Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile l'esimente del diritto di critica (distinto e diverso da quello di cronaca) quando il discorso giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto la sussistenza della scriminante in un caso in cui il giornalista, nel recensire criticamente un libro scritto da un noto magistrato, in dichiarato dissenso di fondo dalla sua impostazione, aveva tra l'altro affermato che il detto magistrato si era "gloriato di non rispettare le leggi" e aveva espresso l'opinione che la presunzione d'innocenza prevista dalla Costituzione fosse "un concetto sbagliato e da abolire").
Commentari • 8
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Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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La massima In tema di diffamazione, sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale e politica nel caso in cui, in un articolo pubblicato su un "blog" locale di chiaro orientamento politico (nella specie "Brescia anticapitalista"), si stigmatizzi come "sottocultura da letamaio" la reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni salariali, giudizialmente riconosciute, degli operai, in buona parte immigrati, in quanto funzionale alla disapprovazione della condotta di sfruttamento e delle idee "razziste" espresse sul profilo "facebook" dal datore di lavoro (Cassazione penale sez. V - 07/03/2022, n. 17784). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di …
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La critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica: ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE …
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Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La nozione di "critica" rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a …
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Quando la critica abbia a oggetto l'esercizio di un Potere statale, l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia è da ritenersi sempre sussistente, in quanto la libertà di manifestazione del pensiero in ordine a temi di interesse generale è da considerarsi un vero e proprio presupposto delle società democratiche, necessario alla possibilità di svolgimento del dibattito pubblico. E ciò, in particolare, nell'ambito della c.d. critica giudiziaria, in cui l'esternazione del pensiero critico ha ad oggetto quel particolare potere pubblico, rappresentato dall'amministrazione della giustizia. Quest'ultima forma di critica, infatti, molto diffusa al giorno d'oggi, è funzionale, nell'ambito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 19334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19334 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 05/03/2004
Dott. CALABRESE Renato L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 438
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 37988/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC AV n. il 24/05/1959;
avverso SENTENZA del 18/06/03 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Luciano Revel del foro di Roma;
Udito il difensore avv. Renato Borzone del foro di La Corte d'appello di Roma con sentenza 18.6.2003, in riforma della decisione del tribunale della stessa città in data 21.3.2000, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena già accordata a IA DA, confermando la condanna inflitta allo stesso per il reato di diffamazione a mezzo della stampa.
Era stato ritenuto che l'imputato, nell'articolo pubblicato il 25.3.1997 sul periodico "L'opinione della libertà", dal titolo:
MA: un uomo, una legge. La sua", aveva offeso l'onore e la reputazione di MA AR, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino, affermando, in particolare, che il dott. MA, nel suo libro-intervista "Meno grazia più giustizia", si era dilettato per pagine e pagine a gloriarsi di non rispettare le leggi e che "per MA la presunzione di innocenza, prevista dalla Costituzione, è un concetto sbagliato e da abolire". La Corte territoriale premetteva di condividere quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo della stampa, per poter ritenere operante la scriminante del diritto di critica - pur essendo certamente consentito nei riguardi di soggetti investiti di pubbliche funzioni il ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo - occorre comunque che il fatto sia vero, sia correttamente riferito e sia pertinente al potenziale interesse dell'opinione pubblica. Nell'alveo di tale orientamento si faceva quindi riferimento a specifiche pronunce di legittimità. Anzitutto alla sentenza 7.2.2001 Gianfanti secondo cui l'esercizio del diritto di critica presuppone una notizia che ad esso preesiste con la conseguenza che è obbligo dell'articolista esercitare la propria critica su fatti del cui nucleo fondamentale abbia accertato la corrispondenza al vero. Ed inoltre a Cass. 12.1.1996, Bocca per la quale non può ritenersi lecita la ricostruzione di un fatto che contenga volontariamente omissioni gravi e tali da sconvolgerne il reale significato, in quanto una inesatta rappresentazione della realtà non può legittimare alcun tipo di critica. Ciò che fa venir meno l'illiceità della condotta diffamatoria, infatti, non è il diritto di critica in quanto tale ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi. Allorché, però, la censura si sviluppi su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione. Il Collegio - dopo aver ribadito che il fatto doveva essere riportato "secondo le regole del diritto di cronaca", essendo cioè necessario che esso risultasse "vero", - affermava che nella specie l'imputato aveva attribuito al dott. MA espressioni non rinvenibili in alcun modo all'interno del libro- intervista e che solo ove fossero realmente da considerare il prodotto del pensiero del magistrato sarebbero potute diventare oggetto di critica.
