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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1781/2015 R.G.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
Cod. Fisc. ) Parte_3 C.F._3
in proprio e in qualità di eredi del Sig. (Cod. Fisc. ) Persona_1 C.F._4
rappresentate e difese dall'Avv. CALDERONE MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. MARIA CRISTINA
PIERETTI e dall'Avv. RAFFAELE TOMMASINI, per procura in atti,
in persona di rappresentante legale pro tempore ( c.f. , CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE DE LUCA TAMAJO e dall'Avv. MARIA
LA MALFA, per procura in atti, resistenti,
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 14/09/2015 , e Parte_1 Parte_2
anno adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo Parte_3
che il loro de cuius, , ha lavorato per la e per la Raffineria di Persona_1 CP_2 CP_1
dal 5/1/72 al 6/11/98 in ambienti di lavoro ad alto rischio morbigeno essendo
[...]
stato sempre esposto per manipolazione, esposizione esalazione o contatto alle azioni nocive di polveri e/o gas tossici, di fibre di amianto e/o amianto nonché alla continuità
e quotidianità di esalazioni di agenti chimici cancerogeni contenuti, oltre che nell'amianto in vari idrocarburi, gas e liquidi nocivi;
le ricorrenti hanno esposto i periodi di lavori svolto e la mansioni concretamente prestate dal loro dante causa duranti gli anni di lavoro.
Le ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti iure heriditatis e iure proprio a causa della patologia contratta da a cagione Persona_1 dell'ambiente nocivo cui è stato a lungo esposto, che ha condotto al decesso di quest'ultimo, lamentando l'assenza di adozione di misure di sicurezza -richiamate dettagliatamente in ricorso, così come la relativa legislazione di settore - atte a prevenire i rischi connessi, invocando la responsabilità sia della , proprietaria Controparte_1
di impianti, locali, apparecchiature e ambiente di lavoro e committente dei lavori di appalto e/o contratti d'opera e/o forniture servizi e/o nelle varie denominazioni assunte nel tempo ai sensi dell'art. 2087 c.c. e in combinato disposto con l'art. 7 Dlgs 19/09/94
n° 626 e delle singole aziende e/o società e/o ditte attuali resistenti datori di lavoro del de cuius.
Le ricorrenti, assumendo la sussistenza del nesso eziologico tra il decesso del e Per_1 la esposizione a fattori nocivi nell'ambiente di lavoro, hanno chiesto il risarcimento del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale non patrimoniale, del danno da mobbing patiti dal de cuius e del danno morale riflesso patito iure proprio dagli stretti congiunti della vittima.
Hanno quindi domandato di:
1) Ritenere e dichiarare effettivamente intercorso e svolto un rapporto di lavoro dal lavoratore de cuius nell'ambiente e/o reparti e/o impianti dell'Eni S.p.A. e/o Raffineria di Milazzo SCPA per 8 ore giornaliere per tutta l'attività di lavoro svolta nel tempo e anche (vedi documenti allegati) nelle condizioni di fatto descritte in narrativa.
2) Accertare, ritenere e dichiarare la sussistenza di gravi inadempienze contrattuali
(violazioni di contratto di lavoro e contrattazione collettiva di riferimento per come indicati in narrativa) e legali (violazione di normative nazionali e di direttive comunitarie per come indicate in narrativa) e/o come per legge in materia di sicurezza, igiene, sanità, prevenzione, di infortunio e malattie professionali e di ogni norma a tutela e protezione del lavoratore da ogni inquinamento acustico ed ambientale e pertanto accertare e dichiarare la responsabilità per gravi inadempimenti legali e contrattuali e/o per omissioni e/o ritardi dolosi e/o colposi negli adempimenti imposti da norme integranti illecito civile risarcibile in chi di competenza e pertanto accertare
e dichiarare anche solidalmente le responsabilità da inadempimento tra tutte le parti resistenti e/o in via esclusiva in chi di competenza.
3) Ritenere e dichiarare tutte le aziende e/o società resistenti in via esclusiva in chi di competenza e/o anche solidalmente, e/o come per legge in persona dei legali rappresentanti pro tempore, responsabili civilmente per tutte le norme indicate in narrativa per colpa e/o dolo di tutti i danni patiti dal lavoratore de cuius, per avere il primo, contratto la patologia descritta in narrativa al punto 3 a causa dell'attività di lavoro svolta alle dipendenze e/o presso le resistenti e/o all'interno dell'Eni S.p.A. e/o
Raffineria di Milazzo SCPA, e per avere, queste ultime totalmente disatteso le previsioni normative indicate in narrativa.
Ritenere e dichiarare altresì le società resistenti cessionarie e/o incorporanti per fusione
e/o trasformazione e/o per ogni tipo di trasferimento indicate in ricorso e nella specie
Eni S.p.A. e/o Raffineria di Milazzo SCPA responsabili civilmente in via esclusiva e/o anche solidalmente in chi di competenza ex art. 2504 c.c. e seguenti e/o ex art. 2112 c.c.
e/o per tutte le norme indicate in narrativa e/o come per legge.
4) Ritenere e dichiarare il nesso di causalità intercorrente tra attività di lavoro, ambiente nocivo, inadempimenti di parti resistenti e patologie riportate dal lavoratore de cuius.
5) Ritenere, dichiarare e accertare la sussistenza di danni biologici, esistenziali e morali subiti dal lavoratore de cuius oltre che di danni da mobbing.
6) Ritenere e dichiarare responsabili e conseguentemente condannare solidalmente in via esclusiva ed in proprio e/o in via di responsabilità primaria, ex art. 2504 c.c. e seguenti e/o ex art. 2112 c.c. e/o per tutte le norme indicate in narrativa e/o come per legge, per dolo o colpa la nella denominazione comunque assunta (Eni Controparte_3
S.p.A. - per fusione e e/o Raffineria Controparte_4 Controparte_5
di Milazzo SCPA al pagamento del risarcimento complessivo dei danni (morali, esistenziali, biologici e/o differenziale dei danni biologici) e in via solidale e/o diretta
e/o come per legge condannare al pagamento del risarcimento complessivo dei danni morali esistenziali e biologici e/o differenziale dei danni biologici di tutte e/o di chi di competenza delle aziende datrici di lavoro attuali resistenti.
7) Si richiede in ogni caso il pagamento del risarcimento complessivo di danni per parti ricorrenti per le somme per come sotto indicate e/o alle somme minori e/o maggiori che risulteranno in corso di causa dagli accertamenti effettuati e condannare inoltre chi di competenza al pagamento di ulteriori interessi e rivalutazioni come per legge.
8) Si chiede anche il riconoscimento e la condanna al pagamento della Raffineria di
Milazzo nelle denominazioni assunte (Eni S.p.A,) e/o Raffineria di Milazzo SCPA e/o delle aziende e/o società datrici di lavoro in chi di competenza attuali resistenti come per legge del risarcimento dei danni da mobbing per il lavoratore de cuius, dovuto alla continuità di stato di violazioni di norme sulla sicurezza e idoneità di ambienti di lavoro delle parti resistenti (oltre interessi e rivalutazioni delle seguenti somme di seguito specificato) per come equitativamente stabilito e/o come per legge salvo la condanna alle minori e/o maggiori somme accertate in corso di causa.
9) Condannare, per l'effetto, tutte le aziende resistenti in via esclusiva e/o anche solidalmente in chi di competenza e/o come per legge in persona dei loro legali rappresentanti e/o chi di competenza a corrispondere conseguentemente alle odierne parti ricorrenti le somme di:
Euro 546.845/00 a titolo di risarcimento del danno biologico subito dal de cuius.
Euro 304.563/33 a titolo di risarcimento del danno morale patito dal lavoratore de cuius integrativo del danno esistenziale patito dal lavoratore de cuius e/o di ogni danno inteso come danno conseguente alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto alla relazione sociale, culturale, sportiva, affettiva, estetica, sessuale ecc.).
Per un totale di Euro 761.408/33
Inoltre a quanto equitativamente disposto e liquidato a titolo di danno da mobbing o a quelle somme, maggiori o minori, da accertarsi in caso di causa e/o ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dall'epoca dell'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo
e/o come per legge
10) Condannare, altresì, tutte le aziende resistenti anche solidalmente e/o chi di competenza al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. e/o come per legge in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver percepito compenso alcuno.
