Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
In tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo.
Commentari • 8
- 1. Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un doverehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 2. Critica politica e diffamazione: il bilanciamento tra diritto di critica e tutela della reputazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Legittimo esercizio del diritto di critica e continenza: quando la critica non costituisce diffamazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Diritto di critica: valutazione prescinde da veridicità (Cass. 14402/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
Il tratto caratteristico del diritto di critica, quale diretta manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste nel fatto che esso si manifesta attraverso giudizi e valutazioni: espressione di un giudizio, il diritto di critica; rappresentazione di fatti, il diritto di cronaca. Un giudizio, in quanto tale, è fondato su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e dei comportamenti, rispetto al quale non si può prospettare un profilo di veridicità o meno dello stesso, ontologicamente incompatibile con la natura valutativa dell'affermazione: gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2009, n. 43403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43403 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 18/06/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1327
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Antonio - Consigliere - N. 12165/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 9.3.2009 da:
TA CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 9 luglio 2008;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO;
Sentito il P.G. in persona del Sostituto dr. Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RU CA era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Messina, del reato di cui all'art. 595 c.p., commi 3 e 4, per avere, con un articolo pubblicato sul sito internet www.accadeinsicilia.net dal titolo Tragica RI. Le Istituzioni dello Stato facciano il loro dovere offeso la reputazione dei magistrati della DDA di Catania dr. PO CA, ZO NA e LO Fabio, con l'attribuzione dei seguenti fatti determinati, inerenti l'attività da loro prestata nell'esercizio delle loro funzioni presso la Procura della Repubblica di Catania, affermando che in ogni retata è andato modificandosi il profilo degli arrestati;
sempre meno pezzi da novanta e gregari influenti;
sempre più ragazzi di strada ... All'interno della magistratura inquirente, nella fattispecie la DDA catanese, insistono dei freni. È ugualmente, tarda ad esporsi l'Antimafia nazionale, mentre quella siciliana riesce a riguadagnare, a partire dall'Ippari, la propria dignità. Come è consuetudine, il magistrato Fabio LO viene nella città delle serre a tenere la conferenza stampa spiega i termini dell'operazione "Varsavia", cerca di rassicurare. Ma l'incongruo è palese. È originario di RI. Da oltre un decennio, con CA PO e ZO NA, pure questi provenienti dall'Ippari, conduce le istruttorie e coordina le indagini di PG nell'area. È verosimile allora che, con i colleghi anzidetti, gli riesca tanto difficile leggere le cose: peraltro denunziate ampiamente da giornali, prefetti, dirigenti di PS, comandi di carabinieri, parlamentari, uomini di cultura, associazioni.
Con sentenza del 10 maggio 2004, il Tribunale monocratico messinese assolveva il RU, ritenendo che il fatto a lui ascritto non costituisse reato scriminato dall'esercizio del diritto di critica. Pronunciando sui gravami proposti dal PM e dal difensore delle parti civili, la Corte di Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il RU colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Condannava lo stesso imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidati in Euro 15.000 ciascuna.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), censurando la motivazione nella parte in cui, disattendendo i pacifici insegnamenti di questa Suprema Corte in materia, aveva negato l'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di critica. 2. - La doglianza è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero, la sentenza impugnata, nel ribaltare la pronuncia di primo grado che, sulla base di compiute e pertinenti argomentazioni, aveva riconosciuto l'operatività dell'esimente del diritto di critica, anche alla luce della copiosa elaborazione giurisprudenziale di legittimità in subiecta materia, non ha offerto una logica base giustificativa del suo dissenso. In particolare, è venuta meno all'obbligo di un'appagante risposta argomentativa che, nell'esaminare puntualmente i contrari argomenti a sostegno della contraria opinione, motivatamente, espressa dal primo giudice, ne dimostrasse plausibilmente l'infondatezza, così come il giudice del gravame è tenuto a fare ogni qual volta ritenga di formulare un giudizio difforme da quello espresso in prime cure.
Anche graficamente, la divergente valutazione espressa nelle due sentenze ha avuto differente supporto giustificativo. A fronte dell'impegno motivazionale del primo giudice, la contraria opinio della Corte distrettuale è affidata a poche - e peraltro, non convincenti - proposizioni.
2. - In particolare, il giudice di appello distrettuale ha motivato il suo convincimento sulla base dei seguenti rilievi:
- i limiti dell'esercizio del diritto di critica sono quelli, noti, della verità sostanziale della notizia, della pertinenza dei fatti narrati e della continenza della loro esposizione;
- detti limiti devono essere tutti presenti e correttamente osservati;
- rilievo pregiudiziale, nondimeno, deve essere riconosciuto al requisito della verità, essendo necessario che la critica sia comunque e sempre ancorata ad un nucleo essenziale di veridicità, di talché, se questo manca, diventa inutile ed ultroneo l'esame degli atri due requisiti della pertinenza e della continenzà;
- nel caso di specie, in almeno tre punti il canone della verità non era stato rispettato:
1) la corruzione della classe dirigente della città di RI e la sua collusione con ambienti mafiosi;
circostanza, questa, di cui l'articolo non offriva alcun riscontro al di là di un generico rinvio a non meglio precisate denunce provenienti da giornali, prefetti, dirigenti di P.S., comandi di carabinieri, parlamentari, uomini di cultura, associazioni.
2) asserita inadeguatezza dell'azione di contrasto posta in essere dalla magistratura inquirente e segnatamente dalla direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica di Catania;
3) l'inefficacia dell'azione di contrasto dei magistrati querelanti era ricondotta, da un lato, a non meglio specificati freni ed ai vincoli esistenti in seno alla stessa struttura giudiziaria e, dall'altro, ad una loro presunta collusione con quelle forze della società civile apoditticamente indicate come contigue alla mafia operante nella zona, da cui i dottori LO e ZO sono originari. Sicché i magistrati inquirenti vengono rappresentati, senza alcuna possibilità di riscontro, come magistrati inclini a subire ì condizionamenti dell'ambiente in cui operano o di quello da cui provengono.
- Si trattava, in sostanza, di affermazioni altamente lesive della reputazione dei tre querelanti, tali da integrare gli estremi del contestato reato.
Per apprezzare compiutamente l'adeguatezza di queste risposte motivazionali è necessario, come si è detto, tener conto - stante la difformità di giudizio - anche delle motivazioni della sentenza di primo grado.
In essa, intanto, è riportato il contenuto dell'articolo in questione. È possibile, così, cogliere, in tutta evidenza, che lo scritto si poneva come una sorta di analisi della realtà sociale di RI, da sempre afflitta, come altre realtà siciliane e meridionali, dal fenomeno mafioso. A fronte dell'ostinata persistenza di tale fenomeno, nonostante i ripetuti proclami e le ostentate rivendicazioni di successo nelle conferenze stampa che accompagnavano, come di consueto, determinate operazioni di polizia giudiziaria, sempre prospettate come risolutive (ma mai rivelatesi tali, anzi sempre progressivamente caratterizzate da un decrescente tasso di mafiosità degli arrestati), l'articolista si è posto il quesito dell'adeguatezza dell'azione di contrasto posta in essere dalla magistratura inquirente, pervenendo alla conclusione - opinabile, di certo, come tutte le manifestazioni di giudizio - che quell'azione non fosse sufficientemente incisiva, anche a cagione di freni interni all'organizzazione giudiziaria, verosimilmente spiegabili pure in ragione di condizionamenti indotti da un ambiente locale fortemente influenzato da una classe dirigente non solo inadeguata, ma sospettata di corruttele e di contiguità con ambienti malavitosi. Questo il senso complessivo dell'articolo, come esattamente colto, dal primo giudice, che ha completato la sua valutazione osservando come l'erronea indicazione della provenienza geografica di due magistrati querelanti, addotta non già come elemento sintomatico di contiguità con contesti a loro volta soggetti ad infiltrazioni mafiose, ma come ragione d'interrogativo sulla loro capacità di cogliere la realtà di un fenomeno, che, proprio per la loro asserita origine, gli stessi avrebbero dovuto saper leggere meglio di chiunque altro.
Se così è, la risposta della Corte distrettuale è manifestamente illogica.
Ed infatti, quanto al primo rilievo, riguardante il canone di verità del riferimento alla pretesa corruttela ed al collateralismo della classe dirigente, evidente è la non pertinenza dell'argomento. Non era, certamente, onere dell'articolista provare una tale ipotizzata situazione che è addotta come mero dato congetturale e valutativo. Sarebbe, del resto, assai singolare, e fuori d'ogni logica, pretendere da parte sua la prova di un fatto che, a quanto pare, neppure i magistrati sono riusciti, sino ad ora, a dimostrare. Ma a tutto concedere, ove mai la individuazione nella classe dirigente del male che corrode RI fosse intrinsecamente offensiva, della relativa lesività avrebbero potuto dolersi i dirigenti e, di certo, non già i magistrati oggi querelanti, neppure in ragione dell'ipotizzato riflesso negativo che una tale negativa prospettazione, sociologica ed ambientale, potrebbe mai avere per le loro persone, sicuramente estranee all'ambito del riferimento giornalistico.
L'argomento sub 2) riguarda un mero apprezzamento dell'articolista, come tale espressione di libera opinione, per quanto discutibile possa essere. La prospettazione sub 3) di freni interni al sistema giudiziario, riconducibili anche a pretesi condizionamenti ambientali, non è oggettivamente lesiva, a parte la non specifica riferibilità ai querelanti. D'altronde, l'argomento secondo il quale incrostazioni ambientali o possibili condizionamenti nascenti dalla prolungata permanenza dei magistrati nei loro incarichi, specie se direttivi, possano costituire un freno all'efficacia dell'azione della magistratura è da sempre uno dei principali argomenti addotti a sostegno dell'opinione avversa all'inamovibilità dei magistrati;
argomento che, peraltro, ha di recente trovato riscontro nelle valutazioni del legislatore, in occasione della riforma dell'ordinamento giudiziario ai fini dell'introduzione della temporaneità degli incarichi direttivi.
Il vizio di manifesta illogicità che inficia il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, ne reclama allora l'annullamento.
L'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità prescritto dall'art. 129 c.p.p., comma 1, impone l'esame della fattispecie, come incontestatamente individuata dai giudici di merito, per verificare l'operatività nel caso di specie della reclamata esimente del diritto di critica.
La risposta non può che essere positiva. Ed infatti, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, anche a voler ritenere che le espressioni dell'articolista, pure per il loro carattere allusivo, abbiano contenuto diffamatorio, il connotato di illiceità penale sarebbe giustificato dall'esercizio del diritto di critica, espressione del diritto costituzionalmente garantito di libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. Risultano, del resto, rispettati i canoni fissati da pacifica elaborazione giurisprudenziale, in ordine alla veridicità della notizia riferita, considerato che, in tema di esercizio del diritto di critica, l'onere del rispetto della verità è sicuramente più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica è per definizione giudizio di valore che, non può, come tale, pretendersi rigorosamente obiettivo. Certo, un nucleo di veridicità è comunque esigibile, in quanto, diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione. Sennonché nel caso di specie, la veridicità dell'informazione è legata non tanto all'ipotizzata inaffidabilità della classe dirigente (situazione comunque ininfluente, per le già dette ragioni), quanto alla persistenza del fenomeno mafioso, che viene addebitata (sia pure riduttivamente, e comunque in termini affatto opinabili, propri della critica) alla pretesa inadeguatezza dell'azione di contrasto della magistratura.
La critica non trasmoda, poi, in gratuiti attacchi alla sfera personale dei magistrati coinvolti, al di là dei legittimi dubbi sull'incisività della loro azione ed alla critica, pure legittima, all'opportunità di trionfalistiche conferenze stampa. 3. - Il riconoscimento dell'esimente in questione comporta l'esito di giudizio espresso in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2009