Sentenza 17 novembre 2017
Massime • 1
In tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica.
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- 1. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: sussiste anche in caso di espressioni dubitative o interrogative (Cass. Pen. n. 8/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8). Vuoi …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: sussiste l’ipotesi aggravata anche nel caso di invio di una PECAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo “mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione. (Fattispecie relativa all'invio di una missiva all'indirizzo “pec” del dirigente del …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: la critica politica non può essere avulsa da un nucleo di verità (Cass. Pen. n. 63/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: sussiste comunicazione con più persone anche in caso di segreto professionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con più persone anche quando uno dei due destinatari sia tenuto al segreto professionale. (Fattispecie relativa alla manifestazione di espressioni offensive della reputazione di una collega di lavoro nel corso di un incontro di mediazione con il dirigente aziendale, tenuto in forma riservata con l'assistenza di uno psicologo - Cassazione penale sez. V - 30/11/2020, n. 8890) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 19 dicembre 2019 (dep. il 10 gennaio 2020) il Tribunale di Firenze, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2017, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2017 |
Testo completo
08721-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 17/11/2017 MARIA VESSICHELLI -Presidente Sent. n. sez. 2591/2017 GRAZIA MICCOLI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO CAPUTO N.40583/2016 IRENE SCORDAMAGLIA PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
uditi il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. P. Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per la parte civile, l'avv. D. Piccioni che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 09/05/2016, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 04/02/2015 con la quale il Tribunale di Monza, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato AN LA, colpevole, in concorso con AR NA, di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno di US CA, condannandolo alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
secondo l'imputazione, LA, in un'intervista rilasciata a NA pubblicata da "Il Giornale" il 05/05/2011 con il titolo "Torturato dai pm peggio di TO, aveva offeso la reputazione di CA (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e titolare - insieme con due colleghi - delle indagini relative al procedimento nei confronti dello stesso LA per reati di bancarotta fraudolenta e falso ideologico), accusandolo di aver svolto la funzione inquirente con accanimento persecutorio dettato da pregiudizio ideologico, così ingenerando nel lettore l'idea che l'indagine e la detenzione di LA fossero frutto dell'intento persecutorio di CA, del suo pregiudizio ideologico e della sua volontà di utilizzare l'indagine per fare carriera all'interno della magistratura.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione AN LA, attraverso il difensore avv. G. Lucibello, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di diffamazione e al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Erroneamente la Corte di appello non ha riconosciuto la scriminante ritenendo che presupposto imprescindibile della stessa sia la verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica, così applicando i criteri del diritto di cronaca e non quelli del diritto di critica, che ha intrinseca natura congetturale, sicché la verità del fatto assume rilievo più modesto rispetto all'esercizio del diritto di cronaca: i limiti dell'uno e dell'altro non coincidono, poiché quelli del diritto di critica devono essere stimati con maggiore elasticità. Quanto più eminente è la figura pubblica del soggetto e rilevante la materia del contendere, tanto più ampia deve essere la latitudine della critica, che, con riguardo ai provvedimenti giudiziari, deve essere riconosciuta nel modo più ampio possibile. La sentenza impugnata ha considerato le dichiarazioni dell'intervistato al pari di un resoconto di cronaca, laddove LA, in quanto imputato, ha espresso una serie di valutazioni sulla propria vicenda giudiziaria percepita, a torto o a ragione, come un'ingiustizia. A fronte dell'accusa mossa all'imputato di avere 2 criticato solo la parte civile, questa, come si evince dagli elementi portati all'attenzione della Corte di appello, era "l'interlocutore" del ricorrente per le questioni a lui relative. Le inevitabili inesattezze insite nelle dichiarazioni dell'imputato in merito al regime detentivo cui è stato sottoposto andavano valutate con la maggiore "elasticità" insita nell'esercizio del diritto di critica, tanto più che la difesa aveva evidenziato la mancanza di competenza specifica in materia giuridica da parte di LA, illogicamente esclusa dalla Corte di appello richiamando le sue vicende giudiziarie.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di diffamazione e al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica. La sentenza impugnata non ha tenuto conto delle doglianze articolate con l'atto di appello in ordine alle affermazioni di LA circa l'iter che ha condotto alcune società del suo gruppo al fallimento e che conferma la veridicità dell'affermazione dell'imputato circa il carattere non esigibile del debito verso l'Agenzia delle Entrate e della sua inutilizzabilità ai fini dell'istanza di fallimento. La censura proposta con l'atto di appello rivestiva carattere di novità rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza, documentalmente provata, del rigetto della prima istanza di fallimento per l'assenza di alcun atto di accertamento del debito da parte dell'amministrazione finanziaria.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, argomentato dalia sentenza impugnata sulla base della circostanza inesistente di una "reiterata" diffamazione e della protrazione nel tempo delle intenzioni calunniatrici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo, complessivamente valutato, non è fondato.
2.1. Le censure del ricorrente chiamano in causa, in primo luogo, il rapporto tra la verità del fatto, integrante il presupposto delle espressioni di cui si rivendica la riconducibilità all'esercizio del diritto di critica, e la configurabilità di detta scriminante, anche in relazione alla scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca: le censure muovono da un'errata ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte e non meritano accoglimento. Infatti, la scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004 - dep. 2005, NA, Rv. 231395, in una fattispecie in cui veniva in 3 rilievo il diritto di critica giudiziaria). Invero, la critica si articola in due momenti logici, che vanno tenuti ben distinti, rappresentati dall'«esposizione del fatto attribuito all'uomo pubblico», il primo, e dalle «critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte»: così distinti i due profili della critica, è certo che «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili»; di conseguenza, in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato» (Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900; conf. Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008, Morrione, Rv. 240676, in motivazione). Fermo restando, dunque, che il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti» (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534), sicché «quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione» (Sez. 5, n. 935 del 16/12/1998 - dep. 1999, P.M. e p.o. in proc. Ferrara, Rv. 212342; conf. Sez. 5, n. 11211 del 24/11/1993, Paesini, Rv. 196459; Sez. 5, n. 3477 del 08/02/2000, Beha, Rv. 215577; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 220000, in tema di critica politica), il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all'«oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711, in tema di esimente del diritto di critica giudiziaria;
conf. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904, secondo cui la critica non può essere «fantasiosa o astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come strumentale pretesto per attentati all'altrui reputazione»; Sez. 5, n. 26745 del 26/02/2016, Rao). Il diritto di critica, dunque, «presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse>> (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362): in altri termini, la critica che si manifesti attraverso l'esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004; conf. Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M., P.C. in proc. Travaglio, Rv. 257794; Sez. 5, n. 8635 del 09/06/2000, Simeone, Rv. 217844); anche con riferimento alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica, pertanto, un nucleo di veridicità è comunque esigibile, in quanto, diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione» (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098); ai fini della scriminante in esame non si richiede perciò che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali «purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato» (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, Rv. 227754; conf. Sez. 1, n. 4496 del 14/01/2008, Pansa, Rv. 239158). Anche con riguardo alla configurabilità, nel caso di specie, della scriminante dell'esercizio del diritto di critica il giudice di merito deve accertare la veridicità del fatto oggetto di critica (Sez. 5, n. 3287 del 04/01/2000, Grisini, Rv. 215578), ossia la necessaria correlazione tra quanto narrato e quanto accaduto (Sez. 5, n. 24709 del 22/04/2004, Cortese, Rv. 229710): presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è, dunque, la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014 - dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064; conf. Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009 - dep. 2010, Cacciapuoti, Rv. 246096, secondo cui anche la critica politica deve fondarsi sull'attribuzione di fatti veri). Nella prospettiva elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, si è ulteriormente puntualizzato che «la verità del fatto narrato è sicuramente essenziale ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca (salve le eccezioni che riguardano la putatività della esimente) mentre non è un elemento necessariamente costitutivo del diritto di critica», il quale «può vivere della elaborazione speculativa di concetti con la conseguenza che non viene posta sul terreno, in tal caso, la questione della verità di eventi oggettivi», laddove, qualora prenda le mosse da un fatto storico, «non vi è motivo alcuno per sostenere che tale fatto possa essere rappresentato anche in distonia con la realtà, posto che, così ragionando, verrebbe a crearsi un insanabile conflitto fra il diritto costituzionalmente tutelato alla libera manifestazione del pensiero con quello, protetto allo stesso livello, della tutela dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost.», posto che neanche la formulazione di una critica può giungere fino al punto di rappresentare la realtà in modo falso e far apparire 5 come veri fatti oggettivamente insussistenti», fermo restando che il limite del rispetto della verità riguarda «il nucleo della notizia oggetto della elaborazione critica, essendo trascurabili imprecisioni o errori che concernano aspetti marginali della situazione rappresentata e ciò, proprio nella prospettiva di assicurare che la libera manifestazione del pensiero non trovi inciampo a causa della rappresentazione di difformità dal vero che non condizionano in alcun modo tangibile la formazione del pensiero dei fruitori della notizia» (Sez. 5, n. 12807 del 25/02/2005, Ferrara, Rv. 231696). La ricognizione della giurisprudenza di legittimità consente dunque di mettere a fuoco gli aspetti essenziali, sotto il profilo in esame, della scriminante dell'esercizio del diritto di critica: da un lato, la distinzione tra il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche» e la valutazione critica di esso (Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, cit.); dall'altro, il rilievo in forza del quale, a differenza che per le opinioni e per le valutazioni espresse (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, cit.), il requisito della verità deve connotare il fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004 dep. 02/02/2005, NA, cit.), almeno quanto al suo nucleo essenziale, che non può essere strumentalmente travisato e manipolato (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, cit.). Nei termini indicati, l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte è del tutto in linea con quello della Corte europea dei diritti dell'uomo, così come delineato, di recente, dalla sentenza della Quarta Sezione del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia (§ 48): corrisponde all'indicata distinzione tra fatto costituente il presupposto della critica e lo stesso giudizio critico quella operata dalla Corte di Strasburgo tra «dichiarazioni fattuali» e «giudizi di valore», con la precisazione che «se la materialità dei fatti si può provare, i giudizi di valore non si prestano ad alcuna dimostrazione per quanto riguarda la loro esattezza»; la necessaria veridicità del nucleo essenziale del fatto oggetto della critica è affermata, sostanzialmente, dalla Corte Edu, secondo cui anche quando equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente», in assenza della quale risulterebbe «eccessiva», ossia ingiustificabile. La ricognizione della giurisprudenza di legittimità conferma che presupposto per il riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, Caldarola, cit.), il che rende ragione dell'insussistenza del denunciato error in iudicando e dell'infondatezza, per questa parte, del motivo in esame.
2.2. Le ulteriori doglianze chiamano in causa vizi motivazionali, rispetto ai quali è opportuno ripercorrere, in estrema sintesi, le argomentazioni delle conformi sentenze di merito, che hanno ricostruito alcune delle vicende evocate 6 nell'intervista, mettendo in luce la certa falsità delle gravi accuse rivolte dall'imputato alla persona offesa. L'accusa rivolta al magistrato di aver impedito a LA di vedere il «figlio appena nato con una malattia al cuore>> trova inequivoca smentita dalla documentazione acquisita, che dà conto non solo dell'autorizzazione rilasciata in favore dell'imputato in data 22/05/2007, ma anche del parere favorevole espresso, lo stesso giorno, dal pubblico ministero CA. Altra falsità documentalmente dimostrata, osserva ancora la Corte distrettuale richiamando la sentenza di primo grado, riguarda la vicenda della scarcerazione per motivi di salute di LA (le cui accuse sono così riportate nell'imputazione: «I periti d'ufficio mi dichiaravano incompatibile con il carcere e allora CA li ricusava, mandandone altri. Per otto volte, tutti hanno detto la stessa cosa»), posto che dagli atti acquisiti è risultato quanto segue: investito della richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale carceraria, il G.I.P. aveva disposto una perizia, che aveva escluso l'incompatibilità della misura con le condizioni di salute dell'indagato; dinanzi al Tribunale del riesame, la difesa aveva chiesto un supplemento di perizia e l'ufficio del P.M., rappresentato da «due magistrati» titolari delle indagini, aveva chiesto la conferma della misura;
il Tribunale del riesame aveva disposto una nuova perizia, nominando lo stesso perito designato del G.i.p., che aveva concluso per l'incompatibilità con lo stato di detenzione;
il P.M. aveva contestato la nuova perizia, deducendo le discrasie della stessa rispetto alle conclusioni del proprio consulente tecnico;
il Tribunale del riesame aveva disposto un più approfondito accertamento, nominando un collegio di tre periti, all'esito del quale il P.M. propose una soluzione ospedaliera inframuraria, mentre il Tribunale del riesame sostituì la misura applicata con quella degli arresti domiciliari;
la vicenda evidenzia che il P.M. aveva fondato i pareri espressi non su proprie personali convinzioni, ma sul lavoro dei propri consulenti, il G.I.P. aveva rigettato l'istanza, la sostituzione del perito era stata disposta dal Tribunale del riesame (e non del P.M., che nessun potere aveva al riguardo), sicché del tutto chiara è la manipolazione della vicenda fatta da LA nell'intervista. L'imputato, osserva conclusivamente il giudice di appello, è stato destinatario di tutti i provvedimenti a lui regolarmente notificati e, pertanto, era a perfetta conoscenza di quali magistrati li avessero sottoscritti e del ruolo limitato se non favorevole (nel caso della visita al figlio) svolto da CA, sicché le dichiarazioni rilasciate nell'intervista sono connotate da sicura e consapevole falsità. A fronte della motivazione resa dalle conformi decisioni di merito, le censure proposte dal ricorrente risultano sostanzialmente carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni (e i relativi dati probatori) poste a fondamento del decisum e quelle richiamate dall'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849): anche a voler ritenere CA "interlocutore" 7 di LA come prospetta il ricorso, omettendo, peraltro, di confrontarsi con i plurimi elementi specifici riportati dai giudici di merito (in merito ai pubblici ministeri in concreto operanti e al ruolo svolto da consulenti e periti nella vicenda relativa all'istanza di scarcerazione), la deduzione è priva di incidenza sul giudizio di falsità dei fatti alla base delle dichiarazioni di cui all'imputazione formulato dalle sentenze di primo e di secondo grado;
priva di consistenza argomentativa è l'equiparazione delle falsità rilevate dai giudici di merito a inevitabili inesattezze, equiparazione che ne svilisce indebitamente la rilevanza nel complessivo contesto comunicativo in cui si inserivano le dichiarazioni oggetto di imputazione;
carente di effettiva valenza critica rispetto alla ratio decidendi delle conformi sentenze di merito è il riferimento al carattere valutativo delle dichiarazioni rispetto alle vicende giudiziarie del ricorrente, posto che a venire in rilievo non è l'opinione o la valutazione dell'imputato, quanto la sicura e consapevole falsità - per riprendere il rilievo della sentenza impugnata - dei fatti riferiti e costituenti oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389/05 del 12/11/2004, NA, cit.).
3. Il secondo motivo è inammissibile. Con riferimento alle vicende concernenti il fallimento di Micop Immobiliare s.r.l., in relazione alle quali LA ha accusato CA, in sintesi, di essere animato da un intento persecutorio, la sentenza di primo grado ha rilevato che l'istanza di fallimento fu presentata non solo dal sostituto CA, ma anche dai sostituti OT e Sabelli (e sottoscritta anche dal Procuratore della Repubblica) e, a suo fondamento, poneva il carattere fraudolento di alcune operazioni societarie, essendo la società in stato di insolvenza derivante da fraudolenta sottrazione dell'attivo e dall'irreperibilità del suo rappresentante legale (il cittadino dello Sri Lanka Warnakulasuriya IN AN Kumar Fernando): l'istanza faceva riferimento a una pronuncia delle Sezioni unite civili secondo cui i debiti tributari nascono ex lege e non per l'effetto dell'atto di accertamento (Sez. U, Sentenza n. 4779 del 28/05/1987, Rv. 453433, il cui principio di diritto, osservava il Tribunale, non è stato smentito dalla successiva giurisprudenza: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 17/03/2014, Rv. 630545) e fu integrata da documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate con atto a firma dei tre sostituti trasmesso dal Procuratore della Repubblica. Per il reato di bancarotta relativo al fallimento di Micop Immobiliare in relazione al quale la richiesta di rinvio a giudizio era stata sottoscritta dai sostituti CA e Sabelli LA era stato condannato in primo grado, ma, - nel corso del giudizio di appello, intervenne la sentenza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione che annullò la sentenza dichiarativa di fallimento per difetto di notifica all'amministratore pro tempore (il cittadino dello Sri Lanka prima menzionato), sicché venne meno il presupposto del reato fallimentare;
nel 8 frattempo, altra società del gruppo LA, aveva pagato e, quindi, estinto, il debito tributario sotteso alla dichiarazione di fallimento di Micop Immobiliare, con conseguente assoluzione per insussistenza del fatto dell'imputato, nei confronti del quale, al momento dell'esame della persona offesa CA, era ancora pendente il giudizio per il reato di associazione per delinquere. Sulla base degli elementi sinteticamente richiamati, osservava conclusivamente il Tribunale di Milano, le affermazioni dell'imputato circa un «preteso protagonismo>> della persona offesa nelle vicende relative al fallimento e nel procedimento per bancarotta sono risultate infondate. A fronte della motivazione della sentenza di primo grado, l'atto di appello insisteva sul carattere non esigibile del credito dell'amministrazione finanziaria, in relazione al quale il Tribunale di Roma rigettò la prima istanza di fallimento della Procura della Repubblica, sull'emissione delle cartelle di pagamento solo in epoca successiva, sulla susseguente chiusura del fallimento per l'integrale pagamento del debito erariale e sul ribaltamento della sentenza di condanna di primo grado per il reato di bancarotta. Il motivo, nei termini appena sintetizzati, era aspecifico. Invero, mette conto sottolineare che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ora la sentenza di primo grado aveva ritenuto prive di fondamento le accuse di LA circa il preteso protagonismo» di CA nella vicenda fallimentare sulla base di plurimi elementi, tra i quali quelli attestanti che l'istanza di fallimento fu presentata non solo dal sostituto CA, ma anche da altri due sostituti e fu sottoscritta anche dal Procuratore della Repubblica, così come la trasmissione degli atti dell'Agenzia delle Entrate, anch'essa sottoscritta dai tre sostituti e trasmessa dal Procuratore della Repubblica;
anche la successiva richiesta di rinvio a giudizio era stata sottoscritta da CA e da un altro sostituto. I dati richiamati non smentiti dalla documentazione depositata dalla difesa all'udienza del 10/12/2014 segnalata dal ricorrente risultano di evidente centralità nell'economia delle - valutazioni della sentenza di primo grado volte a confutare, mettendone in luce la falsità, le affermazioni dell'imputato circa il «preteso protagonismo>> della persona offesa: il motivo di gravame ometteva in toto di confrontarsi con i plurimi dati probatori richiamati, risultando, da questo punto di vista, del tutto carente di esplicita enunciazione e argomentazione dei rilievi critici necessari a neutralizzare gli elementi valorizzati dalla sentenza di primo grado. D'altra parte, secondo quanto messo in luce dal Tribunale di Milano, l'istanza di fallimento faceva leva non solo sul debito erariale della società (esigibile o meno che fosse), ma anche sul prospettato stato di insolvenza della stessa derivante dalla fraudolenta sottrazione dell'attivo e dall'irreperibilità del cittadino straniero che ne era rappresentante legale: aspetti, questi ultimi, rispetto ai quali il motivo di appello era ugualmente generico, in quanto carente della necessaria correlazione con le argomentazioni e i dati probatori valorizzati dalla pronunciata impugnata. L'aspecificiatà e la conseguente inammissibilità della doglianza proposta con l'atto di appello rende ragione della manifesta insussistenza del vizio motivazionale denunciato con il ricorso.
3. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. A sostegno della conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte distrettuale ha valorizzato molteplici elementi, quali il carattere particolarmente grave, reiterato e aggressivo della diffamazione della persona offesa e della sua sfera morale, la particolare intensità del dolo, la gravità del danno all'immagine pubblica della vittima, la totale assenza di resipiscenza. Il ricorso prende in esame solo uno dei molteplici argomenti del giudice di appello, risultando così aspecifico, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge. Così deciso il 17/11/2017. Depositato in Canceteria Roma, li 22 FEB/2018 Consigliere estensore Il Presidente Горио Ribell CANCELLIERE Rossana Cacace to