Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 3
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per una natura, non può che essere fondata sull'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.
Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, realizzato con la pubblicazione di un'intervista, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo, e non tanto, dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico interesse) rese dall'intervistato, quanto dalla qualità di questi, idonea a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni, sì che l'eventuale omessa pubblicazione dell'intervista finirebbe per risolversi in una forma di censura. Ma la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in alcun modo controllate. Nè a maggior ragione la scriminante è invocabile quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l'illiceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista, senza neppure l'esigenza di indagini intese a verificarne la corrispondenza ai fatti.
In tema di diffamazione, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell'agente. Per questa ragione il dolo richiesto è quello generico. E può trattarsi anche di un dolo eventuale, purché il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto, non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/1998, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 16/12/1998
Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
" Andrea Colonnese " N. 2283
" Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 16709/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RA LI, n. a Roma il 17 gennaio 1952
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma
CO AG, persona offesa del delitto di diffamazione a mezzo stampa costituita parte civile avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 9 gennaio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. Martusciello che ha chiesto il rigetto del ricorso del RA e l'accoglimento del ricorso del P.G. Uditi i difensori avv.ti M. Casellato e G. Volo-
Udito per la P.C. l'avv. G.P. Biancolella -
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma confermò la dichiarazione di colpevolezza di LI RA in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere affermato, in un'intervista pubblicata dal settimanale L'Espresso del 30 giugno 1995, "sto cercando di dire che l'avvitamento antigarantista della magistratura italiana sino agli eccessi deliranti di CO non sarebbe spiegabile".
Assolse invece per avere agito nell'esercizio del diritto di cronaca l'autore dell'intervista, NI LA, dal concorso nel medesimo delitto di diffamazione, e il direttore del settimanale, AU RI FI, dall'addebito di avere omesso il controllo sul contenuto del periodico.
Ritennero i giudici d'appello che è lecita la critica politica, pure aspra, ma non è esercitabile nei confronti di un magistrato, che non svolge attività politica discrezionale, essendo soggetto alla legge. Sicché l'opera del magistrato può essere criticata per inadeguatezza alle situazioni concrete, ma non è lecito affermare, senza alcuna prova, che i suoi atti sono espressione di particolari convinzioni o addirittura la conseguenza di turbe psichiche o di deliri. D'altro canto non pare discutibile l'offensività del riferimento a presunti eccessi deliranti di una persona, anche se l'espressione venga intesa nel senso atecnico di vaneggiamento e non in quello tecnico di uno stato di alterazione mentale, soprattutto se riferita a un magistrato, la cui prima dote deve essere l'equilibrio. Nè pare sostenibile che la critica di LI RA fosse riferita alle prese di posizione pubbliche del dr. CO o alle censure mossegli dall'Ordine degli avvocati, perché l'espressione offensiva era inequivocabilmente diretta all'attività giudiziaria dell'offeso. Va riconosciuta, invece, l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca ad NI LA e AU RI FI, perché il giornalista autore dell'intervista si limitò a riportare fedelmente il pensiero di un uomo politico di rilievo nazionale, le cui opinioni erano oggettivamene di pubblico interesse.
2. Ricorrono per cassazione LI RA, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e AG CO. RA propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 595 c.p. in relazione all'art. 51 c.p. e all'art. 21 Cost. Sostiene in primo luogo che manca il dolo, pur generico, richiesto per la configurazione del delitto di diffamazione, perché, quand'anche si ritenesse diffamatorio il riferimento al dott. CO come emblema dell'avvitamento antigarantistico della magistratura italiana, dovrebbe comunque escludersi un intento lesivo della dignità personale del magistrato, essendo evidente la finalità di critica storico-istituzionale.
L'intento critico, comunque, dovrebbe almeno rendere applicabile, ove l'espressione fosse ritenuta di per sè illecita, l'esimente dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito, perché il ricorrente espresse una valutazione non riferibile all'attività giudiziaria di AG CO, bensì alle sue ricorrenti manifestazioni pubbliche di personali opinioni. Sicché si trattò della contrapposizione tra due diverse visioni sul dibattuto tema della custodia cautelare, di indubbia rilevanza sociale, espresse da personaggi noti al pubblico e, perciò, esposti a critiche anche serrate;
ne' le espressioni usate superarono i limiti della correttezza e della continenza. Con il secondo motivo il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che i giudici d'appello si siano impegnati in un'inconferente connotazione dell'attività giudiziaria e nella configurazione di una sorta di immunità dei magistrati, senza però considerare che, contrariamente a quanto apoditticamente affermato, nessuna critica era stata mossa all'attività professionale di AG CO, essendo del tutto generica l'espressione "eccessi deliranti", evidentemente riferita a un pubblico confronto di opinioni, caratterizzato, come la stessa corte romana riconosce, da accesa passionalità. Contraddittorio è, infine, il riconoscimento a LA e RI dell'esimente del diritto di cronaca nel presupposto della rilevanza sociale dell'opinione critica da essi riferita e che pure si ritiene illecita.
Analoga contraddizione viene denunciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e da AG CO, che rilevano come la tesi della corte romana porterebbe assurdamente a esimere comunque da pena il giornalista resosi strumento degli insulti anche più gravi.
3. Il ricorso di LI RA è infondato.
Il primo motivo del ricorso sembra evocare l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo. Ma oggi è indiscusso, come riconosce lo stesso ricorrente, che i delitti contro studio l'onore, e in particolare la diffamazione, non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass., sez. V, 15 ottobre 1987, Beria, m. 178532). Tuttavia l'esigenza di sottrarre alla sanzione comportamenti che non ne appaiono meritevoli può essere recuperata nella definizione della condotta, ove si consideri che, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato offensivo;
e tale destinazione va individuata con riferimento al significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell'agente. Per questa ragione il dolo richiesto è quello generico. E può trattarsi anche di un dolo eventuale, purché il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto, non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive. Nel caso in esame, quindi, non interessa sapere quali fossero gli intenti di LI RA, che probabilmente erano davvero politici e prescindevano dall'occasionale riferimento delle sue parole alla persona di AG CO. Ciò che rileva è il significato oggettivo delle espressioni da lui consapevolmente adoperate. E in questa prospettiva non pare possa dubitarsi ne' che risultasse offensiva l'attribuzione ad AG CO di "eccessi deliranti" ne' che tale offesa, destinata a individuare l'opera di CO come emblematica dell'avvitamento antigarantista della magistratura, fosse riferibile all'attività professionale dell'offeso. Può darsi che le intenzioni e gli scopi di RA fossero effettivamente altri, ma il significato oggettivo ed evidente delle sue parole era quello di individuare l'attività professionale di AG CO come esorbitante, per una sorta di personale frenesia, rispetto agli stessi standard di una magistratura incontrollabilmente precipitata in una prassi antigarantista. Accertato così che i giudici del merito hanno correttamente ritenuto l'esistenza e la consapevolezza dell'offesa, occorre verificare se l'illecito sia scriminabile per il dedotto esercizio del diritto di critica.
Come ricorda il ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte "il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente, obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (Cass., sez. V, 16 aprile 1993, Barile, m. 194300). Per questa ragione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., sez. V, 2411 novembre 1993, Paesini, m. 196459). Sicché, si ritiene, "il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712). In realtà la critica negativa dell'operato altrui non è di per sè offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.
Nel caso in esame l'inquivoco riferimento negativo alle capacità psichiche del dr. CO non era affatto necessario per esprimere una critica alla magistratura italiana, che, secondo il ricorrente, adotta prassi antigarantiste emblematicamente rappresentate nei loro limiti estremi dall'opera del Procuratore della Repubblica di Napoli. E non può ritenersi che l'offesa recata alla reputazione del querelante sia scriminata dall'esercizio del diritto di critica. In questi limiti è incensurabile la motivazione esibita dalla corte d'appello a giustificazione della propria decisione, risultando ultronee le rimanenti argomentazioni della sentenza impugnata, censurate dal ricorrente perché intese a indicare le ragioni di una particolare offensività delle espressioni controverse in quanto dirette contro un magistrato.
Il ricorso di LI RA va, pertanto, rigettato.
4. Fondati sono, invece, i ricorsi di AG CO e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, che hanno censurato l'assoluzione di NI LA e di AU RI FI.
La corte romana ha ritenuto che costituisca esercizio del diritto di cronaca il riferire fedelmente le opinioni di un importante uomo politico, come tali socialmente rilevanti, benché offensive dell'altrui reputazione.
In realtà la giurisprudenza di questa Corte ha correttamente affermato che, "nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, realizzato con la pubblicazione di un'intervista, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo, e non tanto, dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico interesse) rese dall'intervistato, quanto dalla qualità di questi, idonea a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni, sì che l'eventuale omessa pubblicazione dell'intervista finirebbe per risolversi in una forma di censura, in contrasto con l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia (Cass., sez. V, 16 gennaio 1995, Bardi, m. 200660, con riferimento a una fattispecie nella quale un assessore aveva, con un'intervista, avallato le voci di corruzione all'interno dell'apparato amministrativo comunale e la notizia, da lui stesso fornita, di illecita ricezione di tangenti da parte di un funzionario, identificabile, dello stesso Comune). E in effetti, quando l'esistenza di un fatto è controversa, non è censurabile il giornalista che riporti le contraddittorie dichiarazioni dei protagonisti e dei testimoni, neppure se le utilizzi per proporre una propria ricostruzione della vicenda (Cass., sez. V, 25 settembre 1995, Lajacona, m. 202657). In questi per casi, invero, il giornalista non è in grado di verificare ulteriormente l'attendibilità delle dichiarazioni riportate;
e l'esistenza stessa di quelle dichiarazioni assume rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca.
Ma la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in alcun modo controllate (Cass., sez. V, 5 febbraio 1986, Bonanota, m. 172422). Nè a maggior ragione la scriminante è invocabile quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l'illiceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista, senza neppure l'esigenza di indagini intese a verificarne la corrispondenza ai fatti. In altri termini, se è discutibile la punibilità del giornalista che riporti asserzioni dell'intervistato risultate poi non vere, non è certamente discutibile la punibilità del giornaliste che riporti valutazioni gratuitamente e palesemente offensive dell'altrui reputazione.
Il difensore degli imputati ha sostenuto che il ricorso di CO sarebbe inammissibile per difetto di specificità, mentre quello del pubblico ministero devolverebbe solo un inesistente vizio di motivazione della sentenza impugnata. Deve rilevarsi, tuttavia, che il ricorso di CO è speficamente inteso a censurare, anche per gli aspetti civili, l'assoluzione dei due giornalisti del settimanale;
mentre l'effetto devolutivo dell'impugnazione del pubblico ministero deve desumersi dalle censure effettivamente proposte, non dall'intestazione del ricorso.
Sicché, risultando entrambi ammissibili e fondati, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente all'assoluzione di NI LA e di AU RI FI.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di LI RA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese in favore della parte civile costituita AG CO, che liquida in complessive L. 3.500.000, di cui L.
2.500.000 per onorario.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione di NI LA e di AU RI FI, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999