Sentenza 8 febbraio 2000
Massime • 3
In tema di diffamazione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione. Sicché, il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.
L'allegazione al ricorso della parte civile del verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, non costituisce una produzione probatoria, che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale, bensì un'attività intesa alla surrogazione, a norma dell'art. 112 cod. proc. pen., di un atto del procedimento andato smarrito. E questa attività pseudoistruttoria, intesa a ricostituire nella sua integralità il fascicolo degli atti del procedimento, è da ritenere consentita anche nel giudizio di cassazione, in particolare quando, è destinata a consentire la decisione su questioni processuali, rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto.
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 577 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende la legittimazione della parte civile anche all'impugnazione delle sentenze relative al reato di cui all'art. 57 cod. pen., identico per "ratio" e interesse tutelato ai reati di diffamazione e ingiuria. Ciò in quanto il ragionevole riconoscimento alla persona offesa dei reati di ingiuria e di diffamazione della legittimazione a impugnare anche ai fini penali, intesa a garantirla dai sempre più frequenti inconvenienti riscontrabili in processi che coinvolgono direttamente il patrimonio morale della persona, non comporta una disparità di trattamento delle persone offese da altri analoghi reati, perché l'art. 577 cod. proc. pen., se accresce la tutela della persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, non diminuisce quella già storicamente accordata alla persona offesa ed alla parte civile nel vecchio codice di procedura penale, ed ora ulteriormente rafforzata con il nuovo. D'altro canto la palese minore gravità del delitto punito a titolo di colpa dall'art. 57 cod. pen. e la natura meramente omissiva della condotta che lo integra ne giustificano l'esclusione dall'ambito dei reati per i quali è riconosciuto alla parte civile il potere, certamente eccezionale nel nostro sistema, di proporre impugnazione anche ai fini penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2000, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDA IETTI Presidente del 8/2/2000
Dott. PIERFRANCESCO MARINI Consigliere SENTENZA
" NUNZIO CICCHETTI " N. 312
" ANGELO DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
" ANIELLO NAPPI " N.48248/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
EH IE, n. a Firenze il 14 gennaio 1949
IA IA SA, n. a Lecce il 6 dicembre 1951 imputati e dalla parte civile
LL prof. NC avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 15 settembre 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. F. Cosentino che ha chiesto l'inammiss. dei primi tre motivi di ricorso della P.C., rigetto del 4^ motivo o un subordine a.c.r. per l'episodio relativo all'art. del 23.3.94; inammiss.
Udito il difensore avv. G. Volo
Udito per la P.C. l'avv. E.Amodio
Motivi della decisione
1. In seguito a due distinte querele del prof. NC LL, già Ministro delle Finanze nel Governo Ciampi, IE EH e IA SA IA, rispettivamente editorialista e direttrice del quotidiano L'Indipendente, furono rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Monza quali imputati l'uno di due ipotesi di diffamazione aggravata, l'altra di omissione del controllo necessario a impedirne la consumazione. Sul quotidiano diretto da IA SA IA, infatti, erano stati pubblicati il 23 marzo 1994 e il 10 aprile 1994 due articoli di IE EH ritenuti diffamatori dal querelante. Il primo articolo, intitolato "Quella domanda che Di PI non farà mai a Visco", inseriva nel contesto di una ricostruzione fortemente critica dei rapporti tra EN e Ministero delle finanze la notizia che subito dopo le elezioni il prof. LL sarebbe stato interrogato dal tribunale dei ministri "per abuso patrimoniale (corruzione, via ...)".
Nel secondo articolo, intitolato "Quelle strane nomine al SECIT", IE EH sosteneva che il prof. LL, prossimo a lasciare il ministero in conseguenza delle imminenti elezioni, era indagato dal tribunale dei ministri per il "pasticciaccio" un "abuso corruttivo", "combinato col CONI del suo amico PE e auspicava che, nell'interrogatorio cui era stato sottoposto, il ministro avesse dal almeno "vuotato il sacco"; aggiungeva poi che il comunicato con il quale il ministro aveva giustificato con esigenze di funzionalità la nomina di nuovi ispettori al SECIT conteneva "insieme una menzogna e una presa in giro di quella stessa opinione pubblica sulla testa della quale e nelle tasche della quale, con tosatura fiscale insopportabile, si fa passare di tutto"; e, rivolgendosi al ministro, concludeva: "LL vergogna", "non le risultava mattacchione?". Il tribunale, a conclusione del dibattimento, dichiarò gli imputati colpevoli dei reati loro addebitati in relazione al primo articolo, quello pubblicato il 23 marzo 1994, condannando IA SA IA alla pena di un milione di lire di multa e IE EH alla pena di un milione e cinquecentomila lire di multa, entrambi in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati equitativamente in quaranta milioni di lire. Assolse invece entrambi gli imputati dai reati loro ascritti in relazione al secondo articolo, quello pubblicato il 10 aprile 1994, ritenendo che la pubblicazione, pur oggettivamente diffamatoria, fosse giustificata dall'esercizio del diritto di critica e di cronaca. Risultava infatti che all'epoca il ministro LL era stato effettivamente sottoposto a indagini per il delitto di cui all'art. 323 comma 2 c.p. in relazione alla vicenda CONI e solo successivamente era stato scagionato. Mentre il riferimento alla nomina degli ispettori dei SECIT, pur essendo certamente duro e non sereno, costituiva espressione lecita del diritto di critica, perché rivolto a censurare la scelta degli ispettori effettuata tra persone che EH riteneva inidonee e sulla base del parere del Consiglio superiore delle finanze che era considerato dall'editorialista privo di effettiva autonomia. La sentenza, appellata dalle parti private, fu totalmente riformata dalla Corte d'appello di Milano, che dichiarò improcedibile per mancanza della querela l'azione penale in ordine ai reati per i quali gli imputati erano stati condannati e dichiarò invece colpevoli entrambi gli imputati dei reati dai quali erano stati assolti in primo grado, sebbene ritenendo che la responsabilità di IA SA IA potesse essere affermata ai soli fini civili, a norma dell'art. 576 c.p.p., perché la parte civile era legittimata a impugnare anche ai fini penali la sola assoluzione di IE EH dal delitto di diffamazione.
In particolare la corte d'appello rilevò che non risultava formalmente documentata la presentazione della querela relativa alla pubblicazione del 23 marzo 1994. E, quanto alla pubblicazione del 10 aprile 1994, ritenne che essa fosse in realtà offensiva della reputazione del prof. LL, perché EH, oltre a tacere il fatto che il ministro aveva revocato i provvedimenti di favore per il CONI adottati dal suo predecessore OR, alludeva a un inesistente addebito di corruzione e a indimostrati rapporti di amicizia con SC, mentre la nomina degli ispettori veniva falsamente presentata come "un colpo di coda e di mano" commesso dal ministro prima di lasciare l'incarico, con la copertura fittizia del parere del Consiglio superiore delle finanze. Sicché condannò IE EH alla pena di un milione e cinquecentomila lire di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, ed entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore del prof. LL, con riserva della liquidazione al giudice civile e riconoscimento alla parte civile di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di trenta milioni di lire.
2. Contro la sentenza d'appello hanno interposto ricorso per cassazione il prof. NC LL, IA SA IA e IE EH. 2.1 - La parte civile propone quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'erroneità della dichiarazione d'improcedibilità dell'azione penale in relazione alla pubblicazione del 23 marzo 1994. Produce infatti copia del verbale di deposito della querela in data 22 giugno 1994 dinanzi alla polizia giudiziaria da parte di persona incaricata dal prof. LL, corredata da certificazione che ne conferma l'autenticità, rilevando come fosse misteriosamente andato smarrito l'originale allegato agli atti del procedimento.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce inosservanza dell'art. 577 c.p.p. Lamenta che erroneamente la corte d'appello abbia escluso la legittimazione della parte civile a impugnare anche ai fini penali l'assoluzione di IA SA IA dal reato di cui all'art. 57 c.p. contestatole in relazione alla pubblicazione del 10 aprile 1994. Rileva come il fatto fu contestato all'imputata nei termini di un'agevolazione del delitto di diffamazione;
e sostiene che l'identità degli interessi lesi dal delitto di cui all'art. 57 c.p. e dai delitti di ingiuria e di diffamazione giustifica un'interpretazione estensiva dell'art. 577 c.p.p. e il conseguente riconoscimento alla parte civile della legittimazione a impugnare ai fini penali anche le sentenze relative al reato di cui all'art. 57 c.p. Richiamando la sentenza n. 474 del 1993 della Corte
costituzionale, propone comunque, una questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 577 c.p.p., ove interpretato in un senso che non consenta di riconoscere alla parte civile la legittimazione ad appellare la sentenza di assoluzione di IA SA IA.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto a IE EH le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e ha determinato l'entità della pena irrogata. Sostiene che il mero riferimento alla non particolare gravità del fatto è inidoneo a fornire una spiegazione delle valutazioni che hanno indotto i giudici del merito a riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, tanto più se si consideri la gravità dell'attacco diffamatorio contenuto nella pubblicazione del 10 aprile 1994 e la rilevanza del precedente specifico contestato a EH. Nè congrua è, ad avviso della ricorrente parte civile, la giustificazione dell'applicazione della sola pena pecuniaria, considerata dai giudici del merito, con formula stereotipata, "quella più adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato", senza alcuna indicazione idonea a spiegarne la determinazione nell'irrisoria misura di un milione e cinquecentomila lire, illogica se rapportata alla misura della pena di pari entità che il tribunale aveva irrogato per l'altra ipotesi di reato, meno gravemente circostanziata.
Con il quarto motivo la parte civile deduce infine mancanza di motivazione della determinazione in soli trenta milioni di lire della provvisionale liquidata in suo favore.
2.2 - IA SA IA propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto ammissibile ai fini civili l'impugnazione proposta ai fini penali dalla parte civile contro la decisione di primo grado che l'aveva assolta dal reato contestatole in relazione alla pubblicazione del 10 aprile 1994. Ribadito che secondo la giurisprudenza la parte civile non è legittimata a impugnare a fini penali le sentenze relative al reato di cui all'art. 57 c.p., la ricorrente sostiene che la corte d'appello non avrebbe potuto considerare idonea ai fini civili un'impugnazione con la quale la parte civile aveva addirittura richiesto l'applicazione della pena detentiva in sostituzione di quella pecuniaria irrogata dal tribunale.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che illogicamente la corte d'appello abbia considerato diffamatorio l'accostamento alla corruzione dell'addebito di abuso patrimoniale effettivamente contestato al prof. LL, mentre in realtà si tratta di reati accomunati dall'identità dell'interesse leso e del trattamento sanzionatorio all'epoca previsto dagli art. 319 e 323 comma 2 c.p. E aggiunge, con riferimento alla vicenda delle nomine al SECIT, che illogicamente era stata considerato diffamatorio l'addebito mosso al ministro di aver inopportunamente nominato persone che, per gli incarichi precedentemente assunti, non garantivano imparzialità. 2.3- IE EH propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 337 c.p.p., sostenendo che la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l'azione penale anche in relazione ai reati contestati con riferimento alla pubblicazione del 10 aprile 1994, perché la relativa querela fu presentata da una persona che si dichiarò incaricata dal prof. LL senza che tale incarico risultasse da alcun documento.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sia con riferimento alla dichiarata ritualità dell'atto di querela relativo alla pubblicazione del 10 aprile 1994, benché del tutto identico a quello relativo alla querela del 23 marzo 1994 ritenuto irrituale, sia con riferimento all'esclusione della scriminante dei diritti di cronaca e di critica. Ribadisce a quest'ultimo riguardo che era vera la notizia pubblicata il 10 aprile 1994 delle indagini a carico del ministro LL, essendo irrilevante il riferimento a un abuso corruttivo anziché all'abuso d'ufficio, mentre costituiva lecito esercizio di critica l'opinione espressa dall'editorialista circa l'inidoneità delle persone nominate al SECIT dallo stesso ministro.
3. 1 - Occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso della parte civile proposto in udienza dal difensore di IE EH. Il ricorso, infatti, risulta conforme alle indicazioni desumibili da Cass., sez. un. 16 dicembre 1998, Messina, perché sottoscritto anche da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e costituito in giudizio per la parte civile prof. LL, che, peraltro, sottoscrivendo personalmente l'impugnazione, ha inequivocamente manifestato l'intenzione di avvalersi del potere riconosciutogli dall'art. 577 c.p.p. Nè può, ritenersi che possa avere effetti invalidanti la limitazione della sottoscrizione del difensore alla sola destinazione di autenticazione della firma della parte, essendo, comunque, evidente la provenienza dell'atto anche dal difensore. Passando all'esame dei ricorsi, vanno esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso del prof. LL e il primo motivo del ricorso di IE EH, perché pongono entrambi questioni attinenti alla ritualità delle querele.
Il primo motivo del ricorso della parte civile è fondato, come risulta dalla produzione del verbale di deposito della querela relativa alla pubblicazione del 10 aprile 1994, la cui autenticità risulta dalla certificazione della sua presentazione in data 22 giugno 1994.
In proposito occorre rilevare come l'allegazione al ricorso della parte civile del verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, non costituisca una produzione probatoria, che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale (Cass., sez. I, 13 novembre 1995, Kanoute, m. 203123), bensì un'attività intesa alla surrogazione, a norma dell'art. 112 c.p.p., di un atto del procedimento andato smarrito. E questa attività pseudoistruttoria, intesa a ricostituire nella sua integralità il fascicolo degli atti del procedimento, è da ritenere consentita anche nel giudizio di cassazione, in particolare quando, come nel caso in esame, è destinata a consentire la decisione su questioni processuali, rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto (Cass., sez. V, 9 febbraio 1999, Andronico, m. 213365). Infondato è invece il primo motivo del ricorso di IE EH. L'art. 337 c.p.p., infatti, richiede l'autenticazione della sottoscrizione solo quando la querela non venga presentata personalmente dal querelante. Ed è questa la sola garanzia aggiuntiva ritenuta necessaria e sufficiente ad assicurare l'effettiva provenienza dall'offeso della volontà di richiedere la punizione dell'accusato, quando non sia lo stesso offeso a presentare la querela. Nessuna norma detta prescrizioni circa le formalità di conferimento dell'incarico di presentazione della querela, ma l'art.337 comma 4 c.p.p si limita a richiedere l'identificazione del presentatore da parte dell'autorità che la riceve;
e in giurisprudenza si è ritenuto che "la mancata identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto incaricato dalla persona offesa di depositare l'atto di querela, non determina alcuna invalidità dell'atto medesimo, sempre che questo sia sottoscritto dal querelante e la firma risulti autenticata nelle forme di legge" (Cass., sez. II, 2 giugno 1998, Bianchi, m. 211183). Deve pertanto concludersi che entrambe le querele del prof. LL furono ritualmente presentate, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata con rinvio nella parte in cui dichiarò inesistente la querela relativa alla pubblicazione del 23 marzo 1994. 3.2- Un esame congiunto richiedono anche le questioni di rito proposte con il secondo motivo del ricorso del prof. LL e con il primo motivo di ricorso di IA SA IA. Entrambe le parti censurano infatti l'applicazione che dell'art. 577 c.p.p. ha fatto la corte d'appello.
In proposito occorre innanzitutto rilevare come secondo la giurisprudenza di questa Corte l'art. 577 c.p.p., che riconosce alla persona offesa costituita parte civile il diritto di impugnare anche agli effetti penali le sentenze di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, "non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicché non è ammissibile, sulla sua scorta, l'impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli art. 57 e 595 c.p., che integra una fattispecie autonoma rispetto alla semplice diffamazione" (Cass., sez. V, 29 gennaio 1996, Scalfari, m. 204474, Cass., sez. V, 2 luglio 1997, Carnevale, m. 208718).
Questa giurisprudenza è condivisibile, perché l'art. 577 c.p.p. costituisce certamente un'eccezione al principio generale posto dall'art. 576 c.p.p., che alla parte civile riconosce solo agli effetti civili il diritto di impugnare le sentenze di condanna o di proscioglimento. Sicché, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, deve escludersi la possibilità di una sua applicazione analogica;
mentre deve ritenersi che sarebbe appunto analogica, e quindi inammissibile, non meramente estensiva, l'interpretazione che tendesse ad applicare l'art. 577 c.p.p. anche al delitto previsto dall'art. 57 c.p., che prevede un'ipotesi criminosa del tutto autonoma rispetto a quelle di ingiuria e di diffamazione. Nè l'imputazione elevata a carico di IA SA IA è tale da poter essere interpretata come contestazione in fatto di un concorso nel delitto di diffamazione contestato a EH.
Diventa così rilevante la questione di costituzionalità dell'art.577 c.p.p., prospettata dal prof. LL con riferimento all'art. 3 Cost., nel presupposto che sarebbe irragionevole non estendere la legittimazione della parte civile anche all'impugnazione delle sentenze relative al reato di cui all'art. 57 c.p., identico per ratio e interesse tutelato ai reati di diffamazione e ingiuria. Senonché la questione di legittimità così prospettata risulta manifestamente infondata, anche sulla base delle motivazioni della sentenza costituzionale n. 474 del 1993 cui si è richiamata la parte civile ricorrente.
La Corte costituzionale, infatti, ritenne che il ragionevole riconoscimento alla persona offesa dei reati di ingiuria e di diffamazione della legittimazione a impugnare anche ai fini, penali, benché intesa a garantirla dai "sempre più frequenti inconvenienti riscontrabili in processi che coinvolgono direttamente il patrimonio morale della persona", non comporti una disparità di trattamento delle persone offese da altri analoghi reati, perché l'art. 577 c.p.p., "se accresce la tutela della persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, non diminuisce quella già storicamente accordata alla persona offesa ed alla parte civile nel vecchio codice di procedura penale, ed ora ulteriormente rafforzata con il nuovo".
D'altro canto la palese minore gravità del delitto punito a titolo di colpa dall'art. 57 c.p. e la natura meramente omissiva della condotta che lo integra ne giustificano l'esclusione dall'ambito dei reati per i quali è riconosciuto alla parte civile il potere, certamente eccezionale nel nostro sistema, di proporre impugnazione anche ai fini penali.
Dichiarata, quindi, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte civile, deve rilevarsi l'infondatezza anche del motivo di ricorso con il quale IA SA IA sostiene l'inammissibilità, ai fini civili dell'impugnazione ai fini penali proposta nei suoi confronti dal prof. LL.
In proposito deve darsi atto alla ricorrente che, secondo una decisione di questa Corte, "poiché la parte civile è legittimata, a norma dell'art. 576, comma primo, c.p.p., a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire"; con la conseguenza che "una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante, esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale" (Cass., sez. I, 4 marzo 1999, Pirani, m. 213698). Deve rilevarsi tuttavia che nel caso in esame l'appello del prof. LL fu esplicitamente destinato anche alla richiesta di liquidazione del danno in misura maggiore di quella riconosciutagli dal tribunale. Nè può ritenersi che l'atto d'impugnazione della parte civile debba "necessariamente, contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento" (Cass., sez. V, 22 febbraio 1999, Bavetta, m. 212934). Sicché deve concludersi che correttamente i giudici d'appello ritennero validamente proposta ai soli fini civili l'impugnazione che la parte civile aveva inammissibilmente proposto anche ai fini penali.
3.3 - Il secondo motivo del ricorso di IA SA IA e il secondo motivo del ricorso di IE EH contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che l'offesa alla reputazione del prof. LL contenuta nella pubblicazione del 10 aprile 1994 sia scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Occorre premettere in proposito che l'articolo controverso è stato ritenuto diffamatorio sia nella parte in cui riferisce dell'indagine giudiziaria a carico del ministro sia nella parte in cui critica le nomine al SECIT.
Quanto al primo aspetto va rilevato come nella giurisprudenza di questa Corte sia indiscusso che l'esercizio del diritto di cronaca è possibile anche in pendenza del processo penale, "non potendosi riconoscere all'imputato un diritto alla tutela reputazione in misura maggiore di quanto non spetti gli altri soggetti" (Cass., sez. VI, 28 gennaio 1969, Renoldi, m. 111530). E l'ambito di liceità della cronaca giudiziaria si è certamente esteso da quando l'art. 114 comma 7 c.p.p. consente in ogni caso la pubblicazione del contenuto di atti del procedimento penale non coperti dal segreto. Sicché deve considerarsi lecita, sia nella prospettiva della tutela delle indagini sia nella prospettiva della tutela delle persone, la diffusione della notizia dell'arresto di una persona sottoposta a indagini (Cass., sez. VI, 16 maggio 1995, m. 202217), come di ogni altra notizia desunta, senza richiami testuali, dal testo di un atto non coperto da segreto (Cass., sez. I, 11 luglio 1994, Leonelli, m. 199918).
Cionondimeno non sembra possa discutersi che anche "il giornalista, pur investito dell'altissimo compito di informazione, deve sempre attenersi, fino a che non intervenga una sentenza di condanna, al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato e non può tacciare quindi lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata" (Cass., sez. V, 21 marzo 1991, Bocconetti, m. 187194). È vero, infatti, che sulla presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato prevale l'interesse pubblico alla. conoscenza dei fatti di rilievo sociale relativi all'esercizio dell'attività giudiziaria (Cass., sez. V, 18 dicembre 1980, Faustini, m. 148100). Ma è anche vero che, come affermato dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non può tradursi nella celebrazione di pseudoprocessi, che inducano la pubblica opinione a "prendere conclusioni" sulla base di quanto viene diffuso dai mezzi di comunicazione di massa, con il rischio ulteriore di una perdita di fiducia nell'autorità giudiziaria, in aggiunta alla violazione della presunzione di non colpevolezza degli accusati (sentenza 26 aprile 1979, caso Sunday Times). È necessario, quindi, individuare un punto di equilibrio tra il diritto di cronaca, che è anche fondamentale diritto dei cittadini a essere informati, e i diritti delle persone sottoposte a procedimento penale, in primo luogo il diritto alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.
Questo equilibrio risulta certamente rispettato quando venga diffusa la notizia del provvedimento giudiziario in sè, in particolare se sia adottato nei confronti di persona investita di pubbliche funzioni;
ma non quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive. La cronaca giudiziaria, invero, è tale se riferisce appunto sull'attività degli organi investigativi o giurisdizionali, non quando tenda ad affiancare, se non a sostituire, tali organi nella formulazione di ipotesi di accusa o nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti, prendendo i provvedimenti giudiziari solo a pretesto per pettegolezzi o per speculazioni partigiane (Cass., sez. V, 2 giugno 1998, Scalfari, m. 211635). E nel caso in esame i giudici del merito hanno incensurabilmente argomentato il convincimento che IE EH non si limitò a dare la notizia del procedimento penale a carico del ministro LL ma, con il riferimento improprio a un addebito di corruzione e l'allusione a indimostrati rapporti di amicizia con il presidente del Coni SC, prospettò i fatti in modo da indurre il lettore a pensare che il ministro avesse intascato danaro per sè o per il suo partito, in combutta con persone favorite da un'azione illegale.
Analogamente deve ritenersi per quanto attiene al secondo profilo di offensività della pubblicazione del 10 aprile 1994, ricollegata dai giudici del merito alla considerazione che il giornalista rappresentò falsamente le nomine al SECIT come un abuso, al solo scopo di giustificare le contumelie con le quali aggredì il ministro.
Come ricordano i ricorrenti, secondo la giurisprudenza di questa Corte "il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (Cass., sez. V, 16 aprile 1993, Barile, m. 194300). Per questa ragione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., sez. V, 24 novembre 1993, Paesini, m. 196459). Sicché, si ritiene, "il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m.163712). In realtà la critica negativa dell'operato altrui non è di per sè offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.
Nel caso in esame, secondo i giudici del merito, non solo la critica fu esorbitante gratuita, ma si fondò anche su una falsa rappresentazione dei fatti. E quindi correttamente la corte d'appello ha escluso la configurabilità dell'esimente.
Entrambi i motivi di ricorso sono, pertanto, infondati. 3.4 - Infondato è anche il terzo motivo del ricorso della parte civile, relativo alla giustificazione dell'entità della pena irrogata a IE EH.
Va innanzitutto rilevato che non è privo di motivazione il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in ragione della ritenuta "non particolare gravità del fatto", perché questa formula sintetica e conclusiva è ragionevolmente riferibile alla precedente parte della motivazione della sentenza, nella quale i giudici del merito hanno dettagliatamente descritto e analizzato e valutato la condotta diffamatoria addebitata a EH, confutando le argomentazioni, peraltro, non astruse, che avevano indotto i giudici di primo grado a considerare non, punibili quegli stessi fatti. Sicché deve ritenersi che il percorso argomentativo seguito dai giudici d'appello sia riconoscibile;
ed essendo anche plausibile, non è censurabile in sede di legittimità.
Esplicita e congrua è anche la motivazione che i giudici del merito esibiscono per giustificare la valutazione di sola equivalenza, e non di prevalenza, delle attenuanti rispetto alle aggravanti contestate, perché chiariscono che tale giudizio di comparazione si ricollega alla considerazione della specificità di un precedente penale dell'imputato.
Incensurabile, infine, è anche la motivazione esibita dai giudici del merito a giustificazione della decisione di irrogare una pena di un milione e cinquecentomila lire di multa, ritenendo che la sanzione pecuniaria così commisurata appaia quella più adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, "considerato che l'unico precedente a suo carico risale ad epoca non recente". 3.5 - Inammissibile, infine, è il quarto motivo del ricorso proposto dalla parte civile, che lamenta l'ingiustificata determinazione della provvisionale assegnatale. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che il riconoscimento e la determinazione della misura della provvisionale a favore della parte civile, essendo rimesse al potere discrezionale del giudice di merito, che non ha in proposito un obbligo di motivazione, sono insindacabili in sede di legittimità, anche perché, non avendo autorità di giudicato nel successivo processo civile, il provvedimento non pregiudica le successive definitive statuizioni sul punto e risulta privo del carattere della decisorietà, in quanto destinato a essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella competente sede civile (Cass., sez. VI, 26 aprile 1994, Mondino, m. 199072, Cass., sez. II, 28 marzo 1995, Terrusi, m. 201775, Cass., sez. VI, 1 aprile 1997, Bosco, m. 208234, Cass., sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini, m. 209501).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle ipotesi di reato relative alla pubblicazione del 23 marzo 1994, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso della parte civile e i ricorsi di EH IE e di IA IA SA, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Compensa tra le parti le spese relative alla costituzione di parte civile in questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000