Sentenza 22 giugno 2007
Massime • 4
Qualora la notifica della sentenza in forma esecutiva sia inesistente, la proposizione dell'opposizione all'esecuzione è inidonea a costituire sanatoria dell'inesistenza della notifica ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
L'art. 142 cod. proc. civ., in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali è dato ricorso alla disciplina sussidiaria interna tra cui quella di cui all'art. 151 cod. proc. civ. - il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge; benché tale procedimento di notificazione non preveda formalità necessarie devono garantirsi il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto; a tal fine costituiscono requisiti essenziali la certificazione dell'attività compiuta dal soggetto procedente, la consegna di copia conforme dell'atto, l'osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari, quali, per le notifiche a mezzo posta, l'avviso di ricevimento (nella specie la S.C. ha ritenuto priva dei requisiti minimi e quindi inesistente la notificazione effettuata all'estero mediante fax e invio di raccomandata senza ricevuta di ritorno)
Le ambasciate sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto ed in ogni campo, compreso quello privatistico, il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, con la conseguenza che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare. Ciò non esclude che l'attore possa citare in giudizio direttamente lo Stato rappresentato, e non l'ambasciatore, provvedendo alla notificazione della citazione e della sentenza direttamente all'organo che lo rappresenta; peraltro, la presenza dell'ambasciatore nello stesso luogo del giudice adito costituisce fatto notorio che esclude, di regola, la sussistenza di "circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità" che giustificano la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l'onere di fornire la relativa prova (nella specie, la S.C. ha ritenuto inesistente la notifica della sentenza di riconoscimento di sentenza straniera effettuata ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. in forme - fax e raccomandata senza ricevuta di ritorno - esorbitanti dallo schema legale degli atti di notificazione e quindi inidonea a far decorrere il termine breve).
Commentari • 4
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Avv. Giampaolo Morini - La notifica di un atto a persona residente o domiciliata all'estero deve essere eseguita secondo le Convenzioni internazionali eventualmente vigenti, costituenti fonti primarie (1) o secondo la via consolare (artt. 37, 77 e 78 d.lgs. n. 71/2011 che ha abrogato il Dpr n. 200/1967), oppure, nel caso di notifica da eseguire negli ambiti dell'Unione Europea, secondo il disposto del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007. Notifica estero, la prova Qualora nessuna di tali normative sia applicabile, la notifica dovrà essere eseguita ai sensi del comma 1 dell'art. 142, che necessita la prova da parte dell'istante …
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ISSN 2385-1376 Testo massima Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la notifica sia avvenuta al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, non avendo rilevanza lo scopo processuale per il quale la stessa sia stata effettuata. Testo del provvedimento REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/06/2007, n. 14570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14570 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SETTIMI Giovanni - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN, IL MINISTERO IRANIANO PER L'INFORMAZIONE E LA SICUREZZA, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato IRTI NATALINO, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
FL HE M., in proprio e quale rappresentante legale di FL SA, FL GA, FL CI, FL ILANA, FL ETAN, tutti eredi legittimi di FL SA MI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati OLIVIERO RAFFAELE CORRADO, BOZZI ALDO, SEPE VINCENZO, i giuste procure speciali, in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2808/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/06/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/07 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
uditi gli avvocati Natalino IRTI, Aldo BOZZI, Giuseppe BOZZI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, cassazione senza rinvio, assorbimento degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c., HE M. AT, cittadino degli Stati Uniti d'America, convenne davanti alla Corte di appello di Roma, la Repubblica Islamica dell'Iran, il Ministero Iraniano per l'Informazione e la Sicurezza, l'AH LI NI AM, LI AK IM AF e LI AL UZ per ottenere la dichiarazione di esecutività della sentenza n. 97-0396 (RCL), emessa l'11.3.1998 dalla corte distrettuale della Columbia (USA), con la quale i convenuti erano stati condannati in solido, tra l'altro, al pagamento della somma di 225 milioni di dollari USA in favore dell'attore, in conseguenza della morte della figlia LIsa LE AT deceduta il 9.4.1995 nello Stato di Israele, a causa di un attentato terroristico compiuto dalla organizzazione palestinese Hamas.
Nella contumacia dei convenuti la corte di appello di Roma, con sentenza del 14.6.2004, dichiarò esecutiva la sentenza della Corte distrettuale della Columbia, ritenendo che sussistevano i presupposti di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64 per concedere il riconoscimento.
Rilevava la Corte che sussisteva la competenza dell'organo giurisdizionale statunitense a decidere la controversia, in considerazione del fatto che il danneggiato dagli atti di terrorismo era cittadino degli Stati Uniti;
che sussisteva la competenza della Corte di appello adita, avendo la parte attrice manifestato l'intenzione di porre in esecuzione la decisione su beni dei convenuti situati nel territorio italiano;
che nel giudizio presupposto erano stati rispettati sia il principio del contraddittorio che la tutela del diritto di difesa dei convenuti, che non avevano ritenuto di costituirsi nel giudizio straniero, benché ritualmente citati, come da certificazione in atti;
che la decisione era passata in giudicato e che non sussistevano le cause ostative di cui al citato art. 64, lett. e), f) e g).
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Repubblica Islamica dell'Iran ed il Ministero Iraniano per l'Informazione e la Sicurezza, sulla base di quattro motivi. Il ricorso è stato notificato il 10.7.2006.
Resiste con controricorso HE M. AT.
Tutte le parti hanno presentato e depositato documenti. L'Avv. Aldo Bozzi ha anche presentato memoria di replica (da ritenersi inammissibile perché non pertinente alle conclusioni del P.G., a norma dell'art. 379 c.p.c., u.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 151, 159 e 160 c.p.c., del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, artt. 30 e 75, artt. 24 e
111 Cost., nonché dei principi costituzionali sul diritto di difesa e sul diritto al contraddittorio;
violazione e falsa applicazione degli artt. 180, 291 e 350 c.p.c., omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. I ricorrenti, premessa l'ammissibilità del ricorso a norma dell'art.327 c.p.c., comma 2, assumendo di aver avuto conoscenza della sentenza solo in data 8.11.2005, allorché un dipendente dell'ambasciata iraniana a Roma, si vide opporre dalla BNL il pignoramento del conto corrente dell'ambasciata, assumono che non sussiste alcuna "nota situazione politica e militare in Iran" tale da rendere necessaria la notifica ex art. 151 c.p.c. (come disposto dal Presidente della Corte di appello di Roma con decreto del 5.11.2003), con fax e con raccomandata senza ricevuta di ritorno e senza l'assistenza dell'Ufficiale giudiziario, per cui, in assenza di ragioni era stato derogato il procedimento notificatorio di cui alla L. n. 200 del 1967. Assumono poi i ricorrenti che la notifica ex art. 151 c.p.c. non può mai compromettere il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., come era avvenuto nella fattispecie, in quanto il fax, mai pervenuto nella loro conoscenza, era stato trasmesso ad un numero di fax (98 21 64092 83) che non appartiene allo Stato Iraniano, mentre la raccomandata senza ricevuta di ritorno, egualmente mai pervenuta nella loro conoscenza, era stata trasmessa ad un indirizzo del tutto ignoto ("Repubblica Islamica Iran, Pres. P.t., - Palazzo Presidenziale - Teheran - Iran).
Secondo i ricorrenti, non hanno consistenza gli assunti dell'attore di aver rilevato il numero di fax dal sito Internet Asia Source, poiché, a parte il rilievo che ivi il numero suddetto viene indicato come telefonico e non di fax, tale sito non è ufficiale, si appartiene ad un'associazione privata statunitense, che non ha rapporti con l'Iran, e non è aggiornato dall'ottobre 2002. Secondo i ricorrenti il Tribunale di Roma, adito dall'attore per l'esecuzione forzata della sentenza, avrebbe colto l'inesistenza delle notificazioni, dichiarando con ordinanza del 17.1.2006, l'estinzione del processo esecutivo.
Ad avviso dei ricorrenti, le ragioni che permettono di impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 2, costituiscono anche motivo di impugnazione.
2.1. Osservano preliminarmente queste S.U. che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale - ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare (Cass. 9/11/2000, n. 14549; Cass. 5/12/1992, n. 12951; Cass. 10 ottobre 1962 n. 2898;
vedasi anche, ex multis, Cass., S.U. 15 luglio 1999, n. 395, sulla giurisdizione del giudice italiano in relazione a controversia relative a rapporti di lavoro alle dipendenza di Stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati).
Segnatamente Cass. n. 12951 del 1992, ha riconosciuto la rappresentanza sostanziale e processuale dell'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in giudizio instaurato in Italia da tale Repubblica Islamica contro una società cinematografica per danno all'immagine dell'Iran, in base all'art. 75 c.p.c. e art. 77 c.p.c., comma 2, ed alle convenzioni, fra cui quella di Vienna del 18
aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. Anche nella fattispecie il ricorso per cassazione è stato proposto dall'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, senza che la parte resistente abbia mosso alcuna eccezione in merito.
Sennonché, con riferimento alla fattispecie in esame, il fatto che l'ambasciatore iraniano avesse in Italia la rappresentanza processuale e sostanziale del suo Stato, non esclude che la parte attrice potesse citare in giudizio direttamente lo Stato rappresentato (Repubblica Islamica dell'Iran) e non l'ambasciatore nella qualità, provvedendo alla notificazione della citazione prima, e della sentenza dopo, direttamente in Iran all'organo che rappresenta, a livello nazionale ed internazionale, lo Stato nei suoi rapporti privatistici (e che nella fattispecie la parte attrice ha ritenuto di identificare nel Presidente della Repubblica). Tuttavia la presenza dell'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran nello stesso luogo del giudice adito (Roma), costituendo un fatto notorio o quanto meno noto alla parte attrice (che intendeva sottoporre ad esecuzione i fondi dell'ambasciata iraniana presso banche italiane, così come ha fatto), rende arduo ipotizzare che sussistessero "circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità", che consigliassero che le notificazioni avvenissero a norma dell'art. 151 c.p.c., in Iran nei confronti del Presidente della Repubblica, quale rappresentante della Repubblica Islamica Iraniana e non piuttosto in Roma con citazione dell'ambasciatore, quale rappresentante della stessa Repubblica in Italia, dovendo pur sempre rimanere fermi gli scopi e le garanzie proprie dell'istituto della notificazione.
2.2. La questione, che anzitutto si pone, è se il ricorso sia ammissibile, per non essere i ricorrenti incorsi in decadenze. Assume infatti il controricorrente che, a prescindere dalla volontarietà della contumacia dei ricorrenti nel procedimento di delibazione, per essere stata validamente effettuata la notifica dell'atto di citazione ex art. 151 c.p.c., in ogni caso il ricorso sarebbe stato proposto oltre i termini di legge, in quanto, se è vero che per il contumace involontario il termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla data di effettiva conoscenza della sentenza, tuttavia, ove la sentenza gli sia stata notificata, a norma dell'art. 292 c.p.c., u.c., anche per tale contumace decorre il termine breve di impugnazione, di cui all'art.325 c.p.c.. Assume il resistente che, in data 1.11.2005, la sentenza impugnata sia stata notificata, insieme al precetto alla debitrice Repubblica Islamica dell'Iran, nelle forme indicate dal presidente del tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione con decreto del 14.6.2005, ex art. 151 c.p.c., (telefax e spedizione di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, ovvero altro telefax con cui si comunica la spedizione), con la particolarità che - in luogo della ricevuta di ritorno - vi erano i modelli di reclamo internazionale, trasmessi da Poste Italiane, mentre l'atto di pignoramento era stato notificato in pari data, con le stesse modalità, e per quest'ultimo vi era anche la ricevuta di ritorno. Di qui l'inammissibilità del ricorso notificato il 10.7.2006.
Secondo il resistente in ogni caso l'eventuale nullità della notificazione della sentenza in forma esecutiva, era sanata con efficacia ex tunc sia dall'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi interposta dagli intimati in data 14.11.2005 sia dalla nota di protesta dell'Ambasciata Iraniana in Italia del 10.11.2 005, inoltrata al Ministero Italiano degli Affari Esteri, con la quale si contestava l'azione esecutiva promossa.
3.1. Osservano queste S.U. che l'art. 327 c.p.c. così statuisce:
"Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell'art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.". Ne consegue che, a norma del secondo comma suddetto, il soccombente rimasto involontariamente contumace può proporre impugnazione contro la sentenza non notificatagli personalmente, anche dopo la decorrenza del termine annuale, in presenza di un presupposto oggettivo (la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio concluso con la sentenza impugnata) e di uno soggettivo (l'effettiva ignoranza della pendenza del processo)(Cass. n. 10365/2003, Cass. n. 6466/2002, Cass. n. 9897/2001, Cass. n. 7289/1997).
3.2. In merito si pongono due problemi, rilevanti nella fattispecie. Anzitutto vi è la questione, sollevata dal resistente, se, essendo decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza, nei confronti del contumace involontario operi non solo il termine decadenziale annuale dalla data della successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine breve (ex art. 325 c.p.c.), nell'ipotesi in cui la sentenza sia notificata personalmente al contumace (ed, ovviamente, dalla data di tale notifica). La risposta è positiva.
3.3. La questione è dibattuta in dottrina ed ha avuto in giurisprudenza alterne soluzioni.
Secondo un orientamento, se una sentenza è notificata in forma esecutiva (art. 479 c.p.c.), necessariamente alla parte personalmente perché contumace, decorre da tale momento il termine breve (art. 325 c.p.c.) per farne valere la nullità conseguente al vizio di notifica della citazione, rendendo irrilevante (art. 327 c.p.c., comma 2) il decorso di un anno dalla sua pubblicazione (Cass. 17/12/1997, n. 12754). Secondo altro orientamento, l'operatività del termine breve nei confronti del convenuto, contumace involontario, opera solo nel caso in cui non sia decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza ed - in questo periodo di pendenza del cd. termine lungo - intervenga la notifica della sentenza nei suoi confronti (Cass. 12/12/2003, n. 19037).
3.4. Ritengono queste S.U. che vada ribadita la prima soluzione. Anzitutto vano risulta il richiamo, formulato spesso dai sostenitori del secondo orientamento, al carattere di alternatività dei termini previsti rispettivamente negli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. (con la conseguente non cumulabilità degli stessi) in fattispecie in cui il termine annuale decorrente dalla pubblicazione risulta inoperante per le ragioni di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2: onde resta in definitiva irrilevante il fatto che la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c. si collochi in epoca posteriore al decorso dell'anno della pubblicazione della sentenza, in una situazione in cui tale decorso dell'anno è irrilevante nei confronti del contumace involontario, almeno fino al momento in cui non abbia conoscenza della sentenza.
Inoltre la contraria impostazione indurrebbe a ritenere equipollenti la conoscenza di fatto del processo da parte del contumace, che fa decorrere, appunto, il termine di decadenza annuale, e la notificazione della sentenza al contumace, ex art. 292 c.p.c., u.c., che, invece, in generale fa decorrere il termine breve (cfr. Cass.24.8.2000, n. 11078). L'interdipendenza tra i due termini (il breve ed il lungo) consiste nel fatto che la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, si verifica indipendentemente dalla notificazione, con la conseguenza che la notificazione effettuata, in prossimità della scadenza del termine lungo, non lo "prolunga".
Non significa però che la notificazione della sentenza, pur in fattispecie di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, possa far decorrere il solo termine lungo. Infatti le norme che regolano gli effetti della notificazione della sentenza sui termini di impugnazione sono esclusivamente gli artt. 325 e 326 c.p.c., mentre quella di cui all'art. 327 c.p.c. (in entrambi i suoi commi) regola solo l'ipotesi del termine di impugnazione "indipendentemente dalla notificazione".
3.5. Nè peraltro possono avere consistenza le considerazioni, pur fatte, secondo cui, nell'ipotesi di contumacia involontaria, il contumace, ignorando l'esistenza del processo a differenza del contumace volontario, da una parte non può avere l'onere di attivarsi per conoscere se sia stata emessa una sentenza in suo danno e dall'altra verrebbe a trovarsi, per effetto della notifica della sentenza, contemporaneamente a conoscenza non solo della lite e del tenore della stessa, ma anche del contenuto della sentenza, con termini ristretti per apprestare adeguata difesa.
Anzitutto va rilevato che tale argomentazione è stata spesa solo al fine di sostenere che nei confronti del contumace involontario, non potrebbe decorrere il termine breve, nell'ipotesi in cui sia già decorso il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza. Non si dubita - invece - che nei confronti dello stesso soggetto il termine breve, connesso alla notifica della sentenza, decorra come per il contumace volontario, allorché la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione (nè potrebbe sostenersi diversamente in presenza degli artt. 325 e 326 c.p.c. e dell'art. 161 c.p.c., comma 1, secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione).
Sennonché tale diversa posizione in cui si troverebbe il contumace involontario, non è giustificata, in quanto anche nel caso in cui la notificazione della sentenza gli venga effettuata entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (in ipotesi anche il giorno successivo alla stessa), egli si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nell'ambito del termine breve, non diversamente dalla situazione in cui la notifica gli fosse effettuata dopo il decorso del termine annuale dalla pubblicazione.
3.6. A tale riguardo valgono - più in particolare - a superare i dubbi di costituzionalità a volte avanzati, in ordine alla disciplina di cui all'art. 327 c.p.c. ove così interpretata, sia la valutazione dei doveri di responsabile attivazione, che pur sempre incombono su ciascuno quale che sia la fase in cui venga investito da un procedimento giurisdizionale, sia la considerazione della natura non particolarmente complessa dei problemi - più in particolare - posti da una situazione processuale in cui - nello specifico - la linea difensiva da sviluppare non contempli altro problema che quello di dedurre e far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, conseguentemente, del giudizio (Cass. 12/12/2003, n. 19037).
4.1. Il secondo problema che pone l'art. 327 c.p.c., comma 2, investe l'individuazione della parte tenuta a provare la conoscenza della sentenza da parte del contumace involontario. Come detto, l'applicabilità del comma 2 di cui all'art. 327 c.p.c. richiede un concorso di condizioni.
Occorre la condizione oggettiva della nullità degli atti ivi indicati, nonché la condizione soggettiva rappresentata dalla mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. In ordine all'onere della prova di tali condizioni, la giurisprudenza di legittimità, un tempo orientata nel senso che al contumace spettasse la sola dimostrazione della nullità, dovendo la controparte provare l'effettiva conoscenza del processo, si è poi indirizzata (in conformità alla dottrina maggioritaria) nel senso che ambedue i requisiti debbano essere provati in giudizio dalla parte contumace, ma tempera questa posizione ammettendo con larghezza il ricorso alle presunzioni semplici, segnatamente in ipotesi di nullità della notificazione (Cass. n. 9255 del 2000; Cass. n. 2305 del 2000). Secondo un orientamento giurisprudenziale, ogni ipotesi di nullità della notificazione da luogo ad una presunzione di non conoscenza del processo, incombendo, quindi, a chi eccepisce la tardività l'onere di provare che la controparte abbia avuto detta conoscenza di fatto nonostante quella nullità (Cass. 26.8.2004, n. 17014). Secondo altro orientamento, invece, tale presunzione di ignoranza da parte del contumace della pendenza del procedimento, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte, sussiste solo in ipotesi di inesistenza della notificazione e non in quella di nullità (Cass. 22.5.2006, n. 11991; Cass. 29.3.2006, n. 7316).
4.2. Merita di essere condiviso questo ultimo orientamento. Infatti, una volta ritenuto che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, mentre è nulla se eseguita a consegnatario ed in luogo diversi da quelli stabiliti dal codice di rito, ma che tuttavia possano avere qualche riferimento con il destinatario (Cass. 27/07/2001, n. 10278), solo l'inesistenza della notificazione da luogo alla presunzione di ignoranza del processo e della successiva sentenza, mentre la nullità della stessa non ha la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo o dell'atto notificato da parte del contumace, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il contumace non potrà invocare una presunzione di non conoscenza, riversando sulla controparte l'onere di superare tale presunzione (argomentando anche da: Cass. Sez. Unite, 12/05/2005, n. 9938).
5.1. Ne consegue che, nella fattispecie, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorrerà accertare se sia valida, ovvero nulla o inesistente, la notifica della sentenza impugnata della Corte di appello di Roma, effettuata dal resistente agli attuali ricorrenti in data 1.11.2005, con le modalità di cui all'art. 151 c.p.c., in quanto nel primo caso il ricorso notificato il 10.6.2006 sarebbe inammissibile per intempestività, nel secondo caso e terzo caso sarebbe ammissibile (sia pure con un diverso regime probatorio in merito all'ignoranza del procedimento e della sentenza da parte del contumace).
5.2. Sennonché, per decidere tale punto, occorre esaminare i requisiti di legittimità delle notificazioni effettuate ex art. 151 c.p.c. e ciò comporta anche l'esame delle questioni giuridiche sollevate con il primo motivo di ricorso, avverso la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di delibazione. Infatti anche la notificazione di tale atto di citazione è stata effettuata a norma dell'art. 151 c.p.c. e le modalità fissate dal provvedimento del presidente della corte di appello di Roma (decreto del 5.11.2003) sono pressoché analoghe a quelle fissate dal presidente del tribunale (decreto del 30.9.2005) per le notificazioni del precetto e dell'atto di pignoramento.
Entrambi i provvedimenti prevedevano che tali notificazioni avvenissero a mezzo telex o telefax e successiva spedizione di plico raccomandato, ma, mentre il primo provvedimento escludeva espressamente la ricevuta di ritorno, il secondo la richiedeva. Inoltre il provvedimento del presidente della corte di appello prevedeva, cumulativamente ai primi due mezzi, anche un terzo mezzo e cioè che la notificazione dell'atto di citazione avvenisse anche "per via telematica interbancaria" (swift).
5.3. Osservano queste S.U. che l'art. 142 c.p.c., in tema di notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria e tra queste anche quella di cui all'art. 151 c.p.c. (Cass. 08/08/2003, n. 11966). Nella fattispecie, come le parti espressamente riconoscono, non vi è una convenzione tra la Repubblica Italiana e quella Islamica dell'Iran in merito alle notificazioni di atti giudiziari, con la conseguenza che ben può trovare ingresso il procedimento notificatorio di cui all'art. 151 c.p.c.. 5.4. Rispetto alle modalità tipiche della notificazione di un atto previste dall'art. 137 c.p.c. e seguenti, e per le notifiche all'estero dagli artt. 142 e 151 c.p.c. - all'epoca vigente - prevede che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità" (a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 174, rilavano anche esigenze u di riservatezza o di tutela della dignità").
Si è parlato di una "norma in bianco", sia per quanto attiene al procedimento notificatorio, che per quanto riguarda i suoi presupposti di operatività.
Tuttavia, seppure il procedimento di notificazione in esame non prevede formalità costanti e necessarie, le garanzie costituzionali del diritto di difesa (art. 24 Cost.), il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto, devono necessariamente essere realizzati. Ciò comporta che, nell'individuazione delle forme di esecuzione della notificazione, debbono considerarsi requisiti essenziali la certificazione dell'attività compiuta ad opera dal soggetto procedente, la consegna di copia conforme dell'atto, l'osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari rispetto alla trasmissione della copia e della sua conformità all'originale, senza che tali requisiti possano considerarsi superati dall'autorizzazione concessa da qualsiasi giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (Cass. 25.3.2003, n. 4319;
Cass. 15.2.2006, n. 3286).
5.5. In altri termini le forme atipiche di notificazione, autorizzate dalla norma in esame, devono comunque rispettare i requisiti minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario, non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari. Ciò tanto più in quanto sia le convenzioni internazionali (Convezione dell'Aja 25.11.1965, Regolamento CEE n. 1348/2000) sia la giurisprudenza nazionale (Cass. S.U. 13/01/2005, n. 458), denotano una chiara tendenza a sostituire ad una conoscenza meramente presunta una conoscenza effettiva dell'atto, attraverso la prova che esso sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Segnatamente quanto alle notificazioni a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è l'unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'idoneità della persona a mani della quale è stata consegnata la raccomandata (Cass. 08/05/2006, n. 10506; Cass. 22/04/2005, n. 8500;
Cass. 27/04/2004, n. 8032).
5.6. Ne consegue che, anche a voler ritenere che il giudice nell'autorizzare la notificazione attraverso forme diverse, a norma dell'art. 151 c.p.c. possa, sia pure adottando la notifica a mezzo posta, escludere la necessità di un formale avviso di ricevimento, deve - tuttavia - disporre un mezzo equipollente che non riduca la soglia di certezza della conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
5.7. Va poi osservato che, poiché l'art. 151 c.p.c. statuisce che il provvedimento che autorizza la notificazione di un atto con forme straordinarie, va redatto nella forma del "decreto steso in calce all'atto", ciò comporta che le forme straordinarie di notificazione concernono singoli atti e, dunque, che non possono giovarsi di tale forma di notificazione atti diversi da quelli indicati nel decreto stesso. Inoltre, qualora il provvedimento autorizzativo preveda cumulativamente (e non alternativamente) una pluralità di attività, ai fini della presunzione di conoscenza legale dell'atto notificato, devono sussistere tutte esse insieme.
6.1. Quanto alla notificazione a mezzo fax, per quanto autorizzata dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., questa Corte ha già osservato che in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dall'art. 137 c.p.c. e ss. (Cass. 25/03/2003, n. 4319; Cass.15/02/2006, n. 3286). Il principio è condivisibile in quanto nel caso di notificazione a mezzo fax, manca la prova in modo assoluto della consegna dell'atto (provenendo il messaggio di avvenuta ricezione dallo stesso apparecchio trasmittente), del soggetto che lo ha ricevuto, della conformità della copia ricevuta all'originale (segnatamente sotto il profilo della leggibilità della copia teletrasmessa), ne' si perfeziona una presunzione di conoscenza legale dell'atto comunicato, collegata ai modelli procedimentali previsti dalla legge, ove non intervenga l'attestazione di ricezione da parte del destinatario. Va, a tal fine, rilevato che con riguardo alle sole comunicazioni, il comma terzo dell'art. 136 c.p.c., aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, n. 2, comma 1, lett. B), con decorrenza 1.3.2006, e per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, prevede che tali comunicazioni possono essere effettuate dal cancelliere "a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi".
6.2. Inoltre va specificato, condividendosi la dottrina, che le forme di notificazione di cui all'art. 151 c.p.c. possono derogare le forme tipiche, ma non quelle che individuano il consegnatario dell'atto.
7.1. Nella fattispecie, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, va ricordato che il provvedimento ex art. 151 c.p.c. del presidente del tribunale prevedeva che il precetto ed il pignoramento fossero notificati a mezzo fax e con raccomandate con ricevuta di ritorno. Parte resistente assume che con la raccomandata contenente il precetto fu notificata anche la sentenza di delibazione, costituente titolo esecutivo.
Sennonché, anzitutto, nessuna forma straordinaria di notificazione fu autorizzata con tale provvedimento del presidente del tribunale per la notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza, ma solo per gli atti di precetto e di pignoramento.
7.2. In ogni caso, quanto alle spedizioni con raccomandate, lo stesso resistente assume che la ricevuta di ritorno esiste solo per la raccomandata relativa al pignoramento, ma non per quella relativa alla spedizione del precetto e del titolo esecutivo, avendo per questa allegato solo la comunicazione di Poste Italiane, con cui si riferiva che tale raccomandata era stata regolarmente recapitata dallo Stato destinatario l'1.11.2005.
Sennonché, come sopra detto, l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a fornire la prova dell'avvenuta consegna al destinatario dell'atto spedito a mezzo del servizio postale. Alla nota è allegata la copia del reclamo internazionale inoltrato alle Posate Iraniane, costituito da un modulo-questionario predisposto da Poste Italiane con varie voci. Su tale questionario vi sono annotati relativamente, alla voce a stampa "L'invio è stato consegnato all'avente. Data della consegna", i numeri a penna "1.11.2005". Sennonché alla voce "Ufficio di distribuzione, nome, data e firma", nonché alla successiva "Administration de destination. Date e signature" non risulta alcuna sottoscrizione, data o timbro. Solo accanto alla diversa voce "Trasmissione dell'assegno, l'importo è stato trasmesso, al mittente dell'invio, all'ufficio dei vaglia postali" risulta un timbro illeggibile ad eccezione di "....... heran 22 1 6" e del numero scritto a mano "98,51897".
Ne consegue che tali annotazioni sono prive di ogni autenticità, ne' indicano cosa sia stata consegnata, da chi, quale soggetto ne sia stato il consegnatario, il luogo di consegna e chi abbia effettuato tale attestazione a Poste Italiane.
7.3. Quanto alla notifica a mezzo fax, essa non da alcuna certezza (per i motivi già esposti) dell'avvenuta ricezione della sentenza teletrasmessa, essendo contestata dagli attuali ricorrenti. Ciò comporta che è irrilevante il documento, tratto da internet e prodotto da parte resistente, secondo cui dal sito ufficiale dell'ambasciata iraniana in Francia, risulterebbe lo stesso numero di fax per l'ufficio presidenziale in Teheran, a cui erano stati teletrasmessi gli atti.
7.4. Ne consegue nella fattispecie - da tutte le ragioni suddette - la giuridica inesistenza della notifica della sentenza impugnata, esorbitando completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, (ex plurimis: Cass. 26 settembre 2000, n. 12717; Cass.27 luglio 2001, n. 10278). Ciò comporta che nei confronti dei ricorrenti non decorresse il termine breve per l'impugnazione per cassazione (ex artt. 325 e 326 c.p.c.). Di nessun rilievo a tale fine è l'assunto del resistente che per la coeva raccomandata, contenente l'atto di pignoramento, sia stato depositato il regolare avviso di ricevimento: ciò infatti influenza solo la data di conoscenza da parte dei ricorrenti dell'esistenza del procedimento civile e della relativa sentenza, ai fini del termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., ma non quello breve. Poiché tale ricezione dell'atto di pignoramento, come risulta dal relativo avviso di ricevimento, è avvenuta in data 1.11.2005, il ricorso per cassazione, notificato il 10.7.2006, è in ogni caso tempestivo.
Negli stessi termini vanno valutati gli effetti della nota di protesta dell'Ambasciata Iraniana in Italia del 10.11.2005, inoltrata al Ministero Italiano degli Affari Esteri, con la quale si contestava l'azione esecutiva promossa.
8.1. Infondata è l'eccezione del resistente, secondo cui nella fattispecie si è in ogni caso verificata la sanatoria della pretesa nullità della notificazione della sentenza, ex art. 156 c.p.c.. Assume il resistente che, poiché a seguito della notifica della sentenza in forma esecutiva e del precetto, era stata proposta (il 14.11.2005) opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi da parte degli attuali ricorrenti, ciò comporta sanatoria dell'assunta nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, con effetti ex tunc.
8.2. L'eccezione non può essere accolta.
Anzitutto secondo parte autorevole della dottrina e la prevalente giurisprudenza, la sanatoria per raggiungimento dello scopo può concepirsi solo in relazione ad un atto nullo, ma non in relazione ad un atto inesistente.
In particolare gli Autori, per spiegare perché non può essere attribuita rilevanza alla situazione di effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario ottenuta senza l'impiego del procedimento di notificazione, hanno osservato che nel campo dell'esercizio dei poteri e dei diritti non basta prendere in considerazione la semplice attività umana, comunque e da chiunque svolta, ovvero i suoi risultati materiali ottenuti;
ma occorre risalire al soggetto che ne è l'autore e verificarne la particolare qualità, per cui soltanto se quell'attività è stata posta in essere dal soggetto titolare del potere o del diritto ed è stata espressa nelle forme stabilite dalla legge con l'uso dello strumento previsto, se ne potranno far discendere gli effetti giuridici, che l'ordinamento ricollega all'esercizio di quel potere o di quel diritto.
Anche la giurisprudenza di questa Corte - sulla premessa che un atto processuale può legittimamente dirsi inesistente solo quando esso manchi degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, ovvero sia non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico - ha affermato (ex plurimis: Cass., n. 2147/98; Cass., n. 12002/98; Cass., n. 14068/99) che l'inesistenza della notifica di un atto processuale, che non può essere ricollegata ad una sua qualsiasi irregolarità, ricorre qualora essa sia mancata ovvero risulti effettuata secondo forme e modalità assolutamente non previste dal codice di rito, tali da non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico. In tal caso l'atto deve essere considerato tamquam non esset e, pertanto insuscettibile di sanatoria. L'atto è invece nullo allorché sia soltanto privo di un elemento essenziale a determinarne gli effetti processuali o sia inficiato da un vizio formale parimenti rilevante e, in tal caso, devesi applicare il principio di diritto previsto dall'art. 156 c.p.c., u.c. (Cass S.U. n. 9859 del 1997;
Cass. 29/03/2004, n. 6194; Cass. 14/10/2005, n. 19976).
8.3. Poiché, come detto, nella fattispecie la notificazione della sentenza in forma esecutiva ai ricorrenti è giuridicamente inesistente, in mancanza di una prova che il fax della stessa sia effettivamente pervenuto ai destinatari, attuali ricorrenti ed in mancanza della ricevuta di ritorno della raccomandata internazionale (elementi che secondo il provvedimento autorizzatolo dovevano coesistere), non è possibile accedere all'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, quanto meno in relazione alla finalità della notifica della sentenza per far decorrere il termine breve.
8.4. In ogni caso va osservato che anche coloro, che sostengono che non vi sia un'intrinseca contraddittorietà tra la mancanza di requisiti indispensabili dell'atto ed il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, rilevano che l'obbiettiva inidoneità dell'atto a perseguire il proprio fine può essere sanata dalla successiva realizzazione di un fatto normativamente valutabile come comportamento appartenente ad una serie preordinata del procedimento.
Sennonché la notificazione della sentenza in forma esecutiva, a norma dell'art. 479 c.p.c., ha normalmente il solo scopo di aprire la via al procedimento esecutivo.
Tuttavia in due casi ha anche il secondo fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Lo ha nell'ipotesi in cui la notificazione in forma esecutiva della sentenza entro un anno dalla pubblicazione è effettuata a norma dell'art. 170 c.p.c., e quindi al difensore costituito, (art. 479 c.p.c., comma 2, nella formulazione - vigente all'epoca di questa notificazione - anteriore alla modifica apportata dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1 marzo 2006; Cass. n. 5844/1977; Cass. n.
2267/1977) e nell'ipotesi in cui, essendo rimasta contumace la parte (come nella fattispecie), la notifica della sentenza in forma esecutiva sia fatta alla parte personalmente (Cass. n. 11078/2000;
Cass. n. 4975/2000). Ne consegue che, in queste ipotesi, essendo due i fini della notificazione della sentenza, il raggiungimento di uno scopo, se comporta la sanatoria del vizio della notificazione funzionalizzata a quello scopo, non comporta anche la sanatoria in relazione all'altro scopo, proprio per il mancato raggiungimento di quest'ultimo. L'inidoneità dell'opposizione all'esecuzione a costituire sanatoria dell'inesistenza della notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, per raggiungimento dello scopo, discende anche dal fatto che l'opposizione in questione non è mezzo di impugnazione, perché nega la stessa esistenza del titolo esecutivo e, quindi, non può valere come espressione della volontà di impugnare.
Nella fattispecie, quindi, l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi dei ricorrenti, anche se può astrattamente costituire sanatoria della notificazione fatta, ai fini esecutivi, ex art. 479 c.p.c. per agire esecutivamente, non può costituire sanatoria della notificazione, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.. 9.1. L'ammissibilità del ricorso, rende possibile l'esame dei motivi.
Il primo motivo, sulla base di quanto sopra detto, è fondato. La notifica dell'atto di citazione è giuridicamente inesistente. Infatti il decreto del presidente della Corte di appello del 5.11.2003 prevedeva che la notifica dell'atto di citazione avvenisse "tramite telex/telefax e per via telematica interbancaria (swift), nonché mediante spedizione di plico raccomandato senza ricevuta di ritorno.....".
Anzitutto le suddette tre attività dovevano essere compiute cumulativamente e non alternativamente.
Nella fattispecie non risulta che sia stata effettuata (indipendentemente dall'esito) la trasmissione per via telematica interbancaria (swift). L'acronimo swift sta per Society for Worldwide interbank financial telecomunication e costituisce un sistema di comunicazione interbancaria, a cui possono accedere anche gli utenti- clienti di una banca, utilizzando il codice "bic" (bank identificative code) della stessa banca, con l'aggiunta degli identificativi propri (codice iban) e trasmettendo ad altro utente di altra banca, identificato con il bic della banca ricevente e l'iban dell'utente destinatario. Della comunicazione effettuata rimane traccia nel server.
Già la mancanza di una delle tre attività richieste comporta l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione.
9.2. Inoltre quanto all'attività di notificazione effettuata tramite telefax al predetto contestato numero telefonico vale quanto sopra detto relativamente all'inesistenza giuridica di tale forma di notificazione.
Egualmente è a dirsi per la notificazione tramite raccomandata dell'atto di citazione, in assenza di ricevuta di ritorno della stessa, anche se tale avviso di ricevimento espressamente non era richiesto dal provvedimento presidenziale ex art. 151 c.p.c.. Manca, infatti, in questo caso ogni elemento di certezza legale che sia il fax che la raccomandata siano pervenuti effettivamente al destinatario, il cui diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), va in ogni caso salvaguardato, qualunque fosse il disposto del provvedimento autorizzativo dato dal giudice ex art. 151 c.p.c.. A tal fine va anche osservato che i ricorrenti, oltre a contestare di aver mai ricevuto tale raccomandata, assumono che l'indirizzo cui essa era stata inoltrata (Repubblica Islamica Iran, palazzo presidenziale, Teheran) è del tutto ignoto, mentre sul punto il resistente nulla allega.
Dal documento tratto da Internet e depositato da parte resistente risulta, anzi, che il "President's office" ha come indirizzo "Pastor Street".
10. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi.
Stante la ritenuta inesistenza (e non nullità) della notifica dell'atto di citazione, non può disporsi la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito, perché provveda a disporre la rinnovazione della stessa a norma dell'art. 291 c.p.c., ma deve essere pronunziata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Esistono giusti motivi (segnatamente la peculiarità della fattispecie), per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione e di quello di merito.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione e di quello di merito.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007