Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2003, n. 10689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10689 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
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Z. 10 68 9/0 3 Sentenza n.74 Registro generale n.4644 del 2002
Camera di consiglio del 14 gennaio 2003 (n. del ruolo) CORTS READICA
UFFICIO COP:
Richiesta copia stu
REPUBBLICA ITALIANA dai Sig. ANDREOLI per diritti € 4-55 In nome del Popolo Italiano
Il 123/23 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Presidente Dott. Luigi Sansone
Consigliere 1. Dott. Giovanni De Roberto
Consigliere 2. Dott. Bruno Oliva
3. Dott. Carlo Piccininni Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Consigliere UFFICIO COPIE
4. Dott. Vincenzo Rotundo
Richiesta copia studio dal Sig BRUNETT) ha pronunciato la seguente per diritti € 1,55
SENTENZA 23 MAG. 2003 il
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da TI ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 7 gennaio 2002 della Corte d'Appello di Milano
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 7 gennaio 2002 la Corte d'Appello di Milano, sezione V penale, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata il 18 dicembre 2001 dall'imputato TI ES nei confronti dei componenti del collegio della prima sezione penale del Tribunale di Milano, dinanzi al quale era in corso il processo penale n.879/00.
Nella declaratoria di inammissibilità la Corte d'Appello rilevava che la ricusazione era riferita ad ipotesi di “malanimo ed inimicizia” del collegio giudicante nei confronti del ricusante, desunta, secondo la prospettazione dello stesso ricusante, da comportamenti processuali, e precisamente dal provvedimento in data 15 dicembre 2001 con cui era stata respinta una richiesta di rinvio dell'udienza per assoluta impossibilità a comparire dell'imputato TI, malgrado la documentazione prodotta attestante il suo contestuale
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2001, la quale, modificando la disciplina degli artt.696 e 729 c.p.p., avrebbe, appunto,
"sancito l'inutilizzabilità della documentazione pervenuta per via rogatoriale e acquisita in violazione delle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria".
La Corte d'Appello di Milano ha escluso che nel caso in esame ricorresse il preteso profilo di “malanimo ed inimicizia”, rilevante ai sensi degli artt.37 e 36, lettera d), c.p.p., in quanto nei provvedimenti citati al di là della plausibilità dei medesimi sul piano giuridico- erano riscontrabili linee argomentative ed interpretative innegabilmente divergenti da quelle sostenute dal ricusante, ma non si rinvenivano “quegli abusi trasmodanti in abnormità", che soli avrebbero potuto legittimare la dichiarazione di ricusazione in ipotesi, quali quelle in questione, di provvedimenti endoprocessuali.
In particolare la Corte milanese, rispondendo a precise contestazioni del ricusante,
osservava che:
1 il potere del giudice di acquisire liberamente la prova del legittimo impedimento dedotto da una parte o dal suo difensore non implicava che il 1 giudice stesso fosse obbligato a sostituirsi, nella prova, a colui che l'impedimento avesse fatto valere;
tanto meno in un caso in cui il dedotto impedimento si correlava a situazioni connotate da un notorio forte divario fra il "dover essere" (la presenza nell'aula parlamentare) e 1""essere"
(l'effettività di tale presenza); la circostanza che in altre occasioni simili il giudice avesse disposto il rinvio, "accontentandosi" di un semplice telegramma inviato dal Presidente della Camera, piuttosto che rappresentare la spia di una "mera e consolidata inimicizia" espressa dal Tribunale, appariva "l'inequivoco segno di un atteggiamento del Tribunale connotato da equanime valutazione delle situazioni di volta in volta portate al suo esame"; il provvedimento in materia di rogatorie adottato dal Tribunale non poteva essere qualificato come “atto abnorme di...ribellismo giudiziario",
R. consistendo soltanto nella "risultante di un'operazione ermeneutica volta a ON definire la precisa portata delle disposizioni introdotte con la legge n.367 del di 2001", risultante che non poteva che rimanere nell'alveo del procedimento penale cui si correlava, senza assurgere al rango di evento emblematico.
Il giudice di merito ha concluso osservando che, in definitiva, i motivi addotti a sostegno della dichiarazione di ricusazione risultavano palesemente infondati, sicché appariva giustificata anche la sanzione ex art.44 c.p.p. nella misura indicata nel dispositivo.
***
Avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione TI ES, chiedendone l'annullamento per manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine alla pretesa infondatezza dell'istanza di ricusazione.
In particolare, il ricorrente rappresenta: che già in data 10 dicembre 2001 i suoi difensori avevano presentato nella cancelleria del Tribunale istanza di rinvio delle udienze del 14, 15 e 17
dicembre dello stesso anno, documentando che in quelle date egli era impegnato alla Camera dei Deputati per la discussione e votazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per l'anno 2002; che all'udienza del 14 dicembre 2001 il difensore di esso ricorrente aveva reiterato la richiesta di rinvio sulla scorta della documentazione prodotta
(calendario dei lavori dell'Assemblea; convocazione di esso ricorrente) e il
Tribunale, differita l'udienza in corso in relazione alla concomitante astensione degli avvocati indetta dalle Camere penali, preso atto che per il giorno 15 dicembre la seduta della Camera era destinata a terminare "intorno alle ore 13" e che tutte le parti si erano mostrate d'accordo per celebrare la programmata udienza in orario pomeridiano, aveva rinviato l'udienza alle ore 10 del giorno 15 dicembre 2001, intendendo compiere in merito le verifiche delcaso;
che alle ore 16,25 del 14 dicembre 2001 il Tribunale aveva inviato un fax alla Camera dei Deputati, chiedendo delucidazioni in ordine alla sussistenza della seduta del 15 dicembre e all'orario presuntivo della sua cessazione;
che circa un'ora dopo era pervenuto fax di risposta dalla Camera_dei
Deputati, in cui si ribadiva la sussistenza della seduta e la sua presumibile conclusione alle ore 13; R
3 che all'udienza del 15 dicembre 2001 la difesa del ricusante aveva reiterato la richiesta di rinvio, producendo documentazione relativa agli orari dei treni e degli aerei allo scopo di dimostrare l'impossibilità per l'imputato di raggiungere Milano in orario compatibile con la rifissazione pomeridiana dell'udienza; in ordine a tale richiesta il pubblico ministero aveva insistito per un differimento intorno alle ore 17, mentre le parti civili si erano rimesse alle valutazioni del Tribunale;
che, a fronte di tale situazione, il Tribunale aveva respinto con ordinanza la richiesta di rinvio e aveva disposto procedersi oltre nel dibattimento, in quanto l'on. TI non aveva provato di essere effettivamente presente in quel momento alla Camera dei Deputati a svolgere il suo mandato parlamentare.
Sostiene il ricorrente che l'ordinanza in questione rappresenterebbe "senza tema di smentita una palese ulteriore e gravissima manifestazione di malanimo e inimicizia” nei suoi confronti, poiché, da un lato, la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di rinvio sarebbe stata già di per sé idonea a comprovare il legittimo impedimento addotto,
e, dall'altro, le verifiche disposte dal Tribunale avrebbero confermato la sussistenza di tale impedimento. Il Tribunale, pretendendo una certificazione circa la presenza del ricusante alla Camera nello stesso preciso momento in cui si svolgeva l'udienza a suo carico, avrebbe richiesto una "prova impossibile", mentre ben avrebbe potuto disporre idonee verifiche, evitando di demandare a colui che l'impedimento aveva addotto l'onere di integrare la documentazione fornita a sostegno della richiesta, come del resto il
Tribunale stesso aveva già fatto in occasione di precedenti udienze innanzi a situazioni del tutto simili, nel corso delle quali si era provveduto al rinvio in base ad un semplice. telegramma inviato dal Presidente pro tempore della Camera.
Secondo il ricorrente, con questa decisione il Tribunale non soltanto avrebbe manifestato tutta l'inimicizia coltivata nei suoi confronti, ma avrebbe effettuato "una dichiarazione di guerra" nei confronti degli altri poteri costituiti: si tratterebbe di un “atto di ribellione" del Tribunale di Milano nell'intento di perseguire l'obiettivo di pervenire nel più breve tempo possibile ad una sentenza di condanna.
P Nonostante tali risultanze fossero state portate alla attenzione della Corte
d'Appello, l'ordinanza censurata le avrebbe completamente ignorate e pretermesse.
Segnatamente: a) non sarebbe stata fatta menzione del fatto che il pubblico ministero e le parti civili si erano mostrate d'accordo per un differimento dell'udienza al pomeriggio del 15 dicembre 2001; b) non sarebbe stato dato rilievo alcuno alle dichiarazioni rese dal
Presidente della Camera dei Deputati nella stessa giornata del 15 dicembre 2001, che si era definito "sconcertato" per il mancato rinvio della causa;
c) non si sarebbe tenuto conto (ed anzi si sarebbe ipotizzato il contrario) che nel corso della mattinata del 15 dicembre 2001 il ricorrente aveva fatto pervenire in cancelleria la certificazione attestante la sua partecipazione alle votazioni appena svoltesi in Parlamento.
L'inversione di tendenza rispetto alle prime battute del processo, nelle quali analoghe istanze di rinvio avevano trovato accoglimento, dimostrerebbe il mutato atteggiamento del Collegio nei confronti del ricorrente, ormai considerato come un fastidioso ostacolo al celere epilogo del dibattimento, e sarebbe del tutto illogico e paradossale considerare tale cambiamento di rotta come una dimostrazione di equanimità, come sostenuto nell'ordinanza censurata.
DIRITTO.
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'ordinanza censurata ha dettagliatamente esaminato la dichiarazione di ricusazione presentata dal ricorrente e la ha correttamente ritenuta inammissibile per manifesta infondatezza, evidenziando diffusamente le ragioni di fondo legittimanti tale conclusione, che è in linea con la normativa che disciplina le cause di ricusazione del giudice.
Questa Corte [in precedenti decisioni (sez. VI, n.316 del 5-4-2000, rv.215740;
n.7798 del 27-2-2000, rv.220947) rese a seguito di impugnazioni proposte dal medesimo ricorrente in procedimenti di ricusazione del Giudice per le indagini. preliminari e del Tribunale di Milano] ha già chiarito che l'inimicizia grave tra giudice ed imputato, come ragione di ricusazione, deve riscontrarsi, di norma, in rapporti personali svoltisi in precedenza e fuori dal processo e non può desumersi dalla animosità dimostrata dal primo nel corso del procedimento, da eventuali violazioni di legge poste in essere o addirittura dall'impegno profuso per una rapida definizione del processo: tali ultimi aspetti “interni" al procedimento non sono indicativi della "grave inimicizia", che deve invece fondarsi su circostanze obiettive e non su mere supposizioni del ricusante.
La condotta endoprocessuale del giudice -ha precisato questa Corte in quelle decisioni non impedisce però, in via assoluta, il ricorso allo strumento della ricusazione, nella ipotesi in cui sia indice di malafede, di dolosa scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione da parte del giudice, che finisce così per abdicare al proprio ruolo istituzionale di giudice terzo ed imparziale. Il comportamento del giudice nel processo non è, cioè, indifferente, ai fini della problematica in esame, laddove e "settari" da doverlo considerare presenti «aspetti talmente "anomali” necessariamente, sul piano logico, manifestazione, nella sede giudiziaria, di una grave inimicizia verso l'imputato, la quale finisce, in questo caso, con l'assumere un autonomo rilievo, che trascende le ragioni connesse alla "fisiologia" del processo». Ciò deve risultare -specificano le sentenze citate- «non da mere impressioni o supposizioni 1
della parte, ma da precisi e inequivoci fatti, indicativi della "malafede" e del "calcolato pregiudizio" del giudice>>.
Nel caso in esame la condotta endoprocessuale del Tribunale di Milano, anche a volerla ritenere costellata da quelle anomalie, irregolarità e forzature interpretative alle quali il ricorrente ha fatto riferimento, non appare connotata da "malanimo” e da calcolato pregiudizio e non è quindi indicativa di una "grave inimicizia” del magistrato verso l'imputato, dovendo questa «trovare ancoraggio...in dati di fatto concreti e ben precisi estranei alla realtà processuale, autonomi rispetto a questa, che deve solo costituire un sintomatico momento dimostrativo per induzione della sussistenza del citato presupposto di fatto rilevante per la ricusazione» (Sez. VI, n.316 del 5-4-2000, rv.215740).
A fondamento della richiesta di ricusazione non sono stati, infatti, addotti dati di fatto estranei alla realtà processuale ed autonomi rispetto ad essa, ma soltanto un atto ed una decisione processuale (il mancato rinvio dell'udienza dibattimentale per l'addotto impedimento dell'imputato) espressivi -secondo la prospettazione del ricorrente- di
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"malanimo" nei suoi confronti.
Il mancato rinvio dell'udienza dibattimentale nonostante fosse stato eccepito l'impedimento dell'imputato per impegno parlamentare, lungi dal sostanziare un atto abnorme, costituisce l'esplicazione di valutazioni ed interpretazioni giuridiche effettuate nell'ambito del processo e nell'esercizio della doverosa attività giurisdizionale e realizza una motivata scelta processuale (chiaramente non condivisa dal ricusante) operata dal Tribunale ricusato nell'espletamento delle sue funzioni.
Anche a volere, in tesi, convenire con il ricusante sulla discutibile gestione della vicenda (v. quanto descritto nella parte in fatto della presente sentenza) o sull'erroneità della scelta del giudice procedente, non può non rilevarsi che tali inconvenienti, destinati ad incidere sulla validità degli atti processuali, vanno fronteggiati e risolti R. 6 attraverso il ricorso ai rimedi che l'ordinamento appresta nell'ambito del processo e non già con l'attivazione strumentale dell'istituto della ricusazione, che renderebbe concreto il rischio di sottrarre il processo al giudice precostituito per legge (art.25, primo comma, Cost.), solo perché non se ne condividono l'impostazione e la gestione.
In vero la allegazione della inimicizia come causa di ricusazione si è risolta, nella fattispecie, nella mera deduzione di un unico comportamento processuale del giudice ritenuto anomalo dalla parte (il mancato rinvio dell'udienza dibattimentale), non essendo stata in alcun modo ripresa nei motivi di ricorso l'altra condotta, sempre endoprocessuale, originariamente addotta, nella dichiarazione di ricusazione, come indice di "malanimo", e cioè il provvedimento con il quale il Tribunale, nonostante l'entrata in vigore della legge n.367 del 2001, aveva respinto le eccezioni di inutilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a seguito di rogatoria internazionale e di inutilizzabilità delle prove consistenti in dichiarazioni aventi ad oggetto il contenuto di atti rogatoriali. La parte ricusante non ha però indicato fatti e circostanze concrete, idonei ad affermare l'esistenza di rapporti esterni alla realtà del processo, negativamente caratterizzati per ragioni di rancore o di avversione, in modo tale da far ritenere compromessa l'imparzialità del giudice, e, in tema di ricusazione, la ipotesi di grave inimicizia tra giudice ed imputato sussiste solo quando vi siano tra i due soggetti rapporti estranei al processo, non potendo essa ravvisarsi nel trattamento
(ritenuto sfavorevole ed iniquo) riservato al secondo nel corso del procedimento.
In questo quadro anche l'adozione da parte del giudice di un provvedimento processuale abnorme ( e, come si è visto, il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato non può essere considerato tale) non denota ovviamente di per sé inimicizia tra il magistrato che lo ha adottato e l'imputato al quale è diretto,. ma può al più funzionare come spia, e cioè come espressione in ambito giudiziario di una inimicizia personale che deve comunque desumersi da elementi estranei al processo, elementi che, come si è detto, nella fattispecie il ricorrente non ha in alcun modo prospettato.
Resta infine da ribadire che la partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza -anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n.225 del 2001 della
Corte Costituzionale- può ben costituire legittimo impedimento tale da determinare il rinvio dell'udienza, purché l'imputato istante, personalmente o tramite il proprio difensore, fornisca prova idonea dell'assoluto impedimento derivante dall'esercizio delle funzioni parlamentari. Qualora tale prova sia insufficiente o impossibile, come nel R. 7 caso di impedimento relativo ad un momento futuro e dedotto in base alla mera convocazione della seduta della Camera, il giudice, pur non avendone l'obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell'impedimento, a garanzia del rispetto delle funzioni parlamentari e delle esigenze dell'imputato (sez. VI, n.7798 del 27-2-2000,
rv.220947).
E' quanto, secondo le prospettazioni del ricorrente, è stato compiuto dal Tribunale di Milano anteriormente alla udienza del 15 dicembre 2001, nel corso della quale il
Tribunale stesso ha poi respinto con ordinanza la richiesta di rinvio e disposto procedersi oltre nel dibattimento, in quanto l'on. TI non aveva provato di essere effettivamente presente in quel momento alla Camera dei Deputati a svolgere il suo mandato parlamentare. Su tale provvedimento endoprocessuale e sulla mancata indicazione di elementi di "malanimo" esterni al processo valgono le considerazioni già svolte.
In base alle predette argomentazioni le censure del ricorrente si appalesano del tutto inconsistenti, non emergendo né manifesta illogicità né carenza di motivazione nell'ordinanza impugnata in ordine alla manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo, in ragione delle questioni dedotte, determinare in euro
500 (cinquecento), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 gennaio 2003
Il Presidente Il Consigliere estensore 'More
i n IL CANCELLIERE C1 Depositato in Cancelleria Lidia Scalla
-8 MAR. 2003 Becci L ANCELLIERE C1
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