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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG n.4750 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AT
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4750/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. PALANO ROSARIA, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. PALANO ROSARIA, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in AT in data
04/10/1980, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
AT (CT) il 26/01/1957, e , nato a [...] Parte_2
(CT) il 28/01/1958, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (atto n.2114 parte II serie A anno 1980).
Così deciso in AT, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AT
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4750/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. PALANO ROSARIA, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. PALANO ROSARIA, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in AT in data
04/10/1980, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
AT (CT) il 26/01/1957, e , nato a [...] Parte_2
(CT) il 28/01/1958, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (atto n.2114 parte II serie A anno 1980).
Così deciso in AT, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino