Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
Commentari • 5
- 1. Debiti fiscali e contributivi non pagati: perché possono diventare “operazioni dolose” e portare alla condanna (Cass. Pen. n. 30212/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …
Leggi di più… - 2. Truffa: sui rapporti con il reato di furtoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 4. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
Leggi di più… - 5. Nomina del difensore nascosta nell'atto difensivo: che fare? (Cass. 33477/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019
La forma prescritta per la nomina del difensore e per la designazione del sostituto è volta a garantire la provenienza dell'atto dall'interessato: ma è anche vero che, per la finalità perseguita, la provenienza può essere desunta da dati concludenti che individuano il soggetto legittimato ad intervenire nel processo. Il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l'assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio e espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa. La norma ha, invero, una duplice prospettazione, una …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2015, n. 25751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25751 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 05/02/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - N. 494
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 24814/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR IN N. IL 03/05/1971
avverso la sentenza n. 4963/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 31/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MICCOLI GRAZIA;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. CORASANITI Giuseppe, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per il ricorrente, l'avv. TRANCHIDA Pietro ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo in data 31 marzo 2014 ha confermato la sentenza di primo grado del G.U.P. presso il Tribunale di Marsala, con la quale OR NO, escluso l'aumento per la recidiva e ritenuta la continuazione, era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui al D.Lgs. n. 159 del 2001, artt. 73 e 75.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso l'imputato deducendo l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla congruità dell'aumento previsto per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, rispondendo al motivo di appello sul punto, ha correttamente rilevato in primo luogo che le doglianze mosse dal ricorrente erano generiche e poi, comunque, ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di primo grado in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, tenuto conto dei numerosi precedenti penali che risultano a carico del OR.
Si deve, a tal proposito, evidenziare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3^, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). La doglianza relativa alla determinazione della pena per l'aumento ex art. 81 c.p., non risulta proposto in appello e, peraltro, è stata dedotta in questa sede in maniera del tutto generica. Nè può trascurarsi, a tal proposito, che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (tra le più recenti, Sez. 2^, n. 4707 del 21/11/2014 , Di Palma e altro, Rv. 262313).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015