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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2021/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
GENER ALESSANDRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA DEL MAGLIO VECCHIO, 23 CHIAVENNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TORTORELLA PAOLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CONSOLI CHIAVENNASCHI,19 CHIAVENNA
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nel 2014, e instauravano una relazione Controparte_1 Parte_1
sentimentale.
1.1 Dall'unione è nato il figlio (29.11.2019). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2024, e Controparte_1 Pt_1
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e domandavano
[...]
disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 13.11.2024.
3. All'udienza del 05.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) manterrà ai meri fini anagrafici e senza che ciò venga considerata Per_1
“collocazione prevalente” l'attuale residenza anagrafica in Piuro (SO),
Frazione Borgonuovo, Strada Comunale di Sarlone n. 3;
pagina 2 di 9 2) rimarrà affidato ad entrambi i genitori. Le decisioni attinenti alle Per_1
questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando il figlio sarà con uno di loro mentre le decisioni e le autorizzazioni di maggior importanza relative alla vita del figlio -al di fuori dell'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, quelle inerenti la sua salute e la sua educazione- dovranno sempre, invece, essere concordate preventivamente da entrambi i genitori e mai assunte unilateralmente. I genitori continueranno ad attivarsi e collaborare tra loro affinché possa mantenere con Per_1
entrambi un rapporto equilibrato e continuativo e, al contempo, affinché vengano rispettate le esigenze del minore anche in considerazione della sua età;
3) , salvo differenti accordi, starà con ciascun genitore secondo il Per_1
seguente piano quindicinale:
− dall'uscita di scuola o, comunque, dalle 12:30 del lunedì sino al rientro a scuola o, comunque, alle ore 12:30 del giovedì, starà con il padre;
− dall'uscita di scuola o, comunque, dalle ore 12:30 del giovedì sino alle ore
12:30 del sabato starà con la madre;
− dalle ore 12:30 del sabato sino al rientro a scuola o, comunque, alle ore
12:30 del mercoledì starà con il padre;
− dall'uscita da scuola o, comunque, dalle ore 12:30 del mercoledì sino al rientro a scuola o comunque, alle ore 12:30 del lunedì starà con la madre.
Per i periodi delle vacanze scolastiche/ponti verrà mantenuto lo stesso calendario di cui sopra, salvo per i giorni di festività che verranno ripartiti in eguale misura secondo la seguente suddivisione: trascorrerà la Per_1
giornata della Vigilia di Natale, dalle ore 10 del mattino e sino alle ore 15,00 del 25 dicembre con la madre e il fratellino e dalle ore 15 del giorno di Natale sino alle ore 21 del giorno di S Stefano con il padre. Il minore trascorrerà altresì il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro; la Santa Pasqua
pagina 3 di 9 con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre alternandosi di anno in anno. Nel caso in cui uno dei due genitori decidesse di effettuare qualche giorno di ferie nelle vacanze pasquali, l'altro genitore nulla opporrà, recuperando eventualmente il medesimo periodo l'anno successivo. Il giorno del compleanno di verrà suddiviso pariteticamente tra i due genitori, Per_1
che staranno con il figlio l'uno dal mattino e sino alle ore 16,30 l'altro dalle ore 16,30 e per il restante periodo di tale giornata. Sempre alternate tutte le altre festività. Tutto quanto sopra sempre salvi differenti accordi.
Quanto alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
settimane anche non consecutive, periodo/i da comunicarsi reciprocamente non appena sarà loro possibile e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio;
la priorità nella scelta del periodo da trascorrere con il figlio verrà data a quello dei due che ne darà comunicazione all'altro per primo.
Ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, dovrà permettere e favorire il contatto/colloquio quotidiano con l'altro genitore (quanto meno telefonicamente) e dovrà comunicare a questo eventuali programmi/accadimenti che esulino dalla quotidianità.
Ciascun genitore dovrà gestire ed organizzare gli impegni del figlio (scuola, doposcuola, compiti, attività ludico sportive) per i giorni/periodi in cui lo avrà con sé.
Eventuali imprevisti che dovessero incidere sulla frequentazione genitori- figlio dovranno essere prontamente comunicati da un genitore all'altro al fine di concordare il da farsi.
I genitori non potranno né proporre né prestare unilateralmente il consenso al figlio circa attività per giorni/periodi in cui il medesimo starà con l'altro in base al sopra riportato calendario di frequentazione o in base a differenti accordi presi, dovendo assumere le decisioni relativa al maggior interesse di sempre congiuntamente. Per_1
pagina 4 di 9 Ove uno dei genitori non possa tenere con sé il figlio, resta inteso che prima di affidarlo a terzi verrà data priorità all'altro genitore. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'un l'altro le località di vacanza ove intendono portare il figlio, affinché ognuno di essi sappia sempre ove si trova . Per_1
4) In ragione della concordata frequentazione paritetica, i genitori contribuiranno direttamente alle spese di vitto e alloggio di nei giorni/periodi in cui Per_1
egli starà con loro. La madre ed il padre acquisteranno in maniera autonoma e indipendente il vestiario necessario (ordinario e straordinario) al minore per i periodi in cui lo stesso vivrà con i rispettivi genitori. I genitori contribuiranno nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre a tutte le spese straordinarie.
Tra le spese straordinarie per cui non sarà necessario il preventivo accordo saranno da intendersi: spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero: pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione del nucleo prima della sottoscrizione del presente accordo, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
Tutte le spese straordinarie -nell'eccezione di cui alle “Linee Guida spese extra assegno” del Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano- relative al figlio, sino al suo raggiungimento dell'indipendenza economica, verranno regolate secondo dette e, quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pagina 5 di 9 medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di stato differenziato (BES); e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 6 di 9 -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente motivato ed indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ove le spese straordinarie siano anticipatamente quantificate/preventivate (esempio libri scolastici, rette scuola etc.) queste verranno anticipate da un genitore all'altro affinché quest'ultimo provveda al pagamento a chi spetta. La quota di spettanza di ciascun genitore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta da parte dell'altro, verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno). Ove le spese straordinarie verranno invece anticipate da un solo genitore, il rimborso pro- quota al medesimo, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta.
pagina 7 di 9 Le Parti danno atto di aver già concordato di ripartire nella misura dell'80% in capo al padre e del 20% in capo alla madre anche le spese relative al Campus di Calcio e del Grest in Campodolcino;
il padre contribuirà, inoltre, alle spese inerenti all'alloggio in Campodolcino per il periodo del Campus di calcio nella misura pari all'80% della spesa che i genitori avrebbero dovuto sostenere per la trasferta giornaliera con l'autobus della società sportiva calcistica di
Chiavenna, di da e verso Campodolcino. Per_1
Le parti danno atto di aver concordato di stipulare/rinnovare una polizza per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati dal figlio e a tal fine di chiedere due preventivi di spesa onde poter poi concordare la scelta della compagnia assicurativa.
5) dal mese di gennaio 2025 l'Assegno Unico verrà riscosso interamente dalla signora;
Controparte_1
6) i genitori avranno diritto alle eventuali detrazioni fiscali al 50% ciascuno;
7) in considerazione della circolare MIUR 5336/15 che prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori di comune accordo e, a tal fine, prevede la stretta collaborazione dei medesimi nei rapporti scuola-famiglia, le parti nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente, a titolo esemplificativo, le comunicazioni di ruotine quali i voti delle lezioni e delle verifiche nonché le autorizzazioni alla partecipazione ad attività ordinarie nell'ambito didattico e uscite sul territorio. Dovranno invece essere sottoscritti da ambo i genitori i principali documenti tra cui, a titolo esemplificativo, le comunicazioni didattiche e disciplinari di natura non
“ordinaria”, le autorizzazioni alla partecipazione alle gite scolastiche, alla partecipazione ad attività scolastiche non ordinarie e/o a pagamento, le pagelle anche infra-annuali e le votazioni di verifiche e prove di ingresso o fine anno.
Entrambi i genitori disporranno di password di accesso al portale della scuola pagina 8 di 9 ed al registro elettronico del figlio. I genitori saranno liberi di delegare anche disgiuntamente l'eventuale ritiro del figlio da scuola, ove loro impossibilitati. I genitori avranno facoltà di partecipare congiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti.
8) Le parti si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione del figlio sul loro passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore, valida anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo del minore all'estero.
9) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni. Resta inteso che l'eventuale trasferimento anagrafico e/o di fatto del figlio a distanza tale da pregiudicare l'attuale frequentazione genitoriale dovrà essere frutto di specifico accordo tra i genitori.
10) Le parti dichiarano di aver regolamentato in separato accordo i dare-avere relativi alle questioni economiche pregresse e al mobilio della casa ove hanno convissuto e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2021/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
GENER ALESSANDRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA DEL MAGLIO VECCHIO, 23 CHIAVENNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TORTORELLA PAOLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CONSOLI CHIAVENNASCHI,19 CHIAVENNA
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nel 2014, e instauravano una relazione Controparte_1 Parte_1
sentimentale.
1.1 Dall'unione è nato il figlio (29.11.2019). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2024, e Controparte_1 Pt_1
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e domandavano
[...]
disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 13.11.2024.
3. All'udienza del 05.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) manterrà ai meri fini anagrafici e senza che ciò venga considerata Per_1
“collocazione prevalente” l'attuale residenza anagrafica in Piuro (SO),
Frazione Borgonuovo, Strada Comunale di Sarlone n. 3;
pagina 2 di 9 2) rimarrà affidato ad entrambi i genitori. Le decisioni attinenti alle Per_1
questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando il figlio sarà con uno di loro mentre le decisioni e le autorizzazioni di maggior importanza relative alla vita del figlio -al di fuori dell'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, quelle inerenti la sua salute e la sua educazione- dovranno sempre, invece, essere concordate preventivamente da entrambi i genitori e mai assunte unilateralmente. I genitori continueranno ad attivarsi e collaborare tra loro affinché possa mantenere con Per_1
entrambi un rapporto equilibrato e continuativo e, al contempo, affinché vengano rispettate le esigenze del minore anche in considerazione della sua età;
3) , salvo differenti accordi, starà con ciascun genitore secondo il Per_1
seguente piano quindicinale:
− dall'uscita di scuola o, comunque, dalle 12:30 del lunedì sino al rientro a scuola o, comunque, alle ore 12:30 del giovedì, starà con il padre;
− dall'uscita di scuola o, comunque, dalle ore 12:30 del giovedì sino alle ore
12:30 del sabato starà con la madre;
− dalle ore 12:30 del sabato sino al rientro a scuola o, comunque, alle ore
12:30 del mercoledì starà con il padre;
− dall'uscita da scuola o, comunque, dalle ore 12:30 del mercoledì sino al rientro a scuola o comunque, alle ore 12:30 del lunedì starà con la madre.
Per i periodi delle vacanze scolastiche/ponti verrà mantenuto lo stesso calendario di cui sopra, salvo per i giorni di festività che verranno ripartiti in eguale misura secondo la seguente suddivisione: trascorrerà la Per_1
giornata della Vigilia di Natale, dalle ore 10 del mattino e sino alle ore 15,00 del 25 dicembre con la madre e il fratellino e dalle ore 15 del giorno di Natale sino alle ore 21 del giorno di S Stefano con il padre. Il minore trascorrerà altresì il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro; la Santa Pasqua
pagina 3 di 9 con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre alternandosi di anno in anno. Nel caso in cui uno dei due genitori decidesse di effettuare qualche giorno di ferie nelle vacanze pasquali, l'altro genitore nulla opporrà, recuperando eventualmente il medesimo periodo l'anno successivo. Il giorno del compleanno di verrà suddiviso pariteticamente tra i due genitori, Per_1
che staranno con il figlio l'uno dal mattino e sino alle ore 16,30 l'altro dalle ore 16,30 e per il restante periodo di tale giornata. Sempre alternate tutte le altre festività. Tutto quanto sopra sempre salvi differenti accordi.
Quanto alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
settimane anche non consecutive, periodo/i da comunicarsi reciprocamente non appena sarà loro possibile e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio;
la priorità nella scelta del periodo da trascorrere con il figlio verrà data a quello dei due che ne darà comunicazione all'altro per primo.
Ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, dovrà permettere e favorire il contatto/colloquio quotidiano con l'altro genitore (quanto meno telefonicamente) e dovrà comunicare a questo eventuali programmi/accadimenti che esulino dalla quotidianità.
Ciascun genitore dovrà gestire ed organizzare gli impegni del figlio (scuola, doposcuola, compiti, attività ludico sportive) per i giorni/periodi in cui lo avrà con sé.
Eventuali imprevisti che dovessero incidere sulla frequentazione genitori- figlio dovranno essere prontamente comunicati da un genitore all'altro al fine di concordare il da farsi.
I genitori non potranno né proporre né prestare unilateralmente il consenso al figlio circa attività per giorni/periodi in cui il medesimo starà con l'altro in base al sopra riportato calendario di frequentazione o in base a differenti accordi presi, dovendo assumere le decisioni relativa al maggior interesse di sempre congiuntamente. Per_1
pagina 4 di 9 Ove uno dei genitori non possa tenere con sé il figlio, resta inteso che prima di affidarlo a terzi verrà data priorità all'altro genitore. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'un l'altro le località di vacanza ove intendono portare il figlio, affinché ognuno di essi sappia sempre ove si trova . Per_1
4) In ragione della concordata frequentazione paritetica, i genitori contribuiranno direttamente alle spese di vitto e alloggio di nei giorni/periodi in cui Per_1
egli starà con loro. La madre ed il padre acquisteranno in maniera autonoma e indipendente il vestiario necessario (ordinario e straordinario) al minore per i periodi in cui lo stesso vivrà con i rispettivi genitori. I genitori contribuiranno nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre a tutte le spese straordinarie.
Tra le spese straordinarie per cui non sarà necessario il preventivo accordo saranno da intendersi: spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero: pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione del nucleo prima della sottoscrizione del presente accordo, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
Tutte le spese straordinarie -nell'eccezione di cui alle “Linee Guida spese extra assegno” del Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano- relative al figlio, sino al suo raggiungimento dell'indipendenza economica, verranno regolate secondo dette e, quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pagina 5 di 9 medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di stato differenziato (BES); e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 6 di 9 -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente motivato ed indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ove le spese straordinarie siano anticipatamente quantificate/preventivate (esempio libri scolastici, rette scuola etc.) queste verranno anticipate da un genitore all'altro affinché quest'ultimo provveda al pagamento a chi spetta. La quota di spettanza di ciascun genitore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta da parte dell'altro, verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno). Ove le spese straordinarie verranno invece anticipate da un solo genitore, il rimborso pro- quota al medesimo, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta.
pagina 7 di 9 Le Parti danno atto di aver già concordato di ripartire nella misura dell'80% in capo al padre e del 20% in capo alla madre anche le spese relative al Campus di Calcio e del Grest in Campodolcino;
il padre contribuirà, inoltre, alle spese inerenti all'alloggio in Campodolcino per il periodo del Campus di calcio nella misura pari all'80% della spesa che i genitori avrebbero dovuto sostenere per la trasferta giornaliera con l'autobus della società sportiva calcistica di
Chiavenna, di da e verso Campodolcino. Per_1
Le parti danno atto di aver concordato di stipulare/rinnovare una polizza per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati dal figlio e a tal fine di chiedere due preventivi di spesa onde poter poi concordare la scelta della compagnia assicurativa.
5) dal mese di gennaio 2025 l'Assegno Unico verrà riscosso interamente dalla signora;
Controparte_1
6) i genitori avranno diritto alle eventuali detrazioni fiscali al 50% ciascuno;
7) in considerazione della circolare MIUR 5336/15 che prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori di comune accordo e, a tal fine, prevede la stretta collaborazione dei medesimi nei rapporti scuola-famiglia, le parti nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente, a titolo esemplificativo, le comunicazioni di ruotine quali i voti delle lezioni e delle verifiche nonché le autorizzazioni alla partecipazione ad attività ordinarie nell'ambito didattico e uscite sul territorio. Dovranno invece essere sottoscritti da ambo i genitori i principali documenti tra cui, a titolo esemplificativo, le comunicazioni didattiche e disciplinari di natura non
“ordinaria”, le autorizzazioni alla partecipazione alle gite scolastiche, alla partecipazione ad attività scolastiche non ordinarie e/o a pagamento, le pagelle anche infra-annuali e le votazioni di verifiche e prove di ingresso o fine anno.
Entrambi i genitori disporranno di password di accesso al portale della scuola pagina 8 di 9 ed al registro elettronico del figlio. I genitori saranno liberi di delegare anche disgiuntamente l'eventuale ritiro del figlio da scuola, ove loro impossibilitati. I genitori avranno facoltà di partecipare congiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti.
8) Le parti si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione del figlio sul loro passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore, valida anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo del minore all'estero.
9) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni. Resta inteso che l'eventuale trasferimento anagrafico e/o di fatto del figlio a distanza tale da pregiudicare l'attuale frequentazione genitoriale dovrà essere frutto di specifico accordo tra i genitori.
10) Le parti dichiarano di aver regolamentato in separato accordo i dare-avere relativi alle questioni economiche pregresse e al mobilio della casa ove hanno convissuto e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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