In definitiva il IA aveva finito per sottoporre a critica un "non fatto", cioè frasi e locuzioni non contenute nel libro, frutto dell'intervista rilasciata sui temi della giustizia dal querelante al giornalista Marco Travaglio, con la conseguenza che, trattandosi di espressioni non vere, finivano con il rappresentare una valutazione dell'uomo-magistrato AR MA in termini sicuramente lesivi del patrimonio morale e professionale del querelante. Questi infatti veniva additato ai lettori del periodico come colui che si era fatto vanto di non rispettare le leggi e di intendere il principio costituzionale della presunzione di innocenza come un concetto sbagliato e da abolire, affermazioni, queste, certamente diffamatorie specie se riferite ad un magistrato il cui precipuo obbligo è proprio quello di rispettare totalmente le leggi anche laddove, eventualmente, non ne condivida i contenuti. Conclusivamente: era da escludere che l'imputato avesse - con riguardo alle riferite espressioni -esercitato legittimamente il diritto di critica, il cui limite era stato invece superato in termini penalmente rilevanti. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione.
Lamenta nel primo motivo - riproponendo analoga doglianza avanzata in appello - violazione del precetto di cui all'art. 495 C.P.P.. Premette che il tribunale, vulnerando il diritto di difesa, non aveva ammesso le produzioni documentali, richieste dal difensore, tendenti a dimostrare l'esistenza di un pubblico dibattito, dai toni accesi e polemici, in materia di politica giudiziaria, al quale aveva partecipato il dott. MA, che aveva patrocinato una propria opinione al riguardo attirandosi dalla stampa la qualifica di "irriducibile", rispetto a posizioni, di segno opposto, definite "garantiste".
Sostiene quindi che il giudice del gravame, invitato a riesaminare tale decisione al fine di consentire l'acquisizione dell'indicata documentazione - necessaria per dimostrare l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p. - aveva omesso di prendere in esame la richiesta come avanzata. Assume nel secondo motivo, con argomentazioni particolarmente diffuse, che erroneamente la Corte ha richiamato la giurisprudenza relativa alla verità del fatto in tema di diritto di cronaca, identificando, in pratica, quest'ultimo in quello di critica, rispetto al quale, invece, dottrina e giurisprudenza hanno colto significative diversità. Invero, per constante giurisprudenza, diritto di cronaca e di critica divergono sensibilmente in quanto quest'ultimo, a differenza del primo, non si concreta nella narrazione di fatti ma nella esposizione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Argomenta che le censure mosse dal giornalista si riferivano a concezioni che, ne fosse o meno lo stesso consapevole, erano riferibili al dott. MA, mentre l'articolo rappresentava solo una critica polemica feroce, durissima ma legittima delle opinioni espresse nel libro-intervista. Infatti chi, come il querelante, aveva scritto un libro su temi di politica giudiziaria che da decenni si agitano nel paese, presentandolo in una sala stampa al cospetto di giornalisti appositamente convocati, deve sottoporsi al giudizio della pubblica opinione, specie se le sue posizioni sono estreme, onde il dibattito su tali questioni non può che essere libero, ampio, aspro e serrato.
Aggiunge che la polemica del ricorrente era strettamente correlata alle rigide modalità con cui nel libro si rappresentavano le tesi del querelante, tanto che il primo giudice aveva assolto il ricorrente da ulteriori addebiti contestategli. Il tribunale infatti, aveva ritenuto che le frasi relative alla denigrazione delle leggi e del potere legislativo, contenute nell'imputazione, non difettavano del requisito della verità. Ma, pur a fronte di tale riconoscimento, i giudici di merito avevano omesso di considerare detta circostanza come rilevante anche al fine di valutare gli altri addebiti posti a carico dell'imputato, esaminando, invece, i singoli brani avulsi dal contesto generale e prescindendo dai toni e dal contenuto complessivo del libro che aveva originato il pezzo giornalistico. Per pervenire ad una corretta decisione era invece essenziale analizzare integralmente la pubblicazione del dott. MA e vagliare le espressioni adoperate dal giornalista alla luce della generale impostazione del libro. Da una lettura, anche superficiale, sarebbe infatti emersa la concezione giuridiziaria del querelante che aveva definito l'arresto "momento magico" del processo e la custodia cautelare come "uno dei cardini della strategia investigativa". Era stato inoltre affermato che il parlamento aveva approvato solo leggi "salvaladri", preoccupato di salvare i colpevoli e non di tutelare gli innocenti e che il codice di procedura penale rappresentava una "pacchia" per le organizzazioni criminali. Ai motivi venivano quindi allegati ampi stralci della pubblicazione del dott. MA al fine di dimostrare che, con riguardo alle affermazioni ritenute diffamatorie (l'essersi gloriato di non osservare le leggi e che la presunzione di innocenza fosse un principio errato),svariati concetti espressi dal querelante giustificavano l'interpretazione datane dal giornalista, il quale, partendo da una diversa visuale, aveva esercitato un legittimo diritto di critica.
