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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 13784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 13784/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Torino, via Giacinto Collegno n.44 presso lo Parte_1 studio dell'avv. FURNÒ VALERIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliato in Torino, via Monte Asolone n.8 presso lo studio Controparte_1 dell'avv. MORABITO DOMENICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_2 CP_3
12/2/2014 e nato a [...] il [...]. Controparte_4
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori e sono nati dalla relazione tra Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per Parte_1 Controparte_1
incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 4/6/2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre – figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
Contr DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con CP_2 CP_4
collocamento e residenza anagrafica presso la madre e comunque presso ogni domicilio ove la stessa si dovesse trasferire;
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, educazione, anche religiosa, salute etc.., vengano assunte di comune accordo dai genitori;
DISPONE che il sig. versi alla signora la somma di € 400,00 Controparte_1 Parte_1
(quattrocento/00) (€ 133,00 cadauno) mensili, a titolo di mantenimento ordinario a beneficio dei figli fino al raggiungimento della indipendenza economica;
DISPONE che i versamenti di cui sopra vengano versati entro il giorno 16 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle coordinate già conosciute dal sig. e comunque, in caso di modifica, CP_1 su quelle nuove comunicate;
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla signora Parte_1
DISPONE che i genitori concorrano alle spese straordinarie, riguardanti i figli minori, nella misura del 50% ciascuno (si richiama al riguardo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del
15.3.2016);
DISPONE che il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, non appena avrà la Controparte_1
disponibilità di un alloggio idoneo all'ospitalità):
- a fine settimana alternati, dall'uscita dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica;
- nel fine settimana in cui i figli staranno dalla madre un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, dall'uscita di scuola sin alle ore 21;
- due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, in periodi che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- per una settimana nel periodo natalizio, alternativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali, gli altri momenti di vacanza ed i giorni del compleanno ad anni alterni;
DISPONE che fino a quando il sig. non disporrà di un alloggio idoneo all'ospitalità, il CP_1
padre possa incontrare i figli presso l'abitazione della madre, tuttavia senza facoltà di pernottarvi;
DÀ ATTO che, tenuto conto dell'età dei minori e del loro esclusivo benessere, i genitori si impegnano a porre gli stessi in relazione con eventuali nuovi compagni di relazione in maniera graduale e prudente;
DÀ ATTO che i ricorrenti danno atto di aver parallelamente definito ogni reciproca pendenza economica e pertanto, fermo l'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 13784/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Torino, via Giacinto Collegno n.44 presso lo Parte_1 studio dell'avv. FURNÒ VALERIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliato in Torino, via Monte Asolone n.8 presso lo studio Controparte_1 dell'avv. MORABITO DOMENICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_2 CP_3
12/2/2014 e nato a [...] il [...]. Controparte_4
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori e sono nati dalla relazione tra Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per Parte_1 Controparte_1
incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 4/6/2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre – figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
Contr DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con CP_2 CP_4
collocamento e residenza anagrafica presso la madre e comunque presso ogni domicilio ove la stessa si dovesse trasferire;
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, educazione, anche religiosa, salute etc.., vengano assunte di comune accordo dai genitori;
DISPONE che il sig. versi alla signora la somma di € 400,00 Controparte_1 Parte_1
(quattrocento/00) (€ 133,00 cadauno) mensili, a titolo di mantenimento ordinario a beneficio dei figli fino al raggiungimento della indipendenza economica;
DISPONE che i versamenti di cui sopra vengano versati entro il giorno 16 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle coordinate già conosciute dal sig. e comunque, in caso di modifica, CP_1 su quelle nuove comunicate;
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla signora Parte_1
DISPONE che i genitori concorrano alle spese straordinarie, riguardanti i figli minori, nella misura del 50% ciascuno (si richiama al riguardo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del
15.3.2016);
DISPONE che il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, non appena avrà la Controparte_1
disponibilità di un alloggio idoneo all'ospitalità):
- a fine settimana alternati, dall'uscita dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica;
- nel fine settimana in cui i figli staranno dalla madre un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, dall'uscita di scuola sin alle ore 21;
- due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, in periodi che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- per una settimana nel periodo natalizio, alternativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali, gli altri momenti di vacanza ed i giorni del compleanno ad anni alterni;
DISPONE che fino a quando il sig. non disporrà di un alloggio idoneo all'ospitalità, il CP_1
padre possa incontrare i figli presso l'abitazione della madre, tuttavia senza facoltà di pernottarvi;
DÀ ATTO che, tenuto conto dell'età dei minori e del loro esclusivo benessere, i genitori si impegnano a porre gli stessi in relazione con eventuali nuovi compagni di relazione in maniera graduale e prudente;
DÀ ATTO che i ricorrenti danno atto di aver parallelamente definito ogni reciproca pendenza economica e pertanto, fermo l'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.