Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
In tema di ricostituzione degli atti processuali, il dispositivo smarrito può essere ricostituito con la disciplina di cui all'art. 113 cod. proc. pen., nè in tal caso sussiste alcuna nullità che si verifica soltanto quando il dispositivo manchi all'interno della sentenza così da renderla incompleta. (Nella fattispecie, il dispositivo smarrito era stato ricostituito in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti che nulla avevano eccepito circa la corrispondenza della riproduzione all'originale: la Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 23677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23677 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
236 77 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/05/2008
SENTENZA
N.684,08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CASUCCI GIULIANO
1. Dott. FIANDANESE FRANCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 024573/2006 2. Dott. ZAPPIA PIETRO
3. Dott.DAVIGO PIERCAMILLO "
4.Dott.MELIADO GIUSEPPE tr ha pronunciato la seguente SENTENZA ORDENANZA
sul ricorso proposto da :
1) OT NI N. IL 24/06/1970
avverso SENTENZA del 29/09/2005
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CASUCCI GIULIANO
che ha concluso per il rigetto del ricou i eventuale riqualificatione all reto di air al cap A)
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Granguelberts Pefi du ha condus for l'eccplements Udite il difensore Avv. kel ricons.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 settembre 2005, la Corte d' Appello di Firenze, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze appellata da Carotta Antonio, ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati, riduceva la pena a tre anni sei mesi di reclusione e seicento euro di multa nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, confermando nel
resto la decisione impugnata, con la quale Carotta era stato
dichiarato colpevole di frode informatica continuata (artt. 81 cpv.,
640 ter e 61 n. 2 c.p.) perché quale operatore informatico addetto al
Centro Elaborazione Dati della Banca Toscana interveniva, senza averne diritto, su dati e informazioni contenuti sui sistemi informatici acquisendo in particolare i dati alfanumerici per 1' utilizzazione
fraudolenta di numerose carte di credito, con conseguente danno degli istituti di credito, tenuti alla restituzione delle somme indebitamente addebitate sui conti correnti dei clienti%;B in concorso con TI AN (giudicato separatamente) : del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. 12 legge 197/1991, per avere falsificato sette carte di credito nelle quali inseriva i codici di AR EL,
AN NC, UD Claudio, OM AN, DO AN, Oliver Stahl; del reato di cui agli artt. 110, 477, 482 e 61 n. 2
-
patente di guida apparentemente emessa a c.p. per aver contraffatto nome di TA FA, persona inesistente, applicandovi la fotografia del TI;
del reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 c.p. per aver contraffatto certificato sanitario apparentemente rilasciato dal Reparto Ematologia della ASL di Careggi con firma falsa del dott.
Alterini contenente diagnosi di probabile emofilia. Fatti commessi in
Firenze fino al 21 febbraio 2001.
La Corte territoriale, rigettate le eccezioni di nullità dell' intero giudizio in conseguenza dello smarrimento del dispositivo letto in
udienza e di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal TI in sede di incidente probatorio, nel merito riteneva sussistenti tutte t i
ipotesi di reato contestate, quanto al capo A, perché la norma sanziona l' intervento senza diritto e con qualsiasi modalità su dati informatici cioè la condotta posta in essere dall' imputato;
quanto al саро B, non essendo contestabile il concorso con TI nell'
rapportoutilizzazione delle carte clonate non essendo configurabile di specialità con il reato di cui al capo A;
quanto ai capi C e D, certa essendo la falsificazione sia della partente che del certificato sanitario, le dichiarazioni accusatorie del TI sono riscontrate da dati obiettivi..
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l' imputato, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità determinante inesistenza ela nullità della sentenza in relazione alla procedura di ricostruzione del dispositivo della sentenza in camera di consiglio;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all' inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal
coimputato nel medesimo reato in sede di incidente probatorio ex artt.
191 e 197 c.p.p., norma quest' ultima che vieta 1' assunzione del ruolo di tesimone da parte del coimputato nel medesimo reato;
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità in relazione ai fatti ascritti al capo A, perché le dichiarazioni accusatorie del TI non hanno trovato alcun riscontro obiettivo, in quanto in possesso del ricorrente è stato trovato soltanto il floppy disk contenenti codici dei quali due soltanto erano stati riportati nelle carte di credito clonate trovate in possesso di TI, sicché appariva attendibile la versione del Carotta di aver ingenuamente aderito alla richiesta di TI di fornirgli i codici alfanumerici delle carte di credito di cui prendeva visione nel corso della sua attività lavorativa;
la norma peraltro sanziona l' alterazione o l' intervento senza averne diritto dei dati informatici, laddove l' operazione posta in essere è consistita in una semplice estrapolazione di dati mediante il meccanismo del "copia e incolla" che non comporta alcuna manipolazione о alterazione del manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dellasistema;
Jan penale responsabilità per il reato di cui al capo B, mancando la prova del suo concorso nell' attività di falsificazione delle carte di credito. In ogni caso il reato in esame ha carattere di specialità rispetto a quello di truffa;
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità per i reati di cui ai capi C e D non essendo emerso alcuna prova, ° quanto meno indizio preciso a carico dell' imputato;
erronea quantificazione della pena, erroneo mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
eccessività della pena inflitta anche ai sensi dell' art. 133 c.p.; erroneo mancato riconoscimento della continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. del La procedura adottata dal tribunale per la rinnovazione dispositivo è quella stabilita dall' art. 113 comma 3 c.p.p., che disciplina specificamente 1' ipotesi, residuale, in cui non sia
possibile far ricorso alla surrogazione dell' originale mancante con la copia autentica dello stesso (art. 112 c.p.p.) ovvero alla sua
ricostituzione secondo il paradigma disciplinato dal comma 2 del
citato art. 113.
Nel caso in esame non vi è controversia sul contenuto dell' atto ricostituito. Il ricorrente non contesta che il dispositivo letto in udienza all' esito del dibattimento avesse contenuto diverso da quello ricostituito. Afferma solo che sarebbe stato necessario rinnovare il dibattimento e a tal fine richiama la dottrina la giurisprudenza e formatasi anche nella vigenza del codice del 1930, stante la sostanziale coincidenza della disciplina in materia, secondo le quali il dispositivo della sentenza non può essere ricostituito "facendo al solo processo verbale redatto dal esclusivo riferimento cancelliere". Ma nel caso in esame 1' atto è stato ricostituito non con riferimento esclusivo al verbale d' udienza ma all' esito di procedura camerale nel rispetto del contraddittorio delle parti. La sanzione di nullità, invocata dal ricorrente, sussiste soltanto quando il dispositivo manchi sia incompleto nei suoi elementi essenziali о
(art. 546 C. 3 c.p.p.) e non anche quando esso sia stato soltanto smarrito, perché in tal caso si può procedere alla sua ricostituzione, nel rispetto della disciplina dell' art. 113 c.p.p. )cfr. Cass. Sez.
4, 28.10-31.12.2003 n. 49485).
interpretativoLa citazione dell' apparente diverso orientamento secondo cui "la mancanza del dispositivo, sebbene ritualmente letto in udienza, determina la nullita' della sentenza, che non puo' essere integrata con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non utilizzabile quando gli errori producano la nullita' degli atti" (Cass. Sez. 1, 27.6-5.7.2002
n. 25805), è inappropriata, perché il caso da cui è stata tratta la massima ora riportata riguarda la sentenza-documento, cioè 1' atto
complesso costituito da motivazione e dispositivo.
Quel che rileva nel caso in esame è quindi la mancanza di interesse ad impugnare, in quanto la ricostituzione è avvenuta nel contraddittorio delle parti, senza violazione del diritto di difesa, in relazione alla ricostituzione di dispositivo letto in udienza, in relazione al cui contenuto non viene sollevata questione alcuna.
Per tale profilo il ricorso è quindi inammissibile.
inutilizzabilità delle2. Il secondo motivo, che eccepisce 1' dichiarazioni rese dal coimputato TI, è manifestamente infondato,
perché le modalità di audizione a norma dell' art. 210 c.p.p. rendono evidente che non sussiste la violazione del divieto stabilito dall'
art. 197 c.p.p.. TI è stato sentito non come testimone, ma come
imputato in procedimento connesso, e quindi con le garanzie stabilite dall' art. 210 c.p.p..
3. La denuncia di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di penale responsabilità dell' imputato in riferimento ai fatti ascritti al capo A:
3.1. è inammissibile per la parte in cui procede alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di TI da un lato e di quelle di
RO dall' altro, sollecitando in tal modo una nuovo giudizio di merito, senza proporre alcuna critica alla motivazione offerta sul punto alla sentenza impugnata;
3.2. è manifestamente infondata per la parte in cui esclude che "1'
estrapolazione di dati, effettuata con meccanismo di copia e
incolla>" non integri manipolazione> ○ alterazione> del sistema,
perché non sono, queste due ultime, le uniche condotte sanzionate dall' art. 640-ter c.p.. Come rammentato dalla sentenza impugnata anche 1' intervento senza averne diritto è condotta integrante 1'
illecito normativamente previsto. L' estrapolazione con il metodo del copia e incolla> integra intervento, nello specifico non consentito, perché estraneo alle attribuzioni del dipendente informatico.
4. Il quarto motivo di ricorso, relativo al capo B: 1 è inammissibile nella parte in cui deduce mancanza di prova in
ordine al concorso del ricorrente in tale delitto, perché la doglianza sollecita un non consentito controllo degli atti е un nuovo giudizio di merito, come tale non consentito in questa sede;
ON - è manifestamente infondato nella parte in cui invoca il carattere di specialità del delitto di cui all' art. 12 legge 143/91 rispetto al delitto di truffa e quindi chiede il proscioglimento dell' imputato in virtù del principio del ne bis in idem sostanziale.
Allo scopo richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. SU, 28.3-7.6.2001 n. 22902).
Il principio giuridico in essa affermata, secondo cui "l'indepita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti chi non ne prelievo 0 pagamento, integra il reato previsto dall'art. 12 di
D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991
n. 197, e non quello di truffa, che resta assorbito", non હૈ
tuttavia applicabile al caso in esame, perché la contestazione di cui al capo B dell' imputazione riguarda la diversa ipotesi della
falsificazione (contraffazione) di dette carte di credito, prevista nell' ultimo inciso della norma in esame.
L' analisi letterale di detta norma "evidenzia la previsione di due condotte che sotto l'aspetto fenomenico presentano caratteri ben
diversi, anzi del tutto eterogenei: la prima consiste nella indebita cioè nel concreto uso illegittimo del documento in utilizzazione, lecita o illecita che sia la sua provenienza da parte questione
-
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titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per del non altri, la seconda si concreta in una pluralità di ipotesi che vanno dalla falsificazione e alterazione al possesso (inteso come detenzione materiale), alla cessione ° all'acquisizione di tali documenti di provenienza illecita, cioè in una azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima, cioè dall'
utilizzazione, perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale". Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che "le condotte contemplate dall'art. 12 seconda parte riguardano da un lato i fatti
(rectius contraffazione) 0 alterazione delledi falsificazione di icredito ° equivalenti, dall'altro fatti di carte ricezione (oltre che di cessione) di tali documenti contraffatti o alterati ° di provenienza illecita.- Per i primi si tratta all'evidenza di una disciplina sostitutiva di quella di cui all'art. 485 c.p., di questa più rigorosa sia strutturalmente, in quanto non la punibilità l'uso del documento e per la richiede per procedibilità la querela, sia sotto il profilo sanzionatorio prevedendo una pena detentiva notevolmente superiore nel minimo e nel massimo e congiunta a quella pecuniaria. Non è poi da escludere che si tratti invece di una disciplina innovativa quanto alle carte magnetiche (bancomat ecc.), per le quali da parte della dottrina sono state espresse perplessità in ordine alla natura documentale e all'inserimento nella categoria delle scritture private." (Cass.
SU, 28.3-7.6.2001, n. 22902);
t 5. i rimanenti motivi di ricorso sono inammissibili, perché ripetitivi delle deduzioni svolte in appello, senza alcuna critica alle addotte con la' sentenza impugnata, meramentegiustificazioni sollecitatorie di rinnovato esame dei dati probatori acquisiti
°
quindi di ulteriore e non consentito giudizio di merito.
6. IL ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di e sanzione in favore della Cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi di inammissibilità, si stima equo quantificare in mille/00
euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 alla
Cassa delle ammende.
Roma 28 maggio 2008 IlPRESIDENTEEst.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 GIU 2008
IL CANCELLIES