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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2024, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. art. 473 bis. 29 c.p.c. e 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.
1065 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Marinella (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 in Santa Marinella (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio Alecce, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.04.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 chiesto al Tribunale la modifica dell'accordo di separazione concordato con il marito, a seguito della negoziazione assistita ai sensi della L. Controparte_1
162/2014 e nulla osta rilasciato il 29.06.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.
Nel ricorso la a dedotto che nel 2023 aveva finito di percepire Parte_1
i redditi da locazione delle unità immobiliari attribuitele con l'accordo separativo, la condizione di morosità dei conduttori, nonché gli esborsi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria sui beni.
In parziale modifica delle condizioni concordate, la ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro
3.000,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 15.07.2024 si è costituito il resistente che ha contestato le circostanze dedotte da controparte nonché l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente perché eccessivo e non proporzionato alle sue effettive capacità economiche ed ha concluso rappresentando, in ogni caso, la propria disponibilità alla corresponsione delle somme a suddetto titolo nella minore misura ritenuta di giustizia.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo che è stato depositato telematicamente dai difensori in data 11.10.2024.
Il Giudice, disposta la trattazione scritta dell'udienza, lette le note con cui i difensori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni concordate, ha riservato la decisione al Collegio.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento delle condizioni convenute dalle parti, in quando conformi ai loro interessi. 3
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1065/2024 R.G.A.C.,
a parziale modifica delle condizioni contenute nell'accordo di separazione raggiunto in esito alla negoziazione assistita delle parti del 20.06.2024, così provvede:
1) A decorrere dal mese di ottobre 2024, il sig. dovrà Controparte_1 corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento di € Parte_1
2.500,00 (duemilacinquecento/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat con base aprile
2024.
2) Ordina a sede competente di Civitavecchia, in qualità di ente CP_2 erogatore del trattamento pensionistico di , di operare Controparte_1 sulla pensione mensile di (nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], CF: la C.F._1 trattenuta mensile di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ISTAT annuale,
e di corrispondere detto importo a (nata a [...] il Parte_1
19.11.1958 e residente in [...], CF:
) con bonifico sul seguente IBAN C.F._2
[...] (conto corrente intestato a Parte_1 presso BCC filiale Santa Marinella). La trattenuta e il pagamento diretto avranno decorrenza dal mese successivo a quello di notifica della sentenza che definirà il presente giudizio a sede Civitavecchia. CP_2
3) Fin quando non avrà corso la trattenuta diretta di cui al capo 2) che precede, il sig. dovrà assolvere direttamente al pagamento CP_1 dell'assegno di mantenimento mediante bonifico sull'Iban sopra indicato e dovrà prestare la necessaria collaborazione al fine dell'attuazione da parte dell'Ente pensionistico della trattenuta di cui sopra.
4) Ferme le ulteriori condizioni convenute dalle parti con l'accordo di separazione datato 26.06.2020. 4
Le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla emananda sentenza affinchè passi immediatamente in cosa giudicata e richiesto la compensazione della spese.
Spese compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 dicembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. art. 473 bis. 29 c.p.c. e 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.
1065 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Marinella (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 in Santa Marinella (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio Alecce, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.04.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 chiesto al Tribunale la modifica dell'accordo di separazione concordato con il marito, a seguito della negoziazione assistita ai sensi della L. Controparte_1
162/2014 e nulla osta rilasciato il 29.06.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.
Nel ricorso la a dedotto che nel 2023 aveva finito di percepire Parte_1
i redditi da locazione delle unità immobiliari attribuitele con l'accordo separativo, la condizione di morosità dei conduttori, nonché gli esborsi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria sui beni.
In parziale modifica delle condizioni concordate, la ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro
3.000,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 15.07.2024 si è costituito il resistente che ha contestato le circostanze dedotte da controparte nonché l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente perché eccessivo e non proporzionato alle sue effettive capacità economiche ed ha concluso rappresentando, in ogni caso, la propria disponibilità alla corresponsione delle somme a suddetto titolo nella minore misura ritenuta di giustizia.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo che è stato depositato telematicamente dai difensori in data 11.10.2024.
Il Giudice, disposta la trattazione scritta dell'udienza, lette le note con cui i difensori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni concordate, ha riservato la decisione al Collegio.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento delle condizioni convenute dalle parti, in quando conformi ai loro interessi. 3
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1065/2024 R.G.A.C.,
a parziale modifica delle condizioni contenute nell'accordo di separazione raggiunto in esito alla negoziazione assistita delle parti del 20.06.2024, così provvede:
1) A decorrere dal mese di ottobre 2024, il sig. dovrà Controparte_1 corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento di € Parte_1
2.500,00 (duemilacinquecento/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat con base aprile
2024.
2) Ordina a sede competente di Civitavecchia, in qualità di ente CP_2 erogatore del trattamento pensionistico di , di operare Controparte_1 sulla pensione mensile di (nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], CF: la C.F._1 trattenuta mensile di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ISTAT annuale,
e di corrispondere detto importo a (nata a [...] il Parte_1
19.11.1958 e residente in [...], CF:
) con bonifico sul seguente IBAN C.F._2
[...] (conto corrente intestato a Parte_1 presso BCC filiale Santa Marinella). La trattenuta e il pagamento diretto avranno decorrenza dal mese successivo a quello di notifica della sentenza che definirà il presente giudizio a sede Civitavecchia. CP_2
3) Fin quando non avrà corso la trattenuta diretta di cui al capo 2) che precede, il sig. dovrà assolvere direttamente al pagamento CP_1 dell'assegno di mantenimento mediante bonifico sull'Iban sopra indicato e dovrà prestare la necessaria collaborazione al fine dell'attuazione da parte dell'Ente pensionistico della trattenuta di cui sopra.
4) Ferme le ulteriori condizioni convenute dalle parti con l'accordo di separazione datato 26.06.2020. 4
Le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla emananda sentenza affinchè passi immediatamente in cosa giudicata e richiesto la compensazione della spese.
Spese compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 dicembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso