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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8907 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 7925 del R.G. anno 2025 tra
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CO TE, giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE Contro
ed Ufficio Scolastico Regionale per la Controparte_1
Campania, con sede legale in Napoli, in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi ex art 417-bis c.p.c. dal Dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato il 28.03.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il deducendo: Controparte_1
- di essere “insegnante nella scuola pubblica con servizio, a tempo determinato, negli ultimi cinque anni” e di lavorare attualmente alle dipendenze del
[...]
, per l'anno scolastico 2024/2025, presso l'Istituto Controparte_1
Superiore “Sannino-De Cillis” in Napoli;
- di aver prestato servizio con contratti brevi e saltuari per l'anno 2021/2022 con contratti di n. 12 ore settimanali di servizio dal 20/10/2021 al 29/10/2021, dal 30/10/2021 al 19/11/2021, dal 20/11/2021 al 03/12/2021 e dal 04/12/2021 al 10/12/2021, presso l'Istituto Superiore “G. Falcone” con sede in Pozzuoli (NA) e con contratti di n. 15 ore settimanali di servizio dal 14/01/2022 al 16/01/2022, dal 17/01/2022 al 08/02/2022, dal 11/02/2022 al 10/03/2022, dal 11/03/2022 al 01/04/2022, dal 02/04/2022 al 21/04/2022, dal 23/04/2022 al 25/04/2022, dal 26/04/2022 al 28/04/2022, dal 29/04/2022 al 20/05/2022, dal 21/05/2022 al 10/06/2022, presso l'Istituto Superiore “De Nicola” con sede in Napoli (NA);
- di non aver ricevuto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per il sopraindicato anno scolastico;
- che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015/2018, aveva affermato che
“il personale del comparto scuola, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione accessoria senza differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e senza differenza fra le diverse tipologie di supplenze”;
- che infatti la retribuzione del personale docente (d'ora in avanti RPD) rientrava nelle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/Ce;
- che l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15/03/01, che attribuiva la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, doveva essere interpretato nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999;
- che infatti l'istante, quale precaria, non poteva essere trattata in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, insussistenti nel caso di specie;
- che la contrattazione successiva aveva solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007) e l'emolumento aveva natura fissa e continuativa e non era collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
- di aver diritto, in relazione all'anno scolastico 2021/2022, alla corresponsione della somma di € 197,88 per un totale complessivo di 51 giorni di servizio svolto presso l'Istituto Superiore “G. Falcone” di Pozzuoli (NA) e della somma di € 683,85 per un totale complessivo di 141 giorni di servizio svolto presso l'Istituto Superiore “De Nicola” di Napoli. Tanto premesso e richiamata altresì l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6293/20, ha chiesto che questo giudice voglia:
1) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire degli oneri accessori di € 881,73, per le mensilità dell'anno scolastico 2021/2022, come sopra specificato;
2) condannare, conseguentemente, il al Controparte_1 riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) ed al pagamento della stessa così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Si costituiva in giudizio il con memoria Controparte_1 depositata il 29.05.2025 eccependo e deducendo:
- che la Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 consisteva in un compenso di natura fissa e continuativa corrisposto per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL del 26.5.1999, agli articoli 24 e 25 del CCNL del 4.8.1995, nonché all'art. 42, comma 2, del CCNL del 26 maggio 1999;
- che il preteso compenso non competeva ai docenti assunti a termine che effettuavano supplenze brevi, temporanee e saltuarie, la cui ratio risiede nella scelta politico-economica di contenimento della spesa pubblica;
- che la ricorrente, individuata come fruitrice con incarichi a tempo determinato per periodi inferiori ai dieci mesi, aveva prestato servizio per un periodo complessivo inferiore a 180 giorni per l'anno scolastico 2021/2022;
- che la disparità di trattamento operata era giustificata dalle stessa normativa e giurisprudenza europea sulla base di ragioni oggettive, quale la sussistenza di differenti categorie di docenti e non comparabilità della prestazione resa dai supplenti brevi e saltuari con quella resa da docenti di ruolo e dai supplenti annuali sino al 30 giugno perché, vista la saltuarietà dell'incarico, il Dirigente scolastico, nell'organizzare l'attività scolastica, non poteva fare affidamento per tutte le incombenze sul personale assunto per supplenze brevi e saltuarie, non essendo certa la loro permanenza per l'intero anno nell'istituzione scolastica. Tanto premesso aveva chiesto che questo giudice volesse:
- rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa.
***** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il CCNL comparto scuola del 15.03.2001 ha istituito all'art. 7 uno specifico emolumento con la denominazione di Retribuzione Professionale Docenti (RPD), riconosciuto al personale docente per lo svolgimento delle proprie mansioni. L'art. 7 del CCNL comparto scuola al comma 1 recita: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Il terzo comma prevede: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Tali disposizioni disciplinano le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso spettante al personale assunto a tempo indeterminato ed al personale con rapporto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o a termine delle attività didattiche, escludendo il compenso per gli altri lavoratori a termine. È evidente la natura fissa e continuativa del compenso la cui erogazione non è legata ad alcuna modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (cfr. Cass. Sent. 17773/2020). Appare chiaro che tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che ricomprendono anche i docenti assunti a tempo determinato per supplenze diverse da quelle annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche posto che l'art 7 fa riferimento all'art 25 del CCNL 31.7.99 ovvero al solo ai predetti docenti precari. Orbene, indipendentemente dal dettato normativo interno, la domanda deve essere accolta in forza della applicazione diretta della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Deve solo ricordarsi che la stessa è espressione di un principio costituzional/comunitario fondate l'Ordinamento dell'Unione europea e, quale principio fondamentale, si colloca ad un grado superiore addirittura alle disposizioni costituzionali interne deboli (residuando in capo allo Stato solo in controllo dei c.d. controlimiti: i principi generali, collocandosi in un grado più elevato dei Trattati fondanti l'UE, operano addirittura in orizzontale, nei rapporti interprivati.. La Corte di Giustizia, nella causa (Cgue 27.4.2006, Persona_1 Persona_1
.c. Fondo de Garantia Salarial (Fogasa), causa C-81/05), rispondendo al quesito se “il principio di supremazia del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale comporti, di per sé e senza necessità di disposizioni esplicite di diritto interno, l'attribuzione agli organi giurisdizionali nazionali del potere di disapplicare qualsiasi tipo di norma di diritto interno che sia contraria al diritto comunitario, indipendentemente dal rango di tale norma nella gerarchia delle fonti”, vale a dire anche una norma di rango costituzionale (v. punto 25 a) ha risposto in senso affermativo (la disapplicazione doveva comunque farsi valere nel caso di specie contro lo Stato). Ha risposto in analogo modo anche al quesito “se nell'applicare le norme di diritto interno di attuazione delle disposizioni comunitarie, essi siano vincolate dal principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, con la portata precisata dall'interpretazione fornitane dalla Corte, benché essa possa non coincidere con l'interpretazione dell'analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione spagnola quale interpretato dalla giurisprudenza del Tribunal Constitucional español (punto 25b)”. La Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella Sentenza 13.9.07, causa C- 307/05, Impact, nei punti da 60 a 68 ha affermato: Tale disposizione (la clausola 4, ndr) esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Come ha sostenuto l'Impact, il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (v., per analogia, citata sentenza Marshall, punto 52).…il divieto preciso stabilito dalla clausola 4, punto 1….. implica, rispetto al principio di non discriminazione da essa enunciato, una riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso giudice nazionale, l'applicazione di tale riserva può essere soggetta ad un sindacato giurisdizionale (v., per un esempio di un sindacato siffatto relativo alla nozione di ragioni oggettive nel contesto della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., Racc. pag. I-6057, punti 58-75), talché Per_2 la possibilità di avvalersene non impedisce di considerare che la disposizione esaminata attribuisce ai singoli diritti che possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare (v., per analogia, sentenze cit., punto 7; 10 Per_3 novembre 1992, causa C-156/91, Ernst Mundt, Racc. pag. I-5567, Persona_4 punto 15; 9 settembre 1999, causa C-374/97, Racc. pag. I-5153, punto 24, Per_5 nonché 17 settembre 2002, causa C-413/99, R, Racc. pag. I-7091, punti 85 Per_6
e 86)… la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella Sentenza 22 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09, , nei punti da 54 a 68 ha Persona_7 affermato: 54 In merito alla questione se il carattere temporaneo del servizio prestato da taluni dipendenti pubblici possa costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che la nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 di tale clausola dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza , cit., punto 57). Persona_8
55 Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza , cit., punto 58). Detti elementi possono risultare Persona_8 segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del , cit., punti 53 e 58; per quanto Persona_8 riguarda la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro, sentenza e a., cit., punti 69 e 70, nonché Per_2 ordinanza 24 aprile 2009, causa C-519/08, punto 45). Per_9
56 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
57 Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, rammentati nei punti 47 e 48 della presente sentenza. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato. Nel caso di specie, vista la vincolatività dei principi espressi o meglio della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, come interpretata/specificata, ne deriva che la ragione oggettiva utile alla differenziazione del trattamento economico deve risiedere in una ragione oggettiva diversa dall'esistenza di disposizione normativa o dalla organizzazione del servizio, ma in una oggettiva e proporzionale (principio di proporzionalità sempre presente nell'Ordinamento dell'UE) differenza del rapporto o della prestazione, ovviamente diversa dalla mera temporaneità del rapporto (che la disposizione esclude come atta a fondare una differenziazione, imponendo per questa sola ragione la uguaglianza retributiva). La ragione giustificativa della differenza è stata indicata dal convenuto nella circostanza che i supplenti brevi e saltuari non partecipano alle attività di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, alla scelta dei testi da impiegare nel corso dell'anno, alla partecipazione alle attività degli organi collegiali e specie del Consiglio d'Istituto per la definizione, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dell'offerta formativa complessiva della Scuola, comprensiva anche dei progetti, programmi ed attività d'Istituto, alla valutazione delle situazioni particolari richiedenti ausili o sussidi didattici specie per alunni portatori di handicap, alla partecipazione ai corsi di recupero dopo la fine delle lezioni al 30 giugno per gli studenti in situazione di cd. “debito formativo” e alla partecipazione alle relative verifiche o esami subito prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Orbene appare palese che tale giustificazione è inaccoglibile per la semplice circostanza che anche i docenti precari fino al termine delle attività didattiche non partecipano a tali attività, eppure percepiscono la retribuzione in esame. Ancora ulteriore giustificazione si fonda alla deduzione che l'attività dei supplenti brevi e saltuari è spesso circoscritta a brevi periodi nell'anno, gli stessi non sempre partecipano ai consigli di classe, agli scrutini finali, alle riunioni, agli incontri con i genitori e, più in generale, alle attività finalizzate all'erogazione dell'offerta formativa: anche tale deduzione è inaccoglibile posto che si tratta di eventi accidentali dipendenti dalla mera natura temporanea del rapporto di lavoro e dalla organizzazione del datore di lavoro e non attengono alla particolare natura delle funzioni ed alle caratteristiche inerenti a queste ultime. Ancora la dedotta non certa permanenza del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie attiene alla mera natura temporanea dell'incarico e non alla particolare natura delle funzioni ed alle caratteristiche inerenti a queste ultime. La dedotta circostanza che il docente di ruolo, oltre a svolgere le predette attività, è tenuto a mantenersi disponibile anche nel periodo delle ferie estive, specialmente per attività di programmazione dell'attività per l'anno scolastico successivo, ma anche per altre eventuali necessità urgenti ugualmente non attiene alla particolare natura delle funzioni ed alle caratteristiche inerenti a queste ultime bensì alla mera temporaneità del rapporto di lavoro Ne deriva che all'istante la indennità in parola deve essere corrisposta. Con analoghe conclusioni, ma diversa motivazione, si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza 20015/2018. La esistenza del rapporto di lavoro come dedotto è provato dalle buste paga in atti. Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/2022 in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti. In ordine al quantum può farsi utile riferimento ai conteggi depositati dall'istante che appaiono privi di errori formali o di calcolo e che fanno corretto riferimento alla retribuzione dovuta. Ne consegue la condanna del convenuto al pagamento di € 881,73 oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per lo svolgimento degli incarichi di supplenze temporanee nell'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento della somma di € 881,73 Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali), dal dì del dovuto di ciascun importo all'effettivo soddisfo.; 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in € 321,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito. NAPOLI, lì 3.12.2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)