Sentenza 9 giugno 2000
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, perché possa ritenersi operante la scriminante del diritto di critica, pur essendo certamente consentito, nei riguardi di soggetti investiti di pubbliche funzioni, il ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo, occorre comunque che il fatto narrato sia vero, che sia correttamente riferito e che sia pertinente al potenziale interesse dell'opinione pubblica. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, rilevando che, per quanto si leggeva nella sentenza di appello, non era stata minimamente fornita la prova della rispondenza al vero delle accuse formulate a carico di un sindaco, cui veniva addebitato lo scorretto utilizzo di fondi pubblici, ha ritenuto generiche e non riscontrate le accuse formulate dal giornalista e, stimandole obiettivamente offensive, ha rigettato il ricorso dell'imputato, che aveva invocato l'esercizio del diritto di critica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2000, n. 8635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8635 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2000 |
Testo completo
M E
863 5 AL MASSIMARIO
C
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
quinta Sezione penale
LIRE 1500
ANCELLERIA udienza pubblica del
9.6.2000
SENTENZA N. 1029
0281220 REGISTRO GENERALE
N. 49793/99 Composta dagli ill.mi sigg: presidente
-dott Giuseppe Consoli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-
UFFICIO COPIE
- dott Franco Providenti consigliere
Rilasciata copia studio
- dott Sandro Occhionero consigliere IL SOLE 24 ORE al SIG
-dott Vittorio Ragonesi 1500 consigliere per diritti L.
(il 01 AGO. 2000
-dott Maurizio Fumo consigliere
IL CANCELLIERE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IM Generoso, nato a [...] [...] e da SPADAFORA Carmine, nato a [...] [...]
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14.4.1999, che confermava la sentenza del Tribunale di Benevento del 3.7.1997, con la quale gli imputati erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia, perché ritenuti responsabili: SI: del reato ex art. 81-595 comma 2 e 3 cp e art
13 legge 8.2.1948 n 47: Spadafora: del reato ex art 57 in relazione 595 cp e
13 legge 8.2.1948 n. 47
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva quanto segue:
Gli imputati ricorrono avverso la sentenza sopra indicata e deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 595, 51 e 59 comma 4 cp, violazione degli artt. 43 e 595 cp, nonché, infine, degli artt. 57 e 595 cp, tutti con riferimento all'art 606 comma 1 lett.
b) cpp.
Sostengono i ricorrenti che, innanzitutto, nel caso di specie, sussisteva il diritto di critica o di cronaca, in quanto in entrambi gli articoli giornalistici (relativi alla attività del sindaco del comune di Molinara, cui venivano addebitati comportamenti che avrebbero fatto scattare le indagini della competente AG) è ravvisabile la esimente di cui all'art 51 cp, sussistendo l'interesse sociale alla diffusione della notizia ed essendo stati rispettati i criteri della continenza e correttezza del linguaggio usato dal giornalista.
Hanno poi errato i giudici di merito nel valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione, in quanto l'autore dell'articolo non formula un suo personale giudizio sui fatti riferiti, ma esercita il solo diritto di cronaca politica, anche se espresso con vis polemica, riferendo fatti di sicuro interesse pubblico.
Infine, per quanto poi specificamente riguarda lo Spadafora, si sostiene che, essendo stato corretto, per le ragioni sopra specificate, il comportamento del giornalista, nessun addebito può, ovviamente, essere fondatamente mosso al direttore del giornale;
né si può, per altro, pretendere da parte di tale figura un quantum di diligenza tale "da comprimere troppo gli spazi di libertà indispensabili alla informazione giornalistica". I ricorrenti chiedono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso va rigettato in quanto privo di fondamento.
Il sindaco di Molinara., Santoro Pasquale, si legge nella impugnata sentenza, viene descritto, negli articoli giornalistici in questione, come un “abile manovriero", che, governando, ha trasformato in oro ciò che toccava;
gli viene specificamente addebitato: di aver scorrettamente gestito i fondi della legge 219/81, di essere proprietario di numerosissimi immobili (certamente non acquistati con i risparmi del suo lavoro, considerato il modesto stipendio che percepisce), di avere, in qualità di pubblico amministratore, affidato una commessa di lavoro ad una tipografia, nella quale è "interessata" la moglie, di essere -infine- sottoposto ad indagine ad opera della autorità giudiziaria.
2 Con il ricorso, non si contestano le circostanze sopra evidenziate, ma si sostiene, come premesso, la sussistenza della scriminante ex art 51 cp, dal momento che, con gli articoli in questione, sarebbe stato esercitato il diritto di cronaca e quello di critica, nel rispetto dei principi della continenza e della correttezza.
L'assunto non può essere condiviso.
E' pur vero infatti che il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati (cfr asn. 9912013 RV 214870) e tuttavia, per potersi ritenere sussistente la scriminante invocata, occorre che il fatto narrato sia vero, che esso sia pertinente al potenziale interesse dell'opinione pubblica, e che sia correttamente riferito,per quel che riguarda le modalità espressive (sia pure nei limiti più ampi sopra ricordati a proposito delle contese politiche).
Nel caso di specie, ci si trova di fronte ad affermazioni obiettivamente gravi, sia per il loro contenuto, sia per quanto attiene alle espressioni adoperate. Per quanto si legge nella sentenza di secondo grado (che sul punto non è minimamente contraddetta dal ricorrente), non viene affatto fornita la prova del fondamento delle accuse formulate a carico del Santoro. Peraltro, poiché, come premesso, il giornalista fa riferimento anche alla esistenza di un procedimento penale pendente a carico del sindaco di Molinara, sarebbe stato indispensabile fornire la prova della rispondenza delle accuse formulate al contenuto dell'eventuale provvedimento giudiziario (asn. 9902842 - RV 212697), incombenza che, viceversa, non risulta essere stata adempiuta.
Viceversa, dopo aver formulato una serie di accuse piuttosto generiche, ma indubbiamente, allarmanti, si accenna, come premesso, alla esistenza di un procedimento giudiziario, in tal maniera dando ancora maggior rilievo al preteso comportamento contra jus del Santoro, in ordine al quale, tuttavia, non si fornisce alcun riscontro.
Non potendosi dunque ritenere sussistente la esimente ex art 51 cp, le censure formulate a carico della sentenza della Corte di appello di Napoli risultano infondate.
Al rigetto conseguono le spese in solido.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solado, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 9 giugno 2000.- IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Il presidente Tiziana PaequaziRe:
?Coml. Depositata in Cancelleria L'estensore esuizúñus Oggi, 1 AGO. 2000
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3
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