Sentenza 26 giugno 2019
Massime • 1
In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto atto pubblico di fede privilegiata il verbale, redatto dal responsabile del procedimento relativo all'attribuzione di un incarico in una ASL, che attestava falsamente l'avvenuto esame dei "curricula vitae" dei candidati, in realtà nemmeno depositati alla data indicata nel verbale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2019, n. 28047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28047 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2019 |
Testo completo
28047-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1456/2019 GERARDO SABEONE - Presidente - UP 11/04/2019- GRAZIA MICCOLI ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI R.G.N. 28651/2018 ANTONIO SETTEMBRE Relatore LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
F udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. il difensore presente, avv. Nicola Rendace, illustra alla Corte i motivi di gravame e insiste nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato - salvo riduzione di pena - la sentenza di prima cura, che aveva condannato LI RE per falso in atto pubblico fidefacente per avere, quale dirigente dell'Unità Operativa Complessa Risorse Umane dell'Azienda Sanitaria Provinciale di SE, formato un atto, datato 26 maggio 2008, in cui attestava falsamente che erano stati - compiutamente esaminati i curricula vitae di candidati all'incarico di responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali della ASP di SE. Le falsità concernevano: a) la data di formazione dell'atto (26/5/2008); b) l'avvenuta presentazione, da 乢 parte dei candidati, dei curricula alla data del 26/5/2008, con la richiesta di assegnazione dell'incarico; c) l'avvenuta valutazione comparata dei curricula suddetti (in realtà, mai avvenuta). Tanto fu fatto, secondo i giudici di merito, per consentire al Direttore Generale della ASP di SE (AL Franco, giudicato per altro reato, dichiarato prescritto) di deliberare l'assegnazione dell'incarico, senza procedura competitiva, a ZA CH (deliberazione del 27/5/2008).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 476, comma 2, cod. pen. e un vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo. Premesso che la valutazione dei curricula vitae rientrava tra i compiti del Direttore Generale (AL) e che la deliberazione del 27 maggio 2008 fu emessa (dal Direttore Generale) con la previa attestazione di aver operato la suddetta valutazione, la sentenza avrebbe dovuto spiegare "come avrebbe potuto sapere il Dott. LI che il Direttore Generale non aveva valutato i curricula di nessun altro candidato" (oltre al ZA); spiegazione che, argomenta il ricorrente, non è stata data. Lamenta, inoltre, che non sia stata valutata l'offensività dell'atto redatto da LI, sebbene si trattasse di atto assolutamente inidoneo, anche potenzialmente, ad arrecare danno ad alcuno, in quanto la deliberazione del 27 maggio 2008 non era stata adottata sulla base dell'atto che si assume falso (siccome creato in epoca successiva all'adozione della Deliberazione), "sicché la sua revoca o la sua accertata falsità non avrebbero mai determinato la caducazione della delibera". A tanto si aggiunge, argomenta il ricorrente, che la Deliberazione del Direttore Generale fu poi annullata ex tunc dal competente Dipartimento della EG BR non già a causa della falsità dell'atto redatto dal dr. LI, ma perché (la deliberazione) non era mai stata trasmessa alla EG per la preventiva autorizzazione, con la conseguenza, conclude, che l'annullamento ha reso "assolutamente inoffensiva ogni condotta illecita relativa ad un atto non solo improduttivo di effetti ma addirittura inesistente per l'ordinamento giuridico". Con lo stesso motivo lamenta, infine, che sia stata riconosciuta fede privilegiata ad un atto che, nonostante la sua denominazione formale, non costituiva un "verbale", perché non era destinato a provare lo svolgimento di un'attività amministrativa da parte del pubblico ufficiale, nel momento stesso dello svolgimento. Infatti, argomenta, l'atto era privo di data, sicché non dimostrava che era stato redatto contestualmente alla valutazione comparativa dei curricula, ed era impersonale, sicché non forniva la prova che la valutazione comparativa era avvenuta alla presenza del suo redattore. Sottolinea, poi, che 2 per l'emanazione della Deliberazione non era prevista la redazione di un "verbale", in quanto la scelta del candidato era demandata al Direttore Generale, senza la partecipazione di altri organi, sicché era la Deliberazione che aveva natura fidefacente delle attività propedeutiche, e non già gli atti successivi, posti in essere da soggetti diversi, che avessero fatto rimando alla Deliberazione, tanto più che lo stesso Direttore Generale (AL) aveva confermato che LI non era stato coinvolto, in alcun modo, nelle attività propedeutiche all'adozione della Delibera.
3. Con "motivi nuovi" fatti pervenire nella cancelleria di questa corte in data 28 marzo 2019, a firma dell'avv. Nicola Rendace, il ricorrente svolge considerazioni in ordine alla qualificazione del documento che si assume falso, ribadendo che non si tratta di atto pubblico e, comunque, di documento non sussumibile nella categoria degli atti pubblici fidefacenti, in quanto documento interno, privo di efficacia esterna, avente natura meramente ricognitiva di un'attività amministrativa non svolta personalmente da parte del soggetto firmatario del documento né, parimenti, avvenuta in sua presenza. Con l'atto del 26 maggio 2008, infatti, il LI, nella sua qualità di responsabile del procedimento, si era limitato, su invito del Dipartimento Tutela della Salute della EG BR del 15 settembre 2009, a descrivere l'attività propedeutica posta in essere dal Direttore Generale per l'adozione della delibera n. 1928 del 27 maggio 2008; e ciò aveva fatto in base alla consultazione degli atti del procedimento di cui era responsabile. Per tale motivo quel documento andrebbe, a parere della difesa, ricondotta nella categoria dei certificati amministrativi, rilevante ai sensi dell'art. 40cp, e non già nella categoria degli atti pubblici, trattandosi di atto privo di autonoma efficacia giuridica. Sottolinea che il relativo reato di sarebbe prescritto prima della sentenza d'appello.
4. Con "memoria difensiva" a firma dell'avv. Giovanni Carlo Tenuta, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 4/4/2019, il ricorrente rileva che LI è stato assolto dal reato di cui al capo D), ove era stata contestata una condotta sovrapponibile a quella di cui al capo C), per cui è intervenuta condanna, e tuttavia il capo D) non faceva menzione dell'aggravante dell'art. 476, comma 2, cod. pen.; ciò dimostra - seconda il ricorrente - che la suddetta circostanza non poteva essere configurata in relazione ad un atto interno, qual è quello di cui si discute. A ciò si aggiunge fatto che, avendo i due capi d'imputazione identico contenuto, "assume rilevanza la pronuncia assolutoria riguardante il capo D) ed il collegamento teleologico e funzionale tra i reati", sicché, "una volta assolto da siffatta accusa, non si poteva pervenire a contestargli, con separata imputazione, lo stesso fatto", onde "evitare la violazione del principio del ne bis in idem". 3 Infine, lamenta che i giudici abbiano valorizzato le dichiarazioni del coimputato AL "per statuire che il contenuto dell'atto (rectius del verbale) datato 26.5.2008 fosse stato formato dall'odierno esponente ed il giudizio comparativo, in esso contenuto, fosse riferibile ad suddetto RE LI", senza considerare che nel capo A) era stata contestata a AL la nullità della deliberazione n. 1928 del 27 maggio 2008, per mancanza della preventiva autorizzazione regionale. Tanto dimostra, a giudizio del ricorrente, "la irrilevanza della certificazione amministrativa riguardante i curricula, la quale era inidonea ad inficiare un atto di per sé originariamente nullo"; senza contare, poi, che le dichiarazioni dibattimentali di AL contraddicono quanto da lui attestato nella deliberazione del 27 maggio 2008. Deduce, infine, che "il tempus commissi delicti doveva essere chiaramente e precisamente individuato nel capo di imputazione, onde evitare la violazione del principio del favor rei". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Col primo motivo il ricorrente svolge, in primo luogo, considerazioni riguardanti l'elemento soggettivo del reato, sul presupposto, non più contestato, che l'atto del 26 maggio 2008 sia da lui proveniente. Trattasi di considerazioni prive di senso logico, giacché l'accusa consiste nell'aver trasmesso alla EG BR, nel mese di settembre 2009, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'Ente suddetto, un "verbale" a firma dell'imputato, in cui si attestava il compimento di determinate attività, in realtà mai espletate (la valutazione comparativa dei curricula da parte dell'organo a ciò deputato, avvenuta in data 26 maggio 2008). In tale condotta è insita lasi ripete, non più contestata - - prova dell'elemento soggettivo, giacché è stato accertato che i curricula non erano stati depositati alla competente ALS della EG BR prima del 26 maggio 2008; quindi, il verbale non fu formato il 26 maggio 2008 e la valutazione non fu effettuata da chi avrebbe dovuto effettuarla. LI, che era il responsabile del procedimento, attestò scientemente il falso. A nulla rileva che il Direttore Generale abbia, poi, nella delibera del 27 maggio 2008, attestato di aver esaminato i curricula e di aver riscontrato la maggiore attitudine all'incarico di ZA, dal momento che l'atto di LI è (almeno apparentemente) precedente, per cui egli non poteva (e non doveva) basarsi su quello che aveva dichiarato AL, ma su quello che aveva accertato lui. In realtà, nell'impostazione difensiva vi è l'ammissione che l'atto non fu formato il 26 maggio 2008: il che conferma che, almeno in relazione a questa parte del contenuto, l'atto era falso. duい 2. Col primo motivo il ricorrente svolge, altresì, considerazioni in ordine alla offensività del falso. Anche in questo caso le doglianze non hanno fondamento, in quanto l'atto serviva a rappresentare all'organo di controllo (la EG BR) una realtà difforme da quella effettiva, facendo apparire espletate, a tempo debito, attività mai poste in essere da alcuno. A nulla rileva, quindi, che la delibera del 27 maggio 2008 fu opera esclusiva di AL e che tale Delibera non fu influenzata dall'attestazione falsa, proveniente da LI, né rileva che la Delibera fu poi annullata e nemmeno rilevano i motivi per cui ciò avvenne, in quanto l'offensività risiede altrove: nel fatto, cioè, che, attraverso la formazione di un falso verbale, fu data, dal pubblico ufficiale, una rappresentazione distorta della realtà, compromettendo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica dell'atto (i reati di falso sono, pacificamente, reati di pericolo).
3. Quanto alle caratteristiche oggettive dell'atto formato da LI e alla sua natura (questioni agitate, anche in questo caso, col primo motivo di ricorso e coi motivi nuovi), il ricorso indugia in considerazioni di mero fatto e manca di specificità, in quanto attribuisce all'atto in discussione caratteristiche diverse da quelle accertate dai giudici di merito, senza allegare l'atto al ricorso e senza indicarne la collocazione nel fascicolo processuale (in cui, detto per inciso, è presente solo per l'ultima pagina, allegata alla consulenza del Pubblico Ministero). Deve qui ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (ex multis, cass., n. 20677 del 2/5/2017, rv 270071; sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013). Nella specie, i giudici di merito hanno accertato con valutazione insindacabile in questa sede e, comunque, con valutazione non adeguatamente contrastata - che nel mese di settembre 2009, a seguito di richiesta della EG BR (la quale, chiamata ad accertare la regolarità della procedura di nomina di ZA, svoltasi nel 2008, aveva chiesto alla ASL la trasmissione del verbale di valutazione comparativa dei candidati), LI RE, responsabile del procedimento, trasmise alla EG un atto, denominato "verbale", in cui si attestava l'espletamento delle operazioni richieste. Una atto siffatto ha, indubbiamente, le caratteristiche di atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale e contenente l'attestazione del compimento di determinate attività; atto idoneo, quindi, per le sue caratteristiche, ad assumere rilevanza giuridica. 5 い い 4. Si tratta anche di atto avente fede privilegiata. La giurisprudenza, chiamata a delineare i confini di tale categoria di atti, ha chiarito che sono documenti dotati di fede privilegiata quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (cass., n. 35219 del 28/4/2017; sez. 5, n. 8358 del 5/2/2016; sez. 5, n. 802 del 24/11/1983). Nella specie, il "verbale" delle operazioni compiute, trasmesso dal LI alla EG BR, era certamente connotato da fede privilegiata, in quanto proveniente dal soggetto che era Responsabile del Procedimento e contenente l'attestazione di atti da lui compiuti o caduti sotto la sua diretta percezione (anche se, come egli dice, si fosse trattato di atti compiuti da altri); era, quindi, dotato di particolare autorevolezza ed era idoneo a condizionare il giudizio della EG BR intorno alla procedura che aveva portato alla designazione di ZA, dal momento che la EG non avrebbe potuto disattenderlo (escludendo che una valutazione comparativa dei curricula fosse stata operata), se non sulla base di una pronuncia giudiziale che avesse accertato la falsità di quanto in esso esposto. Tale conclusione non cambierebbe laddove - come sostenuto la normativa statale o regionale non avesse previsto la redazione di un "verbale", essendo la scelta dei candidati demandata all'insindacabile giudizio del Direttore Generale, giacché, a parte l'opinabilità di tale asserzione, resta il fatto che un verbale fu redatto e in esso furono attestate attività mai compiute, sicché la fede pubblica ne è rimasta comunque offesa;
né la conclusione cambierebbe laddove, come sostenuto, l'atto fosse stato mancante di data (circostanza smentita, comunque, dal Tribunale e dalla Corte d'appello, i quali danno atto rispettivamente, a pag. 5 e a pag. 2 e 5 - che l'atto recava la data del 26 maggio 2008), dal momento che nello stesso si davano per compiute, in una determinata data, le attività di valutazione comparativa che interessavano alla EG, sicché l'aver omesso di datare il verbale sarebbe stato solo il segno di una maggiore callidità del verbalizzante, e non già il segno di una diversa natura del documento.
5. Del tutto irrilevante, infine, è il fatto che la condotta descritta al capo D) (per cui è intervenuta assoluzione) non contemplasse l'aggravante della fidefacenza, al contrario di quella di cui al capo C) (per cui è intervenuta condanna), trattandosi di contestazioni autonome e prive di interferenza, come compiutamente spiegato a pag. 14 della sentenza di primo grado, ove si rimarca in relazione alla delibera del 27 maggio 2008 - LI si era limitato ad che "attestare l'avvenuto accertamento della regolarità tecnica della delibera", sicché 6 EY l'assoluzione per il capo D) non si pone in rapporto di contraddizione logica con la qualificazione attribuita all'atto di cui al capo C) (che è dato, si ripete, dal "verbale" del 26 maggio 2008). Tanto, senza considerare che la doglianza espressa con la "memoria difensiva" del 4/4/2019 sarebbe nuova, e pertanto tardivamente esposta. Lo stesso dicasi per la rilevanza attribuita, secondo il ricorrente, alle dichiarazioni di AL in ordine alla formazione e al contenuto dell'atto (il quale, peraltro, ha ammesso di averlo formato), mentre la deduzione della "irrilevanza della certificazione amministrativa riguardante i curricula", oltre ad essere difficilmente comprensibile, è smentita da tutto ciò che è stato in precedenza esposto. Quanto, infine, alla imprecisione del capo d'imputazione in ordine al tempus commissi delicti, trattasi doglianza che, se fosse fondata, sarebbe stata tardivamente esposta;
in ogni caso, non sono state chiarite le conseguenze ad essa ricollegabili (da qui l'inammissibilità del motivo).
6. L'apparato argomentativo della sentenza impugnata non merita, pertanto, nessuno dei rilievi critici formulati dal ricorrente. Segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso l'11/4/2019 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio (Settembre) (Gerando Sabeone) CO V SEZIO PENALE ANCELLERIA DEPOSITATA 26 019. 2013 FUN Can a 3 ali un 7