Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/06/2007, n. 14570
CASS
Sentenza 22 giugno 2007

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Qualora la notifica della sentenza in forma esecutiva sia inesistente, la proposizione dell'opposizione all'esecuzione è inidonea a costituire sanatoria dell'inesistenza della notifica ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

L'art. 142 cod. proc. civ., in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali è dato ricorso alla disciplina sussidiaria interna tra cui quella di cui all'art. 151 cod. proc. civ. - il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge; benché tale procedimento di notificazione non preveda formalità necessarie devono garantirsi il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto; a tal fine costituiscono requisiti essenziali la certificazione dell'attività compiuta dal soggetto procedente, la consegna di copia conforme dell'atto, l'osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari, quali, per le notifiche a mezzo posta, l'avviso di ricevimento (nella specie la S.C. ha ritenuto priva dei requisiti minimi e quindi inesistente la notificazione effettuata all'estero mediante fax e invio di raccomandata senza ricevuta di ritorno)

Le ambasciate sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto ed in ogni campo, compreso quello privatistico, il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, con la conseguenza che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare. Ciò non esclude che l'attore possa citare in giudizio direttamente lo Stato rappresentato, e non l'ambasciatore, provvedendo alla notificazione della citazione e della sentenza direttamente all'organo che lo rappresenta; peraltro, la presenza dell'ambasciatore nello stesso luogo del giudice adito costituisce fatto notorio che esclude, di regola, la sussistenza di "circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità" che giustificano la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l'onere di fornire la relativa prova (nella specie, la S.C. ha ritenuto inesistente la notifica della sentenza di riconoscimento di sentenza straniera effettuata ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. in forme - fax e raccomandata senza ricevuta di ritorno - esorbitanti dallo schema legale degli atti di notificazione e quindi inidonea a far decorrere il termine breve).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/06/2007, n. 14570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14570
Data del deposito : 22 giugno 2007

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