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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice DE Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi DEla Sezione Lavoro, al N. 7085/2024 R.G. e vertente TRA
nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
); nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2 (cf. , entrambi elett.te dom.ti in Brusciano (Na) alla C.F._2 via Camillo Cucca n. 295, presso lo studio DEl'Avv. IGNAZIO SPOSITO (CF.
), che li rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._3 calce al ricorso;
-RICORRENTI- CONTRO
, p. iva con sede in Napoli al Controparte_1 P.IVA_1 Corso Garibaldi, 387, in persona DE Presidente DE Consiglio di Amministrazione dott. nato a [...] il [...] Controparte_2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale C.F._4 Allocca (C.F. ) e dall'avv. Luca Lepre (C.F. C.F._5
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli al Corso C.F._6 Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3 c.p.c. alla memoria difensiva;
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive e risarcimento DE danno. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. _________________________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-03-2024 i ricorrenti in epigrafe hanno Cont convenuto in giudizio l in persona DE legale rappresentante p.t., per sentir accertare e dichiarare l'avvenuto superamento DE massimo DEle ore di straordinario consentite dalla legge e dal CCNL di categoria, la sussistenza DE relativo danno da usura e, per l'effetto, sentir condannare la resistente convenuta al pagamento di quanto spettante, con vittoria di spese e onorari. A sostegno DEle proprie domande, i ricorrenti hanno esposto: Cont a/ di essere dipendente DEl' in virtù di Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time a far data dal 01-01-2013 con inquadramento nell'ambito DE parametro 175, Area Professionale 2° – Area Operativa Esercizio: Sezione Automobilistico, Filoviario e Tranviario, svolgente le funzioni di Operatore di Gestione e, successivamente, nell'anno 2020 di essere stato inquadrato con parametro 193, Area operativa Esercizio: Sezione ferroviario e metropolitano -Personale viaggiante ( trazione e scorta), svolgente le funzioni di Assistente Coordinatore;
di aver prestato, nel corso DE rapporto lavorativo, lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione DE limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31-12-2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, ex art. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Controparte_4 TPL 28-11-2015 dal 01-01-2016); di aver effettuato, nel periodo
[...] compreso tra il 2014 al 2023, un numero complessivo di ore di straordinario in violazione dei limiti massimi consentiti, per un totale di circa 2.107,98 ore eccedenti rispetto ai limiti previsti, con conseguente danno da usura psico-fisica. Concludeva, pertanto, chiedendo: “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società;
2. Accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto DE ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
3. Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento di € 33.095,28 a favore DE sig. oppure alla somma determinata in via equitativa dal Parte_1 magistrato…5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. Cont b/ : di essere dipendente DEl in virtù di contratto Parte_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time a far data dal 01- 01-2013 con inquadramento nell'ambito DE parametro 180, Area Professionale 3° Mansioni Operative: Manutenzione, Impianti ed Officine, svolgente le funzioni di Operatore Certificatore;
di aver prestato, nel corso DE rapporto lavorativo, lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione DE limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31-12-2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, ex art. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Controparte_4 TPL 28-11-2015 dal 01-01-2016); di aver effettuato, nel periodo
[...] compreso tra il 2019 al 2023, un numero complessivo di ore di straordinario in violazione dei limiti massimi consentiti, per un totale di circa 909,86 ore eccedenti rispetto ai limiti previsti, con conseguente danno da usura psico-fisica. Concludeva, pertanto, chiedendo: “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società;
2. Accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto DE ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario… 4. Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento di € 13,056,49 a favore DE sig. Pt_2 oppure alla somma determinata in via equitativa dal magistrato;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. Si è costituito l che ha eccepito: Controparte_5 preliminarmente la nullità DE ricorso per violazione DEl'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento DEla domanda e , nel merito, l'infondatezza DEla domanda in quanto il lavoro straordinario prestato dai dipendenti era dovuto a eccezionali esigenze tecnico produttive e all'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
la mancata prova DEl'esistenza DE danno da usura psico-fisica in quanto tale danno non sarebbe in re ipsa ma dovrebbe essere provato almeno mediante presunzioni, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale DEl'eventuale diritto al risarcimento DE danno ex art. 2947 c.c., avendo il ricorrente interrotto la prescrizione solo con la notifica DE ricorso;
in via subordinata, la necessità di determinare equitativamente il risarcimento, utilizzando il criterio DEla sola maggiorazione percentuale DE 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e DE 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne, ovvero nella percentuale DE 15% DEl'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua, come previsto nell'accordo sindacale DEl'11/03/2024. Tanto premesso, l'azienda resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale DEl'eventuale diritto al risarcimento DE danno o in subordine la prescrizione decennale DE credito relativamente alla richiesta risarcitoria DEle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento DEla domanda, determinare la misura DE risarcimento DE danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo DE 10%-30% sopra indicato al punto II- e (colonne O e P DEla tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento DEla domanda, riconoscere la misura DE risarcimento DE danno da usura psico-fisica nella percentuale DE 15% DEl'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q DEla tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari DE presente giudizio”. A seguito DE deposito DEle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. la causa veniva decisa. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti DEla motivazione che segue. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità DE ricorso per violazione DEle disposizioni di cui all'art. 414 c.p.c. sollevata dalla società resistente. Il ricorso, infatti, contiene adeguata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni DEla domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando, quindi, rispondente ai requisiti prescritti dalla norma ai fini DEla corretta esplicazione DE diritto di difesa. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il thema decidendum attiene al riconoscimento DE danno da usura psico- fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che: “…il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: ”a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore DE trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 DE CCNL Autoferrotranvieri DE 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa :”il limite massimo DEle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”.
L'art. 27 DElo stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata DEl'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media DEl'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive DE lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione DE diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini DEla determinazione occorre tenere conto DEla gravità DEla prestazione e DEle indicazioni DEla disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza DEla Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psicofisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue dal danno biologico. Mentre, infatti, per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale DE superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione DE diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini DE risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità DElo sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio DEla vicinanza DEla prova e in considerazione DEl'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà DE lavoratore nella prestazione DElo straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità DE lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà DE singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nei periodi specificati in ricorso, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva.
In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che i lavoratori hanno svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite DEle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 DE CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento DEla Suprema Corte, un elemento presuntivo DEl'esistenza DE danno da usura psicofisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico- produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte DE lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità DE lavoro straordinario effettuato. Con riferimento ai periodi in relazione ai quali si chiede il risarcimento, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' Cont Il diritto al risarcimento DE danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione DEl'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi DEl'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Ne deriva, pertanto, che, in applicazione DE termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi a partire dal 01 gennaio 2014 , essendo stato il ricorso notificato in data 01-01-2024 (cfr. pag. 16 memoria di costituzione). Nel caso di specie, la domanda risarcitoria riguarda il periodo dal 01.01.2014 al 31-12-2023 (cfr. prospetto pag. 23 memoria costituzione), quindi interamente rientrante nel termine prescrizionale. Venendo alla verifica concreta DEle ore eccedenti i limiti contrattuali con riferimento alla posizione DE ricorrente Parte_1 occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti. La parte resistente ha prodotto un prospetto dettagliato che evidenzia, per ciascun periodo di 26 settimane dal 2014 al 2023, il numero di ore di straordinario effettuate dal ricorrente e quelle eccedenti il limite di 250 ore (fino al 31 dicembre 2015) e di 150 ore per semestre (limite DEla contrattazione collettiva). Da tale prospetto, che appare più preciso rispetto a quello allegato dal ricorrente, emerge che il sig. ha svolto complessivamente 1.867,94 ore di straordinario Parte_1 eccedenti il limiti ex lege e contrattuale nell'arco DE periodo considerato, di cui circa il 97% di ore diurne e il 3% di ore notturne. Si tratta quindi di un superamento consistente e protratto nel tempo dei limiti contrattuali. Con riferimento alla posizione DE ricorrente , parimenti Parte_2 il periodo richiesto in ricorso e relativo alla liquidazione dei danni da usura psico-fisica, è pienamente rientrante nel termine prescrizionale, riguardando, la domanda risarcitoria, il periodo a far data dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Venendo alla verifica concreta DEle ore eccedenti i limiti contrattuali con riferimento alla posizione DE ricorrente occorre Parte_2 analizzare la documentazione prodotta dalle parti. La parte resistente ha prodotto un prospetto dettagliato che evidenzia, per ciascun periodo di 26 settimane dal 2019 al 2023, il numero di ore di straordinario effettuate dal ricorrente e quelle eccedenti il limite di 150 ore per semestre. Da tale prospetto, che appare più preciso rispetto a quello allegato dal ricorrente, emerge che il sig. ha svolto Pt_2 complessivamente 919,72 ore di straordinario eccedenti il limite contrattuale nell'arco DE periodo considerato, di cui circa il 90% di ore diurne e il 10% di ore notturne. Si tratta quindi di un superamento consistente e protratto nel tempo dei limiti contrattuali. Tanto accertato e passando alla quantificazione DE danno da usura psico- fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione DE quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito DEl'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo DE risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione DE compenso per la medesima attività, in quanto oggetto DE riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione DEla maggiore penosità DEla esecuzione DEla prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro DE pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione DEla maggiore penosità DEla esecuzione DEla prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro DE pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Un valido parametro equitativo, invece, può essere individuato nel Cont Verbale di Accordo DEl'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 e
[...] CP_10 Tale accordo, nell'affrontare la questione DEle “Prestazioni Cont straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura DE 15% DEl'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL DE Controparte_4 28/11/2015. Applicando il criterio DE 15% DE valore DElo straordinario eccedente i limiti contrattuali, che appare equo e conforme alla prassi negoziale DE settore, e considerando che le ore di straordinario eccedenti i limiti sono state, rispettivamente, per di 1.867,94 ore Parte_1 nell'intero periodo considerato, il risarcimento DE danno può essere quantificato nella misura di € 3.359,59 e per il ricorrente Pt_2 le ore eccedenti i limiti sono state 919,72, per cui il
[...] risarcimento DE danno può quantificarsi in Euro 1.508,45. Tali importi si ritengono correttamente calcolati nel prospetto prodotto dalla società resistente e, in ogni caso, non sono stati specificamente contestati dai ricorrenti.
Tali importi appaiono congrui e proporzionati a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali nell'arco degli anni specificamente indicati. Trattandosi di importi già attualizzati alla data DEla domanda, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito DE presente provvedimento. Le spese di lite, in considerazione DEla reciproca soccombenza e DEla complessità DEle questioni trattate si compensano nella misura DE 50%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. In parziale accoglimento DE ricorso, dichiara l'
[...] tenuto al risarcimento DE danno da usura psico-fisica Controparte_1 subito dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore dei signori: a. DEla somma di € 3.359,59 oltre interessi Parte_1 legali dalla data di deposito DEla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
b. DEla somma di € 1.508,45 oltre interessi legali Parte_2 dalla data di deposito DEla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna l al pagamento DEle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 1.400,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore DE procuratore antistatario.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Napoli il 30 maggio 2025. Il Giudice Dott.ssa Simona D'Auria.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice DE Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi DEla Sezione Lavoro, al N. 7085/2024 R.G. e vertente TRA
nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
); nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2 (cf. , entrambi elett.te dom.ti in Brusciano (Na) alla C.F._2 via Camillo Cucca n. 295, presso lo studio DEl'Avv. IGNAZIO SPOSITO (CF.
), che li rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._3 calce al ricorso;
-RICORRENTI- CONTRO
, p. iva con sede in Napoli al Controparte_1 P.IVA_1 Corso Garibaldi, 387, in persona DE Presidente DE Consiglio di Amministrazione dott. nato a [...] il [...] Controparte_2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale C.F._4 Allocca (C.F. ) e dall'avv. Luca Lepre (C.F. C.F._5
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli al Corso C.F._6 Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3 c.p.c. alla memoria difensiva;
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive e risarcimento DE danno. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. _________________________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-03-2024 i ricorrenti in epigrafe hanno Cont convenuto in giudizio l in persona DE legale rappresentante p.t., per sentir accertare e dichiarare l'avvenuto superamento DE massimo DEle ore di straordinario consentite dalla legge e dal CCNL di categoria, la sussistenza DE relativo danno da usura e, per l'effetto, sentir condannare la resistente convenuta al pagamento di quanto spettante, con vittoria di spese e onorari. A sostegno DEle proprie domande, i ricorrenti hanno esposto: Cont a/ di essere dipendente DEl' in virtù di Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time a far data dal 01-01-2013 con inquadramento nell'ambito DE parametro 175, Area Professionale 2° – Area Operativa Esercizio: Sezione Automobilistico, Filoviario e Tranviario, svolgente le funzioni di Operatore di Gestione e, successivamente, nell'anno 2020 di essere stato inquadrato con parametro 193, Area operativa Esercizio: Sezione ferroviario e metropolitano -Personale viaggiante ( trazione e scorta), svolgente le funzioni di Assistente Coordinatore;
di aver prestato, nel corso DE rapporto lavorativo, lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione DE limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31-12-2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, ex art. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Controparte_4 TPL 28-11-2015 dal 01-01-2016); di aver effettuato, nel periodo
[...] compreso tra il 2014 al 2023, un numero complessivo di ore di straordinario in violazione dei limiti massimi consentiti, per un totale di circa 2.107,98 ore eccedenti rispetto ai limiti previsti, con conseguente danno da usura psico-fisica. Concludeva, pertanto, chiedendo: “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società;
2. Accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto DE ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
3. Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento di € 33.095,28 a favore DE sig. oppure alla somma determinata in via equitativa dal Parte_1 magistrato…5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. Cont b/ : di essere dipendente DEl in virtù di contratto Parte_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time a far data dal 01- 01-2013 con inquadramento nell'ambito DE parametro 180, Area Professionale 3° Mansioni Operative: Manutenzione, Impianti ed Officine, svolgente le funzioni di Operatore Certificatore;
di aver prestato, nel corso DE rapporto lavorativo, lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione DE limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31-12-2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, ex art. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Controparte_4 TPL 28-11-2015 dal 01-01-2016); di aver effettuato, nel periodo
[...] compreso tra il 2019 al 2023, un numero complessivo di ore di straordinario in violazione dei limiti massimi consentiti, per un totale di circa 909,86 ore eccedenti rispetto ai limiti previsti, con conseguente danno da usura psico-fisica. Concludeva, pertanto, chiedendo: “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società;
2. Accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto DE ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario… 4. Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento di € 13,056,49 a favore DE sig. Pt_2 oppure alla somma determinata in via equitativa dal magistrato;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. Si è costituito l che ha eccepito: Controparte_5 preliminarmente la nullità DE ricorso per violazione DEl'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento DEla domanda e , nel merito, l'infondatezza DEla domanda in quanto il lavoro straordinario prestato dai dipendenti era dovuto a eccezionali esigenze tecnico produttive e all'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
la mancata prova DEl'esistenza DE danno da usura psico-fisica in quanto tale danno non sarebbe in re ipsa ma dovrebbe essere provato almeno mediante presunzioni, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale DEl'eventuale diritto al risarcimento DE danno ex art. 2947 c.c., avendo il ricorrente interrotto la prescrizione solo con la notifica DE ricorso;
in via subordinata, la necessità di determinare equitativamente il risarcimento, utilizzando il criterio DEla sola maggiorazione percentuale DE 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e DE 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne, ovvero nella percentuale DE 15% DEl'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua, come previsto nell'accordo sindacale DEl'11/03/2024. Tanto premesso, l'azienda resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale DEl'eventuale diritto al risarcimento DE danno o in subordine la prescrizione decennale DE credito relativamente alla richiesta risarcitoria DEle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento DEla domanda, determinare la misura DE risarcimento DE danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo DE 10%-30% sopra indicato al punto II- e (colonne O e P DEla tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento DEla domanda, riconoscere la misura DE risarcimento DE danno da usura psico-fisica nella percentuale DE 15% DEl'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q DEla tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari DE presente giudizio”. A seguito DE deposito DEle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. la causa veniva decisa. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti DEla motivazione che segue. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità DE ricorso per violazione DEle disposizioni di cui all'art. 414 c.p.c. sollevata dalla società resistente. Il ricorso, infatti, contiene adeguata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni DEla domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando, quindi, rispondente ai requisiti prescritti dalla norma ai fini DEla corretta esplicazione DE diritto di difesa. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il thema decidendum attiene al riconoscimento DE danno da usura psico- fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che: “…il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: ”a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore DE trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 DE CCNL Autoferrotranvieri DE 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa :”il limite massimo DEle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”.
L'art. 27 DElo stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata DEl'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media DEl'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive DE lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione DE diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini DEla determinazione occorre tenere conto DEla gravità DEla prestazione e DEle indicazioni DEla disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza DEla Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psicofisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue dal danno biologico. Mentre, infatti, per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale DE superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione DE diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini DE risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità DElo sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio DEla vicinanza DEla prova e in considerazione DEl'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà DE lavoratore nella prestazione DElo straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità DE lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà DE singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nei periodi specificati in ricorso, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva.
In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che i lavoratori hanno svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite DEle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 DE CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento DEla Suprema Corte, un elemento presuntivo DEl'esistenza DE danno da usura psicofisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico- produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte DE lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità DE lavoro straordinario effettuato. Con riferimento ai periodi in relazione ai quali si chiede il risarcimento, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' Cont Il diritto al risarcimento DE danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione DEl'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi DEl'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Ne deriva, pertanto, che, in applicazione DE termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi a partire dal 01 gennaio 2014 , essendo stato il ricorso notificato in data 01-01-2024 (cfr. pag. 16 memoria di costituzione). Nel caso di specie, la domanda risarcitoria riguarda il periodo dal 01.01.2014 al 31-12-2023 (cfr. prospetto pag. 23 memoria costituzione), quindi interamente rientrante nel termine prescrizionale. Venendo alla verifica concreta DEle ore eccedenti i limiti contrattuali con riferimento alla posizione DE ricorrente Parte_1 occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti. La parte resistente ha prodotto un prospetto dettagliato che evidenzia, per ciascun periodo di 26 settimane dal 2014 al 2023, il numero di ore di straordinario effettuate dal ricorrente e quelle eccedenti il limite di 250 ore (fino al 31 dicembre 2015) e di 150 ore per semestre (limite DEla contrattazione collettiva). Da tale prospetto, che appare più preciso rispetto a quello allegato dal ricorrente, emerge che il sig. ha svolto complessivamente 1.867,94 ore di straordinario Parte_1 eccedenti il limiti ex lege e contrattuale nell'arco DE periodo considerato, di cui circa il 97% di ore diurne e il 3% di ore notturne. Si tratta quindi di un superamento consistente e protratto nel tempo dei limiti contrattuali. Con riferimento alla posizione DE ricorrente , parimenti Parte_2 il periodo richiesto in ricorso e relativo alla liquidazione dei danni da usura psico-fisica, è pienamente rientrante nel termine prescrizionale, riguardando, la domanda risarcitoria, il periodo a far data dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Venendo alla verifica concreta DEle ore eccedenti i limiti contrattuali con riferimento alla posizione DE ricorrente occorre Parte_2 analizzare la documentazione prodotta dalle parti. La parte resistente ha prodotto un prospetto dettagliato che evidenzia, per ciascun periodo di 26 settimane dal 2019 al 2023, il numero di ore di straordinario effettuate dal ricorrente e quelle eccedenti il limite di 150 ore per semestre. Da tale prospetto, che appare più preciso rispetto a quello allegato dal ricorrente, emerge che il sig. ha svolto Pt_2 complessivamente 919,72 ore di straordinario eccedenti il limite contrattuale nell'arco DE periodo considerato, di cui circa il 90% di ore diurne e il 10% di ore notturne. Si tratta quindi di un superamento consistente e protratto nel tempo dei limiti contrattuali. Tanto accertato e passando alla quantificazione DE danno da usura psico- fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione DE quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito DEl'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo DE risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione DE compenso per la medesima attività, in quanto oggetto DE riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione DEla maggiore penosità DEla esecuzione DEla prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro DE pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione DEla maggiore penosità DEla esecuzione DEla prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro DE pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Un valido parametro equitativo, invece, può essere individuato nel Cont Verbale di Accordo DEl'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 e
[...] CP_10 Tale accordo, nell'affrontare la questione DEle “Prestazioni Cont straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura DE 15% DEl'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL DE Controparte_4 28/11/2015. Applicando il criterio DE 15% DE valore DElo straordinario eccedente i limiti contrattuali, che appare equo e conforme alla prassi negoziale DE settore, e considerando che le ore di straordinario eccedenti i limiti sono state, rispettivamente, per di 1.867,94 ore Parte_1 nell'intero periodo considerato, il risarcimento DE danno può essere quantificato nella misura di € 3.359,59 e per il ricorrente Pt_2 le ore eccedenti i limiti sono state 919,72, per cui il
[...] risarcimento DE danno può quantificarsi in Euro 1.508,45. Tali importi si ritengono correttamente calcolati nel prospetto prodotto dalla società resistente e, in ogni caso, non sono stati specificamente contestati dai ricorrenti.
Tali importi appaiono congrui e proporzionati a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali nell'arco degli anni specificamente indicati. Trattandosi di importi già attualizzati alla data DEla domanda, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito DE presente provvedimento. Le spese di lite, in considerazione DEla reciproca soccombenza e DEla complessità DEle questioni trattate si compensano nella misura DE 50%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. In parziale accoglimento DE ricorso, dichiara l'
[...] tenuto al risarcimento DE danno da usura psico-fisica Controparte_1 subito dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore dei signori: a. DEla somma di € 3.359,59 oltre interessi Parte_1 legali dalla data di deposito DEla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
b. DEla somma di € 1.508,45 oltre interessi legali Parte_2 dalla data di deposito DEla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna l al pagamento DEle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 1.400,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore DE procuratore antistatario.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Napoli il 30 maggio 2025. Il Giudice Dott.ssa Simona D'Auria.