Sentenza 4 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di diffamazione sia specifica che generica, il giudice non può trascurare la ricerca della verità, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. e dell'art. 21 Cost. e, in particolare, dell'esimente del cosiddetto diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui esercizio è ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che l'informazione sia sostanzialmente veridica e che la critica sia obiettiva e non tendenziosa. (Fattispecie relativa ad attribuzione, in un programma televisivo di fatto diffamatorio determinato desunto da procedimento penale in corso. Riconoscendo la sussistenza del diritto di critica la Corte ha evidenziato l'interesse del pubblico a conoscere i particolari relativi al soggetto pretesamente diffamato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/01/2000, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento