Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo del giudice di indicare specificamente i singoli aumenti sulla pena base, imposti dalla riconosciuta sussistenza di circostanze aggravanti, in quanto la graduazione della pena, ancorché concernente aumenti e diminuzioni correlati rispettivamente a circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la determinazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen..
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2015, n. 29829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29829 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 13/03/2015
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 942
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 27649/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC NA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 4.3.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile costituita, il difensore di fiducia, avv. De Vico Raffaella, del Foro di Roma, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 4.3.2014 la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 29.3.2013, aveva condannato RC NA alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, cpv., 582, 585, 594 e 612 c.p., commessi in danno di CC OM, rideterminava, su appello del pubblico ministero, in senso più sfavorevole all'imputata il trattamento sanzionatorio, rigettando, invece, l'appello proposto dalla RC.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la RC, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Alberto Maraschi, del Foro di Milano, lamentando: 1) manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui attribuisce all'imputata l'uso di un'arma impropria (un taglierino), nonostante tale circostanza non abbia trovato conferma in sede di istruttoria dibattimentale, i cui esiti hanno, invece, evidenziato che tra la ricorrente e la persona offesa si sviluppò una colluttazione a mani nude;
2) erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 c.p., in sede di trattamento sanzionatorio, determinato senza specificare la misura della pena base e degli aumenti conseguenti al riconoscimento della suddetta aggravante e della disciplina del reato continuato;
3) violazione dell'art. 539 c.p.p., comma 2, in considerazione della entità della somma riconosciuta a titolo di provvisionale dai giudici di merito nella misura di 10.000,00 Euro, ritenuta abnorme, tenuto conto che l'unico danno di cui la parte civile ha dato prova è rappresentato da una malattia di dieci giorni, riconosciuta dai medici del Pronto Soccorso.
3. Con memoria depositata in udienza il difensore della costituita parte civile CC OM, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, illustrando le ragioni a sostegno del proprio assunto.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Ed invero, inammissibile, deve ritenersi il primo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente ha esposto censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148).
La corte territoriale, peraltro, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha evidenziato come l'uso di un taglierino sia dimostrato dalla narrazione della persona offesa, sulla cui credibilità personale ed intrinseca attendibilità delle relative dichiarazioni la ricorrente non ha formulato specifiche censure, confortata da alcuni riscontri obiettivi - pur non necessari, ma opportuni, in ragione dell'avvenuta costituzione di parte civile, in quanto, come è noto, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214) - rappresentati dal contenuto della deposizione del testimone oculare Perduca, il quale ha affermato di avere visto l'imputata "impugnare qualcosa", e dal rinvenimento, sul luogo dei fatti, da parte degli agenti operanti di un manico di taglierino (cfr. pp. 6-7- della sentenza oggetto di ricorso).
2. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice abbia adempiuto all'obbligo di motivazione, il quale, però, si attenua nel caso in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor di più, nel caso in cui la pena sia applicata in misura prossima al minimo, in tal caso bastando anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., tanto più se si consideri che l'applicazione del minimo edittale non è correlata a un diritto assoluto dell'imputato, (cfr. Cass., sez. 4, 25/09/2007, n. 44766, G.). Pertanto non è nemmeno necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta, in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. Cass., sez. 4, 14/07/2010, n. 36358, T.V.; Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 6687, C. e altro;
Cass., sez. 3, 08/10/2009, n. 42314, E.). Tali principi in tema di motivazione sulla entità del trattamento sanzionatorio, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si applicano anche nell'ipotesi di quantificazione della pena in sede di applicazione della disciplina della continuazione (cfr. Cass., sez. 1, 14/02/1997, n. 1059, Gagliano). Orbene, nel caso in esame, la corte territoriale, che è intervenuta su impugnazione del pubblico ministero, di cui ha condiviso la censura sulla eccessiva mitezza della condanna inflitta all'imputata in primo grado, se rapportata alla gravità del fatto, ha fissato in dieci mesi di reclusione la pena finale, ritenendola "congrua" rispetto alla capacità a delinquere dell'imputata, desunta da una serie di indici sintomatici, specificamente indicati, attinenti alla gravità della condotta posta in essere dalla RC in danno della CC (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso). Tenuto conto che la pena inflitta in primo grado alla ricorrente era stata determinata nella misura di sette mesi di reclusione, partendo, in applicazione della disciplina della continuazione, da una pena-base di dieci mesi di reclusione, per il delitto di lesione personale volontaria aggravata, aumentata di giorni venti di reclusione, in relazione al delitto di cui all'art. 612 c.p., e di ulteriori dieci giorni per il concorrente delitto di ingiuria, appare evidente che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio è stato talmente contenuto ed al di sotto del limite massimo di aumento della pena consentito dalla circostanza aggravante di cui all'art. 585 c.p. e dalla disciplina della continuazione, da non richiedere una specifica motivazione, che, peraltro, la corte territoriale, come si è detto, ha rigorosamente fornito.
D'altro canto, come affermato dal costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, da un lato non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 2, 21.11.2014, n. 4707, rv. 262313); dall'altro l'aumento per la continuazione operato sul reato più grave (e quindi sulla pena base) può essere determinato anche in termini cumulativi, senza che sia necessario indicare specificamente l'aumento di pena correlato a ciascun reato satellite, non previsto dalla vigente normativa (cfr. Cass., sez. 5, 13.1.2011, n. 7164, rv. 249710), per cui non da luogo a nessuna nullità l'aumento di pena per i reati satelliti determinato in termini unitari e complessivi, e non distintamente, in relazione a ciascuna delle violazioni (cfr. Cass., sez. 2, 21.1.2015, n. 4984, rv. 262290). Identiche considerazioni valgono anche per la quantificazione dell'aumento di pena imposto dalla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante innanzi indicata.
Ed invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come nel caso in esame, da sufficiente motivazione (cfr. Cass., sez. 5, 30.9.2013, n. 5582, rv. 259142). Peraltro, come sottolineato dal Supremo Collegio in un condivisibile arresto, l'eventuale violazione della disposizione che regola gli aumenti o le diminuzioni di pena in caso di concorso di circostanze aggravanti da luogo ad una mera irregolarità che non vizia quindi la sentenza, se la pena irrogata, come nel caso in esame, resta nei limiti di legge e non emerge l'inosservanza delle norme che provvedono alla quantificazione della pena (cfr. Cass., sez. 2, 17.4.2009, n. 27114, rv. 244788).
3. Inammissibile, infine, appare il terzo motivo di ricorso, in quanto, per giurisprudenza assolutamente costante del Supremo Collegio, non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (cfr. Cass., sez. 4, 23/06/2010, n. 34791, rv 248348).
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse della RC va, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione, in favore della parte civile costituita delle spese del presente giudizio di legittimità, che, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia", si fissano in complessivi Euro 2457,00, di cui Euro 2000,00 per onorario, oltre spese e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidate in complessivi Euro 2457,00, di cui Euro 2000,00 per onorario, oltre spese e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015