Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2017, n. 5219
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Sentenza 17 gennaio 2017

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Non rileva la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della determinazione della pena, a cagione della declaratoria di illegittimità costituzionale - nella specie dell'art. 4 bis D.L. n. 272 del 2005 convertito in l. n. 49 del 2006 (sent. n. 32 del 2014), che stabiliva l'equiparazione del trattamento delle droghe "leggere" a quelle "pesanti" - stante l'irrevocabilità della statuizione sulla responsabilità penale e sulla qualificazione dei fatti ascritti agli imputati. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953 non incide sulla prescrizione del reato, che attiene all'esistenza stessa dell'illecito del quale costituisce causa estintiva, mentre è la pena ad essere, ex art. 30 succitato, travolta in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice o modificata a cagione della declaratoria di incostituzionalità di norma diversa da quella incriminatrice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2017, n. 5219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5219
    Data del deposito : 17 gennaio 2017

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