Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
Non rileva la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della determinazione della pena, a cagione della declaratoria di illegittimità costituzionale - nella specie dell'art. 4 bis D.L. n. 272 del 2005 convertito in l. n. 49 del 2006 (sent. n. 32 del 2014), che stabiliva l'equiparazione del trattamento delle droghe "leggere" a quelle "pesanti" - stante l'irrevocabilità della statuizione sulla responsabilità penale e sulla qualificazione dei fatti ascritti agli imputati. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953 non incide sulla prescrizione del reato, che attiene all'esistenza stessa dell'illecito del quale costituisce causa estintiva, mentre è la pena ad essere, ex art. 30 succitato, travolta in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice o modificata a cagione della declaratoria di incostituzionalità di norma diversa da quella incriminatrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2017, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
05219 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 17/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 100/2017 STEFANO PALLA - Presidente - REGISTRO GENERALE AZ CC N.12244/2016 EA DA TE MA IRENE SCORDAMAGLIA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR LU NI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/05/2014 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avvocato Gianpaolo Catanzariti, anche in sostituzione degli avvocati Antonino Priolo e AN Calabrese, e avvocato Basilio Pitasi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La decisione impugnata è stata emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 16 maggio 2014, quale giudice di rinvio da questa Corte di Cassazione. Va pertanto illustrato il contenuto della decisione rescindente emessa dalla I Sezione Penale di questa Corte in data 4 luglio 2013 (sentenza numero 30989 del 2013) nei confronti, tra gli altri, degli imputati ricorrenti.
1.1. La decisione da ultimo citata ha deciso i ricorsi che erano stati proposti avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 30 maggio 2011, decisione sostanzialmente confermativa salvo l'esclusione, per alcuni degli imputati, della qualifica di capi e promotori dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di quella emessa dal Giudice dell'udienza - preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, all'esito del giudizio abbreviato, il 16 giugno 2009. Questa Corte, nel valutare i ricorsi allora proposti, disponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, limitatamente al reato associativo, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., poiché il fatto accertato dai giudici di merito era diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio: e tanto perché non sussisteva la consorteria criminale configurata dal Pubblico Ministero nella enunciazione della contestazione del delitto di cui al capo sub a) della rubrica, essendo, piuttosto, operative due distinte associazioni finalizzate al traffico degli stupefacenti, cd. "tranche", del tutto autonome tra loro, caratterizzate dalla diversità dei 'confini' dell'azione dei diversi imputati appartenenti all'uno о all'altro gruppo e da pochissimi collegamenti tra i singoli componenti di tali segmenti;
ordinava, al contempo, la trasmissione degli atti al P.M. territorialmente competente. 2 Annullava, altresì, la sentenza impugnata nei confronti, tra gli altri, degli imputati PR, LA AV, RI, IC ZI, TR, IC CC ed EC, in ordine al solo trattamento sanzionatorio, in relazione ai residui reati loro rispettivamente ascritti al capo sub b) della rubrica, per il traffico, in concorso, di sostanze stupefacenti del tipo cannabis sativa (hashish e marijuana) e cocaina, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in Reggio Calabria, Bergamo e Catania e nelle rispettive province, tra il 2004 ed il 2008. Ne derivava il rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per la rideterminazione dello stesso trattamento sanzionatorio, a seguito del venire meno del delitto associativo, costituente il reato base della continuazione ritenuta dai giudici di merito con i delitti scopo. Tutti i ricorsi venivano, nel resto, rigettati.
1.2. La Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, disattendeva, preliminarmente, l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati avente ad oggetto l'estinzione dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per intervenuta prescrizione, sul duplice rilievo che sulle statuizioni riguardanti l'accertamento di responsabilità si era ormai formato il giudicato, con la conseguente inoperatività delle cause di estinzione del reato maturate successivamente alla decisione di legittimità, e che, in ogni caso, il termine di prescrizione - da computarsi sul massimo della pena comminata per il delitto di traffico di sostanze stupefacenti, nella formulazione introdotta dall'art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49, da considerarsi più favorevole, in virtù del limite minimo pari ad anni sei di reclusione, ed applicabile alla fattispecie concreta essendo stato contestato agli imputati l'illecito commercio sia di droghe leggere che di droghe pesanti -, pari complessivamente ad anni venticinque e decorrente a far data dall'anno 2004, non era ancora spirato. Nel merito, la Corte territoriale, al fine di assolvere al compito demandatole, riteneva di utilizzare quali parametri di riferimento per una congrua rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in relazione a ciascuno degli imputati, quelli desunti dai differenti contesti in cui si era dispiegata l'attività illecita, dalla natura e dalla gravità della stessa, dalla tipologia dello stupefacente trattato. Sulla scorta di tali criteri, il giudice del rinvio riteneva che agli imputati appartenenti al primo dei due gruppi impegnati nel traffico di stupefacenti (cd. 'I^Tranche - tra questi: PR, La AV, PE -, in considerazione del tipo di stupefacente trattato - prevalentemente, anche se non in forma esclusiva, hashish e marjuana - fosse congruo applicare la pena di anni tre di reclusione ed Euro 13.000,00 di multa, così determinata: pena base anni sei di reclusione ed 3 Euro 27.000,00 di multa (quale minimo edittale del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella formulazione introdotta dall'art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella 1. 21 febbraio 2006, n. 49); riduzione per la concessione delle attenuanti generiche, anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa;
aumento per la continuazione interna, anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 19.500, 00 di multa;
riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato;
che agli imputati appartenenti al secondo gruppo (cd. 'II^Tranche') fosse congruo, invece, applicare una pena diversificata, tenuto conto non solo del tipo di sostanza stupefacente trattata - in prevalenza cocaina -, ma anche del ruolo dispiegato da ciascuno di essi all'interno della compagine operativa nello smercio di considerevoli quantitativi della droga 'pesante' menzionata. Nei confronti di IC IO, pertanto, avuto riguardo alle frenetiche, diffuse (sia soggettivamente che territorialmente) e sistematiche modalità dell'attività di spaccio esercitata nonché ai quantitativi di droga movimentata, si stimava congrua l'irrogazione di una pena pari ad anni otto di reclusione e di Euro 36.000, di multa, così determinata: pena base, anni undici di reclusione ed Euro 50.000, 00 di multa;
aumento per la continuazione interna, anni dodici di reclusione ed Euro 54.000,00 di multa;
riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Nei confronti di IC CO, RA ed TI, quali collaboratori di IC IO nella sistematica attività di spaccio, si riteneva congrua la determinazione della pena nella misura di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, cui così si perveniva: pena base anni otto di reclusione ed Euro 37,500, 00 di multa;
riduzione per la concessione delle attenuanti generiche, anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa;
aumento per la continuazione interna, anni sei di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa;
riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Per effetto della rideterminazione della pena principale, la Corte di Appello rimodulava le pene accessorie, stabilendo che, nei confronti degli imputati: PR, La AV, ST, IC CO, TI e RA, ai sensi dell'art. 20 cod. pen., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici dovesse essere sostituita con l'interdizione per la durata di anni cinque;
e che, ai sensi dell'art. 32 cod. pen., nei confronti degli stessi imputati, si dovesse revocare l'interdizione legale in precedenza loro irrogata.
2. Avverso l'anzidetta decisione proponevano ricorso per la cassazione gli imputati PR LU EN, LA AV IO AN MA, 4 Af RI AS, IC IO, TR TT;
IC CO ed EC EN.
2.1. PR LU EN, a mezzo del proprio difensore Avv. Giampaolo Catanzariti, sviluppa due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo, dichiara di denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge, sub specie di inosservanza o erronea applicazione della norma di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., stigmatizzando che, per procedere alla rideterminazione della pena, la Corte reggina, quale giudice di rinvio, avrebbe dovuto tener conto dell'accertamento in fatto, compiuto dalla precedente pronuncia della stessa Corte di Appello divenuto res iudicata a causa del rigetto, sul punto, da parte della Suprema Corte, dei motivi di doglianza dedotti -, che attestava per esso ricorrente l'illecito commercio esclusivamente di sostanza stupefacente del tipo hashish. Di talché si sarebbe dovuto tener conto del più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le 'droghe leggere' dalla disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (reclusione da due a sei anni e multa da € 5.164 ad € 77.468) anteriore a quella conseguente alla formulazione della medesima disposizione introdotta dall'art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49 - che aveva equiparato dal punto di vista sanzionatorio le droghe pesanti e le droghe leggere la quale, medio tempore, era stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza 71 della Corte costituzionale 12 - 25 febbraio 2014 n. 32. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio motivazionale in cui è incorso il giudice del rinvio omettendo di tener conto della accertata collocazione delle condotte di traffico di droghe leggere ascritte al ricorrente tra il 2004 e i primi mesi del 2005 e che, per tale ragione, alla determinazione della pena si sarebbe dovuto far luogo applicando la disciplina stabilita per le 'droghe leggere' dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, anteriore alla formulazione della medesima disposizione introdotta dall'art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49 o, altrimenti, pronunciare, in considerazione della maturata prescrizione - per effetto dello spirare del relativo termine calcolato sul massimo della pena edittale comminato dallo stesso art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e pari quindi, ad anni sette e mesi sei l'estinzione del reato.
2.2. LA AV IO AN MA, a mezzo del proprio difensore Avv. Antonino Priolo, articola un unico motivo d'impugnazione, con il quale dichiara di 5 AS denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione delle norme di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di cui all'art. 157 c.p., deducendo che il giudice del rinvio, nel procedere alla rideterminazione della pena, avrebbe dovuto tener conto dell'accertamento in fatto, ormai coperto dal giudicato, che attestava per esso ricorrente, inserito nel gruppo denominato "I^Tranche", esclusivamente il traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish, che, peraltro, gli era addebitabile sino al settembre 2005. Di talché si sarebbe dovuto tener conto eventualmente anche solo in ragione dell'epoca di commissione del reato - - del più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le 'droghe leggere' dalla originaria disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (reclusione da due a sei anni e multa da € 5.164 ad € 77.468), della quale, in ogni caso, la sentenza della Corte costituzionale 12 25 febbraio 2014 n. 32 - aveva determinato la ''reviviscenza' per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49. La accertata collocazione delle stesse condotte tra il 2004 e il settembre 2005 avrebbe, peraltro, dovuto indurre la Corte territoriale a pronunciare, in considerazione della maturata prescrizione per effetto dello spirare del relativo termine calcolato sul massimo della pena - edittale comminato dallo stesso art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e pari quindi, ad anni sette e mesi sei - l'estinzione del reato.
2.3. RI AS, a mezzo del proprio difensore Avv. Basilio Pitasi, sviluppa tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo dichiara di denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della norma di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e della norma di cui all'art. 30 I. 11 marzo 1953, n. 87 ed il vizio di carenza della motivazione sul punto, deducendo che il giudice del rinvio, nel procedere alla rideterminazione della pena, avrebbe dovuto applicare ai singoli fatti di traffico di sostanza stupefacente aventi ad oggetto 'droghe leggere', pur se avvinti dal vincolo della continuazione, il più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le dette sostanze psicotrope dalla originaria disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (reclusione da due a sei anni e multa da € 5.164 ad € 77.468), della quale la sentenza della Corte costituzionale 12 25 febbraio - 2014 n. 32 aveva determinato la 'reviviscenza' per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49, la correttezza di tale 'modus operandi' essendo stata sancita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in 6 AL particolare con l'affermazione del principio di diritto a mente del quale per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette 'droghe leggere' deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371701). Con il secondo motivo dichiara di denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della norma di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della norma di cui all'art. 30 I. 11 marzo 1953, n. 87 e della norma di cui all'art. 157 cod.pen. nonchè il vizio di carenza della motivazione sul punto, deducendo che il giudice del rinvio, tenuto conto della necessità di applicare ai singoli fatti di traffico di sostanza stupefacente aventi ad oggetto 'droghe leggere', pur se avvinti dal vincolo della continuazione, il più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le dette sostanze psicotrope dalla originaria disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, della quale la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 aveva determinato la 'reviviscenza', avrebbe dovuto rendere corretta applicazione della norma di cui all'art. 30, comma 4, I. 11 marzo 1953 n. 87, che stabilisce che:Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali>>, e, individuata la data di commissione dei singoli fatti di reato, avrebbe dovuto pronunciarne l'estinzione per prescrizione rientrando anche questa tra gli effetti della declaratoria di - incostituzionalità (così alla pag. 6 del ricorso) a cagione dello spirare del relativo termine calcolato sul massimo della pena edittale comminata dallo stesso art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e pari quindi, ad anni sette e mesi sei. L'estinzione dei reati per prescrizione avrebbe dovuto essere, in ogni caso, pronunciata per i delitti di traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana commessi dall'imputato sino al gennaio 2006, dovendosi applicare a tali fatti di reato il più mite trattamento sanzionatorio - ratione temporis - all'epoca vigente di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 7 Con il terzo motivo dichiara di denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della norma di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e della norma di cui all'art. 30 I. 11 marzo 1953, n. 87 ed il vizio di carenza della motivazione sul punto, deducendo che il giudice del rinvio, per effetto del citata declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertita, con modificazioni, nella I. 21 febbraio 2006, n. 49, che aveva ripristinato l'originario trattamento sanzionatorio differenziato stabilito per le 'droghe pesanti' e per le 'droghe leggere', avrebbe dovuto individuare specificamente i singoli specifici episodi di traffico di cocaina imputabili ad esso ricorrente riconosciuto partecipante al gruppo 'I^Tranche' - allo scopo di rideterminare correttamente la sanzione da infliggergli, assumendo come base del calcolo, nell'ipotesi in cui il ricorrente non avesse commesso veruno dei fatti contestati aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina, una pena diversa da anni sei di reclusione, previsto come limite minimo edittale per la fattispecie delineata dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nella formulazione introdotta dall'art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella l. 21 febbraio 2006, n. 49, considerata dal giudice del rinvio norma più favorevole, ma costituente il limito massimo edittale per la fattispecie delineata dal reviviscente art. 73, comma 4, d.P.R 9 ottobre 1990, n.309. 2.4. IC IO, per il tramite del proprio difensore, Avv. Fortunato Renato Russo, articola tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo dichiara di denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen., 133 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 546 cod. proc. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il giudice del rinvio proceduto alla rideterminazione della pena inflitta al ricorrente omettendo di indicare i criteri all'uopo utilizzati. Omissione censurata con riguardo, soprattutto, al silenzio serbato in ordine ai criteri utilizzati per individuare, tra le eterogenee fattispecie criminose unificate nella continuazione, il reato più grave e per praticare i conseguenti aumenti di pena come particolarmente vulnerante per il diritto dell'imputato di controllare l'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale di graduazione della pena. Con il secondo motivo dichiara di denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen., 133 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 546 cod. proc. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avendo omesso il giudice del rinvio di considerare, ai fini dell'applicazione dell'istituto 8 AL della continuazione, che, laddove sia stato contestato come nel caso in il traffico di sostanze stupefacenti di diversa specie, la reviviscenza discussione - della legge cd. Jervolino-Vassalli, che ha ripristinato un differente trattamento sanzionatorio per le droghe leggere e le droghe pesanti, comporta la riconsiderazione del calcolo della pena, effettuato, in sede di continuazione, sulla base dell'indifferenziato trattamento sanzionatorio stabilito dall'art. 73 nella formulazione introdotta dall'art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella 1. 21 febbraio 2006, n. 49, risultando, per effetto della detta novella, una pluralità di reati la cui unificazione in funzione di attenuazione della pena non può prescindere dalla mutata scala valoriale espressa dalle diverse pene per essi previste. Con il terzo motivo dichiara di denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 125 e 546 cod. proc. pen., in considerazione dell'assoluta genericità del riferimento alla frenetica e diffusa attività di spaccio ascritta ad esso ricorrente, quale espressione del criterio in concreto utilizzato dal Giudice del rinvio per procedere alla rideterminazione della pena.
2.5. TR TT, a mezzo del proprio difensore, Avv. Giacomo Iaria, sviluppa un unico motivo di motivo di impugnazione, con il quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della norma di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e delle norme di cui agli art. 81 cpv., 133 e 157 cod. pen. e vizi motivazionali sui relativi punti, deducendo che il giudice del rinvio, nel procedere alla rideterminazione della pena, avrebbe dovuto applicare ai singoli fatti di traffico di sostanza stupefacente aventi ad oggetto 'droghe leggere', pur se unificati in continuazione con fatti di traffico di sostanze stupefacenti aventi ad oggetto 'droghe pesanti', il più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le dette sostanze psicotrope dalla originaria disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (reclusione da due a sei anni e multa da € 5.164 ad € 77.468), l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" dovendo essere oggetto di specifica rivalutazione da parte del giudice del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato la reviviscenza della più favorevole disciplina 9 anteriormente vigente. Per le stesse ragioni, giudice del rinvio, individuata la data di commissione dei singoli fatti di reato, avrebbe dovuto pronunciarne l'estinzione per prescrizione rientrando anche questa tra gli effetti della - declaratoria di incostituzionalità dell' art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49 (così alla pag. 6 del ricorso) - a cagione dello spirare del relativo termine calcolato sul massimo della pena edittale comminata dallo stesso art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e pari, quindi, ad anni sette e mesi sei.
2.6. IC CO ed EC EN, tramite il loro difensore, Avv. AN Calabrese, sviluppano due motivi di impugnazione. Con il primo motivo dichiarano di denunziare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché assoluta carenza di motivazione, poiché il giudice del rinvio avrebbe omesso di decidere e di motivare sulla questione implicitamente devolutagli dalla Corte di legittimità, relativa alla riconducibilità delle condotte ascritte ai ricorrenti entro la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla 1. 21 febbraio 2014, n. 10, nel testo risultante dall'art. 1, comma 24 ter, lett. a d.l. 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni in I. 16 maggio 2014, n.79), atteso che, in sede di giudizio rescindente, erano stati agitati i motivi relativi alla qualificazione della condotta associativa, a suo tempo contestata agli imputati, ai sensi dell' art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed al diniego della attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che la Corte di legittimità non aveva evidentemente deciso ritenendoli assorbiti nel compito demandato al giudice del rinvio. Con il secondo motivo i ricorrenti stigmatizzano ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denunciando il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione - la dosimetria della pena, sostenendo che il giudice del rinvio, ancorando la determinazione della pena inflitta ad essi ricorrenti al dato dell'essere costoro collaboratori di IC IO nella sistematica attività di spaccio da quest'ultimo posto in essere>>, avrebbe dovuto contenere la pena medesima in prossimità del minimo edittale ed, inoltre, avrebbe dovuto tener conto che la stessa Corte di Appello, nella sentenza annullata, aveva: < riconosciuto di come ci si trovasse 10 سلام al cospetto di una ipotesi attenuata di cui al sesto comma dell'art. 74 cit;
il che avrebbe dovuto determinare tutta una serie di ricadute anche ai fini dell'apprezzamento del disvalore delle condotte fine poste in essere da essi ricorrenti >>. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto ai ricorsi proposti dagli imputati PR, La AV, ST e RA, vanno premesse alcune considerazioni in tema di rapporto tra i poteri del giudice di rinvio e il giudicato parziale, per quanto concerne il limite di rilevabilità della prescrizione. In effetti, il nucleo essenziale di numerose doglianze esposte nei ricorsi riguarda la questione del possibile rilievo dell'effetto estintivo di cui all'art. 157 cod. pen. in considerazione dell'incidenza, nel giudizio di rinvio, delle modifiche normative più favorevoli, successive al giudizio rescindente, che hanno investito la materia delle sostanze stupefacenti per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49 - che aveva equiparato dal punto di vista sanzionatorio le droghe 'pesanti' e le droghe 'leggere' -, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella formulazione riveniente dall'art. 14, comma 4, I. 26 giugno 1990 n. 162, e con esso del più mite trattamento sanzionatorio comminato per le c.d. 'droghe leggere' (hashish e marijuana). In taluni casi - ricorsi di PR, La AV e ST si denunzia l'avvenuta maturazione dell'effetto estintivo, addirittura, prima del 4 luglio 2013 (data della decisione rescindente), essendo stati commessi i fatti ascritti agli imputati, tutti relativi al illecito commercio di droghe leggere, in data anteriore al febbraio 2006 data di entrata in vigore dell'art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49, che aveva equiparato dal punto di vista sanzionatorio le 'droghe pesanti' e le 'droghe leggere' stabilendo per le condotte criminose che ad esse si riferivano la pena della reclusione da sei a venti anni e la pena della multa da Euro 26.000,00 ad Euro 300,00 e, meritando, quindi, l'applicazione del più mite trattamento sanzionatorio (contenuto nella reclusione da due a sei anni e nella multa da € 5.164 ad € 77.468) previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, all'epoca vigente. 11 烁 Nei ricorsi di PR, La AV, ST e RA, si eccepisce, in ogni caso, l'estinzione dei singoli fatti di reato aventi ad oggetto 'droghe leggere', pur se commessi successivamente al febbraio 2006, dovendo i detti fatti ricevere l'applicazione del trattamento più favorevole sancito dal reviviscente art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, e, quindi, il correlato effetto del più breve termine di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, calcolato sul massimo della pena edittale comminata dalla norma citata. -Conviene, pertanto, esaminare nei suoi diversi aspetti tale doglianza comune e, all'uopo, vanno premesse alcune coordinate interpretative circa la nozione di giudicato parziale (art. 624 cod. proc.pen.), nonché sul tema della rilevabilità o meno dell'effetto estintivo del reato correlato al decorso del tempo in sede di giudizio di rinvio.
1.1. Interpretazione consolidata è quella per cui, lì dove in sede di legittimità sia stato disposto l'annullamento della decisione impugnata esclusivamente in riferimento al tema della determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato con la definitività della decisione su tali punti preclude - l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 - dep. 14/04/2014, C, Rv. 25865401; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994 - dep. 19/04/1994, Cellerini e altri, Rv. 196886; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 - dep. 23/05/1997, Attinà, Rv. 207640). La ratio di tale stabile orientamento sta nella considerazione di 'autonomia' tra la parte della sentenza con cui viene affermata la responsabilità dell'imputato e quella relativa alla determinazione della pena, sicché lì dove la decisione rescindente abbia determinato una conferma delle statuizioni in punto di responsabilità, ciò determina la formazione del giudicato 'progressivo' ai sensi dell'art. 624 comma 1, cod. proc. pen., data l'assenza di «connessione essenziale» di detta statuizione con la parte della decisione annullata. In particolare, per ciò che attiene ai riflessi che ne possono scaturire sul versante delle cause estintive del reato, quale la prescrizione, la evocata giurisprudenza delle Sezioni Unite ha posto l'accento sulla circostanza che la formazione del giudicato può assumere, proprio nelle ipotesi di annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, i connotati tipici di una fattispecie a formazione progressiva e che il riconoscimento della autorità di cosa giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall'art. 624 cod. proc. pen., con riferimento alle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce né al giudicato cosiddetto sostanziale, nè alla 12 intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto all'esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione». Viene in rilievo, pertanto, uno specifico iter che conduce alla definizione del giudizio su di un determinato oggetto, nel quadro di un fenomeno preclusivo che mira ad impedire che su di uno stesso tema possano intervenire una serie indeterminata di pronunce, così da assegnare i connotati della intangibilità a quella porzione di risultato raggiunta "nel" processo e "dal" processo (Sez. F, n. 47738, del 1/09/2015, Cusenza, non massimata). Questa Corte, nella sua più autorevole espressione, ha reso coerente applicazione delle regulae iuris enunciate in riferimento alla soluzione della questione se incida o meno nel giudizio di rinvio lo ius superveniens, stabilendo che non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 - dep. 14/04/2014, C, Rv. 25865401). Occorre, tuttavia, verificare se i medesimi effetti preclusivi si riconnettano anche alla declaratoria di incostituzionalità, le cui conseguenze sull'ordinamento giuridico non sono, all'evidenza, paragonabili a quelle prodotte dallo ius superveniens, atteso che la norma costituzionalmente illegittima viene definitivamente espunta dall'ordinamento proprio perché affetta da una invalidità originaria;
situazione, questa, che impone e giustifica la proiezione 'retroattiva' della intervenuta pronuncia di incostituzionalità sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi già dalla norma medesima disciplinati. Una norma da considerare, dunque, tamquam non esset e come tale inidonea a fondare atti giuridicamente validi, per cui tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure parzialmente, su di essa devono essere rimossi dall'universo giuridico nei limiti in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto consumati (Sez. 6, n. 9270 del 16/02/2007 - dep. 05/03/2007, P.G. in proc. Berlusconi e altri, Rv. 23573601). Di tali principi ha reso coerente applicazione, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme delle norme di riferimento (artt. 649, 666, 673 cod. proc. pen.; artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen.; art. 30, comma 4, I. 11 marzo 1953 n. 87), questa Corte di legittimità, che 13an nella sentenza a Sezioni Unite n. 42858 del 29/05/2014 - dep. 14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 26069701, ha stabilito che, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore. Nel richiamato arresto, il Supremo Consesso ha precisato che, se il giudizio irrevocabile di condanna determina la delimitazione giuridica dell'azione o dell'omissione punibile che viene a coincidere con quella punita, non implica, tuttavia, che gli effetti prodotti dalla sentenza che genera il comando punitivo del caso concreto possano resistere indenni alla declaratoria di illegittimità costituzionale della sanzione applicata. Ha, con l'occasione, compiuto l'operazione di finium regundorum tra retroazione favorevole e giudicato, chiarendo che sia lo ius supervenies abrogativo che la declaratoria di incostituzionalità di norma incriminatrice, intervenienti dopo la sentenza di condanna definitiva, impongono la revoca di quest'ultima, ai sensi dell'art. art. 673 cod.proc.pen. mediante l'incidente d'esecuzione; che lo ius superveniens non produce alcun effetto sul giudicato, se meramente modificativo, ancorché in melius, del trattamento sanzionatorio comminato da una norma incriminatrice, stante lo sbarramento posto dall'art. 2 comma 4, cod. pen.; che, invece, la declaratoria di incostituzionalità di norma penale diversa da quella incriminatrice successiva alla formazione del giudicato, esige ai sensi degli artt. 136 Cost e - 30 I. 11 marzo 1953 n. 87, con gli effetti spiegati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18821 del 24/10/2013 - dep. 07/05/2014, Ercolano, Rv. 25864901 - l'applicazione all'interessato del trattamento sanzionatorio più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato>>. Il disposto evocato, di cui all'art. 30, comma 4, I. 87/1953, per il quale quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti 14 an gli effetti penali>> non incide, all'evidenza, sulla prescrizione del reato, in relazione ai più brevi termini connessi al trattamento sanzionatorio di maggior favore: questo perché, come evincibile dalla differenziata disciplina prevista nel codice penale per la prescrizione del reato (Libro I, titolo VI, Capo I, artt. 150 - 170) e per la prescrizione della pena (Libro I, titolo VI, Capo II, artt. 171 - 181 cod. pen.), la prescrizione del reato è categoria che attiene all'esistenza stessa del reato, costituendone una causa estintiva, e, come tale, è del tutto autonoma dalla pena, che del reato medesimo, per come definitivamente accertato con sentenza irrevocabile, costituisce un effetto, destinato, ai sensi dell'art. 30 citato, ad essere travolto, in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della stessa norma incriminatrice, o modificato a cagione della dichiarazione d'incostituzionalità di norma diversa da quella incriminatrice. Posto, dunque, che, nella vicenda in esame, la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella 1. 21 febbraio 2006, n. 49, è intervenuta dopo pronuncia rescindente della Corte di cassazione, che ha determinato la irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale e sulla qualificazione giuridica dei fatti ascritti agli imputati, si deve affermare la non rilevabilità della prescrizione dei reati di cessione illecita di sostanze stupefacenti aventi ad oggetto 'droghe leggere' contestati ai ricorrenti, pur se meritevoli di ricevere un trattamento sanzionatorio più favorevole per effetto della reviviscenza dell'originaria disciplina dettata per tale tipologia di sostanze stupefacenti. -1.2. In rapporto, di contro, alle cause estintive 'preesistenti' che verrebbero in rilievo come effetto della circostanza, di fatto, dedotta dagli imputati La AV, PR e PE, riguardante la mancata protrazione della condotta delittuosa loro ascritta, avente ad oggetto esclusivamente 'droghe leggere', non oltre la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente ultrattività della pregressa legge più favorevole, giova precisare che l'art. 628 cod. proc.pen. espressamente consente la impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" non decisi in sede di giudizio rescindente, proprio perché il perimetro cognitivo del giudice del rinvio è tracciato dai limiti del devoluto, senza che possano venire nuovamente in discorso le "parti" della sentenza annullata che hanno ormai assunto i connotati di intangibilità propri della cosa giudicata. Orbene, deve rilevarsi che, nella sentenza all'esito del giudizio rescindente, la Corte di legittimità si era fatta carico di esaminare le medesime doglianze, agitate pure in quel giudizio dagli odierni ricorrenti PR e La AV, e le aveva disattese statuendo che: Prive di pregio giuridico sono le questioni di diritto 15 intertemporale agitate... in relazione alla successione nel tempo della legge penale, con riferimento alla citata novella 21 febbraio 2006, n. 49.... Innanzi tutto l'affermazione della penale responsabilità in ordine alla concorsuale attività delittuosa di traffico di stupefacenti, protratta con condotta perdurante>> fino all'attualità non ha formato oggetto di apprezzabile censura e motivata confutazione, in punto di fatto, da parte dei giudicabili, nessuno dei quali ha plausibilmente argomentato la cessazione della compartecipazione (o, quantomeno, il proprio recesso in epoca anteriore alla entrata in vigore della ridetta novella... [tanto più che] la concorsuale attività delittuosa, descritta nell'imputazione, comprende sostanza, già inclusa nella previgente tabella I dell'art. 14 del T.U. cit. (cocaina) e che il massimo edittale (anni venti di reclusione) comminato dall'art. 73, comma primo, del T.U. cit. nella formulazione originaria, in relazione alle attività illecite relative alle sostanze della ridetta tabella I (sostituita), non ha subito variazioni, mentre è stato ridotto il minimo edittale (da otto a sei anni di reclusione)>>, reputandosi, pertanto, errata la censura formulata dai ricorrenti sotto il profilo della mancata applicazione della norma previgente ritenuta più favorevole>> (pagg. 48 49, paragrafo 7, motivazione in diritto, Sez. I, sentenza n. 30989 del 2013) e che, in ogni caso:...nella sede del presente giudizio di legittimità, (non) è evidentemente esperibile veruna indagine in punto di fatto per la determinazione, in relazione alle varie condotte delittuose, della epoca della relativa consumazione ai fini del decorso del termine prescrizionale, avuto riguardo agli eventuali periodi di sospensione>> (pag. 46, Sez. I, sentenza n. 30989 del 2013). Ne deriva che, esclusa, all'esito del giudizio rescindente, l'applicabilità della norma penale previgente più favorevole, per essere rimasta sconfessata la deduzione difensiva circa l'epoca di commissione delle condotte criminose contestate agli imputati in epoca anteriore al febbraio 2006 e circa l'oggetto materiale delle stesse come riguardante sola droga leggera, e scartata, quindi, la conseguente loro estinzione per prescrizione, la pronuncia di condanna a suo tempo pronunciata nei confronti dei ricorrenti deve affermarsi divenuta irrevocabile con riferimento ai 'punti' menzionati, con la conseguenza che era preclusa al giudice di rinvio la possibilità di dichiarare prescritto il reato anche in relazione alle denunciate cause estintive preesistenti, perché già valutate e decise in sede di giudizio rescindente.
2. La seconda doglianza comune articolata da tutti i ricorrenti solleva la questione della erroneità dei criteri utilizzati dal Giudice del rinvio nella rideterminazione della pena, in ordine al delitto continuato previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle 'droghe leggere', in conseguenza 16 della reviviscenza, a seguito della sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 della Corte costituzionale, della previgente e più favorevole disciplina prevista in tema di stupefacenti. Come riferito, con la citata sentenza n. 32 del 2014 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies del d.l. n. 272 del 2005 - inseriti nella legge di conversione n. 49 del 2006 " con conseguente eliminazione ex tunc dell'intera 'riforma' del 2006, che aveva modificato l'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sopprimendo ogni distinzione fondata sulla natura delle sostanze droganti ed estendendo anche ai reati concernenti le 'droghe leggere' la pena della reclusione da sei a venti anni e la multa da Euro 26.000,00 a Euro 260.000,00. L'intervento censorio del giudice delle leggi ha, dunque, determinato la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella originaria formulazione di cui all'art. 14 della legge 26 giugno 1990, n. 162 che, per le droghe leggere, prevedeva, al comma 4, una pena detentiva da due a sei anni di reclusione e la multa da Euro 5.164,00 a Euro 77.468,00, nettamente inferiore a quella introdotta dall'art. 73 siccome riformato dalla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima. Giova premettere che le Sezioni unite di questa Corte effettivamente si sono più volte pronunciate allo scopo di risolvere le distinte questioni interpretative che si sono poste proprio in ordine al trattamento sanzionatorio da applicare ai reati relativi a sostanze stupefacenti a seguito della suddetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, stabilendo che - sentenza n. 33040 del 26/02/2015 - dep. 28/07/2015, Jazouli - è illegale la pena inflitta sulla base delle forbici - sanzionatorie dichiarate incostituzionali;
che - sentenza n. 37107 del 26/02/2015 - dep. 15/09/2015, Marcon -, conseguentemente, la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle droghe c.d. leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, deve essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale;
e che - sentenza n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbarb - per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle 'droghe leggere' deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni.
2.1. Ciò premesso, per ragioni di ordine logico, stima il Collegio necessario affrontare preliminarmente la questione, dedotta dai ricorrenti PR, La AV e ST', attinente alla ricognizione ed alla delimitazione del giudicato formatosi sulle loro posizioni: se cioè questo si sia formato, come da loro 17 eccepito, sul delitto continuato di traffico di sostanze stupefacenti avente ad oggetto esclusivamente droghe leggere, essendo stati i detti imputati riconosciuti partecipi del gruppo denominato 'I^Tranche' dedito all'illecito commercio soltanto di tali sostanze, con la conseguente denunciata incongruità della pena loro inflitta dal giudice del rinvio, perché calcolata a partire dal minimo edittale stabilito dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, nella formulazione derivante dalla I. n. 49/2006, che aveva parificato il trattamento sanzionatorio stabilito per le attività delittuose concernenti sostanze stupefacenti del tipo cocaina e quelle del tipo hashish e marijuana, ovvero, come enunciato nel capo sub b1) della rubrica, anche 'droghe pesanti', con la conseguente correttezza del calcolo della pena siccome operato dal giudice del rinvio. Sul punto deve rilevarsi che, nella sentenza all'esito del giudizio rescindente, la Corte di legittimità si era fatta carico di esaminare la medesima doglianza agitata anche in quel giudizio sia pure incidentalmente con riguardo alla censura relativa alla configurabilità a carico del ricorrente del delitto associativo (pagg. 37 38 sentenza Sez. I n. 30989/13 - dal solo Pratico) - e l'aveva disattesa statuendo che:..la concorsuale attività delittuosa, descritta nella imputazione comprende sostanza, già inclusa nella previgente tabella I dell'art. 14 del T.U. cit. (cocaina)..>> (pagg. 48 - 49, par. 7 della motivazione in diritto, Sez. I, sentenza n. 30989 del 2013) e che, in ogni caso, .. con riferimento a tutte le residue censure dei ricorrenti, non ricorre il vizio di violazione di legge...>> e neppure vizio alcuno della motivazione>>, atteso che ..İ rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettiva dei vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a termini dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.>> (pagg. 51-52, par. 10-11 della motivazione in diritto, Sez. I, sentenza n. 30989 del 2013). E' opportuno, comunque, evidenziare per rispondere alla specifica deduzione articolata con riguardo all'effettivo tenore della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 2011 - che il Collegio di appello aveva rideterminato la pena nei confronti, tra gli altri, degli imputati PR, La AV e ST, appartenenti al gruppo denominato 'I^Tranche', nei termini di cui in dispositivo, limitandosi ad escludere: la qualifica di capi e promotori [ dell'associazione, ndr.] riconosciuta dal GUP ai soggetti sopra indicati>>,tenuto conto anche della ritenuta responsabilità per il reato fine>> da identificarsi in quello loro contestato al capo sub b1) della rubrica, senza estromettere le condotte criminose aventi ad oggetto la sostanza stupefacente 18 del tipo cocaina in esso ricomprese (cfr. pag. 292 sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 2011): al di là di tale accertamento nessun'altra verifica circa il decisum del giudice di appello compete a questa Corte. Ne consegue che la condanna pronunciata nei confronti dei ricorrenti PR, La AV e ST deve affermarsi essere divenuta irrevocabile con riferimento al fatto, descritto al capo b)1) della rubrica, di traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo cannabis sativa e cocaina e la cristallizzazione dell'accertamento della loro responsabilità nei termini anzidetti conduce a dichiarare la correttezza dell'operazione di rimodulazione della pena siccome compiuta dal giudice del rinvio, per effetto della individuazione ed imposizione, quale base del calcolo, della pena di anni sei di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa (costituente il minimo edittale del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella formulazione introdotta dall'art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla I. 21 febbraio 2006, n. 49, quale norma più favorevole) per il più grave delitto, ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione, di detenzione, acquisto e cessione senza autorizzazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2.2. Ciò detto, occorre esaminare e risolvere la questione, dedotta dai ricorrenti PR, La AV, ST, IC IO e RA TT, relativa alla necessità, adombrata sulla base dei menzionati 'dicta' del Supremo Consesso di questa Corte, di specifica rivalutazione dell'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle 'droghe leggere', alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni. Reputa, tuttavia, il Collegio che nel caso sottoposto al presente scrutinio di legittimità, la questione sia mal posta e, perciò, se ne debba dichiarare l'infondatezza. In effetti tutti gli evocati arresti delle Sezioni Unite denunciano l'illegalità della pena inflitta sulla base delle forbici sanzionatorie dichiarate incostituzionali, in relazione alle 'droghe leggere', con sentenze pronunciate o divenute irrevocabili prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, con la conseguenza che i principi di diritto da essi enunciati non possono trovare applicazione nelle ipotesi di sentenze pronunciate dopo il ridetto intervento censorio del Giudice delle leggi, come nel caso della sentenza impugnata, pronunciata il 16 maggio 2014, che, senza dubbio, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio e, quindi, anche nell'aumento - di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle 'droghe leggere' - ha tenuto conto della reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella originaria formulazione di cui all'art. 14 della legge 26 giugno 1990, n. 162, (con le relative ricadute in punto di applicazione del trattamento 19 sanzionatorio più favorevole per le 'droghe leggere'), se esplicitamente ha preso in considerazione l'art. 73 d.P.R. n. 309/90 nel testo successivo alla novella operata con la legge c.d. IN NA (applicabile nel presente processo in quanto norma più favorevole, prevedendo una sanzione inferiore nel minino edittale, a parità di massimo)>>, < essendo stata accertata in via definitiva la penale responsabilità degli imputati per plurimi episodi di acquisto, illecita detenzione e cessione di droghe leggere (marijuana e hashish) e pesanti (cocaina)>> (pag. 4 sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria del 16 maggio 2014). Gli argomenti sviluppati conducono, dunque, al rigetto delle censure articolate dai ricorrenti in ordine alla questione della necessità di specifica rivalutazione dell'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati- satellite in relazione alle 'droghe leggere', alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, dovendosi ritenere che il giudice del rinvio, nel compiere tale operazione, ne abbia tenuto conto in considerazione della congruità dell'aumento in concreto operato a titolo di continuazione: pari a mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per PR, La AV e ST (partecipi dellla c.d. I^Tranche, dedita prevalentemente al commercio di Cannabis); ad anni uno di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa per IC IO (dominus della II^Tranche, dedita ad un significativo smercio di droghe sia pesanti che leggere); a mesi otto di reclusione ed Euro 2000,00 di multa per RA, TI e IC CO (partecipi della II^Tranche).
3. Non meritano accoglimento, neppure, le censure, articolate dai ricorrenti IC IO, TI EN e IC CO, che investono i criteri utilizzati dal giudice del rinvio in ordine alla dosimetria della pena, denunciati per genericità, in riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sia con riguardo alla determinazione della pena base, sia con riguardo all'aumento per la continuazione. Deve, infatti, ritenersi che il giudice della sentenza impugnata, nel tener conto, nella determinazione della pena nei confronti dei detti ricorrenti (tutti appartenenti alla 'II^Tranche), non solo del tipo di sostanza stupefacente trattata in prevalenza cocaina -, ma anche del ruolo dispiegato dai giudicabili - all'interno della compagine operativa nello smercio di considerevoli quantitativi della droga 'pesante' menzionata e, specificamente, con riguardo a IC IO, delle frenetiche, diffuse (sia soggettivamente che territorialmente) e sistematiche modalità dell'attività di spaccio esercitata nonché dei quantitativi di droga movimentata, e, con riferimento ad TI e IC CO, del ruolo di collaboratori di IC IO, si sia attenuto alla lezione ermeneutica 20 Sef ripetutamente impartita da questa Corte a mente della quale è adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 23/01/2014, Waychey e altri, Rv. 25841001); operazione che, peraltro, è insindacabile laddove, come nel caso scrutinato, la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 - dep. 17/05/2013, Serratore, Rv. 25619701). Né, sulla scorta della stessa lezione ermeneutica, deve ritenersi che il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato come nel caso di IC CO ed TI - EN concorrenti di IC IO, quali collaboratori di questi nella frenetica attività di smercio di sostanze stupefacenti sia gravato dell'onere di procedere - alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte. (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016 - dep. 24/02/2016, Barranca e altri, Rv. 26644601); così come è ius receptum, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, condivisa dal Collegio, che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, n. 34662 del 07/07/2016 - dep. 05/08/2016, Felughi e altri, Rv. 26772101; Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015 - dep. 10/07/2015, Pedercini, Rv. 26514101; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015 - dep. 10/07/2015, Del Gaudio, Rv. 26455101; Sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015 - dep. 18/06/2015, Bornice, Rv. 264993 Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014 - dep. 02/02/2015, Di Palma e altro, Rv. 26231301; Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011 - dep. 13/07/2011, Franceschin e altro, Rv. 250465; Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999 - dep. 19/10/1999, de Rosa G ed altri, Rv. 21485701).
4. La doglianza agitata dai ricorrenti IC CO ed TI EN avente ad oggetto l'omessa valutazione da parte del giudice del rinvio della questione implicitamente devolutagli dalla Corte di legittimità, relativa alla riconducibilità delle condotte ascritte ai ricorrenti entro la cornice qualificatoria del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla I. 21 febbraio 2014, n. 10, nel testo risultante dall'art. 1, comma 24 ter, lett. a d.l. 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni in l. 16 maggio 2014, n.79] è, del pari, da respingere, sul rilievo che anche la questione in discussione risulta coperta dal giudicato parziale, 21 т essendo stata esaminata e decisa dalla Corte di legittimità - sia pure con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, nella formulazione anteriore all'art. 2, comma 1, lett. a) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla 1. 21 febbraio 2014, n. 10, in sede di giudizio rescindente: tale, infatti, è il senso delle conclusioni rese nella sentenza all'epilogo di tale giudizio: .. con riferimento a tutte le residue censure dei ricorrenti, non ricorre il vizio di violazione di legge...>> e neppure vizio alcuno della motivazione>>, atteso che ..İ rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettiva dei vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a termini dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.>> (pagg. 51 - 52, par. 10 11 della motivazione in - diritto, Sez. I, sentenza n. 30989 del 2013). Nondimeno, le frenetiche, diffuse (sia soggettivamente che territorialmente) e sistematiche modalità dell'attività di spaccio esercitata, nonché i quantitativi di droga movimentata dai componenti della 'II^ Tranche' sono, di per sé, indicativi della correttezza della decisione impugnata circa l'esclusione della riconducibilità delle condotte di TI e di IC CO entro la fattispecie qualificatoria del fatto di lieve entità siccome descritta nell'attuale formulazione di cui all'art. 73, comma 5, d.P. R. 309/90; decisione che, peraltro, si pone in linea di continuità con le conclusioni cui era giunta la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 2011, nella parte in cui aveva affermato, per escludere la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, che: < La disponibilità da parte dei vari IC IO, TR TT, EC EN, IC CO,.... di quantitativi di droga idonei a soddisfare numerosi tossicodipendenti e la circostanza - provata dalle conversazioni - che i suddetti imputati, quando ne sono provvisoriamente sprovvisti, sanno dove trovare, in tempi brevissimi, la droga che serve, portano a concludere che l'associazione non si prefigge soltanto lo spaccio di poche dosi, bensì che l'obiettivo del gruppo criminale è quello di essere sempre pronto a soddisfare le esigenze che il mercato manifesta senza soluzione di continuità e senza limitazioni di sorta. Tutto quanto sin qui detto impedisce di ritenere che l'associazione sia stata costituita per commettere soltanto i fatti descritti dal comma 5 della norma più volte citata e, conseguentemente, di riconoscere l'attenuante di cui al comma 6° dell'art. 74 DPR 309/90>> (pagg. 312 - 313, sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 2011). 22 я 5. Per le ragioni anzidette tutti i ricorsi vanno rigettati perché infondati, con le conseguenze di legge di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali. Così deciso il 17/01/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefano Palla Hum suentama tion Улии PORTATA IN CAROLLERIA માતા - 3 FES 2017 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO uni 23