Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12490 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Aula "B" 1249 0 / 03 n. 23415/2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 24. 2. 2003 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro 4a426372 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Vincenzo Trezza Presidente Consigliere zel. est.
2. Dottor Paolino Dell'Anno Giovanni Prestipino 3. Dottor Consigliere 4. Dottor Natale Capitanio Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Ferrovie dello Stato, in persona del suo legale rappresentante, elettiva- mente domiciliata in Roma in via Lucrezio Caro 63 presso lo studio dell'avvocato Luciano Tamburro, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
De AM LB, intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 17 marzo 1999, depositata il 3 dicembre 1999, numero 25820, 1159 1 r.g. 3635/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 24 febbraio 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Il tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello che era stato proposto dalla società Ferrovie dello Stato nei confronti di quella di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell'intimato, già dipen- dente dell'ente e il cui rapporto era cessato per effetto di prepensionamento, alla riliquidzione della indennità di buo- na uscita, a suo tempo determinata e corrispostagli, con la applicazione degli aumenti dello stipendio previsti dal con- tratto collettivo nazionale di lavoro del 1990-1992. Il tri- bunale, andando in consapevole contrasto con la giurispru- denza di questa Corte, ha osservato che non era condivisibi- le la tesi secondo la quale il disposto del comma 4 dell'ar- ticolo 96 del contratto in questione, con il quale si era stabilito che anche il personale cessato dal servizio doves- se godere dei benefici tabellari intervenuti, si riferisse al solo trattamento di quiescenza e previdenziale. Il tribu- nale ha invece ritenuto che il combinato disposto degli ar- ticoli 38, comma 5, e 96, comma 4, del contratto stesso in- duce a concludere per il diritto alla liquidazione ai dipen- denti, anche se cessati dal servizio antecedentemente, della 2 indennità di buonuscita tenendosi conto di tutti gli aumenti tabellari da esso previsti, i quali, anche se scaglionati nel tempo, erano entrati a fare del patrimonio dei lavorato- ri fin dalla sua entrata in vigore. Altrimenti, non verrebbe rispettata la letterale formulazione della disposizione, sancendo questa che la corresponsione dei benefici dovesse essere integrale. Nè questa interpretazione potrebbe porsi in contrasto con l'articolo 14 della legge numero 829 del 1973, dovendo intendersi l'espressione "ultimo stipendio mensile" come ultimo stipendio a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non cessato dal servizio e non come ultimo stipendio di fatto erogato. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Ferrovie dello Stato. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione: La società ricorrente denuncia violazione e falsa applica- zione degli articoli 14 della legge numero 829 del 1973, 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 1362 e seguenti del codice civile, contraddittorietà della motivazione. In particolare, si deduce dalla stessa che proprio la letterale formulazione della previsione contrattuale è nel senso della sua operatività con riferimento al solo trattamento di quie- scenza, e ciò non solo perchè a questo è intitolata la ru- brica della disposizione ma anche per l'esplicito richiamo nel comma 1 alle relative norme del decreto del Presidente della Repubblica numero 1092 del 1973 disciplinanti tale trattamento per i dipendenti civili e militari dello Stato e 3 rinviandosi espressamente dal comma 3, per l'indennità di buonuscita, all'articolo 14 della legge numero 829 del 1973, la cui interpretazione non può assolutamente essere quella adottata dal tribunale. La censura è fondata. La questione è già stata già portata all'esame di questa Corte, che, con giurisprudenza assolutamente costante, ha affermato il principio, che qui si ribadisce, che deve e- scludersi che il contratto collettivo di lavoro per i dipen- denti delle Ferrovie dello Stato, stipulato per il periodo 1990-1992, possa avere validamente previsto il computo della indennità di buonuscita sulla base della retribuzione com- prensiva di tutti gli aumenti previsti dal medesimo contrat- to anche con riferimento ai lavoratori cessati dal servizio prima delle date stabilite per l'effettiva decorrenza degli aumenti, e nei cui confronti comunque sia mancata la corre- sponsione di questi e la relativa contribuzione ai fini del- la indennità stessa, e ciò perchè una clausola in tale senso contrasterebbe con la disciplina legale della indennità in questione, essendo questa, infatti, commisurata per legge all'ultimo stipendio effettivamente percepito dal lavoratore (articoli 220 del decreto del Presidente della Repubblica numero 2092 del 1973 sul trattamento di quiescenza e 14 della legge numero 829 del 1973, disposizione quest'ultima che, come precisa l'articolo 21 della legge numero 210 del 1985, continua a regolare l'indennità di buonuscita pur dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro), ed era erogata 4 . J da un ente diverso dal datore di lavoro, finanziato con i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, proporzionali alle retribuzioni corrisposte, fin quando l'0- pera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri non venne al datore di lavoro della eroga- -soppressa con passaggio zione delle prestazioni - dall'articolo 1, comma 43, della legge numero 537 del 1993, rimanendo peraltro riconfermata la previgente disciplina dell'indennità di buonuscita dall'articolo 13 del decreto-legge numero 98 del 1995, con- vertito dalla legge numero 204 del 1995 (ex plurimis: Cass., 10 maggio 2002, n. 6767; Cass., 23 giugno 2000, n. 8558). Del ricorso si impone pertanto l'accoglimento con conseguen- te cassazione della sentenza impugnata per violazione di legge. Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto della domanda avanzata dal lavoratore. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spe- se dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda formulata dall'in- timato con l'atto introduttivo del giudizio;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2003. Il presidente Il consigliere estensore Кислицо Учена IEREGANGELYEBBelle 1 05 Depositato in cancelleri 26 AGO. N E R oggi, E F A IL CANCELLIERE шонаlieve paralle