Sentenza 25 settembre 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando, pur nell'ambito di una competizione politica, la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti invece l'utilizzo di "argumenta ad hominem", intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. (Fattispecie nella quale, in occasione della campagna elettorale per la rinnovazione dell'amministrazione comunale, il sindaco "uscente" aveva indicato alcuni candidati della lista avversaria come "bugiardi, in quanto incapaci di aprire bocca senza dire menzogne", nonché come "stolti" ed "appartenenti ad una banda di denigratori").
Commentari • 11
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Rilevato che: Nel 2011, Maurizio B. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, Christian F. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del carattere gravemente diffamatorio di un articolo a firma del convenuto, intitolato "Caso Te.Am - B. in un clamoroso conflitto di interessi", pubblicato sul sito internet "I due punti.it". A sostegno della propria domanda, l'attore (allora sindaco di Teramo) espose che, nell'articolo, la propria figura veniva accostata a quella del mago Silvan, così accreditando la tesi che si trattasse di una persona adusa a trucchi e sotterfugi di bassa lega, e tacciata di "improntitudine paragonabile solo a quella di …
Leggi di più… - 2. Criticare non è diffamare: le opinioni anche sgradevoli non si misurano con il metro della verità (Cass. 5925/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: non è punibile chi abbia ragionevole convinzione della verità dei fatti denunciati (Cass. Pen. n. 21145/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non sussiste diritto di critica se l’offeso è esposto al pubblico disprezzoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook", pubblica "piazza …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: il diritto di critica non sussiste in caso di attacchi gratuiti e argumenta ad hominemAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 febbraio 2022
Cassazione penale sez. V, 01/12/2021, (ud. 01/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4874 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che l'esimente del diritto di critica presupponente, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, con l'utilizzo anche ad espressioni forti e persino suggestive, al fine di potenziare l'efficacia del discorso o del testo e richiamare l'attenzione dell'interlocutore destinatario, incontra, tuttavia, il limite immanente del rispetto della dignità altrui, non potendo l'esercizio di tale diritto costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al patrimonio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2001, n. 38448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38448 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 25/09/2001
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 1354
Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 32424/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CE NO, n. a Chiavari il 14 ottobre 1942
avverso la sentenza del Pretore di Chiavari depositata il 14 aprile Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dott. V. Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. G. Scopesi.
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata NO CE è stato dichiarato colpevole di diffamazione aggravata, perché, quale sindaco uscente del comune di Mezzanego, il 21 aprile 1995, in occasione della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale, tenne un comizio nel corso del quale accusò due candidati della lista avversaria, NO AL e IE ON, di essere bugiardi, in quanto incapaci di aprire bocca senza dire menzogne, e stolti, di averlo calunniato per talune sue opere, di appartenere a una banda di denigratori.
Il giudice del merito ritenne che le frasi pronunciate dall'imputato travalicassero i limiti di una lecita critica politica e non potessero essere giustificate dalla provocazione, perché le ingiuste accuse, alle quali egli avrebbe reagito, risalivano a oltre due anni prima e, comunque, erano consistite di specifiche contestazioni al suo operato di amministratore, che non avrebbero potuto scriminare i suoi attacchi personali a coloro che le avevano mosse. Ricorre per cassazione NO CE e propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, sostenendo di non essere ricorso a una contumelia gratuita, ma di avere mirato solo a minare la credibilità politica di chi in passato lo aveva ingiustamente attaccato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 599 c.p. e lamenta che gli sia stata negata la scriminante della provocazione, senza considerare che la sua reazione non era riferita solo alle lontane accuse ingiustamente rivoltegli, bensì a una serie di offese reiterate anche in campagna elettorale, sicché sussisteva il presupposto dell'immediatezza ingiustamente escluso dal giudice del merito.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, Richiesta copia "il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (Cass., sez. 5^, 16 aprile 1993, Barile, m. 194300). Per questa ragione, quando il discorso politico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., sez. 5^, 24 novembre 1993, Paesini, m. 196459). Sicché "il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. 5^, 20 gennaio 1984. Saviane, m. 163712). In realtà la critica negativa dell'operato altrui non è di per sè offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere a~ diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.
Ciò che rileva, quindi, non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, che può essere anche accesa nella critica politica (Cass., sez. 5^, 2 ottobre 1992, Valentini, m. 192585). Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione;
è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica.
Nel caso in esame è evidente, perciò, che non può essere considerata lecita critica politica quella di chi accusa gli avversari di essere stolti e bugiardi e di appartenere a una banda di denigratori, sol perché ne hanno contestato l'operato di amministratore. Se avesse voluto mantenersi nei limiti di una corretta critica politica, NO CE avrebbe dovuto dimostrare la falsità della accuse rivoltegli in passato, non limitarsi a offendere sul piano personale chi quelle accuse gli aveva rivolto. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, quando prospetta una ricostruzione dei fatti diversi da quella recepita dal pretore circa le pretese ingiuste accuse cui NO CE avrebbe reagito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2001