11) Ritenere e dichiarare nulle, annullabili (invalide) e/o dichiarare la risoluzione o rescissione per lesione e la disapplicazione ex lege di ogni contratto che (eventualmente)
è stipulato tra l'Eni S.p.A. e/o Raffineria di Milazzo SCPA e/o il datore di lavoro e i ricorrenti teso a carpire dolosamente e/o colposamente la rinuncia (sotto minaccia di licenziamento e/o non chiarendo al lavoratore l'effettiva portata e contenuto dallo stesso) del lavoratore alla richiesta di risarcimento dei danni (alla salute, biologico e/o altro e/o ad ogni azione giudiziaria in tal senso in quanto contratto viziato e/o invalido
e/o illecito e/o contra legem)
2- Si sono costituite la eccependo la carenza di Controparte_6 legittimazione passiva e l'assenza di responsabilità ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3- La causa è stata istruita con la prova per testi e con la disposta consulenza medico-legale.
All' udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio è deciso come segue.
4- Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito esposte.
5- Sulla scorta del principio giurisprudenziale della decisione secondo “la ragione più liquida”, deve ritenersi il ricorso infondato alla luce delle conclusioni del c.t.u. nominato, dott.ssa , che ha escluso il nesso eziologico tra il decesso di Persona_2 Per_1
e la esposizione a sostanze cancerogene in ambito lavorativo.
[...]
6- La preliminare eccezione di nullità della c.t.u. formulata da parte ricorrente, perché il consulente avrebbe ricevuto delle note preliminari da parte dei periti di parte senza trasmetterli alle ricorrenti, non è fondata.
Come si evince dal verbale del 30.05.2024 il c.t.u., in tale data, alle ore 11:00, ha dato inizio alle operazioni peritali alla presenza della sig.ra , dell'Avv. Maria Parte_1
Calderone e del CTP di parte, dott. ; per ENI erano presenti l'Avv. Persona_3
La Malfa Maria ed il dott. (c.t.p.), collegato da remoto;
per la Controparte_7
Raffineria di Milazzo, erano presenti l'Avv. Raffaele Tommasini e l'Avv. Francesco Contr Natoli per delega dell'Avv. Mariacristina Pieretti, presenti da remoto;
per la l'Avv. Prisco Francesco e il Prof. Enrico Pira presenti da remoto.
Dal verbale di visita medico-legale del 30 maggio 2024 si evince che il c.t.u., alla presenza di tutte le parti - ivi compreso parte ricorrente, il suo procuratore ed il c.t.p.- ha disposto “Io dott.ssa resto in attesa di note pre-bozza entro circa 15-20 giorni Per_2 da oggi”.
In data 12 giugno 2024 il c.t.u. ha ricevuto tramite pec note preliminari da parte del Prof
Pira e del dott. di cui ha fatto menzione nella relazione, allegandole alla stessa. CP_7
Orbene, la facoltà di presentare note pre-bozza è stata concessa dal c.t.u. a tutte le parti in causa, ivi comprese parte ricorrente, ed il c.t.u. non era tenuto a trasmetterle alle parti.
Ciò che il c.t.u. era tenuto a tramettere alle parti, in ossequio al disposto dell'art. 195 comma III c.p.c., era la bozza della relazione peritale, come è ritualmente avvenuto. Le note c.d. prebozza rappresentano sostanzialmente una facoltà ulteriore che il c.t.u. ha concesso a tutte le parti in causa al fine di “fare il punto” sulle questioni principali della contesa, senza alcuna alterazione dello schema procedimentale di cui all'art. 195 comma
III c.p.c..
Non si comprende, del resto, da dove discenda l'obbligo del ctu di trasmettere alle parti le c.d. note prebozze.
È sufficiente osservare che il c.t.u., ai sensi del comma III dell'art. 195 c.p.c., non è tenuto a trasmettere alle parti neanche le osservazioni che la controparte abbia ritualmente depositato nel concesso termine, dovendo solo depositare le osservazioni in cancelleria unitamente al deposito della relazione peritale (con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazioni delle stesse), cosa che il c.t.u. ha fatto sia in relazione alle osservazioni di parte, sia in relazione alle c.d. note preliminari del
12.06.2024 ( cfr allegati alla c.t.u.).
Nessuna nullità della c.t.u., pertanto, si riscontra.
7- Si osserva ancora che parte ricorrente, dopo il deposito della relazione peritale definitiva in data 24.08.2024, ha depositato ulteriori osservazioni critiche alla consulenza da parte del c.t.p. dott. , con allegati studi scientifici e stralci di riveste americane. Per_3
Come è noto, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.
5624/2022), deve ritenersi di massima consentito alle parti, anche in sede di comparsa conclusionale ed anche in appello (quindi dopo la scadenze dei termini per le osservazioni ed i rilievi alla c.t.u. di cui all'art. 195 comma III c.p.c.), formulare contestazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio, purché non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e
157 c.p.c., e purché esse si mantengano nell'alveo delle argomentazioni difensive di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori
(cfr Cass. n. 26525/2024).
Sulla scorta del superiore insegnamento giurisprudenziale, può ritenersi che le ulteriori osservazioni critiche con allegati (contenenti sostanzialmente letteratura scientifica) non esulino del tutto dal campo delle argomentazioni difensive consentite, anche dopo la scadenza del termine per le osservazioni ex art. 195 comma III c.p.c.. 8- Nel merito, come è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr da ultimo Cass. n.
27574 del 24.10.2024) è consolidata nell'affermare che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, occorre applicare la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni
(v., tra le molte, Cass. n. 13954/2014, n. 38123/2021, n. 15852/2024).
La S.C. è altresì costante nell'affermare che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 13814/2017, n.
9634/2004).
9- Il c.t.u., dopo aver scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti ed esibita, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali:
Il defunto a gennaio 2010 è stato sottoposto ad accertamenti con evidenza Persona_1
di Neoplasia polmonare maligna. Il periziato ha lavorato con qualifica di operaio Per_1
comune per la e la Raffineria di da gennaio 1972 a novembre CP_2 CP_1
1998, turni di otto ore al giorno, svolgendo mansioni di fuochista conduttore caldaie, manutenzione, quadrista del ciclo termico e produzione vapore caldaie, quadrista alla consolle caldaie e ciclo termico fino a gennaio 1998.
Nel 2009 è stato sottoposto a Spirometria con alterazione funzionale di tipo ostruttivo ed emogasanalisi con lieve ipossiemia.Ad ottobre 2009 ha effettuato visita pneumologica in pz con micronodulia polmonare e tumefazione ilare in pz con rantoli crepitanti bilaterali. Alla Tc torace di Novembre 2009 è stata evidenziata la presenza di:
“Formazione nodulare di 3,6 cm di diametro in campo medio a destra in sede subpleurica laterale a contorni irregolarmente lobulati, afferenza periferica di ramo segmentario del
B4 e modica retrazione scissurale attigua. Multiple placche pleuriche alcune delle quali calcifiche bilaterali con prevalenza destra. Nodulo parenchimale di 1 cm in sede paramediastinica antero-superiore a sinistra a contorni spiculati. Qualche stria fibrotico disventilatoria in sede iuxtadiaframmatica basale a sinistra;
enfisema bolloso in entrambi i campi superiori con prevalenza destra. Qualche linfonodo mediastinico nella finestra aorto polmonare”. Sottoposto a dicembre 2009 a visita oncologica a MI
(Insufficienza respiratoria in BPCO ossigeno dipendente, neoformazione 4cm campo medio dx e altro nodulo di 1cm non suscettibile a chirurgia), e ricoverato in Chirurgia
Toracica al PA (dicembre 2009 e gennaio 2010) e dimesso con: “diagnosi di
Neoplasia polmonare lobo medio T2-N0-M0 Ib, nodulo polmonare lobo superiore sin oncologicamente sospetto, placche pleuriche da probabile asbestosi, enfisema bolloso,
BPCO, insufficienza respiratoria cronica. Sottoposto a broncoscopia con lavaggio, spazzolati e biopsie trans-bronchiali di B4 dx con al citologico displasia lieve-media + metaplasia squamosa, all'istologico quadro compatibile con neoplasia non oat-cell, neoplasia polmonare maligna, iperfissazioni artropatiche alla scintigrafia ossea, potenzialmente suscettibile di trattamento chirurgico exeretico ma la scadenza funzionale respiratoria (PFR sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado severo
FEV1= 1,10 35%) rende improponibile l'intervento per cui si consiglia visita oncologica”. Sottoposto a Tc staging il 29 gennaio 2010 (torace: enfisema centrolobulare bilaterale, nodulo 45x40mm lobo medio destro, irregolare, a margini spiculati e struttura disomogenea con minuta calcificazione periferica, appoggia al piano pleurico paracostale;
plurimi focali ispessimenti pleurici pseudonodulari anche sul versante diaframmatico, taluni con minute calcificazioni e ispessimenti dei setti interstiziali subpleurici che determinano irregolarità dei profili corticali interni delle coste, presenza di linfonodi ilo mediastinici. Addome: cisti epatiche, angioma epatico, cisti renale a destra, insulto flogistico ischemico rene sinistro, spondiloartrosi dorso lombare. Cranio: Minuta areola lacunare nel centro semiovale di sinistra di probabile significato microischemico pregresso); a visita dott. Casablanca a febbraio/marzo 2010
(inoperabilità per importante deficit ventilatorio in pz con test respiratorio significativo per ipossiemia indotta, consiglio protocollo intenso di ginnastica respiratoria e terapia medica per migliorare funzionalità respiratoria ed emogasanalisi, il consulente oncologico propende per due cicli di chemioterapia e rivalutazione), PET marzo 2010
(grossa lesione nella parte basale del polmone destro, caratterizzata da elevata attività metabolica, SUV max= 18, piccole localizzazioni mediastiniche di malignità in sede retrosternale, SUV max=4,3 e sottocarenale;
piccoli noduli bilaterali, metabolicamente non caratterizzabili), Sottoposto a chemioterapia non ben tollerata (17-31 marzo 2010, 9-15-29 aprile 2010, 6-21 maggio 2010, 11 giugno 2010), ricovero in pneumologia a giugno 2010 (Insufficienza respiratoria in pz con K polmonare, perdita di coscienza e stato ipotensivo), trasferito in Oncologia (scadimento delle condizioni generali, dispnea a riposo in ossigenoterapia, astenia e stato confusionale, rialzo azotemia e creatinina, secondarismi linfonodali, piastrinopenia in terapia con 4 PRP piastrinici), sottoposto a
Tc torace ad agosto 2010 (lieve riduzione delle dimensioni della lesione in campo medio a destra, lieve aumento delle dimensioni del nodulo controlaterale paramediastinico antero superiore a sinistra, il resto sovrapponibile al precedente quali placche pleuriche, strie fibrotico disventilatorie, noduli adenopatici, enfisema bolloso bilaterale). Decesso avvenuto il 9 marzo 2015.
L' ha riconosciuto l'esposizione rischio amianto con rendita diretta successiva ai CP_9
superstiti (placche pleuriche ed ispessimenti pleurici 5%, ca polmonare maligno 80%) ed è stato riconosciuto al fondo vittime aggiuntive d'amianto, collegando l'evento morte al carcinoma.
I Tumori professionali sono quei tumori nella cui genesi abbia agito, come causa
(condizione antecedente necessaria e sufficiente all'avvenimento della lesione – sufficiente perché inevitabilmente comporta la comparsa della malattia) o come concausa (condizione antecedente necessaria ma non sufficiente – concorre con evidente concretezza ed adeguata intensità al determinismo dell'evento assieme al altre concause), l'attività lavorativa attraverso l'esposizione ad agenti cancerogeni presenti nell'ambiente lavorativo (amianto). Le sedi di tumori più frequenti in Italia sono: mammella, colon-retto, polmone, prostata, vescica. Le cause note principali sono: fumo del tabacco fino al 33%, stili di vita fino al 33% (dieta, sovrappeso, abuso di alcool inattività fisica), infezioni fino all'8%, fattori occupazionali fino al 5%, radiazioni ionizzanti fino al %, inquinamento ambientale fino al 2%, ereditarietà meno del 2%.
Il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni e dal criterio dell'adeguata probabilità.
All'anamnesi si evidenzia la presenza di BPCO in ossigenoterapia già prima del 2009; in atti non ci sono visite specialistiche sanitarie lavorative precedenti al 2009 che potessero far comprendere meglio l'aspetto respiratorio e capire il tipo di insufficienza respiratoria precedente né il quantitativo terapeutico di ossigeno giornaliero o saltuario.
Gli accertamenti diagnostico strumentali presenti in atti hanno portato a diagnosi di NPL
NON OUT-CEL T2 N0 M0 Ib in pz con Enfisema centrolobulare bilaterale campi polmonari superiori, maggiore a destra, con all'esame istologico metaplasia squamosa compatibile con “carcinoma squamoso bronchiale”, che tra tutti gli istotipi rappresenta il tumore maligno maggiormente correlato al fumo di sigaretta.
Nel caso specifico del sig. il tumore in questione rientra in un quadro a Persona_1
“Bassa Frazione eziologica professionale”, poiché l'esposizione a cause specifiche cancerogene occupazionali (nel caso specifico all'amianto) è una delle diverse cause conosciute;
si tratta di tumori per i quali sono note sia cause professionali che extraprofessionali (fumo, alcool, inquinamento).
Dalla documentazione in atti si evincono fattori extralavorativi per i quali possa essere invocata con certezza una responsabilità etiopatogenetica: fumo di sigaretta pari ad almeno 40 sigarette die dall'età di 17 anni per circa 25 anni ed anamnesi positiva per patologie neoplastiche e respiratorie: un fratello con enfisema polmonare, due sorelle decedute per k mammario. L'amianto può causare tumore al polmone quando appare rispettata una determinata condizione di dose cumulativa, essendo dose-dipendente; tale dose non è dimostrabile;
nel caso specifico non vengono rispettati i Criteri di
Helsinki.
Anche se il criterio cronologico appare rispettato (esposizione 1972-1998), il criterio topografico/istologico invece non lo è; tra i tipi istologici di tumore del polmone lo
“squamoso” è fortemente correlato al fumo di sigaretta, vi è nesso causale tra fumo e neoplasia squamosa non out cell. L'evento morte del periziato è collegato al tumore maligno del polmone ma il tumore del polmone in questione è per adeguata probabilità legato al fumo di sigaretta.
Il c.t.u. ha risposto alle osservazioni del c.t.p. dott. , evidenziando che le Per_3
conclusioni cui è giunta non sono in contrasto con la letteratura scientifica nazionale e internazionale, richiamando, nella stesura definitiva di c.t.u., la lettura scientifica a supporto (cfr).
Il c.t.u. ha aggiunto, poi, che nel caso specifico va considerata come fortemente impattante l'abitudine al fumo pari ad almeno 40 sigarette die dall'età di 17 anni protratta per oltre 30 anni di vita in pz con anamnesi oncologica positiva.
Il c.t.u, ha quindi concluso nel modo che segue: alla luce della storia anamnestica e della documentazione sanitaria reperita in atti, si può affermare che il sig. , Persona_1
nel corso della sua vita era affetto da neoplasia polmonare in pz con insufficienza respiratoria grave. L'evento morte del lavoratore non si è verificato a causa dell'esposizione a sostanze cancerogene in ambito lavorativo ma da esposizione a fumo di sigaretta in pz con predisposizione familiare;
non configura un danno biologico risarcibile.
Non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle motivate e persuasive conclusioni cui
è giunto il c.t.u., che si è attenuto - nella individuazione del nesso eziologico- ai criteri espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avendo compiutamente accertato il complesso quadro patologico da cui risultava affetto il - ivi comprese le placche Per_1
pleuriche (su cui si appuntano sostanzialmente gli ulteriori rilievi critici di parte)- e ritenendo, alla luce della tipologia di tumore (carcinoma squamoso bronchiale) che ha condotto al decesso del che la causa del decesso sia stata extralavorativa. Per_1
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non appare necessario disporre il richiamo o il rinnovo della consulenza come richiesto da parte ricorrente.
10- La particolare complessità del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese.
11- Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste a carico delle ricorrenti solidalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1781/2015 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) Pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico delle ricorrenti solidalmente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14/04/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano