Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 19334
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

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Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile l'esimente del diritto di critica (distinto e diverso da quello di cronaca) quando il discorso giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto la sussistenza della scriminante in un caso in cui il giornalista, nel recensire criticamente un libro scritto da un noto magistrato, in dichiarato dissenso di fondo dalla sua impostazione, aveva tra l'altro affermato che il detto magistrato si era "gloriato di non rispettare le leggi" e aveva espresso l'opinione che la presunzione d'innocenza prevista dalla Costituzione fosse "un concetto sbagliato e da abolire").

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  • 1Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023

    Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …

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    La massima In tema di diffamazione, sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale e politica nel caso in cui, in un articolo pubblicato su un "blog" locale di chiaro orientamento politico (nella specie "Brescia anticapitalista"), si stigmatizzi come "sottocultura da letamaio" la reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni salariali, giudizialmente riconosciute, degli operai, in buona parte immigrati, in quanto funzionale alla disapprovazione della condotta di sfruttamento e delle idee "razziste" espresse sul profilo "facebook" dal datore di lavoro (Cassazione penale sez. V - 07/03/2022, n. 17784). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di …

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  • 3Non diffamazione ma critica sindacale (Cass.17784/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 agosto 2022

    La critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica: ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE …

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  • 4Avvocato ha "comportamento lesivo della integrità professionale": si può dire (Cass. 61/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 gennaio 2021

    Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La nozione di "critica" rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 19334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19334
Data del deposito : 5 marzo 2004

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