come le difese abbiano fondato la propria strategia nel "frantumare" il capo B), attraverso la minuziosa analisi 59 78 delle singole sotto-imputazioni e, poi, nel ridimensionare l'effetto delle singole condotte, affermando per ognuna di esse che si sia trattato di operazioni "un po' superficiali, ma non dolosamente preordinate". A fortiori l'opera di atomizzazione delle singole ipotesi contestate non è ammissibile in questa sede, laddove si risolva in un non consentito tentativo di rimettere in discussione profili di merito.
5.2.1. A fronte delle inammissibili censure in fatto rivolte dalla difesa del RD ai singoli episodi di cui al capo B) (compiutamente e dettagliatamente analizzati nella sentenza impugnata da pg. 47 a 141), nel cogliere l'essenza del motivo di ricorso - volto in definitiva a censurare la riconducibilità dell'attività descritta in imputazione ad una attività distrattiva si darà conto delle ragioni salienti per le quali non merita censure la valutazione della sentenza impugnata, circa la responsabilità del RD, Presidente del CC sino al luglio 2010, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva ascrittogli al capo B), ciò alla luce della soluzione dei temi generali affrontati in premessa (cf. sub 3 e ss.).
5.2.1.1. L'articolata vicenda relativa al dissesto del Credito OP IN merita in primo luogo uno sguardo globale in relazione alla politica creditizia perseguita dall'istituto bancario, anche alla luce della sua natura di banca cooperativa. A tal riguardo, la sentenza impugnata ha evidenziato come, sotto il profilo istituzionale, il testo unico bancario consideri estraneo alla naturale vocazione delle banche cooperative l'esercizio di attività creditizia per favorire le più disparate iniziative speculative: in tal senso dispone in via generale l'art. 35 T.U.B., il quale prevede che le banche di credito cooperativo "esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci" e, ad abundantiam, si può richiamare l'art. 2 dello Statuto del Credito OP IN, il quale esclude che l'istituto sia animato da finalità di speculazione privata. Le anomalie riscontrate dai giudici di merito ed esaustivamente illustrate nell'apparato motivazionale delle pronunce risultano allora tanto più significative se rapportate alla natura cooperativa dell'istituto di credito, nonché alle regole - anche di principio che lo stesso si era dato. In tal senso, è stata stigmatizzata, sulla base dell'attività ispettiva della CA d'IT, sotto il profilo delle politiche creditizie adottate dal CC, l'estrema concentrazione dei rischi su clientela di grandi dimensioni, operativa nel settore edilizio-immobiliare: non già, dunque, un esercizio del credito secondo scopi di mutualità, ma una gestione spregiudicata volta a consolidare le relazioni di affari tra la banca e un importante - ma decadente - gruppo industriale. Segnatamente, l'istruttoria dibattimentale ha messo in luce come le erogazioni contestate quali ipotesi distrattive abbiano avuto per la maggior parte quali destinatarie (in via diretta o mediata dal sistema dei "giri", attraverso l'interposizione di terzi soggetti individuali o societari) società riconducibili al gruppo US-OL (esposto verso l'istituto in misura di gran lunga eccedente la soglia consentita dalle norme di settore), nonostante la consapevolezza nei vertici della banca dell'inesorabile declino del gruppo stesso 60 (rappresentativa in tal senso è stata ritenuta senza illogicità dai giudici di merito l'operazione di cui al capo B34 di finanziamento in maxipool di euro 10.000.000 del 6.10.2008 in favore del grande gruppo DI NV e RM Holding, facente capo a US e OL, all'esito della quale l'esposizione dell'intero gruppo con la TP s.p.a. e le altre società facenti capo a US e OL verso il CC era divenuta di euro 25.600.000, con superamento dei limiti del patrimonio di vigilanza della banca, con l'attivazione, a distanza di soli due mesi, della procedura per l'accordo di ristrutturazione stante lo stato di crisi del gruppo). Sempre sotto il profilo della gestione dell'istituto, l'attività ispettiva della CA d'IT evidenziava, inoltre, fin dal 2006 le gravi anomalie nella governance aziendale, accentrata nella persona di RD, incontrastato dominus del consiglio di amministrazione di un istituto creditizio strumentalizzato a fini personali (anche in violazione degli obblighi di informazione ex art. 2391 c.c.), in assenza di un organo di controllo sindacale realmente autonomo e critico rispetto alle scelte gestorie.
5.2.1.2. Sotto il profilo delle distrazioni contestate, la sentenza impugnata ha messo in rilievo, in linea generale, quanto all'attività di erogazione del Credito svolta dal CC, come al rischio fisiologico insito nell'erogazione di credito ad un soggetto che potrebbe non restituirlo, si contrapponga il rischio patologico di erogazione abusiva, in quanto non assistita da idonee garanzie: patologia di cui è sintomatica l'omessa istruttoria sulle pratiche di fido. All'uopo rileva quanto sopra evidenziato sub 4.1. in merito all'inquadramento come distrattiva della ripetuta attività di finanziamento bancario in violazione delle leggi creditizie, con erogazioni non assistite da idonee garanzie (Cass. n. 15850 del 26.6.1990, Bordoni). In questo senso, dunque totalmente avulsa dal fisiologico orizzonte dell'attività di una banca è la concessione di credito in favore di un gruppo societario già fortemente esposto (con il sistema bancario nel suo complesso e con lo stesso Credito OP), allegando la realizzazione di investimenti insostenibili ed in assenza di adeguate garanzie finanziarie: del resto, nel settore bancario le garanzie costituiscono quell'adeguato corrispettivo la cui assenza rende la fuoriuscita di risorse una distrazione penalmente rilevante.
5.2.1.3. Nelle distrazioni contestate al RD emergono una serie di costanti, che connotano la serialità/ripetitività delle operazioni, che rendono del tutto implausibile, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, ritenere che vi sia stata mera negligenza nella concessione di fidi nell'ambito di singoli episodi: al contrario, ad emergere è una precisa volontà dell'imputato di tenere a galla il gruppo societario (US-OL), in spregio ad ogni regola prudenziale relativa ad erogazione e gestione degli affidamenti.
5.2.1.3.1. Quanto alla concentrazione dei rischi, è emerso dall'istruttoria dibattimentale, come già evidenziato, che la maggior parte delle erogazioni abbiano avvantaggiato soggetti riconducibili al gruppo US-OL. 61 5.2.1.3.2. In secondo luogo, a supporto delle richieste di finanziamento alla banca si è adoperato l'artificio di allegare contratti preliminari fittizi, ovvero redatti successivamente alla richiesta di finanziamento (in taluni casi neppure sottoscritti: cfr. episodi sub B12, B18, B19, B20, B21), relativi a presunti investimenti immobiliari. Tali operazioni, in realtà, non sono mai state realizzate, non essendo intervenuta in nessun caso la stipula del contratto definitivo (né la banca si è mai posta il problema di come le richiedenti potessero far fronte a oneri tanto impegnativi a fronte di indicatori patrimoniali e finanziari eloquenti); a ciò si aggiunge la singolare circostanza che sovente l'ammontare della caparra da versare contestualmente alla stipula coprisse percentualmente larga parte del corrispettivo finale (fino all'80%: cfr. vicende sub B14, B15, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23). È emerso altresì il coinvolgimento di singoli soggetti indotti dal US a presentare le richieste di affidamento, al solo fine di far ottenere liquidità a società del gruppo TP (cfr. episodi B20, B21), sottoscrivendo preliminari in cui queste ultime figuravano quali promissarie venditrici.
5.2.1.3.3. Un importante e significativo indice di fraudolenza si rinviene nella "superficialità" sistematica del CC in sede di istruttoria delle pratiche di fido: la banca affidava soggetti privi di merito creditizio (alla luce di parametri quali rating, ricavi, patrimonio netto, capacità di rientro, garanzie) e specificamente già notevolmente esposti con il sistema bancario, in assenza di garanzie, ovvero con garanzie irrilevanti (ipoteche insufficienti a coprire l'importo del finanziamento/affidamento ovvero di secondo grado (cfr. a titolo esemplificativo episodi sub B1, B2, B3, B4), ma le delibere arrivavano a distanza di pochissimi giorni dalla richiesta, in assenza delle necessarie verifiche (esemplificativamente si vedano le distrazioni B5, B16, B17, B18, B22, B25).
5.2.1.3.4. Sempre sotto il profilo delle tempistiche, particolarmente significativo è che numerosi affidamenti siano stati concessi "in blocco", in un arco temporale estremamente ristretto o addirittura lo stesso giorno. In tal senso, seguendo l'ordine cronologico delle erogazioni, in data 27.3.2008 il Credito OP IN delibera tre affidamenti, con la consueta rapidità evidenziata dalla Corte territoriale. Il primo è quello contestato al capo B13, relativo a 500.000 € alla società Consulentiae s.r.l. (socio unico l'imputata MA ON), provvista asseritamente finalizzata al pagamento della caparra nel preliminare di vendita con la società Immobiliare CI per due appartamenti siti in Prato: l'erogazione avviene senza che neppure si attenda il preliminare e i bilanci delle società coinvolte nell'operazione. Il secondo affidamento è contestato al capo B25 e ha ad oggetto 500.000 € richiesti dall'Avv. OL, ma la finalità sottostante all'erogazione (caparra per contratto preliminare con la società Leren s.r.l.) si rivela fittizia, trattandosi ancora una volta di un modo per procurare liquidità al US e significativamente la pratica è chiusa in soli due giorni. Da ultimo, l'imputazione B26 ha ad oggetto un affidamento per un milione di euro in favore della società Sesto Termo s.n.c., interessata all'acquisto in blocco di quattordici appartamenti siti in Firenze 62 per un costo complessivo di circa tre milioni: la banca delibera ancora una volta in pochi giorni, nonostante l'assenza di fideiussioni, e accorda proroghe anche dopo la cessione del preliminare ad una società del gruppo TP. In definitiva, emerge in tutte e tre le vicende come tale gruppo societario avesse sfruttato i preliminari per reperire liquidità, senza che la banca operasse verifiche approfondite in ordine alla credibilità delle operazioni enunciate e alle prospettive di rientro: come si è visto, gli affidamenti in questione vengono erogati tutti nello stesso giorno. Significativa è poi la vicenda del "gruppo degli otto", ricomprendente le imputazioni da B17 a B24: affidamenti concessi a fronte di preliminari "fittizi", privi di data e sottoscrizione per l'acquisto di immobili, per rilevanti importi, di fatto senza garanzie personali o reali essendo le polizze UN non soltanto rilasciate in data successiva alla delibera di finanziamento, ma neppure escutibile dal Credito OP, tutelando unicamente il promittente acquirente. L'ennesima riprova della strumentalità dei preliminari per rastrellare liquidità per il gruppo US-OL emerge, in particolare, nelle ipotesi contestate ai capo B18 e B19, in cui i soggetti erogati hanno ceduto il preliminare a Montevalori s.r.l., che tuttavia non ha corrisposto alle cedenti quanto pagato per le caparre. Ancora, le due erogazioni ad Alfieri s.r.). (capo B2) e YM s.r.l. (capo B3), società riconducibili al gruppo US-OL, sono state effettuate soltanto a pochi giorni di distanza: 21 milioni di euro complessivi per società riconducibili ad un gruppo ormai (aprile 2009) in avanzato stato di dissesto. Proprio in quest'ottica non può che risultare a fortiori sconcertante l'ulteriore affidamento per 12.000.000 € alla STIF s.r.l. (anche questo, nella sostanza ritenuto non garantito dalle sentenze di merito con valutazione esaustivamente argomentata), in un'epoca (maggio 2010) prossima alle dimissioni del Presidente RD e al commissariamento della banca.
5.2.2. Nel contesto appena descritto, la difesa del RD, tenta in questa sede di offrire inammissibili letture alternative, ma pur sempre parziali, dei dati oggettivi considerati dalle sentenze di merito a fondamento della natura fraudolenta e distrattiva di tutte le operazioni di cui al capo B), a lui riferibili nella qualità di Presidente del CC. All'uopo, attraverso un'analisi "molecolare" delle numerose vicende contestate, adduce elementi che risultano inidonei a scalfire il quadro indicato, anche perché vaghi, non ancorati a dati oggettivi e frutto di personali ricostruzioni, quali a mero titolo esemplificativo, 1) la "florida" situazione economica delle società di volta in volta affidate, pur a fronte di ingenti esposizioni delle stesse con il sistema bancario, della loro sostanziale inattività, del loro rating negativo e della nota crisi del gruppo US- OL;
2) la natura delle società affidate;
3) le risultanze di consulenze di parte circa l'assenza di ingenti esposizioni;
4) la valenza economica dell'operazione finanziata, pur a fronte di preliminari fittizi denotanti immediatamente la natura fittizia dell'operazione stessa;
5) l'esperienza nel settore immobiliare della società affidata, pur essendo inattiva. 63 5.2.3. Inoltre, sempre nell'ottica delle censure parcellizzate, sviluppate dalla difesa nel motivo di ricorso in esame, è stato evidenziato come per alcune operazioni vi sarebbero stati rientri, configurandosi, pertanto, le fattispecie delle cd. bancarotte riparate, ma sul punto si richiamano a sostegno dell'infondatezza di tale tesi le motivazioni sub 3.8 e ss... La Corte territoriale, come già evidenziato, ha valorizzato il sistema dei cd. "giri" ed ha osservato, ad esempio, per il capo B6- in cui si contesta l'affidamento per € 4.500.000 alla Santa Croce 2010 s.r.l.- che, a prescindere dai dettagli dell'operazione, il rientro è avvenuto con bonifico di Robart s.r.l., effettuato in data 5.8.2009, poco più di due mesi dopo aver ottenuto la relativa provvista con altra erogazione del Credito OP IN (affidamento pari a 5.000.000 € in data 25.5.2009), con l'evidente conseguenza che se, da un lato, la Santa Croce è rientrata dell'esposizione, la banca ha continuato ad avere "in pancia" una posizione creditoria rimasta insoluta, tanto da essere ceduta al Fondo di garanzia a seguito del commissariamento dell'istituto di credito. Del pari, le operazioni B7, B8 e B9 hanno avuto ad oggetto l'erogazione di 2.500.000 € ciascuna (per totali 7.500.000 €) in favore di tre società cooperative (Nomopao, LE Da VI, PI di AN s.c.a.r.l.), erogazioni asseritamente necessario quale caparra da versare alla società Due Erre Partecipazioni s.p.a., promittente venditrice di un'area sita nel Comune di Milano le somme erogate sono finite, all'esito di una serie di giri di denaro, alla società Campi Casa s.r.l., che in tal modo rientrava di una precedente esposizione con il Credito OP. Sulla valenza, nell'ambito della cd. bancarotta riparata, dei cd. "giri" di denaro - considerati dalle sentenza di merito un significativo indice di fraudolenza e collusione tra il CC e il gruppo US-OL- si rimanda sempre al par.
