Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 1
In materia di diffamazione, la critica che si manifesti attraverso la esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2006, n. 29383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29383 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
29 383/0 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
83 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/06/2006
SENTENZA
N 11311 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MARINI PIERFRANCESCO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE 11 N. 034535/2005 2. Dott. MARASCA GENNARO
3. Dott.NAPPI ANIELLO 11
11 4.Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 13/08/1950 1) ON LUIGI
avverso SENTENZA del 02/05/2005
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VESSICHELLI MARIA
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
Cous. Gruseppe Febhaw FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, personalmente, IG ON avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 2 maggio 2005 con la quale è stata confermata la condanna inflittagli in prime cure dal Tribunale, in ordine alla imputazione di cui agli artt. 595, 596 bis e 57 c.p., elevata a suo carico nella qualità di direttore del settimanale "Il nostro giornale“. Gli era stato addebitato di non avere im pedito la pubblicazione di un articolo di s tampa de 14 dicembre 1999, lesivo della reputazione del direttore di una delle ASL di Novi Ligure, G. TI, articolo nel quale, dopo un preambolo del giornalista, era stato divulgato il tenore di una telefonata di denuncia di "mala-sanità”, effettuata alla redazione da una giovane donna.
L'articolo recava il seguente occhiello: "Ecco come alla ASL 22 risparmiano sulla pelle dei malati". La narrazione che seguiva e che era sintetizzata nel titolo, era asseverativa della tesi secondo cui il menzionato direttore della ASL sarebbe stato promotore di una gestione delle risorse che prevedeva una intollerabile e ingiustificata restrizione delle somministrazione di farmaci e del ricorso ad esami diagnostici, contestuale a sprechi e spese ingiustificate, per finalità private. Il ricorrente deduce
1) violazione di legge (art. 51 cp e 21 Cost) per avere, i giudici, motivato la condanna e determinato la pena non solo in relazione alla fattispecie omissiva contestata ma anche con riferimento alla fattispecie commissiva (per il tenore del titolo e dell'occhiello dell'articolo), tenuto conto che in base alla giurisprudenza consolidata il titolo e i sottotitoli non possono essere letti disgiuntamente dal testo;
2) violazione dell'art. 125 e 546 comma 1 lett. e) cpp, sotto il profilo del vizio di motivazione. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto dei diversi criteri che presidiano il riconoscimento del diritto di cronaca da quello riguardante il diritto di critica, ricorrente nella specie. Quest'ultimo sarebbe connotato dal requisito dell'interesse pubblico alla notizia, sicuramente presente nel caso di specie, nonché dal requisito della continenza delle espressioni e della verità del fatto. Tali ultimi due connotati, però, sarebbero richiesti in forma attenuata rispetto a quanto accade per la configurazione del diritto di cronaca, dovendo trovare adeguato spazio anche il diritto dell'articolista di esprimere le proprie personali interpretazioni dei fatti.
Nel caso in esame i fatti narrati dalla paziente (essenzialmente la difficoltà di farsi praticare un esame ecocardiografico e di farsi somministrare della tachipirina, in costanza di un dolore acuto al petto, essendo soggetto affetto da precedenti patologie cardiache) sarebbero stati tutti riscontrati.
Il giornalista, dal canto suo, si sarebbe limitato a riportare con fedeltà, nel rispetto dei parametri indicati dalla giurisprudenza in tema di "intervista", le dichiarazioni della paziente. La mancata verifica della notizia, comunque, non potrebbe essergli imputata in quanto, a fronte dell'interesse pubblico alla vicenda, l'articolista dovrebbe beneficiare della esimente nella forma putativa per aver dato credito ad una fonte particolarmente attendibile. La non verità del fatto narrato nell'articolo, poi, sarebbe stata affermata dai giudici di merito sulla base di una ingiustificata valorizzazione delle fonti di accusa rispetto a quelle della difesa.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la illustrazione, da parte dei giudici del merito, degli elementi costitutivi del reato di diffamazione nella forma dolosa dell'art. 595 cp si è resa indispensabile non certo, come sospettato dal ricorrente, al fine di desumere dagli elementi di tale condotta la gravità del fatto e quindi di addebitare la condotta stessa al direttore responsabile o di parametrare la pena da irrogare, alla fattispecie concreta appena citata. E' vero invece che la norma dell'art. 57 cp prevede una forma di responsabilità del direttore di un periodico per l'omesso impedimento della consumazione, da parte di altri, di delitti tra i quali quello di diffamazione, sicchè la ricostruzione della fattispecie colposa si basa necessariamente sulla previa rievocazione degli elementi costitutivi del reato che si doveva impedire. Senza che ciò interferisca con i principi della previa contestazione e di legalità della pena (art. 1 cp).
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Una parte degli argomenti posti dal ricorrente a fondamento di esso risultano non conferenti.
L'impianto della sentenza impugnata è quello della affermazione secondo cui, a seguito della istruttoria espletata, i fatti narrati nell'articolo sono risultati in parte non veri. Risultano dunque irrilevanti le tematiche relative agli altri due requisiti richiesti per la configurazione dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca (continenza delle espressioni;
interesse pubblico alla notizia), per due ragioni: in primo luogo la loro ricorrenza non risulta esclusa dalla sentenza impugnata, sicchè il motivo di impugnazione, non aggredendo un punto specifico della motivazione, sarebbe affetto da inammissibilità; in secondo luogo anche ove i suddetti requisiti fossero stati esclusi con decisione censurabile, sarebbe dirimente il fatto che il riconoscimento di essi non tornerebbe utile in assenza del terzo requisito fondante l'esimente, ossia la verità del fatto narrato.
Su tale tema, il ricorrente giustamente ricorda la giurisprudenza di questa Corte che gli riconosce limiti meno rigorosi quando l'agente abbia inteso esercitare il diritto di offrire al lettore una personale analisi ed interpretazione di un accadimento: la interpretazione infatti non può essere, per sua stessa natura, rispondente ad un criterio oggettivo di verità assoluta, ma è l'espressione di una visione personale del problema e, se argomentata e non pretestuosa, è ammessa come manifestazione della libertà di pensiero costituzionalmente riconosciuta, anche quando lede l' altrui reputazione.
Altrettanto correttamente il ricorrente evoca la giurisprudenza in materia di "intervista" che, a determinate condizioni, attribuisce all'articolista il diritto di riportare, attingendo questa volta però alla esimente del diritto di cronaca, l'altrui pensiero offensivo quando sia di interesse pubblico. Il fatto è però, che nella specie le categorie giuridiche e giurisprudenziali appena ricordate non "coprono❞la vicenda per la quale è stata affermata la responsabilità del ON. Il delitto di diffamazione che gli si imputa di non avere impedito, infatti, non è escluso dalle argomentazioni contenute nel ricorso perché è stato ravvisato non soltanto in relazione alle dichiarazioni della paziente riportate dall'autore del pezzo ma anche ed essenzialmente in quanto i giudici hanno ritenuto che l'intervista fosse accompagnata da un preambolo del giornalista ed altresì dalla costruzione del senso complessivo dell'articolo attraverso la impaginazione, accanto ad esso, di altro pezzo sugli sprechi della "gestione TI", che si aggiungevano al punto di vista del soggetto dichiarante e che esprimevano, corroborando le affermazioni sicuramente offensive della paziente, un pensiero a sua volta autonomamente lesivo della reputazione del direttore della ASL. Anche l'intervento della Cassazione a sezioni unite in tema di "intervista" ha ribadito che il giornalista non deve svolgere il ruolo di "cassa di risonanza" delle altrui affermazioni offensive e che non può comunque giovarsi della esimente del diritto di cronaca quando non si limita a riportare il pensiero altrui ma lo faccia proprio, e ne sostenga le tesi (v. Sez. un.30 maggio 2001, Galiero). Ed è in relazione al messaggio dell'articolista, indubbiamente all'attacco della gestione del TI, che i giudici di merito hanno ravvisato il reato presupposto e quello contestato ed hanno escluso che quello fosse giustificato dal diritto di critica.
Il passaggio offensivo, invero, è stato ravvisato, dalla Corte di merito, nell'assunto che la esperienza vissuta e raccontata dalla paziente fosse l'effetto ed anche il sintomo della volontà della parte civile di "recuperare risparmi di spesa facendo pressioni sui medici, perché il denaro pubblico serviva per sperperi in altri settori". Indiscusso cioè e quindi "vero" che la paziente avesse dovuto subire dinieghi e scelte non condivise del medico incontrato, il giornalista avrebbe poi, su tale fatto di cronaca, "cucito" una ulteriore prospettiva e cioè che il declinare le richieste terapeutiche non fosse solo il frutto di scarsa attenzione o professionalità, ma l'esito di una gestione restrittiva, tutta rivolta a trasformare risparmi illeciti in profitti ancor più illeciti. E' stato giustamente escluso, quindi, che una simile prospettiva potesse iscriversi nel perimetro del diritto di cronaca perché non limitata a riportare una intervista altrui e del diritto di critica perché assertiva di un fatto offensivo la cui "verità "è rimasta non provata.
Su tale ultimo punto si rileva che, se è vero, come sopra sostenuto, che il diritto di critica si manifesta, normalmente, con l'esposizione di una personale interpretazione che, in quanto tale, non può pretendersi vera oggettivamente, è anche vero che talvolta, come nella specie, la interpretazione prende l'avvio e si basa sulla esposizione di un fatto storico. E questo non sfugge al criterio della necessaria “verità" perché, essendo la riedizione di un avvenimento che si vuole somministrare al pubblico in quanto notizia obiettiva, deve presentare il carattere della cronaca vera anche se utilizzato per la esposizione di una personale opinione. In altri termini, non è stato dimostrato che il direttore TI volgesse i risparmi della spesa pubblica ad illecito profitto proprio o di terzi e su tale affermazione storica, propria del giudice del merito ed insindacabile in punto di fatto dalla Cassazione, nessun appunto dal punto di vista logico è stato mosso dal ricorrente.
Sono invece del tutto irrilevanti, proprio per le ragioni esposte, le argomentazioni sulla legittimità della pubblicazione della intervista e sulla possibilità che attraverso di essa si divulghi una affermazione non connotata da "verità", dal momento che la mancanza di tale requisito è stata ravvisata dai giudici non in relazione alle dichiarazioni della paziente (ciò che avrebbe legittimato anche l'excursus sulla riconoscibilità della esimente a titolo putativo alla luce dell'insegnamento delle Sezioni unite citate) ma alla tesi sostenuta dall'autore dell'articolo: pubblicato senza che il ON vi si opponesse.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 6 giugno 2006 il PresidentPrepigenicul il Cons. est.
Mitull DEPOSITATA IN CANCELLERIA
ada 23 00 2006
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise