Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., la critica politica - che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi - deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 595 cod. pen. nei confronti degli autori di un articolo che indicava la persona offesa come promotrice e organizzatrice di una manifestazione per conto di un centro sociale e che affermava contrariamente al vero essersi trattato di una festa per la legalizzazione delle droghe svoltasi all'interno di un parco e durante la quale si sarebbe fatto abbondante uso di sostanze stupefacenti).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 15 maggio 2014, aveva condannato S. Paolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore delle parti civili costituite, in relazione al delitto di diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale, di cui agli artt. 595, commi 1 e 3, c.p., 3, d.l. n. 122 del 1993, commesso in danno di Kyenge Cécile, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, …
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Sussiste il delitto di diffamazione quando sia oltrepassato il limite della continenza, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Certamente è lecito criticare, ma nel rispetto dei diritti inviolabili, quale è, ad esempio, quello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2009, n. 7419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7419 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/12/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 2191
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI PA - rel. Consigliere - N. 21319/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT ES N. IL 15/01/1971;
avverso la sentenza n. 11279/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione, ferme le statuizioni civili.
FATTO
Con sentenza in data 23 marzo 2009 la Corte d'Appello di Torino, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale (salvo mitigazione delle pene inflitte), ha riconosciuto VI CA, OR GL e NC CC responsabili del reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di PA IT, quali autori di un articolo pubblicato sul numero di ottobre del quadrimestrale "Il foglio della Quattro"; ha quindi tenuto ferma la loro condanna, anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, lo scritto giornalistico aveva offeso la reputazione del IT, promotore e organizzatore di una manifestazione per conto del centro sociale "Gabrio", affermando, contrariamente al vero, essersi trattato di una festa per la legalizzazione delle droghe svoltasi all'interno del parco Pellerina, durante la quale si sarebbe fatto abbondante uso di sostanze stupefacenti;
nello stesso articolo si era anche affermato che per un'intera giornata il parco era stato sequestrato ai suoi abituali frequentatori con disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti e ripetute violazioni della legge che disciplina il consumo e lo spaccio di droghe.
Ha ritenuto la Corte d'Appello che non fosse fondatamente invocabile la scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, in quanto il pezzo giornalistico doveva intendersi suddiviso in due scansioni, l'una di carattere narrativo e l'altra, finalizzata a censurare il comportamento degli organi comunali, di carattere valutativo;
per la prima di esse, astrattamente riconducibile al diritto di cronaca, la falsità dei fatti riportati impediva l'applicazione della scriminante.
Ha proposto ricorso per cassazione il solo CC, per il tramite del difensore, affidandolo a cinque motivi. Col primo motivo il ricorrente deduce illogicità della motivazione per essersi con essa arbitrariamente suddiviso il testo giornalistico in due parti, che dovevano invece essere valutate unitariamente in considerazione del fatto che ogni critica politica richiede una previa descrizione dei fatti.
Col secondo motivo il CC contrasta il giudizio di falsità dei fatti e-spresso dal giudice di merito;
osserva, in proposito, che l'errata indicazione del luogo di svolgimento della manifestazione (il parco Pellerina, anziché Torino Esposizioni), vertendo su un dato irrilevante, non può considerarsi impeditivo dell'applicazione della causa di non punibilità.
Col terzo motivo nega la falsità dell'affermazione contenuta nell'articolo circa l'avvenuto consumo e spaccio di droga durante la manifestazione.
Col quarto motivo impugna l'entità della provvisionale disposta in favore della pare civile.
Col quinto motivo eccepisce la prescrizione del reato, maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello, ma durante il termine per impugnare.
DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi in ordine al primo motivo, la cui infondatezza si rivela indipendentemente da qualsiasi giudizio sulla condivisibilità o meno della linea argomentativa che ha indotto il giudice di merito a sezionare lo scritto giornalistico in due parti, l'una descrittiva, l'altra critica. Ciò che interessa, invero, ai fini del giudizio sulla concreta applicabilità dell'esimente invocata dal CC, è l'insuperabilità del principio giuridico a tenore del quale la critica politica - che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi - deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione di fatti veri: nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne venga investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. Ciò vale ovviamente - ed anzi a maggior ragione - anche in un caso come quello di specie, in cui il soggetto al quale sono falsamente attribuiti i fatti lesivi della reputazione (nello specifico: l'organizzatore della manifestazione, cioè il IT) sia diverso da quello cui s'indirizza la critica politica (gli organi comunali di Torino). Alla stregua del suesposto principio anche la valutazione unitaria dell'articolo, condotta cioè secondo la direttrice logica propugnata dal ricorrente, che vuole il momento critico strettamente connesso a quello descrittivo, non può che condurre al medesimo giudizio di illiceità espresso dalla Corte d'Appello: poiché il requisito di verità dei fatti non condiziona soltanto il legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma altresì quello del diritto di critica, quando quegli stessi fatti siano assunti dall'autore a presupposto della sua valutazione.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Da condividere è senz'altro la notazione del ricorrente (supportata, del resto, da conforme giurisprudenza) secondo cui il requisito di verità deve intendersi riferito ai fatti rilevanti e non anche a quelli marginali e insignificanti. La precisazione può anzi ritenersi superflua in rapporto a quei fatti, dalla cui narrazione non scaturisce nel lettore quel moto di riprovazione che è all'origine del discredito ai danni del soggetto interessato. Senonché, ai fini della concreta applicazione alla fattispecie accertata in sede di merito, la cennata regula iuris non è richiamata a proposito;
ed invero, la falsa descrizione della realtà che il Tribunale e la Corte d'Appello hanno rimproverato agli autori dell'articolo non riguarda dettagli di infimo ordine, ma condotte contrastanti con principi etici condivisi e con le norme penali, quali il consumo e la distribuzione di stupefacenti ai partecipanti alla manifestazione, in un luogo pubblico e frequentato dalle famiglie;
d'altra parte anche un elemento fattuale in sè apparentemente neutro, come l'asserita collocazione dell'evento al parco della Pellerina anziché a Torino Esposizioni, ha assunto implicazioni manifestamente diffamatorie là dove se ne è fatta conseguire - contro il vero - la sottrazione del parco agli abituali frequentatori (giovani, famiglie, anziani), unitamente al danneggiamento di esso e al disturbo della quiete pubblica. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p.. Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Il Tribunale di Torino, in esito a valutazione delle emergenze probatorie condivisa dalla Corte d'Appello, ha accertato che le notizie relative alle sostanze stupefacenti non solo sono risultate false, in quanto la manifestazione si è svolta in un luogo del tutto diverso da quello indicato, ma esposte anche in modo da dare al lettore un'immagine del centro sociale "Gabrio", delle sue attività e dei suoi scopi, ben diversa dalla realtà. Si è soffermato, in proposito, il primo giudice sul fatto che il disvalore della condotta attribuita agli organizzatori è derivato dall'affermazione che essi abbiano consumato e spacciato stupefacenti in un luogo frequentato dalle famiglie.
A fronte di tale linea argomentativa, immune da vizi logici e giuridici, il tentativo del ricorrente di accreditare la tesi della veridicità del testo giornalistico attraverso il rinvio ad un passo del verbale dibattimentale si traduce nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione. In argomento vale la pena di ricordare che, ai fini del controllo del giudice di legittimità sulla motivazione, il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" ne' fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Cass. 11 gennaio 2007 n. 8094). Inammissibile è anche il quarto motivo, non essendo consentito in sede di legittimità denunciare vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale in favore della parte civile. In proposito merita di essere richiamato il principio, anch'esso ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così, da ultimo, Cass. 17 gennaio 2007 n. 5001; v. anche Cass. 4 giugno 2004 n. 36760; Cass. 18 marzo 2004 n. 40420; Cass. 20 giugno 2003 n. 36536). È invece ammissibile e fondato il quinto motivo, col quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato ascrittogli. Ed invero, avuto riguardo all'epoca del commesso reato, coincidente con quella di pubblicazione dell'articolo diffamatorio (ottobre 2001), è innegabile che alla data del 1 aprile 2009 sia maturato il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi di cui agli artt. 157 e 160 c.p. (nel testo anteriore all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, comunque non portatrice di concrete modifiche in rapporto alla fattispecie di cui si tratta):
sicché, non risultando agli atti l'esistenza di cause di sospensione, deve affermarsi l'avvenuta estinzione del reato per l'unico ricorrente NC CC.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per la ragione anzidetta ai soli effetti penali, mentre agli effetti civili il ricorso va rigettato per quanto dianzi esposto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata relativamente al ricorrente CC, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso del predetto agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010