Sentenza 4 dicembre 2002
Massime • 4
L'interrogatorio reso dall'indagato al g.i.p. ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. non rientra fra gli atti, tassativamente elencati nell'art. 512 cod. proc. pen., di cui, a richiesta di parte, il giudice dispone la lettura, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione; la c.d. "prognosi postuma" è liberamente valutata dal giudice di merito, al quale spetta di sorreggere il suo giudizio con motivazione adeguata.
Persona offesa del delitto di corruzione propria è soltanto la Pubblica Amministrazione, interessata a che i propri atti non siano oggetto di mercimonio.
In tema di corruzione propria sono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (siccome vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale ( o dell'incaricato di pubblico servizio), dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e d'imparzialità. Ne consegue, ai fini della distinzione tra corruzione propria ed impropria, che nella prima il pubblico ufficiale, violando anche il solo dovere di correttezza, connota l'atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente o prevalentemente, l'interesse del privato corruttore; nella seconda, invece,il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l'unico atto reso possibile dalla sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza.
Stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'art. 496 cod. proc. pen., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale.
Commentario • 1
- 1. Ingiuria, preside, poteri di controllo e di indirizzo, diritto di critica dell’insegnanteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2002, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2002 |
Testo completo
M B A چون 22-25 30 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 33 8 8 SEZIONE SESTA 3388/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
UdienzaFULGENZI Presidente 1. Dott.Renato
LEONASI Consigliere del 4/12/02
2. Dott.Raffaele
3. Dott. Antonio Stefano AGRO' Consigliere SENTENZA
4. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 1433
5. Dott. Giorgio COLLA Consigliere NRG 1240/02
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP UG n.AP il 19/6/1932 Richiesta copia studio del Sig. KROGH DI ON IU n. Calvizzano il 26/4/1937 per diriku €16,20
: 04.02.03 D'AMATO LO n. Maiori il 15/5/1943
AL CANCELL
IMPEGNO Berardino n. AP il 24/7/1945
avverso: la sentenza del 13/3/2001 della Corte d'appello di AP -
CORTE SUPPEHAMN CARAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. CALVI visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso, per diritti € 1860 udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Leonasi 12 FEB. 2003
IL CANCE WOELLENTE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
1 dal Sig. per diritti 6,30 il 17/03/03
udito, per la parte civile, l'Avv. - Uditi i difensori avv. Krogh per D'AM, GN e Di NA;
avv. Palombi per Di NA;
avv. Sorge e avv. Calvi per IP che hanno tutti concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
2 Fatto
La vicenda è legata alla costruzione della metropolitana di AP e all'intreccio di interessi tra uomini politici e delle istituzioni, partiti rappresentati nell'Amministrazione comunale e la Spa
M/N di AP (articolata questa su tre società consortili), rapporti sostanziatisi, secondo la ricostruzione poi fatta dai giudici del merito, in sistematici periodici trasferimenti di somme a rappresentanti di partiti, qualcuno anche in posizioni istituzionali, a fronte di atteggiamenti di favore nei provvedimenti e negli amministrativi riguardanti le fasi decisorie ed esecutive dei lavori e dei relativi pagamenti. In esito alle indagini formalmente avviate a seguito soprattutto di rivelazioni di
SI RI, a lungo assessore comunale ai trasporti, e di altri coimputati o imputati di reati connessi (molti dei quali poi giudicati con riti alternativi), si disponeva il rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, degli attuali quattro ricorrenti siccome imputati (per quanto qui ancora interessa) del reato di cui agli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 319, 319bis, 321 e 61 n. 2 C.P.perché in concorso tra loro e con altri D'AM LO quale sindaco di AP, Di NA IU quale
-
assessore e deputato del P.S.I., IP UG quale segretario cittadino della D.C., GN
Berardino capogruppo del P.C.I. al consiglio comunale - ricevevano per sè e per altri (in generale i rispettivi partiti) da OL LO e da SA NC, dirigenti della soc. M/N, oltre che da rappresentanti delle imprese raggruppate, somme di denaro nella misura di alcuni miliardi, "con più azioni ed omissioni realizzate anche in tempi diversi in virtù di un accordo adottato tra gli stessi prima del 1980” e via via rinnovato negli anni, “affinchè l'assessore competente, i consiglieri comunali, i rappresentanti di quei partiti negli organismi comunali di amministrazione e di controllo deliberassero e adottassero atti (stati di avanzamento, varianti in corso d'opera e delibere relative ai flussi finanziari statali) nel preminente interesse della M/N Spa e quindi contrari ai doveri d'ufficio..." ( nell'imputazione per la verità figura anche un accenno a promesse delle imprese circa assunzione di personale segnalato dai predetti politici e pubblici funzionari, ma il punto non ha avuto seguito processuale): fatti reato commessi " in data anteriore al 1980 e sino ad epoca prossima al 1992”.
Nel corso della complessa istruzione dibattimentale il Tribunale disponeva, dopo l'assunzione dei consulenti di parte, perizia collegiale tendente alla ricostruzione della lunga vicenda amministrativa e delle illegalità riscontrabili, pronunciando quindi sentenza assolutoria per
Di NA e GN e di condanna per IP e D'AM (ritenuta la sola ipotesi di cui all'art. 319 C.P., escluse la continuazione, per il principio che è ravvisabile una sola figura di reato in presenza di accordo corruttivo unico con pagamenti frazionati nel tempo, e l'aggravante ex art. 3 319bis, con riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle residue aggravanti), condannati pure al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Su appello dei condannati e del Procuratore della Repubblica la Corte napoletana, in parziale riforma, riduceva le pene inflitte in primo grado e dichiarava colpevoli della corruzione anche Di
NA e GN, condannando ciascuno alla pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione.
Propongono ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, articolando motivi che si possono così riassumere.
Avv. Sorge per IP:
1) Nullità della sentenza per effetto di :
-nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente enunciazione del fatto, non risultando precisato l'oggetto del mercimonio, ossia gli atti contrari ai doveri d'ufficio;
-violazione del divieto di un secondo giudizio, essendo stato già giudicato il IP per i fatti commessi fino al 25/10/1989 (sent. GIP AP del 23/1/96, passata in giudicato) mentre ogni eventuale partecipazione del IP ai fatti si esaurisce entro il 1987;
-violaz. degli artt. 18 e 19 CPP, quanto alla disposta separazione dei processi (riguardanti imputati optanti per riti alternativi) e alla mancata previa audizione delle parti;
-violaz. dell'art. 486 CPP, non avendo il Tribunale dato seguito all'impedimento rappresentato dall'imputato per l'udienza del 4/12/1996, giorno nel quale doveva comparire, come persona offesa e teste, davanti al Tribunale penale di Monza,
-violaz. dell'art. 496 CPP, non essendosi rispettato l'ordine di assunzione delle prove;
-violaz. degli artt. 516 e successivi del codice di rito perché, essendosi all'udienza del 20/12/1996 contestato dal P.M. l'anticipazione dei fatti fino a data anteriore al 1980, era stata disposta la notifica del verbale all'imputato assente e fissata la prosecuzione senza il rispetto del termine di cui all'art. 520 CPP;
-violaz. dell'art. 521 CPP,essendo stato il IP condannato anche per fatti accaduti in epoche antecedenti e successive al periodo (ottobre 1983-13 maggio 1988) in cui fu segretario cittadino della D.C., posizione soggettiva posta a base del concorso nei contestati reati;
-violaz. dell'art. 17 CPP per avere il Tribunale disposto la riunione di processi che non si trovavano nel medesimo stato del giudizio: in effetti, si precisa dal ricorrente, all'ud. del 25/6/1997 il
Tribunale, ritenuto il legittimo impedimento dell'imputato per malattia, aveva disposto rinvio al 24 sett.; in questa data, rilevato che non era stato dato avviso del rinvio all'imputato, venne ordinata la separazione degli atti relativi e la fissazione della nuova udienza per l'8 ottobre;
il processo principale proseguiva finchè all'udiemza dell'8 ottobre il Tribunale, sebbene la difesa avesse
4 eccepito la mancanza di “un atto rinnovativo del decreto di citazione a giudizio" e del termine di comparizione, aveva appunto disposto la riunione;
-violaz. dell'art. 210 CPP, essendosi fatto luogo alla audizione di persone indicate nella norma stessa non assistite da difensore (né appare corretta,a giudizio del ricorrente, la soluzione adottata dal Tribunale, secondo la quale si tratterebbe di nullità non rilevante per gli imputati sub iudice, quindi di carattere relativo;
-violaz. dell'art. 6 L. n. 267/97 in relaz. agli artt. 513 e 178 CPP: il ricorrente sembra lamentare che, non essendosi data lettura dei verbali in precedenza acquisiti, non si poteva disporre la
"ricitazione" delle persone interessate per gli adempimenti di cui all'art. 6 legge cit.sopravvenuta, essendo mancato il presupposto proprio della norma;
-violaz. Dell'art. 178 lett. c) CPP per mancata citazione a giudizio di persone offese quali la Spa
Metropolitana di AP, la Regione Campania e la CEE;
-violaz. dell'art. 495, co. 2 CPP per il mancato accoglimento di istanze istruttorie difensive,tra le quali l'acquisizione delle dichiarazioni di OL LO in altro procedimento ( e che evidenziavano le diverse e qui non confessate ragioni per le quali lo stesso si sarebbe attivato nella raccolta di fondi tra le imprese impegnate nella M/N) e la testimonianza di consiglieri e assessori comunali e regionali, oltre che componenti delle commissioni di controllo, i quali avrebbero potuto riferire circa la estraneità del IP a tutti gli atti amministrativi via via adottati;
2)inosservanza delle norme processuali relative alla rinnovazione della istruzione in appello, sostanzialmente sugli stessi e su analoghi temi;
3)mancanza o manifesta illogicità della motivazione - Il ricorrente richiama numerosi atti processuali che non sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte territoriale malgrado la specificità dei motivi di gravame. hanna In particolare, le sentenze di condanna gli addebitato concorso in fatti di corruzione anche antecedenti e successivi al periodo in cui egli ricoprì l'incarico politico;
in tale qualità egli non aveva veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, per il che un'affermazione di responsabilità per concorso in un reato come la corruzione avrebbe imposto il previo accertamento del compimento dell'azione tipica del reato da parte di un soggetto qualificato e di un rapporto intercorso tra lui (IP) e l'US (in guisa da individuare una condotta qualificabile come concorso morale), accertamento che è del tutto mancato;
com'è mancata persino, se non per richiami generici a quanto accennato in imputazione, la individuazione di specifici atti contrari ai doveri di ufficio. D'altra parte, non si può certo ravvisare in capo al responsabile politico di un partito, a qualsiasi livello, una “posizione di garanzia" che consenta di addebitargli a titolo di responsabilità penale qualche colpevole omissione del tipo di quelle ipotizzate in imputazione. Il
S ricorrente - nel confermare quanto sempre sostenuto circa occasionali ricezioni (negli anni 1986-
87) di somme limitate da destinare al suo e ad alcuni degli altri partiti (P.C.I. e P.S.I.) attivi nel 95 panorama cittadino, pagamenti giammai correlati atti amministrativi riguardanti la M/N - ricorda,
a sostegno dell'assunto che la corruzione passava eventualmente per altre strade e diversi personaggi, episodi e situazioni come quelli dei 500milioni chiesti e ricevuti dall'assessore RI
( che tra l'altro è colui che lo ha accusato per lucrare i possibili benefici processuali), le accertate riunioni avvenute negli anni 1989 e 1990 tra rappresentanti delle imprese, riunioni alle quali egli rimase del tutto estraneo (essendogli nel frattempo succeduto come segretario cittadino il TT) e nelle quali specificamente si discusse della necessità di rendere più spedito l'iter degli atti amministrativi e di collegare a ciascuno specifici pagamenti;
la irruzione sulla scena di un personaggio di ben diversa caratura politica come il Paolo IR CI, presidente della
Commissione Bilancio della Camera, col quale si pattuì la ben più consistente cifra di 800milioni
l'anno per cinque anni. Sottolinea ancora il ricorrente le contraddizioni e anche le menzogne che caratterizzano le dichiarazioni di un personaggio squalificato come il RI, per quanto riguarda soprattutto sue pretese riscossioni di somme anche dopo la scadenza del mandato politico e in definitiva la trama che sarebbe stata ordita ai suoi danni: quella di farlo apparire come collettore di tangenti quando al più avrebbe ricevuto dei contributi modesti per il suo e occasionalmente per altri partiti;
4) mancanza o manifesta illogicità di motivazione della sentenza, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alle richieste avanzate in sede di appello per assoluzione da tutti i reati avvenuti precedentemente al 1986 (o in subordine al settembre 1983) e successivi al
1987 (o quanto meno al 13 maggio 88) per non aver commesso il fatto;
5) mancanza o manifesta illogicità di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale circa le richieste, anch'esse avanzate con l'appello, di derubricazione del reato in uno dei seguenti: art. 4 L. n. 659/1981; art. 7 L. n. 195/1974; corruzione impropria susseguente;
corruzione impropria antecedente, art. 319 C.P. nella formulazione precedente;
truffa; millantato credito. La illustrazione di tali ultimi motivi si sviluppa in modo consequenziale a quanto detto per il n.ro 3 con particolari sottolineature circa la mancanza di ogni correlazione tra pagamenti
-
avvenuti e atti amministrativi e la non contrarietà di questi a norme di legge o comunque ai doveri propri dei pubblici ufficiali ( peraltro non inquisiti e neppure mai individuati) che ne furono autori o controllori;
-6) violazione ed erronea applicazione della legge penale omessa o manifesta illogicità della motivazione per quanto riguarda ulteriori richieste avanzate in sede di appello e relative a:
-esclusione delle aggravanti ex art. 61 n. 2 e 7 e 112 n.1 C.P.,
6 -riduzione della pena ex art. 320 C.P.;
-riconoscimento delle attenuanti di cui agli 62 n. 6, 117 e 323bis C.P. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti;
-declaratoria di prevalenza delle già concesse generiche sulle aggravanti;
-applicazione del minimo della pena;
-revoca della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, nessuna delle quali ha dimostrato di aver subito danno dai modesti episodi di finanziamento di partito.
Avv. Krogh per D'AM :
1) Inosservanza di norme processuali quanto all'esame di persone di cui all'art. 210 CPP senza assistenza del difensore (motivo identico a quello già esposto per IP);
2)erronea applicazione della legge penale sostanziale (art. 319 C.P.) - Il reato di corruzione presuppone un rapporto di sinallagmaticità tra atto oggetto del mercimonio e utilità conseguita dal p.u.: rapporto che nel caso manca, né sarebbe potuto emergere, posto che tra l'altro, i pubblici ufficiali ai quali sarebbero riconducibili gli atti non sono stati identificati, il che non consente neppure di avere riguardo alla categoria degli atti “individuabili” che talora la giurisprudenza utilizza quando non sia accertata la controprestazione che lo stesso p.u. dà o s'impegna a dare;
d'altra parte è nel caso assodato che i pubblici ufficiali “non avrebbero ricevuto alcun prezzo per il loro operato,essendo lo stesso andato integralmente ai partiti"; non è sufficiente poi,per risolvere la posizione di D'AM, affermare, come fa la Corte territoriale, che lo stesso “ è stato assessore ai trasporti prima e sindaco poi nel periodo cruciale dell'approvazione dei progetti e dell'avvio dei lavori”, quando la stessa sentenza afferma che la corruzione avrebbe riguardato la revisione dei prezzi;
3) difetto di motivazione sul punto relativo al rapporto tra la illegale revisione dei prezzi e il ruolo istituzionale del D'AM; né si può parlare di
-- come pure fa la Corte napoletana
-
un'attività concorsuale che in tesi può anche consistere nel rafforzamento o nella agevolazione dell'altrui proposito criminoso, perché con questo si passa al concorso morale che richiede dimostrazione del contributo causale dato dal concorrente;
4)difetto di motivazione proprio sul punto del concorso: le accuse di RI e di IC sono interne alla stessa corrente di partito;
la chiamata in correità da parte del RI, se tale è, non appare supportata né dalle dichiarazioni di IC (in parte riguardante dettagli marginali o addirittura estranei ai fatti di causa, in parte vaghe e generiche "...la vicenda continuò quando D'Amato diventò assessore... .") che comunque sono frutto non di conoscenze personali ma di informazioni ricevute da UC (nel frattempo deceduto), né dalla dichiarazione di OR circa la presenza del D'AM a una riunione in casa del IP,nella quale si discusse del finanziamento
7 dei partiti. La Corte territoriale inoltre non dà alcun conto dell'attendibilità dei dichiaranti, né si preoccupa di spiegare,se non con un'affermazione apodittica, il maggior peso assegnato alle dichiarazioni rese da RI in fase di indagini rispetto a quelle dibattimentali che ridimensionano il ruolo di esso D'AM nella vicenda;
5) difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge sul punto relativo alla revisione dei prezzi. Si sono posti ai periti dei quesiti in contrasto con la legge, nel senso che si è loro chiesto di valutare la congruità degli importi senza considerare che la legge (n. 1042/1969) prevede che progetti di massima ed esecutivi debbono essere approvati da Regione, Ministro dei Trasporti,
Commissioni anche locali di esperti, tutti muniti dei più ampi poteri di valutazione;
i periti avrebbero dovuto comunque determinare il giusto costo delle opere avendo riguardo ai valori riguardanti altre costruzioni di metropolitane in Italia;
tutti problemi posti in sede di appello e rimasti senza risposta;
- -6) erroneità della qualificazione giuridica La corte territoriale dopo aver posto la distinzione tra corruzione propria e impropria - non esplicita le ragioni per le quali gli atti amministrativi in questione sarebbero da considerare oggetto di corruzione propria;
7) difetto di motivazione in punto di rinnovazione del dibattimento, giusta la richiesta avanzata coi motivi di appello;
8)difetto di motivazione in punto di diniego della prevalenza delle concesse generiche sulle aggravanti,
Avv. Krogh per GN:
I primi due motivi risultano letteralmente identici a quelli dell'atto precedente;
Sostanzialmente lo è il terzo, salvo il richiamo della diversa qualità del ricorrente (capo del gruppo P.C.I. nel consiglio comunale di AP):
Il quarto motivo lamenta difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità sotto il profilo che la Corte d'appello ha ribaltato il giudizio del Tribunale senza confutare gli elementi da quest'ultimo esposti, particolarmente sulla circostanza che le dichiarazioni coinvolgenti del OR erano rimaste prive di apprezzabili riscontri, non potendosi considerare tali i confusi ricordi del IP circa le telefonate che faceva alla federazione di quel partito a proposito “dei finanziamenti della M/N" e senza apprezzare le dichiarazioni dibattimentali dell'avv. SA nel senso dell'assoluta contrarietà di esso GN a qualsiasi forma di indebito finanziamento;
a parte poi il fatto che lo stesso IP non ricorda se presso la Federazione parlava con GN ovvero con RA, il giudice di appello accenna in modo arbitrario e del tutto generico a riscontri che verrebbero "dagli imprenditori ovvero da tutti i coimputati...", senza alcuna indicazione nominativa;
non sono state valutate le dichiarazioni sul piano dell'attendibilità con corretta
0
8 applicazione dei noti principi elaborati in giurisprudenza, anzi si è trascurato che in definitiva le accuse vengono da soggetti appartenenti alla medesima area consociativa;
Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono anch'essi sovrapponibili al quinto,sesto e ottavo del ricorso precedente.
Avv. Palombi per Di NA :
1)Inosservanza di norme processuali quanto alla genericità del capo d'imputazione: non solo non vengono specificati gli atti che si assumono contrari ai doveri d'ufficio, ma soprattutto manca ogni indicazione circa la riferibilità degli episodi criminosi al Di NA, al quale sostanzialmente si addebita una “responsabilità di posizione” in rapporto alla sua qualità di deputato ed esponente di spicco del P.S.I.;
2)violazione dell'art. 512 CPP, con riguardo alla acquisizione e lettura delle dichiarazioni rese dal IC, sotto un duplice profilo: si tratta di interrogatorio reso al GIP ex art. 294 CPP il
20/5/1993, come tale non compreso fra gli atti irripetibili;
l'evento (morte del IC) si presentava, al momento in cui l'interrogatorio fu assunto, come altamente probabile, risultando la persona malata terminale di cancro, condizione nota alla stessa A.G. che gli accordò un permesso speciale per intervento chirurgico in RA;
3)erronea applicazione dell'art. 192 CPP quanto alla valutazione dei riscontri. La Corte territoriale - oltre a non ponderare secondo i consueti canoni l'attendibilità intrinseca del IC - tra l'altro spesso in contraddizione con se stesso e con altri dichiaranti - attribuisce significato di riscontri alle dichiarazioni di RI e di TO che in definitiva si limitano a parlare del ruolo politico di Di NA e del cd. comitato d'affari napoletano (Di NA, IR CI e De
ZO) E invero il primo (RI) riferisce in dibattimento che Di NA era sicuramente a conoscenza del sistema, ma precisa che sull'argomento e tanto meno sui contributi versati dalla
M/N - egli non ebbe mai discorsi diretti con l'interessato; soggiunge anzi il dichiarante che se una
“triade” esisteva, era quella composta da Vito,Meo e TT: la verità, secondo il ricorrente, è che
RI, avendo ricevuto e confessato un sostanzioso contributo personale per il cd. prolungamento di Secondigliano, cerca di accreditarsi nel processo come il grande accusatore in guisa da guadagnarsi la benevolenza dei giudicanti. D'altra parte, sull'episodio specifico riferito da
IC ( essersi con lui il Di NA lamentato perché TO tratteneva per sé contributi anche dopo la cessazione dell'incarico di segretario amministrativo) non è affatto riscontrata da TO che si limita a dire di essere creditore del partito per alcuni lavori di tipografia;
4) Erronea applicazione della legge penale circa l'attribuzione al Di NA degli atti corruttivi: viene ritenuta la colpevolezza sulla base del ruolo di esponente di spicco del PSI a livello
9 nazionale, oltre che per la conoscenza della “complessiva attività pubblica contraria ai doveri d'ufficio";
5)illogicità della motivazione e violazione della legge penale in rapporto al mancato attenuanti generiche sulle aggravanti e conseguente riconoscimento della prevalenza delle dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Avv. Abet paf ancora per Di NA:
1)erronea valutazione della prova nella sua impostazione in generale soprattutto per quanto riguarda il sistema tangentizio disegnato da RI, dove si palesano almeno due illogicità e cioè: si attribuisce valore di riscontro a delle mere supposizioni di testi ( come quelle di ON e di
TO); si assume che proprio la distribuzione del denaro tra i vari partiti è segno di corruzione;
2) dopo aver ricordato la inconsistenza delle dichiarazioni di IC (là dove dice genericamente di conoscenza da parte del Di NA dei contributi erogati dagli imprenditori al partito mentre l'unica volta che si riferisce alla vicenda M/N ne parla come di cosa appresa da
UC, deceduto 14 anni prima), il ricorrente tratta il problema della inutilizzabilità, ponendo questioni ulteriori rispetto a quelle prospettate dal codifensore per l'interrogatorio reso al GIP il
20/5/1993 il IC non doveva essere citato (rectius incluso nella lista) essendo nel frattempo deceduto;
doveva piuttosto l'atto essere compreso tra i mezzi di prova;
l'altro interrogatorio del
5/3/1993, pure oggetto di lettura, era stato invece reso al P.M. in separato procedimento penale ed
è erroneo l'assunto del Tribunale quando afferma che lo stesso sarebbe stato comunque recepito in quello successivo del 20 maggio, com'è errata l'opinione dell'acquisibilità ex art. 238,terzo comma
CPP siccome non tien conto della nuova formulazione del quarto comma dove quella possibilità è subordinata al consenso dell'imputato (nel caso negato); vengono poi criticati i riscontri riferiti a
RI e per la loro genericità e sul dato di fondo che costui distorce sostanzialmente la verità con l'attribuire la gestione di finanziamenti ai livelli nazionali dei partiti (in guisa da sminuire il ruolo dei politici locali) quando gli stessi soggetti che i contributi pattuivano e versavano hanno sempre negato di avere avuto il Di NA come interlocutore;
d'altra parte i coimputati OR, RA,
TT, LA MO, Di TO, OL, DI hanno escluso di aver mai concordato o dato contributi, in modo diretto o indiretto al Di NA per la vicenda della metropolitana, così come hanno fatto TI IN, HI e lo stesso TO di Romagnano e in dibattimento i testi
SE e AR NO;
3) si affrontano i problemi del concorso dell'estraneo nel reato di corruzione, premettendosi che il parlamentare in quanto tale non esercita alcuna diretta funzione che possa in qualche modo vincolare il pubblico amministratore;
si deduce poi la erroneità dell'affermazione della Corte
10 territoriale circa il postulato che l'essere il Di NA al vertice locale del partito non poteva essere estraneo agli accordi corruttivi;
4)si lamenta violazione di legge là dove si è ritenuta corruzione propria quella che al più era da qualificare come corruzione antecedente impropria ( qui si ripetono i richiami alla legittimità degli atti, ai numerosi organi di controllo che se ne sono occupati senza muovere rilievi, alle varianti in corso d'opera imposte da esigenze di carattere eccezionale, come il terremoto del 1980, quindi in alcun modo riconducibili volontà degli amministratori): nell'ultima parte di questo motivo si sottolineano i limiti del sindacato del giudice penale sulla gestione della cosa pubblica, sindacato che,specie in presenza della elaborazione seguita alla nuova figura dell'abuso d'ufficio, non può certo trasmodare in valutazioni di puro merito "circa la economicità ed efficienza dell'intervento dei pubblici amministratori".
Motivi della decisione
1.Questioni procedurali. Sono quelle esposte soprattutto nel primo motivo del ricorso IP
e in minima parte ripresi nel primo motivo rispettivamente dei ricorsi D'AM, GN e Di
NA (avv. Palombi): per questa ragione si seguirà l'ordine di esposizione del primo ricorso, rinviandosi,per brevità, ai rispettivi enunciati come in narrativa.
1.1.In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio è da ritenere rispettata la regola di cui alla lettera c) dell'art.429 CPP quando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa su ogni elemento dell'accusa (cfr. cass. 22/11/1994 n. 12474, Ricci). Nel caso, gli atti oggetto del mercimonio risultano indicati,sia pure per categorie (ved. premesse della narrativa) sicchè ogni imputato ha avuto, com'è testimoniato dalla stessa ampiezza delle impugnazioni, tutte le possibilità di interloquire anche su quel fronte. Il problema particolare posto dal Di NA (riferibilità degli atti criminosi alla sua persona) non attiene certo alla validità dell'atto processuale ma al merito dell'accusa e non potrà che essere esaminato in sede propria.
'1.2.La sentenza del GIP AP del 23/11/1996, passata in cosa giudicata, riguarda secondo quanto incontestatamente accertato dalla sentenza qui impugnata, fatti di illecito finanziamento di partiti addebitati al IP e commessi fino al 25 ott. 1989: sicchè appare del tutto fuor di luogo il richiamo al divieto di cui all'art. 649 CPP rispetto all'accusa attuale di corruzione propria. Anche qui l'assunto che IP abbia dismesso la carica politica nel 1987 è cosa che attiene al merito della imputazione.
11 1.3.Non è in alcun modo impugnabile, per il suo carattere soltanto ordinatorio, il provvedimento che dispone la separazione di processi, provvedimento necessitato, nel caso, dalla scelta di riti alternativi, operata da alcuni degli imputati: sul punto la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante ( per tutte: sez. V, 9/4/1992, RV190616; sez. V 14/4/1992, RV 190986; sez.
III, 11/2/1993, RV194117; sez. II, 24/3/1994, RV 197313; sez. I, 3/7/1996, RV 205642; sez. V,
31/5/1999, RV 213655). Né sarebbe ipotizzabile, nella situazione processuale data, la categoria del provvedimento abnorme.
1.4.Sull'impedimento rappresentato dall'imputato per l'udienza del 4/12/1996, il ricorrente
(IP) non contesta la correttezza della motivazione adottata dal Tribunale circa il carattere non assoluto dell'impedimento stesso (art. 486 CPP nel testo all'epoca vigente). D'altra parte, se l'imputato non allega neppure di aver fatto almeno dei tentativi, assolutamente consentiti dall'ordinamento, per fronteggiare l'uno e l'altro dei suoi impegni davanti a giudici diversi, non può oggi dolersi di una scelta liberamente ( ma anche arbitrariamente) fatta.
1.5.Ammesso che il Tribunale non abbia seguito in modo rigoroso l'ordine normativo di assunzione delle prove - il che, stando agli atti disponibili, sembra da escludere - va solo ricordato che l'art. 496 CPP non è presidiato da alcuna sanzione di carattere processuale (principio di tassatività delle nullità - art. 177 CPP).
1.6.Correttamente si è ritenuto dalla Corte territoriale che la estensione della data del commesso reato fino a epoca anteriore al 1980 (ud. del 20/12/1996) sia stata una mera regolarizzazione formale della imputazione nel corso del dibattimento, giacchè quel riferimento temporale era già contenuto nella vicenda fattuale enunciata nella imputazione (capo “a”, punto riguardante "...accordo adottato tra gli stessi prima del 1980..."). Non versandosi quindi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 516-517 CPP, l'imputato non aveva alcun diritto alla notifica del verbale di udienza, ammesso pure che tale onere operi ex art. 520 CPP rispetto a chi non sia contumace ovvero assente (intendendosi quest'ultima qualifica nel senso tecnico-giuridico di cui all'art.488 CPP, all'epoca vigente).
1.7.La contestazione ( al IP come agli altri imputati) riguarda tutti i fatti verificatisi nell'intero arco temporale preso in considerazione (1980 - 1992): sicchè la circostanza che vi sia stata condanna non limitata al periodo delle rispettive cariche (politiche o istituzionali) non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 CPP) ma costituisce semmai, ancora una volta, questione di merito ( a parte quanto si dirà sul concorso di persone in reato unico);
1.8. Sul problema della separazione, in corso di dibattimento di primo grado, del processo riguardante il IP (impedito per malattia) e della successiva riunione, già si è detto della non
12 impugnabilità del provvedimento ordinatorio in sé. E' il caso,peraltro, di aggiungere che se di regola le questioni relative alla riunione e separazione dei giudizi vengono discusse e decise nella fase degli atți preliminari al dibattimento, è prevista nella stessa norma (comma 2 dell'art. 491 CPP) la possibilità della posticipazione quando i presupposti siano emersi nel corso del dibattimento.
Detto questo, la questione si sposta sul piano della verifica degli atti compiuti nella udienza (o nelle udienze) alle quali il IP e il suo difensore non hanno partecipato per effetto della separazione dei processi, e in definitiva sul quesito se tali atti - nulli certamente rispetto ad esso
IP - abbiano avuto un contenuto e (nella considerazione del giudice) una valutazione tali da comunicare il vizio agli "atti consecutivi" che ne dipendono (art. 185, primo comma CPP) e da ultimo alla specifica pronunzia di condanna. La risposta, peraltro, risulta semplice dal momento che il ricorso si limita a dire (ultimi righi di fol. 30) che il "processo principale" era proseguito "con l'escussione di diversi testimoni e con la discussione sulle conseguenze della novella dell'art. 513 "
CPP ad opera della legge n. 267/97 (indicazione,come ognun vede,generica nella prima parte e processualmente non significativa nella seconda); ma la riprova che il sistema difensivo del IP non ha subito vulnus di sorta è proprio nel verbale dell'8/10/1997 (udienza nella quale avvenne la riunione) dove risulta (pag. 5) che il difensore avv.Sorge non solo non eccepi alcunchè sull'attività processuale nel frattempo (fase della separazione) compiuta, ma addirittura rinunziò in modo espresso,come da corretta interpretazione data anche dalla Corte territoriale, alla rinnovazione dell'esame dei testi per chiedere soltanto la nuova citazione dei coimputati e degli imputati di reati connessi per gli adempimenti di cui al novellato art. 513 ("Faccio richiesta di non escussione dei testi sentiti alla scorsa udienza, viceversa avanzo richiesta...").
Perfino pretestuoso è poi l'assunto che, per l'udienza di rinvio fissata (per il giudizio separato), dovesse essere notificato altro decreto di citazione e rispettato il termine di comparizione :
l'impedimento dell'imputato nel corso del dibattimento impone soltanto la notificazione del provvedimento di fissazione della nuova udienza per il giorno nel quale si possa ritenere cessato l'impedimento stesso (art. 486 co. 3 all'epoca vigente) ; nel caso, oltre tutto, il dibattimento era destinato a proseguire,come proseguì, davanti a un collegio neppure mutato nelle persone dei componenti.
1.9.1 coimputati ovvero le persone imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato debbono, durante l'esame ex art. 210 cpp, essere assistite da un difensore ( con diritto di partecipazione all'esame) e avvertite della facoltà di non rispondere: oggi l'inserimento di questi soggetti tra i partecipanti al processo risulta integrato dall'art. 6 legge n. 63/2001, introduttivo del complesso art. 197bis, il cui penultimo comma segna per essi l'ulteriore garanzia della non utilizzabilità delle dichiarazioni, in qualsiasi veste rese, in procedimenti, anche di revisione, a loro
13 carico e in ogni giudizio civile o amministrativo relativo agli stessi fatti. Tale sistema garantisco,però, non può non riguardare la sola persona del dichiarante, chiaro essendo che la posizione dell'imputato nel processo nel quale le dichiarazioni vengono rese è ben diversamente e autonomamente presidiata e solo a quella posizione possono riferirsi violazioni del diritto di difesa processualmente sanzionate : questa Corte già con sentenza sez. V, 13/10/1995, Scarano-RV
203393 ha ritenuto che le dichiarazioni in discorso, pur se assunte irritualmente o addirittura in forma di testimonianza, possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre che non sia stata violata la garanzia fondamentale del nemo tenetur se detegere (art. 198 cpv C.P.) e salva rimanendo,per l'atto viziato, ogni sanzione processuale a favore del dichiarante. Non contrasta l'indirizzo qui seguito con sez. I, 20/11/1998, Magnetta ovvero con SS.UU. 13/12/1996, Carpanelli ed altri (citata nel ricorso D'AM), essendo entrambe le decisioni riferite a dichiarante che sin dall'inizio doveva essere esaminato in qualità di imputato o di indagato: in questo caso si ricade nella disciplina più rigorosa fissata dall'art. 63 CPP,segnatamente in quella del secondo comma, che commina, per il richiamato indirizzo giurisprudenziale, sanzione di inutilizzabilità anche per le dichiarazioni rese erga alios;
rigore maggiore che, nell'ottica del legislatore, è intuitivamente in ragione del fatto che la persona viene esaminata in un momento, oggettivamente insidioso, nel quale, non avendo ancora assunto veste di parte (o di possibile parte) di un rapporto processuale, ben può essere colta di sorpresa dalle domande che le vengono rivolte, ignorando che dagli atti già emerge, a torto o a ragione, il di lei coinvolgimento nel medesimo reato ovvero in reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo ( su quest'ultimo punto la sentenza Carpanelli sembra assolutamente chiara). Quella apprestata dall'art. 63, in sostanza, è una tutela anticipata ( e per così dire rafforzata) del diritto al silenzio, prima ancora che alla difesa, garanzie che non occorre assicurare con la stessa ampiezza di conseguenze processuali rispetto a un soggetto che già conosce,non importa con quale grado di completezza, la propria particolare posizione, oltre tutto esplicitamente indicata nell'atto stesso che lo invita a comparire davanti all'a.g. - La motivazione adottata sul punto dai giudici del merito va soltanto corretta nel senso che, nel caso e per quanto qui interessa,non si pone neppure un problema di nullità relativa, ravvisandosi in definitiva una mera irregolarità.
1.10.Non è in verità molto chiaro il senso della doglianza riguardante violazione dell'art. 6
L. n. 267/1997 in relaz. agli artt. 513 e 178 CPP: parrebbe che sia riferita al "nuovo esame" delle persone indicate nell'art. 513 per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 6 legge cit. e in particolare al fatto che dette persone sarebbero state citate senza che i verbali delle rispettive dichiarazioni, già acquisiti agli atti del dibattimento secondo il rito vigente al momento, fossero stati previamente letti;
se questo è, riesce veramente impossibile comprendere la logica della
14 censura, volta che - a tacere di non poche altre considerazioni - il giudice avrebbe fatto in modo di procedere alla lettura delle dichiarazioni solo dopo l'esame delle persone che le avevano rese, così rispettando in pieno la regola di cui al secondo comma dell'art. 511. La questione - ulteriormente illustrata nelle "note di udienza” a firma avv. Calvi - risulta speciosa sol che si consideri che il co.2 dell'art. 6 della legge n. 267/97 pone l'inciso “…..quando è stata disposta la lettura..." non per porre una sorta di presupposto processuale per la (nuova) citazione “delle persone" ma „ben più significativamente, per sottolineare la possibilità di recuperare il contraddittorio su quel mezzo di prova raccolto secondo la precedente formulazione dell'art. 513 e che, mancando la disposizione transitoria, sarebbe già stato disponibile per la utilizzazione ai fini della decisione. Per il resto, è importante soltanto che, fatto luogo agli adempimenti prescritti dal ripetuto art. 6 co. 2, dei verbali delle dichiarazioni precedenti sia data lettura reale o (ex quinto comma dell'art. 511) virtuale in vista della utilizzazione per la decisione.
1.11.Se è vero quel che da sempre si insegna anche in dottrina, cioè che persona offesa dal reato è soltanto il titolare dell'interesse immediatamente protetto dalla norma incriminatrice ( mentre danneggiato è chi solo occasionalmente subisce pregiudizio), ovvio è che nella corruzione persona offesa è soltanto la pubblica amministrazione, interessata,tra l'altro, a che i propri atti non siano oggetto di mercimonio: la mancata citazione degli enti indicati nel motivo di ricorso ( e che sono,al più, danneggiati) non ha pertanto determinato la dedotta nullità ex art. 178 lett.c) CPP.
1.12.Del tutto infondata è la prima parte della doglianza relativa a violazione dell'art. 495 (diversa destinazione pagamento del riscatto Cirillo delle somme raccolte dalle imprese), corretta
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risultando la decisione del primo giudice che ha ritenuto manifestamente irrilevante o inverosimile quella prova rispetto a una vicenda di movimenti di denaro protrattasi per anni. La seconda parte della censura può invece ritenersi assorbita dal parziale accoglimento del ricorso in punto di responsabilità personale del IP.
-1.13.La successiva doglianza del IP riguarda se bene la si è compresa la mancata
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rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (sugli stessi temi ) sicchè la risposta non può che essere simmetrica a quella appena espressa (per non dire delle ulteriori limitazioni e condizioni previste dall'art. 603 CPP. ).
1.14.Parimenti infondata, infine, è la questione (sollevata dai soli difensori di Di NA) relativa alla lettura delle dichiarazioni rese in fase d'indagini dal IC, successivamente deceduto.
Si sostiene nel ricorso avv.Palombi il divieto di lettura per essere state le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio al GIP ex art. 294 CPP, atto che non è compreso fra quelli tassativamente elencati nell'art. 512. Affermazione in sé ineccepibile,considerate e le circostanze nelle quali l'interrogatorio di garanzia viene reso e la stessa natura dell'atto che è anzitutto strumento di
15 difesa. Sennonché nel ricorso (secondo motivo) dell'altro difensore avv. Abet si precisa che oltre all'interrogatorio di garanzia del 20/5/1993, risulta acquisito il verbale di dichiarazioni rese al pubblico ministero dr.ssa Iaselli il 5/3/1993: dichiarazioni che osserva questa Corte - rientrano sicuramente fra quelle indicate dall'art. 512, siano state o meno recepite nel successivo atto ex art. 294. Non colgono nel segno le ulteriori obiezioni del ricorrente su questo punto giacchè: a) il fatto che il P.M. abbia indicato nella sua lista delle persone da sentire il IC (nel frattempo deceduto) spiega e giustifica la mancata preventiva indicazione del verbale 5/3//1993 in sede di presentazione della lista;
b) l'acquisizione del verbale era consentita dal comma 3 dell'art. 238, pur nella più rigorosa formulazione introdotta con l'art. 9 co.1 lett.b) legge n. 63/2001 ( il quarto comma, che subordina la utilizzabilità dei verbali di dichiarazioni al consenso dell'imputato, fa espressamente salvi i casi disciplinati dai commi che lo precedono); c) ammesso che le ridette dichiarazioni siano state rese in un distinto procedimento e dato che non si vorrà negare,quanto meno,la connessione, non si ravvisano ostacoli di sorta alla lettura ex art. 512, considerato che - come sottolineato anche da sez. VI, 2/11/1998, Archesso ed altri, RV 213452 detta norma è
espressamente richiamata nello stesso secondo comma dell'art. 513, nel testo modificato da L. n.ro
267/1997.
"Quanto alla imprevedibilità dell'evento sopravvenuto (morte del IC) è appena da rammentare che la cd. “prognosi postuma” è liberamente formulata dal giudice del merito, il quale ha solo il compito di sorreggere suo giudizio con motivazione adeguata (cfr.: RV 211913;
213452;). Nel caso, entrambi i ricorsi si diffondono sulla grave malattia che avrebbe condotto a morte il IC, ma non accennano minimamente,per criticarle, alle ragioni poste a base del provvedimento del giudice e soprattutto non indicano precise sequenze temporali (s'ignora la stessa data della morte) tali da consentire il giudizio che all'epoca di assunzione dell'atto se ne potesse in qualche modo prevedere la impossibilità di ripetizione nella sede dibattimentale.
2.IL MERITO presenta problemi comuni sostanzialmente prospettati da tutti e quattro i ricorrenti, con la conseguenza che se ne può fare preliminare trattazione unitaria.
2.1.In sintesi, e nella impossibilità di contestare le imponenti prove rivenienti anche da confessioni circa i flussi di denaro dalle imprese consorziate al sistema dei partiti, gli imputati lamentano, con le inevitabili diverse accentuazioni, che: a) non si sono individuati gli atti illegittimi o contrari ai doveri d'ufficio - che avrebbero accompagnato le fasi di progettazione, deliberazione
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ed esecuzione dell'opera pubblica;
b) non è stato individuato rapporto sinallagmatico tra atti e pagamenti e meno che mai l'anteriorità dei pagamenti stessi ( o della promessa) rispetto all'atto o agli atti (distinzione evidentemente rilevante per i fatti ricadenti sotto l'art. 319 C.P. nella vecchia formulazione); c) è mancata la individuazione dei termini della partecipazione di ognuno - nei ruoli
16 rispettivi di privato, di pubblico ufficiale ( o di incaricato di pubblico servizio) ovvero di concorrente estraneo - ai contestati fatti-reato.
2.2.Ora,sui primi due punti i giudici del merito, con motivazioni anche integrabili tra loro siccome conducenti a conclusioni conformi - danno risposte esaurienti che si possono compendiare in questo schema. Posto che la convenzione relativa al conferimento da parte del Comune di AP alla M/N per la progettazione e l'esecuzione dell'opera avvenne nel 1976 con riserva di determinazione esatta dei prezzi a progetto approntato e che solo nel 1982 questo venne a maturazione, gli importi contrattuali furono scorrettamente individuati sulla base non delle tariffe vigenti al momento ma a quelle del 1976., quindi col meccanismo delle revisione dei prezzi (fatto che, nel giudizio del collegio peritale fatto proprio dai giudici del merito, ha permesso considerevole aumento dei costi in ragione di circa 100mld di lire); seguì la convenzione del 1985 che riprodusse quelle stessa anomalie;
vi furono poi gli atti riguardanti il cd."prolungamento di
Secondigliano", gravati da una illegittimità sostanziale originaria, consistita nell'aver fatto risultare l'intero lavoro come un “lotto" (cioè parte della vigente convenzione) anzichè come opera nuova: ciò all'evidente fine di evitare comparazioni con offerte di altre imprese idonee ( sia pure nel sistema di affidamento a trattativa privata) e di agganciare ancora una volta i prezzi ai tariffari del
1976; si registrarono inoltre delibere di varianti adottate senza la prescritta approvazione dei programmi di lavoro a tempo debito e col consueto vizio per i prezzi che lievitavano in piena libertà; altre delibere risultarono variamente e gravemente viziate, sempre a vantaggio delle imprese, sopra tutte la n. 53 del 1988 che autorizzava la M/N ad eseguire varianti conseguenti a sopravvenienze tecniche non meglio definite, situazione che viene qualificata dai giudici del merito come vero e proprio "mandato in bianco" (si trattò di un atto amministrativo tanto stravolgente da revocato d'iniziativa nel 1992).Sono a tutto questo da aggiungere riconoscimenti di essere maggiorazioni del 10 15% per spese generali e utili d'impresa e di un elevato coefficiente
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d'incidenza di mano d'opera, elementi contrattuali tutti ingiustificati in tali misure, assolutamente prive di riscontri nei tariffari. La conclusione è che la spesa ha superato di molto l'importo di progetto mentre l'opera risultava realizzata - alla data della perizia - in ragione del 65% soltanto.
A fronte di questo e sulla base di dichiarazioni di persone direttamente coinvolte e che hanno confessato anche illeciti propri, le somme versate in dipendenza del sistema che si viene delineando, sono indicativamente di 150milioni ogni 2-3 mesi, versati in genere da IC, per conto delle imprese, a IP e destinate a tutti i partiti (intendendosi in sostanza D.C. – PC.I. –
P.S.I. – P.L.I ) ovvero 800milioni-1mld. dal 1987 al 1991, oltre a somme direttamente versate a
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persone come RI quand'era assessore ai lavori pubblici e a IR CI, quand'era presidente della Commissione bilancio della Camera.
17 La correlazione tra i pagamenti e gli atti amministrativi suaccennati viene dalla Corte territoriale ravvisata nelle parole esplicite di non pochi dei soggetti coinvolti nella vicenda (il OL innanzi tutto, poi HI, IC, il TT, De TO, ON, lo stesso RI foll. 85/86 della
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sentenza); inoltre vi è prova di almeno due riunioni (l'una presso lo studio di TT alla Galleria
Umberto,l'altra allo studio di SA-OL a piazza dei Martiri) che si tennero sul finire degli anni 80 e nelle quali gli imprenditori richiesero in modo pressante che ogni pagamento fosse specificamente riferito a un adempimento da parte dei politici ( ma questo solo perché le delibere, nella sostanza già concordate, tendevano a ritardare); e d'altra parte -osserva ancora la
Corte non illogicamente - il sol fatto che, almeno fino a un certo momento, le somme venivano versate a IP che provvedeva a suddividerle, confezionando addirittura dei pacchetti, tra i vari partiti, non soltanto ai gruppi della maggioranza è segno che non si trattava di semplici finanziamenti a partiti ma di corruzione propria antecedente (si consideri a questo proposito che gli atti dovevano spesso passare attraverso organi collegiali politicamente composité e che i pagamenti ma sarebbero bastati gli impegni - si registravano già da qualche tempo rispetto
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all'epoca dei primi atti amministrativi accertati come illegittimi in questo processo).
Vi è da ribadire, sul piano strettamente penalistico, quel che anche le sentenze di merito hanno ben posto in luce,cioè che ai fini della corruzione propria sono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (siccome vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia) ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindano,per consapevole volontà del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello e compresi evidentemente quelli di correttezza e di imparzialità: la conseguenza - quanto alla distinzione tra corruzione propria e impropria - è che nella prima il p.u. col violare,se si vuole, anche solo il dovere di correttezza connota l'atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente o prevalentemente l'interesse del privato corruttore;
nella seconda figura, il pubblico ufficiale che accetta una retribuzione per l'unico atto reso possibile dalle sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza (cfr. sez. VI, 12/1/1990 n. 7259,Lapini; 27/4/1990, Pistoni e più di recente 23/9/1998,
Gallo ed altri). Nel caso di specie, è sufficiente richiamare gli indebiti vantaggi patrimoniali derivati dagli atti richiamati alle imprese per ritenere che bene i giudici del merito abbiano ravvisato il reato all'esame, considerando almeno lo scenario di fondo e fatta salva la verifica di ogni altro profilo,particolarmente del dolo, con riguardo a ciascuno degli imputati: reato, val la pena di notarlo una volta per tutte, in nessun senso incompatibile con episodi più eclatanti,per entità delle somme riscosse o perché svoltisi a livello “nazionale”; come non è illogico aver supposto, sempre su un piano generale, che rappresentanti delle autonomie locali, non avrebbero
18 certo rinunziato, come terminali dell'ignobile meccanismo mercantile, a profittare dei momenti decisori per trarne profitto,sia pure a vantaggio non personale ma dei rispettivi partiti ( è anzi da notare come la relativa “modestia” delle somme versate ai politici locali a fronte dei vantaggi enormi che gli imprenditori ne ritraevano, può spiegarsi proprio coi concomitanti e più sostanziosi versamenti che si registravano, secondo l'assunto di qualche ricorso, a livello nazionale)
2.3.D'altronde, come già si accennava, nessuno dei ricorrenti,salvo quanto si dirà sulle posizioni individuali, contesta quel che, nella ricostruzione dei giudici del merito, appare indiscutibile, cioè che trasferimenti di somme vi siano stati. Quanto poi a censure sulla contrarietà degli atti a quelli che sarebbero stati i doveri di ufficio, tutti (IP sul finire del suo lungo atto,
Di NA col motivo 4.2 avv. Abet, GN e D'AM col quinto motivo) ne fanno alcuni cenni ma sostanzialmente per dire cosa manifestamente priva di consistenza giuridica, cioè che ogni atto era soggetto a mumerosi controlli di organi anche estranei all'Ente locale (tra i quali C.A.V.-
Commissione di alta vigilanza - e Commissione interministeriale) i cui componenti non risultano neppure compresi trai soggetti indagati (questo assunto è tra l'altro, non del tutto veritiero in fatto, risultando pacifico nelle decisioni di merito che il RI, giudicato separatamente, fu a lungo presidente del CAV siccome assessore ai trasporti e altrettanto avvenne per D'AM nel periodo del suo assessorato). GN e D'AM cercano inoltre di criticare il merito della perizia anche con riguardo al fatto che non si sarebbe tenuto conto dei prezzi adottati per lavori analoghi
(metropolitane di Milano e di Roma), censure evidentemente inammissibili in questa sede di legittimità (a tacere del fatto che il Tribunale si dà carico - fol.58-59 sent. anche di questo, non de mancando di dare atto - f.78 del disagio mostrato dagli stessi consulenti tecnici della difesa
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nell'affrontare l'argomento). Attengono del pari al merito le osservazioni di Di NA sul fatto che i prezzi sarebbero lievitati a causa del lungo arco di tempo (circa 20 anni) di durata dei lavori e per
"esigenze eccezionali non riconducibili a volontà degli amministratori".
Quanto alla correlazione tra atti e pagamenti il solo ricorrente che muove contestazioni diffuse è il
IP. Questi peraltro cerca,nella sostanza, di sostenere che - almeno per il periodo che lo interessa siccome segretario cittadino della D.C. - il denaro da lui raccolto in talune occasioni e distribuito anche agli altri partiti rappresentava soltanto una forma di contribuzione per le esigenze locali dei raggruppamenti politici senza alcun riferimento agli atti relativi ai lavori della metropolitana. Senonchè il ricorrente dimentica del tutto i rigorosi limiti che l'art. 606 lett. e) CPP pone alla possibilità di denunziare in sede di legittimità vizi di motivazione del provvedimento impugnato (categoria limitata,come si sa, alla mancanza di motivazione - intesa come inesistenza o mera apparenza e alla illogicità manifesta purchè risultante dal testo del provvedimento
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stesso); così come, anche quando accenna a "travisamento del fatto trascura che nel vigente 66
"
19 codice questa categoria, se concepita come contrasto tra il tessuto motivazionale e la realtà processuale, è ormai bandita (tra le altre, sez. VI, 25/1/1993 n. 3035,Esposito), mentre l'uso tralaticio della locuzione resta limitato al caso, più che altro teorico, nel quale il giudice del merito, dopo avere ricostruito in certo modo gli eventi ne tragga conclusioni configgenti e supponenti una ricostruzione diversa (sez.I, 15/12/1999, RV 215291) ovvero alla ipotesi in cui siano stati rappresentati al giudice della precedente fase d'impugnazione gli elementi rappresentativi del detto travisamento e se ne lamenti il mancato esame (cfr. sent. Esposito appena citata). In sostanza, la Corte di cassazione non ha alcuna possibilità di accesso diretto agli atti processuali (eccettuato il caso di denunzia di error in procedendo) sicchè non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa ricostruzione o valutazione dei fatti, ancorché basata su emergenze procesuali e,se si vuole, altrettanto logica (SS.UU. 30/4/1997,Dessimone).
Il ricorrente, al contrario, già nelle premesse (foll. 56-59) del lungo discorso che occupa circa cento pagine, esplicitamente parla della necessità dell'esame dei verbali di causa, della inesistenza di prove negli atti processuali, del contenuto assolutamente incontestabile dell'esame di esso IP, per poi passare a citare anche nei dettagli i verbali delle dichiarazioni rese da LA
MO (f. 70), OL (f.74), OR (f.96 e 105), De TO (f. 108), HI (f. 134), RA (f.
138), quando addirittura non pretende di risalire alle indagini preliminari (f. 73): il tutto, naturalmente, per prospettare l'auspicata differente interpretazione attraverso, appunto, la pressoché totale rilettura dell'incarto processuale.
-E-va detto per completezza – anche quando accenna (passim) ad argomenti che sarebbero stati trattati con l'atto di appello e che la Corte territoriale non avrebbe considerato ( censura che, in tesi e per quanto detto, potrebbe rientrare nel novero di quelle ammesse in sede di legittimità) lo fa in maniera così dispersiva e vaga da rendere impossibile e la individuazione del "punto" oggetto del gravame (art. 581 CPP) e la diversa soluzione alla quale sarebbe inevitabilmente pervenuto il giudice del merito se avesse tenuto conto di quella doglianza. Non sembra comunque inutile richiamare da ultimo l'altro principio che non ogni elemento trascurato o disatteso dal giudice determina vizio motivazionale, specie quando la parte lo estrapoli dal contesto nel quale il provvedimento gravato lo ha inserito.
Deriva da quanto si è venuto dicendo la inammissibilità di tutti i motivi del IP riguardanti questi temi di carattere generale.
Parimenti inammissibili, in punto di qualificazione giuridica, risultano: i motivi di IP (f.
157) riguardanti il carattere antecedente o susseguente della corruzione ed espressi in termini del tutto generici e assertivi;
il motivo 1.1 del ricorso avv. Abet per Di NA che si limita ad affermare apoditticamente come non significativa per la ipotesi di corruzione la circostanza, come si
20 diceva non illogicamente sottolineata dalla Corte territoriale, che i pagamenti venissero elargiti anche ai partiti non facenti parte della maggioranza consiliare in Comune;
il motivo 4.1 dello stesso ricorso, anch'esso privo di specificità e infine il motivo 4.3 che sotto un titolo suggestivo
("sindacato del giudice penale nella gestione della cosa pubblica”) muove in termini assertivi ร
quanto generici, qualche critica ai ricordati orientamenti giurisprudenziali in tema di “atto contrario ai doveri di ufficio", accenna (senza spiegarne le ragioni) alla necessità di delimitarne l'ambito in dipendenza della nuova configurazione del reato di abuso d'ufficio per pervenire alla conclusione (non meritevole di altri commenti) che la Corte territoriale avrebbe, nel caso, censurato in sede penale l'operato della pubblica amministrazione con valutazioni di puro merito circa la
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economicità ed efficienza" dei propri interventi.
I rilievi che precedono rendono del tutto superfluo l'esame dei motivi di ricorso (quarto del
IP, quinto del D'AM) relativi a possibili meno gravi qualificazioni giuridiche, con l'ipotizzare reati finanziamento illecito di partiti, truffa, millantato credito che oltre tutto presentano connotati oggettivi e interessi tutelati di ben diversa natura.
3.Differente è il giudizio da dare su quello che nello schema impostato sub 2. è stato indicato con la lett. c) e che in definitiva riguarda,come si accennava, le responsabilità individuali, che è quanto dire la riferibilità di tutti i non pochi atti indicati come contrari a doveri d'ufficio, anche per categorie generali, all'una o all'altra delle persone alle quali in contestazione sono indifferentemente attribuiti (il problema riguarda in particolar modo il IP - che per gran parte del periodo sospetto è stato soltanto segretario cittadino della D.C.,quindi non certo in posizione, istituzionale di pubblico ufficiale, ma in modo più o meno signficativo investe anche gli altri imputati che comunque si dolgono di non essere stati raggiunti da argomentazioni persuasive circa la loro partecipazione al sistema di corruzione).
3.1.La Corte territoriale, seguendo acriticamente il discorso dei primi giudici, ancora il problema di carattere generale a dati di fondo così riassumibili: le decisioni proprie del malaffare,per quanto riguarda le vicende della M/N, venivano assunte , almeno a livello locale, nelle sede dei partiti e dai responsabili cittadini di questi, restando ogni accordo del tutto al di fuori delle sedi istituzionali ( in proposito - si dice - i testi a discarico NO e De UG hanno parlato di "svuotamento delle funzioni del consiglio comunale" ovvero di decisioni prese “in altri luoghi"); essendosi, in esito al dibattimento, configurato un solo fatto-reato di corruzione (con pagamenti soltanto frazionati nel tempo), deve trovare applicazione il principio che concorrente nel reato è, fatte salve le eventuali graduazioni di pena, chiunque abbia dato un contributo a un qualsiasi segmento della condotta, esplicantesi non solo mediante il rafforzamento ma anche solo con l'agevolazione; infatti - si aggiunge a conforto come gli imprenditori pagavano attraverso i-
21 loro rappresentanti nella consapevolezza della destinazione del denaro, così i partiti lo ricevevano attraverso i rispettivi rappresentanti ( segretari amministrativi e politici) a lor volta sapendo del sistema delle contribuzioni;
di conseguenza “nel consiglio comunale o nella giunta, il Sindaco,gli
Assessori, i Capigruppo di ciascun partito, ugualmente consapevoli o informati potevano essere ciascuno richiedente o percettore, oppure mandante della richiesta e della percezione"; in sostanza, il contesto politico descritto dal RI fa “intravedere un sistema di collegamenti che giustificano il concorso quanto meno morale, non solo in termini di mera influenza, ma anche di vera e propria istigazione".
3.2.Ora, una simile impostazione - alla quale pure non si può disconoscere efficacia nella descrizione del complessivo scenario e lo stesso ingegnarsi nella costruzione giuridica di figura unitaria rispetto ai contestati plurimi fatti-reato non riescono a superare la soglia della ricostruzione storica di quel certo sistema corruttivo: eppure finiscono col condizionare, enfatizzandoli, gli stessi elementi di volta in volta individuati dai giudici del merito nei confronti dei ricorrenti fino al punto di considerare, nella sostanza, prova di colpevolezza quel che nello stesso contesto si indica in termini di mera possibilità.
Così facendo, la Corte territoriale ha quanto meno violato l'art. 27 Cost. sulla natura personale della responsabilità penale e lo stesso art. 187 CPP che come osservato da questa stessa sezione anche nella sentenza n.7240/98 Craxi, concernente la vicenda analoga della realizzazione della metropolitana milanese e citata ad altri fini in più di un ricorso - definisce l'oggetto della prova ma soprattutto è indicativo, insieme con la norma di cui all'art. 546 lett. e), della necessità che la valutazione degli esiti probatori non sia dal giudice, in piena onestà d'intenti, orientata verso un
“qualsiasi obiettivo di verità storica" anziché rimanere circoscritta ai temi e ai soggetti propri dello specifico procedimento ( rischio,per la verità, insidiosamente immanente in situazioni processuali, come questa, complesse a partire dalla stessa formulazione, invero non perspicua, della
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imputazione e con rilevante numero di persone coinvolte).-
Con riguardo particolare alla contestazione all'esame, si sarebbe dovuto tener conto di alcuni principi non eludibili e che qui è sufficiente schematizzare. Quando non sia certo,per taluni dei soggetti coinvolti in un'ampia e complessa vicenda corruttiva, che ci si trova in presenza delle parti proprie (concorrenti necessari) del negozio illecito ossia il pubblico ufficiale (ovvero l'incaricato di pubblico servizio) autore dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e la persona che corrisponde o promette il compenso per garantirsi quell'atto al quale è, direttamente o indirettamente, interessata - è ben possibile individuare ruoli di concorrente eventuale in chiunque abbia dato un contributo, di carattere materiale o morale ( quest'ultimo evidentemente identificabile nell'opera di determinazione ovvero di semplice rafforzamento o agevolazione in qualsivoglia
22 modo dell'azione delittuosa ) ma sempre che tale apprezzabile apporto causale sia sorretto, come in ogni ipotesi di concorso di persone, da volontà consapevole (profilo psicologico) di partecipare al complessivo programma e in definitiva di realizzare la figura tipica del reato (cfr.,tra le altre, la sent. n. 7240 appena citata); di tale condotta concorsuale (che può essere anche di segno omissivo quando taluno, per esempio il componente di un organo di controllo, abbia trascurato, senza direttamente partecipare al mercimonio, l'osservanza di un obbligo impostogli dall'ordinamento) e del relativo elemento psicologico, inteso appunto come consapevole adesione al complessivo programma, occorre in ogni caso fornire adeguata prova secondo i canoni del sistema processuale;
quando poi, come nel caso, il reato proprio veda la presenza di più concorrenti non qualificati e al tempo stesso risulti a consumazione prolungata, l'apporto di ciascuno può intervenire in ogni momento della ideazione o della esecuzione e inserirsi nell'unicum criminoso, perdendo la propria autonoma individualità per configurare la responsabilità partecipativa piena (salve, secondo i casi, le attenuanti di cui all'art. 114 C.P. e in generale la graduazione della pena).
Se questo è il quadro giuridico di riferimento, risultano sì irrilevanti sul piano del concorso i ripetuti richiami fatti da alcuni ricorrenti (ved. soprattutto il motivo 4 di IP) al limitato periodo delle rispettive cariche, politiche o istituzionali, in rapporto al ben più ampio arco temporale di consumazione del reato;
ma per altro verso e qui in definitiva è la censura che si muove ai
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giudici del merito - la individuazione del pubblico ufficiale, tema sul quale tutti i ricorrenti hanno insistito con varie accentuazioni, diventa decisiva per stabilire se lo stesso soggetto qualificato, sia o meno sub iudice, abbia tenuto la condotta contraria ai doveri propri nella consapevolezza (cfr. anche sez. VI, 1/2/1993, Rinasco ed altro) che la stessa sia contropartita di altra prestazione, sia pure pattuita tra altri soggetti ( a meno che non si voglia pensare ma non parrebbe il caso di specie - a
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qualche ipotesi di autore mediato, ossia di US che abbia agito sotto influenza di errore volutamente indotto da altri).
4.Passando alle specifiche posizioni dei ricorrenti come esaminate dalla Corte territoriale, si rileva:
4.1.Per PP. Fu - si dice dai giudici del merito e nessuno contesta, a parte qualche marginalità sulla data di cessazione della carica politica - segretario cittadino della D.C. dal 1983 al
1988, quindi deputato al Parlamento. La sentenza di condanna è stata confermata (foll. 106 e segg. C.A.) sulla base delle dichiarazioni di OL riscontrate anche da altri coimputati specificamente indicati- circa il ruolo di “collettore", almeno per un certo tempo, delle somme periodicamente raccolte tra le imprese (ved. infra) e distribuite tra i partiti di maggior peso politico locale: e, per quanto cerchi di sminuire il personale contributo e di ridurre a pochissime occasioni il passaggio di denaro per sue mani, è lui stesso a riconoscere la sostanza del proprio operato. Fatto è
23 però che quando la Corte - ben consapevole che il prevenuto non ha qualifica di pubblico ufficiale - deve assegnargli un ruolo di partecipazione al reato di corruzione, lo considera concorrente con l'US perché “o con la ricezione e la distribuzione delle tangenti o con la ricezione di somme anche dopo che aveva dismesso la carica di segretario cittadino del partito, ovvero assumendo successivamente la carica di parlamentare, rafforzava e agevolava il pactum sceleris, fornendo in tal modo un contributo apprezzabile per la realizzazione del disegno criminoso”. Affermazione del tutto condivisibile sul piano dei principi, ma rimasta a livello assertivo siccome priva della indicazione di ogni aggancio con la concretezza degli esiti processuali: prima di ogni altra cosa, con la individuazione del soggetto o dei soggetti qualificati rispetto ai quali si sarebbe attuata l'opera di rafforzamento o di agevolazione. Per rendere ulteriormente chiaro il pensiero di questa Corte circa la fondatezza di questa parte del terzo motivo di ricorso: può ben esservi un rapporto corruttivo (si immagini quello, per così dire da strada, tra un utente e un agente preposto al traffico, osservato da testimoni) tanto semplice nel suo sviluppo e nei suoi esiti probatori da rendere non indispensabile la individuazione della persona del pubblico ufficiale;
in questa vicenda della M/N - dove pure è certo che quei tali atti amministrativi non possono che essere stati compiuti da pubblici ufficiali – la
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individuazione di questi ultimi ( o di taluno di essi) risulta invece necessaria, rispetto al concorrente eventuale, per l'accertamento che la condotta tipica sia stata sorretta da dolo.
34.2.Per DI DONATO. La sentenza gravata accerta che fu assessore al Comune dal 51 gennaio al 30 aprile 1984, quindi deputato con responsabilità politiche via via crescenti, anche a livello nazionale, nel partito socialista;
viene chiamato in correità da IC che, tra l'altro, lo indica come uno dei componenti (insieme con CI e De ZO) del cd. comitato d'affari napoletano,quindi pienamente "al corrente dell'accordo corruttivo tra i partiti e le imprese della
M/N" e di certo destinatario,come i sodali, dei contributi versati;
aggiunge il IC che il suo referente nazionale nel partito era appunto Di NA, da lui costantemente tenuto al corrente anche delle riunioni che si svolgevano a AP tra partiti e imprese e delle doglianze di queste ultime per ritardi di procedure e pagamenti;
rammenta ancora a conferma del pieno inserimento del Di
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NA nel sistema tangentizio – due episodi specifici di rimostranze dallo stesso mosse a proposito
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di pagamenti (l'uno perché TO tratteneva per sé delle somme anche dopo aver dismesso la carica di segretario amministrativo provinciale del PSI;
l'altro relativo a una quota del riparto giudicata non equa per il peso elettorale della corrente). Sono accuse, certo, non equivoche anche se,scontando forse l'impossibilità dell'esame in dibattimento, poco circostanziate (né migliori lumi vengono evidentemente dalla sentenza di primo grado che, anzi, fu di assoluzione); e neanche potrebbe la difesa fare leva, in questo caso, sulla sottile distinzione tra "essere d'accordo" (col pensiero o la decisione di qualcuno) e “accordarsi" con lui per la consumazione di un reato
24 distinzione bene scolpita nella già citata sentenza sulla metropolitana milanese - perché qui esiste un'accusa di diretta ricezione di denaro.
Fatto però salvo anche in questo caso l'accertamento del ruolo di concorrente (eventuale più che necessario, vista la brevissima durata della carica istituzionale nell'ente locale) da assegnare al Di
NA,resta ineludibile il problema dei riscontri esterni alla dichiarazioni del IC, riscontri che la Corte avrebbe dovuto individuare in elementi particolarmente significativi, attesi anche i connotati delle dichiarazioni IC, le circostanze nelle quali furono rese e il mancato vaglio dibattimentale ( si ricordi che la decisione di primo grado è anteriore alle modifiche dell'art. 111
Cost.). E invece la sentenza si limita sostanzialmente a rammentare: le dichiarazioni di RI che a sua volta indica il Di NA come suo "referente" (ma alquanto contraddittoriamente afferma di non aver mai parlato con lui di tangenti, sebbene lo sapesse perfettamente al corrente del sistema dei contributi e della lottizzazione nell'assegnazione dei lavori pubblici ) ed anche componente della “triade” (e qui la difesa ha buon gioco nel sostenere che il comitato d'affari, indicato senza riferimenti a fatti concreti, si risolve in definitiva in una semplificazione, se non in una invenzione, giornalistica ); la circostanza che TO era effettivamente creditore del partito per lavori in precedenza svolti dalla sua tipografia ( e non considera la Corte territoriale che, oltre tutto, ogni doglianza sulla ripartizione o la destinazione delle somme provenienti dalle imprese non è in sé riscontro del fatto-reato di corruzione, ben potendo riferirsi al semplice e più generale sistema di finanziamento, lecito o illecito, dei partiti che Di NA non ha mai negato di conoscere); il ruolo di rilievo ricoperto da Di NA nel partito a livello nazionale ( ne era anche vicesegretario politico) e locale, oltre alla profonda conoscenza, evidenziata nel corso dell'interrogatorio, dei problemi che l'affidamento della costruzione della metropolitana comportava ( però ancora una volta il riferimento, del tutto generico, non è utile per supportare l'accusa che il soggetto fosse a conoscenza che quelle somme alla cui riscossione, almeno moralmente concorreva, fossero il prezzo di un rapporto corruttivo: si parla di un uomo politico certamente interessato e bene informato di cosa tanto importante per la sua città).
Non è superfluo,infine, sottolineare che, con riguardo al reato qui contestato, non occorre neanche verificare se il responsabile politico di un partito sia in "posizione di garanzia” rispetto a condotte degli associati (problema che pure la ripetuta sentenza n. 7240/98, Craxi risolve negativamente), dovendo prima ancora accertarsi in capo al soggetto la consapevolezza dello specifico illecito che si va consumando. 4.3. Per IMPEGNO. Secondo una certa impostazione accusatoria avrebbe potuto rappresentare il soggetto più adatto a un ruolo ben definito di US nel rapporto corruttivo .
Essendo stato consigliere comunale e capogruppo per il PCI dal 1975 al 1992 (oltre che segretario
25 della federazione napoletana per qualche tempo), rivesti nel ruolo istituzionale figura di pubblico ufficiale con competenze, sia pure in ambito collegiale e naturalmente da verificare, per non pochi degli atti interessanti la metropolitana, non esclusi quelli ritenuti illegittimi;
è, d'altra parte, chiamato in causa dal coimputato OR che, tra l'altro, dice di essere stato informato da lui dell'accordo esistente tra i partiti e specificamente incaricato di ritirare la quota del PCI, in tre- quattro occasioni, presso IP e per altrettante volte direttamente presso SA (GN aveva a un certo punto deciso di agire con maggiore riservatezza); a riscontro diretto si cita IP il quale sostanzialmente dichiara che quando arrivavano i soldi lui stesso telefonava in federazione ( per quanto non ricordi se parlava con GN ovvero con OR). Ebbene, il Tribunale (fol. 290) aveva ritenuto non riscontrata la chiamata in correità del OR, sostanzialmente risolvendo il dubbio sul significato del “non ricordo” del IP circa fa persona del suo interlocutore nella federazione PCI nel senso, più favorevole all'imputato, di mancata individuazione del soggetto
(anziché di “ambivalenza" tra le due persone, secondo la interpretazione del P.M.); aveva precisato pure il Tribunale che quando poi IP parlò di entrambi (gli stessi GN e OR) per dire,più in generale, del "livello di confronto" che lui aveva rispetto alla federazione dell'altro partito, non precisò affatto che i contatti riguardassero proprio i finanziamenti illeciti o non invece questioni di tipo diverso, certamente all'ordine del giorno per un'opera pubblica come la metropolitana cittadina.
Ora, il ricorso GN è certamente infondato là dove afferma (2° motivo) che si sarebbe trattato di "una sorta di corruzione zoppa", essendo "andato integralmente ai partiti" il prezzo dell'operato dei pubblici ufficiali (quasi che il partito non possa essere il “terzo” menzionato nell' art. 319 C.P.), così come è da respingere per la parte in cui afferma in linea generale che non sarebbero stati individuati gli atti illegittimi o che il tutto dovrebbe ridursi al problema della revisione dei prezzi. Ma ha certamente buon fondamento la impugnazione allorchè lamenta, in sostanza, che non sono stati individuati gli atti specificamente addebitabili all'GN come pubblico ufficiale (3° motivo) e sottolinea (4° motivo) come la Corte territoriale riformi la precedente decisione senza darsi carico di replicare convenientemente alle argomentazioni e alle perplessità sollevate dal primo giudice. E su questi ultimi piani in particolare non si può non rilevare come non sia stato: a) risolto, altro che con affermazione apodittica ( interlocutori citati
“in termini di ambivalenza”), il dubbio circa il significato da attribuire al difettoso ricordo del
IP sulla persona del suo referente (o dei suoi ) presso la federazione PCI;
b) considerato che la locuzione "livello di confronto”, presa in sé, risulta assolutamente neutra, specie se riferita a rapporti tra leaders politici locali;
c) lo stesso richiamo (fol. 137) a tutti gli altri coimputati (che dichiarano di aver pagato “continuativamente alle segreterie dei partiti fino all'89-90 e quindi anche
26 ad GN,quando diventò segretario del PCP", non si risolve in riscontro ( o riscontri) delle accuse di corruzione che si dicono mosse da OR se prima non si risponde all'altro quesito circa la riferibilità di taluno degli atti “incriminati” all'GN stesso (costui - a quanto pare emergere dalla sentenza stessa avrebbe ammesso di essere a conoscenza o anche partecipe, ma questo punto non è chiaro - del finanziamento illegale del suo come degli altri partiti, solo che non era questo il punto rilevante da accertare. Si ravvisano, in definitiva, lacune motivazionali da colmare.
4.4.Per D'AMATO. La posizione si avvicina per taluni profili a quella precedente, essendo stato il predetto assessore ai trasporti, quindi direttamente competente per il lavoro in questione, negli anni cruciali (1980-83), e successivamente sindaco di AP (sulla durata di quest'ultima carica,peraltro, sarà bene fare in sede di rinvio preliminare chiarezza giacchè la Corte territoriale dice dal 1° agosto al 23 ott. 1985, mentre lo stesso interessato, nell' atto di appello, indica il più ampio periodo 27/11/1984 - 27/10/1986; pare d'altronde - fol. 240 e segg. sent. Trib. che nel
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tempo intercorso fra le due cariche istituzionali ricoperte da D'AM, e in particolare all'epoca di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, il Comune sia rimasto in gestione commissariale).
La sentenza gravata - riprendendo gli argomenti del primo grado - lo considera in pratica pubblico ufficiale (intraneo), tanto che muove proprio dall'accusa di IC nel senso che “il sistema tangentizio già in vigore quando assessore ai trasporti era UC” continuò appunto con
D'AM e si protrasse anche nel periodo in cui quest'ultimo fu sindaco. I riscontri sarebbero sostanzialmente forniti da OR che parla di una riunione in casa IP nel 1986, nella quale si discusse delle difficoltà economiche dei partiti (ma parrebbe arduo attribuire qualche significato in senso accusatorio a un incontro, tra politici e con quell'oggetto di discussione, senza che si sappia neppure della presenza di qualche parte imprenditoriale); da RI che fu sollecitato da D'AM
(f. 121 sent.) a “seguire con molta attenzione la questione della sopraelevata di Piscinola giacchè la popolazione locale era preoccupata che si potessero demolire le loro abitazioni e ciò poteva bloccare i lavori ( su questo ogni rilievo critico risulterebbe persino ozioso); dalla successiva 66
vicenda del "contributo" pervenuto e dei 5milioni che D'AM disse a RI essere a sua disposizione ( ma anche qui si continua a rimanere, al più, nel campo dell'illecito finanziamento); dal fatto che “l'inizio della formazione degli atti" per il prolungamento di Secondigliano coincise col di lui assessorato. Né più diffusa risulta la sentenza di primo grado (pag. 272 e segg.) dove, anzi, la complessiva dichiarazione di IC viene registrata in termini anche più sfumati,
Se questo è il quadro probatorio offerto dai giudici del merito, D'AM, come già GN, ha ragione di dolersi che non siano stati individuati gli atti, o l'atto, addebitabili al pubblico ufficiale come contrari ai doveri d'ufficio, qualificandosi corruzione a quello che al più sarebbe un illecito finanziamento di partiti (2° motivo); di censurare la sentenza anche nel senso che, se pure
27 si volesse spostare il problema sul piano del concorso morale, si dovrebbe indicare l'attività di agevolazione da addebitare al D'AM (3° motivo); di rilevare a parte ogni discorso sulla pregnanza dell'accusa IC - lo scarso o inesistente peso logico dei cd. riscontri scrutinati dai giudici del merito (4° motivo).
5.Considerando superati o assorbiti i residui motivi dei ricorsi, la sentenza va in definitiva annullata con rinvio nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti. Il nuovo giudice valuterà in piena autonomia, purchè con motivazione logica ed adeguata, la posizione di ciascuno onde stabilire se sia da ravvisare un concorso necessario ovvero eventuale (per contributo morale o materiale psicologicamente orientato) rispetto al contestato reato: rivisiterà all'uopo l'ampio materiale, anche documentale già a disposizione , all'occorrenza procedendo anche a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
giudicherà comunque sulla base dei punti ormai acquisiti e dei principi di diritto enunciati nella parte generale che precede (oltre che nell'esame delle singole posizioni) e osservando le norme che disciplinano la valutazione degli esiti probatori.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di AP.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002.
Il Cons. est. Il Presidente
(Leonasi) (Fulgenzi)
Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 VI Sezione Penale
Lidia Scalia oggi,23 GEN. 2003 E
Seele R
E
T
IL CANCELLIERE C1
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