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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2652/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2652/2024 promossa da:
(C.F.: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. ALBERTO MARIA MAURI
e
(C.F.: ) con l'avv. ALBERTO CP_1 C.F._2
MARIA MAURI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 24/06/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CR LO (PI) il 17/12/2008 tra e Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CR CP_1
LO (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell' Atto n. 6 parte 1 - anno 2008
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 tendenzialmente paritario.
b) La responsabilità genitoriale sulla minore verrà esercitata congiuntamente dai genitori ed è da intendersi come diritto ad avere pari dignità nelle scelte riguardanti la figlia su tutte le decisioni di carattere straordinario, da prendere sempre nell'interesse della minore, quali la scelta degli studi, e quant'altro attinente alla educazione di viaggi all'estero, vacanze aggiuntive, attività Per_1 ludiche extrascolastiche, sanità e sport;
i relativi costi di natura straordinaria, previo accordo sulla determinazione della relativa spesa, saranno pertanto sostenuti nella misura del 50% da ciascun genitore.
pagina 2 di 4 c) A tale ultimo fine le parti si richiamano al Protocollo d'intesa del 17.12.2014 in uso nel foro di Roma che viene altresì versato in atti a corredo e completamento delle presenti condizioni di accordo. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata anche disgiuntamente da ciascun genitore in ragione dei tempi di permanenza della figlia presso di sé.
d) Le parti hanno concordemente deciso e stabilito di adottare un regime di collocamento tendenzialmente paritario della minore: tuttavia, , anche in virtù dell'età della figlia (quasi 16 anni), le parti hanno concordemente stabilito Per_1 di non inquadrare la frequentazione in rigidi schemi, in quanto la minore potrà liberamente scegliere dove trascorrere il pomeriggio e/o la notte (con il padre o con la madre).
e) In particolare, la minore – come avvenuto nel corso di quest'ultimo lungo periodo di separazione di fatto delle parti – sarà collocata presso la madre, e prenderà accordi con il padre per le visite infrasettimanali e/o per i week end e/o per le festività. Inoltre, come già accaduto nel corso di questi anni, nei periodi in cui la madre – di professione assistente di volo – è in trasferta lavorativa, la minore dormirà e pernotterà presso il padre, in nell'abitazione sito nel Coune di CR Lorenzina – Cenaia – località Le Lame.
f) Resta, comunque, inteso che tale regime di frequentazione rimarrà libero, in quanto la minore potrà sempre scegliere in quale delle due abitazioni (della madre o del padre), comunque molto vicine, trascorrere il pomeriggio per fare i compiti di scuola, coltivare i suoi hobby e incontrare gli amici.
g) Ad ogni modo, fermo quanto sopra, la minore trascorrerà, almeno i giorni delle festività (vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Pasqua, Pasquetta), alternativamente negli anni, con il padre o con la madre, e, comunque, anche nel periodo di vacanze estive trascorrerà con il padre almeno 2 settimane, compatibilmente con i propri impegni.
h) Entrambi i genitori si impegnano a garantire, ciascuno in ragione dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, la regolare partecipazione delle stesse agli impegni scolastici, didattici, sportivi e ricreativi.
i) La festa della mamma e del papà, ed i compleanni dei genitori saranno trascorsi da con il festeggiato eventualmente in deroga alla frequentazione Per_1 ordinaria.
j) In occasione delle ricorrenze personali della figlia (compleanni, cerimonie e/o altri eventi particolari) i genitori cercheranno di condividere la presenza con lo stesso, dando prevalenza, in caso di inconciliabilità dei rispettivi impegni, alle necessità del genitore con il quale nel giorno specifico risulterà previsto il collocamento.
pagina 3 di 4 k) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. il minore avrà diritto, in ciò impegnandosi entrambi i genitori, a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
l) In ragione delle condizioni economiche delle parti complessivamente considerate, queste si sono congiuntamente determinate nel non prevedere nessun assegno perequativo per il mantenimento della figlia I genitori, Per_1 infatti, per patto espresso provvederanno, in via diretta ed in ragione ai reciproci tempi di frequentazione del figlio, al mantenimento diretto della stessa. All'interno del mantenimento diretto, rientreranno le spese alimentari e di abbigliamento del figlio nonché le altre spese ordinarie, meglio individuate nel Protocollo del 17 dicembre 2014 tra il Tribunale civile di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma al quale le parti intendono conformarsi, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto. Inoltre, come da Protocollo di Intesa con il Foro, i Sig.ri e contribuiranno al 50% Pt_1 CP_1 ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia per la cui Per_1 individuazione si rinvia a quanto disposto nel già citato Protocollo del 17 dicembre 2014 al quale le parti intendono conformarsi.
m) L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico, ex assegno familiare, sarà percepito al 50% tra i genitori nella misura loro spettante secondo i rispettivi redditi.
n) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi ai fini dell'espatrio per sé stessi.
o) Le parti rinunciano preventivamente all'appello contro la presente sentenza onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile.
p) Ciascuno dei coniugi continuerà a provvedere al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di CR LO (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2652/2024 promossa da:
(C.F.: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. ALBERTO MARIA MAURI
e
(C.F.: ) con l'avv. ALBERTO CP_1 C.F._2
MARIA MAURI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 24/06/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CR LO (PI) il 17/12/2008 tra e Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CR CP_1
LO (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell' Atto n. 6 parte 1 - anno 2008
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 tendenzialmente paritario.
b) La responsabilità genitoriale sulla minore verrà esercitata congiuntamente dai genitori ed è da intendersi come diritto ad avere pari dignità nelle scelte riguardanti la figlia su tutte le decisioni di carattere straordinario, da prendere sempre nell'interesse della minore, quali la scelta degli studi, e quant'altro attinente alla educazione di viaggi all'estero, vacanze aggiuntive, attività Per_1 ludiche extrascolastiche, sanità e sport;
i relativi costi di natura straordinaria, previo accordo sulla determinazione della relativa spesa, saranno pertanto sostenuti nella misura del 50% da ciascun genitore.
pagina 2 di 4 c) A tale ultimo fine le parti si richiamano al Protocollo d'intesa del 17.12.2014 in uso nel foro di Roma che viene altresì versato in atti a corredo e completamento delle presenti condizioni di accordo. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata anche disgiuntamente da ciascun genitore in ragione dei tempi di permanenza della figlia presso di sé.
d) Le parti hanno concordemente deciso e stabilito di adottare un regime di collocamento tendenzialmente paritario della minore: tuttavia, , anche in virtù dell'età della figlia (quasi 16 anni), le parti hanno concordemente stabilito Per_1 di non inquadrare la frequentazione in rigidi schemi, in quanto la minore potrà liberamente scegliere dove trascorrere il pomeriggio e/o la notte (con il padre o con la madre).
e) In particolare, la minore – come avvenuto nel corso di quest'ultimo lungo periodo di separazione di fatto delle parti – sarà collocata presso la madre, e prenderà accordi con il padre per le visite infrasettimanali e/o per i week end e/o per le festività. Inoltre, come già accaduto nel corso di questi anni, nei periodi in cui la madre – di professione assistente di volo – è in trasferta lavorativa, la minore dormirà e pernotterà presso il padre, in nell'abitazione sito nel Coune di CR Lorenzina – Cenaia – località Le Lame.
f) Resta, comunque, inteso che tale regime di frequentazione rimarrà libero, in quanto la minore potrà sempre scegliere in quale delle due abitazioni (della madre o del padre), comunque molto vicine, trascorrere il pomeriggio per fare i compiti di scuola, coltivare i suoi hobby e incontrare gli amici.
g) Ad ogni modo, fermo quanto sopra, la minore trascorrerà, almeno i giorni delle festività (vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Pasqua, Pasquetta), alternativamente negli anni, con il padre o con la madre, e, comunque, anche nel periodo di vacanze estive trascorrerà con il padre almeno 2 settimane, compatibilmente con i propri impegni.
h) Entrambi i genitori si impegnano a garantire, ciascuno in ragione dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, la regolare partecipazione delle stesse agli impegni scolastici, didattici, sportivi e ricreativi.
i) La festa della mamma e del papà, ed i compleanni dei genitori saranno trascorsi da con il festeggiato eventualmente in deroga alla frequentazione Per_1 ordinaria.
j) In occasione delle ricorrenze personali della figlia (compleanni, cerimonie e/o altri eventi particolari) i genitori cercheranno di condividere la presenza con lo stesso, dando prevalenza, in caso di inconciliabilità dei rispettivi impegni, alle necessità del genitore con il quale nel giorno specifico risulterà previsto il collocamento.
pagina 3 di 4 k) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. il minore avrà diritto, in ciò impegnandosi entrambi i genitori, a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
l) In ragione delle condizioni economiche delle parti complessivamente considerate, queste si sono congiuntamente determinate nel non prevedere nessun assegno perequativo per il mantenimento della figlia I genitori, Per_1 infatti, per patto espresso provvederanno, in via diretta ed in ragione ai reciproci tempi di frequentazione del figlio, al mantenimento diretto della stessa. All'interno del mantenimento diretto, rientreranno le spese alimentari e di abbigliamento del figlio nonché le altre spese ordinarie, meglio individuate nel Protocollo del 17 dicembre 2014 tra il Tribunale civile di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma al quale le parti intendono conformarsi, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto. Inoltre, come da Protocollo di Intesa con il Foro, i Sig.ri e contribuiranno al 50% Pt_1 CP_1 ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia per la cui Per_1 individuazione si rinvia a quanto disposto nel già citato Protocollo del 17 dicembre 2014 al quale le parti intendono conformarsi.
m) L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico, ex assegno familiare, sarà percepito al 50% tra i genitori nella misura loro spettante secondo i rispettivi redditi.
n) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi ai fini dell'espatrio per sé stessi.
o) Le parti rinunciano preventivamente all'appello contro la presente sentenza onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile.
p) Ciascuno dei coniugi continuerà a provvedere al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di CR LO (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4