Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2000, n. 3477
CASS
Sentenza 8 febbraio 2000

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Massime3

In tema di diffamazione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione. Sicché, il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.

L'allegazione al ricorso della parte civile del verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, non costituisce una produzione probatoria, che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale, bensì un'attività intesa alla surrogazione, a norma dell'art. 112 cod. proc. pen., di un atto del procedimento andato smarrito. E questa attività pseudoistruttoria, intesa a ricostituire nella sua integralità il fascicolo degli atti del procedimento, è da ritenere consentita anche nel giudizio di cassazione, in particolare quando, è destinata a consentire la decisione su questioni processuali, rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto.

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 577 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende la legittimazione della parte civile anche all'impugnazione delle sentenze relative al reato di cui all'art. 57 cod. pen., identico per "ratio" e interesse tutelato ai reati di diffamazione e ingiuria. Ciò in quanto il ragionevole riconoscimento alla persona offesa dei reati di ingiuria e di diffamazione della legittimazione a impugnare anche ai fini penali, intesa a garantirla dai sempre più frequenti inconvenienti riscontrabili in processi che coinvolgono direttamente il patrimonio morale della persona, non comporta una disparità di trattamento delle persone offese da altri analoghi reati, perché l'art. 577 cod. proc. pen., se accresce la tutela della persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, non diminuisce quella già storicamente accordata alla persona offesa ed alla parte civile nel vecchio codice di procedura penale, ed ora ulteriormente rafforzata con il nuovo. D'altro canto la palese minore gravità del delitto punito a titolo di colpa dall'art. 57 cod. pen. e la natura meramente omissiva della condotta che lo integra ne giustificano l'esclusione dall'ambito dei reati per i quali è riconosciuto alla parte civile il potere, certamente eccezionale nel nostro sistema, di proporre impugnazione anche ai fini penali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2000, n. 3477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3477
Data del deposito : 8 febbraio 2000

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