Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
L'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in riferimento ad un articolo di stampa nel quale veniva espresso un giudizio sull'operato di un pubblico ministero, definendolo "sprovveduto" ed "incauto", in quanto la figura istituzionale del criticato - magistrato designato alla trattazione dibattimentale ed al coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale - rendeva legittima la critica giornalistica, in base al consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica).
Commentari • 14
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Rilevato che: Nel 2011, Maurizio B. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, Christian F. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del carattere gravemente diffamatorio di un articolo a firma del convenuto, intitolato "Caso Te.Am - B. in un clamoroso conflitto di interessi", pubblicato sul sito internet "I due punti.it". A sostegno della propria domanda, l'attore (allora sindaco di Teramo) espose che, nell'articolo, la propria figura veniva accostata a quella del mago Silvan, così accreditando la tesi che si trattasse di una persona adusa a trucchi e sotterfugi di bassa lega, e tacciata di "improntitudine paragonabile solo a quella di …
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Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2007, n. 11662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11662 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 06/02/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 287
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 009266/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ EL, N. IL 20/02/1928;
avverso SENTENZA del 14/06/2005 della CORTE d'APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. FEBBRARO G. il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore di PC avv. F. Criscimanno, il quale si è associato alle richieste del PG;
udito il difensore dell'imputato, avv. A. Diddi in sost.ne dell'avv. S. Lo Giudice, il quale, illustrando i motivi del ricorso ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
UZ EL fu condannato dal Tribunale di Monza, sez. dist.Desio, alla pena di mesi 3 di reclusione, oltre risarcimento danni con provvisionale esecutiva e rifusione spese alla costituita PC, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa con riferimento a un articolo giornalistico, con il quale, secondo la tesi di accusa, aveva offeso la reputazione di LM NA AR, all'epoca sostituto procuratore presso la Procura di Caltanissetta.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14.6.2005, in parziale riforma, ha rideterminato la pena in quella della multa di Euro 1000, confermando nel resto e condannando UZ alle spese del grado e al ristoro di quelle sostenute in appello dalla PC.
Ricorrono per caSSzione i difensori dell'imputato e deducono:
a) difetto assoluto di motivazione, violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3. La sentenza di secondo grado finisce per essere una sorta di duplicato di quella del Tribunale, anche perché le censure mosse con l'atto di appello vengono sostanzialmente ignorate e l'iter argomentativo seguito dai secondi giudici appare del tutto indipendente dalle censure mosse alla sentenza di primo grado (che i ricorrenti difensori ritengono opportuno riportare), atteso che, con le stesse, da un lato, era stato chiarito che il soggetto sul quale si appuntava l'attenzione del giornalista era più il noto collaboratore di giustizia CA che la d.SS LM, dall'altro, che la distinzione tra le affermazioni testualmente attribuite alla PO ("sufficientemente provato") e quelle riferite per sintesi era inequivocabilmente desumibile dall'uso delle virgolette, di talché nessuna confusione era possibile e appariva arbitrario addebitare a UZ di avere attribuito al magistrato predetto frasi non pronunziate, appunto perché di dette frasi veniva operata una sintesi giornalistica. La Corte ritiene che le espressioni "incauto" e "sprovveduto", riferite al PM, abbiano sempre e comunque valenza offensiva e non poSSno essere utilizzate in un contesto di valutazione critica dell'operato del magistrato. In realtà alla d.SS LM veniva rimproverato nell'articolo di aver ritenuto compatibili le dichiarazioni di CA e quelle di MI a proposito di "mandanti politici" della strategia stragista, posta in essere da cosa nostra e di avere, al contempo, rivelato la esistenza di indagini su tale "terzo livello", identificato con i noti uomini politici DETR e BE. Tali essendo i sensi delle censure mosse alla sentenza di primo grado, la Corte milanese ha arbitrariamente limitato la sua cognizione alla pretesa attribuzione alla d.SS LM di frasi dalla steSS mai pronunziate. Così operando, i giudici di merito trascurano oltretutto lo stesso tenore del capo di imputazione, che muove tale addebito al giornalista solo in via incidentale, come si evince dall'uso della locuzione "peraltro attribuendo..."
b) erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.595, 51 c.p. e alla L. n. 47 del 1998, art. 13 in ordine alla portata diffamatoria dell'articolo e al riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica, nonché mancanza e illogicità di motivazione e violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). La motivazione è carente proprio sulla pretesa portata diffamatoria delle affermazioni fatte da UZ. La Corte ritiene che, non essendo veri i fatti riferiti, i giudizi sintetizzati nelle espressioni "incauto" e "sprovveduto" siano arbitrari e quindi offensivi (e diffamatori ope legis solo perché riferiti a un PM). In realtà in sentenza viene pretermesso il contesto nel quale è maturata la pubblicazione dell'articolo, viene espunto il materiale probatorio emerso nel dibattimento e riportato alla lettera dall'appellante, vengono tralasciate le stesse dichiarazioni della PO, presumendosi l'assenza di qualsiasi substrato oggettivo dal quale la critica dell'autore poSS aver preso le mosse. Viceversa il ricorrente ha centrato la sua critica proprio sulla requisitoria pronunziata dalla d.SS LM. Tale dato di fatto è ignorano in sentenza e le deduzioni sillogistiche elaborate da UZ vengono bollate come offese gratuite. Si è dunque in presenza di un vero e proprio travisamento del fatto: le valutazioni operate da UZ sono correlate alle dichiarazioni pronunziate nel corso della requisitoria dalla LM sui collaboratori CA e MI e dunque "incauto" e "sprovveduto" non sono ingiurie gratuite, ma argomentati giudizi di valore, legittimamente espressi da un giornalista. La Corte poi erroneamente ritiene che non esista nell'articolo distinzione tra quanto l'imputato riferisce come espressione testuale attribuita alla d.SS LM e quelle che sono le sue considerazioni, con ciò completamente ignorando quanto riportato nei motivi di appello a proposito della espressione adeguatamente virgolettata "sufficientemente provato " (ancora una volta i ricorrenti riportano interi brani dei motivi di appello) e tralasciando il senso della critica di fondo che UZ formula a proposito della ritenuta compatibilità tra le dichiarazioni di CA e quelle di MI. In sintesi, la sentenza di appello non fornisce risposta alle critiche formulate con l'atto di impugnazione (e ciò costituisce violazione dell'art. 564 c.p.p., comma 1), se cioè la critica operata dal giornalista poSS considerarsi legittima alla luce di tutto il materiale probatorio in atti;
in altre parole, non esiste coerenza tra la decisione adottata dalla Corte milanese e il materiale a disposizione dei giudici. c) mancata assunzione di prova decisiva indicata nei motivi di appello. Erroneamente la Corte assume che il thema probandum doveva rimanere circoscritto alla attribuzioni alla LM di frasi mai dalla steSS pronunziate. In ciò vi è contraddizione in quanto, se la Corte giudica ininfluenti le prove delle quali la FE aveva chiesto l'assunzione, e poi addebita all'imputato di aver censurato la condotta della querelante senza che il suo giudizio poSS ritenersi ancorato a dati reali, eSS in pratica impedisce al giornalista di difendersi provando (e provando proprio la fondatezza del suo dictum). Non si giustifica dunque la esclusione dei testi indicati nella lista ex art. 468 c.p.p. e la denegata acquisizione delle dichiarazioni dibattimentali di CA e MI.
d) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte ha censurato solo la scelta del tipo di pena (detentiva) da parte de!
Tribunale, ma nulla ha detto circa la accoglibilità della istanza a suo tempo formulata per la definizione (con pena pecuniaria appunto) del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., limitandosi ad affermare essere "equa" la pena di Euro 1.000 di multa.
e) mancanza e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza di norme di legge in relazione ai capi civili della sentenza, atteso che erroneamente la Corte ha respinto la dedotta inefficacia delle conclusioni presentate dalla PC alla udienza 8.4.2002. Era stato infatti fatto notare che dette conclusioni erano state rassegnate da un difensore diverso da quello che aveva curato la costituzione di PC, pur in assenza di previa revoca del primo difensore o di delega al secondo. Al proposito la Corte ha replicato che la questione non poteva essere sollevata per la prima volta in appello, essendo rimasta preclusa col compimento delle formalità di apertura del dibattimento ex art. 491 c.p.p. L'assunto è privo di logica in quanto solo all'atto della discussione la FE dell'imputato ha potuto rilevare che le conclusioni per la PC venivano rassegnate da avvocato diverso da quello che ne aveva curato la costituzione in giudizio. Tanto premesso, rileva la Corte che la censura sub a) è manifestamente infondata in quanto, oltre a partire da un presupposto logicamente inaccettabile, si fonda su di una disattenta lettura della trama motivazionale della sentenza impugnata. Invero, anche se l'articolo in questione fosse stato interamente "centrato" sulla figura e l'operato del CA, ciò - di per sè - non comporterebbe che espressioni diffamatorie, sia pure formulate come obiter a carico di altra persona, poSSno essere ritenute prive di rilievo. In realtà non è dubbio che l'articolo in questione contenga pesanti censure sull'attività professionale di alcuni magistrati della Procura di Caltanissetta e, tra costoro, della d.SS LM. Poco incide il fatto che le dichiarazioni della predetta siano state, in parte, virgolettate, in parte, sintetizzate, essendo evidente che il senso complessivo del giudizio che il giornalista ha dato di tali dichiarazioni non è certo di encomio, ma, anzi, di feroce critica, tanto che la figura professionale del magistrato risulta alquanto sminuita. In realtà è l'intero Ufficio di Procura ad essere al centro "dell'attacco" del giornalista UZ.
La censura sub b), viceversa, è fondata nei termini di cui in motivazione.
In vero è stato ritenuto (ASN 200503389-RV 231395) che l'esimente del diritto di critica giudiziaria non sussista allorché manchi il requisito della verità del fatto riferito e criticato, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà. Nel caso in esame, tuttavia, ciò che sostanzialmente viene riferito alla d.SS LM è un giudizio (avere ritenuto la compatibilità tra le dichiarazioni di due collaboranti) e una condotta (aver fatto trapelare che erano in corso indagini sul cd. "terzo livello" e che dette indagini erano relative ai noti uomini politici BE e DETR).
Sulla condotta e sul giudizio, l'imputato ha, insomma, espresso, a sua volta un giudizio, sintetizzato in due espressioni - certo non encomiastiche - formulate a carico del PM, qualificato "incauto" e "sprovveduto". Alla d.SS LM, in altre parole, non viene attribuita ne' malafede, ne' il perseguimento di obiettivi politici tramite lo strumento giudiziario (il che, in mancanza del requisito della verità, costituirebbe, senza dubbio alcuno, condotta penalmente rilevante: cfr. ASN 200428661-RV 229312), ma, sostanzialmente (e si intende con riferimento all'episodio riferito), leggerezza e mancanza di adeguata professionalità. Non si tratta ovviamente di complimenti, ma di locuzioni atte a ledere la reputazione della predetta;
e tuttavia, trattandosi della espressione, sia pure con modalità particolarmente forti, del diritto di critica, esse devono ritenersi scriminate. Invero, ciò che distingue la critica dall'invettiva (o dall'insulto) è il fatto che la prima è argomentata, il secondo è gratuito. Per ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato, un giudizio critico deve essere corredato da una "spiegazione" che renda manifesta al destinatario del meSSggio la ragione della censura. Come è ovvio, non è neceSSrio che tale destinatario (e, dunque, l'interprete e, dunque, il giudicante) condivida l'iter argomentativo e/o le conclusioni del criticante, essendo sufficiente che l'uno e le altre presentino un carattere minimo di logicità e non contrastino col senso comune.
Insomma il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (ASN 200220474-RV 221904), essendo poi l'agente libero, entro i limiti sopra indicati, di trarre le conclusioni che ritiene corrette. Nel caso in esame, UZ è partito dal fatto che CA e MI hanno reso dichiarazioni ed ha aggiunto: 1) che la d.SS LM le ha ritenute compatibili, 2) che dette dichiarazioni - a suo giudizio - compatibili non erano, 3) che la d.SS LM ha reso noto che erano in corso accertamenti sul conto di BE e DETR.
Orbene è noto che (ASN 200419334-RV 227754) l'esimente del diritto di critica è senza dubbio configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati.
Ebbene il ricorrente ha riferito (inevitabilmente interpretandoli) i fatti di causa e ha tratto il suo giudizio sull'operato del PM di udienza, definendo "sprovveduto" un comportamento che - contrariamente a quanto da lui ritenuto - ha "trattato" come omologhi dati processuali (a giudizio del giornalista) incompatibili, e "incauto" il comportamento del medesimo magistrato che ha rivelato in pubblica udienza la esistenza di un'attività investigativa, ancora coperta dal segreto di indagine.
Il ruolo, la figura istituzionale del criticato (un magistrato delegato alla trattazione dibattimentale e al coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale) rendeva legittima la critica giornalistica, in base al consolidato principio - base di ogni seria e severa concezione democratica - che a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità, con la conseguenza che, colui che tale potere detiene deve assoggettarsi alla penetrante attività di controllo da parte dei cittadini, controllo che si esercita anche attraverso il diritto di critica. Rimanendo assorbite le altre censure, la sentenza va dunque annullata senza rinvio in quanto UZ non è punibile ai sensi art. 51 c.p.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 51 c.p. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2007