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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 34/2025
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 34/2025 promossa da: Parte 1 nato a UCRAINA il 12/03/1986 con il patrocinio dell'avv.NACCARATO MARCO
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BRUNO PAOLA GAETANA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto, in data 8/6/2019, matrimonio concordatario, che dalla unione erano non nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte: • Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento devoluto a loro favore dall'altro o viceversa essendo entrambi autosufficienti sotto tale aspetto;
• La sig.ra SU AN provvederà a lasciare la casa coniugale sita in Corigliano-Rossano
(CS) (87064), area urbana Corigliano, viale Mediterraneo n. 41 entro 7 (sette) giomi dall'udienza presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali;
• Quanto ai pagamenti inerenti bollette della luce, gas, condominio, acqua, tari, tares, IMU, relative alla su citata casa coniugale i coniugi se ne occuperanno in pari misura sino alla data di permanenza della sig.ra SU AN nella medesima;
dopo i su citati pagamenti spetteranno solo al sig. DO BO;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte 1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte Controparte_1
motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 8 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento