Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 527 cod. pen. nel comportamento di un soggetto che mostrava e si toccava i genitali su una spiaggia affollata di bagnanti).
Commentari • 2
- 1. Atti osceni in luogo pubblico: quando si configura il reato previsto dall'art. 527 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la morale ed il buon costume ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di atti osceni in luogo pubblico previsto e punito dall'art. 527 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
Leggi di più… - 2. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 726 c.p. atti contrari alla pubblica decenzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 aprile 2022
Con la decisione in esame la Consulta, dopo un lungo e articolato ragionamento giuridico, ha rimodulato il trattamento sanzionatorio preveduto per la contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. (“Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio”) dichiarando tale norma incriminatrice costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309». Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti Le valutazioni formulate dalla Consulta Conclusioni Il fatto Il Giudice di pace di Sondrio era chiamato a giudicare su un ricorso avverso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento