Sentenza 25 febbraio 2005
Massime • 1
Non sussiste l'esimente del diritto di critica qualora, nel corso di un dibattito televisivo di natura politica, si attribuisca all'avversario un fatto oggettivamente falso, penalmente rilevante e, pertanto, lesivo della sua reputazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure l'affermazione - da parte del giudice di merito - di responsabilità nei confronti dell'imputato che aveva attribuito all'avversario politico, nel corso di una trasmissione televisiva, reati di natura corruttiva e concussoria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2005, n. 12807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12807 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 25/02/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 479
Dott. DUBOLINO TR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 041590/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NO, N. IL 07/01/1952;
avverso SENTENZA del 21/06/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv. CARRARO Susanna in sost. dell'Avv. .... (illeggibile) Massimo del foro di Milano.
Udito il difensore Avv. Grazia Vito.
FATTO E DIRITTO
IU RR è stato riconosciuto, dal Tribunale di Bergamo, con sentenza del 21 gennaio 2003 e, successivamente dalla Corte d'Appello della stessa città, con sentenza del 21 giugno 2004, responsabile del reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 commi 1, 2 e 3, 61 n. 10 cp, in danno di AN Di TR, magistrato già in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano.
L'accusa era quella di avere offeso la reputazione del querelante nel corso di un programma televisivo andato in onda il 15 settembre 1997, affermando che "...pagare i giudici è un reato. E penso francamente che un giudice che si è fatto pagare dai suoi inquisiti è bene che non diventi senatore...".
La Corte di merito, ferma la materialità dei fatti che non era nemmeno oggetto di contestazione, ribadiva la insussistenza della esimente del diritto di critica e riformava la sentenza limitatamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, all'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ed alla entità delle spese della parte civile.
Nel ricorso per Cassazione, il difensore di RR, con motivo unico, eccepiva, ai sensi dell'art. 606 lett. b), la erronea applicazione dell'art. 595 c.p. in relazione agli artt. 51 c.p. e 21 Cost..
Premetteva alcune considerazioni sul contesto nell'ambito del quale le dichiarazioni erano state rese, contesto caratterizzato dall'annuncio televisivo del RR di volersi candidare nella competizione elettorale per la copertura di un seggio senatoriale nel Mugello, in contrapposizione al candidato dell'opposto schieramento, per l'appunto AN Di TR.
Ciò poteva valere a radicare la condotta presa in esame nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica politica, come non negato neppure dalla Corte di merito.
Tuttavia, la sentenza della Corte d'appello veniva censurata nella parte in cui, pur prendendo in considerazione i parametri di applicabilità della esimente in questione, aveva finito per negarne la ricorrenza in concreto.
Aveva, cioè, affermato che le frasi incriminate integravano "accuse trancianti, non provate e non suffragate sul piano processuale", mentre, ad avviso del ricorrente, anche ove le espressioni avessero indotto negli ascoltatori la idea di "una anticipazione del giudizio di colpevolezza" nei confronti del Di TR, ciò sarebbe stato ammissibile e lecito nel contesto dell'esercizio del diritto di critica. Infatti soltanto la cronaca e quindi l'esercizio della informazione giornalistica sarebbe soggetta al criterio della corrispondenza assoluta della notizia al vero.
Citava al riguardo copiosa giurisprudenza sui principi in materia di critica politica individuandone il limite pacifico soltanto nel c.d. argumentum ad hominem, cioè la gratuita denigrazione personale, e non certo nella particolare durezza dei toni o nella infedeltà al vero della ricostruzione di determinati fatti o nella rievocazione in modo non conforme alla realtà di particolari non riguardanti il "nucleo fondamentale" della notizia. Il limite della verità, proseguiva, è meno rigoroso nella configurazione del diritto di critica, come affermato da una recente sentenza della Cassazione del 2001, secondo la quale nel diritto dovere di informare la collettività dei fatti di rilevanza politica si estrinseca una delle modalità di concorre alla formazione della politica nazionale, con speculare minor tutela per l'onore personale.
Nella specie, in conclusione, nessuna ingiustificata invettiva sarebbe stata formulata a carico di Di TR, nei confronti del quale lo stesso giudicante in sede penale aveva formulato un giudizio di violazione delle regole di deontologia e, quanto alla vicenda dei rapporti con I-, aveva avuto a disposizione una nota del GICO che lo riguardava in termini di non trasparenza. La frase incriminata di RR andava giudicata quale legittima critica alla figura del "candidato" Di TR e al punto di forza della sua esibizione elettorale che era quello dell'essere stato membro di un pool inquirente in prima linea.
Il ricorso non è fondato.
Motivo di doglianza da parte del ricorrente è specificamente quello del non corretto uso, da parte della Corte d'appello, dei criteri ermeneutici che, secondo gli orientamenti prevalenti nella giurisprudenza di legittimità, presiedono alla esatta individuazione ed operatività della esimente del diritto di critica e segnatamente di quella politica nel contesto della competizione elettorale. Ad avviso del ricorrente si sarebbe errato nel far ricorso al criterio della necessaria verità oggettiva dei fatti esposti, criterio invece non decisivo nella configurazione della citata esimente, la quale presenta ambiti più ampi di quella del diritto di cronaca e consentirebbe anche proiezioni del pensiero al di là dalla realtà acclarata, purché non lesive gratuitamente della figura del soggetto preso di mira.
In verità la doglianza non trova riscontro nell'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte la quale ha, si, sottolineato numerose volte la diversa ampiezza della esimente del diritto di critica e di quella del diritto di cronaca attribuendo un peso differenziato al criterio della verità dei fatti narrati nell'uno e nell'altro caso. Tuttavia, come anche di recente ribadito (sez, 5^, 12 marzo 2004, Bocca, riv. 228770) non costituisce criterio distintivo del diritto di critica, rispetto a quello di cronaca, quello secondo cui, nella prima configurazione, l'esimente è sganciata dal dovere del rispetto della verità storica, quando questa sia evocata e sia centrale nella manifestazione di un dato pensiero.
Ciò che, in altri termini, la Corte ha affermato, nella elaborazione della nozione di "critica" ai sensi dell'art. 51 c.p., è che, in linea di principio tale diritto non può giustificare l'attribuzione alla persona censurata di fatti non veri, lesivi della sua reputazione, dai quali la critica prenda le mosse. Ha però anche sostenuto che eventuali inesattezze dei fatti menzionati in un contesto di critica o di satira diventano irrilevanti quando essi non assumono un particolare valore informativo. È quindi una valutazione complessa quella che il giudice è tenuto a fare per stabilire se a una notizia contenuta in un articolo di critica possa, indipendentemente dal contenuto, ricollegarsi una lesione della reputazione.
Il minor peso attribuito dalla stessa giurisprudenza al criterio della verifica della verità del fatto esposto nell'esercizio del diritto di critica trova ragione, evidentemente, nel diverso oggetto e nella diversa natura della critica e della cronaca: la prima essendo integrata essenzialmente dallo sviluppo di una interpretazione personale di situazioni, vicende e comportamenti ai fini della dimostrazione di un pensiero che rappresenta, rispetto ai primi, un valore aggiunto, la rappresentazione cioè di una tesi che implementa il dibattito ai fini più diversi (storico, sociale, politico, culturale etc.). La seconda, invece, si esaurisce nel riportare fatti, eventi, comportamenti, in una ottica meramente informativa e rappresentativa.
È per questo che la verità del fatto narrato è sicuramente essenziale ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca (salve le eccezioni che riguardano la putatività della esimente) mentre non è un elemento necessariamente costitutivo del diritto di critica.
Questo può vivere della elaborazione speculativa di concetti con la conseguenza che non viene posta sul terreno, in tal caso, la questione della verità di eventi oggettivi. Se invece prende le mosse da un fatto storico, non vi è motivo alcuno per sostenere che tale fatto possa essere rappresentato anche in distonia con la realtà, posto che, così ragionando, verrebbe a crearsi un insanabile conflitto fra il diritto costituzionalmente tutelato alla libera manifestazione del pensiero con quello, protetto allo stesso livello, della tutela dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost.. Neanche la formulazione di una critica, cioè, può giungere fino al punto di rappresentare la realtà in modo falso e far apparire come veri fatti oggettivamente insussistenti. È ovvio che il limite del rispetto della verità riguarda, come sottolineato anche dalla più recente giurisprudenza (sez. 5^, 5 marzo 2004, Giacalone, riv. 227754), il nucleo della notizia oggetto della elaborazione critica, essendo trascurabili imprecisioni o errori che concernano aspetti marginali della situazione rappresentata e ciò, proprio nella prospettiva di assicurare che la libera manifestazione del pensiero non trovi inciampo a causa della rappresentazione di difformità dal vero che non condizionano in alcun modo tangibile la formazione del pensiero dei fruitori della notizia. Ciò posto, non può legittimarsi la censura della difesa secondo cui il giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che l'affermazione da parte di RR, di espressioni trancianti e non verificate processualmente, fosse rilevante ai fini della esclusione della esimente del diritto di critica.
La Corte di merito ha, con ricostruzione logica e coerente, esposto le ragioni per le quali le frasi pronunciate dal giornalista fossero non solo la manifestazione di un pensiero critico nei confronti dell'avversario politico, ma si fossero risolte nella attribuzione al medesimo di fatti lesivi della sua reputazione e oggettivamente falsi: l'avere cioè ricevuto somme di danaro o comunque utilità, in modalità tali da costituire "reato", da parte di soggetti da lui stesso inquisiti, nella veste di rappresentante della pubblica accusa.
E non è contestato ne' contestabile che tali fatti siano stati esclusi, nella loro valenza penale, nell'ambito di processi appositamente istruiti.
Il fatto, poi, che il ricorrente, abbia ricordato come le sentenze di proscioglimento di Di TR contenessero appunti al medesimo sotto il profilo deontologico non vale a escludere la falsità del fatto attribuito.
Infatti la Corte di merito, con giudizio che si sottrae per la sua logicità a censure nella sede di legittimità, ha negato che il profilo in questione fosse quello assorbente del contenuto dell'intervento del RR, posto che il momento per così dire "trasmodante" dal corretto esercizio del diritto di critica a quello della condotta penalmente rilevante è stato individuato, dallo stesso giudice, proprio nell'essere passati dalla rievocazione di fatti deontologicamente censurabili alla affermazione che gli stessi presentavano invece anche rilievo penale, costituivano cioè reati di natura corruttiva o concussoria: ciò che è la rappresentazione di un fatto non solo assai più grave e diverso da quello riscontrato ed oggetto di analisi, ma quel che più conta, smentito dalle conclusioni processuali in parte già all'epoca raggiunte, in parte prossime alla definitiva acquisizione.
Ogni censura su tale ricostruzione dei fatti oggetto del processo è inibita nella presente sede poiché, in assenza di illogicità manifeste o palesi incongruenze, si tratta di un giudizio di fatto che si sottrae al vaglio della Cassazione. Specularmente, la sollecitazione della difesa si sostanzia nella inammissibile richiesta di diversa valutazione delle emergenze processuali, più favorevole al ricorrente, ma non effettuabile da parte del giudice di legittimità che non può sostituire a quella della Corte d'appello, la propria valutazione in punto di fatto.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, come da notula, sono liquidate complessivamente in 2000 euro di cui 1500 per onorario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile che liquida in complessivi euro duemila di cui 1.500 per onorario. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005