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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di VI - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2770/2018 R.G.A.C. pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Andrea Forcella
ATTORE
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Giovanni Spataro ed elettivamente domiciliato come in atti
(c.f.: Controparte_2 C.F._3
c.f.: ) Parte_2 C.F._4
(c.f.: ) Parte_3 C.F._5
(c.f.: ) Parte_4 C.F._6
(c.f.: Parte_5 CodiceFiscale_7
(c.f.: Parte_6 C.F._8
(c.f.: ) Parte_7 C.F._9
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Chiaradia
CONVENUTI
1 di 17
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 5/10/2018 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
personalmente e nella qualità di Sindaco del CP_1 Controparte_3
, , , , sia personalmente
[...] Parte_3 Controparte_2 Parte_4
che nella qualità di Assessori del , , Controparte_3 Parte_5
e nella qualità di eredi del sig. Parte_6 Parte_7 Persona_1
sia personalmente che nella qualità di Segretario comunale
[...] Parte_2
del , nonché il per Controparte_3 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai “fatti, atteggiamenti, comportamenti, atti e provvedimenti” ad essi addebitati “in relazione al procedimento penale n.1303/2006 RGNR mod.21 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di VI definitosi con sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 41678/13, Sez. 3, pubblicata in data 9.10.2013”.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato:
- che in data 30/9/2006 la Procura della Repubblica di VI aveva emesso decreto di sequestro probatorio dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso della ditta , sito in località Sciarapottolo in agro del Parte_1
Comune di Cerchiara di AL (CS) (R.Sec.15/2006 – 1303/2006 RGNR/mod.21) a seguito di esposto – denuncia del 17/7/2006 presentato da , Sindaco CP_1 del Comune di , il quale aveva denunciato, tra l'altro, la mancanza Controparte_3 dell'autorizzazione per tale tipo di insediamento industriale;
- che a fondamento del predetto esposto – denuncia vi era la mera segnalazione di alcuni cittadini che avevano lamentato la presenza di fumi che rendevano l'aria irrespirabile e di rumori insopportabili derivanti dal predetto impianto;
- che in data 17/01/2008 (nella qualità di Sindaco), CP_1 Parte_3
(nella qualità di assessore del ), Controparte_3 Controparte_2
(nella qualità di assessore del ) ed Controparte_3 Persona_2
(nella qualità di assessore del ), con delibera della Controparte_3
Giunta comunale n.8 Reg.Gen. del , avevano Controparte_3 incaricato l'avv. Pagliaminuta per l'acquisizione degli atti del predetto procedimento penale al fine di valutare se la Giunta avesse potuto disporre la revoca di ogni tipo di
2 di 17 concessione relativa all'industria dell'attore, nonché la possibilità di costituzione di parte civile del nell'ambito del succitato Controparte_3
procedimento;
- che in data 03/4/2008 i convenuti (nella qualità di Sindaco), CP_1
(nella qualità di assessore del ), Parte_3 Controparte_3
(nella qualità di assessore del ), Controparte_2 Controparte_3
(nella qualità di assessore del ) e Persona_2 Controparte_3
(nella qualità di assessore del ), Persona_1 Controparte_3
con atto della Giunta comunale n. 33 Reg.Gen. avevano deliberato di far costituire il parte civile nel predetto procedimento penale e contestualmente avevano CP_3 conferito incarico all'Avv. Pisani Giorgio del foro di VI, zio del Sost. Proc. incaricato alle indagini, Dott. in sostituzione dell'Avv. Pagliaminuto;
Persona_3
- che per effetto dell'instaurazione del procedimento, egli oltre a subire l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e il sequestro dell'impianto industriale di sua proprietà, aveva dovuto subire un “ingiusto calvario giudiziario, aggravato dalla indebita partecipazione del ” che si era concluso con la Controparte_3
sentenza n.41678/13 di non luogo a procedere emessa dalla Corte di Cassazione, terza Sez. Penale, in data 29/5/2013 e depositata in cancelleria in data 9/10/2013.
L'attore ha, in particolare, sostenuto:
- che la Giunta Comunale di “sia per difetto di interesse che per Controparte_3
mancanza di interessi lesi, oltre che, nel concreto, per mancanza di accertamenti attraverso i propri organi circa le asserite e mai provate condotte ascritte al sig.
[...]
denunciate dal comune stesso” aveva violato gli artt.li 74-88 c.p.p., oltre che Pt_1
gli artt.li 90- 95 c.p.p., atteso che il Comune non poteva rivestire la qualifica di persona offesa del reato, non avendo alcun interesse proprio da tutelare, così che non era legittimato a costituirsi parte civile nell'ambito del predetto procedimento penale;
- che “tali decisioni della Giunta comunale di , oltre che a essere Controparte_3 antigiuridiche nel fatto specifico” lo avevano costretto “di fatto a scontare una pena senza che fosse stata emessa, nel merito dello condotte ascritte, una sentenza definitiva di condanna, oltre a subire un processo in condizioni di inferiorità sia per il potere dell'ente pubblico rappresentato, sia per il difensore di fiducia scelto, che ha comportato il venir meno di un giudizio terzo ed imparziale, riverberato nel mantenimento di una misura cautelare reale, già rifiutato dal Tribunale amministrativo, per la quale l'ente comunale ha costituito lo strumento per essere disposto”;
3 di 17 - che doveva ritenersi responsabile dei predetti atti deliberativi anche Parte_2 quale Segretario comunale nonché responsabile dell'ufficio di Segreteria, per aver dato parere favorevole alla deliberazione della Giunta comunale di CP_3
reg. gen. n.8 del 17 gennaio 2008 e alla deliberazione n.33 reg.gen. del
[...]
3.4.2008;
- che a seguito delle predette deliberazioni egli aveva subito un processo nel quale, non solo il non era titolato ad essere parte, ma aveva Controparte_3 deciso di scegliere fra quale difensore di fiducia, l'avv. Giorgio Pisani del foro di
VI, “non a caso zio del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Per_3
titolare delle indagini penali nonché estensore del decreto di sequestro
[...]
probatorio e richiedente la misura del sequestro preventivo nonché estensore del diniego di dissequestro” (così in citazione).
L'attore ha sostenuto di aver subito e di continuare a subire un danno patrimoniale derivante dalla mancata produzione giornaliera dell'industria, quantificabile in €
146.000,00 giornalieri, a partire dal 17/01/2008, di cui ha chiesto il risarcimento;
l'attore ha, inoltre, chiesto il ristoro del danno non patrimoniale, inteso sia come danno morale, danno esistenziale e danno all'immagine, alla reputazione personale e commerciale.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di: “1) in via principale accertare
e dichiarare la responsabilità dei sig.ri (sia personalmente che CP_1
nella qualità di Sindaco del ), Controparte_3 Parte_3
(sia personalmente che nella qualità di assessore del Controparte_3
), (sia personalmente che nella qualità di assessore
[...] Controparte_2
del ), (sia personalmente che Controparte_3 CP_3 Parte_4
nella qualità di assessore del ), Controparte_3 Persona_1
(sia personalmente che nella qualità di assessore del di
[...] CP_3 [...]
) e (sia personalmente che nella qualità di segretario CP_3 Parte_2
comunale del di ) dei fatti, degli atteggiamenti, dei CP_3 Controparte_3 comportamenti, degli atti e provvedimenti a loro addebitati nel corpo dell'atto a danno del sig. ai sensi dell'art. 2043 c.c. in relazione al procedimento penale Parte_1
n.1303/2006 RGNR mod.21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di
VI definitosi con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 41678/13,
Sez. 3, pubblicata in data 9.10.2013, quindi tenuti al risarcimento del danno patrimoniale in favore del sig. quantificato nella somma di € Parte_1
146.000,00 giornalieri, a partire dal 17.01.2008 fino al soddisfo, determinato nel giorno
4 di 17 dell'effettivo pagamento a seguiti di pronuncia giudiziale favorevole all'attore, e/o di qualsiasi altra maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale con la specificazione delle voci così come riportate in narrativa da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al riconoscimento della svalutazione monetaria in uno agli interessi come per legge;
2)condannare i sig.ri (sia personalmente che nella qualità di CP_1
Sindaco del ), (sia Controparte_3 Parte_3
personalmente che nella qualità di assessore del comune di ), Controparte_3
(sia personalmente che nella qualità di assessore del Controparte_2 [...]
), (sia personalmente che nella qualità CP_3 CP_3 Parte_4
di assessore del di ), (nella qualità di CP_3 Controparte_3 Parte_5
erede del sig. ), (nella qualità di erede del Persona_1 Parte_6
sig. ), (nella qualità di erede del sig. Persona_1 Parte_7
), (sia personalmente che nella qualità di Persona_1 Parte_2
segretario comunale del comune di ), Controparte_3 Controparte_3
, in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento
[...]
del danno patrimoniale in favore del sig. quantificato nella somma di Parte_1
€ 146.000,00 giornalieri, a partire dal 17.01.2018 fino al soddisfo, determinato nel giorno dell'effettivo pagamento a seguito di pronuncia giudiziale favorevole all'attore,
e/o di qualsiasi altra maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale con la specificazione delle voci così come riportate in narrativa da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al riconoscimento della svalutazione monetaria in uno agli interessi come per legge, oltre al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Andrea Forcella.
3) condannare i sig.ri (sia personalmente che nella qualità di CP_1
Sindaco del di ), (sia CP_3 Controparte_3 Parte_3
personalmente che nella qualità di assessore del comune di ), Controparte_3
(sia personalmente che nella qualità di assessore del Controparte_2 CP_3
di ), (sia personalmente che nella qualità Controparte_3 Parte_4
di assessore del di ), (sia CP_3 Controparte_3 Parte_2
personalmente che nella qualità di segretario comunale del comune di CP_3
), , in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_3
tempore, al risarcimento dei danni con effetto punitivo in relazione a tutta la serie di
5 di 17 atti, atteggiamenti e comportamenti illeciti ed antigiuridici, a tutta una serie di violazioni di legge, tutti minuziosamente descritti e posti in essere da tutti i convenuti con dolo o colpa, e che hanno prodotto danni ingiusti al sig. circa l'inattività della Parte_1
sua industria sita alla contrada Sciarapottolo in agro del comune di Cerchiara di
AL (CS).”
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione CP_1
depositata in data 4/3/2019 con la quale ha in via preliminare rappresentato:
- che in data 4 aprile 2006, alcuni cittadini residenti nel Comune di CP_3
gli avevano inviato una segnalazione di inquinamento e deturpamento
[...]
ambientale così che, preso atto della segnalazione, egli aveva chiesto all' di CP_4
Rossano, all'ARPACAL di Catanzaro e ai Vigili Urbani di di adottare i CP_3
provvedimenti di competenza;
- che il 16 maggio 2006, l Rossano gli aveva comunicato che l'impianto CP_5
rientrava nell'elenco delle industrie insalubri e aveva consigliato l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività;
- che l atanzaro aveva invece dichiarato di non aver potuto effettuare Parte_8
alcun tipo di controllo perché era stato impossibile accedere al sito;
- di aver emesso in data 19 maggio 2006 l'ordinanza n.8/2006, intimando al Sig.
[...]
la sospensione immediata dell'attività; Pt_1
- che il provvedimento era stato impugnato dinanzi al , che aveva Controparte_6
concesso la sospensione del provvedimento solo per l'assenza di alcuni requisiti formali;
- di aver sporto denuncia per i predetti fatti al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di VI che aveva iscritto nel registro degli indagati;
Parte_1
- che il Comune di aveva adottato la delibera di Giunta Comunale n. 8 del CP_3
17.01.2008 per acquisire la documentazione relativa al sequestro penale, nel frattempo disposto dalla Procura, e valutare la possibilità di costituzione di parte civile nel procedimento penale;
- che essendo stato rinviato a giudizio per i reati previsti dall'art. 659, Parte_1 comma 2, c.p., dall'art. 279, commi 2 e 4, D.Lgs 152/2006 e dagli artt. 4, comma 5 e
89, comma 2, lett. a) D.Lgs n.626/1994, la Giunta comunale in data 03 aprile 2008, con delibera n. 33, aveva stabilito di costituirsi parte civile;
6 di 17 - che il Tribunale di VI, il 13 aprile 2010, con sentenza n. 181, aveva dichiarato colpevole per tutti i reati a lui ascritti;
Parte_1
- che la sentenza era stata impugnata da dinanzi alla Corte d'Appello Parte_1
di Catanzaro, che aveva emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio;
- che la Corte di Cassazione, dinanzi alla quale la predetta sentenza era stata impugnata dallo stesso , aveva rigettato il ricorso. Parte_1
Tanto premesso, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione CP_1
della domanda risarcitoria e ne ha contestato la fondatezza, sostenendo che l'adozione da parte del delle delibere contestate era doverosa per la tutela della salute CP_3
della collettività e dell'ambiente e che pertanto non vi era stata da parte sua alcuna condotta illecita né sussistevano gli ulteriori presupposti della responsabilità invocata
(il dolo, danno ingiusto e nesso eziologico tra la condotta lamentata e il danno subito).
Il convenuto ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di: “rigettare CP_1
integralmente le domande attoree avanzate nei confronti del costituito e suepigrafato convenuto. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del costituito procuratore”.
, e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data Pt_5
5/3/2019 con la quale hanno eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2947 c.c., risalendo i fatti contestati al 2008 nonché l'inammissibilità della domanda in quanto generica, contraddittoria e indeterminata e ne hanno sostenuto nel merito l'infondatezza.
Tanto premesso, i predetti convenuti hanno concluso chiedendo al Tribunale di : “a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. dell'azione risarcitoria ex adverso proposta , per le motivazioni di cui in narrativa;
b) più subordinatamente rigettare nel merito l'avversa domanda perché palesemente infondata in fatto ed in diritto;
c) ancor più subordinatamente, ridurre l'ammontare del risarcimento posto a carico degli odierni convenuti nei limiti del giusto e dell'equo, tenuto presente che la somma richiesta dall'attore è palesemente sproporzionata;
d) condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c commi 2 o 3 e/o 91c.p.c.. Parte_1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre CAP ed IVA come per legge.”
7 di 17 e si sono costituiti in giudizio con comparsa di Parte_6 Parte_7 costituzione e risposta depositata in data 18/3/2019 con la quale anch'essi hanno eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria nonché
l'inammissibilità della domanda in quanto generica, contraddittoria e indeterminata e ne hanno sostenuto nel merito l'infondatezza e hanno concluso chiedendo di: “-a)in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. dell'azione risarcitoria ex adverso proposta, per le motivazioni di cui in narrativa;
b) più subordinatamente rigettare nel merito l'avversa domanda perché palesemente infondata in fatto ed in diritto;
c) ancor più subordinatamente, ridurre l'ammontare del risarcimento posto a carico degli odierni convenuti nei limiti del giusto e dell'equo, tenuto presente che la somma richiesta dall'attore è palesemente sproporzionata;
d) condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c commi 2 o 3 e/o 91c.p.c.. Parte_1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre CAP ed IVA come per legge.”
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali;
le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024; con successiva ordinanza del 7/12/2024, comunicata alle parti in data 9/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: in via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia del
, regolarmente citato e non costituitosi. Controparte_3
Prima di passare all'esame del merito, occorre, inoltre, chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022); ad ogni modo, deve essere confermato il rigetto delle istanze istruttorie proposte dalle parti, disposto con l'ordinanza del 31/5/2021 con cui il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
In proposito, deve rilevarsi che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità in plurime occasioni:
- il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, ben potendo, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le
8 di 17 risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421; Cass. 16/07/1987, n.
6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106; Cass. 16/01/2003, n.
559);
- il giudice del merito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non è tenuto a disporre i mezzi istruttori richiesti dalle parti e neppure è tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta, se la superfluità dell'attività istruttoria invocata possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata (Cass. Sez. 3,
09/05/1987, n. 4294, Cass. civ. 4376/82, 1142/82, 1132/81, 27/80);
- il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (Cass. Sez. L., 02/07/2009, n. 15502); al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. Sez. 3, 12/07/2005, n. 14611, Cass.
Sez. L., 17/07/1975, n. 2837, Cass. 1379/73);
- in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. (Cass. Sez. L., 13/06/2014,
n. 13485);
- la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa "ratio decidendi", che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (Cass. Sez. L., 02/04/2004, n. 6570, Cass. Sez. 2,
16/01/1987, n. 294 , 6416/79, 195/77 1379/73);
- l'omessa specificazione, nella sentenza, dei motivi di rigetto delle richieste istruttorie di una parte non dà luogo a vizio di omessa motivazione della sentenza su un punto
9 di 17 decisivo quando dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza risulti la irrilevanza e superfluità delle prove richieste (Cass. Sez. 2, 23/02/1995, n. 2085);
- il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare gli elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. 30721).
- pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. (Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415).
Ciò posto in linea di principio, il Tribunale ritiene che nel caso di specie le istanze istruttorie formulate da parte attrice fossero irrilevanti ai fini della decisione, essendo la domanda proposta palesemente infondata per le ragioni di cui si dirà in seguito;
l'ammissione delle prove richieste, non potendo, quindi, incidere in alcun modo sul contenuto della decisione, avrebbe costituito un inutile dispendio di attività processuale.
In altre parole l'ammissione delle istanze istruttorie articolate, inerendo fatti inconcludenti ai fini della decisione, sarebbe stata superflua, non potendo condurre ad una diversa soluzione della vertenza.
L'attore ha, infatti, chiesto il risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati dal sequestro probatorio dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso della ditta , sito in località Sciarapottolo in agro del Comune di Cerchiara di Parte_1
AL (CS) emesso in data 30/9/2006 dalla Procura della Repubblica di VI
(R.Sec.15/2006 – 1303/2006 RGNR/mod.21) adottato a seguito di esposto del
17/7/2006, presentato da nella qualità di Sindaco del Comune di CP_1
nonché dei danni subiti per effetto della decisione della Giunta Controparte_3
del predetto Comune di far costituire il Comune parte civile nel procedimento penale, conferendo a tale scopo l'incarico “all'Avv. Pisani Giorgio del foro di VI (zio del Sost. Proc. incaricato alle indagini dott. ” (così in citazione). Persona_3
10 di 17 L'attore ha sostenuto di aver subito a causa delle predette condotte “un processo in condizioni di inferiorità sia per il potere dell'ente pubblico rappresentato, sia per il difensore di fiducia scelto, che ha comportato il venir meno di un giudizio terzo ed imparziale, riverberato nel mantenimento di una misura cautelare reale, già rifiutato dal
Tribunale amministrativo” nonostante “l'assoluta mancanza, inesistenza ed infondatezza delle ragioni e/o dei motivi che giustificano la costituzione di parte civile, atteso che la Giunta comunale di , si ripete, non aveva nessun Controparte_3 interesse da tutelare per il comune” (così in citazione).
Ciò posto in ordine alla prospettazione di parte attrice, occorre dare atto dello svolgimento della vicenda di fatto, quale risultante dagli atti prodotti dalle parti;
in particolare è emerso:
- che in data 4 aprile 2006 alcuni cittadini Comune di avevano Controparte_3
segnalato al Sindaco che l'impianto di produzione di bitumi e il deposito di materiali inerti, situati nei pressi delle loro abitazioni, di proprietà del sig. , Parte_1 creavano situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica e avevano chiesto un intervento tempestivo da parte delle Autorità competenti per ottenere adeguata tutela per la loro salute e per l'ambiente;
- che il Sindaco, preso atto della predetta segnalazione, il 07 aprile 2006 con atto protocollato n. 1343, aveva chiesto all' , Controparte_7 all' ed ai Vigili Urbani di di adottare i provvedimenti Controparte_8 CP_3
di competenza;
- che il 16 maggio 2006, l aveva comunicato di aver rilevato che Controparte_7
l'impianto rientrava nell'elenco delle industrie insalubri e aveva consigliato, pertanto, al Sindaco l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività a tutela della salute e dell'ambiente precisando, inoltre, che la ditta del Sig. era Parte_1 totalmente sprovvista del nulla osta igienico – sanitario, del collaudo tecnico – funzionale dell'impianto, della certificazione semestrale di conformità dei valori delle emissioni gassose, della comunicazione di smaltimento acque reflue, della comunicazione al Sindaco dei dati delle emissioni al momento di messa a regime dell'impianto, del certificato di prevenzione e sicurezza rilasciato dall'ARPA, del nulla
– osta impatto acustico e degli adempimenti di cui al d. Lgs. 626/94 a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- che l'ARPACAL di Catanzaro aveva, invece, dichiarato non aver potuto effettuare alcun tipo di controllo perché era stato impossibile accedere al sito, in quanto il Sig.
11 di 17 - nonostante la previa comunicazione da parte dell'Ente che Parte_1
preannunciava il sopralluogo - non si era recato sul posto;
- che il Sindaco, sulla base dei predetti riscontri, in data 19 maggio 2006 aveva emesso l'ordinanza n.8/2006, con cui aveva intimato al Sig. la sospensione Parte_1 immediata dell'attività;
- che in data 24 maggio 2006 il Sindaco aveva presentato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di VI una denuncia con la quale, dopo aver sottolineato la gravità della situazione, aveva chiesto la collaborazione della Procura per tutelare la salute pubblica;
- che l'ordinanza di sospensione dell'attività adottata dal Sindaco era stata impugnata dinanzi al che l'aveva sospesa per vizi formali (mancanza di termine e CP_6
motivazione);
- che in data 17 luglio 2006 il Sindaco aveva presentato al Comando Carabinieri NOE
e Procura della Repubblica di VI un'ulteriore denuncia con la quale, dopo aver ricostruito la vicenda, aveva chiesto di disporre indagini approfondite e adottare i provvedimenti di legge, riservandosi di far costituire il Comune parte civile in un eventuale procedimento penale;
- che in data 30 settembre 2006 la Procura della Repubblica aveva emesso decreto di sequestro preventivo dell'impianto e informazione di garanzia nei confronti di
[...]
cui aveva contestato i reati di cui agli artt. 659, comma 2 c.p. ( disturbo delle Pt_1
occupazioni o del riposo delle persone), 279, commi 2 e 4 D.Lgs. 152/2006 (violazione delle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera e mancata comunicazione dei dati) e 4, comma 5 e art. 89, comma 2 lett. a) D.Lgs. 626/1994 (omessa adozione di misure per la sicurezza e salute dei lavoratori);
- che con sentenza n. 181/2010 del 13 aprile 2010 il Tribunale di VI aveva dichiarato colpevole dei reati lui ascritti, condannandolo alla pena Parte_1
(sospesa) di mesi sette di arresto, oltre al pagamento delle spese del giudizio, con confisca di quanto in sequestro e aveva, altresì, condannato il al risarcimento Pt_1
dei danni in favore della costituita parte civile oltre Controparte_3
che al risarcimento dei danni in favore di e , da Persona_4 Controparte_9
liquidarsi con separato giudizio e al pagamento delle spese legali sostenute dalle predette parti;
- che avverso la predetta sentenza l'odierno attore aveva proposto impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro che con sentenza n. 232/2012 del 9 febbraio
12 di 17 2012 aveva rilevato che i reati erano estinti per prescrizione, essendo trascorsi più di
5 anni dai fatti (risalenti al 2006) ma che non ricorrevano i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non emergendo in modo
“assolutamente non contestabile” l'innocenza dell'imputato, così che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione, ordinando la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto e aveva confermato le statuizioni civili, con condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili;
- che aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta Parte_1 sentenza al fine di ottenere l'assoluzione nel merito, sostenendo che dagli atti emergesse chiaramente la sua innocenza e che la Suprema Corte, con Sentenza n.
41678/2013 aveva rigettato il ricorso ribadendo che in presenza di una causa estintiva del reato, come la prescrizione, il giudice di merito avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione nel merito solo qualora l'innocenza dell'imputato fosse emersa in modo assolutamente non contestabile dagli atti, ipotesi non sussistente nella specie.
Ciò posto in punto di fatto, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio, che il Tribunale ritiene di condividere, secondo cui “la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato
(o querelato)” (vedi Cass. Sez. 3, 13/05/2024, n. 13093, Sez. 3, Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 299 del 07/01/2022, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018, Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n. 10033 del 2004; Cass. n. 15646 del
2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
D'altro canto, più in generale, in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno;
il secondo è, invece,
13 di 17 diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili.
Ne consegue che colui il quale invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia ha l'onere di provare, in primo luogo, la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass., 12/06/2020, n. 11271) così che la condotta del denunciante, al di fuori dei differenti casi dolosi quali tipicamente quelli di calunnia, risulta assorbita dall'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale, inibendo la configurabilità del predetto nesso causale materiale.
Ne consegue, quindi, che in presenza di una querela, anche qualora poi rivelatasi infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il predetto legame causale, altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero.
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie l'attore non ha neanche allegato la sussistenza di una condotta calunniosa dei convenuti, né tanto meno ha dedotto l'esistenza di elementi da cui desumerne in via interpretativa l'esistenza.
L'attore ha, infatti, posto a fondamento della richiesta di risarcimento dei danni la circostanza che il Sindaco aveva presentato denuncia nei suoi confronti e che la Giunta comunale aveva deliberato la costituzione del Comune di parte civile nel processo pur non avendone, a suo avviso, interesse;
l'attore non ha, invece, dedotto alcunché in ordine all'esistenza di un'eventuale condotta dolosa del denunciante, cioè di una condotta volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo all'odierno attore, della cui innocenza il denunciante fosse conscio.
È, peraltro, emersa l'assenza di prove della pretesa falsità della notizia di reato, atteso che pur essendo stato l'attore prosciolto per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti, le sentenze della Corte d'Appello e della Cassazione cui si è fatto riferimento in premessa hanno escluso espressamente che dagli atti emergesse l'innocenza dell'imputato.
Ne consegue la palese insussistenza di una condotta dei convenuti integrante il reato di calunnia.
L'attore ha fatto riferimento, inoltre, alla circostanza che il nel costituirsi parte CP_3
civile nel giudizio penale non avesse alcun interesse;
si tratta di assunto del tutto privo
14 di 17 di fondamento, atteso che avendo egli subito condanna definitiva al risarcimento dei danni in favore del costituitosi parte civile nel procedimento penale, vi è stato CP_3
il riconoscimento, non più contestabile perché coperto dal giudicato, della sussistenza in capo all'ente della legittimazione processuale a costituirsi parte civile, essendo titolare dell'interesse pertinente il territorio, in considerazione dei dissesti ambientali, ecologici e sociali derivanti dagli illeciti commessi, che impongono allo stesso ente iniziative atte ad integrare l'interesse leso, evitando il disagio per la collettività e rimuovendo la causa dell'ulteriore deterioramento.
L'attore ha, infine, sostenuto che “sia per il potere dell'ente pubblico rappresentato, sia per il difensore di fiducia scelto”, che ha dedotto essere parente del P.m. titolare delle indagini, aveva subito “un processo in condizioni di inferiorità” che “aveva comportato il venir meno di un giudizio terzo ed imparziale, riverberato nel mantenimento di una misura cautelare reale, già rifiutata dal Tribunale amministrativo”.
Si tratta di deduzioni del tutto inconferenti, atteso che l'esistenza di un rapporto di parentela, peraltro non dimostrato, tra il difensore della parte civile e il P.m. avrebbe, al più, consentito e anzi consigliato all'imputato di proporne istanza di ricusazione nel procedimento penale e che nella specie la stessa non risulta presentata, così che deve ritenersi che lo stesso imputato ragionevolmente non considerasse quel fatto lesivo dell'imparzialità del requirente;
deve, ad ogni modo, evidenziarsi che l'esercizio dell'azione penale, nella specie, non si è neanche rivelato privo di fondamento, come vorrebbe intendere l'attore, non rientrando la pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato, emessa nei suoi confronti, tecnicamente tra quelle di assoluzione.
Deve, infine, evidenziarsi che la circostanza che l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il aveva disposto il sequestro dell'impianto disposto fosse stata CP_3
annullata dal peraltro per vizi di forma, nulla ha a che vedere con la legittimità CP_6
del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica, trattandosi di provvedimenti aventi presupposti, finalità ed efficacia del tutto distinte e pertanto del tutto indipendenti e non sovrapponibili, così che non si comprende quale sia il nesso di pertinenza della deduzione della predetta circostanza in relazione al presente giudizio.
Per tutte le ragioni appena esposte la domanda attorea va, quindi, rigettata.
Non può, infine, essere accolta la domanda di condanna dell'attore per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., in quanto non risulta raggiunta la prova della colpa grave dell'attore nel proporre la domanda nè della concreta ed effettiva esistenza del danno
15 di 17 causato dal comportamento processuale della controparte, né è provata la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile, le spese di lite sono liquidate:
- in € 14.000,00 (fase di studio: € 3.500,00; fase introduttiva: € 2.500,00; fase istruttoria:
€ 4.000,00; fase decisionale: € 4.000,00) in favore del convenuto;
CP_1
- in € 20.000,00 (fase di studio: € 5.500,00; fase introduttiva: € 4.500,00; fase istruttoria:
€ 5.000,00; fase decisionale: € 5.000,00) spese già maggiorate ex art. 4 D.M. 55/2014, in favore degli ulteriori convenuti costituiti in giudizio, difesi dal medesimo procuratore e aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2770/2018 R.G., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
2. RIGETTA la domanda;
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 14.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Giovanni Spataro;
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1 in complessivi € 20.000,00 per compensi professionali in favore di CP_2
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in solido, Parte_5 Parte_6 Parte_7
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, CPA ed IVA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
16 di 17 dell'Avv. Francesco Chiaradia;
5. NULLA sulle spese tra Parte_1
, contumace.
[...]
Così deciso in data 30/5/2025.
e Controparte_3
La Giudice
dott.ssa Simona Graziuso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di VI - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2770/2018 R.G.A.C. pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Andrea Forcella
ATTORE
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Giovanni Spataro ed elettivamente domiciliato come in atti
(c.f.: Controparte_2 C.F._3
c.f.: ) Parte_2 C.F._4
(c.f.: ) Parte_3 C.F._5
(c.f.: ) Parte_4 C.F._6
(c.f.: Parte_5 CodiceFiscale_7
(c.f.: Parte_6 C.F._8
(c.f.: ) Parte_7 C.F._9
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Chiaradia
CONVENUTI
1 di 17
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 5/10/2018 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
personalmente e nella qualità di Sindaco del CP_1 Controparte_3
, , , , sia personalmente
[...] Parte_3 Controparte_2 Parte_4
che nella qualità di Assessori del , , Controparte_3 Parte_5
e nella qualità di eredi del sig. Parte_6 Parte_7 Persona_1
sia personalmente che nella qualità di Segretario comunale
[...] Parte_2
del , nonché il per Controparte_3 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai “fatti, atteggiamenti, comportamenti, atti e provvedimenti” ad essi addebitati “in relazione al procedimento penale n.1303/2006 RGNR mod.21 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di VI definitosi con sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 41678/13, Sez. 3, pubblicata in data 9.10.2013”.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato:
- che in data 30/9/2006 la Procura della Repubblica di VI aveva emesso decreto di sequestro probatorio dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso della ditta , sito in località Sciarapottolo in agro del Parte_1
Comune di Cerchiara di AL (CS) (R.Sec.15/2006 – 1303/2006 RGNR/mod.21) a seguito di esposto – denuncia del 17/7/2006 presentato da , Sindaco CP_1 del Comune di , il quale aveva denunciato, tra l'altro, la mancanza Controparte_3 dell'autorizzazione per tale tipo di insediamento industriale;
- che a fondamento del predetto esposto – denuncia vi era la mera segnalazione di alcuni cittadini che avevano lamentato la presenza di fumi che rendevano l'aria irrespirabile e di rumori insopportabili derivanti dal predetto impianto;
- che in data 17/01/2008 (nella qualità di Sindaco), CP_1 Parte_3
(nella qualità di assessore del ), Controparte_3 Controparte_2
(nella qualità di assessore del ) ed Controparte_3 Persona_2
(nella qualità di assessore del ), con delibera della Controparte_3
Giunta comunale n.8 Reg.Gen. del , avevano Controparte_3 incaricato l'avv. Pagliaminuta per l'acquisizione degli atti del predetto procedimento penale al fine di valutare se la Giunta avesse potuto disporre la revoca di ogni tipo di
2 di 17 concessione relativa all'industria dell'attore, nonché la possibilità di costituzione di parte civile del nell'ambito del succitato Controparte_3
procedimento;
- che in data 03/4/2008 i convenuti (nella qualità di Sindaco), CP_1
(nella qualità di assessore del ), Parte_3 Controparte_3
(nella qualità di assessore del ), Controparte_2 Controparte_3
(nella qualità di assessore del ) e Persona_2 Controparte_3
(nella qualità di assessore del ), Persona_1 Controparte_3
con atto della Giunta comunale n. 33 Reg.Gen. avevano deliberato di far costituire il parte civile nel predetto procedimento penale e contestualmente avevano CP_3 conferito incarico all'Avv. Pisani Giorgio del foro di VI, zio del Sost. Proc. incaricato alle indagini, Dott. in sostituzione dell'Avv. Pagliaminuto;
Persona_3
- che per effetto dell'instaurazione del procedimento, egli oltre a subire l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e il sequestro dell'impianto industriale di sua proprietà, aveva dovuto subire un “ingiusto calvario giudiziario, aggravato dalla indebita partecipazione del ” che si era concluso con la Controparte_3
sentenza n.41678/13 di non luogo a procedere emessa dalla Corte di Cassazione, terza Sez. Penale, in data 29/5/2013 e depositata in cancelleria in data 9/10/2013.
L'attore ha, in particolare, sostenuto:
- che la Giunta Comunale di “sia per difetto di interesse che per Controparte_3
mancanza di interessi lesi, oltre che, nel concreto, per mancanza di accertamenti attraverso i propri organi circa le asserite e mai provate condotte ascritte al sig.
[...]
denunciate dal comune stesso” aveva violato gli artt.li 74-88 c.p.p., oltre che Pt_1
gli artt.li 90- 95 c.p.p., atteso che il Comune non poteva rivestire la qualifica di persona offesa del reato, non avendo alcun interesse proprio da tutelare, così che non era legittimato a costituirsi parte civile nell'ambito del predetto procedimento penale;
- che “tali decisioni della Giunta comunale di , oltre che a essere Controparte_3 antigiuridiche nel fatto specifico” lo avevano costretto “di fatto a scontare una pena senza che fosse stata emessa, nel merito dello condotte ascritte, una sentenza definitiva di condanna, oltre a subire un processo in condizioni di inferiorità sia per il potere dell'ente pubblico rappresentato, sia per il difensore di fiducia scelto, che ha comportato il venir meno di un giudizio terzo ed imparziale, riverberato nel mantenimento di una misura cautelare reale, già rifiutato dal Tribunale amministrativo, per la quale l'ente comunale ha costituito lo strumento per essere disposto”;
3 di 17 - che doveva ritenersi responsabile dei predetti atti deliberativi anche Parte_2 quale Segretario comunale nonché responsabile dell'ufficio di Segreteria, per aver dato parere favorevole alla deliberazione della Giunta comunale di CP_3
reg. gen. n.8 del 17 gennaio 2008 e alla deliberazione n.33 reg.gen. del
[...]
3.4.2008;
- che a seguito delle predette deliberazioni egli aveva subito un processo nel quale, non solo il non era titolato ad essere parte, ma aveva Controparte_3 deciso di scegliere fra quale difensore di fiducia, l'avv. Giorgio Pisani del foro di
VI, “non a caso zio del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Per_3
titolare delle indagini penali nonché estensore del decreto di sequestro
[...]
probatorio e richiedente la misura del sequestro preventivo nonché estensore del diniego di dissequestro” (così in citazione).
L'attore ha sostenuto di aver subito e di continuare a subire un danno patrimoniale derivante dalla mancata produzione giornaliera dell'industria, quantificabile in €
146.000,00 giornalieri, a partire dal 17/01/2008, di cui ha chiesto il risarcimento;
l'attore ha, inoltre, chiesto il ristoro del danno non patrimoniale, inteso sia come danno morale, danno esistenziale e danno all'immagine, alla reputazione personale e commerciale.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di: “1) in via principale accertare
e dichiarare la responsabilità dei sig.ri (sia personalmente che CP_1
nella qualità di Sindaco del ), Controparte_3 Parte_3
(sia personalmente che nella qualità di assessore del Controparte_3
), (sia personalmente che nella qualità di assessore
[...] Controparte_2
del ), (sia personalmente che Controparte_3 CP_3 Parte_4
nella qualità di assessore del ), Controparte_3 Persona_1
(sia personalmente che nella qualità di assessore del di
[...] CP_3 [...]
