Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 3389
CASS
Sentenza 12 novembre 2004

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Massime2

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorché manchi il requisito della verità del fatto riferito e criticato, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che ha escluso l'esimente del diritto di critica nella pubblicazione di un articolo di un periodico in cui si sottolineava il rapporto di amicizia tra un politico ed un procuratore della Repubblica e si affermava che quest'ultimo si distanziò dalle indagini condotte da un altro collega nei confronti del suddetto politico, con la conseguenza che "l'accusa fu fatta cadere", mentre era risultato che nella realtà dei fatti il detto procuratore aveva controfirmato la richiesta di rinvio a giudizio del suddetto politico ed era personalmente intervenuto accanto al collega all'udienza preliminare).

Non sussiste la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, qualora l'imputato elegga domicilio presso la direzione di un quotidiano e il detto avviso gli sia notificato nel luogo in cui tale direzione ha la sede al momento della notifica, a nulla rilevando il fatto che essa sia diversa da quella esistente al momento della dichiarazione, in quanto, ai fini dell'art. 161 cod. proc. pen., ciò che rileva è rappresentato dalla direzione del quotidiano e non dall'edificio che la ospita.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 3389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3389
Data del deposito : 12 novembre 2004

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