Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2001, n. 8251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8251 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OPOSO ITALIANO8251 0 LA CORTE SU ARIMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Dott. Rosario - Presidente R.G.N. 2042/99 DE MUSIS Consigliere Cron. 18978 Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Attilio - Consigliere Ud. 08/03/01 CELENTANO Consigliere - Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: RO OV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso : 1099 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, -1- POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 247/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 27/01/98 R.G.N. 662/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce del 31/5/91 ER Giovanna conveniva in giudizio l'INPS per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di invalidità, ingiustamente negatole in via amministrativa. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Lecce, investito in sede di appello ad istanza dell'originaria ricorrente, con sentenza del 18/12/97 27/1/98, rigettava l'appello, precisando che il consulente nominato in secondo grado aveva accertato che l'assicurata era affetta da “degenerazione polidistrettuale in soggetto in sovrappeso stenico, nonché da sequele di intervento chirurgico di isteroannessiectomia bilaterale in utero fibromatoso" e che tale quadro patologico non rendeva l'appellante invalida nella misura di legge. Il giudizio del CTU, conforme a quello del consulente in primo grado, era condivisibile, perché esatto nella diagnosi e nella valutazione delle malattie. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la ER, fondato su un solo, articolato, motivo. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 132 CPC, 1 e 2 L. n. 222 del 1984, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce innanzi tutto il ricorrente che inesistente, o quanto meno gravemente carente era la motivazione della sentenza, che adottava frasi di stile, senza indicare gli elementi in forza dei quali il giudice era pervenuto alla decisione, non consentendo così il controllo dell'iter logico giuridico. Il Tribunale si era limitato a richiamare genericamente le conclusioni del CTU di II grado, ritenendole identiche a quelle di primo grado, mentre questi aveva espresso il “parere di invalidità indennizzabile, sia pure dal 1993". Il giudice del merito, inoltre, aveva omesso di motivare su una storia clinica che iniziava dal 1980, con disturbi alla sfera genitale, e si era limitato a richiamare la consulenza ritenendola sovrapponibile a quella di primo grado, che invece aveva riconosciuto una invalidità al 68%, con decorrenza gennaio 1993. Sussistevano quindi i vizi denunciati relativi all'inter logico giuridico (perché le due consulenze non erano sovrapponibili) ed alla contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (per l'omessa valutazione dei dati anamnestici). La sentenza faceva riferimento ad una “degenerazione artrosica polidistrettuale in soggetto in sovrappeso stenico", omettendo così di valutare la varie affezioni ed in particolare: la "gonartrosi e artrosi femoro rotulea -note di osteoporosi-“ che esisteva già dal 1979 ed incideva gravemente sulla capacità di lavoro di una bracciante agricola;
la obesità, che sussisteva fin dal 1987 e doveva essere valutata in relazione alle altre malattie;
la incontinenza urinaria da sforzo, conseguente all'intervento chirurgico del 1988. Era mancata, inoltre, la valutazione globale delle varie affezioni, in relazione alla attività agricola, espletata dalla ricorrente. 2 Il consulente di primo grado aveva accertato una invalidità del 68%, mentre quello di secondo grado una invalidità del 60%; il giudice quindi, in presenza di una riduzione della capacità lavorativa in misura prossima a quella indicata dalla legge per la concessione del beneficio richiesto, doveva espletare una specifica indagine per accertare “se sia rimasta o no nell'assicurato la possibilità di continuare in modo continuativo e senza usura per le residue energie lavorative la propria attività" (Cass. n. 3057/90). La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza n. 2114 del 24/2/95, i seguenti principi di diritto: "il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio". Ed ancora "il vizio di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione .....ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il 3 proprio convincimento, ovvero indica questi elementi, ma senza una approfondita disamina logico e giuridica, e non nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte". Con sentenza n. 6792 del 27/7/96 questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui "nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio nei due gradi del giudizio di merito, qualora il giudice di appello ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, eventualmente anche per implicito, rifiutata in base alle considerazioni espresse nella seconda consulenza con essa incompatibili". Il Collegio condivide questi principi e quindi ritiene che se dalla sentenza emerge con chiarezza la “ratio decidendi" non sussiste il vizio di motivazione, anche se le conclusioni siano difformi rispetto alle attese della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati e quindi sull'apprezzamento dei fatti e delle circostanze da lui effettuato. Nel caso di specie il Tribunale, dopo avere richiamato il parere espresso dal proprio consulente, ha analiticamente specificato le varie affezioni riscontrate, precisando che le stesse non potevano essere considerate invalidanti. La motivazione indica chiaramente la ratio decidendi, perché, richiamando le fonti da cui il giudice ha tratto il 4 convincimento, è integrata dalla relazione di consulenza, nella quale sono state esaminate tutte le certificazioni sanitarie indicate dalla parte nel suo ricorso. Il CTU ha effettuato anche ulteriori accertamenti specialistici per una "nuova valutazione urologica con prove urodinamiche complete" ed ha quindi concluso per “un'indicazione diagnostica sostanzialmente soyrapponibile a quanto oggetto della CTU in ambito pretorile”, da cui però si discosta “sensibilmente per il mancato acclaramento della incontinenza urinaria> pretestata in relazione all'intervento chirurgico del 1987” e che all'epoca poteva ritenersi giustificata;
"il tempo trascorso a tutt'oggi ha comportato una franca attenuazione dei sintomi storici lamentati", con la conseguenza che la incapacità lavorativa doveva essere ridotta al 55 - 60%. La decisione non è adeguatamente censurata dalla parte, sia perché non si indicano gli errori di valutazione commessi dal giudice e dal suo consulente, sia perché, in presenza di una consistente riduzione della incapacità lavorativa rispetto al 68% di cui alla precedente valutazione, non appare decisiva la censura in ordine alla mancata valutazione dell'usura delle residue energie lavorative, non sussistendo più il presupposto di una riduzione prossima a quella indicata dalla legge per la concessione del beneficio. Il ricorso è quindi infondato e va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendone l'altra parte sopportate.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. 5 Roma 8 marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. དLШологано PRESIDENTE Кар іо ве Щинд Sh IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 GIU. 2001 9 1 oggi, - 5 7 CANCEIL CA LIERE 1 Phillie 6