Sentenza 13 gennaio 2004
Massime • 1
Anche in tema di ingiuria l'esimente del diritto di critica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi che di per sè sarebbero ingiuriosi, tesi a stigmatizzare un comportamento realmente tenuto dal personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per la esposizione a critica del personaggio stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2004, n. 24087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24087 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/01/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 12
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 002890/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NA, N. IL 01/09/1963;
avverso SENTENZA del 13/03/2002 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato Marco Stefanelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Maurizio Tosadori, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AR NI, consigliere comunale di Rovereto, nel mese di settembre del 1997 nel corso di un discorso alla presenza del Sindaco, accusava quest'ultimo di avere ricevuto un passaggio in aereo per la Sardegna dall'imprenditore Marangoni, interessato quest'ultimo alla realizzazione dell'inceneritore comunale. Per tale fatto al NI veniva contestato il reato di cui all'articolo 342 c.p.p., successivamente derubricato in violazione dell'articolo 341 c.p. ed, infine, qualificato come violazione dell'articolo 594 c.p.. Il Pretore di Rovereto, con sentenza emessa in data 11 novembre 1999, assolveva il NI dal fatto ascrittogli per avere agito l'imputato nell'esercizio del diritto di critica politica. La Corte di Appello di Trento, in seguito ad impugnazione della parte civile, del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica di Trento, in riforma della decisione di primo grado, condannava il NI per il delitto di ingiurie aggravate dalla circostanza di cui all'articolo 61 n. 10 c.p., oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione AR NI, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione perché le espressioni incriminate non erano ingiuriose;
2) Difetto di motivazione in ordine agli articoli 594 e 51 c.p. perché la critica politica non presuppone la verità dei fatti;
3) Violazione degli articoli 594 e 61 n. 10 c.p. perché il delitto di oltraggio è stato abolito con una legge del 1999 e nei fatti non è configurabile il delitto di ingiuria aggravato dalla circostanza indicata;
4) Mancata assunzione di una prova testimoniale decisiva in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo;
5) Illogicità della motivazione in relazione all'articolo 521 c.p.p. perché il termine cospetto di cui all'articolo 342 c.p. è diverso dal termine presenza di cui all'articolo 594 c.p.. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a fondamento del ricorso proposto da AR NI non sono fondati.
La portata offensiva o meno di frasi pronunciate è evidentemente un problema di merito che non compete alla Corte di Cassazione risolvere.
La Corte di merito ha logicamente spiegato perché l'intero discorso del consigliere NI fosse ingiurioso.
In effetti il NI, utilizzando un metodo di discorso c.d. per esempio, apparentemente quindi non riferibile alla persona del sindaco di Rovereto, ha finito per accusare quest'ultimo di avere ottenuto un passaggio in aereo per la Sardegna gratis da un imprenditore interessato alla realizzazione di un impianto inceneritore in Rovereto.
Ora, a parte le questioni di opportunità politica di un tale comportamento del sindaco, quel che rileva è che le espressioni del NI evocavano la possibilità di una corruzione del sindaco che aveva ricevuto una utilità dall'imprenditore Marangoni in cambio di un suo coinvolgimento nella costruzione dell'inceneritore. È evidente allora che tutto il discorso possiede una indubbia portata offensiva per un pubblico amministratore, correttamente posta in evidenza dal giudice di secondo grado.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha sostenuto di avere esercitato il diritto di critica politica che sarebbe ben più ampio del diritto di cronaca.
È certo vero che i due diritti hanno confini diversi, essendo più ampia la portata del diritto di critica politica.
La giurisprudenza consente, infatti, nel dibattito politico e sindacale l'uso di espressioni anche molto aspre e di toni oggettivamente polemici, perché non vi è dubbio che il diritto di critica trova la sua legittimazione nella libertà di espressione dei cittadini garantita dall'articolo 21 della Costituzione e di fronte a tale libertà cedono anche alcuni diritti alla riservatezza delle persone. D'altro canto un sistema democratico trova uno dei suoi fondamenti proprio nella libertà dei cittadini di criticare l'operato di chi esercita un pubblico potere;
i limiti censori all'esercizio di tale diritto debbono essere, quindi, necessariamente contenuti.
Il costume sociale sul punto è divenuto col tempo assai più tollerante, tanto è vero che oggi diversi rappresentanti politici usano espressioni forti per contestare le tesi altrui, senza che ciò crei turbamento e/o scandalo nella pubblica opinione. Probabilmente l'uso di un linguaggio più aggressivo è dovuto alle necessità imposte dai nuovi mezzi di comunicazione - ad esempio televisione -, perché in pochi istanti è necessario catturare l'attenzione dell'ascoltatore, poco incline ad ascoltare ragionamenti pacati e complessi.
Per tale ragione la giurisprudenza ritiene che le opinioni critiche possano essere espresse anche con termini pungenti e con frasi suggestive e perfino paradossali che garantiscano l'efficacia della comunicazione e catturino l'attenzione dei cittadini su problemi di interesse pubblico.
Sarà per questa o anche per altre ragioni, ma è del tutto pacifico che la critica politica attuale è caratterizzata dall'uso sempre più frequente di espressioni aspre, di giudizi duri, di accuse pesanti, che spesso scadono in riprovevoli vere e proprie aggressioni verbali.
Il limite della continenza, fissato dalla giurisprudenza per il corretto esercizio del diritto di cronaca, risulta quindi per il diritto di critica meno rigido;
in materia vi è una diffusa tolleranza.
La giurisprudenza ha però posto un limite preciso anche all'esercizio del diritto di critica, politica o meno che sia: non è mai possibile utilizzare i c.d. argumenta ad hominem. Ciò significa che si possono liberamente ed aspramente criticare programmi, indirizzi e comportamenti politici, ma non è possibile attaccare una persona con argomenti che mirano a gettare ingiustificatamente discredito sulla persona stessa e sulla sua statura morale.
Ora, indipendentemente dal fatto se sia stato o meno superato nel caso di specie il limite della continenza - argomento per la verità non discusso perché non sembra che tali limiti siano stati dal NI superati -, ciò che preme mettere in evidenza è che il diritto di cronaca e quello di critica si differenziano essenzialmente perché per l'esercizio di quest'ultimo il limite della continenza è assai meno rigido.
Non è vero, invece, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che gli altri presupposti richiesti per riconoscere l'esimente di cui all'articolo 51 c.p. - la verità del fatto attribuito e l'interesse pubblico al fatto narrato e/o criticato - siano diversi per i due diritti.
Nel caso di specie non vi è discussione sull'interesse della comunità a conoscere comportamenti del sindaco più o meno scorretti o più e meno inopportuni.
È del tutto ovvio che una persona che ricopra delicate cariche pubbliche non può invocare un diritto alla privacy ampio quanto quello spettante agli altri cittadini.
Più ampio è il potere esercitato dall'homo publicus, maggiore è il diritto dei cittadini di apprezzarne criticamente le frasi pronunciate ed i comportamenti assunti.
L'errore del ricorrente sta nel ritenere che l'esercizio del diritto di critica non richieda la verità del fatto narrato o attribuito all'homo publicus.
La critica, come è noto, si articola in due momenti logici che vanno tenuti ben distinti;
il primo è caratterizzato dalla esposizione del fatto attribuito all'uomo pubblico nel corso di una assemblea, di una trasmissione televisiva, in un articolo di giornale ecc. ecc., il secondo dalle critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte. Non vi può essere alcun dubbio che il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili.
Quindi in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato, differenti essendo soltanto i limiti, perché la cronaca spesso si esaurisce con la narrazione del fatto, e le modalità espressive - continenza - del concreto esercizio dei due diritti. È certamente vero che la verità assoluta non esiste e che la realtà può essere percepita in modo differente;
cosicché può accadere che due narrazioni dello stesso fatto presentino delle divergenze, talvolta anche marcate, perché ciascuno può dare risalto ad aspetti specifici dello stesso accadimento, determinando così percezioni e, quindi, conseguenti valutazioni differenti. Ma ciò non può accadere per specifici comportamenti attribuiti ad una persona. Nel caso specifico o il Sindaco di Rovereto ha ricevuto il passaggio gratis nell'aereo di un imprenditore interessato a lavori del comune e la circostanza si presta a giudizi e valutazioni anche fortemente negative, oppure il Sindaco non ha ricevuto alcuna attenzione da parte del suddetto imprenditore e le critiche sono del tutto destituite di fondamento.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato che il fatto attribuito alla parte lesa dal consigliere comunale AR NI era totalmente e palesemente falso.
In tale situazione non può essere invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, perché essa può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi, che di per sè soli sarebbero ingiuriosi, tesi a stigmatizzare un comportamento realmente tenuto dal personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta per poi esporre a critica il personaggio stesso.
Del pari infondati sono i motivi di ricorso secondo i quali, essendo stato abrogato il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la fattispecie posta in essere dal NI non avrebbe potuto configurare il delitto di cui all'articolo 594 c.p., sia pure aggravato dalla circostanza prevista dall'articolo 61 n. 10 c.p.. Appare, al contrario, corretta la qualificazione giuridica del fatto come ingiuria aggravata dalla qualifica di pubblico ufficiale del soggetto passivo, con la precisazione che sono integrate altresì le aggravanti del fatto determinato e dell'offesa commessa in presenza di più persone.
È noto, infatti, che l'abrogazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale operata dalla legge n. 205/99 integra una ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'articolo 2 comma 2^ c.p., con la conseguenza che mentre al giudice dell'esecuzione non è consentito modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza - imponendosi, pertanto, in caso di condanna la revoca della sentenza ex articolo 673 c.p.p. - il giudice della cognizione può dare al fatto, ai sensi degli articoli 521 e 597 c.p.p., la diversa qualificazione di ingiuria aggravata e rideterminare la pena in relazione a quest'ultima fattispecie penale (vedi SS.UU. 7 luglio 2001, Avitabile, sentenza n. 19).
I motivi di ricorso che lamentano la mancata assunzione di una prova decisiva sono del tutto generici oltre che manifestamente infondati. Il ricorrente, infatti, ha denunciato il vizio, ma non ha indicato quali prove voleva venissero assunte.
Del resto in processi di tal fatta la prova del fatto è fornita dalla registrazione dell'intervento incriminato;
nel caso di specie si tratta dell'intervento nel corso della seduta del consiglio comunale di Rovereto del consigliere NI, il quale, peraltro, non ha mai negato di avere pronunciato il discorso incriminato. Nè prove ulteriori con carattere di decisività potevano essere assunte in ordine alla sussistenza del dolo, perché la Corte di merito ha posto in evidenza che da alcune dichiarazioni di NI si poteva dedurre la piena consapevolezza dello stesso di attribuire al sindaco un fatto determinato palesemente falso.
Quest'ultimo è evidentemente un apprezzamento di merito del giudice di secondo grado, che, siccome è sorretto da una motivazione congrua e logica, non è censurabile in sede di legittimità.
Il denunciato vizio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza, infine, non è ravvisabile.
Il ricorrente ha sostenuto che nel capo di imputazione originario relativo alla violazione dell'articolo 342 c.p. si parlava di cospetto - al cospetto di una Autorità amministrativa ecc. ecc. - mentre nell'articolo 594 c.p. si parla di presenza. In sintesi i termini cospetto e presenza sarebbero diversi. La tesi, come si è già detto, non è fondata.
Il termine cospetto deriva dal sostantivo latino conspectus-us e dal verbo conspicere, che significa scorgere, guardare ecc. ecc.. Nella lingua italiana la parola cospetto è sinonimo di presenza, vista e simili, specialmente nelle locuzioni al cospetto, in cospetto, nel cospetto di, che non significano altro che alla presenza di, innanzi a qualcuno ecc. ecc..
I termini cospetto e presenza sono, quindi, sostanzialmente sinonimi. La espressione al cospetto di un Corpo, usata dall'articolo 342 c.p., significa più precisamente che il fatto oltraggioso da tale norma punito deve essere commesso nel momento in cui le persone che compongono il corpo politico, amministrativo o giudiziario si trovino riunite nell'esercizio delle loro funzioni (così Cass. 12 maggio 1998, Postiglione, in Cass. Pen. 1999, 1456). È evidente allora che chi parla al cospetto di un Corpo parla alla presenza delle persone riunite.
Anche sul piano giuridico, oltre che su quello letterale, i due termini, quindi, coincidono ed esprimono l'identico concetto: la persona offesa deve essere presente quando viene pronunciata la frase ingiuriosa.
Quindi vi è una precisa correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. Il ricorrente è altresì tenuto a rimborsare alla parte civile costituita le spese legali liquidate in euro 1.870,00, di cui euro 1.500,00 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.870,00, di cui euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004