Con riguardo alla prima ragione di doglianza è sufficiente rilevare che - contrariamente all'assunto del ricorrente - la Corte territoriale, avvertendo dato apertamente atto "dell'aspro dibattito che da tempo involge il paese in materia di politica giudiziaria", ha implicitamente considerato ininfluente la richiesta di produzioni documentali al riguardo.
Il secondo motivo di ricorso risulta fondato. Va premesso che il diritto di critica - che si pone nell'ambito del diritto di manifestare il proprio pensiero - deve intendersi come libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendo, quindi, a vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte. E se in un primo tempo era stato ritenuto che il diritto di critica fosse correlato a quello di cronaca, nel senso che i requisiti di legittimità erano i medesimi, la giurisprudenza più recente ne ha affermato la sostanziale autonomia.
Allo stato, pur nel variegato panorama che la casistica propone, può affermarsi che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il discorso giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intesa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su tematiche fortemente dibattute, i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione sono sostanzialmente quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate. Detto limite all'esercizio del diritto resta, quindi, travalicato quando l'agente trascenda ad attacchi personali volti a colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse ma all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui.
Ed affinché sia riconosciuta la scriminante dell'art. 51 C.P. non si richiede - a differenza di quello di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato. Proprio perché la critica si estrinseca nella manifestazione di giudizi ed apprezzamenti, piuttosto che nell'esposizione di fatti oggettivi, il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate. E ciò in quanto la facoltà di critica è per sua natura parziale, ideologicamente orientata e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare, fermi sempre i confini di liceità prima indicati.
Ciò premesso, va rilevato che nella specie i giudici di merito - dopo aver dato per pacifico che il brano giornalistico rivestiva un particolare interesse per l'opinione pubblica e che l'articolista non era scaduto a gratuito dileggio della persona criticata, secondo il principio della continenza - hanno ritenuto che, limitatamente alle riferite espressioni, non fosse stato osservato il limite della verità della notizia, dal momento che le stesse non si rinvenivano, nella forma riportata, all'interno del testo della pubblicazione. Tale conclusione non è corretta.
Lo scritto del giornalista rappresentava la recensione del libro del dott. MA nel quale quest'ultimo, affrontando un ampio panorama di tematiche giudiziarie, esprimeva, con particolare vigore, suoi peculiari punti di vista al riguardo. Il recensore, di contro, forniva, con un taglio aspramente polemico e da angolazioni opposte, un commento fortemente critico delle tesi esposte nel libro. In tale contesto fondatamente il ricorrente fa rilevare che già il primo giudice aveva ritenuto che alcune delle espressioni addebitate al giornalista erano state scriminate.
Il tribunale infatti, dopo aver sottolineato "l'estrema durezza con cui la parte civile ha espresso il proprio dissenso in ordine alla modifica dell'art. 294 c.p.p.; un dissenso non limitato ad obiezioni di carattere processuale o comunque tecnico-giuridico ma esteso - attraverso l'uso di toni e termini inequivoci - alle finalità, più o meno nascoste, alla base della riforma", aveva concluso che "le frasi relative alla denigrazione delle leggi e del potere legislativo, contenute nell'imputazione" non difettavano "del requisito della verità", si da andare esenti da pena. A fronte di tale inquadramento della vicenda è quindi inesatto affermare - come si legge nella sentenza impugnata - che l'imputato aveva sottoposto a critica un "non fatto". È palese invece che l'articolista, dissentendo del tutto dalle opinioni del dott. MA (si pensi ai riferimenti alla custodia cautelare ed alle scappatoie offerte dal codice di procedura) aveva offerto, in una contestazione globale delle convinzioni esposte nel libro-intervista, una esegesi personale e partigiana delle stesse. Inoltre, proprio la molteplicità dei temi sui quali il dr. MA si era diffuso, forniva al giornalista ampi margini di commento critico che - nel disaccordo di fondo - è stato sviluppato enfatizzando il significato di quanto esposto nel libro e con toni esasperati. Ciò, peraltro, non significa strumentale distorsione della verità in quanto le peculiari caratteristiche del diritto di critica prescindono, nel senso prima precisato, dall'assoluta obiettività dell'informazione. E nella specie si trattava del riferimento di opinioni i cui contenuti erano stati solo filtrati nella logica interpretativa polemicamente propria del commentatore.
Deve concludersi che anche le espressioni ritenute diffamatorie ricadono perciò nell'area di non punibilità dall'art. 51 c.p.. La sentenza deve pertanto essere cassata ma l'annullamento, in applicazione del precetto di cui all'art. 620 lett. 1) c.p.p., viene pronunciato senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il ricorrente non è punibile ai sensi dell'art. 51 c.p.. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2004