Art. 1.
E' concesso a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per l'esercizio finanziario 1949-50, un contributo straordinario di L. 100 milioni ed una anticipazione di L. 70 milioni da rimborsarsi in dieci annualita' a cominciare dall'esercizio 1950-51.
E' concesso a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per l'esercizio finanziario 1949-50, un contributo straordinario di L. 100 milioni ed una anticipazione di L. 70 milioni da rimborsarsi in dieci annualita' a cominciare dall'esercizio 1950-51.