Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è configurabile anche quando persona offesa del reato sia lo Stato o altro ente pubblico. (La Corte ha in motivazione precisato che in tal caso è sufficiente la valutazione del danno sotto il profilo oggettivo non potendo ricorrersi al criterio sussidiario di riferimento alle condizioni economiche del danneggiato).
Commentari • 2
- 1. I presupposti richiesti per l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62, co. I, n. 4, c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2012
- 2. I presupposti richiesti per l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62, co. I, n. 4, c.p. .Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 16485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16485 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/03/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 490
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 42084/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA AL, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Torino, emessa il 14/07/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Montagna Alfredo che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/07/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Aosta, in data 19/01/06, appellata da GA AL, imputato del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 e condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva che andava concessa l'attenuante del danno di lieve entità, applicabile anche in ordine a reati patrimoniali contro lo Stato.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 04/03/2010, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'impugnazione proposta dal ricorrente è circoscritta alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 (danno patrimoniale di speciale tenuità) trattandosi di omesso versamento di somma di modesta entità.
Tanto premesso si rileva che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte Territoriale - il reato di cui alla L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, è plurioffensivo nel senso che la normativa in esame,
oltre che tutelare la posizione previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dipendenti, tutela anche il patrimonio economico degli Enti pubblici, competenti ad erogare le prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti.
Consegue, pertanto, che l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 è configurabile anche quando persona offesa del reato sia lo Stato o altro Ente pubblico conforme Cass. Sez. 2^ Sent. n. 7104 del 12/06/98, rv 211175. Al riguardo va, altresì, precisato che nei reati in pregiudizio dello Stato e degli altri Enti pubblici - per la valutazione del danno (al fine di determinarne l'entità) onde giudicare se sussiste l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 (ossia aver cagionato danno patrimoniale di speciale tenuità) - non è possibile ricorrere al criterio sussidiario di riferimento alla condizioni economiche del danneggiato, ma necessita accertare la speciale tenuità del danno solo sotto il profilo oggettivo vedi conforme Cass. Sez. 4^ Sent. n. 12951 del 26/09/89, rv 182160. Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Torino, limitatamente al punto relativo all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 con rinvio a detta Corte Territoriale, altra sezione, per un nuovo esame del punto medesimo, alla luce dei principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con rinvio ad altra sezione C.A. Torino.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010