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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1222/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1222/2023
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 10,07 innanzi al dott. Silvia Orani, sono comparsi:
per parte opponente l'Avv. MARRONCINI;
per parte opposta l'Avv. SIMONELLI.
Assiste all'udienza la dott. CHIARA MAZZOCCHI, MOT.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. SIMONELLI si riporta alle proprie note conclusive.
L'Avv. MARRONCINI si riporta alle proprie note conclusive. Quanto all'istanza avversaria di sospensione del giudizio, ne rileva l'infondatezza, richiamando l'art. 2738 cc, da cui si desume l'impossibilità di sospendere il giudizio civile in attesa della definizione di quello penale di falso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia per la lettura della Sentenza alle ore 14.00.
A questo punto i Difensori rinunciano alla lettura della Sentenza.
Il verbale viene chiuso alle ore 10,11.
Alle ore 14,00 viene riaperto il verbale, nessuno presente, e il Giudice dà lettura della Sentenza sotto riportata, che si intende in tal modo pubblicata.
pagina 1 di 13 N. R.G. 1222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1222/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Simone Marroncini (C.F. ), con studio in Firenze Via Senese C.F._1
22,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo CP_1 CodiceFiscale_2
ON ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tolfa C.F._3
Via Roma n. 20
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 4702/2022.
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze in composizione monocratica per i fatti esposti, per le ragioni suindicate, dichiarare nullo e inefficace ovvero
annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 4702/2022 e comunque revocarlo, con vittoria di spese,
diritti, e onorari”; e, inoltre, si chiede la condanna del signor ai sensi dell'articolo 96 CP_1
cod.proc.civ. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza, nonché al pagamento in
favore della cassa delle ammende di una somma di denaro ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, in misura non inferiore ad euro 3.000,00 atteso il valore della presente causa (euro 65.000,00
– sessantacinquemila)”. pagina 2 di 13 CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA: “chiede la sospensione del' attuale procedimento ai sensi dell' art ex art 295 C.P.C. in attesa della definizione del procedimento penale incardinato contro lo per il reato di false dichiarazioni ex art 371 c.p.”. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
(d'ora innanzi per brevità solo ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] Pt_1
ingiuntivo n. 4702/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 30/11/2022, con cui le è stato intimato il pagamento, a favore di , della somma di € 65.000,00 in forza di CP_1
scrittura privata recante riconoscimento di debito, oltre a spese della procedura di ingiunzione, chiedendo l'accertamento della nullità, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto o di annullarsi lo stesso, con conseguente revoca e vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente ha disconosciuto specificamente sia la conformità all'originale della copia della scrittura privata e dell'assegno n° 0820500390-08 del
05.10.2012 prodotti dall'opposto nel procedimento monitorio, sia l'autenticità delle sottoscrizioni attribuitele ed apposte sulla scrittura privata e sull'assegno suddetti, non riconducibili al proprio legale rappresentante, sig. , e non riferibili ad alcuno dei propri organi Parte_2
rappresentativi, e ha dedotto:
- che la sentenza del 22.9.2020 della Corte d'Appello di Firenze, emessa all'esito del procedimento penale a carico del sig. in ordine ai reati di falso nelle scritture private CP_1 azionate in monitorio, non fa stato nel presente procedimento civile in quanto reca l'assoluzione dell'imputato per insufficienza o contraddittorietà della prova, attesa l'impossibilità, in difetto di originali, di eseguire la perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta sull'ordine di bonifico, sull'assegno e sulla transazione;
- che nel corso del procedimento penale a carico dell'opposto, i testimoni e Testimone_1 [...]
, rispettivamente amministratrice e legale rappresentante pro tempore della società Pt_2
hanno riferito l'una di non aver mai proceduto alla disposizione di bonifico, l'altro di Pt_1
non aver mai sottoscritto l'assegno (denunciato come smarrito), riferendo inoltre che, all'epoca dei fatti contestati, il sig. , in prova quale procacciatore di affari, aveva piena disponibilità CP_1
di accesso agli uffici della società dai quali era stato trafugato un timbro;
- che anche la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze del 13.3.2017 dà atto che la sig.ra amministratore delegato della società dal 26.10.2011 al 19.5.2016 e poi Testimone_1
pagina 3 di 13 Amministratore Unico fino al 19.6.2017, aveva disconosciuto la firma in calce all'assegno e che la stessa, unitamente al sig. , aveva altresì disconosciuto la firma apposta sulla Parte_2
disposizione di bonifico;
- che la transazione datata 5.10.2012 era stata prodotta solamente in copia dal Sig. CP_1
con l'atto di appello nel processo penale, proposto nella seconda metà del 2017, e la Corte di
Appello aveva constatato anche in quel caso la preclusione ad ogni verifica di autenticità in difetto dell'originale;
- che anche a voler ammettere che la transazione del 5.10.2012 fosse stata sottoscritta dal sig.
, questi, alla suddetta data, non era il legale rappresentante della società, mentre lo Parte_2
era sua madre, sig.ra unica munita dei poteri di impegnare con la sua firma la Testimone_1
Società;
- che la signora sentita come testimone nel procedimento penale a carico Testimone_1 dell'opposto, aveva dichiarato di essere stata contattata nel novembre 2012 dal Direttore della filiale della agenzia delle Sieci (presso cui la società aveva acceso un Controparte_2
conto corrente), al fine di fornire informazioni circa la copertura dell'assegno di euro 56.000,00 emesso in favore del Sig. e di aver riferito, nell'occasione di non aver emesso alcun CP_1
assegno invitandolo a ritirare il titolo di credito;
- che la Signora nel corso della deposizione testimoniale nel procedimento penale, Tes_1
aveva altresì dichiarato di aver verificato che dal libretto di assegni corrispondente a quel numero era stata strappata anche la matrice e lo stesso riportava il timbro della società ed una firma dalla stessa disconosciuta;
- che la Signora ed il sig. avevano inoltre verificato che un timbro della società Tes_1 Pt_2
era stato sottratto;
- che la teste cognata dell'opposto, sentita nel procedimento penale di cui Testimone_2 sopra, aveva dichiarato di essere stata delegata dal sig. all'incasso dell'assegno da CP_1 versarsi su conto corrente intestato all'opposto (con ciò facendo intendere che il titolo di credito indicasse quale beneficiario il sig. ), mentre l'assegno prodotto in monitorio è privo CP_1 dell'indicazione del beneficiario;
- che vi sono incongruenze negli importi indicati nella transazione e nell' assegno atteso che il sig. afferma che con la transazione disconosciuta la società si sarebbe impegnata a CP_1
pagina 4 di 13 versargli la somma di € 65.500,00 mentre nella transazione prodotta dall'opposto la cifra allo stesso spettante è indicata in € 65.600,00 e nel ricorso monitorio in € 65.000,00;
- che l'opposto si è reso responsabile di una serie di reati appropriativi a danno della Pt_1
come risultanti da pronuncia del Tribunale di Lodi, confermata dalla Corte di Appello di Milano.
Costituitosi regolarmente in giudizio, l'opposto ha eccepito la tardività, CP_1 improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
A sostegno delle proprie domande, l'opposto ha dedotto:
- la tardività della contestazione sul difetto di autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata e sull'assegno, per non avere l'opponente sollevato detta censura nel primo atto difensivo utile, nel corso del processo penale di appello;
- che i diversi difensori che lo avevano assistito, avevano già prodotto la scrittura transattiva in precedenti giudizi e, dunque, ben avrebbe potuto l'opponente disconoscere l'autenticità di detti documenti prima della presente opposizione;
- di aver lavorato alle dipendenze della società opponente, in forza di contratto documentato dalla scrittura privata e dall'assegno prodotti in copia;
- di essere impossibilitato alla produzione in originale dell'assegno essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data in cui il titolo era stato presentato all' incasso e di essersi comunque attivato presso le Banche interessate inoltrando (con esito negativo) la relativa richiesta di trasmissione dell'originale.
Rigettata l'istanza dell'opposto, di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, il
Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, chiesti dalle parti, e fissato l'udienza di ammissione delle prove, sostituita con trattazione scritta. All'esito, attesa l'inammissibilità delle prove dedotte dall'opposto e constatato che la causa risultava matura per la decisione sulla scorta dei documenti agli atti, ha fissato al 14.1.2024 l'udienza per la discussione orale della causa e la pronuncia di sentenza contestuale, differita d'ufficio al
21.1.2025.
A tale data il Difensore dell'opposto, munito di procura speciale, ha deferito il giuramento decisorio dell'opponente, ammesso dal Giudice, che ha fissato per l'assunzione l'udienza del pagina 5 di 13 26.2.2025, alla quale il Legale Rapp.te pt di Sig. , ha prestato il Pt_1 Parte_2
giuramento sui capitoli dedotti dalla controparte.
All'udienza in data odierna, fissata per la discussione orale, l'opponente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione e l'opposto, dato atto di aver sporto denuncia querela per il reato di falso giuramento della parte nei confronti del Sig.
, Legale Rapp.te p.t. dell'opponente, ha chiesto sospendersi il presente giudizio a Parte_2 norma dell'art. 295 cpc.
* * *
1. Sull'istanza di sospensione necessaria del giudizio.
Per giurisprudenza consolidata, “la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma
2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.”
(cfr., ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 12999 del 15/05/2019 (Rv. 653913 - 01)).
Più in dettaglio, l'espressione pregiudizialità in senso tecnico-giuridico “indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda
l'effetto (ad esempio: la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto) ed integra la «questione pregiudiziale»”, mentre con la locuzione pregiudizialità in senso logico “si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il
«punto pregiudiziale»” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14060 del 26/07/2004).
Ebbene, nel caso di specie, difetta la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, non dovendosi decidere in altro procedimento una questione pregiudiziale rispetto a quella oggetto della presente causa, presupposto indefettibile per la sospensione necessaria invocata dall'opposto.
pagina 6 di 13 Invero, in primo luogo, la proposizione di denuncia querela è insufficiente a determinare la pendenza di un processo penale in contemporanea al presente giudizio civile, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento consolidato per cui “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso l'ordinanza con la quale il giudice civile aveva sospeso il giudizio relativo all'accertamento di un suo credito professionale sul presupposto della mera presentazione, dalla parte patrocinata, di una querela di falso relativa alla sottoscrizione della "procura ad litem")” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11688 del
14/05/2018; conforme ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21954 del 30/07/2021).
In ogni caso, richiamato il disposto di cui all'art. 2738 comma 1 cpc a mente del quale “Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso”, è evidente il difetto di pregiudizialità, posto che - anche laddove alla querela della parte che ha deferito il giuramento fosse già seguita la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio – l'esito del processo penale si sarebbe profilato come del tutto privo di conseguenze rispetto al presente giudizio civile in cui il giuramento è stato prestato.
Tanto chiarito, l'istanza di sospensione avanzata dall'opposto ai sensi dell'art. 295 cpc deve essere rigettata.
2. Sul credito dell'opposto.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per il motivo assorbente che il Legale
Rappresentante della Società opponente, Sig. , ha prestato il giuramento decisorio Parte_2 ritualmente deferito dall'opposto ed ammesso dal Giudice (sull'ammissibilità del giuramento in causa vertente su contratto per cui la forma scritta è necessaria ad probationem si veda l'art. 2739 cc e Cass Sez. 3, Sentenza n. 4342 del 19/11/1976), giurando essere inesistente il credito azionato dal Sig. in monitorio e derivante da scrittura privata di transazione, mai sottoscritta. CP_1
pagina 7 di 13 A riguardo, infatti, è sufficiente richiamare il disposto di cui all'art. 2738 cc con riferimento all'efficacia del giuramento decisorio, dalla cui prestazione ad opera della parte a cui sia deferito o riferito dipende la decisione del Giudice, vincolato a pronunciarsi in conformità.
3. Sul disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dell'opponente.
Ad abundantiam, si osserva quanto segue in ordine alla fondatezza, per plurimi motivi, dell'opposizione ed alla conseguente inesistenza del credito posto a fondamento della domanda dell'opposto.
In primo luogo, avuto riguardo al disconoscimento dei documenti – la scrittura privata e l'assegno N° 0820500390-08 del 05.10.2012, allegato 1 al ricorso per decreto ingiuntivo - posti a fondamento della pretesa creditoria, l'eccezione di tardività sollevata dall'opposto per non avervi l'opponente dato luogo con il primo atto difensivo utile nel corso del procedimento penale a suo carico, è infondata, essendo il disconoscimento effettuato con atto di citazione in opposizione a
DI tempestivo e specifico a norma degli artt. 214 e ss cpc, in quanto:
- articolato nel primo atto difensivo utile (citazione in opposizione);
- accompagnato da una dettagliata indicazione dei motivi di non autenticità delle firme;
- provvisto della precisazione che le sottoscrizioni non sono riconducibili ad alcuno dei soggetti che hanno ricoperto cariche sociali all'interno della Parte_3
A riguardo, infatti, è destituita di fondamento l'affermazione dell'opposto secondo cui l'opponente avrebbe tenuto, prima del presente giudizio, una condotta incompatibile con la volontà di disconoscere le sottoscrizioni, avendo al contrario la provveduto a Parte_3 formalizzare la denuncia di smarrimento dell'assegno prima della produzione di detto titolo nel procedimento penale d'appello nei confronti dell'odierno opposto.
Inoltre, sempre in epoca antecedente al deposito del DI, il sig. attuale Legale Testimone_3
Rapp.te p.t. di sentito come testimone nel procedimento penale, ha negato di aver Pt_1
apposto la propria firma sul titolo di credito in questione, condotta ancora una volta inconciliabile con il riconoscimento implicito dedotto dall'opposta in questa sede.
Pertanto, richiamato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si
pagina 8 di 13 inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (…)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017), deve concludersi che nel caso di specie il disconoscimento contenuto nell'atto di citazione in opposizione non si pone in contrasto con la pregressa condotta dell'opponente, la quale, al contrario ha compiuto prima del presente procedimento civile atti inconciliabili con la volontà di riconoscere le scritture private azionate in monitorio.
Accertata, per quanto esposto, la condotta dell'opponente in contrasto con la volontà di riconoscere come proprie le firme apposte sui documenti azionati in monitorio, occorre precisare che, con riferimento al disconoscimento della conformità della copia al suo originale ed al disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni, trovano applicazione l'art. 2719 cod. civ. ed il combinato disposto degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non l'ha disconosciuta, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Alla stregua di tale principio, deve essere individuata, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito qual è quello che origina da un decreto ingiuntivo, la “prima risposta” nell'atto di citazione in opposizione. Ne consegue che il disconoscimento in questa sede compiuto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è certamente tempestivo.
Quanto al suo contenuto, il disconoscimento formalizzato con l'opposizione, è circostanziato e reca una dettagliata allegazione dei motivi e delle prove della non autenticità delle firme, dando atto di circostanze emerse nel procedimento penale conclusosi con Sentenza del 22.9.2020 della
Corte d'Appello di Firenze, Sezione Penale, di assoluzione dell'opposto (inidonea a fare stato nel presente giudizio in quanto pronunciata con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530 cpp per insufficienza o contraddittorietà della prova, attesa l'impossibilità, in difetto di originali, di eseguire la perizia calligrafica sulle sottoscrizioni apposte sull'ordine di bonifico, sull'assegno e sulla transazione), ovvero che:
pagina 9 di 13 - nel corso del procedimento penale, i testimoni e Testimone_1 Parte_2 rispettivamente amministratrice all'epoca dei fatti e odierno legale rappresentante pro tempore della società, avevano riferito l'una di non aver mai proceduto alla disposizione di bonifico,
l'altro di non aver mai sottoscritto tale assegno (denunciato come smarrito);
- la transazione datata 5.10.2012 era stata prodotta solamente in copia dal Sig. CP_1
quale allegato all'atto di appello nel processo penale, proposto nella seconda metà del 2017;
- sentita come teste nel procedimento penale, ha dichiarato di essere stata Testimone_1
contattata nel novembre 2012 dal Direttore della filiale della agenzia CP_2 CP_2
delle Sieci (presso era acceso un conto corrente della ), al fine di fornire informazioni Pt_3 circa la solvibilità dell'assegno di € 56.000,00 in favore del Sig. e di aver riferito di non CP_1
aver emesso alcun assegno;
- sussistono inoltre incongruenze circa l'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'assegno avendo la Signora cognata dell'opposto e testimone nel procedimento penale, Testimone_2 dichiarato in tale sede di essere stata incaricata dal sig. di incassare l'assegno CP_1
versandolo su un conto riferibile allo stesso e che dunque l'assegno indicava quale beneficiario l'opposto, mentre il titolo di credito prodotto in monitorio è privo dell'indicazione del beneficiario, con conseguenti criticità anche in ordine alla prova circa l'effettiva legittimazione ad agire da parte del sig. ; CP_1
- sono ravvisabili incongruenze, altresì, negli importi indicati nella transazione e nell' assegno atteso che il sig. afferma che con la transazione disconosciuta la società si sarebbe CP_1 impegnata a versargli la somma di € 65.500,00 mentre nella transazione prodotta dall'opposto detta cifra viene quantificata in € 65.600,00 e nel ricorso in € 65.000,00.
4. Sull'inefficacia probatoria delle scritture disconosciute e sulla mancanza di ulteriori prove del credito.
A fronte del disconoscimento ritualmente effettuato dall'opponente, l'opposto non ha assolto all'onere a suo carico in forza dell'art. 216 cpc, a mente del quale “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.
Invero, con comparsa di costituzione e risposta così come nel prosieguo della causa, l'opposto non ha dichiarato espressamente di volersi valere delle scritture disconosciute, né ha instato per la verificazione delle firme, limitandosi ad eccepire la decadenza dell'opponente dal termine per il pagina 10 di 13 disconoscimento in ragione dell'acquiescenza prestata rispetto all'utilizzo delle scritture recanti le firme attribuitele e a dare atto di aver inoltrato, mediante il proprio Legale, la richiesta ai precedenti Procuratori ed agli Istituti di Credito che ne avevano la custodia, di fargli pervenire gli originali delle scritture disconosciute ed altra documentazione volta a suffragare le proprie tesi difensive.
Ebbene, in primo luogo, le affermazioni dell'opposto circa la condotta acquiescente dell'opponente sono del tutto prive di fondamento, avendo la Società – come sopra Pt_1
visto – tenuto una condotta radicalmente incompatibile con la volontà di riconoscere come a sé riconducibili le sottoscrizioni apposte sulle scritture azionate in monitorio e attribuitele.
In secondo luogo, le allegazioni in ordine alla propria ricerca delle scritture in originale da parte dell'opposto sono generiche e del tutto indimostrate (è insufficiente la produzione di corrispondenza in copia, non suffragata quantomeno da prove orali), nonché irrilevanti, stante la mancata dichiarazione di questi di intendere valersi dei documenti disconosciuti.
Per tutto quanto esposto, le scritture private disconosciute dall'opponente e recanti il riconoscimento del debito attribuitole, sono prive di efficacia probatoria nel presente giudizio (ex multis: Cass. civ. n. 3602/2024 conforme a Cass civ. 27506/2017; Cass civ. n. 22590/2014).
A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dal convenuto in opposizione presenta ulteriori criticità, che ne inficiano l'efficacia probatoria, atteso che:
- la scrittura privata in questa sede disconosciuta è stata prodotta solo in copia e reca una sottoscrizione non riconducibile ad alcun soggetto con poteri di rappresentanza (il sig. Pt_2
alla data di sottoscrizione evincibile dalla scrittura non era legale rappresentante della
; Pt_1
- quanto all'assegno n. 0820500390-08, l'importo riportato sul titolo, € 56.000,00, è diverso rispetto alla somma indicata nel ricorso monitorio (€ 65.000,00);
In ogni caso, a monte, atteso che l'opposto ha fondato la propria pretesa creditoria su un rapporto di lavoro con la società a suo dire documentato dalla scrittura privata di transazione e Pt_1
dall'assegno prodotti in copia, in realtà privi di efficacia probatoria, per quanto esposto - non risulta altrimenti provato il rapporto giuridico sottostante che avrebbe dato origine al credito, non rinvenendosi in atti un contratto di lavoro scritto, buste paga, comunicazioni inerenti al rapporto lavorativo, e non essendo state articolate istanza di prova orale sul punto.
Per tutto quanto esposto, accolta l'opposizione, sussistono i presupposti per la revoca del DI. pagina 11 di 13
5. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte opposta, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per tutte le fasi del giudizio.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Proseguendo, è fondata la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc dall'opponente con memoria autorizzata depositata in vista dell'odierna udienza di discussione orale, per il cui accoglimento la Difesa della parte vittoriosa ha espressamente insistito all'atto della precisazione delle conclusioni, come da verbale che precede.
Sul punto occorre premettere che non è ostativa la mancata proposizione nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, dal momento che la domanda, rinvenendo il fatto costitutivo in una iniziativa o attività inerente allo svolgimento del giudizio, è indubbiamente svincolata dalle preclusioni assertive operanti nel procedimento di cognizione: in quanto diretta a far valere le conseguenze derivanti dalla risoluzione della controversia, costituisce infatti una mera integrazione della domanda formulata dalla parte, non determina alterazione del thema decidendum e può essere avanzata per la prima volta sino all'udienza di precisazione delle conclusioni ( in questo senso ex multis Cass. 15964/2009; 3941/2002; CdA. Torino 5.1.2021; CdA. Roma 26.1.2009; Trib. Roma
4.9.2009).
Nel merito, la domanda è fondata, essendo indubitabile l'irragionevolezza dell'iniziativa giudiziaria della parte integralmente soccombente, basata su scritture private depositate in copia, disconosciute e di cui l'opponente non ha mai dichiarato di volersi valere, omettendo di depositare gli originali ed essendo consapevole della loro irreperibilità, mancando di produrre documenti ulteriori e di articolare istanze di prova diverse dal deferimento del giuramento decisorio, di cui era del tutto probabile l'esito sfavorevole.
Oltre all'integrale soccombenza dell'opponente, ricorre altresì l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave di cui all'art. 96 cpc, essendo condivisibile l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "la responsabilità aggravata (...) esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
pagina 12 di 13 l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" (Cassazione civile, sez. un., 27/11/2019, n. 31030).
Ciò detto, l'opponente viene condannato al pagamento a favore dell'opposta, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 comma I cpc, della somma ritenuta congrua di € 1400,00, pari alla decima parte delle spese di lite, con arrotondamento per difetto, oltre interessi legali dalla data odierna, in cui ha luogo la liquidazione, al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
E' invece inaccoglibile la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc, norma introdotta dal D. Lgs. 149/2022 e applicabile alle cause introdotte successivamente al febbraio 2023 per espressa previsione dell'art. art. 35 D. Lgs. cit. (“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”), laddove invece il presente giudizio è stato introdotto con deposito del ricorso monitorio in epoca antecedente (argomentando ex artt. 643 e 38 cpc: Cass. Cass. Sez. U, Sentenza n. 927 del
13/01/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
4702/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite che si liquidano in € 406,50 per esborsi non imponibili, € 14.103,00 per
[...]
compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge;
3) CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 1400,00 a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
[...]
96 cpc, oltre interessi come da parte motiva.
Firenze, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1222/2023
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 10,07 innanzi al dott. Silvia Orani, sono comparsi:
per parte opponente l'Avv. MARRONCINI;
per parte opposta l'Avv. SIMONELLI.
Assiste all'udienza la dott. CHIARA MAZZOCCHI, MOT.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. SIMONELLI si riporta alle proprie note conclusive.
L'Avv. MARRONCINI si riporta alle proprie note conclusive. Quanto all'istanza avversaria di sospensione del giudizio, ne rileva l'infondatezza, richiamando l'art. 2738 cc, da cui si desume l'impossibilità di sospendere il giudizio civile in attesa della definizione di quello penale di falso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia per la lettura della Sentenza alle ore 14.00.
A questo punto i Difensori rinunciano alla lettura della Sentenza.
Il verbale viene chiuso alle ore 10,11.
Alle ore 14,00 viene riaperto il verbale, nessuno presente, e il Giudice dà lettura della Sentenza sotto riportata, che si intende in tal modo pubblicata.
pagina 1 di 13 N. R.G. 1222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1222/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Simone Marroncini (C.F. ), con studio in Firenze Via Senese C.F._1
22,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo CP_1 CodiceFiscale_2
ON ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tolfa C.F._3
Via Roma n. 20
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 4702/2022.
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze in composizione monocratica per i fatti esposti, per le ragioni suindicate, dichiarare nullo e inefficace ovvero
annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 4702/2022 e comunque revocarlo, con vittoria di spese,
diritti, e onorari”; e, inoltre, si chiede la condanna del signor ai sensi dell'articolo 96 CP_1
cod.proc.civ. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza, nonché al pagamento in
favore della cassa delle ammende di una somma di denaro ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, in misura non inferiore ad euro 3.000,00 atteso il valore della presente causa (euro 65.000,00
– sessantacinquemila)”. pagina 2 di 13 CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA: “chiede la sospensione del' attuale procedimento ai sensi dell' art ex art 295 C.P.C. in attesa della definizione del procedimento penale incardinato contro lo per il reato di false dichiarazioni ex art 371 c.p.”. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
(d'ora innanzi per brevità solo ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] Pt_1
ingiuntivo n. 4702/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 30/11/2022, con cui le è stato intimato il pagamento, a favore di , della somma di € 65.000,00 in forza di CP_1
scrittura privata recante riconoscimento di debito, oltre a spese della procedura di ingiunzione, chiedendo l'accertamento della nullità, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto o di annullarsi lo stesso, con conseguente revoca e vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente ha disconosciuto specificamente sia la conformità all'originale della copia della scrittura privata e dell'assegno n° 0820500390-08 del
05.10.2012 prodotti dall'opposto nel procedimento monitorio, sia l'autenticità delle sottoscrizioni attribuitele ed apposte sulla scrittura privata e sull'assegno suddetti, non riconducibili al proprio legale rappresentante, sig. , e non riferibili ad alcuno dei propri organi Parte_2
rappresentativi, e ha dedotto:
- che la sentenza del 22.9.2020 della Corte d'Appello di Firenze, emessa all'esito del procedimento penale a carico del sig. in ordine ai reati di falso nelle scritture private CP_1 azionate in monitorio, non fa stato nel presente procedimento civile in quanto reca l'assoluzione dell'imputato per insufficienza o contraddittorietà della prova, attesa l'impossibilità, in difetto di originali, di eseguire la perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta sull'ordine di bonifico, sull'assegno e sulla transazione;
- che nel corso del procedimento penale a carico dell'opposto, i testimoni e Testimone_1 [...]
, rispettivamente amministratrice e legale rappresentante pro tempore della società Pt_2
hanno riferito l'una di non aver mai proceduto alla disposizione di bonifico, l'altro di Pt_1
non aver mai sottoscritto l'assegno (denunciato come smarrito), riferendo inoltre che, all'epoca dei fatti contestati, il sig. , in prova quale procacciatore di affari, aveva piena disponibilità CP_1
di accesso agli uffici della società dai quali era stato trafugato un timbro;
- che anche la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze del 13.3.2017 dà atto che la sig.ra amministratore delegato della società dal 26.10.2011 al 19.5.2016 e poi Testimone_1
pagina 3 di 13 Amministratore Unico fino al 19.6.2017, aveva disconosciuto la firma in calce all'assegno e che la stessa, unitamente al sig. , aveva altresì disconosciuto la firma apposta sulla Parte_2
disposizione di bonifico;
- che la transazione datata 5.10.2012 era stata prodotta solamente in copia dal Sig. CP_1
con l'atto di appello nel processo penale, proposto nella seconda metà del 2017, e la Corte di
Appello aveva constatato anche in quel caso la preclusione ad ogni verifica di autenticità in difetto dell'originale;
- che anche a voler ammettere che la transazione del 5.10.2012 fosse stata sottoscritta dal sig.
, questi, alla suddetta data, non era il legale rappresentante della società, mentre lo Parte_2
era sua madre, sig.ra unica munita dei poteri di impegnare con la sua firma la Testimone_1
Società;
- che la signora sentita come testimone nel procedimento penale a carico Testimone_1 dell'opposto, aveva dichiarato di essere stata contattata nel novembre 2012 dal Direttore della filiale della agenzia delle Sieci (presso cui la società aveva acceso un Controparte_2
conto corrente), al fine di fornire informazioni circa la copertura dell'assegno di euro 56.000,00 emesso in favore del Sig. e di aver riferito, nell'occasione di non aver emesso alcun CP_1
assegno invitandolo a ritirare il titolo di credito;
- che la Signora nel corso della deposizione testimoniale nel procedimento penale, Tes_1
aveva altresì dichiarato di aver verificato che dal libretto di assegni corrispondente a quel numero era stata strappata anche la matrice e lo stesso riportava il timbro della società ed una firma dalla stessa disconosciuta;
- che la Signora ed il sig. avevano inoltre verificato che un timbro della società Tes_1 Pt_2
era stato sottratto;
- che la teste cognata dell'opposto, sentita nel procedimento penale di cui Testimone_2 sopra, aveva dichiarato di essere stata delegata dal sig. all'incasso dell'assegno da CP_1 versarsi su conto corrente intestato all'opposto (con ciò facendo intendere che il titolo di credito indicasse quale beneficiario il sig. ), mentre l'assegno prodotto in monitorio è privo CP_1 dell'indicazione del beneficiario;
- che vi sono incongruenze negli importi indicati nella transazione e nell' assegno atteso che il sig. afferma che con la transazione disconosciuta la società si sarebbe impegnata a CP_1
pagina 4 di 13 versargli la somma di € 65.500,00 mentre nella transazione prodotta dall'opposto la cifra allo stesso spettante è indicata in € 65.600,00 e nel ricorso monitorio in € 65.000,00;
- che l'opposto si è reso responsabile di una serie di reati appropriativi a danno della Pt_1
come risultanti da pronuncia del Tribunale di Lodi, confermata dalla Corte di Appello di Milano.
