(Morte del reo dopo la condanna)
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
[…] in particolare, alla circostanza che l'art. 106 c.p. è stato da Rocco inserito in un contesto nel quale il richiamo alle "cause di estinzione del reato e della pena" non può che rimandare direttamente ed esclusivamente agli istituti disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 150-170 e 171-184 c.p.: con la conseguenza della necessità di dare un'interpretazione restrittiva alla nozione di "cause di estinzione della pena" o, comunque, di dare una risposta all'interrogativo se un istituto che disciplina solo una modalità alternativa di espiazione della pena, della quale prevede come effetto soltanto eventuale l'estinzione, […]
Leggi di più…[…] Sanzioni penali pecuniarie: se era condannato a una multa penale o un'ammenda (pene pecuniarie penali), queste non passano agli eredi: la pena si estingue con la morte del reo (art.171 c.p. prevede estinzione del reato/pene personali). […]
Leggi di più…PUBBLICAZIONI Recensione a A. Vallini, Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto punitivo della procreazione, principi, prassi. Giappichelli, Torino, 2011, pp. 348, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2/2013, p. 923-924. Recensione a AA.VV., Diritto penale della libertà religiosa, a cura di D. Brunelli, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 195, in Riv. it. dir e proc. pen. 4/2011, p. 1748-1749. Rapporti tra diritto comunitario e diritto processuale penale italiano alla luce della recente sentenza del giudice nazionale sul “caso Pupino”, in Indice penale, 1/2010. Commento agli artt. 150,156, 171, 198, 490, 491, 492, 493 bis c.p., in Codice ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a …
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