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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 3579/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ATTILIO CAMODECA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in LARGO GRAZIA DELEDDA n. 20, CORIGLIANO ROSSANO, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 11/10/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
33420230001534149000, notificato il 2/09/2023 per il recupero di euro 4.546,79, in precedenza erogati a titolo di disoccupazione agricola e altre indennità, a seguito dell'avvenuta cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura denunciate con riferimento agli anni 2015 e 2016 alle dipendenze dell'azienda agricola . Parte_2
Dedotto l'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro e vizi formali dell'avviso, la ricorrente ha agito in giudizio, previa sospensione, per l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
L' convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, CP_2 eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va rigettato, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. A seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura sorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da mediante la proposizione di un ricorso CP_1 amministrativo (nelle forme previste dall'art. 11, d. lgs. 375/1993), ovvero dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d. l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. La norma va coordinata con la disciplina, applicabile ratione temporis, di cui all'art. 38 co. 6 e 7, d.l. 98/11, convertito in l. 111/11, che prevede: «
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a CP_1 tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro CP_1 il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_2
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.».
2 La predetta normativa ha, quindi, previsto la notifica da parte dell ai lavoratori interessati CP_1 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. Rimane ferma dal 1° gennaio 2011 la pubblicazione degli elenchi anche in variazione nella esclusiva forma telematica presso il sito internet dell' Detta pubblicazione rimane ferma per quindici giorni CP_1
(cfr. circolare 21.3.2012, n. 43), rivestendo valore di notificazione. CP_1
II. Si specifica che oggi è stato ormai superato il meccanismo della pubblicazione con modalità telematica degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. Infatti, con l'art. 43, comma 7, d. l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020) il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. l. 98/2011 (convertito in l. 111/2011), ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura, a decorrere dal 17/07/2020, data di entrata in vigore del d. l. 76/2020. Dunque, al caso di specie si applica la previgente disciplina, come descritta, in quanto il disconoscimento delle giornate di lavoro è avvenuto con verbale unico di accertamento e notificazione del 31/01/2019 e la cancellazione (di 92 giornate relative all'anno 2014, 151 relative all'anno 2015, 156 relative all'anno 2016 e 51 relative all'anno 2017) con la pubblicazione telematica del primo elenco nominativo trimestrale relativo al 2019.
III. Orbene, la pubblicazione telematica del primo elenco nominativo trimestrale relativo al 2019 è avvenuta dal 15/06/2019 al 15/07/2019 (si veda il compendio documentale dell' ) e non risulta CP_2 che sia stato presentato ricorso amministrativo. Si specifica che, quanto al dies a quo a partire dal quale decorre il menzionato termine decadenziale, si ritiene in modo consolidato che, in caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo, come nel caso di specie, il termine dei 120 giorni decorra dalla scadenza del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla commissione provinciale. Infatti, deve ritenersi che il dies a quo decorra dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso doveva essere compiuto, posto che l'art. 22 presuppone, ai fini della decadenza, che il provvedimento lesivo sia divenuto definitivo. Dunque, divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione allo scadere dei 30 giorni successivi al 15/07/2019, ossia il 14/08/2019, il termine decadenziale di 120 giorni è decorso il 12/12/2019, ossia ben prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuto solo in data 11/10/2023, successivamente alla notifica dell'avviso di addebito opposto (dal quale si legge chiaramente che l'indebito oggetto di recupero è derivante dalla cancellazione delle giornate in agricoltura notificata con il primo elenco di variazione del 15/06/2019), con la conseguenza che l'eccezione di decadenza articolata da CP_1 deve essere accolta.
IV. Il decorso del termine di 120 giorni sopradescritto, atteggiandosi a decadenza sostanziale, in ogni caso rilevabile d'ufficio, preclude al giudice l'accertamento del dato fattuale concernente l'eventuale, effettivo svolgimento di attività lavorativa bracciantile e la conseguente valutazione in ordine alla spettanza di provvidenze economiche, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato,
3 considerando anche la natura generica e di stile delle doglianze formali articolate con riferimento all'avviso di addebito.
V. Trattandosi di azione di accertamento negativo dell'indebito, data l'assenza in atti dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla ricorrente, la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, come da dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore di CP_1
Castrovillari, 12/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
4
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ATTILIO CAMODECA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in LARGO GRAZIA DELEDDA n. 20, CORIGLIANO ROSSANO, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 11/10/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
33420230001534149000, notificato il 2/09/2023 per il recupero di euro 4.546,79, in precedenza erogati a titolo di disoccupazione agricola e altre indennità, a seguito dell'avvenuta cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura denunciate con riferimento agli anni 2015 e 2016 alle dipendenze dell'azienda agricola . Parte_2
Dedotto l'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro e vizi formali dell'avviso, la ricorrente ha agito in giudizio, previa sospensione, per l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
L' convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, CP_2 eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va rigettato, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. A seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura sorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da mediante la proposizione di un ricorso CP_1 amministrativo (nelle forme previste dall'art. 11, d. lgs. 375/1993), ovvero dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d. l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. La norma va coordinata con la disciplina, applicabile ratione temporis, di cui all'art. 38 co. 6 e 7, d.l. 98/11, convertito in l. 111/11, che prevede: «
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a CP_1 tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro CP_1 il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_2
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.».
2 La predetta normativa ha, quindi, previsto la notifica da parte dell ai lavoratori interessati CP_1 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. Rimane ferma dal 1° gennaio 2011 la pubblicazione degli elenchi anche in variazione nella esclusiva forma telematica presso il sito internet dell' Detta pubblicazione rimane ferma per quindici giorni CP_1
(cfr. circolare 21.3.2012, n. 43), rivestendo valore di notificazione. CP_1
II. Si specifica che oggi è stato ormai superato il meccanismo della pubblicazione con modalità telematica degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. Infatti, con l'art. 43, comma 7, d. l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020) il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. l. 98/2011 (convertito in l. 111/2011), ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura, a decorrere dal 17/07/2020, data di entrata in vigore del d. l. 76/2020. Dunque, al caso di specie si applica la previgente disciplina, come descritta, in quanto il disconoscimento delle giornate di lavoro è avvenuto con verbale unico di accertamento e notificazione del 31/01/2019 e la cancellazione (di 92 giornate relative all'anno 2014, 151 relative all'anno 2015, 156 relative all'anno 2016 e 51 relative all'anno 2017) con la pubblicazione telematica del primo elenco nominativo trimestrale relativo al 2019.
III. Orbene, la pubblicazione telematica del primo elenco nominativo trimestrale relativo al 2019 è avvenuta dal 15/06/2019 al 15/07/2019 (si veda il compendio documentale dell' ) e non risulta CP_2 che sia stato presentato ricorso amministrativo. Si specifica che, quanto al dies a quo a partire dal quale decorre il menzionato termine decadenziale, si ritiene in modo consolidato che, in caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo, come nel caso di specie, il termine dei 120 giorni decorra dalla scadenza del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla commissione provinciale. Infatti, deve ritenersi che il dies a quo decorra dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso doveva essere compiuto, posto che l'art. 22 presuppone, ai fini della decadenza, che il provvedimento lesivo sia divenuto definitivo. Dunque, divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione allo scadere dei 30 giorni successivi al 15/07/2019, ossia il 14/08/2019, il termine decadenziale di 120 giorni è decorso il 12/12/2019, ossia ben prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuto solo in data 11/10/2023, successivamente alla notifica dell'avviso di addebito opposto (dal quale si legge chiaramente che l'indebito oggetto di recupero è derivante dalla cancellazione delle giornate in agricoltura notificata con il primo elenco di variazione del 15/06/2019), con la conseguenza che l'eccezione di decadenza articolata da CP_1 deve essere accolta.
IV. Il decorso del termine di 120 giorni sopradescritto, atteggiandosi a decadenza sostanziale, in ogni caso rilevabile d'ufficio, preclude al giudice l'accertamento del dato fattuale concernente l'eventuale, effettivo svolgimento di attività lavorativa bracciantile e la conseguente valutazione in ordine alla spettanza di provvidenze economiche, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato,
3 considerando anche la natura generica e di stile delle doglianze formali articolate con riferimento all'avviso di addebito.
V. Trattandosi di azione di accertamento negativo dell'indebito, data l'assenza in atti dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla ricorrente, la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, come da dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore di CP_1
Castrovillari, 12/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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