) e (sia personalmente che nella qualità di segretario CP_3 Parte_2
comunale del di ) dei fatti, degli atteggiamenti, dei CP_3 Controparte_3 comportamenti, degli atti e provvedimenti a loro addebitati nel corpo dell'atto a danno del sig. ai sensi dell'art. 2043 c.c. in relazione al procedimento penale Parte_1
n.1303/2006 RGNR mod.21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di
VI definitosi con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 41678/13,
Sez. 3, pubblicata in data 9.10.2013, quindi tenuti al risarcimento del danno patrimoniale in favore del sig. quantificato nella somma di € Parte_1
146.000,00 giornalieri, a partire dal 17.01.2008 fino al soddisfo, determinato nel giorno
4 di 17 dell'effettivo pagamento a seguiti di pronuncia giudiziale favorevole all'attore, e/o di qualsiasi altra maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale con la specificazione delle voci così come riportate in narrativa da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al riconoscimento della svalutazione monetaria in uno agli interessi come per legge;
2)condannare i sig.ri (sia personalmente che nella qualità di CP_1
Sindaco del ), (sia Controparte_3 Parte_3
personalmente che nella qualità di assessore del comune di ), Controparte_3
(sia personalmente che nella qualità di assessore del Controparte_2 [...]
), (sia personalmente che nella qualità CP_3 CP_3 Parte_4
di assessore del di ), (nella qualità di CP_3 Controparte_3 Parte_5
erede del sig. ), (nella qualità di erede del Persona_1 Parte_6
sig. ), (nella qualità di erede del sig. Persona_1 Parte_7
), (sia personalmente che nella qualità di Persona_1 Parte_2
segretario comunale del comune di ), Controparte_3 Controparte_3
, in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento
[...]
del danno patrimoniale in favore del sig. quantificato nella somma di Parte_1
€ 146.000,00 giornalieri, a partire dal 17.01.2018 fino al soddisfo, determinato nel giorno dell'effettivo pagamento a seguito di pronuncia giudiziale favorevole all'attore,
e/o di qualsiasi altra maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale con la specificazione delle voci così come riportate in narrativa da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al riconoscimento della svalutazione monetaria in uno agli interessi come per legge, oltre al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Andrea Forcella.
3) condannare i sig.ri (sia personalmente che nella qualità di CP_1
Sindaco del di ), (sia CP_3 Controparte_3 Parte_3
personalmente che nella qualità di assessore del comune di ), Controparte_3
(sia personalmente che nella qualità di assessore del Controparte_2 CP_3
di ), (sia personalmente che nella qualità Controparte_3 Parte_4
di assessore del di ), (sia CP_3 Controparte_3 Parte_2
personalmente che nella qualità di segretario comunale del comune di CP_3
), , in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_3
tempore, al risarcimento dei danni con effetto punitivo in relazione a tutta la serie di
5 di 17 atti, atteggiamenti e comportamenti illeciti ed antigiuridici, a tutta una serie di violazioni di legge, tutti minuziosamente descritti e posti in essere da tutti i convenuti con dolo o colpa, e che hanno prodotto danni ingiusti al sig. circa l'inattività della Parte_1
sua industria sita alla contrada Sciarapottolo in agro del comune di Cerchiara di
AL (CS).”
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione CP_1
depositata in data 4/3/2019 con la quale ha in via preliminare rappresentato:
- che in data 4 aprile 2006, alcuni cittadini residenti nel Comune di CP_3
gli avevano inviato una segnalazione di inquinamento e deturpamento
[...]
ambientale così che, preso atto della segnalazione, egli aveva chiesto all' di CP_4
Rossano, all'ARPACAL di Catanzaro e ai Vigili Urbani di di adottare i CP_3
provvedimenti di competenza;
- che il 16 maggio 2006, l Rossano gli aveva comunicato che l'impianto CP_5
rientrava nell'elenco delle industrie insalubri e aveva consigliato l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività;
- che l atanzaro aveva invece dichiarato di non aver potuto effettuare Parte_8
alcun tipo di controllo perché era stato impossibile accedere al sito;
- di aver emesso in data 19 maggio 2006 l'ordinanza n.8/2006, intimando al Sig.
[...]
la sospensione immediata dell'attività; Pt_1
- che il provvedimento era stato impugnato dinanzi al , che aveva Controparte_6
concesso la sospensione del provvedimento solo per l'assenza di alcuni requisiti formali;
- di aver sporto denuncia per i predetti fatti al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di VI che aveva iscritto nel registro degli indagati;
Parte_1
- che il Comune di aveva adottato la delibera di Giunta Comunale n. 8 del CP_3
17.01.2008 per acquisire la documentazione relativa al sequestro penale, nel frattempo disposto dalla Procura, e valutare la possibilità di costituzione di parte civile nel procedimento penale;
- che essendo stato rinviato a giudizio per i reati previsti dall'art. 659, Parte_1 comma 2, c.p., dall'art. 279, commi 2 e 4, D.Lgs 152/2006 e dagli artt. 4, comma 5 e
89, comma 2, lett. a) D.Lgs n.626/1994, la Giunta comunale in data 03 aprile 2008, con delibera n. 33, aveva stabilito di costituirsi parte civile;
6 di 17 - che il Tribunale di VI, il 13 aprile 2010, con sentenza n. 181, aveva dichiarato colpevole per tutti i reati a lui ascritti;
Parte_1
- che la sentenza era stata impugnata da dinanzi alla Corte d'Appello Parte_1
di Catanzaro, che aveva emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio;
- che la Corte di Cassazione, dinanzi alla quale la predetta sentenza era stata impugnata dallo stesso , aveva rigettato il ricorso. Parte_1
Tanto premesso, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione CP_1
della domanda risarcitoria e ne ha contestato la fondatezza, sostenendo che l'adozione da parte del delle delibere contestate era doverosa per la tutela della salute CP_3
della collettività e dell'ambiente e che pertanto non vi era stata da parte sua alcuna condotta illecita né sussistevano gli ulteriori presupposti della responsabilità invocata
(il dolo, danno ingiusto e nesso eziologico tra la condotta lamentata e il danno subito).
Il convenuto ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di: “rigettare CP_1
integralmente le domande attoree avanzate nei confronti del costituito e suepigrafato convenuto. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del costituito procuratore”.
, e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data Pt_5
5/3/2019 con la quale hanno eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2947 c.c., risalendo i fatti contestati al 2008 nonché l'inammissibilità della domanda in quanto generica, contraddittoria e indeterminata e ne hanno sostenuto nel merito l'infondatezza.
Tanto premesso, i predetti convenuti hanno concluso chiedendo al Tribunale di : “a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. dell'azione risarcitoria ex adverso proposta , per le motivazioni di cui in narrativa;
b) più subordinatamente rigettare nel merito l'avversa domanda perché palesemente infondata in fatto ed in diritto;
c) ancor più subordinatamente, ridurre l'ammontare del risarcimento posto a carico degli odierni convenuti nei limiti del giusto e dell'equo, tenuto presente che la somma richiesta dall'attore è palesemente sproporzionata;
d) condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c commi 2 o 3 e/o 91c.p.c.. Parte_1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre CAP ed IVA come per legge.”
7 di 17 e si sono costituiti in giudizio con comparsa di Parte_6 Parte_7 costituzione e risposta depositata in data 18/3/2019 con la quale anch'essi hanno eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria nonché
l'inammissibilità della domanda in quanto generica, contraddittoria e indeterminata e ne hanno sostenuto nel merito l'infondatezza e hanno concluso chiedendo di: “-a)in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. dell'azione risarcitoria ex adverso proposta, per le motivazioni di cui in narrativa;
b) più subordinatamente rigettare nel merito l'avversa domanda perché palesemente infondata in fatto ed in diritto;
c) ancor più subordinatamente, ridurre l'ammontare del risarcimento posto a carico degli odierni convenuti nei limiti del giusto e dell'equo, tenuto presente che la somma richiesta dall'attore è palesemente sproporzionata;
d) condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c commi 2 o 3 e/o 91c.p.c.. Parte_1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre CAP ed IVA come per legge.”
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali;
le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024; con successiva ordinanza del 7/12/2024, comunicata alle parti in data 9/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: in via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia del
, regolarmente citato e non costituitosi. Controparte_3
Prima di passare all'esame del merito, occorre, inoltre, chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022); ad ogni modo, deve essere confermato il rigetto delle istanze istruttorie proposte dalle parti, disposto con l'ordinanza del 31/5/2021 con cui il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
In proposito, deve rilevarsi che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità in plurime occasioni:
- il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, ben potendo, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le
8 di 17 risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421; Cass. 16/07/1987, n.
6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106; Cass. 16/01/2003, n.
559);
- il giudice del merito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non è tenuto a disporre i mezzi istruttori richiesti dalle parti e neppure è tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta, se la superfluità dell'attività istruttoria invocata possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata (Cass. Sez. 3,
09/05/1987, n. 4294, Cass. civ. 4376/82, 1142/82, 1132/81, 27/80);
- il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (Cass. Sez. L., 02/07/2009, n. 15502); al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. Sez. 3, 12/07/2005, n. 14611, Cass.
Sez. L., 17/07/1975, n. 2837, Cass. 1379/73);
- in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. (Cass. Sez. L., 13/06/2014,
n. 13485);
- la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa "ratio decidendi", che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (Cass. Sez. L., 02/04/2004, n. 6570, Cass. Sez. 2,
16/01/1987, n. 294 , 6416/79, 195/77 1379/73);
- l'omessa specificazione, nella sentenza, dei motivi di rigetto delle richieste istruttorie di una parte non dà luogo a vizio di omessa motivazione della sentenza su un punto
9 di 17 decisivo quando dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza risulti la irrilevanza e superfluità delle prove richieste (Cass. Sez. 2, 23/02/1995, n. 2085);
- il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare gli elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. 30721).
- pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. (Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415).
Ciò posto in linea di principio, il Tribunale ritiene che nel caso di specie le istanze istruttorie formulate da parte attrice fossero irrilevanti ai fini della decisione, essendo la domanda proposta palesemente infondata per le ragioni di cui si dirà in seguito;
l'ammissione delle prove richieste, non potendo, quindi, incidere in alcun modo sul contenuto della decisione, avrebbe costituito un inutile dispendio di attività processuale.
In altre parole l'ammissione delle istanze istruttorie articolate, inerendo fatti inconcludenti ai fini della decisione, sarebbe stata superflua, non potendo condurre ad una diversa soluzione della vertenza.
L'attore ha, infatti, chiesto il risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati dal sequestro probatorio dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso della ditta , sito in località Sciarapottolo in agro del Comune di Cerchiara di Parte_1
AL (CS) emesso in data 30/9/2006 dalla Procura della Repubblica di VI
(R.Sec.15/2006 – 1303/2006 RGNR/mod.21) adottato a seguito di esposto del
17/7/2006, presentato da nella qualità di Sindaco del Comune di CP_1
nonché dei danni subiti per effetto della decisione della Giunta Controparte_3
del predetto Comune di far costituire il Comune parte civile nel procedimento penale, conferendo a tale scopo l'incarico “all'Avv. Pisani Giorgio del foro di VI (zio del Sost. Proc. incaricato alle indagini dott. ” (così in citazione). Persona_3
10 di 17 L'attore ha sostenuto di aver subito a causa delle predette condotte “un processo in condizioni di inferiorità sia per il potere dell'ente pubblico rappresentato, sia per il difensore di fiducia scelto, che ha comportato il venir meno di un giudizio terzo ed imparziale, riverberato nel mantenimento di una misura cautelare reale, già rifiutato dal
Tribunale amministrativo” nonostante “l'assoluta mancanza, inesistenza ed infondatezza delle ragioni e/o dei motivi che giustificano la costituzione di parte civile, atteso che la Giunta comunale di , si ripete, non aveva nessun Controparte_3 interesse da tutelare per il comune” (così in citazione).
Ciò posto in ordine alla prospettazione di parte attrice, occorre dare atto dello svolgimento della vicenda di fatto, quale risultante dagli atti prodotti dalle parti;
in particolare è emerso:
- che in data 4 aprile 2006 alcuni cittadini Comune di avevano Controparte_3
segnalato al Sindaco che l'impianto di produzione di bitumi e il deposito di materiali inerti, situati nei pressi delle loro abitazioni, di proprietà del sig. , Parte_1 creavano situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica e avevano chiesto un intervento tempestivo da parte delle Autorità competenti per ottenere adeguata tutela per la loro salute e per l'ambiente;
- che il Sindaco, preso atto della predetta segnalazione, il 07 aprile 2006 con atto protocollato n. 1343, aveva chiesto all' , Controparte_7 all' ed ai Vigili Urbani di di adottare i provvedimenti Controparte_8 CP_3
di competenza;
- che il 16 maggio 2006, l aveva comunicato di aver rilevato che Controparte_7
l'impianto rientrava nell'elenco delle industrie insalubri e aveva consigliato, pertanto, al Sindaco l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività a tutela della salute e dell'ambiente precisando, inoltre, che la ditta del Sig. era Parte_1 totalmente sprovvista del nulla osta igienico – sanitario, del collaudo tecnico – funzionale dell'impianto, della certificazione semestrale di conformità dei valori delle emissioni gassose, della comunicazione di smaltimento acque reflue, della comunicazione al Sindaco dei dati delle emissioni al momento di messa a regime dell'impianto, del certificato di prevenzione e sicurezza rilasciato dall'ARPA, del nulla
– osta impatto acustico e degli adempimenti di cui al d. Lgs. 626/94 a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- che l'ARPACAL di Catanzaro aveva, invece, dichiarato non aver potuto effettuare alcun tipo di controllo perché era stato impossibile accedere al sito, in quanto il Sig.
11 di 17 - nonostante la previa comunicazione da parte dell'Ente che Parte_1
preannunciava il sopralluogo - non si era recato sul posto;
- che il Sindaco, sulla base dei predetti riscontri, in data 19 maggio 2006 aveva emesso l'ordinanza n.8/2006, con cui aveva intimato al Sig. la sospensione Parte_1 immediata dell'attività;
- che in data 24 maggio 2006 il Sindaco aveva presentato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di VI una denuncia con la quale, dopo aver sottolineato la gravità della situazione, aveva chiesto la collaborazione della Procura per tutelare la salute pubblica;
- che l'ordinanza di sospensione dell'attività adottata dal Sindaco era stata impugnata dinanzi al che l'aveva sospesa per vizi formali (mancanza di termine e CP_6
motivazione);
- che in data 17 luglio 2006 il Sindaco aveva presentato al Comando Carabinieri NOE
e Procura della Repubblica di VI un'ulteriore denuncia con la quale, dopo aver ricostruito la vicenda, aveva chiesto di disporre indagini approfondite e adottare i provvedimenti di legge, riservandosi di far costituire il Comune parte civile in un eventuale procedimento penale;
- che in data 30 settembre 2006 la Procura della Repubblica aveva emesso decreto di sequestro preventivo dell'impianto e informazione di garanzia nei confronti di
[...]
cui aveva contestato i reati di cui agli artt. 659, comma 2 c.p. ( disturbo delle Pt_1
occupazioni o del riposo delle persone), 279, commi 2 e 4 D.Lgs. 152/2006 (violazione delle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera e mancata comunicazione dei dati) e 4, comma 5 e art. 89, comma 2 lett. a) D.Lgs. 626/1994 (omessa adozione di misure per la sicurezza e salute dei lavoratori);
- che con sentenza n. 181/2010 del 13 aprile 2010 il Tribunale di VI aveva dichiarato colpevole dei reati lui ascritti, condannandolo alla pena Parte_1
(sospesa) di mesi sette di arresto, oltre al pagamento delle spese del giudizio, con confisca di quanto in sequestro e aveva, altresì, condannato il al risarcimento Pt_1
dei danni in favore della costituita parte civile oltre Controparte_3
che al risarcimento dei danni in favore di e , da Persona_4 Controparte_9
liquidarsi con separato giudizio e al pagamento delle spese legali sostenute dalle predette parti;
- che avverso la predetta sentenza l'odierno attore aveva proposto impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro che con sentenza n. 232/2012 del 9 febbraio
12 di 17 2012 aveva rilevato che i reati erano estinti per prescrizione, essendo trascorsi più di
5 anni dai fatti (risalenti al 2006) ma che non ricorrevano i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non emergendo in modo
“assolutamente non contestabile” l'innocenza dell'imputato, così che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione, ordinando la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto e aveva confermato le statuizioni civili, con condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili;
- che aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta Parte_1 sentenza al fine di ottenere l'assoluzione nel merito, sostenendo che dagli atti emergesse chiaramente la sua innocenza e che la Suprema Corte, con Sentenza n.
41678/2013 aveva rigettato il ricorso ribadendo che in presenza di una causa estintiva del reato, come la prescrizione, il giudice di merito avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione nel merito solo qualora l'innocenza dell'imputato fosse emersa in modo assolutamente non contestabile dagli atti, ipotesi non sussistente nella specie.
Ciò posto in punto di fatto, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio, che il Tribunale ritiene di condividere, secondo cui “la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato
(o querelato)” (vedi Cass. Sez. 3, 13/05/2024, n. 13093, Sez. 3, Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 299 del 07/01/2022, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018, Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n. 10033 del 2004; Cass. n. 15646 del
2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
D'altro canto, più in generale, in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno;
il secondo è, invece,
13 di 17 diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili.
Ne consegue che colui il quale invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia ha l'onere di provare, in primo luogo, la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass., 12/06/2020, n. 11271) così che la condotta del denunciante, al di fuori dei differenti casi dolosi quali tipicamente quelli di calunnia, risulta assorbita dall'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale, inibendo la configurabilità del predetto nesso causale materiale.
Ne consegue, quindi, che in presenza di una querela, anche qualora poi rivelatasi infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il predetto legame causale, altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero.
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie l'attore non ha neanche allegato la sussistenza di una condotta calunniosa dei convenuti, né tanto meno ha dedotto l'esistenza di elementi da cui desumerne in via interpretativa l'esistenza.
L'attore ha, infatti, posto a fondamento della richiesta di risarcimento dei danni la circostanza che il Sindaco aveva presentato denuncia nei suoi confronti e che la Giunta comunale aveva deliberato la costituzione del Comune di parte civile nel processo pur non avendone, a suo avviso, interesse;
l'attore non ha, invece, dedotto alcunché in ordine all'esistenza di un'eventuale condotta dolosa del denunciante, cioè di una condotta volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo all'odierno attore, della cui innocenza il denunciante fosse conscio.
È, peraltro, emersa l'assenza di prove della pretesa falsità della notizia di reato, atteso che pur essendo stato l'attore prosciolto per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti, le sentenze della Corte d'Appello e della Cassazione cui si è fatto riferimento in premessa hanno escluso espressamente che dagli atti emergesse l'innocenza dell'imputato.
Ne consegue la palese insussistenza di una condotta dei convenuti integrante il reato di calunnia.
L'attore ha fatto riferimento, inoltre, alla circostanza che il nel costituirsi parte CP_3
civile nel giudizio penale non avesse alcun interesse;
si tratta di assunto del tutto privo
14 di 17 di fondamento, atteso che avendo egli subito condanna definitiva al risarcimento dei danni in favore del costituitosi parte civile nel procedimento penale, vi è stato CP_3
il riconoscimento, non più contestabile perché coperto dal giudicato, della sussistenza in capo all'ente della legittimazione processuale a costituirsi parte civile, essendo titolare dell'interesse pertinente il territorio, in considerazione dei dissesti ambientali, ecologici e sociali derivanti dagli illeciti commessi, che impongono allo stesso ente iniziative atte ad integrare l'interesse leso, evitando il disagio per la collettività e rimuovendo la causa dell'ulteriore deterioramento.
L'attore ha, infine, sostenuto che “sia per il potere dell'ente pubblico rappresentato, sia per il difensore di fiducia scelto”, che ha dedotto essere parente del P.m. titolare delle indagini, aveva subito “un processo in condizioni di inferiorità” che “aveva comportato il venir meno di un giudizio terzo ed imparziale, riverberato nel mantenimento di una misura cautelare reale, già rifiutata dal Tribunale amministrativo”.
Si tratta di deduzioni del tutto inconferenti, atteso che l'esistenza di un rapporto di parentela, peraltro non dimostrato, tra il difensore della parte civile e il P.m. avrebbe, al più, consentito e anzi consigliato all'imputato di proporne istanza di ricusazione nel procedimento penale e che nella specie la stessa non risulta presentata, così che deve ritenersi che lo stesso imputato ragionevolmente non considerasse quel fatto lesivo dell'imparzialità del requirente;
deve, ad ogni modo, evidenziarsi che l'esercizio dell'azione penale, nella specie, non si è neanche rivelato privo di fondamento, come vorrebbe intendere l'attore, non rientrando la pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato, emessa nei suoi confronti, tecnicamente tra quelle di assoluzione.
Deve, infine, evidenziarsi che la circostanza che l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il aveva disposto il sequestro dell'impianto disposto fosse stata CP_3
annullata dal peraltro per vizi di forma, nulla ha a che vedere con la legittimità CP_6
del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica, trattandosi di provvedimenti aventi presupposti, finalità ed efficacia del tutto distinte e pertanto del tutto indipendenti e non sovrapponibili, così che non si comprende quale sia il nesso di pertinenza della deduzione della predetta circostanza in relazione al presente giudizio.
Per tutte le ragioni appena esposte la domanda attorea va, quindi, rigettata.
Non può, infine, essere accolta la domanda di condanna dell'attore per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., in quanto non risulta raggiunta la prova della colpa grave dell'attore nel proporre la domanda nè della concreta ed effettiva esistenza del danno
15 di 17 causato dal comportamento processuale della controparte, né è provata la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile, le spese di lite sono liquidate:
- in € 14.000,00 (fase di studio: € 3.500,00; fase introduttiva: € 2.500,00; fase istruttoria:
€ 4.000,00; fase decisionale: € 4.000,00) in favore del convenuto;
CP_1
- in € 20.000,00 (fase di studio: € 5.500,00; fase introduttiva: € 4.500,00; fase istruttoria:
€ 5.000,00; fase decisionale: € 5.000,00) spese già maggiorate ex art. 4 D.M. 55/2014, in favore degli ulteriori convenuti costituiti in giudizio, difesi dal medesimo procuratore e aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2770/2018 R.G., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
2. RIGETTA la domanda;
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 14.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Giovanni Spataro;
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1 in complessivi € 20.000,00 per compensi professionali in favore di CP_2
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in solido, Parte_5 Parte_6 Parte_7
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, CPA ed IVA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
16 di 17 dell'Avv. Francesco Chiaradia;
5. NULLA sulle spese tra Parte_1
, contumace.
[...]
Così deciso in data 30/5/2025.
e Controparte_3
La Giudice
dott.ssa Simona Graziuso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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