Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2016, n. 7191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7191 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
7 1 9 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 205 Dott. UGO DE CRESCIENZO Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 39020/2015- Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO Dott. EP SGADARI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA DO N. IL 18/07/1961 TA IO N. IL 07/10/1978 CI CC N. IL 27/09/1953 UC CO N. IL 03/04/1955 SGRO' EP N. IL 23/06/1978 avverso la sentenza n. 5073/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D. Cor e che ha concluso per l' o b re oll;
ricasi di е of Волгонсе, AS e Spro;
fer l'en ll lowe ol. seuse i t for Luca, per il mitfer it rigeno ricorso del Coluce's Udito, per la parte civile, l'Avv G Tizzoni che deposita conclusion я потя These - Avv. Fenorre che sive conclusione note there Udit i difensor Avv. Volito l'ew. FE RO fer GR e DU ehe msiare оfu l'acco flimewo otelде ricans m ore per l'accepliment ROl'evu. Rustole Races. riportandos as motivi del ricorso l'evr. Mouro RO her IO mirare per l'accopliments olel ricorso оего : : . • . : : RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano decidendo in seguito all'annullamento con rinvio della Corte di cassazione condannava gli imputati alle pene ritenute di giustizia.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di AG VA che deduceva:
2.1. vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione in ordine alla scelta di procedere all'estensione massima della pena consentita dall'art. 63 comma 4 cod. pen in seguito al riconoscimento di due aggravanti ad effetto speciale (e segnatamente della recidiva reiterata cui si riferiva il secondo aumento).
3. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore del IO, che deduceva:
3.1. violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Si deduceva che la Corte territoriale non aveva motivato in coerenza con le indicazioni della Corte di : cassazione che con la sentenza di annullamento aveva evidenziato alcune criticità nella motivazione posta a sostegno dell'accertamento di responsabilità. : Segnatamente: si deduceva che la "frequentazione" di persone affiliate alla : 'ndrangheta non sarebbe un elemento sufficiente per dimostrare la partecipazione alla associazione;
tale frequentazione, nel caso del IO, troverebbe una valida spiegazione alternativa nella risalente amicizia dell'imputato con il ER ed il UC. Inoltre la conversazione del 3 marzo 2009 veniva posta nuovamente a sostegno dell'accertamento di responsabilità, senza gli approfondimenti resi necessari dall'annullamento della cassazione. Rilevava il ricorrente che dedurre dal contenuto della conversazione in questione l'appartenenza del IO alla associazione criminale era illogico dato che non era plausibile che questi spiegasse a due esponenti di vertice della 'ndrangheta in cosa consistesse il "lavaggio e la purificazione", che non potevano che essere noti agli interlocutori. Ancora: si deduceva il difetto di motivazione in ordine alla valenza dimostrativa di altre conversazioni;
ovvero di quella ove i due interlocutori facevano riferimento alla partecipazione del IO ad un incontro con esponenti della 'ndrangheta, che non troverebbe conferme. Analogamente: le conversazioni che indicano la frequentazione del IO con ER non sarebbero indicative della contestata partecipazione.
1.2. Omessa considerazione delle argomentazioni difensive in ordine alla : incompatibilità del fatto che il IO si era pubblicamente pronunciato contro la 'ndrangheta con la sua partecipazione al sodalizio criminale;
e, ancora, la 2 omessa considerazione del contenuto della conversazione del 27 novembre 2009 nel corso della quale il UC diceva che il IO di certe cose «non ne voleva sapere più di tanto≫ e che lo stesso «non aveva scuole» che, nella interpretazione del ricorrente, significava che non aveva una eDUzione mafiosa, non avendo appreso le regole essenziali della vita della associazione criminale.
1.3. Illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto della condotta di vita del IO caratterizzata dalla dedizione al lavoro e dalla incensuratezza.
4. Proponeva ricorso per cassazione il difensore del Luca' che deduceva violazione dell'art. 63 comma 4 in quanto il collegio di merito pur riconoscendo due circostanze ad effetto speciale (l'art. 416 bis comma 4 cod. pen e art. 99 comma 4 cod. pen.) applicava l'aumento per la seconda circostanza ovvero per recidiva nella misura della metà piuttosto che di un terzo 5. Ricorreva per cassazione il difensore dello RO che deduceva violazione del divieto di reformatio in peius in quanto, pur individuando la pena in relazione ad . un reato di cui all'art. 73 d.pr. 309 90 non aggravato (capo 164), avrebbe lasciato inalterata la pena base individuata prima dell'annullamento con rinvio della Cassazione in relazione al reato aggravato (dall'ingente quantità) all'epoca individuato come il più grave (ovvero quello descritto nel capo di imputazione 151). Secondo il ricorrente la pena avrebbe dovuto essere individuata nella originaria pena individuata per il capo 151), previa decurtazione della aggravante. : Si deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'aumento per continuazione disposto in relazione al capo di imputazione 151); l'aumento sarebbe stato definito in misura uguale a quello disposto all'epoca disposto per il capo 164), ritenuto espressamente più grave di quello individuato dall'art. 151).ora 6. Ricorreva per cassazione anche il difensore del AR che deduceva: .
6.1. vizio di legge e di motivazione. si deduceva la illegittimità dell'aumento per - continuazione in relazione al reato di cui all'art. 132 a) tenuto conto del fatto che lo stesso risultava determinato in misura uguale a quello irrogato al LV SE per lo stesso reato, nonostante fosse emerso che questi avesse avuto un ruolo preminente nella commissione del fatto rispetto a quello avuto dal AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.Il ricorso del AG è manifestamente infondato. Come rilevato dal ricorrente la Corte territoriale ha legittimamente effettuato gli aumenti di pena in relazione alle aggravanti contestate nel rispetto della regola indicata dall'art. 63 comma 4 cod. proc. pen. Con specifico riguardo agli oneri motivazionali il collegio ritiene che non gravi sul giudice di merito un obbligo di specifica motivazione in relazione alla entità dell'aumento concretamente disposto in relazione al riconoscimento della seconda aggravante ad effetto speciale. Il giudice di merito, infatti, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione tenuto conto del fatto che tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce notoriamente il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della : pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva: ciò dimostra che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Nel caso di specie il collegio di merito individuava la pena base in relazione alla estorsione aggravata descritta nel capo 51) ed effettuava l'ulteriore aumento per la recidiva che veniva ritenuta «indubbiamente manifestazione di una più accentuata capacità criminale dell'imputato, che emerge dalle modalità truci con cui egli gestisce - ben nutrito di esperienza criminale - l'estorsione in danno del Cafiero» (pag. 21 della sentenza impugnata). La decisione in ordine all'aumento di pena contestato, effettuato nella massima : estensione consentita, evidentemente riflette il giudizio di disvalore manifestato con il riconoscimento della recidiva.
2. Il ricorso del IO è infondato 2.1.È noto che i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato;
nella seconda, invece, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva giudice la cui sentenza è stata annullata (cfr. Cass., sez. 4, 14 ottobre 2003, rv. 226418; Cass., sez. 6, 3 dicembre 2001, Bassan;
Cass. sez. 1, 14 novembre 2001, Murante;
Cass., Sez. Un. 8 maggio 1996, D'Avino, rv. 204463), fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve rendere adeguata motivazione sui punti della decisione sottomessi al suo esame (Cass. sez. 5 n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760) .
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, in ossequio a tali indicazioni . ermeneutiche offriva una valutazione approfondita delle emergenze processuali in relazione a tutti i passaggi motivazionali che giudice rescindente aveva ritenuto critici e non espressivi di adeguata capacità dimostrativa in ordine all'accertamento di responsabilità. In particolare, con riguardo alla rilevanza delle frequentazioni ed al ruolo dinamico e funzionale del IO nella organizzazione della mafia delocalizzata di origine calabrese, la Corte di appello evidenziava con particolare chiarezza la rilevanza del ruolo dell'imputato nella riorganizzazione della 'ndrangheta nelle regioni della Lombardia e del novarese dopo la morte del Novella. Di rilievo singolare è la conversazione tra TT e AR, valorizzata dal collegio di merito a pag 13 della sentenza impugnata. Nel corso di tale conversazione TT spiega che il Commisso, esponente di vertice della 'ndrangheta, gli aveva chiesto a quale locale facesse capo il UC, ovvero se a quella di Cormano o a quella di Novara «con il dottore, con il dottore IO». Si tratta di una conversazione che evidenzia come dai vertici della 'ndrangheta : (Commisso appunto) il IO fosse considerato un punto di riferimento dell'associazione per la zona di Novara. La conferma della rilevanza del IO negli assetti mafiosi del novarese risulta anche dalla conversazione, parimenti valorizzata dai giudici di merito nel corso della quale il ER parlando della necessità di riorganizzare la "Lombardia" dice che RO IO « ci tiene assai» (pag 13 della sentenza impugnata). A tale riconosciuto ruolo del IO da parte degli esponenti di vertice della 'ndrangheta si aggiungono le prove della partecipazione dell'imputato ad una serie di incontri decisivi per la riorganizzazione della Lombardia e per la definizione del ruolo dei novaresi. Si tratta degli incontri del 20.12.2008, del 20.2.2009 e del 28.2.2009. La conversazione del 3 marzo 2009 tra AR e TT consente alla Corte di merito di escludere la natura conviviale degli incontri predetti che risultano, al 5 contrario specificamente effettuati al fine di riorganizzare la 'ndrangheta lombarda e novarese con la nomina dei relativi referenti. Tale conversazione chiarisce anche che «quelli di Novara sono della Marina»> ovvero hanno un rapporto diretto con i calabresi e «sono una 'ndrina distaccata di Novara» (pag. 12 della sentenza impugnata). Tra "quelli di Novara" presenti alla riunione c'è, appunto, il IO che emerge come un significativo punto di riferimento per l'area novarese nella riorganizzazione dell'associazione dopo la morte del Novella. Tale approfondimento argomentativo, nel pieno rispetto delle indicazioni ermeneutiche della Corte di cassazione, chiarisce che i rapporti di frequentazione del IO con gli esponenti di vertice della 'ndrangheta non sono occasionali, né conviviali, ma evidenziano al contrario il fatto che l'imputato rappresenta un sicuro punto di riferimento per la riorganizzazione della 'ndrangheta delocalizzata nel Nord Italia e specificamente nella zona di Novara.
2.3. Contrariamente a quanto dedotto viene approfondito anche il rilevo probatorio della conversazione nel corso della quale il TT riferisce delle indicazioni ricevute dal IO circa le procedure di "purificazione" per il reingresso nella 'ndrangheta di chi era stato "distaccato". Emerge con chiarezza che il IO non solo conosce le regole di tale procedura, ma viene considerato un autorevole punto di riferimento per la spiegazione delle stesse pratiche. Il TT riferisce infatti che il IO gli aveva spiegato che quando uno viene da un'altra corrente .. che non è della vostra corrente, deve purificarsi, si deve lavare poi automaticamente gli si ritorna quello che aveva». La lettura offerta dal ricorrente della non plausibilità del fatto che spiegazioni del rito di purificazione provengano dal IO, sconta il vizio logico di non considerare che il IO è persona autorevole, tutt'altro che marginale nell'organizzazione criminale, al punto da essere in grado di fornire spiegazioni sui "riti di purificazione" agli altri affiliati.
1.4. Tali approfondimenti consentono di ritenere superati anche i rilievi critici mossi dal giudice rescindente in relazione alla possibile insufficienza probatoria della conversazione nel corso della quale si definisce il IO come uno in gamba a livello di 'ndrangheta: il IO, contrariamente a quanto prospettato : dal ricorrente, viene inquadrato come un esponente di spicco della 'ndrangheta al nord con un ruolo primario e tutt'altro che marginale. Il compendio motivazionale offerto non presenta fratture logiche decisive e manifeste, opera l'approfondimento richiesto dal giudice rescindente, e si sottrae pertanto ad ogni censura in sede di legittimità.
2.4. Anche i gli elementi ritenuti dal ricorrente "a discarico" risultano valutati dal collegio di merito, contrariamente a quanto dedotto. 6 In particolare: la Corte di appello considerava non rilevante l'esternazione di dichiarazioni pubbliche contro la mafia, essendo non plausibile né ragiovenole un comportamento di segno contrario. Inoltre risulta compiutamente analizzata la conversazione ritenuta "critica" dal giudice rescindente, ovvero quella in cui NN e UC facevano riferimento al fatto che il IO «non aveva scuole». Sul punto la Corte territoriale ha rilevato che gli interlocutori non alludevano ad una presunta estraneità dell'imputato rispetto alla 'ndrangheta, ma piuttosto alla diversa formazione culturale del IO che, considerata la sua istruzione, sapeva "fare e parlare" ed al quale «era estranea una storia di formazione tradizionale», effettuata attraverso la pratica di crimini comuni: nonostante tale percorso formativo "alternativo", coerente con il suo livello di istruzione e con il suo ruolo sociale, il IO era comunque al servizio dell'organizzazione. Anche il tratto della conversazione nel corso della quale uno degli interlocutori fa riferimento al fatto che non c'erano più affiliati «brutti come prima», piuttosto che evidenziare l'estraneità del IO all'organizzazione, ne rimarcava con chiarezza l'inserimento. Il IO serviva l'organizzazione malgrado lo stesso non avesse fatto le "scuole", ovvero non avesse effettuato percorso criminale che costituiva il curriculum tipico del partecipe all'organizzazione. Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche che, nel rispetto delle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di cassazione approfondisce i passaggi motivazionali ritenuti critici dal giudice rescindente e che non merita alcuna censura in sede di legittimità.
2.5. Le doglianze relative alla carenza di motivazione della parte della sentenza che respinge la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque F rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. Nel caso di specie il collegio di merito non rilevava alcun elemento positivo per il concessione delle generiche «in mancanza di elementi positivamente valutabili a tal fine in suo favore a parte la formale incensuratezza. Il IO infatti ha posto in essere una condotta di rileivo, essendo stato un elemento di collegamento tra i vertici dei locali lombardi ed 7 . alcuni dei maggiori esponenti delle cosche calabresi ed avendo svolto attività di mediazione tra i predetti ed il ER» (pag. 14 della sentenza impugnata).
3. Il ricorso del UC è infondato. L'art. 64 cod. pen. stabilisce che in presenza di due aggravanti ad effetto speciale l'aumento per la seconda aggravante riconosciuta deve essere al massimo di un terzo. Nel caso di specie tuttavia l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen. applicata al UC non è qualificabile come aggravante ad effetto speciale, in quanto prevede una estensione della pena non superiore ad un terzo, come si apprezza confrontando i valori che definiscono la forbice edittale della fattispecie semplice rispetto a quella aggravata. Le circostanze, secndo il dettato dell'art. 69 comma 3 cod. pen. sono ad effetto speciale solo quando importano un aumento o una riduzione della pena superiore ad un terzo. L'aumento previsto dalla aggravante descritta dal comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen. non comporta tale estensione né nella attuale formulazione, né in quelle previgenti.
4. Il ricorso dello RÒ è manifestamente infondato. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui quando il giudice di appello correggendo errori di diritto, anche se segnalati dalla Corte di Cassazione in una sentenza di annullamento con rinvio, individua come reato più grave un reato diverso da quello sulla base del quale era stato formulato il computo illegittimo della pena non trova applicazione il divieto della "reformatio in peius" che riguarda soltanto il risultato finale dell'operazione di individuazione della : pena (così, tra le molte, Sez. 3, n. 25606 del24/03/2010, Capolino e altro, Rv. 247739). Né risulta contraddetto la regola fissata dalla Sezioni Unite della Corte per la quale, nel giudizio di appello, il divieto in argomento non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma anche tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, in quanto tale principio è stato enunciato con riferimento alla particolare ipotesi nella quale il giudice di secondo grado, escludendo una circostanza aggravante e, per l'effetto, rideterminando una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base del calcolo in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (v. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066): situazione evidentemente diversa da quella che riguarda il ricorrente, ovvero il caso in cui non vi sia alcuna esclusione di circostanze, ma solo la rideterminazione del calcolo attraverso la rinnovata individuazione del reato più grave. Nel caso di specie, la pena per il reato continuato è stata ricalcolata partendo da una pena base per un reato diverso da quello erroneamente ritenuto più grave dal collegio di merito che aveva emesso la sentenza annullata;
tale pena è stata 0 0 aumentata per la continuazione con i reati 'satellite', meno gravi, giungendo ad definire un trattamento sanzionatorio nel complesso inferiore, nel pieno rispetto delle linee ermeneutiche indicate dalla Corte di legittimità. Né sono accoglibili le doglianze in ordine alla invocata illegittimità dell'aumento per continuazione in relazione al capo 151), ritenuto espressamente meno grave del reato descritto nel capo 164). La definizione dell' aumento in continuazione è infatti frutto di una scelta discrezionale che trova la sua remota giustificazione nella valutazione di gravità del reato base. Il collegio condivide l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena effettuati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (Cass. sez. 5^, n. 27382 del - 28/04/2011, Rv. 250465; Cass. sez. 5^, n. 11945 del 22/09/1999, Rv. 214857). : La Corte non ignora diverso e non condiviso orientamento che ha indicato la necessità di offrire una motivazione specifica in relazione agli aumenti per la continuazione nel caso in cui tali aumenti si presentino differenziati in relazione a reati satelliti omogenei (Cass. sez. 6^, n. 7777 del 29/01/2013, Rv. 255052). . Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale applicava un aumento per la continuazione che deve ritenersi giustificato, nella dimensione, dalle ragioni offerte per la quantificazione della pena base. Il consolidamento della progressione criminosa che viene effettuato con il riconoscimento del vincolo consente infatti di ritenere giustificati gli aumenti per i reati satellite con i : parametri indicati per la determinazione del reato principale (Cass. sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, dep. 2015, Rv. 262313). Tali principi sono validi anche nei casi, come quello per cui si procede, in cui nel corso della progressione processuale muta la individuazione del reato base, con conseguente ridefinizione degli aumenti per continuazione. La determinazione della pena in relazione a tali reati può essere effettuata nel pieno esercizio della discrezionalità riconosciutagli nella definizione del trattamento sanzionatorio Non viola il divieto avendo la Corte di legittimità ritenuto compatibili con il principio del divieto di " reformatio in peius" anche aumenti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal altro giudice, sempre che la pena irrogata non sia complessivamente superiore.
5. Anche il ricorso del AR è manifestamente infondato. 1 Come già rilevato il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella definizione del trattamento sanzionatorio e, specificamente nella determinazione dell'ammontare di pena irrogata in continuazione. La individuazione di tale . aumento trova la sua ragione giustificatrice remota nei motivo posti a a sostegno della individuazione della pena base. In relazione alla quale gli oneri motivazionali devono rispettare le indicazioni ermeneutiche della Corte di legittimità secondo cui il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989, Rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989, Rv 181825, Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242). Peraltro essendo il trattamento sanzionatorio definite sulla base di parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta;
né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti. L'accertamento di responsabilità e la definizione del trattamento sanzionatorio sono infatti il risultato di valutazioni concernenti la posizione dei singoli imputati e sul giudice non grava alcun onere motivazionale in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte.
6. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di AR, AG e RO consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00. 7. Si dispone la loro condanna del IO e del UC al pagamento delle spese del procedimento conseguente al rigetto dei ricorsi rispettivamente presentati. Il IO RO deve essere altresì condannato al pagamento delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dello Interno che si liquidano, in conformità con i parametri vigenti, 10 in euro 3000 e dal Comune di Pavia che liquida in euro 3000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi di AR MA, AG VA e RÒ SE che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di IO RO e UC NI che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna IO RO altresì al pagamento delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dello Interno che liquida in euro 3000 e dal Comune di Pavia che liquida in euro 3000 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 20 gennaio 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchiopne Ugo De Crescienzo for DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 FEB. 2016/ IL CANCELLIERE EMAD Claudia Pianell E T R O C * 11