3.8 e ss.
5.3. Il secondo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato. Va all'uopo preliminarmente richiamata la motivazione sub 4 e ss. in merito all'elemento materiale e soggettivo del delitto di bancarotta. Ed invero, il ricorrente ripropone in questa sede censure analoghe a quelle svolte in appello, in gran parte in fatto e quindi inammissibili, evidenziando in sostanza di non essere responsabile del reato ascrittogli, atteso che, al momento in cui si è dimesso dalla carica di Presidente del CdA del CC nel luglio del 2010, il patrimonio era sano e rispettava i limiti di vigilanza. Tali deduzioni non si confrontano affatto con quanto evidenziato dalle sentenze di merito, circa le ragioni che hanno condotto alla liquidazione coatta amministrativa del CC e, quindi, alla declaratoria dello stato di insolvenza dell'istituto di credito (cfr. sentenza di primo grado par. da 9 a 24 e la sentenza impugnata pg. 123 e ss.). In particolare, il RD, dimessosi dalla carica di Presidente del CC nel luglio 2010, quando era già in atto l'attività ispettiva della CA d'IT, all'esito della quale è stato appurato il grave stato di dissesto del CC, determinante l'instaurazione delle procedure concorsuali, è stato l'autore materiale della copiosa attività di erogazione di finanziamenti e affidamenti di cui al capo B) in favore, per 64 # illa maggior parte, delle società del gruppo US OL, determinanti depauperamento del patrimonio del CC posto a garanzia dei creditori ex art. 2740 c.c.. 5.3.1. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che le censure svolte dall'imputato in merito alla sua responsabilità cedono il passo di fronte all'accertamento dell'insolvenza del CC, divenuto definitivo con sentenza della Cass. Civ. n. 14555/2014. Da tale pronuncia emerge, infatti, che "lo stato d'insolvenza del Credito OP IN è stato accertato dalla Corte d'Appello sulla base di una abnorme svalutazione dei crediti, operata dai commissari straordinari con criteri censurati dai reclamanti della Corte d'appello, la quale ha espresso un motivato giudizio di fatto sulla sussistenza del deficit patrimoniale come accertato dai commissari straordinari che, associato alla mancanza di prospettive di recupero data la concomitante crisi di liquidità e di redditività, conduceva a sua volta a uno stato di crisi irreversibile e dunque di insolvenza in senso tecnico - giuridico: giudizio che nella sostanza le osservazioni dei ricorrenti tentano - inammissibilmente in questa sede di rivisitare nel merito". - 5.3.2. Lo stato di insolvenza, cristallizzato nella motivazione della suddetta sentenza, non è suscettibile di essere rivisitato alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017 Rv. 269454) e, dunque, non può sindacare il presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa, nè i presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, anche nel caso in cui l'imputato di un reato fallimentare non sia legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento, poichè, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione una sentenza civile sede penaledi in (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188). In tale contesto appare un fuor d'opera rimettere in questa sede in discussione la dichiarazione di insolvenza, deducendo una errata svalutazione dei crediti, svalutazione questa posta a fondamento della dichiarazione in questione. Così come risulta essere un fuor d'opera separare l'attività della CA d'IT e dei Commissari straordinari circa la svalutazione dei crediti dal soggetto che l'ha determinata in ragione di una politica creditizia caratterizzata dalle plurime illegittimità ed attività fraudolente segnalate sub 5.2 e ss.
5.4. Con il terzo motivo di ricorso il RD denuncia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo B), ma tale motivo non merita accoglimento. Invero, per quanto concerne l'elemento soggettivo che deve accompagnare l'attività distrattiva, sebbene riguardante l'erogazione di credito, vanno richiamate le considerazioni svolte sub 4.1 e ss., circa l'irrilevanza del nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento 65 dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Vanno altresì richiamate le motivazioni sub 3.8. in merito alla bancarotta riparata. In questa sede va solo evidenziato che, per quanto concerne l'estraneità del RD alla pratica dei cd. "giri", non essendo essi transitati per il CC, si osserva che tale deduzione è manifestamente infondata, non confrontandosi il ricorrente con tutti gli elementi messi in risalto nella sentenza impugnata, in relazione alle varie operazioni di cui al capo B) (cfr. ad esempio quanto evidenziato con riferimento al capo B1, secondo cui i successivi movimenti di denaro, una volta ottenuto il finanziamento, avvenivano principalmente su conti del Credito OP IN, sicchè il RD aveva ben chiari il collegamento della STIF s.r.i. con il gruppo "US-OL" e la effettiva situazione di crisi di questo, peraltro già emersa dal maxiprestito da 150 milioni di euro, dal suo esito e dall'accordo di ristrutturazione del debito proposto dal detto gruppo).
5.5. Il quarto motivo di ricorso relativo all'imputazione di cui al capo C (bancarotta da reato societario, ex artt. 110 c.p., 237, 223 co. 2 n. 1 L. Fall. in relazione all'art. 2621 c.c.), non merita accoglimento. Al RD è contestato di avere esposto, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico ed al fine di conseguire un ingiusto profitto, nel bilancio approvato il 6.4.2010 dal CdA, fatti materiali non rispondenti al vero, e segnatamente di avere indicato crediti deteriorati verso la clientela per € 74 milioni, in luogo del reale importo compreso tra € 125 milioni ed € 175 milioni. In particolare, la bancarotta da reato societario è stata ritenuta integrata in ragione della differenza di stima sussistente tra il bilancio per l'annualità 2009 e le successive stime di ispettori e commissari della CA d'IT. Il ricorrente lamenta l'ampiezza della differenza di stima, pari a € 50.000.000, tra le valutazioni dei due soggetti qualificati esterni alla banca, con la conseguenza che vi sarebbero tre stime differenti e, pertanto, sarebbe illogico richiamare la sentenza delle S.U. Passarelli, nella misura in cui criteri uniformi non sono stati osservati neppure da soggetti terzi all'istituto di credito. Il rilievo difensivo è infondato, avendo la Corte territoriale congruamente motivato circa le ragioni di tale differenza di stima, riconducibili al differente spettro d'indagine adottato da ispettori e commissari straordinari, con questi ultimi che hanno eseguito un esame maggiormente approfondito. Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado abbia valutato la sussistenza del reato, tenendo in considerazione la più benevola stima degli ispettori. In ogni caso, se pure tale stima non è sovrapponibile a quella dei commissari, d'altra parte è comunque nettamente distante da quella - senz'altro falsa I operata nel bilancio incriminato dagli amministratori dell'istituto di credito - cooperativo. Ulteriore argomento difensivo è che comunque, dal verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio, emergerebbe il recepimento delle indicazioni della CA d'IT su alcune svalutazioni. 66 P Anche tale rilievo è infondato, oltre ad essere meramente reiterativo rispetto a quanto già affermato con l'atto di gravame. Invero, come puntualmente rilevato nella sentenza di appello (p. 143), l'asserito adeguamento ai rilievi ispettivi non è avvenuto, tanto che il verbale dell'assemblea del 23.5.2010 ha dato conto della necessità di futuri approfondimenti da parte del consiglio di amministrazione della banca.
5.6 Il quinto motivo di ricorso, con il quale l'imputato invoca la derubricazione dei fatti di cui all'art. 216 in quelli di cui all'art. 217 L.Fall., è infondato. Ed invero, la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Sez. 5, n.47040 del 19/10/2011 Rv. 251218; Sez. 5, n. 5317 del 17/09/2014Rv. 262225; Sez. 5, n. 34836 del 30/05/2017 Rv. 270784). Se l'agente pone in essere operazioni imprudenti, rilevanti ai sensi dell'art. 217 L.fall., agisce in modo imprudente, ma sempre nell'interesse dell'impresa; nelle operazioni distrattive, invece, l'azione è dolosa ed è caratterizzata dalla consapevolezza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale e in contrasto con gli interessi dei creditori alla conservazione delle garanzia patrimoniali (Sez. 5, n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073). Orbene, nella fattispecie in esame, l'ampiezza, la ripetitività delle modalità di erogazione dei finanziamenti in favore di un gruppo imprenditoriale esclude ogni possibilità di una diversa qualificazione giuridica.
5.7. Infondato si presenta il sesto motivo di ricorso in relazione all'imputazione di cui al capo E) (art. 2629 bis c.c.), per il quale la Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione del reato, in difetto dei presupposti per una pronuncia di assoluzione piena, avendo il RD dichiarato al consiglio di amministrazione della banca e ai sindaci, in sede di valutazione della concessione di credito alla S.T.E. s.r.l., di essere socio di tale società, senza tuttavia specificare di esserne anche in rapporto di affari, permettendo in tal modo alla società di ricevere un finanziamento dalla banca. Il ricorrente nega che vi sia stato un danno, essendo stato il finanziamento garantito a monte dalla fideiussione e coperto a valle dall'effettivo rientro;
né d'altra parte tale finanziamento era stato contestato quale episodio distrattivo. Il motivo non merita accoglimento, non ricorrendo ragioni per rivedere la decisione impugnata, atteso che a rilevare è unicamente il fatto che RD abbia ottenuto l'erogazione, violando l'obbligo di disclosure ex art. 2391 c.c., e che ciò sia stato fonte di danno per la società: nel caso in esame, il danno è in re ipsa nell'affidamento accordato ad S.T.E., rimasto poi insoluto, determinando in tal modo un aggravamento del dissesto della banca. 67 5.8. Con il settimo motivo di ricorso in relazione all'imputazione di cui al capo F) (art. 2638 c.c.), relativo all'ostacolo alla vigilanza di CA d'IT, la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e non ricorrono ragioni per rivedere tale decisione. L'imputazione si fonda sul presupposto del bilancio falso, rilevante ai sensi dell'imputazione di bancarotta impropria da reato societario (capo C). Il ricorrente lamenta l'insussistenza del pericolo concreto richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto al momento della redazione del bilancio erano presenti gli ispettori presso la sede della banca. L'assunto difensivo non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di Appello di Firenze, che al riguardo parla di un tentativo di ostacolare l'attività ispettiva in corso, anche in considerazione del fatto che i vertici dell'istituto di credito ignoravano al momento del fatto il contenuto della relazione ispettiva;
in diritto, poi, è stato correttamente rilevato come il reato di cui all'art. 2638 co. 1 sia un reato di pericolo e di mera condotta, per cui non è necessario che l'attività di vigilanza venga effettivamente ostacolata.
5.9. Con l'ottavo motivo in relazione al reato di cui al capo L) (art. 8 d.lgs. 74/2000), il RD è stato prosciolto per prescrizione, mancando l'evidenza circa l'insussistenza del reato. La Corte territoriale ha ritenuto insussistente l'attività di commercialista svolta dall'imputato nel periodo rilevante, alla luce della scarna documentazione prodotta dallo stesso, attestante limitate attività di consulenza, talvolta prive di firma, ed in assenza di incarichi scritti;
il giudice d'appello ha, poi, evidenziato come sia stato lo stesso RD, in sede di esame, ad aver dichiarato di avere smesso di fare il commercialista dal 1990, anno del suo ingresso in banca. In relazione al fine di consentire a terzi l'evasione, se non vi è la prova di tale finalità, neppure è stata individuata una finalità differente, tanto da rendere la prima ipotesi la più plausibile. Per tali ragioni è manifestamente infondato il motivo di ricorso in esame che lamenta un indebito capovolgimento dell'onere probatorio nella misura in cui, se non risulta provata la finalità di consentire a terzi l'evasione, tuttavia manca la prova di una finalità diversa: per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, Sentenza n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).
5.10. Il nono ed il decimo motivo di ricorso, riguardanti i reati di cui ai capi Q) ed R) andranno trattati sub 12, in uno alle posizioni degli altri ricorrenti imputati dei medesimi reati.
5.11. Manifestamente infondato si presenta l'undicesimo motivo di ricorso in merito al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha ritenuto di non concedere tale beneficio, in considerazione dell'elevata gravità dei fatti, sia per la loro continuità nel tempo, sia per la rilevante entità del dolo, sia per l'elevato danno 68 economico causato al Credito OP IN e ai suoi creditori, oltre allo Stato, nonché dell'assenza di concreti segni di resipiscenza. Tale valutazione non merita censure, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). La "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).
6. Il ricorso di OB BA Il ricorso del OL è nel suo complesso infondato.
6.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi proposti dalle difese dell'imputato ed il secondo motivo di ricorso dell'avv. Pucci, ricorrente deduce l'insussistenza della qualità di concorrente extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B).
6.1.1. In proposito giova premettere, in linea generale, che al fine di configurare la responsabilità concorsuale dell'extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta sono sufficienti secondo i principi più volte affermati da questa Corte- l'incidenza causale - dell'azione dello stesso "extraneus", nonchè la sua consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico (cfr. Cass., sez. 5^, 26/06/1990, Bordoni e altri;
Sez. 5, n. 40332 del 2013; Sez. 5, n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073; Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019 Rv. 277340). Pertanto, il concorso nella bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento, in tanto è configurabile, in quanto l'attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011 Rv. 250409), ovvero abbia realizzato con la sua condotta un apporto causale alla realizzazione dell'illecito (Sez. 3, n. 195 del 09/12/1991, Rv. 188871). La coscienza dell'extraneus di partecipare al comportamento dell'intraneus non rende elemento necessario l'estensione della declaratoria di fallimento, poiché l'unico profilo rilevante è la consapevole partecipazione al comportamento dell""intraneus" che deve 69 essere palesata attraverso un apporto concreto anche mediante una condotta istigatrice o anche solo agevolatrice, Sez. 5, n. 7556 del 28/11/2012, Rv. 254653). Il nesso di causa e l'elemento soggettivo relativi all'extraneus non debbono essere valutati in rapporto al fatto distrattivo in sé, ma in rapporto alla condotta dell'agente proprio con cui l'extraneus concorre. In particolare, non si tratta di verificare in che misura la condotta dell'extraneus abbia contribuito al depauperamento della impresa, quanto piuttosto se la condotta di costui abbia concorso con quella distrattiva posta in essere dagli amministratori (Sez. 5, n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073). La conoscenza dello stato di dissesto dell'impresa da parte dell'extraneus che concorra nel compimento di operazioni distrattive non è necessaria al fine di integrare il dolo del delitto di bancarotta. In tal senso è orientata la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, che afferma come in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per 17 distrazione, il dolo del concorrente extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 Rv. 278156; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Rv. 271123; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 Rv. 267059). Nel perimetro di tali principi, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto il OL concorrente extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo B).
6.1.2. Prima di analizzare il merito delle censure in questione, deve evidenziarsi come il ricorrente, specie in relazione ai singoli episodi distrattivi di cui al capo B), sottoponga in più punti al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., sono in realtà dirette in più punti a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale.
6.1.3. Il tema in diritto posto all'attenzione di questa Corte è in primis quello dell'insussistenza di un apporto causale nel delitto di cui al capo B), non essendo stata provata la qualità del OL di amministratore di fatto delle società beneficiarie dei finanziamenti/affidamenti del CC ed all'uopo, come per il ricorso del RD, si diffonde inammissibilmente in un'analisi parcellizzata degli episodi di cui al capo B).
6.1.3. In proposito, vanno richiamate le valutazioni espresse sub 3 e ss. in tema di unitarietà del delitto di bancarotta, evidenziando come il ricorrente non si confronti con gli argomenti salienti considerati dalla Corte territoriale al fine di ritenere la sua responsabilità 70 quale concorrente estraneo. E specificamente quello dell'essere il gruppo US-OL (attraverso la TP, o l'DIinvest srl -RM HOLDING s.p.a, cfr. operazione in maxipool di cui al capo B34), ovvero con le società facenti parte del gruppo, beneficiario pressochè dominante dei finanziamenti del CC per importi ingenti, in assenza di garanzie, fondati su operazioni fittizie con preliminari altrettanto fittizi (cfr. par. 5). Lo stesso, inoltre, risulta essere l'ideatore con il US della strategia dei cd. "giri", in tutta evidenza concordata con il CC (le operazioni relative ai giri transitavano anche sui conti del CC, come è stato evidenziato per il RD), servendo tale sistema anche alla banca per dar luogo a flussi di denaro creanti l'apparenza di operatività nei rapporti bancari. All'uopo la Corte territoriale richiama, a titolo esemplificativo, le conversazioni oggetto di intercettazione intercorse tra il US ed il OL e specificamente: 1) la n. 7634 del 18.6.2008, dalla quale si evince che l'imputato manteneva un controllo diretto, e non solo de relato, sulle operazioni fittizie e sui "giri" organizzati, oltre ad esserne perfettamente a conoscenza quanto a nomi, cifre e operazioni varie, ed anzi dando lezioni a US sul meccanismo di funzionamento degli stessi;
2) la n. 14554 del 7.6.2008, dalla quale si evince che il OL veniva messo a conoscenza dal US che il Credito OP IN aveva deliberato di partecipare al maxi finanziamento, chiedendogli anche di aiutarlo a fare dei giri, che lui non capiva bene nel meccanismo. L'imputato stesso nell'esame reso all'udienza del 14.3.2016, ha esplicitamente evidenziato che tra lui ed il US era stata concordata una divisione dei compiti ed in sostanza un ruolo di pari rilevanza nella gestione dei loro comuni affari.
6.1.3.1. In tale contesto, pertanto, la Corte territoriale ha concluso nel senso che l'utilizzo delle varie società del gruppo, coinvolte nelle singole operazioni distrattive, per organizzare i "giri" di denaro e, quindi, per procurare al "gruppo" i finanziamenti con le modalità anomale indicate, dà conto di una gestione di fatto di esse. Tale conclusione non appare illogica, poiché concorrere nel procurare denaro, ideando appositi meccanismi fraudolenti, ben può essere indicativo di attività gestoria delle società utilizzate a tal fine. In ogni caso, l'apporto causale al depauperamento del patrimonio del CC da parte del OL, è chiaramente ricavabile dalle incessanti richieste di credito al CC nella consapevolezza di non poter ripianare l'esposizione, dalla anomala erogazione del credito, dalla fittizietà delle operazioni sottostanti, per l'assenza di mezzi, o, comunque, per il grave stato di crisi in cui versava il gruppo US OL (emblematica in tal senso si presenta l'operazione in maxipool B34) 6.2. Infondato, poi, si presenta il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. GI ed il terzo motivo del ricorso dell'avv. Pucci, in merito all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo B), in relazione anche alla peculiarità del reato di bancarotta commesso in ambito bancario. Sulla tematica relativa alla insussistenza di un 71 regime di valutazione diverso da quello tradizionale per le bancarotte fraudolente in ambito bancario si richiama quanto osservato sub 4 e ss. In merito all'elemento psicologico, si è già evidenziato in premessa, che alla volontarietà della condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non deve accompagnarsi la specifica conoscenza del dissesto della società, poiché l'evento del reato non è costituito dal fallimento ma dalla lesione dell'interesse patrimoniale dei creditori. La conoscenza dello stato di dissesto può costituire un elemento sintomatico della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ma ciò non significa che tale consapevolezza non possa essere ricavata da altri fattori, quali l'entità delle operazioni economiche e la loro negativa incidenza sul patrimonio dell'impresa (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 Rv. 246879). Nella fattispecie in esame, dunque, l'elemento psicologico del OL è palesemente evincibile dalla entità e natura delle operazioni economiche oggetto dell'attività distrattiva.
6.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Alice Pucci, atteso che la natura unitaria della condotta distrattiva per le ragioni esposte sub 3 impedisce la rilevazione di eventuali vizi di correlazione ex art. 521 c.p.p., non comportando di fatto la conseguenza invocata dal ricorrente.
6.4. Manifestamente infondati, poi, risultano gli ulteriori profili di censura di cui alla memoria del 12.3.2020. In particolare per quanto concerne la richiesta di riqualificazione dei fatti ex art. 216 L.Fall. in quelli di cui all'art. 217 L.Fall. si rimanda al punto 5.6. Per quanto concerne, invece, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a Corte territoriale ha ritenuto di non concedere tale beneficio, in considerazione dell'elevata intensità del dolo, per l'elevato danno economico causato al Credito OP IN e ai suoi creditori, nonché per l'assenza di concreti segni di resipiscenza. Tale valutazione non merita censure, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). La "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di 72 R preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).
7. Il ricorso di ON LC Il ricorso di ON MA è nel suo complesso infondato.
7.1. Il primo motivo censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla conoscenza dello stato di crisi del Gruppo TP. Ad avviso della ricorrente, non avrebbe trovato risposta la censura di contraddittorietà avanzata in appello in relazione all'affermazione del Tribunale, per cui agli inizi del 2008 il gruppo era in grave difficoltà, e tuttavia solo dal 2009 emergeva l'assoluta impossibilità di fronteggiare i pagamenti. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva, ha messo in rilievo come sia del tutto inverosimile che un soggetto con il profilo dell'imputata, stretta collaboratrice di US e legale rappresentante di più società del gruppo, non fosse a conoscenza dello stato di salute del gruppo US-OL: di ciò costituisce riprova decisiva la predisposizione di numerosi contratti preliminari fittizi al fine di far deliberare gli affidamenti alla banca, con i cui vertici la MA era costantemente in contatto.
7.2. Il secondo motivo, ha ad oggetto la bancarotta riparata, in relazione ad una pluralità di episodi: ad avviso della ricorrente è indifferente la provenienza delle risorse impiegate, assumendo rilievo il mero dato contabile del rientro. Sul punto è sufficiente richiamare quanto evidenziato al punto sub 3.8, al quale si rinvia.
7.3. Il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento, alla luce di quanto già evidenziato sub 3 in tema di reato unitario della bancarotta contestata al capo B). La Corte territoriale, nell'analizzare i vari episodi di cui al capo B) nei quali la MA, risulta coinvolta (cfr. pg. 47 e ss. della sentenza impugnata), ha ricavato la sua responsabilità quale concorrente estranea e l'apporto causale al depauperamento del patrimonio del CC da plurimi elementi e tra questi il ruolo di legale rappresentante di alcune società del gruppo US - OL, nonché di collaboratrice con US nella scelta dei soggetti da indicare nei preliminari fittizi, in taluni casi da lei predisposti materialmente. Emblematiche sono state ritenute all'uopo le conversazioni oggetto di intercettazione e segnatamente la n. 5634 del 22.5.2008, nella quale ella chiede al US come si può fare con "questi preliminari per arrivare a venti" (milioni); la n. 7391 intercorsa tra il US e l'imputata appunto il 16.6.2008, subito dopo le delibere degli otto affidamenti, dalla quale si ricava che l'imputata non è una semplice esecutrice materiale, ma al contrario è in grado di prendere decisioni e risolvere problemi, il tutto nell'ottica di confezionare pratiche fittizie complete anche della polizza assicurativa e la n. 42297 del 21.10.2009. 7.3.1. In tale contesto, la Corte territoriale, con valutazione immune da censure ha concluso nel senso che, la richiesta di erogazione del credito per le società amministrate dalla MA, attraverso strumenti fraudolenti (preliminari fittizi) e per importi 73 rilevanti, in uno alla conoscenza dello stato di crisi di molte società del gruppo "US- OL" ed alla piena consapevolezza dell'impossibilità di restituzione dei finanziamenti da lei curati, integrano pienamente l'apporto materiale dell'extraneus al depauperamento del patrimonio del CC, necessario per la configurabilità del concorso nel reato di bancarotta. Il motivo di ricorso non si confronta affatto con tale iter argomentativo, operando una parcellizzazione degli episodi di cui al capo B) e sottoponendo in più punti al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., sono in realtà dirette in più punti a richiedere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e ad offrire una ricostruzione alternativa dei fatti.
7.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico: a dispetto della asserita partecipazione alla predisposizione delle pratiche di affidamento, in realtà la MA non aveva rapporti con il settore bancario, né con i sottoscrittori dei preliminari, ma aveva unicamente un ruolo tecnico in ambito contrattualistico;
mancherebbe, inoltre, la prova della consapevolezza, ai tempi delle condotte contestate, dello stato di crisi del gruppo. Comunque, anche ove l'imputata fosse stata consapevole dell'irregolarità delle erogazioni, ciò non proverebbe il dolo dell'extranues nel reato di bancarotta. Il motivo è infondato, oltre che meramente reiterativo del motivo di appello: la MA è stata definita dalla Corte territoriale "molto più di una collaboratrice", come dimostrato dalle telefonate oggetto di intercettazione e dalla circostanza che era sovente lei ad indirizzare US sulle modalità con cui procedere. Quanto al dolo dell'extraneus, nel richiamare quanto evidenziato sub 6.1.1., si rileva che esso risulta provato, in quanto la consapevolezza della irregolarità delle erogazioni si è accompagnata alla predisposizione di contratti preliminari fittizi al fine di giustificare le richieste di affidamento, nella consapevolezza non soltanto della irrealizzabilità delle operazioni immobiliari programmate, ma altresì della possibilità di rientro dei soggetti erogati, e pertanto del depauperamento dell'istituto di credito, che ha affidato soggetti in assenza di idonee garanzie.
7.5. Il quinto e sesto motivo, in comune con SS LE, censurano il trattamento sanzionatorio, tanto con riferimento alla pena principale, quanto alle pene accessorie. In primo luogo è denunciata violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte di Appello riconosciuto le attenuanti generiche, senza tuttavia motivarne il giudizio di equivalenza con le aggravanti, né lo scostamento dal minimo edittale.
7.5.1. Quanto al primo profilo, occorre considerare come il giudizio di comparazione tra circostanze di segno diverso rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale 74 assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. ed abbia considerato l'opportunità del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti ed aggravanti sulla base dell'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 17417 del 09/12/1988, Rv. 182846). In relazione alla dosimetria sanzionatoria, invero, la sentenza impugnata si è mantenuta in prossimità del minimo edittale, ed al riguardo è consolidata la giurisprudenza di questa Corte per cui gli oneri motivazionali si attenuano quanto più ci si avvicina al minimo della pena.
7.5.2.Quanto alle pene accessorie, lamentano le difese come l'interdizione dai pubblici uffici sia stata applicata nella misura massima di cinque anni ex art. 29 c.p. e le pene accessorie ex art. 216 u.c. I. fall. nella misura massima di dieci anni, in contrasto con le indicazioni di Corte cost. n. 222 del 2018. Al riguardo, tuttavia, mette conto rilevare che la Corte territoriale ha giustificato l'irrogazione della pena accessoria in misura massima, con motivazione immune da censure, valorizzando i profili del danno e dell'intensità del dolo;
mentre a norma dell'art. 29 c.p. una condanna a pena superiore a tre anni importa l'applicazione della misura interdittiva per la durata di cinque anni.
8. Il ricorso di LE RO Il ricorso di SS LE è nel suo complesso infondato.
8.1. Con il primo motivo è censurata la motivazione in riferimento alla prova del dolo dell'extraneus sotto più profili. In primo luogo, quanto alla consapevolezza del dissesto della banca, desunta indebitamente dalla natura fittizia e anomala delle operazioni di finanziamento. La difficoltà di conoscenza di tale situazione emergerebbe sol che si consideri come neppure gli ispettori della CA d'IT nel 2010, successivamente alle condotte contestate, si resero conto della reale situazione patrimoniale della banca. Del pari, non sarebbe provata la conoscenza dello stato di crisi del gruppo US-OL (anche alla luce del progressivo allontanamento del SS da US), emergendo unicamente la conoscenza della fittizietà di alcuni preliminari. L'assunto difensivo non è condivisibile. La sentenza impugnata dà conto (p. 139) della posizione del SS, tra i più stretti collaboratori di US, insieme alla MA, a conoscenza delle attività del gruppo, del suo stato di salute e dei rapporti patologici intrattenuti con la banca. Da ultimo è censurata l'incoerenza dell'impianto argomentativo della sentenza nella parte in cui, da un lato, si afferma che ogni sub imputazione costituisce reato autonomo, dall'altro si adotta una prospettiva globale in malam partem, al fine di individuare il dolo dell'imputato. 75 Anche tale prospettiva non appare meritevole di condivisione alla luce delle considerazioni già svolte ai punti 3 e ss. ai quali si rimanda. La sentenza impugnata, in particolare, ha messo in rilievo la ripetitività delle operazioni distrattive e tutta una serie di costanti (assenza di garanzie, predisposizione di contratti preliminari fittizi, deliberazione degli affidamenti inusualmente rapida, giri di denaro) che dimostrano la consapevolezza, in tutti i soggetti coinvolti, dell'inesorabile depauperamento dell'istituto di credito cooperativo, al fine di tenere a galla il gruppo facente capo a US e OL.
8.2.Il secondo motivo ha ad oggetto la questione della bancarotta riparata, per la quale si rinvia al punto 3.8. 8.3. Il terzo motivo- che censura i singoli episodi distrattivi contestati all'imputato- si presenta manifestamente infondato, sviluppando censure in fatto miranti a fornire ricostruzioni alternative degli avvenimenti. Nel richiamare quanto evidenziato sub 3, si osserva che la Corte territoriale, nell'analizzare i vari episodi di cui al capo B) nei quali il SS risulta coinvolto, ha ricavato la sua responsabilità quale concorrente estraneo e l'apporto causale al depauperamento del patrimonio del CC da plurimi elementi e, tra questi, il ruolo di legale rappresentante di alcune società del gruppo US - OL (legale rappresentante o procuratore della Santa Croce 2010 srl e procuratore della Immobiliare CI srl), beneficiarie dal CC di affidamenti fondati sulla stipula di contratti preliminari fittizi, tra i quali uno in prima persona come promittente acquirente nell'ambito del "gruppo degli otto" (capo B23). Il suo ruolo era prevalentemente volto a tenere i rapporti con i (fittizi) promittenti acquirenti accompagnandoli in banca per la firma degli atti necessari. La realizzazione di preliminari fittizi posti a fondamento dell'erogazione del credito per significativi importi, in uno alla compiuta conoscenza delle attività del gruppo US- OL e, quindi, dello stato di crisi in cui esso versava, la consapevolezza non soltanto della irrealizzabilità delle operazioni immobiliari programmate, ma altresì della impossibilità di rientro dei soggetti erogati, e pertanto del depauperamento dell'istituto di credito, che affidava soggetti in assenza di idonee garanzie, è stato ritenuto senza illogicità pienamente integrante anche l'elemento soggettivo del concorso dell'estraneo.
8.4. Per il quarto e quinto motivo di ricorso si rimanda a quanto già evidenziato sub 7.5 in merito alle stesse questioni in punto di trattamento sanzionatorio.
9. Ricorsi relativi ai capi Q) ed R) 9.1. Il nono e decimo motivo di ricorso di DE RD ed i ricorsi di OZ RC NZ RO, IC RL, OT IC UC, CC EL, PA SS, CI BR, CH VA e EL IA, relativi alle residue imputazioni per le annualità 2010 e 2011, di cui ai capi Q) ed R), loro rispettivamente ascritti, non sono inammissibili ai sensi dell'art. 606/3 c.p.p., sicchè non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare 76 ঠ e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' 11/06/2013). La sentenza impugnata, invero, dev'essere annullata senza rinvio agli effetti penali, essendo rimasti estinti per prescrizione, successivamente alla sentenza impugnata, i suddetti reati per le annualità indicate. Il relativo termine massimo di sette anni e sei mesi, applicabile ratione temporis, è, infatti, decorso, in considerazione del fatto che le domande per ottenere i contributi all'editoria per le annualità 2010-2011 furono firmate dalla S.T.E. s.r.l., la prima, il 14.1.2011 (pervenuta alla Presidenza del Consiglio del Ministri 1.2.2011), mentre la seconda il 25.1.2012 (pervenuta il 9.2.2012), nonché dalla SE AR piccola scarl, la prima, il 18.1.2011 (pervenuta 31.1.2011) e la seconda il 10.1.2012 (pervenuta il 9.2.2012).
9.2. Nella fattispecie in esame si verte nell'ambito di tentate truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex artt. 56, 640 bis c.p. e l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una P.A. non è esclusa dal fatto che essi siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (Rv. 240412; Sez. 6, n. 36199 del 16/09/2020, Rv. 280178). Corretta, dunque, risulta essere l'impostazione della Corte territoriale, che, nell'escludere la maturazione del temine di prescrizione in appello, per i reati di cui alle annualità suddette, ha individuato nella data di inoltro/arrivo della domanda volta ad ottenere l'erogazione del contributo quella del dies a quo per il decorso del termine prescrizionale. Sul punto, non merita condivisione la tesi sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui occorrerebbe guardare all'attivazione ed espletamento del procedimento nel quale si inserisce la domanda per l'erogazione dei contributi e non alla mera presentazione di essa, essendo quelle in esame fattispecie di truffa tentata. Neppure potrebbe- in assenza di impugnazione specifica sul punto da parte della Pubblica accusa- essere rimessa in discussione la declaratoria di prescrizione già emanata, intangibile oltre che agli effetti penali, anche per quelli civili, per quanto si dirà.
9.3. Le deduzioni degli imputati, in relazione alle diffuse argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, come si evidenzierà nell'analisi dei ricorsi, escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129 c. 2^ c.p.p., che rileva, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte degli imputati e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con 77 qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. 3, n.10221 del 24/01/2013). Nel caso di specie, i motivi di ricorso degli imputati sono nel loro complesso infondati, alla luce, di quanto si evidenzierà anche in relazione agli interessi civili, sicchè la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati di cui ai capi Q) ed R) estinti per prescrizione, mentre i ricorsi vanno respinti agli effetti civili.
9.4. Come evidenziato in premessa, le imputazioni di cui ai capi Q ed R riguardanti la fraudolenta percezione e tentata percezione dei contributi per l'editoria previsti dalla L. n. 250/1990, si riferisce a due società editoriali denominate, la prima, Società Toscana di Edizioni srl ("S.T.E. srl") e la seconda, SE AR, piccola società cooperativa a responsabilità limitata. Le due società, secondo l'accusa, facevano entrambe capo a RD, che ne era il vero proprietario e dominus, ed al PA che ne era l'amministratore di fatto, mentre gli altri imputati li supportavano ricoprendo varie cariche societarie e partecipando dolosamente alla consumazione dei due reati contestati, senza godere però di una piena autonomia. Entrambe erano state, infatti, costituite e gestite in modo tale da simulare il possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 250/1990, di cui erano invece prive, mediante artifici e raggiri costituenti l'elemento oggettivo di ciascuno dei due reati contestati. -In merito al capo Q), la S.T.E. s.r.l., avrebbe indebitamente percepito- o tentato di percepire i contributi statali previsti dalla L. n. 250/1990 e successive modificazioni: 1) sia attestando falsamente il possesso del requisito di cui all'art. 3 c.2 bis L. cit., cioè il fatto che la maggioranza del proprio capitale fosse detenuta dalla cooperativa Nuova Editoriale scarl;
2) sia occultando l'esistenza della causa escludente prevista dall'art. 3 c.11 ter L. cit., cioè il suo collegamento con altra impresa richiedente i medesimi contributi, segnatamente la cooperativa SE AR piccola scarl. -In merito al capo R) la SE AR piccola scarl avrebbe indebitamente percepito -o tentato di percepire- i contributi statali previsti dalla L. n. 250/1990: 1) sia attestando falsamente il raggiungimento del requisito della diffusione di non meno del 40% della tiratura;
2) sia occultando l'esistenza della causa escludente prevista dall'art. 3 c.11 ter L. cit., cioè il suo collegamento con altra impresa richiedente i medesimi contributi, segnatamente la S.T.E. s.p.a., poi s.r.l.; 3) sia attestando falsamente il requisito della natura cooperativa della società stessa, priva invece della necessaria partecipazione dei soci alle scelte gestionali;
4) sia aumentando artificiosamente i costi di realizzazione del quotidiano "RO DA", mediante fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. 10. I ricorsi di RO OZ RC NZ e RL IC sono nel loro complesso infondati (con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione, in relazione ai 78 P reati loro rispettivamente ascritti, come evidenziato sub 9), mentre vanno respinti agli effetti civili. 10.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi non merita accoglimento. Con tale motivo i ricorrenti in relazione al capo Q) (all'epoca lo OZ era Presidente del CdA di ST ed il IC, amministratore delegato e consigliere sempre di ST) contestano la natura fittizia della cooperativa Nuova Editoriale scarl (NE), evidenziando come essa non fosse cooperativa di lavoro, ma mista, appartenente alla terza categoria di cui all'art. 2512/1 n. 3 c.c. e non avesse scopo di lucro come da obbligo statutario;
in ogni caso, non sarebbe possibile ipotizzare la simulazione dell'atto costitutivo di una società (di capitali) non essendo la simulazione compresa tra le cause di nullità della società di cui all'art. 2332 c.c., così come evidenziato da Sez. Civ. 1, n. 30020 del 29/12/2011, essendosi l'ente costituito con l'iscrizione nel registro delle imprese, sicchè nessuna truffa può configurarsi. 10.1.1. L'assunto difensivo è infondato, risolvendosi in una indebita sovrapposizione di piani, civile e penale, sul presupposto per cui la “fittizietà” della cooperativa equivarrebbe alla simulazione del suo atto costitutivo. Tale equiparazione, da cui muove il relativo motivo di ricorso, non può essere condivisa. 10.1.2. Nella vicenda in esame i giudici del merito hanno ricavato la fittizia natura di società cooperativa della Nuova Editoriale s.c.a.r.l. costituente il primo artificio - considerato per la ricorrenza del reato di truffa di cui al capo Q) sulla base della costituzione artificiosa di tale società, circostanza questa testimoniata da precisi elementi fattuali adeguatamente valutati dai giudici di merito, al fine di accedere a contribuzioni statali non dovute;
diversamente, la simulazione del contratto sociale, di cui parte ricorrente predica la non configurabilità, come riconosciuto da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità (arg. ex art. 2332 c.c.), involge unicamente i profili civilistici relativi all'esistenza ed alla veste formale della società, indiscutibili una volta realizzatasi la formalità pubblicitaria, a tutela dei rapporti instaurati con i terzi. 10.1.3 Il concetto di società fittizia- ed in particolare di cooperativa fittizia- invece, è pienamente radicato nella giurisprudenza penale di questa Corte in relazione, ad esempio, ai reati tributari: è stato, in particolare, affermato come in materia di tenuta delle scritture contabili obbligatorie, il giudice penale possa verificare la effettiva natura di società cooperativa dell'impresa e constatare l'assenza del requisito della mutualità, concludendo per la fittizietà della struttura cooperativa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 13/11/1995, Rv. 203696; Sez. 3, Sentenza n. 12206 del 12/10/1995, Rv. 203705), di talché risulta dimostrata l'infondatezza dell'assunto da cui muove il ricorrente operando la predetta equiparazione. La sentenza impugnata non mette in discussione la natura formale della società richiedente i contributi, confermando piuttosto l'impostazione che contesta le anomalie della cooperativa con riferimento alle modalità del suo finanziamento, alla vita interna all'ente e 79 al mancato perseguimento degli scopi mutualistici;
ad essere artificioso è stato reputato, dunque, l'aver dato (e mantenuto) una veste formale a tale ente, distonica rispetto alla sua reale natura, inducendo in errore gli uffici presso la Presidenza del Consiglio del Ministri circa il diritto all'ottenimento del beneficio. In tal senso, la sentenza impugnata ha correttamente affermato (p. 160) come l'artificio utilizzato non sia stato quello di creare una società affetta da nullità, ma semplicemente una società che veniva denominata "cooperativa" senza averne i requisiti, in violazione dell'art. 2515 c.c. (in proposito le sentenze di merito richiamano le dichiarazioni dei soci AS GI, AS VI, RI EN e RI RA dei quali non è stata messa in dubbio l'attendibilità- i quali hanno asserito di non avere mai conferito alcuna somma di denaro per partecipare alla cooperativa, pur avendovi aderito e di non avere in alcun modo contribuito, né al raggiungimento dello scopo sociale, che costoro credevano fosse la creazione di posti di lavoro, né alla vita sociale, della quale hanno sempre ignorato tutto, non avendo mai ricevuto né convocazioni alle assemblee ordinarie né alcuna informazione circa le iniziative e le scelte economiche, e ciò pur essendo stata la AS GI nominata, sin dalla costituzione della cooperativa ma a sua insaputa, membro del Consiglio di Amministrazione). Inoltre, lo statuto della Nuova Editoriale scarl, all'art. 5 stabiliva che "Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche ... che esercitano arti o mestieri attinenti alle finalità della Cooperativa che partecipano ai lavori dell'impresa sociale e cooperano al suo esercizio e sviluppo", finalità indicate all'art. 4 come "l'attività informativa ed editoriale e la promozione dell'informazione, ivi compreso la pubblicazione e distribuzione di quotidiani ...": invece, nessuno dei soci fondatori esercitava attività attinenti l'editoria o il giornalismo, come descritto nella sentenza di primo grado, e nessuno di essi ha mai svolto, entro la cooperativa o presso terzi, attività del genere. Il rilievo dei ricorrenti, poi, secondo cui la NE era in realtà una "cooperativa mista", appartenente alla terza categoria di cui all'art. 2512/1 n. 3 c.c., e non di lavoro, non supera il dato che tale società, pur denominata cooperativa, non possedeva nessuna delle caratteristiche per essere definita tale, alla luce del complesso degli elementi messi in risalto dai giudici di merito e non seriamente contestati, circa la fittizietà della società. 10.1.4 Con specifico riferimento al finanziamento interno, la difesa contesta come la sentenza d'appello abbia ritenuto la fittizietà della cooperativa Nuova Editoriale per avere acquistato la quota di maggioranza (51%) del capitale di S.T.E. con denaro non appartenente ai soci, ma a soggetti estranei: secondo il ricorrente ciò non avrebbe tuttavia nulla a che vedere con l'esistenza dell'impresa sociale. La doglianza è infondata: alla luce di quanto precisato, l'esistenza su di un piano formale della società cooperativa nulla dice in ordine alla contestazione della sua fittizietà, ed anzi, proprio le modalità di acquisto della maggioranza di capitale della società editoriale richiedente i contributi dimostrano la strumentalità della società cooperativa alla realizzazione delle frodi. Quest'ultima, infatti, risulta essere in sostanza una scatola vuota 80 finanziata da soggetti esterni, costituita al solo fine di far apparire sussistenti le condizioni che la legge sull'editoria pone per l'ottenimento del finanziamento pubblico. 10.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 640 c.p. e 2359 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto artificioso l'occultamento dell'esistenza di un collegamento tra la S.T.E. e la SE AR in violazione delle norme sul finanziamento pubblico all'editoria, che impediscono una duplice contribuzione. In particolare, tale sentenza sarebbe viziata non essendo giuridicamente configurabile un gruppo societario di fatto. 10.2.1 Il motivo è infondato. La legislazione di settore si preoccupa, in materia di contribuzione pubblica all'editoria, che un medesimo soggetto non ottenga plurime contribuzioni per l'attività editoriale di testate distinte, ove queste siano a lui riconducibili, in base a rapporti di colleganza, controllo societario o appartenenza ad un medesimo gruppo. In questo senso dispone l'art. 3, co. 11-ter della legge n. 250 del 1990, a norma del quale i contributi previsti sono concessi, a condizione che non ne fruiscano imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano. Da tale previsione discende, con particolare riferimento all'ultima parte della norma, che non possano fruire dei contributi imprese controllate dagli stessi soggetti che controllano l'impresa richiedente: questo è il dato con il quale si sono confrontate le sentenze di merito, attribuendo rilievo alla riconducibilità della società S.T.E. s.p.a./s.r.l. e della cooperativa SE AR s.c.a.r.l. ai medesimi soggetti (RD e PA) nell'ambito di un gruppo di fatto attivo nel settore dell'editoria, composto dalle predette società e dalle società service. In tale contesto risulta evidente l'errore di prospettiva in cui incorre la difesa laddove lamenta la non configurabilità sul piano giuridico di un gruppo societario di fatto. Giova al riguardo ricostruire il quadro normativo e le posizioni assunte da questa Corte di legittimità in materia. 10.2.2. Preliminarmente mette conto rilevare che correttamente si stigmatizza, da parte dei ricorrenti, l'erronea affermazione riportata nella sentenza impugnata (p. 164) in relazione alla figura dell'amministratore di fatto, la cui esistenza a prescindere da una previsione normativa dimostrerebbe, ad avviso della Corte d'appello, come possano avere rilevanza anche figure non disciplinate dal legislatore (in tal modo non confrontandosi il giudice territoriale con la chiara previsione di cui all'art. 2639 c.c.): è ben vero, tuttavia, come l'introduzione di tale norma sia stata a suo tempo codificatrice di approdi cui la giurisprudenza era già da tempo pervenuta nell'attribuire rilievo ad un'ingerenza gestionale significativa e continuativa di soggetti sprovvisti della veste formale di amministratori (in tempi risalenti già Sez. 5, Sentenza n. 560 del 29/11/1972, Rv. 123021). 10.2.3. Orbene, con riferimento ai gruppi di società, per lungo tempo ha fatto difetto una disciplina organica della materia, tale da attribuire rilievo sul piano giuridico a tali forme di aggregazione d'impresa, sempre più frequenti nel contesto di un mercato concorrenziale e 81 Đ globalizzato;
soltanto con la riforma del diritto societario del 2003 (d. Igs. 17 gennaio 2003, n. 6) è stato operato in termini generali un riconoscimento, sebbene ritenuto ancora embrionale, di tali realtà economiche, con la riscrittura del capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile (artt. 2497 - 2497-septies), dedicato alla direzione e al coordinamento di società. In particolare, l'art. 2497 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori della capogruppo (salvo il concorso ex art. 2497 co. 2 degli amministratori delle singole società eterodirette, i quali si siano resi compartecipi del fatto lesivo) per eventuali abusi nell'attività di direzione e coordinamento;
l'art. 2497-bis disciplina invece le formalità pubblicitarie da seguire per rendere nota la soggezione di una società all'attività di direzione e coordinamento da parte della holding, con obblighi di indicazione e di iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese. Rispetto ai gruppi societari, il ricorrente richiama la costante giurisprudenza, sia civile che penale, che nega autonoma rilevanza giuridica a tale figura, esistente unicamente sotto il profilo economico-finanziario, rimanendo inalterata l'autonomia soggettiva delle singole società; a fortiori, nell'ottica difensiva, non potrebbe assumere rilevanza l'esistenza di un gruppo societario di fatto. Al riguardo, posto che è senz'altro corretta l'affermazione relativa alla mancanza di autonoma soggettività giuridica in capo al gruppo, tale affermazione è ininfluente in relazione alla vicenda in esame, in cui a rilevare è unicamente che, attraverso la schermatura dei reali assetti proprietari di società facenti capo ai medesimi soggetti, è stata ottenuta, per anni, una duplice contribuzione in violazione delle norme di settore relative alla contribuzione pubblica all'editoria. Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello sul punto, il divieto di accedere ai contributi "è previsto non solo nel caso di esistenza delle forme di controllo e collegamento previste dall'art. 2359 c.c., ma anche nel caso di un collegamento di fatto derivante dall'essere le imprese controllate in realtà dai medesimi soggetti": ed è con tale circostanza che la sentenza impugnata si è confrontata, confermando la conclusione già raggiunta dal Tribunale per cui sussistesse la condizione ostativa in esame, facendo capo la S.T.E. e la SE AR a PA e RD. Giova, poi, precisare che, laddove questa Corte ha negato rilevanza ad una realtà di gruppo, ciò è avvenuto in relazione alla disciplina penalistica sui vantaggi compensativi, specie in ambito penalfallimentare, ma soltanto in difetto di puntuale prova dell'inserimento in una realtà di gruppo e della effettiva reintegrazione patrimoniale per la società autrice di atti di disposizione patrimoniale depauperativi. La riforma dei reati societari del 2002 ha infatti introdotto all'art. 2634 c.c., relativo al delitto di infedeltà patrimoniale, la previsione per cui «non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo>>. 82 # Tale disposizione vale ad escludere sul piano obiettivo la sussistenza del reato, qualora il danno patrimoniale cagionato alla società dall'amministratore infedele sia compensato da vantaggi di cui di riflesso la stessa società benefici in ragione dell'inserimento in un gruppo. Come è stato anticipato, pur non mancando pronunce di segno contrario (Sez. 5, Sentenza n. 23241 del 24/04/2003, Rv. 224952), la clausola dei vantaggi compensativi è stata valorizzata in termini di sistema, con conseguente sua applicazione anche per reati diversi, in specie quelli fallimentari, non senza precisarsi, tuttavia, come possa riconoscersi carattere compensativo solo al vantaggio che refluisca sulla società cui afferisce l'atto dispositivo (in questi termini, Sez. 5, Sentenza n. 36764 del 2006). Tale lettura, del resto, costituisce il precipitato logico del presupposto di partenza, che il collegio condivide (né la pronuncia impugnata lo ha mai messo in discussione), per il quale l'esistenza di un gruppo societario non conduce alla creazione di un nuovo ente dotato di autonoma soggettività giuridica, rimanendo impregiudicata la separatezza sul piano patrimoniale delle varie società partecipanti: in questo senso si è espressa questa Corte affermando come proprio l'autonomia soggettiva delle singole società che fanno parte di un gruppo comporta che l'affidamento dei creditori sia riposto sulle sole capacità patrimoniali della società nei cui confronti vantano la pretesa (Sez. 5, n. 36824 del 2016). Proprio in questa direzione è stato di recente ribadito che, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545). 10.2.4. Quanto evidenziato vale, dunque, a smentire l'assunto difensivo per il quale non avrebbe rilievo sul piano giuridico la figura del gruppo societario: al contrario, la giurisprudenza si è solo preoccupata che l'invocazione di una realtà di gruppo non costituisse l'escamotage per eludere le disposizioni penali poste a tutela delle società, dei creditori e dei terzi, imponendo uno specifico onere probatorio in capo all'imputato. Tuttavia, come già accennato, il dato assorbente in relazione alle vicende del presente procedimento è un altro, ossia che nel settore della contribuzione pubblica all'editoria è la stessa legge ad attribuire rilievo a situazioni di "gruppo", ancorché non formalizzate, laddove si fa riferimento quale condizione ostativa per il riconoscimento del beneficio al collegamento tra società, o al controllo congiunto sulle richiedenti operato da una stessa impresa o persona fisica. Peraltro, è la stessa ampiezza dei fenomeni indicati dalla norma (imprese collegate con l'impresa richiedente o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano) a dare 83 R conto della ratio saliente della causa di esclusione della contribuzione, ossia quella di evitare "duplicazioni" nella concessione dei contributi, Stando così le cose, il giudice del merito ha il compito di verificare se dietro i formali assetti proprietari delle persone giuridiche vi siano in realtà sempre gli stessi soggetti o persone: avendo nel caso di specie tale verifica avuto esito positivo, alla luce delle risultanze dibattimentali, sicchè correttamente è stata ritenuta integrata la condotta artificiosa rilevante per il reato di cui all'imputazione. Del resto, che si dia in questo ambito rilievo a rapporti di gruppo tra imprese risultanti soltanto sul piano fattuale è soluzione imposta dalla necessità di munire di effettività la disciplina in tema di contributi pubblici, volta all'impedimento di indebite locupletazioni: è di tutta evidenza che opinare diversamente, attribuendo rilievo unicamente a realtà di gruppo formalizzate sulla base delle disposizioni di legge, svuoterebbe il significato di tale limitazione, consentendo facili elusioni a danno dell'erario. 10.3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo del ricorso dello OZ, con il quale il ricorrente adduce che la conoscenza dell'iniziativa del RD di costituire la cooperativa non prova che l'imputato fosse consapevole anche delle modalità di nascita della Nuova Editoriale, di quali fossero i soci e le modalità di gestione. Tale deduzione si presenta del tutto generica, omettendo di confrontarsi con quanto evidenziato nella sentenza impugnata, che, invece, indica plurimi elementi dai quali invece tale consapevolezza si ricava. Specificamente, con le spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 23.11.2016, lo stesso imputato dichiarava di essere stato informato da RD e PA della volontà di costituire una cooperativa che avrebbe acquistato la maggioranza delle quote della S.T.E. spa, al solo scopo di far ottenere a quest'ultima i contributi statali, e di sapere che furono i predetti RD e PA ad occuparsi della sua costituzione e della scelta dei soci. Inoltre, il 15.12.2002, l'imputato per conto della S.T.E. spa stipulava un contratto "per prestazione di servizi di segreteria" con la Nuova Editoriale scarl, affidando a quest'ultima, a partire dal 1.1.2003, i servizi di "ufficio stampa, archiviazione e catalogazione giornali e periodici e rassegna stampa", ma la Nuova Editoriale scarl non aveva all'epoca alcun dipendente e in seguito avrà solo la RT e la BE, "passate" proprio a partire dal 1.5.2003- con un accordo firmato sia dal OT, sia dall'imputato per le due società dalla S.T.E. spa di cui già erano dipendenti alla predetta cooperativa. Infine, non illogicamente, la consapevolezza dell'imputato dell'esistenza di un unico gruppo editoriale è stata tratta dalla vicenda della "controffensiva" orchestrata dal PA nel 2007 per rispondere alle notizie di stampa, che parlavano appunto di un unico gruppo editoriale con riferimento al trattamento subito dai dipendenti della TDN s.r.l., emblematica di una pianificazione di strategia tra i vari componenti del "gruppo", meditata anche "con l'avvocato ed eventualmente con DE" (cfr. pg. 174 della sentenza impugnata). 10.4. Manifestamente infondati si presentano il terzo e quarto motivo di ricorso del IC, circa la sua estraneità agli artifici di cui al capo R) (del quale l'imputato risponde quale 84 Presidente del Consiglio di amministrazione della Intermezzi s.r.l. ed amministratore unico della Toscana Daily New s.r.l., società facenti parte del gruppo societario di fatto ST-SE AR). In proposito, il ricorrente si limita a svilire il suo ruolo, senza confrontarsi compiutamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ricava la sua responsabilità concorsuale da plurimi elementi, tra cui la carica di presidente del CdA della Intermezzi srl e, per un breve periodo, di amministratore unico della TDN srl, ma soprattutto dall'incarico di ristrutturazione del gruppo da lui svolto a partire dal 2007. Tale incarico, infatti, lungi dal costituire un mero incarico di "consulenza", non illogicamente è stato ritenuto dalla Corte territoriale dimostrativo della sua piena e approfondita conoscenza- peraltro, già acquisita in virtù degli incarichi ricoperti- dell'esistenza del gruppo stesso, venendo egli in contatto con l'assetto e la contabilità di ciascuna delle società che lo componevano, con la consapevolezza anche della esistenza di una loro eterodirezione, atteso che agli incontri partecipavano non gli amministratori di dette società, ma altri soggetti tra cui il PA ed il RD, apparentemente estranei ad esse. Inoltre, aveva piena conoscenza anche degli artifici messi in atto dalla SE AR scarl per accedere ai contributi, non solo dell'omessa comunicazione del collegamento con la S.T.E. spa/srl, ma anche della sovrafatturazione. Egli stesso, infatti, (come ricordato dal teste CA) incontrava difficoltà a distinguere i dati contabili reali da quelli fittizi o alterati, della cui esistenza era quindi consapevole, e come presidente del CdA della Intermezzi srl ha partecipato al sistema creato per coprire con fatture fittizie le sovrafatturazioni che la cooperativa indirizzava alle società service. Inoltre, anche successivamente al 2007 proseguiva nella sua attività di concorrente nell'attività illecita, relativa all'erogazione di contributi per la SE AR, avendo egli chiesto per la S.T.E. spa/sri e lasciato chiedere per la SE AR scarl i contributi pubblici con domande contenenti ancora i dati falsi o alterati sopra descritti, che egli avrebbe dovuto correggere, stante il suo incarico di ristrutturare sotto il profilo economico/finanziario l'intero gruppo societario. Portata cruciale, in particolare, doveva rivestire il piano di ristrutturazione del IC perché la lievitazione dei costi, sia pure a seguito di sovrafatturazione, aveva portato le società adtà ad indebitarsi in modo eccessivo con il Credito OP IN, ma tale piano prevedeva affatto la eliminazione del sistema di sovrafatturazione, bensì solo un generale contenimento delle spese. 10.5. Del tutto generico si presenta, poi, il quinto motivo di ricorso, circa il vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo Q, non confrontandosi il ricorrente con la circostanza che la consapevolezza della illegittimità delle contribuzioni è stata ricavata da una pluralità di elementi e non dalle mere informazioni della stampa. 11. Il ricorso di IC UC IA è nel suo complesso infondato - con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione in relazione al reato Q, come evidenziato sub 9) 85 -ed eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione mentre va respinto agli effetti civili. Ed invero, non ricorrono elementi per il proscioglimento nel merito dell'imputato, alla luce della regola di giudizio ex art. 129 c. 2^ c.p.p., anche in relazione alle annualità 2008-2009, per le quali è stata già dichiarata la prescrizione dei reati di cui al capo Q. Invero, la deduzione riproposta in questa sede- secondo cui il requisito soggettivo per la percezione dei contributi pubblici è costituito, tanto dalla natura di cooperativa della società controllante, quanto dalla natura di ente morale ex art. 3/2 bis della legge n. 250/1990, sicchè, anche a voler escludere la natura di cooperativa della società controllante, occorreva verificare che essa non rientrasse di fatto in una delle ulteriori tipologie aventi diritto al contributo- risulta destituita di fondamento. Ed invero tale deduzione, priva di idonee argomentazioni a conforto ed ipotetica nella allegazione, non risulta essere decisiva. Infatti, anche a voler ritenere per un attimo la riconducibilità di fatto della NE ad un ente morale (ma non si comprenderebbe, poi, perché tale forma non sia stata formalmente assunta), tale inquadramento non comporterebbe, comunque, l'esclusione di responsabilità dell'imputato, permanendo la violazione dell'art. 3 comma 11 ter L. 250/90. 12. I motivi di ricorso di DE RD in relazione ai capi Q ed R 12.1. Il nono e decimo motivo del ricorso di DE RD, in relazione ai reati di cui ai capi Q) ed R) per le annualità 2010 e 2011, sono complessivamente infondati, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione, come evidenziato sub 9) ed eliminazione della relativa pena di mesi quattro di reclusione, mentre i motivi di ricorso vanno respinti agli effetti civili. Il RD è stato ritenuto dalle sentenze di merito il dominus delle società ST e SE AR, beneficiarie dei contributi per l'editoria, avendo: -deciso di costituire la Nuova Editoriale scarl, reperendo i soci tra i propri amici e conoscenti;
la cooperativa era amministrata formalmente dal IA che si è autodefinito "uomo di fiducia e referente dell'imputato e di fatto dal PA, già collaboratore del Credito OP IN;
- partecipato all'acquisto della cooperativa e al suo trasferimento in Toscana per consentire al giornale "RO", che veniva edito dalla N.T.E. srl di cui l'imputato era socio al 20% e reale dominus, di accedere al contributo statale risolvendo così i suoi gravi problemi economici. 12.2 Con il nono motivo di ricorso, il RD sviluppa in premessa censure inammissibili, in merito alla mancata valutazione nella sentenza impugnata delle dichiarazioni di alcuni soci, ma tali censure si presentano generiche ed in fatto. Infondate sono, invece, le censure in ordine alla configurabilità di una cooperativa "fittizia”, ma sul punto si rimanda integralmente alle motivazioni sub 10.1 e ss. 86 Per quanto concerne, poi, le censure relative alla inconfigurabilità di un "gruppo societario di fatto", anche per tali censure si rimanda alle valutazioni svolte sub 10.2. La prova, poi, del coinvolgimento dell'imputato nella SE AR, contrariamente all'assunto dello stesso in questa sede, si ricava dalle sue ammissioni, circa l'avvenuta partecipazione all'acquisto della cooperativa in questione ed al suo trasferimento in Toscana. 12.3. Infondato si presenta, altresì, il decimo motivo di ricorso del RD in relazione alla mancata qualificazione dei reati di cui ai capi Q ed R nel delitto di indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter c.p.). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007), il rapporto tra i reati di cui agli artt. 316-ter e 640-bis si pone in termini di sussidiarietà, nel senso che il delitto di indebita percezione di pubbliche erogazioni trova applicazione nelle sole ipotesi in cui l'erogazione patrimoniale è accordata sulla mera base della documentazione ricevuta dall'ente pubblico. Il quid pluris di disvalore del reato di truffa ex art. 640-bis c.p. investe, tanto l'evento di induzione in errore, quanto l'azione delittuosa, caratterizzata non già dalla mera presentazione di dichiarazioni mendaci o dalla omissione di informazioni dovute, ma dalla realizzazione di artifizi o raggiri, causalmente efficienti rispetto al predetto evento (in termini, Sez. 2, Sentenza n. 47064 del 21/09/2017, Rv. 271242). In questo senso si è affermato che il più grave reato di cui all'art. 640 bis c.p. escluso soltanto ove all'ente erogatore sia preclusa un'autonoma attività di accertamento, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Rv. 261000). Nel caso in esame, le difese contestano l'operata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 640 bis, asserendo che la concessione del contributo sia in realtà accordata sulla sola base della documentazione allegata, senza espletamento di attività istruttoria. Al riguardo, è, invece, esente da censure la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto configurabile nella fattispecie il reato di cui all'art. 640 bis c.p., laddove correttamente evidenzia, per un verso, come gli imputati non si siano limitati alla presentazione di dichiarazioni mendaci, avendo predisposto rilevanti artifici e raggiri (costituzione di una società cooperativa appositamente finanziata dall'esterno al fine di acquisire la maggioranza della società editrice, occultando il collegamento di quest'ultima con l'altra cooperativa beneficiaria delle contribuzioni;
alterazione dei dati relativi alla diffusione dei quotidiani;
sistematica sovrafatturazione per aumentare fittiziamente i costi); per altro verso, l'assunto difensivo per cui i controlli sarebbero stati meramente formali è sconfessato dalla circostanza per cui la liceità delle domande era vagliata in via preventiva, da apposite società nonché dalla Commissione tecnica consultiva per l'editoria di cui all'art. 54 L. 418/1981. 87 13. I ricorsi di SS PA e EL ON sono nel loro complesso infondati (con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti come evidenziato sub 9), mentre vanno respinti agli effetti civili. 13.1. Con il primo motivo- relativamente al reato di cui al capo Q - si censura la natura fittizia della cooperativa Nuova Editoriale, stante l'inconfigurabilità della simulazione avendo la Cassazione Civile affermato che non è configurabile la simulazione del contratto sociale, una volta realizzatasi la formalità pubblicitaria con l'iscrizione nel registro delle imprese, che cristallizza anche il tipo e lo scopo sociale. Il motivo è infondato e sul punto si rimanda a quanto evidenziato sub 10.1. e ss. In merito, poi, al fatto che la Corte territoriale, non si sarebbe confrontata con quanto dedotto a sostegno dell'autenticità della natura cooperativa, ed in particolare con l'apposito sistema di vigilanza previsto dalla legge, tale deduzione si presenta generica e non elide il dato della fittizietà messo in risalto dalle sentenze di merito, ricavato dagli indici obiettivi enunciati. 13.1.1. Generica si presenta, altresì, la deduzione circa il vizio di motivazione della sentenza impugnata che ha omesso di valutare le doglianze difensive che smentiscono il dato della fittizietà, ed in specie le dichiarazioni dei vari soci escussi in dibattimento (RI, BE), nonché le dichiarazioni del sindaco Conti, non apparendo tali testimonianze significative ed idonee a scalfire i dati oggettivi sui quali si è fondata la valutazione dei giudici di merito circa la natura fittizia della cooperativa NE. 13.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'inesistenza di un collegamento rilevante penalmente ex art. 3 co. 11 ter L. 250/1990, alla luce dell'art. 1 co. 8 L. 416/81 (finalizzata alla tutela della trasparenza societaria nell'ambito dell'editoria), dall'art. 2359 c.c. che reca una serie di indici presuntivi dell'influenza dominante e del controllo, dell'art. 3 L. 250/1990, il quale non rinvia alla norma codicistica ed affianca al controllo il collegamento quale condizione ostativa per richiedere il contributo. La Corte territoriale ha bocciato come erronea l'obiezione della inapplicabilità alla S.T.E. della causa di esclusione ex art. 3 co. 11 ter L. 250/90, pure riconoscendo che la norma in questione richiama soltanto le ipotesi di cui al co. 2 della disposizione in esame. Più precisamente, l'art. 3 co. 2 riconosce il diritto al contributo, in prima battuta, alle imprese editrici costituite come cooperative;
il successivo comma 2 bis estende il riconoscimento delle provvidenze alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro. L'art. 3, comma 11 ter, prevede che i contributi sono concessi a condizione che non ne fruiscano già imprese collegate con l'impresa richiedente o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano, limitando tuttavia la previsione ai contributi di cui al comma 2. 88 Alla luce di tale quadro normativo, ad avviso del ricorrente il requisito ostativo del controllo congiunto riguarderebbe unicamente le imprese editoriali costituite come cooperative, e non anche, come nel caso in esame in relazione a S.T.E., la differente situazione dell'impresa richiedente controllata da una società cooperativa. Il motivo è infondato. La previsione preclusiva di cui all'art. 3 co. 11 ter è ispirata alla ratio di impedire una duplice contribuzione a beneficio di un medesimo soggetto, di talché la previsione, pur in assenza di un difetto di coordinamento con il comma 2 bis della medesima disposizione, non può che valere anche per tale differente situazione, alla prima legislativamente equiparata quanto all'esclusione dal beneficio a due soggetti richiedenti che siano in rapporto di collegamento o controllo. È evidente l'assoluta irragionevolezza di una interpretazione contraria, la quale svuoterebbe di effettività la preclusione di legge, incoraggiando una sistematica scissione tra società cooperative ed imprese editoriali sottoposte al loro controllo, così permettendo che più imprese editoriali facenti capo ad uno stesso soggetto possano accaparrarsi duplici contribuzioni in contrasto con lo spirito della legge. 13.3. Infondato si presenta altresì il terzo motivo di ricorso, in merito alla sussistenza di un gruppo editoriale di fatto, fondato su indici, quali il contenuto delle e-mail dei dipendenti e amministratori di S.T.E. e SE AR al PA, nonché sulla base della deposizione del teste Capria, inidonei a dimostrare l'esistenza del gruppo editoriale di fatto, e di un amministratore di fatto del gruppo societario di fatto. Sul punto, si rimanda a quanto evidenziato sub 10.2.e ss. 13.4. Con il quarto motivo- relativamente al capo R- in merito alla natura fittizia della cooperativa SE AR (artificio sub a) vengono sviluppate censure generiche ed in fatto, laddove si evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe considerato la deposizione della teste Crescioli, che dava conto di decisioni assunte collegialmente dai soci, anche riferendo della vicenda del finanziamento richiesto per salvare la cooperativa, senza mai fare riferimento alla presenza del PA in tali assemblee, nonché si evidenzia che la sentenza impugnata abbia tenuto conto della deposizione del distributore RI. Per quanto concerne, poi, la modifica extrapenale e l'insussistenza di uno dei requisiti con potenziale incidenza sulla configurabilità della truffa, essendo stato l'art. 3 co. 2 lett. e) L. 250/1990, abrogato dal D.P.R. 2010 n. 223, basta in questa sede richiamare il dominante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sostenuto anche da pronunce del massimo organo nomofilattico (a partire da Sez. U, Sentenza n. 2451 del 27/09/2007, Magera), per cui una rilevanza ex art. 2 co. 2 c.p. della modifica può riconoscersi, in adesione al criterio strutturale, soltanto laddove la modifica investa norme extrapenali integratrici della fattispecie penale, come nel caso di elementi che riempiono norme penali in bianco o norme definitorie. 89 Tale orientamento è stato da ultimo ribadito da Sez. 6, n. 30227 del 2020, in relazione messo versamento dell'imposta alla posizione dell'albergatore per il caso di ritardato od omesso di soggiorno riscossa dai clienti della struttura, a fronte venir meno della qualità di incaricato di pubblico servizio quale ausiliario contabile del comune (cfr. art. 180 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. in l. n. 77 del 20 luglio 2020). Se in tale caso è stato condivisibilmente osservato come si sia realizzata una successione di norme extrapenali che lascia inalterate tanto la norma definitoria del pubblico agente (art. 358 c.p.) quanto quella che definisce la struttura del reato (art. 314 c.p.), allo stesso modo, nel caso di specie, il venir meno del requisito della diffusione in rapporto alla tiratura, al fine di accedere alla pubblica contribuzione, non ha in alcun modo modificato la struttura del precetto di cui all'art. 640 bis c.p., rilevando unicamente per il futuro. 13.5. Manifestamente infondate si presentano le deduzioni specifiche del CC quanto alla cessazione di rapporti commerciali tra SE AR e ED (di cui CC era legale rappresentante) a partire dal 31.12.2010, essendo tali affermazioni disancorate da significativi elementi di conforto. 13.6. Del tutto generico si presenta poi la deduzione del PA, circa la cessazione dei rapporti con le società editrici al 2008, una volta eletto in parlamento, non essendo tale deduzione ancorata a significativi elementi di conforto. 14. Il ricorso di BR UC, è nel suo complesso infondato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali ed eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione, mentre va respinto agli effetti civili. 14.1. Con il primo motivo è dedotta la violazione di legge in relazione all'art. 640 bis c.p. ed il vizio di motivazione, con riferimento al requisito del superamento della soglia di diffusione in rapporto alla tiratura della testata RO DA. Il motivo è infondato, oltre che reiterativo di quello già proposto con l'atto di gravame. Al riguardo, la sentenza impugnata ha ritenuto la fondatezza dell'accertamento del teste Annibaldi, confermato dal distributore RI, il quale ha riconosciuto l'inattendibilità delle certificazioni inviate dalla cooperativa. La sentenza di appello, poi, ha evidenziato la singolarità del fatto che SE AR scarl non abbia mai richiesto alla società di distribuzione le ulteriori somme che le erano apparentemente dovute a fronte di un numero di copie maggiore rispetto a quello indicato dal RI: con tale rilievo il motivo di ricorso omette di confrontarsi. 14.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta i vizi di cui all'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 640 bis c.p., nella parte in cui è stata ritenuta la sussistenza di un collegamento tra le due società richiedenti il contributo. Subto Il motivo è infondato. Va in proposito richiamato quanto evidenziato 10.2 e come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata (p. 164), la normativa di settore sull'editoria attribuisce rilievo non soltanto alle situazioni di cui all'art. 2359 c.c., ma anche 90 R a situazioni di collegamento di fatto, in cui due imprese fanno capo agli stessi soggetti. Nel caso di specie le due società, S.T.E. e SE AR erano controllate da PA e RD;
quest'ultimo era socio di maggioranza di S.T.E., sfruttando quale mero schermo la cooperativa fittizia Nuova Editoriale scarl;
SE AR fu invece acquisita da RD e PA da soci veneti. La Corte territoriale ha evidenziato, inoltre, la sussistenza dell'influenza dominante presunta dall'art. 1 co. 8 l. 416/1981, alla luce dell'attribuzione di poteri di scelta degli amministratori e dei direttori delle testate a soggetti diversi (RD e PA) rispetto a quelli titolari della maggioranza delle azioni (come Nuova Editoriale rispetto ad S.T.E.). 14.3. Il terzo motivo è del pari infondato, laddove il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 640 bis c.p. ed il vizio di motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta la natura fittizia della cooperativa SE AR. Nel richiamare quanto sopra evidenziato sub 10.1 e ss., circa la rilevanza di società fittizie, si osserva che la Corte territoriale ha dato ampiamente conto dei dati probatori a supporto della conclusione per cui non v'era partecipazione dei soci alla vita della società, segnatamente attraverso testimonianze relative alle modalità d'ingresso, alla scelta degli amministratori e alla assenza di assemblee;
né i testi a discarico sono stati ritenuti idonei a contrastare queste risultanze (cfr. teste Crescioli, il cui narrato non è stato obliterato dalla Corte territoriale, contrariamente a quanto denunciato nel motivo di ricorso). 14.4. Con il quarto motivo è dedotta violazione di legge ex art. 640 bis c.p. e vizio di motivazione in relazione all'asserito aumento artificioso dei costi, mediante meccanismi di false fatturazioni. Il motivo è infondato. La Corte d'appello reputa dimostrata la condotta sub d) in ragione della deposizione del teste CA, che ha evidenziato la costanza delle vendite editoriali a fronte di un inesorabile crescita di contributi e costi di produzione, e delle prove documentali da cui si evince una precisa volontà di aumentare artificiosamente i costi per raggiungere il massimo del contributo pubblico (cfr. mail tra CC e CI del 5.2.2010). 15. I ricorsi di VA HE e IA EL sono nel loro complesso infondati- con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta maturazione del termine di prescrizione in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di cui ai capi Q) ed R) come evidenziato sub 9) ed eliminazione della pena di due mesi di reclusione per EL IA, mentre vanno respinti agli effetti civili. 15.1. Con motivi in parte sovrapponibili, i ricorrenti lamentano, con riferimento al capo Q, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 40 cpv. c.p., 2403 e 2407 c.c., quanto alla ritenuta sussistenza di una posizione di garanzia quali componenti del collegio sindacale di S.T.E. s.p.a./s.r.l. (CH anche dell'organo di controllo della Nuova Editoriale s.c.a.r.l.). In particolare, le difese contestano le conclusioni cui sono pervenuti i 91 giudici del merito circa l'esistenza di una generalizzata posizione di garanzia in capo ai sindaci, volta all'impedimento di qualsivoglia illecito in ambito societario: tale conclusione, ad avviso dei ricorrenti, assimilerebbe la posizione del sindaco a quella di un poliziotto, in contrasto con il dettato codicistico che circoscrive l'ambito specifico dei doveri di vigilanza del collegio sindacale alla tutela del patrimonio sociale;
al contrario, nella vicenda in esame gli illeciti la cui commissione non sarebbe stata impedita hanno in realtà cagionato un incremento patrimoniale della società, evento rispetto al quale non può configurarsi alcun obbligo impeditivo in ragione della posizione istituzionale dei sindaci all'interno dell'architettura societaria. La sussistenza di una posizione di garanzia in capo al collegio sindacale troverebbe poi ulteriore smentita nell'esistenza, per legge, di uno specifico sistema di controlli in capo alle società di revisione e alla AGCI. I motivi sono infondati. 15.2. Sebbene la responsabilità dei sindaci per omesso impedimento di reati da parte degli amministratori, nella casistica giurisprudenziale, sia stata affermata in relazione a reati societari e fallimentari, d'altra parte tali reati non circoscrivono il perimetro di illeciti al cui impedimento il sindaco è giuridicamente obbligato. Si impone al riguardo una duplice verifica, avente ad oggetto da un lato l'estensione della posizione di garanzia dei sindaci;
dall'altro la natura dei poteri impeditivi, la cui mancata attivazione può rilevare in forza della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 co. 2 c.p. Ai sensi dell'art. 2403 c.c., il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il successivo art. 2403-bis c.c. attribuisce ai sindaci il potere-dovere di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo;
il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. L'attività di controllo comporta, tra l'altro, il dovere dei sindaci di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405). L'art. 2407 c.c. prevede la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Dal combinato disposto di tali previsioni emerge come sussista un dovere di vigilanza in capo al collegio sindacale;
tale dovere è ad ampio spettro, la vigilanza abbracciando non soltanto l'osservanza dello statuto ed il rispetto dei principi di corretta governance, ma altresì della legge;
per adempiere a tale dovere i sindaci sono dotati di poteri ispettivi e devono attivare idonei flussi informativi con gli amministratori in merito alla gestione;
in 92 B caso di danno da mala gestio societaria e culpa in vigilando, i sindaci sono civilmente responsabili, in solido con gli amministratori. Come di recente ricordato (Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018), la giurisprudenza civile ha precisato che per la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione, o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c (Cass. civ. n. 16314 del 3/7/2017), in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria. In merito all'ampiezza della posizione di garanzia dei membri del collegio sindacale, i ricorrenti censurano la motivazione della pronuncia impugnata in ragione di una asserita inammissibile generalizzazione della posizione di garanzia, estesa non soltanto ad ogni illecito idoneo a depauperare il patrimonio sociale, ma anche a reati al contrario suscettibili di determinare un (indebito) arricchimento della società, quale quello in esame. Al riguardo, correttamente la Corte d'appello ha attribuito rilievo alla previsione di cui all'art. 2403, che attribuisce ai sindaci il dovere di vigilare sull'osservanza della legge (comprensiva, a fortiori verrebbe da dire, della legge penale) e la vigilanza sul rispetto della legge opera nei limiti in cui sia funzionalmente legata alle attività inerenti alla gestione sociale, e non anche per ogni tipologia d'illecito meramente occasionata dalla vita dell'ente (si pensi, a titolo di esempio, a furti e molestie tra dipendenti, rispetto ai quali nulla potrebbe ovviamente esigersi dai membri del collegio sindacale): i sindaci sono in definitiva garanti dell'osservanza della legge da parte degli amministratori della società in ogni ambito in cui questa abbia ad operare nel perseguimento del suo oggetto sociale, a tutela non soltanto del patrimonio della società, ma anche di tutti coloro che con questa vengano in contatto. Nel caso in esame, è evidente l'inerenza della materia della contribuzione pubblica di cui alla legge n. 250 del 1990, tanto all'oggetto sociale della S.T.E., società editrice del Giornale della Toscana, quanto della apparente cooperativa di giornalisti Nuova Editoriale. Quanto all'efficacia impeditiva dei poteri, è vero che il collegio sindacale è privo di diretti (rectius: definitivi) poteri di impedimento, e tale conclusione è valida tanto in generale, in relazione ad eventuali condotte costituenti reato poste in essere dagli amministratori, quanto in particolare, relativamente alla materia della contribuzione pubblica all'editoria e ai requisiti imposti dalla legge per l'ottenimento del contributo: e tuttavia, questa S.C. ha 93 ripetutamente affermato il principio per cui, ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p. non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 14550 del 16/02/2018, Rv. 272516); negli stessi termini, si è sostenuto che in difetto di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, una responsabilità a titolo omissivo improprio sia sussistente anche qualora al titolare della posizione di garanzia siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato (Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010, Rv. 248849). Si tratta di rilievi decisivi in relazione alla vicenda in esame, in quanto come si è visto in relazione alle norme civilistiche di riferimento i membri del collegio sindacale, pur in assenza di poteri impeditivi diretti sono tuttavia titolari di penetranti poteri di segnalazione, anche in relazione ad eventuali organi di vigilanza esterni (si veda al riguardo Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 24362 del 29/10/2013, Rv. 628207). Non scalfisce il quadro di riferimento descritto la circostanza che le società cooperative vengano sottoposte anche ad altre forme di controllo non sovrapponendosi tali attività, aventi ambito e caratteristiche differenti. 15.3 In merito alle ulteriori doglianze poste dai ricorrenti- nei limiti del sindacato che compete a questa Corte, in relazione alla maturazione del termine di prescrizione dei reati ed alla rilevanza delle censure poste, quanto agli effetti civili- si osserva che: quanto a CH: 15.3.1. il secondo motivo di ricorso è infondato. Il CH è stato componente del collegio sindacale di S.T.E. dal 19.1.2001 al 15.9.2009 e della controllante Nuova Editoriale s.c.a.r.l. dal 12.11.2001 al 27.4.2011. La sentenza impugnata ha valorizzato come, in qualità di sindaco della cooperativa, l'imputato non soltanto fosse perfettamente in grado di verificarne la sostanziale inesistenza, in assenza di soci-lavoratori e di finalità mutualistica, ma altresì che il CH avesse collaborato alla simulazione del suo regolare funzionamento con false verbalizzazioni (cfr. verbale assemblea 7.5.2002), volte a celare l'assenza di vita sociale dell'ente. In tal modo risultano provati, tanto il necessario dolo, quanto l'efficacia causale del contributo concorsuale alla realizzazione delle frodi, e pertanto la sentenza impugnata è sul punto esente da censure. 15.3.2. Del pari infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p. risultando a lui di fatto attribuita una responsabilità di tipo commissivo e non omissivo per le annualità in esame del capo Q. Sul punto è sufficiente evidenziare come nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non sono rilevabili, né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili (arg ex 94 R Sez. 6, n.23594 del 19/03/2013, Rv. 25662; S.U. n. 35490 del 28/05/2009), sui quali peraltro, le censure svolte non avrebbero alcuna incidenza. 15.3.3. Manifestamente infondati si presentano il quarto e quinto motivo di ricorso, in relazione al capo R, tendenti a censurare la condanna del CH agli effetti civili- per le annualità per le quali è già intervenuta prescrizione- nonché la sua responsabilità in merito al capo R) nella qualità di Presidente sino al 18.12.2008 del Cda di ED (società questa emittente fatture per operazioni almeno in parte inesistenti nei confronti della SE AR sarl). Ed invero, non risulta dagli elementi acquisiti l'evidenza della non responsabilità dell'imputato che sviluppa comunque censure in fatto e generiche in merito al suo contributo causale solo fino al 2006, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Quest'ultima, invero, dà atto della sua partecipazione nella qualità indicata all' emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della SE AR scarl sino a tutto il periodo sottoposto a verifica dell'Agenzia delle Entrate, ossia fino all'anno 2010, come riportato nel relativo p.v.c., concludendo nel senso che la violazione gli è stata ascritta limitatamente alle fatture emesse sino al 18.12.2008. 15.3.4. Il sesto motivo di ricorso ed il motivo aggiunto andranno esaminati congiuntamente agli analoghi motivi proposti dal EL. 15.4. In merito alle ulteriori censure proposte da EL IA si osserva che il predetto è stato componente del collegio sindacale della sola S.T.E. fino al 15.9.2009. Oltre ai motivi comuni già sopra trattati, la difesa propone ulteriori censure relativamente alla posizione dell'imputato, sindaco di una società diversa rispetto alla cooperativa di cui è stata predicata la fittizietà. Così, per un verso si censura la motivazione della sentenza impugnata, in difetto di prova circa la consapevolezza in capo a EL, quale sindaco di S.T.E., della natura fittizia della cooperativa controllante;
per altro verso, è lamentata una indebita sovrapposizione di posizioni di garanzia: non si spiega, infatti, alla luce dell'inserimento dell'imputato in una differente compagine societaria, quali sarebbero stati i poteri impeditivi di cui è stato omesso l'esercizio, nonché la loro efficienza causale in ordine alla indebita concessione dei contributi. Anche tali doglianze sono infondate. È vero, infatti, quanto affermato dalla difesa, per cui la posizione di garanzia del sindaco non può che riguardare la società sottoposta alla sua attività di controllo;
e tuttavia il EL era sindaco della società richiedente il contributo, e pertanto non può considerarsi estraneo al perimetro dei suoi obblighi di vigilanza il rispetto delle condizioni di legge per accedere alle provvidenze all'editoria, frustrato, tra i vari artifici posti in essere, dalla fittizietà della cooperativa socia di maggioranza di S.T.E. Così stando le cose, a rilevare è unicamente se di tale circostanza il sindaco EL fosse consapevole, e con questo correttamente la sentenza impugnata si confronta, rilevando come dall'inserimento nel gruppo editoriale il EL fosse a conoscenza della esistenza di questo e della sua riconducibilità a RD e PA, ed anche come fosse consapevole della 95 fittizietà di N.E. s.c.a.r.l. e, quindi, del controllo in fatto esercitato su S.T.E. da altri soggetti. A rilevare, in tal modo, è stata la dolosa inerzia del sindaco a fronte di richieste che la società sottoposta al suo controllo non poteva presentare. 15.4.1. Del pari infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p., risultando a lui attribuita -pur dopo la dismissione della carica di sindaco il 15 settembre 2009- la responsabilità a titolo diverso per il suo permanente inserimento nel gruppo editoriale, ricavabile dal ruolo di amministratore della Intermezzi s.r.l.. Sul punto è sufficiente evidenziare come nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che deve dichiarare la prescrizione del reato, non sono rilevabili, né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili (Sez. 6, n.23594 del 19/03/2013, Rv. 25662; S.U. n. 35490 del 28/05/2009), sui quali, peraltro, le censure svolte si presentano irrilevanti. 15.4.2. Con il quarto, quinto, settimo ottavo e nono motivo di ricorso il EL sviluppa censure che ripropongono tematiche già poste all'attenzione della Corte territoriale in merito al suo ruolo effettivo nella ED, alla sua estraneità all'attività gestoria, ovvero alla mancanza di tracce documentali in atti delle fatture oggetto di scambio fraudolento, od ancora in merito al suo ruolo di consigliere delegato della Intermezzi, alla mancata incidenza causale delle fatture rispetto al mantenimento del contributo ministeriale ed in merito all'ultima fattura rilevante risalente al 2009. Lei deduzioni non scalfiscono quanto evidenziato nelle motivazione della sentenza impugnata (cfr. pg 196 e 197) secondo cui a sentenza impugnata il EL, come anche rilevato per il capo Q), era inserito in modo permanente e con ruoli di primo piano nel "gruppo societario" in questione, per cui era consapevole della fittizietà delle cooperative e della esclusiva loro finalità di accedere ai contributi pubblici pur in assenza dei requisiti di legge, situazione che impone di escludere che egli potesse essere estraneo ai vari artifici messi in atto o ignorare la natura truffaldina dei rapporti anche economici intercorrenti tra le società editoriali, compresa la SE AR scarl, e le varie società di servizio. L'emissione di fatture fittizie, poi, è sufficientemente dimostrata fino all'anno di imposta 2010, come accertato dall'Agenzia delle Entrate nel p.v.c. allegato agli atti del dibattimento, dal quale si ricava anche la loro rilevanza sull'entità dei costi fittiziamente dichiarati dalla SE AR scarl nelle richieste dei contributi statali, mentre la partecipazione della Intermezzi srl al sistema di sovrafatturazione anche dopo il 4.2.2008, cioè dopo la nomina del EL quale consigliere delegato, risulta chiaramente dal citato p.v.c., che all'allegato 139 elenca fatture fittizie tra Intermezzi s.r.l. e SE AR scarl anche in data 14.7.2008, 30.12.2008, 31.3.2009, 31.5.2009, 30.6.2009, 30.9.2009 e 31.12.2009. 15.4.3. Quanto al sesto motivo di ricorso va richiamato quanto già evidenziato in merito al terzo motivo ed al limite di sindacato di questa Corte in relazione ad eventuali nullità ex art. 521 c.p.p.. 96 15.4.4. Con il decimo motivo di ricorso il EL adduce la mancata derubricazione dei reati nella più lieve fattispecie di indebita percezione di erogazioni ex art. 316 ter c.p.. Sul punto va integralmente richiamata la motivazione sub 12.3, circa l'infondatezza di tale deduzione proposta negli stessi termini dal RD. 15.4.5. Con l'undicesimo motivo di ricorso del EL ed il sesto motivo di ricorso del CH è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla disposta confisca diretta del denaro. Invero, i ricorrenti lamentano che le indebite erogazioni sono andate unicamente a beneficio delle società editoriali e che i patrimoni degli imputati non hanno visto alcun arricchimento per effetto di dette erogazioni, condizione imprescindibile ai sensi della sentenza S.U. Lucci perché si proceda alla confisca diretta del denaro, anche a prescindere dalla prova diretta di pertinenzialità. Tali motivi sono fondati. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, se da un lato la confisca di somme di denaro, per la natura fungibile del bene su cui tale misura incide, si connota sempre come diretta, non ponendosi alcuna questione di prova del nesso di pertinenzialità (cfr. Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert;
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci), d'altra parte tale misura può essere disposta in danno dell'agente, soltanto ove si dimostri un suo effettivo arricchimento personale. Di conseguenza, qualora il reato sia stato commesso in contesto societario, non potrà farsi luogo alla misura ablativa nei confronti della persona fisica che ha agito per conto dell'ente in difetto della dimostrazione di un accrescimento delle sue disponibilità monetarie per effetto dell'illecito. Ciò, peraltro, non esclude l'applicazione della misura della confisca alla società ex art. 6 co. 5 d.lgs. 231/2001, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa, e ciò anche del tutto a prescindere da profili di responsabilità ascrivibili all'ente, non potendo considerarsi quest'ultimo persona estranea al reato (Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014). Viceversa, la persona fisica responsabile dell'illecito non potrà essere destinataria del provvedimento ablatorio se non laddove si dimostri che questa abbia beneficiato personalmente dei profitti illecitamente conseguiti. In questo senso si è affermato, in relazione a reati fallimentari, che neppure i compensi ricevuti dall'amministratore di società in ragione della carica rivestita possono essere ritenuti profitto del reato, salvo che non si provi un'osmosi economica tra persona giuridica e persona fisica che la rappresenta (Sez. 5, Sentenza n. 1971 del 11/10/2018). Ancor più recentemente tale principio è stato ribadito in relazione all'arricchimento che riguardi non già l'autore del reato, ma soggetti terzi (Sez. 5, Sentenza n. 13830 del 16/01/2020, Rv. 278992). Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame in ordine alla confisca che andrà riesaminata alla luce dei principi di cui sopra. 97 D 15.4.6 Con motivi aggiunti al ricorso, gli imputati VA CH e IA EL hanno dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alle statuizioni civili disposte in favore della costituita Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere nelle more intervenuta la definizione, mediante rito abbreviato, dei giudizi contabili innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana, mediante il pagamento da parte degli stessi rispettivamente di € 95.000 e di € 50.000. Ad avviso dei ricorrenti, in ragione dell'identità di domande tra le richieste della parte civile nel procedimento penale e le azioni di danno erariale promossa davanti alla Corte dei Conti, si imporrebbe la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alle domande risarcitorie proposte dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri nel presente procedimento penale. Tali richieste vanno respinte. Preliminarmente mette conto rilevare come il reato di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) determini, oltre alle conseguenze penali, una responsabilità di natura erariale del suo autore. Più volte questa Corte, chiamata a decidere sul rapporto intercorrente tra l'azione civile in sede penale e quella promossa dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, ha evidenziato come non sussista violazione del principio del ne bis in idem, né è fondata l'eccezione di giudicato, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra il giudizio proposto dalla P.A. innanzi al giudice civile (o a quello penale, mediante l'esercizio dell'azione civile) e il giudizio promosso dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei Conti per responsabilità erariale (Cass., ord., 11/06/2007, n. 13662). Nel caso del danno derivante dal reato il giudizio è finalizzato al conseguimento del suo pieno ristoro, in un'ottica essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare facente capo alle Amministrazioni costituitesi parte civile. Invece, il giudizio (cd. di responsabilità amministrativo-contabile) promosso innanzi alla Corte dei Conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria, indisponibile ed irretrattabile che ad esso compete, è un giudizio improntato alle forme tipicamente accusatorie del processo penale, ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio ed è a tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e al corretto impiego delle risorse pubbliche, ossia di quell'interesse «direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati;
non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue» (Corte Cost. 19/01/2007, n.1; Corte Cost. 9/09/1989, n. 104). L'azione del procuratore contabile ha, infatti, una funzione non già riparatoria e integralmente compensativa, ma essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria Cass., sez. un., 2/09/2013, n. 20075 e 12/04/2012, n. 5756; Cass. 14/07/2015, n. 14632), e la sua disciplina, come affermato dalla Corte 98 Costituzionale, si caratterizza per una «combinazione di elementi restitutori e di deterrenza» (Corte Cost. 20/09/1998, n. 371 e Corte Cost. 30/12/1998, n. 453; Sez. 3, n. 32929 del 20/12/2018). Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite n. 4883 del 19/02/2019 che hanno evidenziato come l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice ( Sez.
3 - n. 32929 del 20/12/2018, Rv. 652072). Alla luce di siffatti principi- che il Collegio ritiene di condividere- non si ravvisano ragioni per dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento agli interessi civili, non configurandosi duplicazioni o sovrapposizione di giudizi 16. In definitiva: -la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento a CE ET per essere i reati estinti per morte del reo;
-va annullata altresì senza rinvio con riferimento ai ricorrenti CC EL, CH VA, PA SS, IC RL e OZ RC NZ RO, per essere i reati a ciascuno ascritti ai capi Q) ed R) estinti per prescrizione e vanno rigettati gli stessi ricorsi agli effetti civili;
-va poi annullata senza rinvio agli effetti penali in riferimento a RD DE, limitatamente ai reati Q) ed R) per intervenuta prescrizione, ed eliminata la relativa pena di mesi quattro di reclusione, con rigetto nel resto del ricorso anche in ordine alle statuizioni civili;
-va poi annullata senza rinvio agli effetti penali con riferimento agli imputati OT IC UC, CI BR e EL IA per essere i reati a ciascuno ascritti ai capi Q) ed R) estinti per prescrizione, ed eliminata la relativa pena di un mese di reclusione per OT e CI e di mesi due di reclusione per EL, con rigetto degli stessi ricorsi anche agli effetti civili;
-va annullata relativamente agli stessi EL e CH con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame in ordine alla confisca;
-vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di CO MA e OC MA, con condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende;
-vanno respinti i ricorsi di OL OB, MA ON e SS LE, che vanno condannati singolarmente al pagamento delle spese processuali;
-vanno condannati in solido tra loro, i ricorrenti RD, PA, IC, OZ RC, OT, EL, CH, CI e CC alla rifusione delle spese del giudizio in favore 99 Б della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidate in complessivi euro cinquemiladuecento, oltre accessori di legge;
-va condannato il ricorrente RD alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti civili Agenzia delle Entrate, liquidate in euro tremila, e CA d'IT, liquidate in euro cinquemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento a CE ET per essere i reati estinti per morte del reo. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai ricorrenti CC EL, CH VA, PA SS, IC RL e OZ RC NZ RO per essere i reati a ciascuno ascritti ai capi Q) ed R) estinti per prescrizione;
rigetta gli stessi ricorsi agli effetti civili. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali in riferimento a RD DE, limitatamente ai reati Q) ed R) per intervenuta prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso anche in ordine alle statuizioni civili. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali con riferimento agli imputati OT IC UC, CI BR e EL IA per essere i reati a ciascuno ascritti ai capi Q) ed R) estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione per OT e CI e di mesi due di reclusione per EL. Rigetta gli stessi ricorsi anche agli effetti civili. Annulla altresì la sentenza impugnata relativamente agli stessi EL e CH con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame in ordine alla confisca. Dichiara inammissibili i ricorsi di CO MA e OC MA, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di OL OB, MA ON e SS LE, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali. Condanna, in solido tra loro, i ricorrenti RD, PA, IC, OZ RC, OT, EL, CH, CI e CC alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidate in complessivi euro cinquemiladuecento, oltre accessori di legge. Condanna il ricorrente RD alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti civili Agenzia delle Entrate, liquidate in euro tremila, e CA d'IT, liquidate in euro cinquemila, oltre accessori di legge. Così deciso il 3.11.2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Lose Pezzullo Rosa Pezzullo Paolo Antonio Bruno РЉ дляBВо 100