Costituitosi regolarmente in giudizio, l'opposto ha eccepito la tardività, CP_1 improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
A sostegno delle proprie domande, l'opposto ha dedotto:
- la tardività della contestazione sul difetto di autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata e sull'assegno, per non avere l'opponente sollevato detta censura nel primo atto difensivo utile, nel corso del processo penale di appello;
- che i diversi difensori che lo avevano assistito, avevano già prodotto la scrittura transattiva in precedenti giudizi e, dunque, ben avrebbe potuto l'opponente disconoscere l'autenticità di detti documenti prima della presente opposizione;
- di aver lavorato alle dipendenze della società opponente, in forza di contratto documentato dalla scrittura privata e dall'assegno prodotti in copia;
- di essere impossibilitato alla produzione in originale dell'assegno essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data in cui il titolo era stato presentato all' incasso e di essersi comunque attivato presso le Banche interessate inoltrando (con esito negativo) la relativa richiesta di trasmissione dell'originale.
Rigettata l'istanza dell'opposto, di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, il
Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, chiesti dalle parti, e fissato l'udienza di ammissione delle prove, sostituita con trattazione scritta. All'esito, attesa l'inammissibilità delle prove dedotte dall'opposto e constatato che la causa risultava matura per la decisione sulla scorta dei documenti agli atti, ha fissato al 14.1.2024 l'udienza per la discussione orale della causa e la pronuncia di sentenza contestuale, differita d'ufficio al
21.1.2025.
A tale data il Difensore dell'opposto, munito di procura speciale, ha deferito il giuramento decisorio dell'opponente, ammesso dal Giudice, che ha fissato per l'assunzione l'udienza del pagina 5 di 13 26.2.2025, alla quale il Legale Rapp.te pt di Sig. , ha prestato il Pt_1 Parte_2
giuramento sui capitoli dedotti dalla controparte.
All'udienza in data odierna, fissata per la discussione orale, l'opponente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione e l'opposto, dato atto di aver sporto denuncia querela per il reato di falso giuramento della parte nei confronti del Sig.
, Legale Rapp.te p.t. dell'opponente, ha chiesto sospendersi il presente giudizio a Parte_2 norma dell'art. 295 cpc.
* * *
1. Sull'istanza di sospensione necessaria del giudizio.
Per giurisprudenza consolidata, “la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma
2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.”
(cfr., ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 12999 del 15/05/2019 (Rv. 653913 - 01)).
Più in dettaglio, l'espressione pregiudizialità in senso tecnico-giuridico “indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda
l'effetto (ad esempio: la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto) ed integra la «questione pregiudiziale»”, mentre con la locuzione pregiudizialità in senso logico “si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il
«punto pregiudiziale»” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14060 del 26/07/2004).
Ebbene, nel caso di specie, difetta la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, non dovendosi decidere in altro procedimento una questione pregiudiziale rispetto a quella oggetto della presente causa, presupposto indefettibile per la sospensione necessaria invocata dall'opposto.
pagina 6 di 13 Invero, in primo luogo, la proposizione di denuncia querela è insufficiente a determinare la pendenza di un processo penale in contemporanea al presente giudizio civile, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento consolidato per cui “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso l'ordinanza con la quale il giudice civile aveva sospeso il giudizio relativo all'accertamento di un suo credito professionale sul presupposto della mera presentazione, dalla parte patrocinata, di una querela di falso relativa alla sottoscrizione della "procura ad litem")” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11688 del
14/05/2018; conforme ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21954 del 30/07/2021).
In ogni caso, richiamato il disposto di cui all'art. 2738 comma 1 cpc a mente del quale “Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso”, è evidente il difetto di pregiudizialità, posto che - anche laddove alla querela della parte che ha deferito il giuramento fosse già seguita la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio – l'esito del processo penale si sarebbe profilato come del tutto privo di conseguenze rispetto al presente giudizio civile in cui il giuramento è stato prestato.
Tanto chiarito, l'istanza di sospensione avanzata dall'opposto ai sensi dell'art. 295 cpc deve essere rigettata.
2. Sul credito dell'opposto.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per il motivo assorbente che il Legale
Rappresentante della Società opponente, Sig. , ha prestato il giuramento decisorio Parte_2 ritualmente deferito dall'opposto ed ammesso dal Giudice (sull'ammissibilità del giuramento in causa vertente su contratto per cui la forma scritta è necessaria ad probationem si veda l'art. 2739 cc e Cass Sez. 3, Sentenza n. 4342 del 19/11/1976), giurando essere inesistente il credito azionato dal Sig. in monitorio e derivante da scrittura privata di transazione, mai sottoscritta. CP_1
pagina 7 di 13 A riguardo, infatti, è sufficiente richiamare il disposto di cui all'art. 2738 cc con riferimento all'efficacia del giuramento decisorio, dalla cui prestazione ad opera della parte a cui sia deferito o riferito dipende la decisione del Giudice, vincolato a pronunciarsi in conformità.
3. Sul disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dell'opponente.
Ad abundantiam, si osserva quanto segue in ordine alla fondatezza, per plurimi motivi, dell'opposizione ed alla conseguente inesistenza del credito posto a fondamento della domanda dell'opposto.
In primo luogo, avuto riguardo al disconoscimento dei documenti – la scrittura privata e l'assegno N° 0820500390-08 del 05.10.2012, allegato 1 al ricorso per decreto ingiuntivo - posti a fondamento della pretesa creditoria, l'eccezione di tardività sollevata dall'opposto per non avervi l'opponente dato luogo con il primo atto difensivo utile nel corso del procedimento penale a suo carico, è infondata, essendo il disconoscimento effettuato con atto di citazione in opposizione a
DI tempestivo e specifico a norma degli artt. 214 e ss cpc, in quanto:
- articolato nel primo atto difensivo utile (citazione in opposizione);
- accompagnato da una dettagliata indicazione dei motivi di non autenticità delle firme;
- provvisto della precisazione che le sottoscrizioni non sono riconducibili ad alcuno dei soggetti che hanno ricoperto cariche sociali all'interno della Parte_3
A riguardo, infatti, è destituita di fondamento l'affermazione dell'opposto secondo cui l'opponente avrebbe tenuto, prima del presente giudizio, una condotta incompatibile con la volontà di disconoscere le sottoscrizioni, avendo al contrario la provveduto a Parte_3 formalizzare la denuncia di smarrimento dell'assegno prima della produzione di detto titolo nel procedimento penale d'appello nei confronti dell'odierno opposto.
Inoltre, sempre in epoca antecedente al deposito del DI, il sig. attuale Legale Testimone_3
Rapp.te p.t. di sentito come testimone nel procedimento penale, ha negato di aver Pt_1
apposto la propria firma sul titolo di credito in questione, condotta ancora una volta inconciliabile con il riconoscimento implicito dedotto dall'opposta in questa sede.
Pertanto, richiamato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si
pagina 8 di 13 inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (…)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017), deve concludersi che nel caso di specie il disconoscimento contenuto nell'atto di citazione in opposizione non si pone in contrasto con la pregressa condotta dell'opponente, la quale, al contrario ha compiuto prima del presente procedimento civile atti inconciliabili con la volontà di riconoscere le scritture private azionate in monitorio.
Accertata, per quanto esposto, la condotta dell'opponente in contrasto con la volontà di riconoscere come proprie le firme apposte sui documenti azionati in monitorio, occorre precisare che, con riferimento al disconoscimento della conformità della copia al suo originale ed al disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni, trovano applicazione l'art. 2719 cod. civ. ed il combinato disposto degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non l'ha disconosciuta, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Alla stregua di tale principio, deve essere individuata, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito qual è quello che origina da un decreto ingiuntivo, la “prima risposta” nell'atto di citazione in opposizione. Ne consegue che il disconoscimento in questa sede compiuto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è certamente tempestivo.
Quanto al suo contenuto, il disconoscimento formalizzato con l'opposizione, è circostanziato e reca una dettagliata allegazione dei motivi e delle prove della non autenticità delle firme, dando atto di circostanze emerse nel procedimento penale conclusosi con Sentenza del 22.9.2020 della
Corte d'Appello di Firenze, Sezione Penale, di assoluzione dell'opposto (inidonea a fare stato nel presente giudizio in quanto pronunciata con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530 cpp per insufficienza o contraddittorietà della prova, attesa l'impossibilità, in difetto di originali, di eseguire la perizia calligrafica sulle sottoscrizioni apposte sull'ordine di bonifico, sull'assegno e sulla transazione), ovvero che:
pagina 9 di 13 - nel corso del procedimento penale, i testimoni e Testimone_1 Parte_2 rispettivamente amministratrice all'epoca dei fatti e odierno legale rappresentante pro tempore della società, avevano riferito l'una di non aver mai proceduto alla disposizione di bonifico,
l'altro di non aver mai sottoscritto tale assegno (denunciato come smarrito);
- la transazione datata 5.10.2012 era stata prodotta solamente in copia dal Sig. CP_1
quale allegato all'atto di appello nel processo penale, proposto nella seconda metà del 2017;
- sentita come teste nel procedimento penale, ha dichiarato di essere stata Testimone_1
contattata nel novembre 2012 dal Direttore della filiale della agenzia CP_2 CP_2
delle Sieci (presso era acceso un conto corrente della ), al fine di fornire informazioni Pt_3 circa la solvibilità dell'assegno di € 56.000,00 in favore del Sig. e di aver riferito di non CP_1
aver emesso alcun assegno;
- sussistono inoltre incongruenze circa l'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'assegno avendo la Signora cognata dell'opposto e testimone nel procedimento penale, Testimone_2 dichiarato in tale sede di essere stata incaricata dal sig. di incassare l'assegno CP_1
versandolo su un conto riferibile allo stesso e che dunque l'assegno indicava quale beneficiario l'opposto, mentre il titolo di credito prodotto in monitorio è privo dell'indicazione del beneficiario, con conseguenti criticità anche in ordine alla prova circa l'effettiva legittimazione ad agire da parte del sig. ; CP_1
- sono ravvisabili incongruenze, altresì, negli importi indicati nella transazione e nell' assegno atteso che il sig. afferma che con la transazione disconosciuta la società si sarebbe CP_1 impegnata a versargli la somma di € 65.500,00 mentre nella transazione prodotta dall'opposto detta cifra viene quantificata in € 65.600,00 e nel ricorso in € 65.000,00.
4. Sull'inefficacia probatoria delle scritture disconosciute e sulla mancanza di ulteriori prove del credito.
A fronte del disconoscimento ritualmente effettuato dall'opponente, l'opposto non ha assolto all'onere a suo carico in forza dell'art. 216 cpc, a mente del quale “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.
Invero, con comparsa di costituzione e risposta così come nel prosieguo della causa, l'opposto non ha dichiarato espressamente di volersi valere delle scritture disconosciute, né ha instato per la verificazione delle firme, limitandosi ad eccepire la decadenza dell'opponente dal termine per il pagina 10 di 13 disconoscimento in ragione dell'acquiescenza prestata rispetto all'utilizzo delle scritture recanti le firme attribuitele e a dare atto di aver inoltrato, mediante il proprio Legale, la richiesta ai precedenti Procuratori ed agli Istituti di Credito che ne avevano la custodia, di fargli pervenire gli originali delle scritture disconosciute ed altra documentazione volta a suffragare le proprie tesi difensive.
Ebbene, in primo luogo, le affermazioni dell'opposto circa la condotta acquiescente dell'opponente sono del tutto prive di fondamento, avendo la Società – come sopra Pt_1
visto – tenuto una condotta radicalmente incompatibile con la volontà di riconoscere come a sé riconducibili le sottoscrizioni apposte sulle scritture azionate in monitorio e attribuitele.
In secondo luogo, le allegazioni in ordine alla propria ricerca delle scritture in originale da parte dell'opposto sono generiche e del tutto indimostrate (è insufficiente la produzione di corrispondenza in copia, non suffragata quantomeno da prove orali), nonché irrilevanti, stante la mancata dichiarazione di questi di intendere valersi dei documenti disconosciuti.
Per tutto quanto esposto, le scritture private disconosciute dall'opponente e recanti il riconoscimento del debito attribuitole, sono prive di efficacia probatoria nel presente giudizio (ex multis: Cass. civ. n. 3602/2024 conforme a Cass civ. 27506/2017; Cass civ. n. 22590/2014).
A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dal convenuto in opposizione presenta ulteriori criticità, che ne inficiano l'efficacia probatoria, atteso che:
- la scrittura privata in questa sede disconosciuta è stata prodotta solo in copia e reca una sottoscrizione non riconducibile ad alcun soggetto con poteri di rappresentanza (il sig. Pt_2
alla data di sottoscrizione evincibile dalla scrittura non era legale rappresentante della
; Pt_1
- quanto all'assegno n. 0820500390-08, l'importo riportato sul titolo, € 56.000,00, è diverso rispetto alla somma indicata nel ricorso monitorio (€ 65.000,00);
In ogni caso, a monte, atteso che l'opposto ha fondato la propria pretesa creditoria su un rapporto di lavoro con la società a suo dire documentato dalla scrittura privata di transazione e Pt_1
dall'assegno prodotti in copia, in realtà privi di efficacia probatoria, per quanto esposto - non risulta altrimenti provato il rapporto giuridico sottostante che avrebbe dato origine al credito, non rinvenendosi in atti un contratto di lavoro scritto, buste paga, comunicazioni inerenti al rapporto lavorativo, e non essendo state articolate istanza di prova orale sul punto.
Per tutto quanto esposto, accolta l'opposizione, sussistono i presupposti per la revoca del DI. pagina 11 di 13
5. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte opposta, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per tutte le fasi del giudizio.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Proseguendo, è fondata la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc dall'opponente con memoria autorizzata depositata in vista dell'odierna udienza di discussione orale, per il cui accoglimento la Difesa della parte vittoriosa ha espressamente insistito all'atto della precisazione delle conclusioni, come da verbale che precede.
Sul punto occorre premettere che non è ostativa la mancata proposizione nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, dal momento che la domanda, rinvenendo il fatto costitutivo in una iniziativa o attività inerente allo svolgimento del giudizio, è indubbiamente svincolata dalle preclusioni assertive operanti nel procedimento di cognizione: in quanto diretta a far valere le conseguenze derivanti dalla risoluzione della controversia, costituisce infatti una mera integrazione della domanda formulata dalla parte, non determina alterazione del thema decidendum e può essere avanzata per la prima volta sino all'udienza di precisazione delle conclusioni ( in questo senso ex multis Cass. 15964/2009; 3941/2002; CdA. Torino 5.1.2021; CdA. Roma 26.1.2009; Trib. Roma
4.9.2009).
Nel merito, la domanda è fondata, essendo indubitabile l'irragionevolezza dell'iniziativa giudiziaria della parte integralmente soccombente, basata su scritture private depositate in copia, disconosciute e di cui l'opponente non ha mai dichiarato di volersi valere, omettendo di depositare gli originali ed essendo consapevole della loro irreperibilità, mancando di produrre documenti ulteriori e di articolare istanze di prova diverse dal deferimento del giuramento decisorio, di cui era del tutto probabile l'esito sfavorevole.
Oltre all'integrale soccombenza dell'opponente, ricorre altresì l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave di cui all'art. 96 cpc, essendo condivisibile l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "la responsabilità aggravata (...) esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
pagina 12 di 13 l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" (Cassazione civile, sez. un., 27/11/2019, n. 31030).
Ciò detto, l'opponente viene condannato al pagamento a favore dell'opposta, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 comma I cpc, della somma ritenuta congrua di € 1400,00, pari alla decima parte delle spese di lite, con arrotondamento per difetto, oltre interessi legali dalla data odierna, in cui ha luogo la liquidazione, al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
E' invece inaccoglibile la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc, norma introdotta dal D. Lgs. 149/2022 e applicabile alle cause introdotte successivamente al febbraio 2023 per espressa previsione dell'art. art. 35 D. Lgs. cit. (“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”), laddove invece il presente giudizio è stato introdotto con deposito del ricorso monitorio in epoca antecedente (argomentando ex artt. 643 e 38 cpc: Cass. Cass. Sez. U, Sentenza n. 927 del
13/01/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
4702/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite che si liquidano in € 406,50 per esborsi non imponibili, € 14.103,00 per
[...]
compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge;
3) CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 1400,00 a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
[...]
96 cpc, oltre interessi come da parte motiva.
Firenze, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani pagina 13 di 13