Sentenza 25 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare,con riferimento al giudizio di cassazione, l'eccezione alla regola del rispetto del termine di fase, prevista dall'art. 303, comma 1, lett.d), ultima parte, cod. proc. pen., mediante il richiamo al termine di durata complessiva, per l'ipotesi di c.d."doppia conforme" e per il caso in cui l'impugnazione venga proposta esclusivamente dal pubblico ministero, non è applicabile quando manca del tutto il giudizio di appello, come nell'ipotesi di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, che sia inappellabile ex art. 443, comma 3, cod. proc. pen., atteso che si tratta di una disposizione derogatoria, che presuppone la pronuncia della sentenza di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2002, n. 40132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40132 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 25/10/2002
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2525
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco- rel. Consigliere - N. 25874/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL VI;
avverso l'ordinanza del tribunale di Milano, emessa in data 28.5.2002;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, Dott. A. Abate, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 17.7.2001, pronunciata a seguito di rito abbreviato, VI AL, in stato di custodia cautelare, fu condannato dal tribunale di Milano a tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90. L'imputato non impugnò la condanna, mentre il Pubblico Ministero propose ricorso per Cassazione, secondo la previsione dell'art. 443.3 c.p.p.. Nelle more del giudizio di legittimità, il Tribunale in data 29.4.2002 respinse l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
L'imputato oggi ricorre per Cassazione contro l'ordinanza 28 maggio 2002 con cui, ex art. 310 c.p.p., è stato rigettato l'appello avverso il provvedimento sopra indicato.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 303 c.p.p. per avere i giudici di merito, pur essendo decorso il termine di fase di cui al comma 1 lett. c), ritenuto applicabile al caso di specie il comma 1 lett. d) ultima parte del predetto articolo, in forza del quale, "se l'impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4", ossia il termine di durata massima di custodia cautelare.
Il ricorso è fondato.
L'art. 303 c.p.p. scandisce in quattro fasi l'intero procedimento penale, prevedendo distinti termini di custodia cautelare per ognuna di esse.
La prima fase comprende le indagini preliminari, la seconda decorre dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dell'ordinanza introduttiva del rito abbreviato ovvero dalla pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la terza dalla sentenza di condanna in primo grado, la quarta dalla pronuncia della sentenza di appello.
La l. n. 144/2000, con la introduzione della lett. b-bis), ha previsto termini autonomi per la fase del giudizio abbreviato, originariamente compresa nel prima delle fasi sopra indicate. Per la quarta fase - compresa tra la pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello e il passaggio in giudicato della sentenza - i termini sono indicati dal primo comma lett. d), che, nell'ultima parte, pone una eccezione all'applicazione del termine di fase con rinvio all'operatività esclusiva del termine di durata complessiva della custodia cautelare nelle ipotesi di c.d. "doppia conforme" (cioè di doppia sentenza di condanna) "ovvero se l'impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero".
L'applicabilità di quest'ultima disposizione, eccezionale e derogatoria al principio della segmentazione della durata della custodia cautelare, presuppone in ogni caso la pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello e non può, pertanto, estendersi all'ipotesi di mancanza del giudizio di appello, come nel caso in esame, in cui la sentenza ex art. 442 c.p.p. risulta impugnata soltanto dal Pubblico Ministero con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 443 comma 3 c.p.p.. Illegittimamente, pertanto, il tribunale ha fondato la pronuncia di rigetto dell'istanza di scarcerazione presentata dall'imputato, sull'ultima parte del comma 1 lett. d) c.p.p., inapplicabile al caso di sentenza inappellabile ex art. 443.3 c.p.p.. In applicazione dell'art. 303.1 lett. c) c.p.p. va pertanto dichiarata la cessazione della misura cautelare e ordinata la liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché quella del tribunale di Milano del 29.4.2002; dichiara cessata la misura cautelare e ordina la liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2002