Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/1998, n. 935
CASS
Sentenza 16 dicembre 1998

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per una natura, non può che essere fondata sull'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.

Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, realizzato con la pubblicazione di un'intervista, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo, e non tanto, dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico interesse) rese dall'intervistato, quanto dalla qualità di questi, idonea a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni, sì che l'eventuale omessa pubblicazione dell'intervista finirebbe per risolversi in una forma di censura. Ma la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in alcun modo controllate. Nè a maggior ragione la scriminante è invocabile quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l'illiceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista, senza neppure l'esigenza di indagini intese a verificarne la corrispondenza ai fatti.

In tema di diffamazione, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell'agente. Per questa ragione il dolo richiesto è quello generico. E può trattarsi anche di un dolo eventuale, purché il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto, non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/1998, n. 935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 935
    Data del deposito : 16 dicembre 1998

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