Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'esimente con riferimento all'articolo di un quotidiano che, commentando una vignetta satirica, aveva attribuito al vignettista di avere qualificato una persona candidatasi alle elezioni quale "sporca ebrea", sebbene l'immagine si limitasse ad effigiare una persona con tratti somatici riferiti dalla propaganda antisemita a persone di etnia ebraica, apponendo sul petto della stessa simboli di forze politiche comunemente considerate contrarie a tale etnia).
Commentari • 13
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con cui I. Marcello è stata condannato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione ai danni di C. Giuseppina. All'imputato è stato contestato di aver offeso la reputazione della parte civile, non esplicitamente citandola ma ad essa alludendo in modo inequivocabile, affermando in manifesti affissi nella pubblica via e su di un post sul sito internet facebook che la fornitura di mobili per l'amministrazione comunale operata da parte di un parente di una dipendente comunale sarebbe avvenuta in maniera non trasparente, affermazione fatta al fine di acquisire …
Leggi di più… - 2. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: sussiste anche in caso di espressioni dubitative o interrogative (Cass. Pen. n. 8/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8). Vuoi …
Leggi di più… - 4. Definire “mafioso” un comportamento politico senza prove integra il reato di diffamazione: non è critica, ma aggressione verbale (Cass. Pen. n. 39047/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima La parola "mafioso" assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato. (Fattispecie relativa al commento critico, pubblicato su "facebook" dall'ex-sindaco di un comune siciliano, del comportamento tenuto dal sindaco in carica nella designazione dei candidati per le elezioni locali, comportamento definito dal ricorrente come "imposizione o agire mafioso" - Cassazione penale sez. V - 29/05/2019, n. 39047) Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 5. Diffamzione via email: lettura presunta (Cass. 12511723)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2023
In tema di diffamazione, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari , in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario: è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricat su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2014, n. 7715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7715 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/11/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3218
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 05830/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CA PE, nato a [...] il [...];
2. PO AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/10/2013 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oidi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per la parte civile l'avv. Paola Rizzo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità, o quanto meno il rigetto, dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Damiano De Rosa per CA, l'avv. Giovanni Di Cagno per PO e l'avv. Fabio Viglione per ambedue gli imputati, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21 ottobre 2013 la Corte d'Appello di Roma, in ciò parzialmente confermando la decisione assunta dal locale tribunale, ha riconosciuto CA PE e PO AN responsabili rispettivamente dei delitti di diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo sulla pubblicazione, in relazione ad un articolo a firma del CA apparso il 13 ottobre 2008 sul quotidiano "Il Riformista", del quale il PO era direttore responsabile;
ha quindi tenuto ferma la condanna di entrambi alle pene di legge, riformando le statuizioni civili nel senso della condanna meramente generica al risarcimento dei danni in favore di NE VA, costituitosi parte civile.
Nel testo del servizio giornalistico era, fra l'altro, contenuta la frase "VA non accetta di censurare la vignetta, che ha fatto tanto ridere Strada Gino, in cui chiama NS AM sporca ebrea".
1.1. La Corte di merito, esaminata la vignetta realizzata dal NE e pubblicata su "Il Manifesto", cui si riferiva l'articolo del CA, ha ritenuto che in essa non fosse ravvisabile alcun significato antisemita, ma soltanto la denuncia dell'incongruenza (e quindi della mostruosità elettorale) insita nel fatto che una persona di origine ebraica (nel testo si parla di "religione ebraica") si candidasse nella stessa lista di altre, che con l'ebraismo avevano avuto ragioni di contrasto. In considerazione di ciò ha ritenuto ingiustificata l'attribuzione al Senese dell'espressione "sporca ebrea", che era invece del tutto assente dalla vignetta: donde l'insussistenza del requisito della verità.
1.2. Ritenuto, per quanto sopra, che fosse configurabile il delitto di diffamazione, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'invocata esimente del diritto di critica e di satira in quanto la formulazione dell'articolo era tale da far percepire al lettore che la paternità dell'espressione "sporca ebrea" fosse da riferirsi al NE.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, ciascuno per le ragioni di seguito indicate.
3. Il ricorso proposto dall'Avv. Damiano La Rosa nell'interesse di CA PE, e personalmente da quest'ultimo, è articolato in due motivi.
3.1. Col primo di essi il ricorrente, denunciando erronea applicazione della legge penale, lamenta non essersi considerato che l'intento dell'articolista non era quello di diffamare il NE, ma soltanto di richiamare l'attenzione sul fatto che la vignetta poteva essere interpretata - e di fatto lo era stata - come portatrice di un messaggio antisemita: a maggior ragione in quanto non era accompagnata da alcuna frase illustrativa o didascalia interpretativa. Sostiene, ancora, il ricorrente, che l'aver posto tra virgolette l'espressione incriminata ("sporca ebrea") aveva proprio il significato di chiarire che quelle parole non venivano dal NE, ma rappresentavano il giudizio che gli elettori potevano aver tratto dall'osservazione della vignetta.
3.2. Col secondo motivo il ricorrente insiste sulla necessità di immedesimarsi nella posizione del lettore, in mancanza della diversa chiave di lettura offerta dalla parte civile soltanto in sede giudiziale, a fronte di un disegno che mostrava la NS malvestita, con abiti consunti e stracciati, con la stella giudaica appuntata sul petto e coi caratteri somatici (naso adunco) tradizionalmente attribuiti agli ebrei dalla propaganda antisemita. Alla stregua di tale raffigurazione rivendica la legittimità della critica espressa nell'articolo, sia pure con l'uso di espressioni forti.
4. Altro ricorso è proposto congiuntamente dall'Avv. Fabio Viglione, difensore di ambedue gli imputati, e dall'Avv. Giovanni Di Cagno, difensore di PO AN.
4.1. Col primo dei due motivi dedotti a sostegno, i ricorrenti rimproverano alla Corte d'Appello di aver ingiustificatamente negato applicazione all'esimente di cui all'art. 51 c.p., sotto il profilo dell'esercizio del diritto di critica. Assumono la sussistenza dei requisiti richiesti a tal fine dalla giurisprudenza, in quanto: la verità del fatto affermato emerge dalla grafica della vignetta ove, malgrado l'assenza dell'espressione "sporca ebrea" in forma esplicita, se ne coglie il senso nell'aspetto attribuito alla figura di NS AM, ispirato agli stilemi tipici dell'antisemitismo; la continenza verbale è rispettata, trovando l'uso di espressioni forti una sua giustificazione nella sintesi lessicale dello scritto;
l'interesse della collettività deve essere valutato tenendo in considerazione il contesto di riferimento, caratterizzato dall'accesa polemica suscitata dalla vignetta e dalla totale indignazione della comunità ebraica.
4.2. Col secondo motivo i ricorrenti, facendo leva sugli stessi argomenti, ripercorrono in chiave critica la motivazione della sentenza denunciandone la carenza e illogicità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata resiste al controllo di legittimità, pur dovendosi rettificare alcune affermazioni imprecise che si riscontrano nella motivazione, sulle quali ci si soffermerà più oltre.
2. Corre l'obbligo, innanzi tutto, di rimarcare l'irrilevanza del fatto che l'autore dell'articolo incriminato non fosse mosso dall'intento di diffamare NE VA, autore della vignetta che diede innesco alla vicenda qui dibattuta.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già chiarito che in tema di delitti contro l'onore, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente, (così Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012 - dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390; v. anche Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 - dep. 2014, Verratti, Rv. 258943; Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Beri Riboli, Rv. 213631). Nel caso di cui ci si occupa, l'aver attribuito all'autore della vignetta una valutazione cosi spregiativa della persona di NS AM, quale quella compendiata nell'espressione "sporca ebrea", è valso ad additarlo ai lettori del quotidiano "Il Riformista" come responsabile di un insulto connotato da discriminazione razziale: e cioè di un fatto che, oltre a costituire reato, è oggetto di pubblica riprovazione in base al comune sentire.
2.2. Al riguardo va precisato che l'accenno, contenuto nella sentenza impugnata, alla "religione ebraica" quale elemento qualificante l'espressione attribuita al NE, è totalmente fuori centro: il fattore discriminatorio che ha informato l'antisemitismo in un passato storico a tutti noto, e che tuttora ne informa le perduranti esternazioni, è di carattere prettamente etnico e nulla ha a che vedere col credo religioso. Conseguentemente l'insulto nei confronti della NS, se tale fosse effettivamente stato, come sostenuto nell'articolo del CA, avrebbe tanto più screditato il NE per la sua componente razzista.
3. Una volta assodato, alla stregua di quanto fin qui annotato, il carattere diffamatorio del commento giornalistico cui l'imputazione si riferisce, resta da verificare se sia fondatamente invocabile l'esimente del diritto di critica o, alternativamente, quella del diritto di satira.
3.1. Per quanto si riferisce a quest'ultima ipotesi va subito detto che, se con la parola satira ci si riferisce - come è d'obbligo in base al suo significato lessicale - a quel genere letterario o artistico che si propone di mettere in ridicolo personaggi, ambienti o costumi con toni comici o sarcastici e intenti moralistici, è giocoforza riconoscere che nulla di satirico è dato evidenziare nella frase in contestazione;
la sua collocazione in un inserto del quotidiano dedicato alla satira non può assumere valenza decisiva in proposito, potendo semmai trovare spiegazione nel riferimento alla vignetta - essa, sì, certamente satirica - realizzata dal NE e pubblicata a suo tempo sul giornale "Il Manifesto".
3.2. Quanto al diritto di critica, giova innanzi tutto richiamarsi alle ripetute enunciazioni giurisprudenziali secondo le quali in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente in questione, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica, (così Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794; v. anche Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524).
In punto di fatto, le caratteristiche grafiche della vignetta realizzata dal NE emergono in tutta chiarezza dalla descrizione fattane nelle sentenze di merito. Da esse si apprende che, sotto il titolo "Mostri elettorali", era effigiata una donna espressamente indicata come NS AM (per quanto il suo cognome fosse alterato in AN), recante appuntata sul petto la stella di VI e descritta fisicamente con naso adunco, occhi grossi e labbra pronunciate: cioè munita di quei caratteri somatici con i quali la propaganda antisemita ha sempre raffigurato le persone di etnia ebraica. In aggiunta a ciò, la sentenza impugnata rileva che nella testa erano riconoscibili segni che richiamavano il personaggio di RA, ad ulteriore riprova della mostruosità elettorale, esaltata anche con il fatto di aver appuntato sul petto della persona il fascio littorio e il simbolo del "Popolo delle libertà". Su tali premesse fattuali non merita censura l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui nella vignetta realizzata dal NE non è riscontrabile l'attribuzione a NS AM della qualifica di "sporca ebrea".
Pacifico essendo che le parole in questione non erano esplicitamente scritte nell'area del disegno, secondo la tesi difensiva dei ricorrenti il medesimo concetto sarebbe emerso per implicito dalle caratteristiche fisiche della donna raffigurata, dal suo vestiario consunto e dall'inconfondibile simbolo rappresentato dalla stella di VI. Ma logicamente ineccepibile è invece il risultato della disamina portata dalla Corte d'Appello alla vignetta nella sua globalità, con l'osservare che i tratti grafici identificativi dell'ebraismo erano necessari a evidenziare la "mostruosità elettorale" insita nel fatto che una persona appartenente a quella stessa etnia che era stata perseguitata dai cultori di una certa ideologia (la sentenza, per vero, non parla di persecuzione, ma di "ragioni di contrasto", incorrendo in una di quelle imprecisioni delle quali in apertura si è preannunciata la rettifica) si fosse candidata alle elezioni unitamente ad un gruppo politico che di quella ideologia - non interessa qui se a torto o a ragione - era considerato l'erede.
Certa ed inevitabile era dunque, nell'ottica del vignettista e coerentemente con lo spirito del messaggio satirico, la qualificazione della NS come ebrea;
ma l'aggettivo "sporca", con tutta la carica spregiativa che vi si sarebbe ricollegata, è rimasto assente dal contenuto descrittivo della vignetta, nella quale l'aspetto sdrucito del vestiario era piuttosto evocativo - in una con l'imposizione della stella giudaica - delle miserande condizioni nelle quali gli ebrei erano stati ridotti nei campi di concentramento gestiti dagli alleati del fascismo.
4. Quanto fin qui osservato spiega come non possa considerarsi sorretta da verità l'affermazione che il NE avesse trattato la NS da "sporca ebrea". Di ciò pare essersi reso consapevole lo stesso CA, il quale infatti sostiene che "a prescindere dalle più nobili ma pur sempre soggettive intenzioni dell'autore satirico omissis, nel momento in cui si decide di usare una raffigurazione di questo tipo, non si può certo escludere che nella mente e nella coscienza di una massa di persone, nemmeno tanto ristretta stando alle risultanze istruttorie, il paragone con le immagini riportate e riprodotte in allegato n. 2 (foto estratte dall'Archivio Storico della Memoria) sia stato percepito come una delle possibili (o quantomeno potenziali) chiavi di lettura della vignetta" (pag. 8 del ricorso a firma dell'Avv. De Rosa e dello stesso CA). Ma a tale argomento si può obiettare che l'articolista, nel prospettare al pubblico dei lettori quella che era soltanto una delle possibili interpretazioni della vignetta (fra l'altro neppure corretta, alla stregua di quanto testè osservato), avrebbe dovuto dare atto espressamente del carattere soggettivo di essa, anziché propugnarla come un dato di verità.
Su quest'ultimo versante non giova alla difesa insistere sul fatto che, nello scritto pubblicato su "Il Riformista", le parole "sporca ebrea" fossero poste tra virgolette. Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, l'uso delle virgolette nel riferire il contenuto di affermazioni attribuite a taluno serve proprio a sottolineare il carattere testuale della citazione;
col risultato che, nel contesto della frase "VA non accetta di censurare la vignetta, che ha fatto tanto ridere Strada Gino, in cui chiama NS AM sporca ebrea", il messaggio trasmesso al lettore è proprio quello - contrario al vero, per quanto dianzi si è visto - che il NE abbia testualmente definito la NS una "sporca ebrea".
5. Una volta esclusa la verità del fatto, si rende superflua ogni valutazione circa la sussistenza dei restanti requisiti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di critica, che va conseguentemente esclusa.
5.1. I ricorsi sono pertanto da rigettare, con la conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5.2. Non può essere riconosciuta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità, in mancanza della necessaria presentazione delle richieste in forma scritta.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015