Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2022, n. 11341
CASS
Sentenza 17 novembre 2022

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In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, al giudice penale compete esclusivamente di valutare se la spesa rimborsata al consigliere istante sia correlata o meno all'assolvimento del mandato consiliare, mentre gli è precluso ogni sindacato sui profili, prettamente discrezionali, della necessità ed adeguatezza della spesa sostenuta. (In motivazione, la Corte ha precisato che le violazioni relative alle modalità di utilizzo del denaro pubblico, quando sia osservato il vincolo di destinazione, possono rilevare sotto il profilo della responsabilità contabile).

L'art. 622 cod. proc. pen. trova applicazione anche con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, consentendo il rinvio al giudice civile nelle ipotesi in cui, per un vizio della motivazione o per un errore di diritto, il giudice dell'impugnazione non possa determinare con certezza l'"an" della responsabilità, evenienza nella quale il giudizio rescissorio avrà ad oggetto sia l'"an" che il "quantum" della pretesa risarcitoria.

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche il conseguimento di contributi sui fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, mediante la presentazione di una istanza, corredata da documentazione giustificativa, di rimborso delle spese sostenute per attività comunicative e di formazione non spettanti, senza induzione in errore della struttura amministrativa preposta alla liquidazione.

La mancanza di motivazione del rigetto delle richieste istruttorie non determina soltanto la nullità formale del provvedimento, peraltro sanabile se non dedotta immediatamente, ma rileva anche sotto il profilo dell'errore di giudizio sotteso alla mancata ammissione delle prove, con conseguente impugnabilità dell'ordinanza istruttoria unitamente alla sentenza di primo grado anche ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.

In tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19, l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di valida sottoscrizione digitale benché non dichiarata, anche d'ufficio, dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 24, commi 6-bis e 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere rilevata autonomamente dalla Corte di cassazione.

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale i consiglieri regionali componenti del gruppo partitico di riferimento in relazione a tutte le attività correlate all'esercizio della funzione legislativa pubblica in seno all'assemblea regionale, che trovano esplicazione per il tramite del gruppo stesso e delle iniziative in tale ambito assunte (cfr. Sez. U civ., n. 5589 del 28/2/2020, Rv. 657218).

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato mediante indebito utilizzo di fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, è necessario che il pubblico agente abbia disponibilità diretta del danaro, con piena capacità di prelievo dal fondo svincolata da controlli preventivi, ponendosi invece il meccanismo di anticipo della spesa, con successiva richiesta di rimborso, in antitesi con tale nozione, pur mediata, di disponibilità.

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, a fronte di un'unitaria richiesta di rimborso di contributi in cui confluiscono plurimi elementi di spesa sostenuti dall'istante nell'arco di un periodo temporale predeterminato, il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. deve essere valutato con riguardo all'entità complessiva della somma richiesta ed erogata nel periodo. (Fattispecie relativa ad erogazioni di contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari della regione Lombardia, che avvenivano sulla base dei rendiconti mensili).

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  • 1Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale.
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  • 2N. Maiello | Prove di stabilizzazione interpretativa del peculato per spese di rappresentanza in una importante pronuncia della Cassazione
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2022, n. 11341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11341
Data del deposito : 17 novembre 2022

Testo completo