Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorché manchi il requisito della verità del fatto riferito e criticato, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che ha escluso l'esimente del diritto di critica nella pubblicazione di un articolo di un periodico in cui si sottolineava il rapporto di amicizia tra un politico ed un procuratore della Repubblica e si affermava che quest'ultimo si distanziò dalle indagini condotte da un altro collega nei confronti del suddetto politico, con la conseguenza che "l'accusa fu fatta cadere", mentre era risultato che nella realtà dei fatti il detto procuratore aveva controfirmato la richiesta di rinvio a giudizio del suddetto politico ed era personalmente intervenuto accanto al collega all'udienza preliminare).
Non sussiste la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, qualora l'imputato elegga domicilio presso la direzione di un quotidiano e il detto avviso gli sia notificato nel luogo in cui tale direzione ha la sede al momento della notifica, a nulla rilevando il fatto che essa sia diversa da quella esistente al momento della dichiarazione, in quanto, ai fini dell'art. 161 cod. proc. pen., ciò che rileva è rappresentato dalla direzione del quotidiano e non dall'edificio che la ospita.
Commentari • 2
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo …
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L'esigenza del controllo democratico vale senza dubbio a sostenere la particolare apertura dell'ordinamento rispetto alla censura da parte della stampa dell'operato di esponenti politici e pubblici amministratori. Ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica all'interno di pubblicazioni a mezzo stampa, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicchè l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/11/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1728
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 24866/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AN nato il [...];
FE IU nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 17-2-04 dalla Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Meloni Vittorio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'avv. Carlo Smuraglia, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o in ogni caso per il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori - avv. Grazia Volo per il FE e avv. Roberto di Luzio, in sostituzione dell'avv. Adelmo Manna per il NA - i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 26-6-01 il Tribunale di Milano dichiarava NA AN responsabile di diffamazione aggravata ex artt. 61 n. 10, 595 c.p., 13, 21 L. 47/48 perché quale autore dell'articolo
"Chiamatelo LU OR, pubblicato sul periodico "Panorama" del 10-7-97, offendeva la reputazione di dott. AN LL, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo affermando fra l'altro che questi, avendo il sostituto procuratore dott. AS concluso le indagini su LU ND, sindaco di Palermo, in merito alla ristrutturazione del teatro Massimo, avrebbe preso le distanze dal suo collega, ma che "il giovane sostituto (intenzionato a chiedere il rinvio a giudizio dell'uomo politico) si incaparbì e fece ricorso, ottenendo soddisfazione dalla Procura Generale che chiese di nuovo il rinvio", con la conseguenza "che il sindaco sarà giudicato per falso, abuso e cose del genere";
dichiarava altresì FE IU responsabile del reato di cui agli artt. 57 c.p., 13, 21 L. 47/48 (per avere, quale direttore del citato periodico, omesso il debito controllo sulla pubblicazione sub A); con le generiche eqiuivalenti i predetti venivano condannati a pena ritenuta di giustizia ed in solido al risarcimento dei danni morali contestualmente liquidati in favore della parte civile. La Corte di appello con pronuncia 17-2-04 confermava la riportata decisione per il FE e riduceva la pena per il NA: avverso la sentenza di secondo grado hanno ora proposto ricorso per Cassazione gli imputati secondo quanto infra esposto.
NA AN.
1 - Violazione di legge in punto responsabilità.
In particolare si è negato il carattere offensivo delle affermazioni contenute nell'articolo incriminato e si è dedotto che le stesse rientravano comunque nell'esercizio del diritto di critica. Le denuncie sono infondate.
I giudici di merito, esaminando per intero il contenuto dell'articolo de quo (integralmente richiamato nel capo di imputazione) hanno evidenziato come ivi si fossero sottolineati i rapporti di amicizia tra l'ND e AN LL e come si fosse affermato che "la simpatia del Procuratore è ovviamente un salvacondotto per il sindaco" che si sentiva "sicuro di sè, molto sicuro" riferendo infine che "LL si distanziò" dalle indagini intraprese dal sostituto AS per cui "l'accusa fu fatta cadere". A fronte del delineato contesto la conclusione, secondo cui si era insinuato e suggerito al lettore l'idea che il dott. LL avesse cercato di favorire un'indagato in contrasto con i propri doveri istituzionale, risulta assolutamente logica al pari di quella ad essa consequenziale circa il contenuto fortemente diffamatorio delle riportate notizie:
ne deriva che legittimamente si è ritenuto che la vicenda rientrasse nella previsione dell'art. 595 c.p.. Del pari i giudici di merito hanno in termini corretti escluso che potesse invocarsi l'esercizio del diritto di critica, stante la mancanza del requisito della verità delle notizie, essendo risultato che in realtà il Procuratore aveva controfirmato la richiesta di rinvio a giudizio dell'ND ed era personalmente intervenuto accanto al AS all'udienza preliminare.
Poiché ai fini del riconoscimento del diritto de quo è necessario che quanto riferito e costituente oggetto della valutazione critica corrisponda alla realtà (Cass. 14-6-99 n. 0 7648 RV. 213957; Cass. 13- 3-01 n. 10331 RV. 218466; Cass. 5-2-04 n. 0 4568 RV. 228061), ogni altra argomentazione del ricorrente concernente la sussistenza della continenza nell'esposizione della vicenda e dell'interesse pubblico alla conoscenza della medesima si palesa inconferente.
2 - Violazione di legge per omessa applicazione della scriminante del diritto di cronaca, quantomeno in forma putativa ex art. 59 c.p.. Anche questo motivo è infondato in quanto l'imputato aveva il dovere di informarsi sull'attendibilità delle fonti delle ricevute informazioni, da lui poi diffuse.
Invero, in tema di diffamazione, non assume valenza scriminante la verità putativa cioè solo supposta della notizia diffamatoria, senza previa acquisizione, attraverso opportune verifiche e controlli, della certezza della corrispondenza a realtà di quanto riferito (Cass. 5-2-97 n. 00 891 RV. 206908; Cass. 7-7-98 n. 0 7967 RV. 211539; Cass. 26-10-98 n. 11199 RV. 212131). 3 - 4 - Violazione di legge in relazione all'art. 47 c. 3 c.p. e mancanza di motivazione sul punto.
Precipuamente si è dedotto: che il convincimento sulla verità della notizia relativa alla posizione di distacco del dott. LL nella vicenda era stato conseguenza di ignoranza delle norme processuali in tema di impugnazione della sentenza emessa a seguito dell'udienza preliminare e che il giudice di secondo grado non aveva dato risposta a questa argomentazione.
Nel disattendere le denuncie è sufficiente rilevare che l'errore invocato inciderebbe pur sempre sulla verità della notizia e quindi sulla scriminante: vale pertanto il principio enunciato sub 2 in ordine al dovere di verifica incombente al giornalista, con la conseguenza che ai fini del rigetto dell'impostazione difensiva non s'imponeva ulteriore onere di motivazione.
FE IU.
1 - Nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
La doglianza è infondata. L'imputato ebbe dichiarare domicilio presso la direzione del quotidiano "Il Foglio" e l'avviso in questione gli fu ritualmente notificato nel luogo ove detta direzione aveva la sede, non incidendo il fatto che quest'ultima fosse diversa da quella del momento in cui avvenne la dichiarazione: invero nell'indicazione effettuata ex art. 161 c.p.p il dato rilevante era rappresentato dalla citata direzione del quotidiano e non certo dall'edificio che la ospitava.
2 - Illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, quale direttore del quotidiano. Precipuamente si è denunciato che la Corte territoriale aveva ignorato le considerazioni difensive circa l'impossibiltà di esperire il debito controllo.
La censura è infondata perché la Corte di appello ha evidenziato come tali considerazioni fossero irrilevanti, non avendo l'imputato indicato quali cautele egli avesse adottato a fronte dell'assunta situazione di inesigibilità di verifiche;
ne' in questa sede si deduce di avere operato siffatta allegazione.
3 - Mancanza di motivazione in ordine all'ammontare della somma riconosciuta alla parte civile a titolo di risarcimento dei danni morali.
Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, non segnalandosi in base a quali dati, la somma riconosciuta in primo grado avrebbe dovuto essere ridotta in appello.
In conclusione i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in euro 2.500 comprensivi di esborsi. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005